COMUNE DI CALCI
COMUNE DI CALCI
PROVINCIA DI PISA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI/ACCORDI DI COLLABORAZIONE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 23/09/2014
ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente regolamento intende disciplinare i contratti/accordi di collaborazione/sponsor, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.119 del D.Lg.vo 267/2000, nell’art.43 della L. 449/1997, nell’art.120 del D.Lg.vo 42/2004 e nell’art.26 del D.Lg.vo 163/2006, e con riferimento all’art.1 comma 1- bis della L. 241/90.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un’opportunità innovativa di finanziamento per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse che il Comune deve porre in essere ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l’ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa.
ART. 2 – CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E FINALITÀ
1. I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con “soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque”, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico.
2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione senza corrispettivo in denaro di interventi, erogazione e prestazione di servizi nonché l’acquisizione di beni o l’equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente.
ART.3 - DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
b) per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi, come corrispettivo della pubblicizzazione della propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
c) per sponsor, il soggetto (soggetto pubblico o privato, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque), che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione/accordo di collaborazione;
d) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta che il Comune può mettere a disposizione per la pubblicità;
e) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato, cioè l’Amministrazione Comunale.
ART. 4 – OGGETTO E DESTINATARI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
1. Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le finalità alle quali il Comune è chiamato a porre in essere, e che comportano un costo a carico del bilancio dell'ente, purché ciò non sia lesivo della dignità istituzionale dell’ente medesimo.
2. La sponsorizzazione potrà essere realizzata, tra l'altro, in una delle seguenti forme:
a) Contributi economici;
b) Cessione gratuita di beni e/o servizi;
c) Compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dal Comune;
d) "Adozione" di aree verdi
3. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti che comportano un costo a carico del Bilancio dell’ente.
ART. 5 - CONTRIBUTI ECONOMICI
1. Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici versando la somma di denaro direttamente al Comune. L'ammontare dei contributi può essere stabilito dal Comune per uno o più sponsor della stessa iniziativa.
ART. 6 - CESSIONE DI BENI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI – GRATUITA’
1. Lo sponsor può offrire di donare in qualsiasi momento al Comune beni mobili e immobili, nonché erogando servizi in forma gratuita, indicando le eventuali forme di pubblicità che possono essere richieste in contropartita del proprio atto di liberalità. Il Comune, valutata l'utilità dell’offerta, procede, ove lo ritenga nell'interesse dell'Ente, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità richieste.
ART. 7 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DIRETTA ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELLE VARIE ATTIVITA' ORGANIZZATE DAL COMUNE
1. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dal Comune, richiedendo eventualmente in contropartita alcune forme di pubblicità. Il Comune, valutata l'utilità dell'offerta, provvede in ordine alla sua accettazione e stabilisce le forme di pubblicità consentite.
ART. 8 - ADOZIONE DI AREE VERDI
1. Il Comune procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" allo Sponsor. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione ordinaria della stessa, previo accordo di sponsorizzazione approvato dalla Giunta Comunale.
2. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione ordinaria, un progetto tecnico che, approvato dall'Ufficio Tecnico comunale, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di impianto e a quelle relative alla manutenzione ordinaria.
3. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto. Esso non potrà essere inferiore a un anno e superiore a tre anni. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della valutazione dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.
ART. 9 – SCELTA DELLO SPONSOR
1. L’affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto dal successivo articolo.
3. L’avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul profilo di committente del Comune e con altre eventuali modalità ritenute di volta in volta le più adeguate in relazione alla specifica procedura, al corrispettivo atteso ed ai potenziali partecipanti.
4. L’avviso deve indicare almeno:
- l’oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a 15 giorni;
- l’eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i criteri di valutazione delle offerte;
- l’eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l’eventuale diritto di prelazione a norma del successivo articolo;
- l’ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
5. Scaduto il termine fissato nell’avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso medesimo.
6. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere, fra l’altro:
- le dichiarazioni richieste dall’avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell’avviso e nel presente regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
ART. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO
1. La Giunta comunale può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui al precedente articolo;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’oggetto del contratto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad €.40.000,00 (IVA esclusa).
ART. 11 – RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE DI POTENZIALI SPONSOR
1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale sponsor, pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione, la Giunta comunale valuta l’opportunità di predisporre apposito avviso di selezione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, oppure di stipulare il relativo contratto, una volta accertata la congruità dell’offerta.
2. Nel caso che sia stata espletata la procedura di selezione, all’originario promotore, entro un termine prestabilito, può essere concesso il diritto di adeguare la propria proposta a quella risultata vincitrice: in questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
ART. 12 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
1. L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti :
a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo
c) messaggi offensivi , incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia, omofobia o xenofobia.
ART. 13 – INCENTIVAZIONE ALLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento organizzativo, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, il fondo per il trattamento economico accessorio dei dipendenti ed il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza viene incrementato di una quota percentuale pari al 2% del risparmio derivante dal contratto di sponsorizzazione con esclusione di quelli reperiti direttamente dall’amministrazione.
ART. 14 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al codice Civile, al D.Lgs. 163/2006 nonché alla normativa vigente in materia.
ART.15 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.