COMUNE DI
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE
O R I G I N A L E
N. 82
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO FRA LA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA PARROCCHIALE E AREA ANTISTANTE IN XXX XXXX X. 0.
Addì OTTO OTTOBRE DUEMILAVENTUNO, alle ore 18:45 nella casa comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
1) XXXXXXX XXXXXXXXXX - Xxxxxxx
2) XXXXXXXXX XXXXXXXX - Xxxxxxxxxxx
3) XXXXXXX XXXXXXXXX - Assessore
4) XXXXXXX XXXXXXX - Assessore
5) XXXXXX XXXXXXX - Assessore
Presente Presente Assente Presente Presente
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, Dr. XXXXX XXXXX, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXX, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
OGGETTO:
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO FRA LA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA PARROCCHIALE E AREA ANTISTANTE IN XXX XXXX X. 0.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che la Parrocchia di San Benedetto è proprietaria della sala parrocchiale e della corte antistante, entrambi confinanti con la biblioteca comunale in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, identificata catastalmente al Foglio n. 16 con il mappale n. 563 e Subalterno 2 (sala riunioni) e 5 (corte) del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Roma
n. 6 ,
- che l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, a beneficio della comunità, acquisire la disponibilità dell’immobile come sopra identificato, per avviare progetti di recupero e rigenerazione urbana anche tramite altri enti e/o amministrazioni, per attività sociali e assistenziali, nonché culturali e turistiche e in generale con valenza di promozione e valorizzazione del territorio;
RITENUTO pertanto opportuno ricevere dalla Parrocchia, ai sensi dell’art. 1803 C.C., l’immobile sopra definito in comodato d’uso gratuito per trenta anni a decorre dalla stipula della convenzione, con facoltà di risolverla in un qualunque momento previo preavviso di 30 gg al comodante;
RITENUTO necessario inoltre regolare i rapporti tra gli enti in conformità alla bozza di convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come allegato Sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Per le suesposte motivazioni e scopi, DI RICEVERE in comodato, ai sensi dell’art. 1803 C.C., la sala parrocchiale e la corte identificate come in premessa, con le modalità disciplinate nell’allegata bozza di convenzione formata da nr. 15 articoli;
2. DI AUTORIZZARE il geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx, competente per la sottoscrizione della presente convenzione conferendogli mandato di apportare in quella sede le eventuali modifiche, integrazioni e variazioni di carattere formale e di modesto contenuto che si rendessero necessarie nell’interesse del Comune;
3. DI DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con separata, successiva ed UNANIME votazione resa nei modi di legge a mente dell’art. 34 – 4° comma – del D.Lgs. nr. 267/2000.
COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
(Città Metropolitana di Bologna)
Rep. c.u. n. / 2021
COMODATO D'USO FRA
LA PARROCCHIA DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DELLA SALA PARROCCHIALE E DELLA CORTE NEI PRESSI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
Con la presente scrittura privata, l’anno duemilaventuno addì del mese di , presso la Residenza Municipale, tra:
la Parrocchia di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro con sede in in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro – Xxx Xxxx x. 00, 00000 Xxx Xxxxxxxxx Xxx xx Xxxxxx XX, nella persona di Xxx Xxxxx Xxxxxx nato a Pieve di Cento (BO) il 10/09/1963, in qualità di Parroco e Legale Rappresentante ed autorizzato alla firma del presente Atto dall’Ordinario diocesano dell’Arcidiocesi di Bologna (Prot. xx Tit. 54 Fasc. xx/21 ) con Licenza canonica del XXXX, domiciliato per la carica in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro – Xxx Xxxx x. 00 (xx seguito, per brevità, denominata “Parrocchia”).
