DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER ILLAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI | PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA |
Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) per l’affidamento delle funzioni di centrale di committenza e delle attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici per lo svolgimento delle attività finalizzate all’esecuzione dei “lavori urgenti di restauro conservativo per eliminazione infiltrazioni da 2 terrazze e locali sottostanti della sede di palazzo Xxxxxxx in via della Stamperia – sede degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri”.
TRA
La Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito anche Presidenza), C.F. 80188230587, con sede in xxxxxx Xxxxxxx 000 00000 Xxxx, in persona del Capo Dipartimento per i servizi strumentali Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, per la carica ivi domiciliato,
E
Il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. (di seguito anche Provveditorato), C.F. 93310920728 con sede in xxx Xxxxxxxxxx
x. 00, 00000 Xxxx, in persona del Provveditore pro-tempore, dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, per la carica ivi domiciliato,
(di seguito, congiuntamente, denominate le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”)
PREMESSO CHE
- gli interventi oggetto della presente convenzione sono esclusi dall’ambito di applicazione del sistema accentrato delle manutenzioni (c.d. Manutentore Unico) di cui all’art. 12 del
D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, configurandosi come interventi atti ad assicurare l’adeguamento degli immobili alle disposizioni di cui al D.lgs. 09/04/2008, n. 81;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. DSS 159 dell’11 gennaio 2021, ha richiesto al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna un intervento di somma urgenza per l’impermeabilizzazione di 2 lastrici solari posti a copertura di parte degli uffici collocati al secondo piano;
- il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, con nota 13521 del 13 aprile 2021, ha trasmesso il verbale di sopralluogo effettuato e ha comunicato che l’intervento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 12, comma 2, lettere
a) e b) del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, richiedendo nel contempo assicurazione di copertura finanziaria;
- la Presidenza, con nota prot. 3446 del 28 aprile 2021, ha assicurato la copertura finanziaria;
- il Provveditorato, con nota prot. 19180 del 25 maggio 2021, ha trasmesso il progetto dei lavori, corredato degli allegati;
- l’importo complessivo della convenzione, stimato in € 179.279,89, graverà sul capitolo di spesa n° 905 (spese di manutenzione straordinaria degli immobili), di pertinenza del CdR
n. 1 - Segretariato Generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- è interesse primario della Presidenza assicurare l’esecuzione dei predetti interventi che garantirebbero l’integrale tutela del bene, la sua fruizione, l’incolumità di persone e cose, nonché l’efficacia e l’economicità degli interventi e la razionalizzazione dell’intero procedimento di affidamento e di esecuzione dei lavori;
- l’art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 dispone che i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche siano iscritti di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- la Presidenza, non disponendo in organico di adeguata struttura tecnico/amministrativa, ritiene necessario il ricorso a un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel Provveditorato;
− il competente Provveditorato svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante, curando l’iter tecnico-amministrativo delle fasi procedimentali relative alla progettazione e approvazione dei lavori, all’affidamento dell’appalto, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, fino al collaudo/regolare esecuzione;
- ai fini dell’attribuzione al Provveditorato delle funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici, si rende necessaria la stipula di un apposito accordo tra la Presidenza, per mezzo del competente Segretariato Generale, e il Provveditorato, che ne disciplini il rapporto.
VISTO
l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
TUTTO CIÒ PREMESSO e CONSIDERATO
LE PARTI SOPRA COSTITUITE STIPULANO e CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo, alle condizioni in esso contenute, è finalizzato a regolare i rapporti tra la Presidenza ed il Provveditorato, ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le attività del Provveditorato, per conto della Presidenza, sono finalizzate a portare a compimento l’esecuzione completa dei lavori urgenti di restauro conservativo per eliminazione delle infiltrazioni da due terrazze e locali sottostanti della sede di palazzo Xxxxxxx, sita in via della Stamperia, sede degli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, stimato preliminarmente in € 179.279,89 e avente copertura finanziaria con fondi in dotazione alla Presidenza, a valere sul capitolo di spesa n° 905 (spese di manutenzione
straordinaria degli immobili) di pertinenza del Segretariato generale.
