TUTELAUTO
Ed. 06/2016 Agg. 10/2019
TUTELAUTO
CONTRATTO DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE
Il presente contratto è stato redatto secondo quanto disposto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14 marzo 2018 in punto semplificazione dei contratti assicurativi e dal Tavolo Tecnico ANIA - Associazioni Consumatori ed Intermediari, nonché ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 a seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2016/97 (IDD - Insurance Distribution Directive) e del Decreto Legislativo di attuazione n. 68/2018.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo, composto da Documento informativo precontrattuale (DIP), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo), Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta, ove previsto, che deve essere consegnato o trasmesso al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
INDICE
DEFINIZIONI/GLOSSARIO 3
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE 5
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA (Quando comincia la copertura e quando finisce?) 5
Art. II - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?) 5
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE (Che cosa è assicurato?) 5
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO (Quando e come devo pagare?) 6
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?) 6
Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA 7
Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO (Come posso disdire la polizza?) 7
Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO (Quando comincia la copertura e quando finisce?) 7
Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE 7
Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO 7
Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ 8
Art. XII - INDICIZZAZIONE 8
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI 8
Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO 8
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO 8
Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE 8
Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE 8
SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO (Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?) 9
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI 9
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE 9
SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA (Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?) 12
RECLAMI 12
ARBITRATO 12
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI 14
SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO 14
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO (Che cosa è assicurato?) 14
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI (A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?) 14
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE (Dove vale la copertura?) 15
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE (Che cosa è assicurato?) 15
SEDE CIVILE 15
SEDE PENALE 16
CAPITOLO 5 - PERDITE PECUNIARIE (Che cosa è assicurato?) 17
CAPITOLO 0 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX (Xxx cosa è assicurato?) 18
ESTENSIONI SPESE LEGALI 18
ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE 18
CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI (Che cosa non è assicurato?) 19
DEFINIZIONI/GLOSSARIO
Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato sotto specificato:
ACCORDO PREVENTIVO DI MASSIMA: Il professionista su richiesta del cliente è tenuto a pattuire ed elaborare un “preventivo di massima”, riportandovi analiticamente, i compensi per le prestazioni professionali al momento del conferimento dell’incarico, rendendo noto il grado di complessità dell’incarico, nonché tutte le informazioni circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, indicando gli estremi della propria polizza professionale. La misura del compenso, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
ANNO ASSICURATIVO: periodo di vigenza dell’assicurazione che decorre dalle ore 24 della data di pagamento del
premio convenuto annualmente fino alle ore 24 della prima scadenza annuale successiva.
ARBITRATO: istituto in base al quale le Parti concordemente demandano la decisione ad un Collegio composto da due Periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro.
ASSICURATO: soggetto beneficiario dell’Assicurazione.
ATTORE = LEGITTIMATO ATTIVO: posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo ed è perciò legittimato a proporla.
AVARIA: guasto meccanico che impedisce il funzionamento del veicolo.
CARENZA: periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, ove espressamente indicato.
CICLISTA: conducente di velocipede come definito dall’ art. 50 CdS.
COASSICURAZIONE INDIRETTA: autonomi contratti di assicurazione stipulato da più compagnie assicuratrici a copertura del medesimo rischio per quote prefissate. In caso di sinistro, le compagnie assicuratrici sottoscriventi sono tenute a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di competenza. Si richiama il disposto di cui all’Art. 1910 cod. civ.
CODICE DELLA STRADA (CdS): D. Lgs. 285/92 e succ. modifiche e integrazioni.
CONSUMATORE: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’assicurazione.
DECRETO MIN. GIUSTIZIA IN MATERIA DI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE
prevede la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi della l. 27/2012 (in G.U. n.195 del 22-8-2012, entrata in vigore del provvedimento: 23.08.2012) e della l. 247/2012 -Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense- (in G.U. n.15 del 18-1-2013 entrata in vigore 2/2/2013). Il Decreto in vigore al momento di elaborazione della presente edizione è datato 10 marzo 2014 n.55 -Regolamento recante la determinazione parametri per la liquidazione compensi ex art. 13 co. 6 L 247/2012 (in G.U. n°77 2/4/2014).
EVENTO: conseguenza giuridicamente rilevante di un fatto.
FATTO: qualunque comportamento originante l’evento che concretizza una fattispecie giuridicamente rilevante. ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO: fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.
IMPUTAZIONE COLPOSA: per reato commesso a causa di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti (Artt. 42 e 43 C.P.).
IMPUTAZIONE DOLOSA: per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 C.P.).
INADEMPIMENTO: mancato pagamento di somme e/o mancato adempimento di obblighi contrattuali da parte del contraente.
INCIDENTE STRADALE: collisione con altri veicoli (Artt. 46,50 CdS), ribaltamento, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada.
INDENNIZZO DIRETTO: disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 254 del 18/7/06 e succ. modifiche.
INFORMATORE: Xxxxxxxx incaricato da persona inquisita in un procedimento penale per la ricerca di prove a propria difesa.
LESIONI STRADALI: reato disciplinato dall’art. 590 bis cod. pen.. Lesioni colpose derivanti da circolazione stradale. E’
una fattispecie di reato autonomo rispetto a quanto previsto dall’art.590 cod. pen. (lesioni colpose).
LOSS OCCURRENCE - espressione inglese traducibile con "insorgenza del danno"; in base a questo principio il sinistro si intende verificato nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza, e pertanto le relative garanzie operano da quel momento.
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E CONCILIAZIONE: istituto introdotto dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 avente ad oggetto l'attività finalizzata alla composizione di una controversia civile e commerciale tra soggetti privati relativa a diritti disponibili il cui risultato è definito CONCILIAZIONE. Ferma la sentenza della Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx 000 depositata il 06/12/2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28 nella previsione del carattere obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” definito decreto “Del Fare” entrato in vigore il 23 giugno 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 n. 144 (S.O. n. 50/L) ha previsto il ripristino della mediazione civile e commerciale obbligatoria per controversie insorte in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, con l’esclusione di quelle per danni derivanti da circolazione stradale. Alla data di stampa del presente Fascicolo Informativo risulta pertanto in vigore la nuova normativa a cui si rimanda per ambito e modalità applicative.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA: istituto introdotto dallo schema di decreto-legge “Processo civile veloce e riduzione dell'arretrato” approvato dal consiglio dei ministri il 29/08/2014. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. E' imposta dalla legge in materia di risarcimento danni da incidente stradale e per le richieste di pagamento di somme fino a 50mila euro.
OMICIDIO STRADALE: reato disciplinato dall’art. 589 bis cod. pen.. Omicidio colposo derivante da circolazione stradale,
autonomo rispetto a quanto previsto dall’art.589 cod. pen. (omicidio colposo).
PEDONE: soggetto circolante a piedi, i cui comportamenti sono disciplinati dall’art. 190 e ss. CdS
PERDITE PECUNIARIE: lesione-diminuzione del patrimonio di un determinato soggetto a seguito di una delle ipotesi
previste dall’art. 2 punto16 del Codice delle assicurazioni
PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA: sottoscrizione del contratto da parte del Contraente e della Compagnia e pagamento del premio da parte del Contraente (art.1901 C.C.).
POLIZZE ARD (Auto Rischi Diversi): contratti assicurativi facoltativi afferenti i rischi non coperti dalla R.C.A. obbligatoria (garanzie accessorie).
PROCEDIMENTI SPECIALI O DI URGENZA: quelli previsti dal libro IV del Codice di Procedura Civile.
PROFESSIONISTI: LEGALE, PERITO ANCHE D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio, ARBITRO DI PARTE e TERZO
ARBITRO, INFORMATORE ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti all’estero per
l’assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.
PROPRIETARIO: colui che ha il diritto di godere e disporre di un bene entro i limiti fissati dalla legge.
REATO: comportamento in violazione di norme penali. In base alla pena prevista dal Codice Penale si distingue: Delitto
sanzionato con la reclusione e/o la multa, Contravvenzione sanzionata con l’arresto e/o l’ammenda.
RECLAMO: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
RECLAMANTE: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte dell’impresa di
assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
RESPONSABILITÀ CIVILE: grava personalmente sugli Assicurati per fatto illecito ai sensi di legge, inclusa la responsabilità civile per lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa. Si richiama il testo dell’art. 1917 cod. civ. per quanto attiene l’onere al pagamento delle spese legali: ”Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore”.
