ACCORDO PER IL SERVIZIO DI VERSAMENTO ANTICIPATO DEI TRIBUTI DOVUTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI
ACCORDO PER IL SERVIZIO DI VERSAMENTO ANTICIPATO DEI TRIBUTI DOVUTI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALI
Tra
L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma – via Giorgione n. 106 – di seguito denominata “Agenzia”, rappresentata da ………………………………………..
e
Il Consiglio/Ordine Nazionale/Provinciale …………………………………., con sede legale in ……………………………..
codice fiscale ……………………………, di seguito più brevemente denominato “………”, rappresentato dal Presidente …………………….., nato a ……………………. il ,
Premesso che:
a) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2007, è stato previsto che il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali richiesti ed erogati tramite il sistema telematico della stessa Agenzia può essere effettuato mediante l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia;
b) per effetto dell’art. 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, l’Agenzia del Territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate;
c) con provvedimento 11 marzo 2015, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione dell’amministrazione e di potenziare il ricorso ai servizi telematici, è stato reso obbligatorio, a partire dal 1° giugno 2015, l’utilizzo del servizio telematico per la presentazione, con apposito modello unico informatico (MUIC), degli atti tecnici di aggiornamento catastale (Docfa e Pregeo) da parte dei professionisti, iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione di detti atti;
d) l’abilitazione alla trasmissione telematica degli atti tecnici di aggiornamento catastale è rilasciata ai singoli professionisti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005;
e) con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2015, pubblicato in pari data nel sito internet della medesima Agenzia, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi dovuti per gli atti di aggiornamento catastale presentati per via telematica anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente da parte dei relativi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.
f) il Consiglio/Ordine ha interesse a sottoscrivere il presente Accordo al fine di poter attivare
il servizio di pagamento dei tributi per la trasmissione degli atti di aggiornamento catastale presentati dai propri iscritti;
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Oggetto)
Il Consiglio/Ordine intende versare anticipatamente le somme per il pagamento dei tributi da parte dei propri iscritti che effettuano specifica opzione per l’adozione delle modalità di pagamento di cui al presente accordo, relativi alla trasmissione per via telematica degli atti di aggiornamento catastale tramite connessione alla piattaforma telematica dell’Agenzia denominata SISTER.
A tal fine l’Agenzia rende disponibile al Consiglio/Ordine un collegamento telematico per il versamento delle somme.
Art. 2
(Modalità di versamento e rendicontazione delle somme)
Il versamento sul conto corrente unico nazionale deve essere effettuato dal Consiglio/Ordine esclusivamente tramite il portale dei pagamenti predisposto dall’Agenzia. Sulle somme versate non sono dovuti interessi.
Il sistema provvede a detrarre dalle somme versate anticipatamente l’importo corrispondente ai tributi dovuti per il servizio richiesto dai singoli professionisti. Il servizio viene erogato nei limiti di capienza delle somme versate.
L’Agenzia mette a disposizione del Consiglio/Ordine una funzione di consultazione telematica mediante la quale lo stesso può prendere visione dei versamenti effettuati e uno specifico servizio, fruibile per via telematica o tramite colloquio sistema-sistema, per prendere visione dei dati afferenti l’utilizzo del suddetto deposito per i pagamenti effettuati dai singoli iscritti che hanno adottato le modalità di pagamento di cui al presente accordo.
Le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti per gli atti di aggiornamento catastale presentati sono rese disponibili dall’Agenzia direttamente al professionista, tramite il sistema telematico.
Art. 3 (Responsabilità )
L’Agenzia e il Consiglio/Ordine si danno atto che resta di esclusiva competenza e responsabilità del Consiglio/Ordine la gestione di tutti i rapporti con i propri iscritti che aderiscono alle modalità di pagamento di cui al presente Accordo e che pertanto il Consiglio/Ordine terrà indenne e manlevata l’Agenzia da ogni e qualsiasi diritto, pretesa o domanda vantati dai singoli professionisti in relazione ai servizi prestati dal Consiglio/Ordine, in virtù dell’accordo stesso.
Il Consiglio/Ordine si impegna a comunicare per via telematica all’Agenzia i nominativi e relativi codici fiscali dei propri iscritti autorizzati ad utilizzare le somme versate anticipatamente dal medesimo Consiglio/Ordine, nonché a comunicare tempestivamente le relative variazioni.
Il Consiglio/Ordine si impegna al rispetto della normativa in materia di contrasto al riciclaggio.
Per la gestione tecnico-informatica, il Consiglio/Ordine dichiara di avvalersi della società/associazione
…………………… di cui si rende garante per tutti gli aspetti di legge, fornendo idonea documentazione che viene allegata al presente Accordo, e che, ai fini delle attività disciplinate dal presente accordo, assume anche il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati.
Art. 4
(Gestione dei sistemi informativi)
L’Agenzia ha l’esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di autenticazione degli utenti, nonché a gestire le informazioni memorizzate, ferma restando la piena titolarità delle informazioni stesse in capo all’amministrazione finanziaria. Ha, altresì, l’assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico.
L’Agenzia fornirà al Consiglio/Ordine tempestiva notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di autenticazione, elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, mediante preventiva pubblicazione, di apposita comunicazione sul sito Internet dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica SISTER.
