PROT. N.
PROT. N.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - PROVINCIA DI VICENZA CONVENZIONE
PER LA CONCESSIONE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA RIZZARDINI – STAGIONI SPORTIVE 2016-2020
(Art. 90 Legge 27 dicembre 2002 n. 289, Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8 e “Regolamento comunale per l'affidamento, l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale” come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 29 giugno 2016).
L’anno Duemiladiciassette, addì ventisette del mese di gennaio (27/01/2017), nella Residenza Municipale sita in Xxx Xxxxxxx x. 00 - Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX),
TRA:
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, C.F.83000930244 e P.I.00256820242, rappresentato in questo atto dal Sig. Pellizzari dott. Xxxxxxxxx nato a Caltrano (VI) il 21 gennaio 1959, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali che dichiara di agire ai sensi dell'articolo 107, comma 3 lett. c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 21 dicembre 2016 e Determinazione n.
del 27 gennaio 2017 di assunzione dell’impegno di spesa, domiciliato per la carica in Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxx x. 00; e :
U.S.D. SUMMANIA con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, C.F. n.
03332520240, rappresentata in questo atto dal Sig. Xxxx Xxxxxxx nato a Schio (VI) il 20.06.1970, residente a Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xx Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, nella sua qualità di Presidente, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto ed interesse dell'Associazione sportiva U.S.D. Summania;
PREMESSO
- che con Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 29 giugno 2016 è stata modificato il “Regolamento comunale per l'affidamento, l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale” dove all'articolo 1 comma 3 è previsto che “la gestione degli impianti configura una fattispecie di gestione prova di rilevanza imprenditoriale e quindi la modalità di affidamento a terzi può essere fatta in ottemperanza all'articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e al titolo V della Legge Regionale 11 maggio 2015 n. 8” e al successivo comma 6 “L'Amministrazione comunale … può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;”;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 149 del 21 dicembre 2016 si è preso atto della idoneità dell'affidamento della gestione degli impianti sportivi di Via Rizzardini, costituiti dal campo sportivo “X. Xxxxxxxx” con pista di atletica e campo di allenamento calcio, del campo di calcetto sintetico e del campo di tennis sintetico nell'U.S.D. Summania, ed approvando la bozza della presente convenzione, recante le condizioni di gestione per il periodo 2016-2020, con un compenso annuo per i due servizi dell’articolo 6 e dell’articolo 7 di €. 20.490,00 oltre all’IVA di legge e
l’assunzione a carico del Comune delle spese di utenze sino alla concorrenza di €. 12.000,00, da documentare;
- che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. del 27 gennaio 2017 è stato accertato la presentazione delle polizze convenzionali ed assunto l’impegno di spesa annuale sul capitolo 2909 del bilancio 2016 come da convenzione pattuita.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Il Comune di Piovene Rocchette affida all'Unione Sportiva Dilettantistica Summania, con sede in Piovene Rocchette in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 X.X. 00000000000, di seguito nominato "concessionario", la concessione per la gestione mista del servizio di custodia e manutenzione dell'impianto sportivo comunale di Via Rizzardini costituito da:
a) campo da calcio di mt. 105 x 65;
b) campo da allenamento di mt. 90 x 50;
c) pista di atletica a 6 corsie, sviluppo mt. 400, con tutte le pedane per le attività di atletica leggera;
d) palazzina servizi composta da:
• d.1) due gruppi spogliatoi per atleti;
• d.2) due spogliatoi per arbitro;
• d.3) n. 3 locali ad uso ripostiglio/magazzino;
• d.4) n. 1 locale adibito a segreteria/infermeria,
• d.5) n. 1 locale adibito a biglietteria;
• d.6) n. 1 gruppo servizi per il pubblico;
• d.7) i locali del seminterrato destinati a magazzino, locale caldaia e centrale elettrica;
e) tribune per il pubblico;
f) i locali ubicati nel corpo sottostante le tribune costituiti da una sala conferenze, servizi igienici, i locali ad uso magazzino e ripostiglio attigui, locali ad uso ufficio;
g) n. 1 campo da calcetto in erba sintetica;
h) n. 1 campo da tennis in erba sintetica.
I locali oggetto della convenzione non possono essere utilizzati per attività diverse da quelle cui sono destinati. Un loro diverso utilizzo deve essere preventivamente chiesto e formalmente autorizzato e può essere soggetto a canone d’uso.