RISCHIO: la probabilità che si verifichi il sinistro o la vertenza.
RIVALSA: facoltà per l’Assicuratore, dopo aver adempiuto all’obbligazione contrattualmente prevista, di rivalersi sull’Assicurato e/o Contraente ove ne sussistano le condizioni.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: provvedimento dell’Autorità Amministrativa/Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. La sanzione può essere Pecuniaria - pagamento di una somma di danaro. Accessoria - di natura diversa quale sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo, ecc…
SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: sentenza non più impugnabile con i mezzi ordinari.
SOCIETA': UCA ASSICURAZIONE Spese Legali e Peritali S.p.A.
SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co): spese del processo penale dovute allo Stato.
SPESE DI SOCCOMBENZA NEL GIUDIZIO CIVILE - SPESE LEGALI LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI
contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.): spese che la parte soccombente/imputato è condannata a
rimborsare alla parte vittoriosa.
SPESE ESENTI E CONTRIBUTO UNIFICATO: Le spese “esenti” sono gli esborsi che l’avvocato corrisponde in nome e per conto dell’Assistito per svolgere l’attività di recupero: costi postali per le lettere raccomandate, per le notifiche, per l’esecuzione... Si chiamano esenti perché l’art.15 DPR 633/1972 - ossia il DPR sull’IVA - stabilisce che non costituiscono base imponibile. La spesa esente più rilevante è il “contributo unificato“, una tassa sulle cause civili e amministrative, che si paga all'inizio del procedimento al momento in cui si deposita la causa in tribunale.
TERZO: qualsiasi soggetto diverso dall’Assicurato e dal Contraente.
TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti definiscono un contenzioso, anche giudiziale.
TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE: tutta l’attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio o dall’arbitrato volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice.
VERTENZA AMMINISTRATIVA: ricorso o istanza di revisione di decisioni amministrative promossi in sede amministrativa avanti l’autorità amministrativa competente o sede giurisdizionale amministrativa per la tutela di diritti e/o interessi legittimi dell’Assicurato.
VERTENZA CONTRATTUALE: controversia inerente l’esistenza, la validità o l’esecuzione di xxxxx, accordi, contratti
conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni.
VERTENZA EXTRACONTRATTUALE: controversia conseguente ad un fatto illecito, il cui obbligo di risarcimento
prescinde dall’esistenza di un rapporto contrattuale.
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI INERENTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE
Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
(Quando comincia la copertura e quando finisce?)
I.1- DECORRENZA DELLA GARANZIA - L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 C.C.- Mancato pagamento del premio). Il premio è interamente dovuto anche se è stato contrattualizzato il suo frazionamento rateale.
I.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - Insorgenza del sinistro: la garanzia è operante con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali a chiunque riferiti: assicurato, controparte o terzo, indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto espressamente previsto in deroga dalle singole garanzie. Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione. Si rinvia alle singole garanzie per quanto eventualmente ivi disposto in modo espresso in materia di insorgenza del sinistro. La garanzia non è prestata per sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da atti di intimazione, diffide, contestazioni e/o equipollenti ovvero fossero disdetti o la cui rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste da una delle parti, e per quanto disposto dagli Artt. 1892-93 C.C.- Dichiarazioni inesatte e reticenze.
PERIODO DI CARENZA - la garanzia non è operante per sinistri insorti nel periodo di tempo che intercorre tra la data di perfezionamento della polizza e l'effettiva efficacia della garanzia, ove espressamente indicato.
La Garanzia POSTUMA attiene e ha per oggetto l'ESTENSIONE TEMPORALE DEL PERIODO DI DENUNCIA DEL SINISTRO.
La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata
GARANZIA POSTUMA - La garanzia opera altresì con efficacia POSTUMA ed è prestata con durata pari a 24 mesi per sinistri insorti nel periodo di assicurazione ma denunciati dopo la sua risoluzione e i cui fatti si siano verificati in corso di vigenza della polizza. Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e non sia stata rinnovata la Polizza e/o il certificato. Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola “Senza Xxxxxx Xxxxxxx” il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima. Xxxxxxx xxxxxxx per l’intero periodo di garanzia postuma: massimale assicurato per evento. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. XVIII - Denuncia dei sinistri - e Art. 2952 C.C. - Prescrizione in materia di assicurazione.
Esempio Garanzia POSTUMA 24 mesi per polizza perfezionata il 01/01/2016 e annullata il 31/12/2018 | Ipotesi a) | Ipotesi b) | Ipotesi c) |
Data Insorgenza sinistro | 01/05/2016 | 01/05/2016 | 30/05/2015 |
Data denuncia sinistro | 03/02/2019 | 01/02/2021 | 30/11/2019 |
Operatività Postuma | SI’ | NO (alla data della denuncia di sinistro è decorso il periodo di garanzia postuma) | NO (la data del sinistro è antecedente la vigenza della polizza) |
Art. II - AMBITO TERRITORIALE
(Dove vale la copertura?)
Si rimanda alla voce prevista nelle Sezione QUARTA Capitolo 3 per le garanzie perfezionate.
Art. III - VARIAZIONE DI RISCHIO: AGGRAVAMENTO - DIMINUZIONE
(Che cosa è assicurato?)
Il Contraente stipula il contratto per sé, e per conto di chi spetta. In ogni caso di variazione del rischio assicurato quali cessazione, alienazione, trasformazione dell’attività o altro, il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta documentata alla Società e comunque entro 10 giorni dalla stessa, fermo l’obbligo del pagamento del premio scaduto.
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione o sull’aggravamento del rischio comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892-3- 8 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze).
Il Contraente è tenuto a dichiarare le eventuali variazioni di rischio in relazione alle quali la Società adeguerà in aumento e/o diminuzione il premio (Artt. 1897-1898 C.C.). In caso di variazione in diminuzione il premio verrà adeguato dalla prima rata successiva alla comunicazione ( Art. 1897 C.C.- Diminuzione del rischio).
L’assicuratore non risponde nel caso di mancata comunicazione da parte del Contraente di elementi che apportino un aggravamento di rischio per il quale lo stesso non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del perfezionamento del contratto; altrimenti, in caso di sinistro la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del perfezionamento del contratto stesso (Art. 1898 C.C.).
Art. IV - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
(Quando e come devo pagare?)
IV.1 - PAGAMENTO PREMIO - Il premio, salvo espressa diversa indicazione e/o pattuizione, ha periodicità annuale e viene corrisposto all’inizio del periodo assicurativo. E’ prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.
Il premio può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750,00.
Avvertenza: La Compagnia o l'Intermediario, previa autorizzazione della prima, ovvero in autonomia, possono discrezionalmente applicare uno sconto di premio o di tariffa sulla base della natura del rischio e degli elementi variabili che lo compongono, o diritti al premio finale. Non vengono applicate per disposizione della Compagnia altre imposte o costi aggiuntivi, neppure per l’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, oltre a quanto espressamente indicato alla presente voce.
IV.2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO - Il premio, se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all’inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili indicati in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Fermo il diritto della Società di agire giudizialmente nei termini di prescrizione di cui all’Art. 2952 C.C. Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia per il nuovo periodo assicurativo è prestata per il rapporto tra il premio pagato e quello dovuto (Art. 1907 C.C.).
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, pena decadenza dai diritti derivanti dal contratto.
Art. V - MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI E PERDITE PECUNIARIE
(Che cosa è assicurato?)
V.1 - MASSIMALE TUTELA LEGALE - La garanzia è prestata illimitatamente per numero di vertenze nell’anno assicurativo con massimo esborso di Euro 10.000,00 per evento per le Spese Legali e Peritali, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione, o diversamente indicato nelle singole garanzie. Il massimale è unico per tutti i Professionisti incaricati e le voci di garanzia base ed estensioni eventualmente richiamate e per le quali è stato pagato il relativo sovrapremio, comprensivo altresì di quanto indicato alla voce SOCCOMBENZA, Art. XIX.3 a cui si rimanda.
MASSIMALE - È la somma massima liquidabile dall’Assicuratore per evento. ESEMPIO: Nel caso in cui venga perfezionata una polizza con massimale spese legali di Euro 10.000 e l'importo delle spese legali poste a carico dell’Assicurato fosse di Euro 15.000, le spese legali liquidate dalla Compagnia saranno pari a 10.000, residuando a carico dell’Assicurato Euro 5.000 (15.000 - 10.000) (ipotesi a); diversamente se l'importo delle spese legali poste a carico degli Assicurati fosse di Euro 5.000, le spese legali saranno liquidate integralmente dalla Compagnia (ipotesi b).