e
Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, C.F.80014530374, con sede in Xxx Xxxx 00, in persona del Geom. XXXXXXXXX XXXXXX, nato a San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro (BO) il 10.06.1960 – nella sua qualità di Responsabile della Gestione del Patrimonio dell’Ente – giusto decreto sindacale n. 2 del 2020, domiciliato per la carica presso il Comune e (di seguito, per brevità, “Comune”),
ove congiuntamente intese, definite “Parti”
PREMESSO
• che la Parrocchia di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro è proprietaria della sala parrocchiale e della corte antistante, entrambi confinanti con la biblioteca comunale in San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, identificata catastalmente al Foglio n. 16 con il mappale n. 563 e Subalterno 2 (sala riunioni) e 5 (corte) del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Roma n. 6, attualmente utilizzata per alcune attività pastorali;
• che l’Amministrazione Comunale di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro ritiene opportuno, a beneficio della Comunità, acquisire la disponibilità dell’immobile, come sopra identificato, per avviare progetti ed azioni di valorizzazione e utilizzare il bene, anche per il tramite di altri enti e/o soggetti di diritto privato, in un’ottica di sussidiarietà, per attività sociali, culturali, residenziali, ricreative, aggregative e in generale, con valenza di promozione e valorizzazione del territorio, e non in contrasto con le finalità istituzionali della Chiesa cattolica, e nei modi e tempi da concordare con la Parrocchia;
• che la Parrocchia, al fine di promuovere e sviluppare un’organica e duratura collaborazione istituzionale volta alla promozione dei progetti e delle azioni a sostegno delle finalità sopra richiamate, rendere ancora più efficiente e razionale l’utilizzo del proprio patrimonio, sostiene e incoraggia la nascita e lo sviluppo di collaborazioni territoriali;
• che la Parrocchia, al fine di armonizzare i propri costi di gestione e assicurare al contempo la creazione di valore condiviso anche in chiave comunitaria, ha pertanto espresso la propria disponibilità a sostenere questo progetto.
Tutto ciò premesso, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. ****** del
**********,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La Parrocchia, come rappresentata, concede in comodato d’uso gratuito al Comune che accetta, a beneficio della cittadinanza, la sala parrocchiale e della corte antistante identificata catastalmente al Foglio n. 16 con il mappale n. 563 e Subalterno 2 (sala riunioni) e 5 (corte) del Comune di San Xxxxxxxxx Xxx di Sambro, via Roma n. 6, come individuato nell’allegata planimetria catastale. I beni immobili sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e il Comune provvederà a sua cura e spese, essendo fin d’ora autorizzato dalla Parrocchia, ad eseguire tutti gli interventi necessari per rendere la struttura agibile e a norma di legge, per le attività che intenderà svolgere. Il Comune provvederà a sua cura e spese, essendo fin d’ora autorizzato dalla Parrocchia, a verificare l’impiantistica e ad adeguarla se necessario, per l’uso formale con il quale vorrà utilizzare l’immobile.
Le premesse, qui espressamente richiamate, e lo stralcio planimetrico allegato (All. n.1) sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ
Il Comune s’impegna a promuovere, sviluppare e organizzare, da solo o attraverso la partecipazione di altri soggetti di diritto pubblico e/o privato, iniziative e attività sociali, culturali, residenziali, ricreative, aggregative e in generale, con valenza di promozione del territorio, non in contrasto con la dottrina o la morale della Chiesa cattolica.
La Parrocchia già da ora autorizza il Comune a concedere gratuitamente la struttura ad altri Enti e/o soggetti di diritto pubblico e/o privato e per iniziative che non siano in contrasto con la dottrina e la morale espressa nella Chiesa cattolica.
La Parrocchia potrà utilizzare la Sala, previa comunicazione al Comune, per iniziative organizzate dalla stessa, e il Comune dovrà favorire l’uso della sala in caso di richiesta della Parrocchia.
ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO
Il presente contratto, viene concesso a titolo gratuito. La Parrocchia si impegna a consegnare al Comune gli immobili, oggetto della presente, previo verbale controfirmato dalle parti interessate.
ARTICOLO 4 – NORME D’USO
I locali oggetto del presente contratto saranno gestiti in autonomia e responsabilità da parte del Comune (che potrà, a sua volta, avvalersi per la gestione di soggetti terzi), purché nel rispetto di quanto previsto all’articolo 2. È, pertanto, espressamente vietata ogni diversa destinazione e/o attività; in caso di inosservanza ai suddetti divieti, resta in facoltà della Parrocchia di risolvere di diritto il presente contratto con obbligo di riconsegna dei beni immobili entro trenta giorni dalla comunicazione di risoluzione con A/R o comunicazione a mezzo PEC ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Al Comune è concessa la facoltà di apportare tutte le modifiche alla distribuzione degli spazi interni e agli impianti che si rendessero necessarie per adeguare la struttura alle proprie esigenze nel rispetto di tutte le norme urbanistiche ed edilizie, con esclusione di opere che consentano il passaggio interno dalla sala parrocchiale alla biblioteca adiacente, in modo che restino proprietà autonome e indipendenti.