ARTICOLO 2 CARATTERE DELLA CONVENZIONE
Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e pertanto in nessun caso potranno essere sospese anche temporaneamente; gli eventuali casi di forza maggiore dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione comunale che ne valuterà l'effettiva gravità ed incidenza sulle prestazioni stesse.
ARTICOLO 3 DURATA
La durata dell’affidamento della gestione degli impianti è fissata per il periodo corrispondente ad anni 4 (quattro) con decorrenza dal 1 settembre 2016 e scadenza al 30 giugno 2020 e comunque sino alla successiva convenzione, con riconoscimento dei costi ulteriori del periodo, previo accordo.
ARTICOLO 4
REGOLAMENTAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
La gestione d'uso degli impianti, è attribuita al Servizio Affari Generali del Comune, il quale provvede, nel rispetto del vigente regolamento comunale per l'affidamento, l'assegnazione e l'utilizzo degli impianti ed attrezzature sportive di proprietà comunale approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 14 luglio 1997 e alle deliberazioni che l'Amministrazione Comunale ha potestà di emettere in materia:
- al riparto per fasce orarie ed al rilascio delle autorizzazioni all'uso degli impianti, in relazione alle richieste presentate, previo accordo con il gestore;
- al coordinamento, alla direzione ed alla vigilanza degli adempimenti relativi alle attività di custodia, pulizia e preparazione degli impianti, previo accordo con il gestore affidatario.
Ai fini della presente convenzione si stabilisce che l’uso delle strutture ed attrezzature può avvenire in modo esclusivo o collettivo. L’uso esclusivo si applica quando l’impianto, le sue strutture ed attrezzature sono riservate ad un solo soggetto
autorizzato; l’uso è collettivo quando più soggetti (società sportive o privati) usufruiscono contemporaneamente delle strutture o delle attrezzature dell’impianto sportivo.
L’Associazione Sportiva affidataria dovrà consentire l'utilizzo delle strutture ed attrezzature date in concessione secondo il piano di assegnazione predisposto dal Servizio Affari Generali del Comune.
Il piano di assegnazione terrà conto delle necessità di salvaguardia e conservazione dei terreni di gioco nelle due stagioni climatiche estiva, in concomitanza con la siccità e la necessità di trattamento del manto erboso, ed invernale, a seguito di piogge ed innevamenti persistenti.
ARTICOLO 5
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI STRUTTURALI
Gli impianti sono costituiti dal complesso di opere murarie, idrauliche, elettriche e termiche.
Il Comune, in qualità di proprietario, assume la manutenzione straordinaria dell’intera struttura nonché la manutenzione ordinaria della centrale elettrica, della centrale termica e delle torri-faro.
La manutenzione ordinaria dell’impianto, nell’accezione più ampia, tranne le voci di cui sopra, è assunta dalla Associazione Sportiva affidataria del servizio.
ARTICOLO 6
MANUTENZIONE, GOVERNO E CONTROLLO DEGLI AMBIENTI ESTERNI ED INTERNI
Gli ambienti esterni sono costituiti dalle aree scoperte per la manutenzione delle quali sono da effettuare le seguenti operazioni:
a) manutenzione campo da calcio: consistenti in via generale nelle seguenti operazioni da effettuare secondo le esigenze del tappeto erboso per mantenerlo in perfetta efficienza, come da idonea valutazione dell’agronomo:
a1. sfalcio ordinario: secondo le necessità di gioco durante la stagione sportiva e di rinforzo dell’erba nel periodo di riposo;
a2. irrigazione: secondo le necessità;
a3. diserbo selettivo: in via esemplificativa due interventi annui contro foglia larga e due antipabbio ripetibili in caso di necessità;
a4. concimazione periodica con un minimo di interventi annui e comunque secondo necessità;
a5. sabbiatura minimo 2 volte l’anno a distanza di 6 mesi, e comunque secondo necessità;
a6. arieggiatura, puntatura e carotatura una volta l’anno nei periodi idonei con le adeguate attrezzature;
b) le necessarie operazioni per la manutenzione del manto sintetico del campo da calcetto e da tennis,
c) regolare pulizia e taglio delle scarpate esterne al complesso sportivo;
d) pulizia delle aree scoperte, delle tribune e delle aree di pertinenza degli impianti;
e) potatura stagionale delle piante, dei cespugli e delle siepi di recinzione;
f) pulizia e riparazione non strutturale di tetti, pluviali, scossaline, guaine, grondaie e scoli d'acqua;