La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.
Qualora il Contraente-Assicurato perfezioni più polizze per lo stesso rischio con la scrivente Società il massimo esborso per singola vertenza è dato dal cumulo dei massimali sino ad un massimo di Euro 30.000,00 salvo diversamente disposto dalle singole garanzie o rischi.
Esempio di capienza MASSIMALE | Ipotesi a) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato | 10.000 | 10.000 |
Spese legali sostenute dall'Assicurato | 15.000 | 5.000 |
Spese legali liquidate all'Assicurato | 10.000 | 5.000 |
VERTENZE CONNESSE - Le vertenze civili, penali e per illeciti amministrativi promosse da o contro più persone, aventi per oggetto fatti, domande, imputazioni, addebiti identici o connessi, procedimenti anche di natura diversa conseguenti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate, si considerano a tutti gli effetti unico sinistro e la garanzia prestata viene ripartita tra gli Assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Il massimale è unico per quanto attiene la fase stragiudiziale, arbitrale, di mediazione-conciliazione-negoziazione assistita e per tutte le fasi della vertenza e i gradi di giudizio.
Si considera unico sinistro e pertanto soggetta ad unico massimale, la vertenza in sede civile, penale e per illeciti amministrativi che trae origine dal medesimo fatto, atto, evento indipendentemente da quanto contrattualmente precisato in tema di insorgenza del sinistro.
SPESE DI SOCCOMBENZA: sono oggetto di copertura nelle modalità disciplinate alla specifica voce di cui
all’Art. XIX.3 a cui si rimanda.
V.2 - MASSIMALE PERDITE PECUNIARIE - Per quanto attiene le Perdite Pecuniarie si applica il massimale specificato nelle singole voci. Gli importi indicati in polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.
Art. VI - RECUPERO DI SOMME E RIVALSA
VI.1 - RECUPERO DI SOMME - Tutte le somme recuperate dal Contraente-Assicurato a titolo di capitale sono di competenza dello stesso. Tutti gli Onorari, Spese Legali e Peritali in genere liquidate in giudizio, in sede arbitrale, o consensualmente, anticipati dalla Società e recuperati dal Contraente-Assicurato, spettano alla Società che le ha sostenute.
VI.2 - RIVALSA - La Società UCA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Assicurati.
Art. VII - ANTICIPATA RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
(Come posso disdire la polizza?)
VII.1 - ANTICIPATA RISOLUZIONE - Il contratto si risolve di diritto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, dall’ammissione alla procedura di concordato preventivo e/o di amministrazione controllata, straordinaria/speciale, di messa in liquidazione del Contraente, nonché di scioglimento del Contraente o cancellazione della Ditta Individuale/Società Contraente. In tali casi, fermo l’obbligo da parte del Contraente di darne immediata e documentata comunicazione, il contratto si interrompe con liberazione immediata della Società da ogni ulteriore prestazione e il premio pagato si intende acquisito (Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio). Qualora, relativamente agli eventi sopraindicati, il premio scaduto anteriormente alla comunicazione del Contraente non sia stato soddisfatto, la Società è parimenti immediatamente liberata da ogni ulteriore prestazione per tutti i sinistri in corso.
Per i sinistri già denunciati la Società sosterrà l’onere oggetto del rischio assicurato garantendo le spese maturate e documentate sino alla data di risoluzione di diritto come sopraindicata.
VII.2 - RECESSO DAL CONTRATTO - Entro il 60° giorno successivo ad ogni: denuncia, riscontro al sinistro da parte della Società, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo, la Società potrà risolvere il contratto con preavviso minimo di 30 giorni, con ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte entro 60 gg dalla data di efficacia del recesso. La Società sosterrà l’onere delle spese legali e peritali per la fase o grado di giudizio in corso. Se il Contraente è Consumatore il diritto di recesso è bilaterale, ferme le condizioni sopra esposte per l’esercizio dello stesso.
Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO
(Quando comincia la copertura e quando finisce?)
Il contratto di assicurazione decorre dalla data di perfezionamento e si rinnova automaticamente per la durata uguale a quella originaria con il massimo di anni uno, salvo disdetta di una delle parti comunicata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata.
La disdetta da parte del Contraente deve essere comunicata alla Direzione della Società o all’Intermediario
assegnatario del contratto.
Art. IX - COMPETENZA TERRITORIALE
È competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Per il Contraente-Consumatore è competente altresì l’Autorità Giudiziaria o l’Organo di Conciliazione del luogo ove ha sede l’Intermediario assegnatario del contratto, nonché il luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.
Art. X - ONERI RELATIVI AL CONTRATTO
Il Contraente ha l’onere di informare gli Assicurati in ordine ai termini di trattamento dei dati personali e
parimenti di comunicare all’Intermediario l’avvenuto adempimento.
Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ
Lettera raccomandata, telefax, mail certificata, trasmesse da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto.
Per le comunicazioni di disdetta vale quanto previsto all’Art. VIII - DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO. Si rimanda agli Artt. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE per le comunicazioni ad esse afferenti.
Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente e l’Intermediario è valido senza la ratifica scritta da parte della
Direzione della Società.
Nel caso in cui il contratto sia intermediato da un Broker, ogni comunicazione effettuata dallo stesso in nome e per conto del Contraente/Assicurato si intende effettuata da quest’ultimo. La Società, sulla scorta della lettera di incarico conferito a tenore di legge dal Contraente/Assicurato al Broker indirizza ogni comunicazione al medesimo.
Nessuna condizione, né accordo tra il Contraente/Assicurato e Terzi, ivi compresi i Professionisti incaricati è valido e opponibile alla Compagnia per le prestazioni oggetto del presente contratto assicurativo, senza la ratifica scritta da parte della Direzione della Società.
Art. XII - INDICIZZAZIONE
Salvo diversa indicazione il contratto è indicizzato. I massimali, le indennità ed il premio vengono assoggettati all’adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - già costo della vita - ISTAT. Per ogni anno assicurativo viene assegnato alla polizza il n° indice del mese di settembre immediatamente precedente la scadenza e l’aumento decorrerà dalla scadenza rata annua.
Art. XIII - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente-Assicurato ha l’onere di comunicare al perfezionamento del contratto la sussistenza di altre polizze per lo stesso rischio e in caso di sinistro trasmetterne copia alla Direzione (Art. 1910 C.C.). Ai fini della gestione del sinistro, in presenza di polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, si applicano i principi e le norme relative alla coassicurazione indiretta, come precisato nel Glossario che è parte integrante della presente Polizza. La presente garanzia non è operante se il mancato intervento delle altre Compagnie Garanti è conseguenza di inadempimento dell’Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, nonché dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa.
Art. XIV - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono (ovvero sono sottoposti a decadenza) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 Cod. Civ.
Art. XV - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legge applicabile al contratto è quella italiana.
Art. XVI - ONERI E REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente. Il costo della polizza di Tutela Legale non è deducibile ai
fini fiscali e prevede un’imposizione fiscale nella percentuale del 12,50% per il rischio circolazione e accessori.
Art. XVII - INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE
Dalla home page del sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx si accede all’area riservata Assicurati attraverso la quale ciascun Contraente può prendere visione della propria posizione assicurativa per la consultazione delle informazioni e dei documenti in ottemperanza alla normativa vigente, previa richiesta delle credenziali di accesso.
L’informativa relativa alle modalità per ottenere tali credenziali è pubblicata nella home page del sito xxx.xxxxxx.xxx. Il presente contratto assolve agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti.
SEZIONE SECONDA - GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
(Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?)
Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI
XVIII.1 - TERMINI E MODALITÀ - La denuncia di sinistro, come qualsiasi altro atto pervenuto all’Assicurato, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, oppure attraverso il sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx - Area Assicurati, da parte del Contraente/Assicurato unicamente alla Direzione della Società o all’Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza (Art. 1913 c.c.), salvo casi di comprovata urgenza. E’ fatto salvo quanto previsto dall’Art 2952 c.c. (Prescrizione in materia di assicurazione). L’Assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo dell’avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito. E’ onere dell’Assicurato trasmettere alla Direzione della Società o all’Intermediario in sede di denuncia e comunque sino al trentesimo giorno dal conferimento di incarico al Professionista prescelto, purché non sia iniziata la sua attività professionale, salvo casi di comprovata urgenza, tutta la documentazione idonea e necessaria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo copia del libretto di circolazione del veicolo colpito da sinistro, ivi compreso l’Accordo contenente il contratto preventivo in forma scritta pattuito e rilasciato dai Professionisti al momento del conferimento dell’incarico, nonché ogni altro documento richiesto dalla legge per lo svolgimento dell’attività assicurativa.