3. Il Provveditorato svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante, curando l’iter tecnico- amministrativo relativo alle procedure di progettazione, verifica e approvazione degli interventi, di direzione dei lavori e relativa contabilizzazione e collaudo dei predetti interventi.
Art. 3 - Durata dell’Accordo
1. Il Provveditorato si impegna a svolgere le attività per conto della Presidenza, curando l’espletamento di tutte le procedure per la realizzazione dei lavori e dando comunicazione alla Presidenza delle relative tempistiche mediante la redazione di un piano operativo di dettaglio (POD).
2. Il presente accordo acquisterà efficacia dopo la registrazione, da parte degli organi di controllo, del provvedimento di approvazione, di cui verrà data tempestiva comunicazione al Provveditorato, e cesserà di produrre effetto al termine di ogni attività necessaria per l’esecuzione degli interventi, con la trasmissione, a cura del Provveditorato, degli atti di collaudo/regolare esecuzione e di ogni altro atto necessario alla liquidazione della spesa ad opera della Presidenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
Art. 4 - Funzioni, attività del Provveditorato
1. Il Provveditorato cura l’intero iter tecnico-amministrativo delle fasi procedimentali relative alla progettazione, verifica e approvazione dei lavori, all’affidamento dell’appalto, alla direzione dei lavori, fino al collaudo/regolare esecuzione, ivi compresa la contabilizzazione degli stessi, nel rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
2. Il Provveditorato assume le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37, 38 e 39 del Codice dei contratti pubblici. In tale veste svolge tutte le attività affidate, ivi incluse quelle relative all'espletamento delle procedure di gara, dalla predisposizione degli atti di gara, dei disciplinari e dei capitolati d’appalto, alla stipula e all’approvazione dei contratti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e del presente accordo.
3. Il Provveditorato cura la gestione delle controversie con l’operatore economico, anche promuovendo o accedendo a forme di definizione in via transattiva, e fornisce assistenza istruttoria, mediante appositi rapporti informativi, all’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 5 - Obblighi del Provveditorato
1. Il Provveditorato si impegna a:
− trasmettere tempestivamente gli atti negoziali, debitamente sottoscritti e approvati con atto di competenza, alla Presidenza, per la successiva adozione, nei termini previsti dal proprio ordinamento, dei provvedimenti di approvazione e impegno di spesa;
− realizzare tutte le attività nei limiti degli importi indicati nel piano operativo di dettaglio (POD) in base al quadro economico approvato;
− comunicare alla Presidenza, per la successiva, eventuale autorizzazione, gli scostamenti rispetto agli importi stimati, ai fini della preventiva verifica della copertura finanziaria della Presidenza;
− informare tempestivamente la Presidenza della necessità di stipulare con l’aggiudicatario eventuali atti aggiuntivi al contratto d’appalto;
− aggiornare costantemente la Presidenza in merito allo stato di avanzamento dei lavori attraverso i relativi rappresentanti incaricati;
− adempiere agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall’art. 213 del Codice dei contratti pubblici per il tramite del responsabile unico del procedimento;
− curare la predisposizione di tutti gli atti contabili propedeutici alla spesa, validati dal responsabile unico del procedimento, necessari all’erogazione del corrispettivo relativo all’esecuzione dell’intervento, da inviare, unitamente al documento attestante la regolare esecuzione, alla Presidenza.
2. La Presidenza eroga le somme spettanti in seguito all’inoltro, da parte del Provveditorato, della documentazione, completa e regolare, di cui al punto 1.
Art. 6 - Oneri finanziari e pagamenti
1. La Presidenza assicura con propri fondi, stanziati sul capitolo di pertinenza, la copertura delle spese relative all’attuazione dei predetti interventi, valutati pari a:
DESCRIZIONE | IMPORTO |
Lavori urgenti di restauro conservativo per eliminazione infiltrazioni da 2 terrazze e locali sottostanti della sede di palazzo Xxxxxxx in via della Stamperia (soggetti a ribasso) | € 149.911,35 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 13.691,90 |
Sommano lavori e oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 149.911,35 |
Somme a disposizione dell’Amministrazione | € 29.368,54 |
TOTALE APPALTO comprensivo di lavori soggetti a ribasso, oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e somme a disposizione dell’Amministrazione | € 179.279,89 |
2. Il pagamento, sulla base dei documenti attestanti gli stati di avanzamento lavori (SAL) e del relativo certificato di pagamento, sottoscritti dal responsabile unico del procedimento del Provveditorato e inoltrati alla Presidenza, è effettuato dalla Presidenza direttamente all’appaltatore, una volta acquisiti tutti gli atti necessari per lo stesso.