g) controllo, riparazione e pulizia dei pozzetti e tubazioni delle fognature e di tutte le tubazioni di scolo o deflusso dell’acqua (canalette, pilette, ecc.);
h) controllo della tenuta e della chiusura dei serramenti esterni, serramenti interni, cancelli, ed eventuali riparazioni ordinarie;
Gli ambienti interni sono costituiti dai locali della palazzina servizi, dalla sala riunioni e dai locali posti sotto le tribune sui quali sono da effettuare i seguenti interventi:
- pulizia dei locali, degli spogliatoi, delle docce, dei servizi interni ed esterni e dei locali accessori;
- pulizia di tutti i vetri;
- tinteggiatura dei xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;
- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, serrature, cerniere, ecc.) ed eventuale sostituzione;
- pulizia e sostituzione dei corpi illuminanti;
- cambio lampadine, reattori, prese, interruttori e qualsiasi altro apparato elettrico al fine di garantire il funzionamento degli impianti, riparazione impianti ed accessori elettrici;
- riparazioni e/o sostituzioni di rubinetteria, impianti ed accessori idro-termo- sanitari;
- sostituzione di piastrelle, rotte o lesionate;
- riparazioni semplici di attrezzature ed arredi e loro sostituzione in caso di rottura;
- riparazione e verniciatura delle recinzioni;
Il reperimento delle attrezzature e dei mezzi meccanici per l’esecuzione degli interventi sopra descritti, sono a carico della Società affidataria del servizio che potrà chiedere l’utilizzo della strumentazione tecnica di proprietà comunale, previa formale autorizzazione oggetto di separato accordo.
Il compenso annuo corrisposto alla concessionaria per l’espletamento del servizio è quantificato in euro 9.000,00 (novemila).
ARTICOLO 7
CUSTODIA, PULIZIA,ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE DEGLI IMPIANTI
Per un corretto utilizzo degli impianti è necessario provvedere:
- all'apertura ed alla chiusura degli stessi negli orari previsti di uso, tenendo presente la possibilità di concedere al custode una pausa pranzo, dalle 12 alle 14 di ogni giorno di apertura;
- alla custodia degli impianti e delle attrezzature (protezione dei tappeti per il salto in alto e con l'asta, ecc.) negli orari di apertura fissati dal Servizio Affari Generali del Comune. Al solo scopo di ponderare l’offerta ed a titolo meramente indicativo e non vincolante, l’utilizzo settimanale degli impianti potrebbe seguire la seguente organizzazione:
- stadio “X. Xxxxxxxx”: periodo settembre/agosto, 40 (quaranta) ore (di massima dalle 14,00 alle 22,00)
- campi da calcetto e tennis: periodo aprile/settembre, 40 (quaranta) ore per singolo
impianto;
- campi da calcetto e tennis: periodo da ottobre sino a marzo, 20 (venti) ore per singolo impianto, salvo che nel periodo settembre/aprile per i casi di nevicata che rende impraticabile il terreno di gioco o per i casi di indisponibilità di spogliatoi liberi;
- alla preparazione degli impianti per lo svolgimento degli incontri ufficiali previsti dai singoli campionati delle specialità sportive praticate (avvalendosi del supporto degli organizzatori degli eventi). A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le attività di calcio, rugby, atletica leggera, calcetto, tennis ed attività analoghe e/o similari.;
- alla preparazione degli impianti ed al supporto logistico per le attività istituzionali dell’Amministrazione comunale, promosse dalla stessa o dalla struttura scolastica territoriale, avvalendosi del supporto degli organizzatori degli eventi;
- alla gestione completa del servizio prenotazioni per l’utilizzo dei campi di calcetto, tennis. L’attività comprende la vendita dei bollini, la verifica ed il controllo delle prenotazioni. La società sportiva concessionaria provvederà alla stampa dei tabelloni periodici per la registrazione delle prenotazioni secondo il facsimile predisposto dal Servizio Affari Generali e ad acquistare i bollini di prenotazione presso l’Ufficio Economato del Comune, senza alcuna compartecipazione a titolo di compenso. I tabelloni periodici di prenotazione, esaurito l’arco temporale di validità, dovranno essere consegnati al Servizio Affari Generali per il riscontro delle operazioni effettuate.
Il coordinamento, il controllo e la verifica è di competenza del Servizio Affari
Generali che lo esplica attraverso la collaborazione dell'Associazione sportiva concessionaria delle attività.