Nel caso di inosservanza degli adempimenti di cui sopra la Società non potrà essere in ogni caso ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
È altresì onere dell’Assicurato tenere aggiornata la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini
degli adempimenti contrattualmente previsti.
Qualora il nuovo contratto sia emesso in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della ultima polizza perfezionata applicando però le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente all’epoca di insorgenza del sinistro. Se la polizza è perfezionata con la clausola “Senza Xxxxxx Xxxxxxx” il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima. È fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione.
Qualsiasi inadempimento del Contraente/Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento del premio e/o regolazione premio con riferimento a polizze stipulate con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, qualora l’operatività del presente contratto sia prevista a secondo rischio, comporta la decadenza dai benefici del presente contratto.
XVIII.2 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO - L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente
articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE
XIX.1 - FASE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE
L’incarico conferito ad un Legale liberamente scelto per Distretto di Corte d’Appello per la fase di trattazione stragiudiziale nonché per i procedimenti di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, per promuovere arbitrato, azioni, difendersi in sede penale e resistere in sede civile, proporre appelli ed opposizioni dovrà essere preventivamente comunicato per iscritto alla Direzione della Società per ogni grado di giudizio. La Direzione, una volta adeguatamente istruito il fascicolo di sinistro, prenderà atto della nomina di incarico sulla base della documentazione ed atti sottoposti, fermo restando quanto disposto dal comma successivo.
Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d’atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Compagnia per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia.
Nel caso in cui le risultanze acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia di polizza interessata dal sinistro, la stessa si riserva ogni determinazione sulla qualificazione della vertenza a definizione avvenuta in sede transattiva, conciliativa, con sentenza passata in giudicato, o provvedimento equipollente, e in ogni caso al termine della vertenza, sulla base degli atti di causa o comunque della documentazione collezionata, senza effettuare alcuna valutazione nel merito, opportunità, possibilità di successo e convenienza.
La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione sia in sede stragiudiziale, arbitrale, mediazione-conciliazione- negoziazione assistita, che in qualunque stato, grado o fase anche di giudizio senza preventiva comunicazione alla Compagnia e presa d’atto della stessa.
Nel caso di proposta transattiva in sede stragiudiziale e/o giudiziale, l’Assicurato è tenuto a comunicare preventivamente alla Società l’indicazione del capitale e delle spese legali oggetto della stessa, salvo casi di comprovata urgenza, e non potrà addivenire ad alcuna transazione che comporti oneri a carico della stessa, senza preventiva comunicazione nonché presa d’atto della Società, pena decadenza dai benefici di contratto.
XIX.2 - LIBERA SCELTA DEL LEGALE, PERITO E INFORMATORE PER DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
In osservanza alla Direttiva 1987/344/CEE Art. 4 n.1, l’Assicurato ha la facoltà d’indicare il nominativo di un unico Legale, Perito, Informatore, con studio nel DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO in cui è ricompreso il Giudice/Collegio Arbitrale competente a conoscere della vertenza, o ambito territoriale equipollente per sinistri trattati avanti all’Autorità Giudiziaria straniera. Qualora l’Assicurato scelga un Professionista con studio in un Distretto diverso, salvo sia espressamente richiamata la specifica estensione “Spese Legali di Avvocato Domiciliatario” e per i casi in essa disciplinati, la garanzia non è operante.
Per giudizi avanti la Corte di Cassazione qualora il Professionista prescelto e incaricato non sia abilitato, è facoltà dell’Assicurato nominare in sostituzione un altro Legale abilitato a patrocinare in tale sede. In tal caso, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari del Legale patrocinante in Cassazione nominato dall’Assicurato per tale grado.
La Società non è responsabile dell’operato dei Professionisti incaricati né di eventuali inadempimenti dell’Assicurato relativi a quanto contrattualmente disciplinato dagli Artt. XVIII -DENUNCIA DEI SINISTRI- e XIX - GESTIONE DELLE VERTENZE- anche in punto prescrizioni o decadenze.
XIX.3 - OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE
In osservanza alla vigente normativa, la Società è impegnata nei confronti del Contraente/Assicurato al pagamento delle spese legali e peritali oggetto del presente contratto, previa presentazione di idonea documentazione, una volta istruito correttamente il fascicolo di sinistro ex Art. XVIII - DENUNCIA DEI SINISTRI e con riferimento ai compensi pattuiti con riferimento al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima e eventuali aggiornamenti rilasciato dai Professionisti per le loro prestazioni, entro i limiti stabiliti dal Decreto Min. Giustizia in materia di compensi per le Professioni regolarmente vigilate vigente (in seguito: D.M. vigente), come segue:
- vertenze definite in fase stragiudiziale, con riferimento al cd. preventivo di massima e eventuali aggiornamenti;
- vertenze definite con transazione in ogni fase, stato e grado, come disciplinato dall’Art. XIX.1;
- in ogni caso di possibile liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, con riferimento ai parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale vigente;
- spese di soccombenza, nei limiti di quanto liquidato giudizialmente, come meglio disciplinato alla specifica voce;
- spese legali e peritali liquidate a favore dell’Assicurato: la presente copertura ha quale presupposto di attivazione che il pagamento delle spese legali e peritali oggetto della garanzia sia stato espressamente richiesto a controparte, anche eventualmente in sede coattiva, nei casi, termini e modi previsti dalla legge, pena decadenza dai benefici di contratto. Nel caso in cui le spese legali e peritali dovute dalla controparte o dalla Garante non siano state integralmente assolte dalla obbligata, è onere dell’Assicurato provare che siano state integralmente richieste e che l’eventuale soddisfazione anche solo in misura parziale risulti fondata da apposita attività, documentata e motivata, pena decadenza dai benefici di contratto e comunque sono corrisposte dalla Società una volta accertata con idonea documentazione l’impossibilità oggettiva di escussione nei confronti di parte soccombente, o esperiti senza esito sino a due tentativi di esecuzione forzata;
- esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.
La liquidazione viene effettuata entro 60 giorni dall’istruzione completa del fascicolo, purché non sussistano cause ostative quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: irreperibilità, comunicazione errata dei riferimenti bancari, pignoramento di somme da parte di terzi creditori dell’assicurato nei confronti della Compagnia, ecc...
La liquidazione viene effettuata nei limiti del massimale assicurato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Società non effettua alcuna valutazione sulla congruità del cd. preventivo di parcella elaborato dai Professionisti liberamente scelti dall’Assicurato, in osservanza agli obblighi normativi di cui alla Legge 27/2012 e successive regolamentazioni, essendo comunque obbligata sino ai massimi stabiliti dal D.M. vigente, né effettua valutazioni nel merito, opportunità e convenienza, possibilità di successo dell’azione giudiziale, garantendo all’Assicurato la piena libertà di scelta modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex Art. XIX.2.
La Società si riserva la facoltà di acquisire preliminarmente informazioni nelle apposite sedi, consultare Registri, Casellari e Banche dati sinistri, qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti con riferimento a parametri di significatività o altre circostanze rilevanti in relazione alla prestazione assicurativa oggetto del sinistro denunciato e alla copertura di Tutela Legale richiesta.
SPESE DI SOCCOMBENZA
In tutti i casi in cui il Contraente/Assicurato risulti parte soccombente e condannato con sentenza passata in giudicato, nonché vengano liquidate a favore delle parti civili nel processo penale a carico dell’Assicurato, per giudizi in cui il Contraente/Assicurato sia chiamato in giudizio o imputato penalmente sono garantite per quanto liquidato giudizialmente e sino alla data della statuizione entro i limiti del massimale assicurato.