Nessuna responsabilità potrà gravare sull’Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
Qualora si verificassero utilizzi impropri, da parte dei professionisti, del servizio di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, l’Agenzia si riserva di intervenire limitando il servizio e disabilitando il professionista interessato, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio/Ordine.
L’utilizzo da parte dei professionisti del servizio di cui al presente provvedimento è regolato in base alle modalità di autenticazione indicate dal professionista stesso in sede di richiesta di adesione al servizio di presentazione degli atti catastali.
Per l’accesso dei professionisti al servizio di presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, l’Ordine o il Collegio può proporre all’Agenzia la gestione federata degli accessi dei propri iscritti; la proposta può essere accolta solo previa valutazione della competente struttura di sicurezza dell’Agenzia.
Le parti convengono che le eventuali modalità di accesso in identità federata potranno essere riviste alla luce degli sviluppi che interverranno nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Art. 5 (Referenti)
Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente accordo l’Agenzia e il Consiglio/Ordine nominano ciascuna un proprio Referente quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti.
I Referenti assumono anche la qualifica di persone autorizzate al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento delle attività regolate dal presente accordo, ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”) e dell’articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
I Referenti operano sotto la diretta autorità del titolare del trattamento, che provvede ad istruirli sulle specifiche funzionalità del servizio e ad informarli delle attività di tracciamento e di controllo delle operazioni di accesso poste in essere dall’Agenzia.
Art. 6 (Decorrenza e Durata)
Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e avrà durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni previa manifestazione di interesse delle parti, da perfezionarsi tramite scambio di note entro la data di scadenza dell’Accordo. E’ escluso il rinnovo tacito.
Ognuna delle parti può inoltre recedere in ogni momento dall’Accordo mediante comunicazione da inviare all’altra parte , con 60 giorni di preavviso, tramite posta elettronica certificata.
Art. 7
(Restituzione delle somme depositate e non utilizzate)
In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente Accordo, l’Agenzia, a seguito di specifica istanza presentata per via telematica, effettuerà la restituzione al Consiglio/Ordine delle somme versate, ma ancora non utilizzate, senza pregiudizio per il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Agenzia, in caso di risoluzione per inadempimento ai sensi del successivo art. 9.
Le eventuali richieste di rimborso di somme riscosse in correlazione agli atti di aggiornamento presentati, nonché le eventuali controversie ad esse relative, dovranno essere avanzate dai singoli professionisti con le modalità indicate dall’Agenzia.
Art. 8
(Trattamento dei dati personali)
Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali in specie riferibili: a dati anagrafici dei rappresentati del Consiglio/Ordine e dei professionisti; dati dei versamenti effettuati dal Consiglio/Ordine e delle posizioni debitorie dei professionisti.
Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e dal Consiglio/Ordine Nazionale/Provinciale in qualità di Titolari autonomi , nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i princìpi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali oggetto di trattamento a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili , ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
Le Parti si impegnano altresì a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l’esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali necessari, invece, per la stipulazione e l’esecuzione del presente accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.
L’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla presente convenzione tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
L’Agenzia delle Entrate si avvale, quale “Responsabile del trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione dell’Accordo di Sogei S.p.a., con sede in Xxxx Xxx X. Xxxxxxx 00 00143.. Il Consiglio/Ordine Nazionale si avvale della società di cui all’articolo 3.
I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
- per l’Agenzia delle Entrate, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- per il Consiglio/Ordine Nazionale/Provinciale, il dott. ………………….. , il cui dato di contatto è:
………………………………..
Art. 9
(Tutela della riservatezza)
Le Parti hanno l’obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell’esecuzione del presente Accordo, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all’esecuzione dell’Accordo
medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.
Le Parti sono inoltre responsabili dell’osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.
Art. 10 (Sospensione e risoluzione)
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente accordo accertata, nell’ambito di propria competenza, dall’Agenzia o da altre autorità, determinerà, in relazione alla gravità dell’inadempimento stesso, la sospensione del servizio, ovvero la risoluzione dell’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., comunicata tramite posta elettronica certificata.
Il Consiglio/Ordine solleva fin d’ora l’Agenzia dalla responsabilità per i danni che dovessero occorrere ai propri iscritti a fronte dei malfunzionamenti o ritardi allo stesso attribuibili, che impediscano ai propri iscritti di effettuare la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Art. 11
(Foro competente)
Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Agenzia e il Consiglio/Ordine, direttamente od indirettamente connessa al presente Accordo, è esclusivamente quello di Roma.
Art. 12 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni e notifiche all’Agenzia, connesse all’esecuzione del presente Accordo, devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata, agli indirizzi pubblicati sul sito dell’Agenzia.
Roma, li
L’Agenzia delle Entrate Il Consiglio/Ordine
…………………………………….. Il Presidente
Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Consiglio/Ordine approva specificatamente gli articoli 3 (Responsabilità), 4 (Gestione dei sistemi informativi), 6 (Decorrenza e Durata), 7 (Restituzione delle somme depositate e non utilizzate), 10 (Sospensione e risoluzione) e 11 (Foro competente).
Il Consiglio/Ordine dichiara di aver preso visione dell’informativa concernente l’utilizzazione dei dati e la tutela dei dati personali, di cui all’art. 8.
Il Consiglio/Ordine Il Presidente
Firmato Digitalmente