Il compenso annuo corrisposto alla concessionaria per l’espletamento del servizio è quantificato in euro 11.490,00 (undicimilaquattrocentonovanta/00).
ARTICOLO 8 APPROVVIGIONAMENTO FONTI ENERGETICHE, PRODOTTI E
NOLEGGI
Sono a carico della Società sportiva concessionaria:
- le spese di consumo di energia elettrica, acqua e gas metano eccedenti il limite dei 12.000,00 euro di pertinenza del Comune.
- le spese di acquisto di tutti i prodotti di consumo, di eventuali attrezzature previa autorizzazione, di noleggio e/o uso delle attrezzature per effettuare le attività descritte nei precedenti articoli 6 e 7.
A fronte dell’assunzione diretta delle spese di gestione, il Comune liquiderà le utenze fino alla concorrenza dei 12.000,00 euro pattuiti e subordinatamente alla presentazione di regolari pezze giustificative e previo riscontro della regolarità delle prestazioni e degli acquisti effettuati l'Amministrazione Comunale riconosce alla medesima un contributo forfettario massimo di euro 13.000,00.
Il Servizio Lavori Pubblici provvederà ad attestare la regolarità degli interventi previsti dall'articolo 6 e vigilerà sulla corretta esecuzione di quanto previsto dall'articolo 7 della presente convenzione in collaborazione con il Servizio Affari Generali.
L’importo individuato costituisce la spesa minima necessaria per una completa e corretta manutenzione degli impianti. Le eventuali maggiori spese sono tutte a carico della Società concessionaria e, per nessun motivo, possono essere oggetto di compensazione da parte del Comune.
In relazione all’uso collettivo di cui all’articolo 4 ultimo periodo, sia del salone Rizzardini che della pista di atletica che delle manifestazioni di altre associazioni, la Giunta comunale potrà valutare a sua insindacabile discrezione un importo forfettario dei consumi da escludere dal conteggio di cui sopra per tutte le utenze individuate all’articolo 9.
L'Amministrazione Comunale si impegna a richiedere agli utilizzatori della Sala Rizzardini, in ogni provvedimento autorizzativo rilasciato, la pulizia dei locali al termine di ogni singolo uso.
ARTICOLO 9
INDIVIDUAZIONE DELLE UTENZE, MIGLIORIE E INTERVENTI DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI
Ai fini del conseguimento del controllo sul centro di costo e della riduzione dei consumi energetici, le utenze sono individuate come segue:
• Energia elettrica: Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx XXX XX000X00000000;
• Metano: Via Rizzardini spogliatoi contatore PDR 00080000367022;
• Acqua: impianti sportivi irrigazione contatore 53004365;
• Acqua: campo da calcio contatore 53008906;
• Acqua: impianti sportivi - lavanderia contatore 53004362;
In relazione ad una conduzione ottimale degli impianti e al fine di pervenire al miglioramento della stessa, l’Associazione sportiva concessionaria provvede a:
- ad attivare interventi per la riduzione dei consumi (letture mensili delle utenze);
- a rendere pubblico il Codice etico adottato;
- a consentire l’accesso gratuito alle attività di campionato agli spettatori oltre a una soglia di età;
- ad eseguire interventi strutturali e manutentivi per il miglioramento degli impianti. L’Amministrazione comunale prescrive che l’Associazione provveda a dotarsi di un defibrillatore per le proprie attività, addestrando il personale addetto.
L’Amministrazione comunale si riserva di valutare l’attuabilità progettuale delle proposte di riduzione dei consumi e per il miglioramento degli impianti.
ARTICOLO 10 FINALITA’ SOCIALI
La Associazione sportiva concessionaria si obbliga ad accogliere progetti per la realizzazione di percorsi lavorativi mirati di persone dichiarate in stato di handicap ai sensi della legge n. 104/92 e/o soggetti esclusi dal mondo del lavoro, iscritte alle liste del collocamento obbligatorio, previo accordo di programma concordato con il Comune e l'U.L.S.S. di riferimento. Il rifiuto senza giustificato motivo alla realizzazione dei progetti è causa di risoluzione del contratto di concessione.
ARTICOLO 11 DESTINAZIONE DEI PROVENTI
Poiché in base all'annuale deliberazione di Giunta comunale di fissazione delle tariffe e del punto 8) del D.M. 31 dicembre 1983, i campi da tennis e calcetto costituiscono servizi a domanda individuale, tutti gli introiti delle tariffe spettano al Comune, senza alcuna compartecipazione del soggetto gestore. Le prenotazioni dell’uso di detti impianti vanno effettuate almeno 24 ore prima presso il personale incaricato dalla Associazione sportiva affidataria.