L’obbligazione oggetto del presente contratto impegna la Società nei confronti del Contraente/Assicurato, compresa l’eventuale corresponsione di somme a titolo di acconto e anticipo effettuato al Professionista prescelto, e in ogni caso, attiene l‘attività contrattualmente garantita ed effettivamente esperita dai Professionisti liberamente scelti, come disciplinato al comma successivo e per quanto previsto al cd. Accordo Preventivo e Preventivo di massima.
Sono escluse le spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sull’Assicurato in forza di
vincolo di solidarietà.
XIX.4 - MODALITÀ OPERATIVE
L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo.
Una volta correttamente istruito il fascicolo di sinistro la Società, ricorrendone le condizioni, prende atto dell’incarico conferito ai Professionisti liberamente scelti ex. Art. XIX.2, e in ogni caso, anche di diniego, procede al riscontro ai soggetti destinatari a mezzo lettera, telefax, mail anche non certificata ex Art. XI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E/O ASSICURATI E SOCIETÀ, fermo il disposto art. XIX.3.
Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari - salvo duplicazione attività - del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato.
Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX. Le spese di arbitrato per quanto richiesto dall’Arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.
Per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di adire le vie giudiziarie: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.
XIX. 5 - ONERI FISCALI RELATIVI AL SINISTRO
Sono a carico della Compagnia il contributo unificato, le spese di registrazione degli atti giudiziari, le indennità spettanti agli organismi di mediazione e l’IVA sulle parcelle dei Professionisti incaricati, a condizione che il Contraente provi con adeguata documentazione che non ha la possibilità di detrarre tali somme. Rimangono a carico del Contraente gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro.
XIX. 6 - DECADENZA DAI BENEFICI DEL CONTRATTO
L’inosservanza delle disposizioni oggetto del presente articolo comporta la decadenza dai benefici del contratto e la perdita del diritto all’indennizzo.
Le disposizioni degli Artt. XVIII - Denuncia dei Sinistri e XIX - Gestione delle Vertenze valgono se non espressamente derogate.
SI RICHIAMANO LE NORME DI LEGGE VIGENTE PER QUANTO NON CONTEMPLATO O DIVERSAMENTE PREVISTO DA NORME IMPERATIVE ANCHE SOPRAVVENUTE.
SEZIONE TERZA - RECLAMI E CONTENZIOSI VERSO LA COMPAGNIA
(Come posso presentare reclami e risolvere le controversie?)
RECLAMI
In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a:
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - X.xxx Xxx Xxxxx 000 - Xxxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxxx - Tel.: 011/000.00.00 - Fax diretto: 011/000.000.00 - e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxx - xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all’esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).
Nei casi sottoindicati, i soggetti interessati dovranno presentare direttamente all’IVASS:
a) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso che non abbiano ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 e succ. modif. da parte dei soggetti interessati o abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
b) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere (in questo caso è inoltre possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx);
c) i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del C.a.p. e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e succ. modif. relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi.
Tali casistiche di reclamo andranno indirizzate per iscritto a: IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, complete di:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione, all’intermediario assicurativo o all’intermediario iscritto nell’elenco annesso e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
L’IVASS avvia l’attività istruttoria relativa al reclamo ricevuto, dandone notizia al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In mancanza di alcuna delle indicazioni di cui sopra l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile, l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. L’IVASS, acquisiti gli elementi di valutazione necessari, comunica al reclamante l’esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione degli stessi, L’IVASS può chiedere all’impresa di assicurazione, agli intermediari assicurativi o agli intermediari iscritti nell’elenco annesso, nel caso in cui gestiscano i reclami direttamente, di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante e di trasmettere all’IVASS copia della risposta fornita al reclamante. Se ritiene la risposta non soddisfacente, l’IVASS prosegue l’attività istruttoria comunicandone l’esito al reclamante nel termine di 90 giorni.
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità giudiziaria, di rivolgersi all’IVASS e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie di seguito descritti.
Per la presentazione del reclamo ad IVASS si può utilizzare il modello scaricabile a seguito di accesso sul sito internet di UCA (Area assicurati - Reclami degli assicurati).
È fatta salva per l'Assicurato la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di controversie in materia di contratti assicurativi: in questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a cui si rimanda per modalità e termini di presentazione e a quanto di seguito descritto.
ARBITRATO
In caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. IX - Competenza territoriale. Le spese di arbitrato saranno a carico degli Assicurati e della Società nella misura rispettiva del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole agli Assicurati, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute.
AVVERTENZA: È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI ASSICURATIVI
Per le azioni giudiziarie relative a controversie in materia di contratti assicurativi è condizione di procedibilità il previo esperimento della procedura di mediazione disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e succ. modif., cui si rinvia.
Rimane ferma la facoltà di avvalersi preventivamente del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui alla L. 162/2014 e succ. modif.
AVVERTENZA: Le richieste di Arbitrato, Mediazione obbligatoria o Negoziazione Assistita devono essere inviate con lettera raccomandata o mail certificata alla sede legale UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A. - X.xx San Carlo n° 161, 10123 TORINO - xxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nel rispetto dei testi di legge citati.
SEZIONE QUARTA - GARANZIE DEL RISCHIO ASSICURATO
CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: RISCHIO ASSICURATO
(Che cosa è assicurato?)
LA SOCIETÀ ASSICURA IL RISCHIO DELLE SPESE LEGALI E PERITALI, IN SEDE CIVILE, PENALE E PER ILLECITI AMMINISTRATIVI, DALLA FASE STRAGIUDIZIALE E PER OGNI GRADO E SEDE DI GIUDIZIO, COMPRESO ARBITRATO, MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI DEGLI ASSICURATI, NONCHÉ IL PAGAMENTO DELLE PERDITE PECUNIARIE, IN CONSEGUENZA DI FATTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI OGGETTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SINO ALLA CONCORRENZA DEL MASSIMALE INDICATO.
- SPESE, COMPETENZE ED ONORARI DEI PROFESSIONISTI LIBERAMENTE SCELTI DALL’ASSICURATO EX ART. XIX.2 CON STUDIO NEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO COMPETENTE:
LEGALE, PERITO ove sussista contestazione
PERITO D’UFFICIO (C.T.U.) in giudizio
ARBITRO DI PARTE e TERZO ARBITRO per le procedure arbitrali e di conciliazione
INFORMATORE per la ricerca di prove a difesa in sede penale - INTERPRETE per sinistri avvenuti sia in Italia che
all’estero per l’assistenza nel corso di interrogatorio e TRADUTTORE per gli atti di causa.
- SPESE LEGALI, PERITALI E PROCEDIMENTALI RELATIVE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE e NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- SPESE DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
- SPESE LEGALI PER PROCEDIMENTI SPECIALI e DI URGENZA (Libro IV C.P.C. )
- SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI e CONTRIBUTO UNIFICATO
- SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE GIUDIZIALMENTE come previsto dall’Art. XIX.3
- SPESE LIQUIDATE A FAVORE DELLE PARTI CIVILI costituite contro l’Assicurato nel giudizio penale (Art. 541 C.P.P.)
- SPESE DI GIUSTIZIA PENALE (Art. 535 C.P.P. 1°co.)
- SPESE PER ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICATI O
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI su soggetti, proprietà necessari e strumentali alla corretta istruzione del sinistro e la sua definizione, ove sussista contenzioso.
CAPITOLO 2 - SOGGETTI E BENI ASSICURATI
(A chi è rivolto questo prodotto?) (Che cosa è assicurato?)
- Polizza alla PERSONA
Soggetti assicurati: la garanzia è operante a favore del Contraente TITOLARE DELLA PATENTE ASSICURATA in qualità di CONDUCENTE, PEDONE, CICLISTA E/O TRASPORTATO; TRASPORTATI.
Beni assicurati: VEICOLO/NATANTE DA DIPORTO CONDOTTO dall’Assicurato, anche non targato né soggetto
all’assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc.
- Polizza sulla TARGA VEICOLO/TELAIO NATANTE
Soggetti assicurati: la garanzia è prestata a favore del CONDUCENTE di VEICOLI/NATANTI DA DIPORTO IDENTIFICATI per gli eventi derivati dalla circolazione stradale oggetto della presente polizza; TRASPORTATI. La garanzia è operante anche a favore del Contraente/Legale Rappresentante quale PEDONE, CICLISTA, conducente di veicoli ANCHE NON TARGATI NE’ SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., E/O TRASPORTATO su qualunque veicolo.