Il Comune farà avere alla Parrocchia copia dei progetti, delle certificazioni, delle varie autorizzazioni e comunque di ogni documentazione relativa ai lavori e alla struttura dell’immobile. La documentazione potrà essere fornita anche e solo in formato digitale.
Ogni miglioria effettuata dal Comune rimarrà in proprietà della Parrocchia, solo se accettata, senza obbligo di rimborso da parte della Parrocchia delle spese sostenute dal Comune. Qualora la Parrocchia non accettasse le dette migliorie, prima della riconsegna dei beni immobili, il Comune dovrà provvedere al ripristino in normale stato d’uso.
È facoltà della Parrocchia ispezionare il bene o farlo ispezionare, previo accordo con il Comune.
Restano fermi in ogni caso gli obblighi del Comune all’atto della riconsegna del bene di cui al successivo articolo 8 “Obblighi e Riconsegna”.
ARTICOLO 5 – ESONERI DELLA PARROCCHIA
Il Comune esonera espressamente la Parrocchia da ogni responsabilità:
• per danni che possano derivare a persone o cose per inerzia e/o incuria nella manutenzione del bene;
• per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo od omissione di terzi;
• per interruzione di servizi per cause indipendenti dalla sua volontà;
• per i danni che possono derivare a persone e/o cose in relazione all’utilizzo del bene da parte dello stesso Comune.
Il Comune provvederà a stipulare polizza assicurativa per la copertura dei danni sopra indicati per massimali adeguati e con Compagnia di primaria importanza. Già da ora il Comune manleva la Parrocchia da ogni responsabilità civile e penale.
ARTICOLO 6 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
La durata della presente Contratto è fissata in anni dieci a decorrere dalla data di firma del presente atto.
Il Comune ha la facoltà di recedere dal presente atto prima della scadenza fissata, in qualsiasi momento, tramite lettera raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC con preavviso di trenta giorni.
La Parrocchia potrà risolvere il presente contratto, con un preavviso di mesi dodici, solo dopo due anni dalla sottoscrizione del presente atto a mezzo di raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC ; diversamente in caso di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 2, potrà recedere con il preavviso di 30 giorni a mezzo di raccomandata A/R o comunicazione a mezzo PEC.
Il Comune dovrà riconsegnare dell’immobile libero e vuoto da persone e cose.
Fermo restando quanto previsto nei precedenti specifici articoli e commi, nonché all’art. 9 del presente Contratto relativamente alla risoluzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., il presente contratto potrà essere altresì risolto dalla Parrocchia ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro trenta giorni, trascorso il quale il presente contratto si intenderà risolto di diritto e in danno del Comune.
ARTICOLO 7 – STATO DELL'IMMOBILE
Il Comune ha potuto visionare i locali ed è stato informato che essi non sono in possesso delle certificazioni impiantistiche, sismiche, tecniche e conseguentemente accetta l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, impegnandosi a renderlo conforme a ogni norma di legge per l’apertura al pubblico. Il Comune accetta la consegna dell’immobile così com’è,
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione del presente contratto, in quanto ritiene che l’immobile risponda comunque alle esigenze e alle finalità espresse all’Art. 2 del presente accordo
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI E RICONSEGNA
Il Comune si obbliga a provvedere, a propria cura e spese a:
a) conservare in buono stato il bene concesso in comodato, ponendo in essere tutti gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli di manutenzione straordinaria, atti a garantire, nel rispetto delle normative vigenti incluse quelle urbanistico – edilizie, il rispetto del decoro e la presenza e permanenza dei requisiti di legge in materia di pubblica sicurezza;
b) tenere indenne la Parrocchia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso pubblico del bene che sarà gestito ad esclusiva cura del Comune stesso;
c) restituire alla Parrocchia il bene libero da persone e cose, pienamente disponibile in considerazione di tutte le opere di migliorie apportate che rimangono a esclusivo beneficio della Parrocchia, salvo il normale deterioramento d’uso. Queste ultime opere si intenderanno acquisite gratuitamente dalla Parrocchia, rinunciando espressamente sin d’ora il Comune a pretendere qualsiasi indennità e fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Parrocchia di pretendere dal Comune stesso il ripristino dello stato dei luoghi, previsto al precedente articolo;
d) stipulare apposita assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi ed al fabbricato che copra le spese anche in caso di incendio;
e) farsi carico a propria cura e spese di istruire e presentare ogni pratica edilizia autorizzatoria preventiva per l’esecuzione di ogni intervento manutentivo e/o di ristrutturazione, intendendosi con questo atto già implicitamente delegato a procedere in tal senso da parte della Parrocchia, previo suo preventivo assenso. La parrocchia precisa che i beni mobili e immobili di proprietà ecclesiastica sono vincolati ex lege secondo le norme previste dal D. Lg. 42/2004.