Il Comune, corrisponde al soggetto affidatario l’importo annuo di euro 20.490,00, oltre all’IVA se dovuta, per le attività inerenti la custodia e la manutenzione dell'impianto. La somma predetta è versata in rate quadrimestrali posticipate (31 dicembre, 30 aprile, 31 agosto), subordinatamente alla presentazione di regolare fattu- ra e previo riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate. Il rimborso delle spese di approvvigionamento fonti energetiche, prodotti e noleggi, sono regolate dall’articolo 8 del presente contratto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136, i pagamenti sono quietanzati dal Presidente dell'Associazione sportiva sig. Xxxxxxx Xxxx e l'accredito avviene sul conto corrente Iban IT 09 A 08669 60641 021004001058 presso la Banca Alto Vicentino Credito cooperativo di Schio, Pedemonte e Roana Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx XXX 00000 CAB 60641.
Le tariffe d’uso dei campi di calcetto e di tennis in sintetico sono riscosse dal Comune tramite il rilascio dei bollini orari ceduti alla Associazione sportiva concessionaria con cadenza annuale. Spetta alla stessa società sportiva la riscossione diretta degli introiti derivanti dall’utilizzo dell’impianto.
Sono altresì appannaggio del concessionario le sponsorizzazioni, le donazioni ed i
canoni per l'utilizzo degli spazi pubblicitari interni ed esterni agli impianti, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.
L’Associazione sportiva collabora con il Comune per l’aggiornamento mensile dei dati relativi ai nominativi ed orari di uso degli impianti ai fini del controllo dei calendari e del pagamento delle tariffe, come stabilito dall'annuale deliberazione di Giunta comunale.
ART. 12 ASSICURAZIONE
L’Associazione sportiva affidataria è titolare unico, nei confronti dell'Amministrazione comunale, della gestione e dell'utilizzo dell'impianto, delle strutture e delle attrezzature. A tale fine il concessionario provvederà a contrarre, alla consegna dell'impianto con onere a proprio carico, apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi con massimale minimo di
€ 1.549.370,00. Copia della polizza dovrà essere allegata alla presente convenzione. Il Comune, in qualità di titolare dell'impianto, è comunque esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dal concessionario, dai dipendenti e/o frequentatori dell'impianto, nella gestione dei beni dati in concessione.
ARTICOLO 13 PERSONALE
Il concessionario si impegna al rigoroso rispetto delle norme di legge nei riguardi del personale dipendente e dei terzi interessati. Nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Comune e gli operatori del concessionario in seguito alle prestazioni fornite dagli operatori del concessionario stesso. Il concessionario dovrà provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale e delle attività dei terzi nei riguardi degli infortuni, della previdenza e assistenza e della responsabilità civile. Il concessionario dovrà altresì indicare la persona fisica responsabile della conduzione dell’impianto.
ARTICOLO 14
COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale consegna al concessionario l'impianto in condizioni di efficienza per il regolare funzionamento, mediante redazione di apposito “verbale di consegna” descrittivo dello stato dei luoghi e degli edifici.
Qualora si rendessero necessari lavori straordinari dovuti all'incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, o per riparare danni cagionati per ragioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.
In caso di eventi meteorologici straordinari, quali nubifragi, grandinate, trombe d’aria, e simili, che cagionino danni alle strutture, immobili e mobili, l’Amministrazione comunale provvede alle riparazioni o sostituzioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva altresì le seguenti funzioni:
a) controllo dell’utilizzo degli impianti;
b) verifica del rispetto delle fasce orarie e di apertura e chiusura ed eventuali integrazioni e modifiche nel sostanziale rispetto delle clausole contrattuali e di concessione;
c) applicazione delle penalità e dichiarazione di decadenza dal servizio;
d) valutazione delle cause del verificarsi di eventuali interruzioni nella conduzione della gestione;
e) ogni altro genere di prescrizioni al concessionario al fine di garantire il miglior servizio alla collettività.
ARTICOLO 15
CESSIONE O SUBENTRO NELLA CONVENZIONE
E' vietato al concessionario di cedere direttamente od indirettamente, in tutto o in parte, o di disporre il subentro di altra Associazione nel presente contratto senza espresso consenso deliberato dalla Giunta comunale.