Beni assicurati: VEICOLO/NATANTE DA DIPORTO IDENTIFICATO e VEICOLO CONDOTTO DAL
CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE anche non targato né soggetto all’assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc.
L’assicurazione di NATANTI DA DIPORTO O DELLA PATENTE NAUTICA è operante per la guida, proprietà e navigazione del natante identificato o da parte del titolare della patente nautica assicurata e le garanzie si applicano per analogia su ambiti equipollenti o comunque riconducibili alle fattispecie e garanzie prestate.
CAPITOLO 3 - AMBITO TERRITORIALE
(Dove vale la copertura?)
- Vertenza Contrattuale: fatti o inadempimenti verificatisi in Italia, Vaticano, X. Xxxxxx e che in caso di giudizio
sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
- Vertenza Extracontrattuale - Penale - Illecito amministrativo: eventi, fatti o inadempimenti verificatisi nei Paesi
dell’Europa Geografica e che in caso di giudizio sono trattati davanti all’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
- Fatti conseguenti alla Circolazione Veicoli: mondo intero.
- Sospensione Patente a seguito incidente e violazioni: Europa Geografica.
CAPITOLO 4 - GARANZIE BASE DI TUTELA LEGALE
(Che cosa è assicurato?) SEDE CIVILE
RECUPERO DANNI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE CIVILE E DELLA COMPAGNIA DI RCA CHE OPERA
LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO - la garanzia è prestata sul presupposto che sussista contestazione sul diritto dell’Assicurato al risarcimento, sulla quantificazione del danno e nel caso di mancato rispetto dei termini, modalità e applicabilità della procedura di risarcimento ai sensi della normativa vigente.
L’assicurazione comprende i danni subiti per fatto illecito di terzi dalla persona del Contraente-Assicurato in qualità di pedone, ciclista, trasportato su qualsiasi veicolo/natante da diporto pubblico e/o privato, anche non targato né soggetto all’assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., danni ai Trasportati, Veicolo, Cose -escluso merci trasportate per conto terzi-, nonché la formulazione di Denuncia-Querela quando vi segua Costituzione di Parte Civile.
- Polizza alla PERSONA: Xxxxxxxx Xxxxx subiti dal Contraente titolare della patente assicurata in qualità di conducente, pedone, ciclista e/o trasportato; trasportati; veicolo/natante da diporto condotto dall’Assicurato, anche non targato né soggetto all’assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc.
- Polizza sulla TARGA VEICOLO/TELAIO NATANTE: La garanzia è prestata a favore del CONDUCENTE di VEICOLI/NATANTI DA DIPORTO IDENTIFICATI per gli eventi derivati dalla circolazione stradale oggetto della presente polizza; VEICOLO/NATANTE DA DIPORTO IDENTIFICATO e VEICOLO CONDOTTO DAL
CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE anche non targato né soggetto all’assicurazione obbligatoria, quale a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc; TRASPORTATI. La garanzia è operante anche a favore del Contraente/Legale Rappresentante quale PEDONE, CICLISTA, conducente di veicoli ANCHE NON TARGATI NE’ SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, monopattino, skateboard, etc., E/O TRASPORTATO su qualunque veicolo.
DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NELLA CLASSE DI MERITO ORIGINARIA per i Soggetti Assicurati.
RICORSO AVVERSO L’ILLEGITTIMA VARIAZIONE DI PUNTI DELLA PATENTE EFFETTUATA DALL’ANAGRAFE
NAZIONALE nei confronti dei Soggetti Assicurati.
RECUPERO RETRIBUZIONI corrisposte ai dipendenti in conseguenza di danni fisici subiti a seguito di incidente
stradale. La garanzia è operante a favore dell’Impresa e/o Studio Professionale Contraente.
INADEMPIENZE CONTRATTUALI DI CONTROPARTE CONSEGUENTI ALLA FORNITURA MERCI E PRESTAZIONE SERVIZI COMMISSIONATI DAL CONTRAENTE PER IL VEICOLO ASSICURATO - recupero danni subiti
dall’Assicurato sempreché i vizi risultino eccepiti nei termini previsti dalla legge, controversie derivanti da riparazioni, compravendita, leasing, permuta di veicoli, natanti assicurati o parti di essi. La garanzia non è operante per il recupero crediti per i casi di pura insolvenza.
ARBITRATO, MEDIAZIONE ED AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE PER
POLIZZE ARD, INFORTUNI - La garanzia è prestata per polizze stipulate dal Contraente per il caso morte o inabilità permanente conseguente a fatti della circolazione stradale, al fine di far valere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o la quantificazione del danno, ove sussista contestazione o inadempimento della Compagnia.
Ai fini dell’insorgenza del sinistro per la copertura in sede di ARBITRATO, MEDIAZIONE E AZIONE LEGALE rileva l’inadempimento in qualsivoglia forma espresso, reiezione, diniego o contestazione, manifestata e formulata dalla Compagnia di Assicurazione. È compreso il silenzio protrattosi oltre 90 gg. dalla denuncia di sinistro.
Per quanto attiene l’Arbitrato, la garanzia prevede il pagamento dell’Arbitro di parte e del terzo Arbitro per la quota a carico dell’Assicurato, nonché del Perito di parte, se nominato. Qualora sia presente analoga copertura sul contratto oggetto dell’assicurazione, la garanzia Uca opera a secondo rischio.
La garanzia è operante per le denunce validamente presentate alla Compagnia di Assicurazione nei confronti della quale viene instaurata la vertenza o suo intermediario, decorsi 90 gg. dal perfezionamento della presente polizza.
Polizza Perfezionata | 02/01/2018 | 02/01/2018 |
Data decorrenza della garanzia trascorso il periodo di carenza di 90 gg. | 03/04/2018 | 03/04/2018 |
Data della Denuncia del sinistro alla controparte-compagnia di assicurazione | 05/06/2018 | 05/03/2018 |
Sinistro liquidabile | SI | NO |
CARENZA NELLE VERTENZE CON COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.
DIFESA IN SEDE CIVILE PER SINISTRI STRADALI PER RESISTERE A PRETESE RISARCITORIE DI TERZI: la
garanzia è operante esclusivamente per vertenze di natura extracontrattuale.
Se il Contraente deve rispondere per danni arrecati a terzi o è convenuto in sede di mediazione, procedimento d'urgenza o di accertamento preventivo, o in giudizio ordinario di merito in sede civile per richieste di risarcimento degli stessi, la Società interviene per le Spese Legali, Peritali e di Soccombenza ad esaurimento del massimale della polizza di Responsabilità Civile, sempreché la Garante abbia erogato integralmente il massimale assicurato.
Qualora sia operante polizza di Responsabilità Civile per lo specifico rischio e il Contraente-Assicurato abbia denunciato tempestivamente il sinistro, se la Garante non ha espressamente assunto la gestione della vertenza e/o il rischio, la Società interviene per il pagamento delle Spese Legali per la chiamata in causa della Compagnia. Per sinistri cagionati da Pedoni, Ciclisti, nel caso in cui non esista, non sia operante polizza di Responsabilità Civile la Società, per la difesa del Contraente-Assicurato, rimborsa le Spese Legali e Peritali dell’intero giudizio, nei limiti e condizioni espressamente indicate dalla presente polizza.
La presente garanzia è prestata con il massimale illimitato per anno assicurativo e sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per vertenza, indipendentemente dal massimale assicurato, e non è operante se il mancato intervento della Garante per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell’Assicurato in materia di denuncia sinistro, pagamento e/o regolazione premio, di dichiarazioni inesatte o reticenti al momento della stipula del contratto con conseguente diniego di copertura assicurativa da parte della stessa, nonché per azioni di rivalsa esercitate dalla Garante nei confronti dell’Assicurato, e nel caso in cui non esista polizza di RCA, compreso il caso di false attestazioni di rischio.
ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED ISTANZE
- A SEGUITO INCIDENTE STRADALE: La garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE a cura del Legale liberamente scelto ex Art. XIX.2 DI RICORSI ED ISTANZE all’Autorità Competente in ogni stato e grado STRUMENTALI ALLA DEFINIZIONE DEL SINISTRO, anche nel caso in cui siano state contestate all’Assicurato VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA.