Qualora il Comune non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, la Parrocchia si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Comune si impegna a riconsegnare il bene immobile alla Parrocchia alla scadenza del presente atto o, in caso di recesso e/o risoluzione anticipata, nelle modalità previste all’articolo n. 4.
ARTICOLO 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA A MOTIVO DI OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE
In caso l’immobile necessitasse di opere di straordinaria manutenzione per le quali la
Parrocchia non potesse e/o volesse far fronte, il contratto si intenderà risolto dopo trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della Parrocchia. Già da ora il Comune accetta di non avanzare nessuna richiesta, neppure economica, e pertanto la Parrocchia non avrà nessun obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno alla Comune per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto a motivo della necessità di lavori di manutenzione straordinaria. In caso il Comune, al fine di continuare l’utilizzo dell’immobile, si obblighi all’onere economico dei lavori di straordinaria manutenzione, il Comune potrà far fronte alle opere necessarie, previa autorizzazione scritta della Parrocchia. La Parrocchia non avrà l’obbligo di corrispondere nessun indennizzo, compenso alcuno o proroga al contratto in essere, e il Comune rinuncia espressamente sin d’ora a richiedere eventuali rimborsi per i lavori di ordine straordinario, migliorie e addizioni che venissero eseguite. Le eventuali opere di ordine straordinario di cui il Comune vorrà farsi carico dovranno essere comunque compiute nel rispetto della vigente normativa civile ed edilizia.
ARTICOLO 10 – REGISTRAZIONE
La registrazione del presente atto è a cura e spese del Comune, che rimetterà un esemplare originale registrato alla Parrocchia.
ARTICOLO 11 – TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservati e comunque a trattare i dati personali conosciuti direttamente, indirettamente e/o incidentalmente nella gestione o esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs.101/2018.
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del X.X.xx. nr.196/2003, informa che tratterà i dati personali contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ARTICOLO 12 - LIBERA NEGOZIAZIONE DELLE CLAUSOLE
Le Parti dichiarano di aver sottoposto a personale e specifica trattativa ogni pattuizione contenuta nel presente accordo, di aver proceduto alla congiunta redazione e lettura dello stesso in ogni sua clausola e che, pertanto, le singole pattuizioni in esso contenute non richiedono una specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ.
ARTICOLO 13 - RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti rimandano alle
disposizioni del capo XIV (art. 1803 – 1812) del Codice Civile.
ARTICOLO 14- DIVIETI
È fatto divieto al Comune di cedere a terzi il presente contratto. In caso di inosservanza di tale divieto, resta in facoltà della Parrocchia di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente contratto viene indicato il Foro competente del Tribunale di Bologna.
Le Parti eleggono domicilio nelle rispettive Sedi legali. Letto, confermato e sottoscritto.
p. il Comune- Il RESPONSABILE AREA TECNICA
Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx
p. la Parrocchia – Il legale rappresentante
Xxx Xxxxx Xxxxxx
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO FRA LA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA PARROCCHIALE E AREA ANTISTANTE IN XXX XXXX X. 0.
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx
X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 08.10.2021
IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. Xxxxxx XXXXXXXXX
Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell’art. 00,xxxxx 0, x 000 xxx, xxxxx0 xxx X.X. approvato con X.Xxx. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.
Lì, 08.10.2021
IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO
Xxxxxx Xxxxx XXXXX
COMUNE DI
SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
OGGETTO:
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 82 del 08/10/2021
APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO FRA LA PARROCCHIA SAN BENEDETTO ED IL COMUNE DI SAN XXXXXXXXX XXX DI SAMBRO PER LA CONCESSIONE DELLA SALA PARROCCHIALE E AREA ANTISTANTE IN XXX XXXX X. 0.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
FIRMATO FIRMATO
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX. XXXXX XXXXX
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).