ARTICOLO 16 CAUZIONE
A garanzia dell’adempimento del contratto, l’Associazione affidataria è tenuta a costituire, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, apposita cauzione nelle forme previste dalla legge per un importo pari al 10 % (dieci per cento) di quanto dovuto annualmente dal Comune per le prestazioni degli articolo 6 e 7. La
cauzione è da prestarsi mediante polizza fideiussoria bancaria o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; la polizza fideiussoria in ogni caso dovrà contenere clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e senza possibilità di porre eccezioni.
Tale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte del tecnico di verifica o dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune attestante che lo stato degli impianti sia in perfette condizioni.
Qualora si rilevassero danni imputabili alla Concessionaria, il Comune provvederà direttamente alle sistemazioni occorrenti, salvo rivalsa con escussione diretta sulla fideiussione prestata, con i criteri e le modalità dell'esecuzione in danno.
ARTICOLO 17 PENALITÀ'
In caso di ritardo o mancata esecuzione delle prestazioni affidate alla Associazione è stabilita la clausola penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo, inadempimento o mancato rispetto del calendario delle attività, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo art. 18.
In caso di chiusura, parziale disponibilità o altra limitazione all’utilizzo dell’impianto per causa imputabile ad inadempimento del concessionario, è stabilito la clausola
penale di €. 200,00 per ogni fatto accertato, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa allorché ricorrano le condizioni previste nel successivo articolo 18. Ai fini dell’applicazione della penale, le inadempienze o irregolarità sono comunicate al concessionario, il quale può far pervenire giustificazioni o scritti difensivi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. L’Amministrazione comunale adotta le determinazione in merito motivando la decisione assunta anche alla luce delle giustificazioni o scritti difensivi presentati dal concessionario.
L’importo di penale è progressivo e si calcola moltiplicando l’importo corrispondente alla sanzione per il numero delle penali inflitte. La penale è applicata mediante detrazione della somma corrispondente dall'importo che il comune è tenuto a versare al concessionario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente concessione- contratto.
Qualora si rilevassero inadempimenti, irregolarità o danni rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto imputabili al concessionario, il Comune eserciterà rivalsa a mezzo di detrazione della somma corrispondente al danno o inadempimento dall’importo stabilito all’articolo 11.
ARTICOLO 18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e il Comune provvederà altresì all’incameramento della cauzione, allorquando il concessionario:
a) sia inadempiente agli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7;
b) consenta l’utilizzo dell’impianto a società, enti o privati sprovvisti dell’autorizzazione rilasciata dal Servizio Affari Generali del Comune o disposta dalla Giunta comunale;
c) richieda per l’accesso agli impianti somme superiori alle tariffe deliberate dalla Giunta comunale o altri benefici, anche non economici, salvo che non riguardino prestazioni dirette della concessionaria (ad esempio bevande, attrezzatura sportiva, medicinali,, ecc.);
d) si renda inadempiente agli obblighi previsti all’articolo 10;
e) proceda a fusioni, incorporazioni o cessioni associative che prevedano l’uso degli impianti senza la preventiva autorizzazione della Giunta comunale.
L’accertamento della causa risolutiva è preceduto da due successive diffide intimate alla associazione affidataria ed è esecutiva alla scadenza stabilito nell’ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.
ARTICOLO 19 REVOCA
Al Comune è riconosciuta la facoltà di revoca del provvedimento a monte della presente convenzione nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che sottendono alla concessione stessa o sia sciolta la Associazione o venga meno l’utilizzo del campo sportivo nei campionati federali calcistici.
ARTICOLO 20 NORME GENERALI
Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, di registrazioni consequenziali al presente atto, derivanti dalla gestione del complesso, sono a carico del concessionario.
ARTICOLO 21 REGISTRAZIONE
La presente scrittura privata ha natura di contratto misto, in quanto in essa confluiscono le cause tipiche della concessione di un bene appartenente al patrimonio del comune e della prestazione dei servizi di manutenzione e custodia degli impianti. In virtù della prevalenza economica e funzione dell’affidamento del servizio assoggettato ad imposta sul valore aggiunto su quella della concessione , desunta dalla circostanza che il concessionario non versa al Comune alcun canone concessorio ma è, all’opposto, beneficiario del compenso annuo di €. 20.490,00, al netto dei proventi della tariffa di gestione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Piovene Rocchette, Il Responsabile del Servizio Affari Generali Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Per l'U.S.D. SUMMANIA, Il Presidente Xxxx Xxxxxxx