- A SEGUITO VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA che comportino SOTTRAZIONE PUNTI E RITIRO- SOSPENSIONE PATENTE: La garanzia prevede il pagamento delle Spese Legali e Peritali sostenute dalla persona Assicurata per la FORMULAZIONE a cura del Legale liberamente scelto ex Art. XIX.2 DI RICORSI ED ISTANZE presentate all’Autorità Competente in ogni stato e grado avverso la Sottrazione punti e il Ritiro-Sospensione Patente conseguenti alle Violazioni del CdS. Xxxxxxx esborso Euro 5.000,00 per evento e per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto in polizza per le altre garanzie.
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS) la garanzia ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED
ISTANZE è prestata come indicato alle singole voci a titolo di rimborso nel caso in cui il ricorso sia accolto integralmente.
APPLICAZIONE MASSIMALI POLIZZE CON RISCHIO CIRCOLAZIONE - A parziale deroga ed integrazione di quanto disposto dall’Art. V.1, qualora il Contraente-Assicurato perfezioni con la scrivente Società più polizze anche per rischi diversi aventi per oggetto garanzie relative allo stesso ambito, il massimo esborso SPESE LEGALI E PERITALI è regolato come segue: ASSISTENZA LEGALE PER LA FORMULAZIONE DI RICORSI ED
ISTANZE a seguito VIOLAZIONI del CODICE DELLA STRADA è pari ad Euro 15.000,00 per evento e per anno assicurativo; in TUTTI GLI ALTRI CASI si applica il massimale più elevato tra i rischi assicurati, senza cumulo degli stessi. E’ fatto salvo quanto espressamente previsto per singole garanzie.
SEDE PENALE
La garanzia opera sul presupposto che sia richiesta dall’Autorità competente la presenza di un Avvocato, per fatti
penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.
DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E
CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE per fatti commessi o attribuiti, anche in qualità di persona informata sui fatti, compreso patteggiamento. La garanzia è prestata anche in caso di OMICIDIO e LESIONI STRADALI AGGRAVATE da Violazioni al CDS, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, guida in stato di ebbrezza e/o sotto
l‘effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, eccesso di velocità, attraversamento in intersezione con semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve e dossi, sorpasso con linea continua. ecc. che la legge definisce aggravanti o attenuanti la responsabilità penale.
DIFESA PENALE PER IMPUTAZIONI DOLOSE - rimborso spese, competenze ed onorari del Legale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 c.p.p. -cd. patteggiamento- ove previsto.
DUPLICE DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E
CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE - a richiesta dell’Assicurato, la Società ratificherà incarico ad un Legale e ad un Perito da Lui prescelto, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.A. La garanzia è prestata anche in caso di OMICIDIO e LESIONI STRADALI AGGRAVATE da Violazioni al CDS, come specificato alla voce DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI, IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE.
DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE PER CONTRAVVENZIONI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA (Art. 186 CdS) E/O SOTTO L‘EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (Art. 187 CdS) - la garanzia è
operante in sede penale subordinatamente ad archiviazione in istruttoria o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 c.p.p. -cd. patteggiamento- ove previsto.
CAUZIONE PENALE ALL’ESTERO in caso di fermo/arresto dell’Assicurato conseguente ad incidente stradale, la Società anticipa la cauzione penale disposta dall’Autorità competente sino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché l’Assicurato presenzi al dibattimento. La garanzia non è operante per cauzioni relative a contravvenzioni o a garanzia risarcimento danni. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 90 gg. dalla sua erogazione, se recuperato.
CAPITOLO 5 - PERDITE PECUNIARIE
(Che cosa è assicurato?)
Gli importi indicati si intendono per evento e per anno assicurativo
DIARIA SEQUESTRO VEICOLO a seguito incidente stradale e SPESE DI CUSTODIA Euro 25 per Autovetture e per Autocarri Euro 50 sino ad un massimo di giorni 20 per evento e per anno assicurativo.
TRASPORTO IN AMBULANZA dell’Assicurato e Trasportati a seguito incidente stradale, fino a un massimo di Euro 250 per evento e per anno assicurativo.
VITTIME DELLA STRADA - danni all’interno del Veicolo, indumenti del Contraente, fino ad un massimo di Euro 250 per evento e per anno assicurativo.
INDENNITÀ PER SOTTRAZIONE/RECUPERO PUNTI PATENTE DI GUIDA a seguito incidente stradale e/o violazioni al CDS, con il massimo di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo. Nel caso in cui una o più violazioni che hanno dato luogo alla sottrazione di punti siano state commesse anteriormente al perfezionamento del contratto, l’indennità viene corrisposta proporzionalmente al punteggio decurtato per le violazioni accertate successivamente al perfezionamento dello stesso. La garanzia è operante se sono indicati in polizza gli estremi della patente assicurata; in difetto vale per il Contraente - Legale Rappresentante. La garanzia è operante nei seguenti casi:
- CORSO TEORICO DI AGGIORNAMENTO a seguito perdita parziale di punti - Art. 126 bis CdS 4°co.: La Società rimborsa il costo del corso di aggiornamento nel caso in cui l’Assicurato frequenti il corso dopo aver subito la perdita di almeno 5 punti.
- REVISIONE PATENTE disposta per la perdita totale del punteggio - Art. 126 bis CdS 6°co.: la Società rimborsa le spese sostenute nel caso in cui all’Assicurato sia ordinata dall’Autorità Competente la Revisione della patente di guida. La garanzia è operante anche nel caso di Revoca per mancato superamento dell’esame di Revisione per inidoneità tecnica.
Escluse le ipotesi di inidoneità psico-fisica.
- REVISIONE PATENTE disposta a seguito incidente stradale - Art. 128 CdS.: la Società rimborsa le spese sostenute nel caso in cui all’Assicurato sia ordinata dall’Autorità Competente la Revisione della patente di guida. La garanzia è operante anche nel caso di Revoca per mancato superamento dell’esame di Revisione per inidoneità tecnica.
Escluse le ipotesi di inidoneità psico-fisica.
INDENNIZZO DUPLICAZIONE PATENTE, CARTA DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO DI PROPRIETÀ, TARGA e
CHIAVI in caso di comprovata distruzione, smarrimento o sottrazione: Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.
CAPITOLO 0 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
(Xxx cosa è assicurato?)
Operanti se richiamate in polizza e per le quali sia stato corrisposto il relativo sovrapremio
ESTENSIONI SPESE LEGALI
MASSIMALE: la garanzia è prestata per le spese legali illimitatamente per numero vertenze nell’anno assicurativo con il
xxxxxxx xxxxxxx per evento indicato sulla scheda di polizza.
AUMENTO MASSIMALE COPERTURA DIFESA PENALE E DUPLICE DIFESA PENALE PER OMICIDIO STRADALE, LESIONI STRADALI E IMPUTAZIONI COLPOSE E CONTRAVVENZIONALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE: la
garanzia è prestata per le spese legali illimitatamente per numero vertenze nell’anno assicurativo con il xxxxxxx xxxxxxx
per evento pari a Euro 25.000,00.
SPESE LEGALI DI AVVOCATO DOMICILIATARIO per giudizi civili, penali e per illeciti amministrativi nel rispetto delle modalità e termini oggetto della presente polizza, trattati avanti l’Autorità Giudiziaria italiana, Vaticano e
SPESE DI AVVOCATO XXXXXXXXXXXXXX - Nel caso in cui la polizza preveda un massimale di Euro 10.000 e le spese dell’Avvocato Domiciliatario ammontino a Euro 2.000, le stesse sono liquidate interamente dalla Compagnia (ipotesi a). Diversamente, se le spese dell’Avvocato Domiciliatario ammontano a Euro 5.000, le stesse sono liquidate nel limite di 1/4 del massimale assicurato (Euro 2.500), residuando a carico degli Assicurati Euro 2.500 (5.000 - 2.500) (ipotesi b).
La presente nota non ha valore contrattuale, ma costituisce esempio di applicazione della condizione sopra indicata.
X. Xxxxxx. Qualora il Legale fiduciario prescelto dall’Assicurato non abbia studio in località facente parte del Distretto di Corte d’Appello in cui è ricompreso l’Organo Giurisdizionale competente e debba farsi rappresentare da altro Professionista, la Società corrisponderà le Spese Legali occorrenti anche per l’Avvocato Domiciliatario. La garanzia è prestata illimitatamente per numero vertenze nell’anno assicurativo con il massimo esborso per evento pari a 1/4 del massimale assicurato, e sino ad un massimo di Euro 5.000,00. Sono esclusi gli oneri per la trattazione stragiudiziale e le spese di trasferta.