3. La fattura, contenente l’indicazione delle modalità di pagamento (codice bancario IBAN o numero di c/c postale), ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, deve essere intestata e inviata elettronicamente a:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale - Dipartimento per i servizi
strumentali - Ufficio patrimonio, gare e contratti - Via della Mercede, n. 96 - codice IPA M4QW4Z.
Città: Roma, CAP 00187 Codice Fiscale: 80188230587 CIG di riferimento.
4. Il Provveditorato non risponde dei ritardi dei pagamenti e dei relativi interessi di mora non dipendenti dal suo operato.
5. Sono esclusi compensi o pagamenti non esplicitamente previsti nel quadro economico riferito all’intervento oggetto dell’accordo.
6. La Presidenza comunica al Provveditorato l’avvenuta disposizione di pagamento.
Art. 7 - Contenzioso
1. Il Provveditorato, avvalendosi della competente Avvocatura generale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento degli appalti, con riferimento a tutte le attività di gestione dei contenziosi stessi, fornendo anche gli elementi informativi necessari per la difesa in giudizio.
2. In relazione alle suddette controversie legittimato passivo è, oltre al Provveditorato, la Presidenza.
Art. 8 - Esenzione per bollo e registrazione
1. Per gli aspetti fiscali si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), punto 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 9 - Controversie relative all’ attuazione dell’accordo
1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del giudice competente.
Art. 10 - Trattamento dati e tutela della riservatezza
1. Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche “Codice”), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e dal Regolamento del 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto statuito dalla predetta normativa. Le parti confermano, assumendosene ogni responsabilità, di ben conoscere il Regolamento, il Codice nonché ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto del presente rapporto convenzionale.
2. Le Parti garantiscono che tutti i dati personali che verranno acquisiti in relazione al presente accordo saranno trattati per le sole finalità indicate nella medesimo e in modo strumentale all’ esecuzione dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa dell’Unione europea e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione
dei dati personali e/o nel caso di contenzioso, con modalità manuali ed automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza e minimizzazione dei dati e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, con l’adozione di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili e giudiziari.
3. Per le attività, i progetti, le iniziative e gli eventi di qualunque genere, che comportino trattamento di dati personali e che verranno avviati in virtù del presente accordo, le parti concordano che, di volta in volta, sarà loro cura definire i ruoli e provvedere alle eventuali nomine, stabilire le finalità e le modalità del trattamento, nonché le misure di sicurezza adeguate da adottare in considerazione dei trattamenti da porre in essere.
4. I rapporti tra le Parti sono improntati ai principi di semplificazione, trasparenza ed efficacia e pertanto le comunicazioni avvengono prioritariamente per via telematica.
5. Ogni comunicazione o notifica dovrà essere effettuata agli indirizzi riportati al successivo art. 11 e sarà ritenuta valida ed efficace alla data indicata nella ricevuta di avvenuta consegna.
6. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all’altra qualsiasi variazione dei recapiti indicati.
Art. 11 - Referenti per l’attuazione dell’accordo
1. Referenti per l’attuazione dell’accordo sono:
− per la Presidenza: Cons. Xxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali – tel. 0000000000; PEC: xxx@xxx.xxxxxxx.xx;
− per il Provveditorato: dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - tel. 00000000; PEC: xxxx.xxxxx@xxx.xxx.xxx.xx, in qualità di Provveditore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo le parti dichiarano di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori pubblici, alle norme dell’ordinamento amministrativo, a quelle di diritto comune.
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.
Presidenza del Consiglio dei Ministri (FCiromnas.toPadoigloitaMlmoelinntaerdi)a XXXXXXXX XXXXX X=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Xxxxx.xx xxxxxxxx.xx XX.XX. Lazio – Abruzzo – Sardegna (Dott. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 07.06.2021
16:05:38 UTC