Esempio di MASSIMO ESBORSO PER IL LEGALE DOMICILIATARIO | Ipotesi a) | Ipotesi b) |
Massimale assicurato | 10.000 | 10.000 |
Xxxxxxx esborso per Avvocato Domiciliatario | 2.500 | 2.500 |
Spese Legali dell’Avvocato Domiciliatario | 2.000 | 5.000 |
Spese legali liquidate agli Assicurati per l’Avvocato Domiciliatario | 2.000 | 2.500 |
Spese legali sostenute dagli Assicurati per l’Avvocato Domiciliatario | 0 | 2.500 |
ESTENSIONI PERDITE PECUNIARIE
Gli importi indicati in polizza si intendono per evento e per anno assicurativo.
PACCHETTO PERDITE PECUNIARIE
SPESE PERNOTTAMENTO E FORZATO SOGGIORNO a seguito incidente o avaria avvenuti fuori dal Comune di residenza dell’Assicurato - la Società rimborsa quale indennizzo forfettario l’importo delle spese occorse a tale titolo fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo.
RIMPATRIO ASSICURATO e/o VEICOLO DALL’ESTERO a seguito incidente o avaria - la Società rimborsa al Contraente quale indennizzo forfettario il costo del biglietto ferroviario 1ª classe o aereo classe economica, o corrispondente, sino alla residenza, e per il veicolo assicurato che non possa proseguire autonomamente, il costo del trasporto alla più vicina officina con sede nel territorio italiano fino ad un massimo di Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo.
TRAINO a seguito incidente o avaria in Italia ed all’estero - la Società rimborsa l’importo della spesa traino entro i massimali convenuti per evento e per anno assicurativo, qualora il veicolo non sia in condizione di proseguire autonomamente. La garanzia traino per avaria è estesa al recupero del veicolo successivamente al ritrovamento a seguito di furto.
INDENNIZZO NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA CON O SENZA CONDUCENTE
La garanzia è prestata a titolo di rimborso in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- quando si renda necessario il NOLEGGIO DI UN’AUTO SOSTITUTIVA con o senza Conducente. La garanzia NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA CON CONDUCENTE è operante se l’Assicurato a seguito di incidente stradale subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare.
Xxxxxxx xxxxxxx:
• in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- avvenuto fuori dal comune di residenza dell’Assicurato, sino a Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo quale indennizzo forfetario a titolo di concorso;
• in caso di sinistro -incidente stradale o avaria del veicolo indicato- avvenuto nel comune di residenza dell’Assicurato, sino a Euro 300,00 per sinistro e per anno assicurativo quale indennizzo forfetario a titolo di concorso.
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo sono richieste: copia del contratto di noleggio e della relativa fattura quietanzata, denuncia attestante l’avvenuto incidente stradale, o l’avaria, il recupero e la riparazione del veicolo, documentazione medica nel caso in cui l’Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare e sia stato effettuato noleggio con Conducente. La prestazione non è operante per immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice, operazioni di ordinaria manutenzione, e non comprende le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie concernenti il contratto di noleggio.
INDENNIZZO FORFETTARIO RITIRO-SOSPENSIONE PATENTE DI GUIDA A SEGUITO INCIDENTE STRADALE del
Contraente/Assicurato indagato in un procedimento penale per Lesioni Stradali o Omicidio Stradale causati a terzi: massimo esborso Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.
La garanzia è operante per polizza stipulata alla persona o se è comunque indicato in polizza il numero identificativo della patente assicurata; in difetto la garanzia è prestata per il Contraente - Legale Rappresentante. L’indennizzo viene corrisposto a presentazione della documentazione comprovante il periodo di Ritiro-Sospensione della patente di guida disposto con sentenza passata in giudicato o comunque in via definitiva, copia del decreto prefettizio.
Esclusioni: condanna con sentenza definitiva, patteggiamento della pena, estinzione del reato e/o della pena, per le seguenti violazioni che costituiscono ipotesi di reato: Art. 187 C.d.S. GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI o PSICOTROPE - Art. 189 C.d.S. OMISSIONE DI SOCCORSO e FUGA DEL CONDUCENTE.
CAPITOLO 7 - ESCLUSIONI
(Che cosa non è assicurato?)
Valide per tutte le garanzie, coperture personalizzate ed estensioni
La garanzia è prestata per quanto espressamente indicato e non è operante in assenza di patente regolare o sospesa, revocata, inidonea al tipo di veicolo, nel caso di utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione, se non sussiste polizza RCA compreso il caso di false attestazioni di rischio, o se la Garante esercita azione di rivalsa nei confronti dell’Assicurato per quanto previsto alla voce “Difesa in sede civile per sinistri stradali per resistere a pretese risarcitorie di terzi”. Perizie di parte ove non sussista contestazione; spese di consulenza e di trattazione stragiudiziale non preventivamente ratificata; attività di consulenza legale in assenza di contenzioso, se non seguita da trattazione extragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale, pagamento di sanzioni pecuniarie, comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi organo giurisdizionale e autorità nonché delle sanzioni civili; illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente, spese di trasferta, spese di domiciliazione, salvo quanto previsto dalla specifica estensione “Spese Legali di Avvocato Domiciliatario”, se espressamente richiamata, spese legali e peritali per liti temerarie accertate giudizialmente, recupero danni per merci trasportate per conto terzi; arbitrato e azione legale per inabilità temporanea in polizze infortuni; materia fiscale e tributaria, recupero crediti anche per resistere alle richieste formulate da terzi, vertenze tra Assicurati con la stessa polizza nonché tra il Contraente- Assicurati e la Società UCA. L’assicurazione non è operante per quanto forma oggetto delle specifiche estensioni, se non espressamente richiamate e per quanto non inerente al rischio assicurato. Controversie con Compagnie di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto.
Il testo del presente documento è redatto in conformità alle disposizioni legislative vigenti e con la Scheda di polizza costituisce il Contratto Assicurativo, che viene consegnato o trasmesso dall’Intermediario Uca al perfezionamento del contratto unitamente alle documentazioni che a tenore di legge devono essere rilasciate a cura dello stesso.
Il servizio di Assistenza Legale Telefonica
e Telematica
è gratuito e riservato agli Assicurati UCA.
Il servizio gratuito Uc@online e ProntoUCA fornisce agli Assicurati UCA INFORMAZIONI utili PRIMA CHE SORGA una CONTROVERSIA nelle materie oggetto del rischio Tutela Legale, sulla interpretazione delle polizze assicurative stipulate e fornisce informazioni sul comportamento in caso di sinistro e sulle modalità di denuncia alle Compagnie di Assicurazione.
Il servizio Uc@online e ProntoUCA opera nel rispetto ed in osservanza alla legge 247/2012 Art. 2 comma 6 che riserva in via esclusiva agli avvocati l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.
CONSIGLI PER LA DENUNCIA DI XXXXXXXX
Gentile Assicurato, per consentirci di valutare al meglio il suo caso assicurativo, le ricordiamo che in osservanza alle Condizioni di Assicurazione la denuncia di sinistro deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall’avvenuta conoscenza:
- all’Intermediario presso il quale ha stipulato il contratto, oppure
- alla Direzione della Compagnia, a mezzo mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxx - pec: xxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - raccomandata
a.r. - fax, e informando contestualmente anche l’Intermediario, oppure
- attraverso il sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxx - Area Assicurati
Sulla denuncia occorre indicare all'oggetto “Denuncia sinistro", il numero di polizza UCA nonché il nominativo del Contraente, corredandola con la descrizione dei fatti, la documentazione, e le iniziative che si intendono assumere, oltre al recapito telefonico, mail.
La invitiamo a prendere visione delle Condizioni di Assicurazione, con particolare attenzione alle clausole in tema di Denuncia di sinistro e Gestione delle Vertenze, Sezione 2.
L’Intermediario e l’Ufficio Sinistri di Direzione sono a Sua completa disposizione.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Sede e Direzione Generale in X.xxx Xxx Xxxxx 000 - Xxxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxxx
Tel. 000.0000000 / 000.0000000 - Fax. 000.0000000 - xxx@xxxxxx.xxx - xxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xxx Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Codice Univoco C3UCNRB Numero R.E.A.Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
Pag. 20 di 20
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all’esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di xxx.xxxxxx.xxx accesso in Area Assicurati con password.