COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXXX XXXXXX
Nella seduta del 25/05/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In relazione a un contratto di finanziamento – da rimborsarsi dietro cessione del quinto della retribuzione – stipulato il 28.3.2011 con la resistente ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo datato 6.5.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro affinché voglia accertare il proprio diritto:
1) alla retrocessione dei “costi finanziari ed assicurativi” anticipatamente corrisposti all’atto della stipula, limitatamente alla quota non maturata alla data di estinzione anticipata, quantificata, sulla base del criterio pro rata temporis, in complessivi € 2.037,12 (al netto delle decurtazioni già operate in conteggio estintivo);
2) alla rifusione delle spese legali quantificate in € 500,00.
Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo che in contratto erano state descritte tutte le voci di costo applicate al rapporto e, per ciascuna di esse, era stata pure distinta la parte “up front” dalla componente soggetta a maturazione nel tempo (denominata “commissione maturanda”). Ha poi difeso la congruità della somme restituite a valere sulla quota “maturanda” delle commissioni, in conformità ai principi definiti in contratto, liquidate in conteggio estintivo sulla base del criterio pro rata temporis; il
carattere up front degli “oneri erariali” e della commissione di istruttoria; la congruità del rimborso per € 202,29 riconosciuto dalla compagnia assicurativa in momento successivo al perfezionamento dell’estinzione anticipata, calcolato dalla stessa compagnia assicurativa conformemente alle ”modalità indicate nelle condizioni di polizza”. Ha infine evidenziato la non rimborsabilità delle spese legali in quanto il procedimento dinanzi all’ABF non necessita di assistenza difensiva qualificata.
DIRITTO
Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per estinzione anticipata del rapporto, sancito dall’art. 125-sexies t.u.b.
Per giurisprudenza costante dell’Arbitro (in linea con la decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento), occorre che siano restituiti al cliente, secondo la regola equitativa della proporzionalità al tempo mancante alla scadenza ‘naturale’ del rapporto, tutti i costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell’ultima rata di rimborso (c.dd. recurring), divenuti indebiti in conseguenza della prematura estinzione (di contro, resta ferma la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento, integralmente esaurite prima dell’eventuale estinzione anticipata – c.dd. up front). Identica modalità di rimborso dovrà interessare tutte le voci di costo opacamente espresse (o del tutto non espresse) in contratto.
La riduzione equitativa pro rata temporis della componente recurring dei costi accessori del prestito opererà sempre in via residuale, in assenza cioè di un alternativo criterio di calcolo espresso chiaramente in contratto da parte dell’intermediario o dall’assicuratore e specificamente accettato dal cliente (ex multis, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 4920 e 4931 del 2015).
Non v’è dubbio, nel caso di specie, che la commissione per l’intermediario finanziario e quella prevista in favore dell’agente contengono un coacervo di previsioni di spesa non agevolmente contenibile entro la fase preliminare-conclusiva del finanziamento: in entrambi i casi è fatto riferimento alla “gestione” e, per giurisprudenza ormai stabile di questo Collegio, ciò basta a provarne il carattere “anche recurring”. L’intermediario non disconosce la natura variegata di tali commissioni, tant’è che nella documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche imposte evidenzia che soltanto una porzione è soggetta a maturazione nel tempo. Tale evidenziazione, però, non appare al Collegio sufficiente per colmare il deficit di trasparenza riscontrato nella clausola descrittiva del contenuto della commissione (deficit, s’intende, rispetto agli obblighi posti in capo agli intermediari dalle Comunicazioni Banca d’Italia del 7 aprile 2011 e, prima ancora, del 10 novembre 2009). Manca, a giudizio del Collegio, l’esposizione di un criterio di calcolo della quota relativa alla componente recurring, oggettivamente comprensibile dal cliente e riscontrabile dal Giudice o dall’Arbitro: è indicata, apoditticamente, l’entità della quota non soggetta a maturazione; e ciò, come già rilevato in altre occasioni, non può ritenersi satisfattivo dell’obbligo, previsto dall’art. 125-sexies t.u.b., di provvedere a un’adeguata riduzione del costo totale del credito in favore del cliente in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto.
Non possono perciò reputarsi sufficienti i rimborsi di € 38,35 (“intermediario”) e di € 230,13
(“agente”), effettuati in sede di conteggi estintivi. Di essi tuttavia dovrà tenersi conto, per sottrazione, nel quantificare il dovuto che, applicando il criterio pro rata temporis, per l’intermediario è di € 516,77 [(925,20*72/120) – 38,35] e per l’agente è di € 880,10 [(1.850,40*72/120) – 230,13].
Neppure il rimborso a titolo di commissione a favore della banca “per incasso rate” (il cui carattere recurring non è contestato) appare sufficiente. Infatti, applicando il criterio riduttivo proporzionale alla durata residua (345,21*72/120), la quota non maturata è di 207,13 e non di € 204,56 (come riportato in conteggio estintivo). Dunque, a tale diverso titolo, residuano € 2,57.
Fra le voci sicuramente recurring si annoverano, poi, anche quelle relative alla polizza assicurativa, il cui rimborso, contrariamente a quanto affermato dal resistente, ben può essere richiesto dal ricorrente in prima battuta all’intermediario-finanziatore (e non necessariamente alla compagnia assicuratrice). Sul punto, la giurisprudenza arbitrale non conosce oscillazioni e non si scorgono ragioni in questo caso per disattendere i precedenti (ex multis, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 6165 e 7356 del 2014). A tal riguardo, si evidenzia che il legale del ricorrente, in sede di replica alle controdeduzioni, ha fornito conferma dell’avvenuta ricezione dell’assegno circolare per l’importo indicato da parte della compagnia assicurativa (€ 202,29), ma è rimata in piedi la domanda riguardante il rimborso equitativo pro rata temporis. Nel caso di specie, riferisce l’intermediario che la compagnia di assicurazione avrebbe calcolato il suddetto rimborso sulla base di una formula prevista nel contratto di assicurazione allegato (dall’intermediario stesso) agli atti e riportante la firma del cliente.
In realtà, nel contratto allegato non è dato riscontrare alcuna formula inerente al rimborso
del premio in caso di estinzione anticipata. È ivi previsto soltanto che, in caso di rimborso, si sarebbero seguite le indicazioni regolamentari contenute in un distinto fascicolo informativo circa le condizioni di assicurazione concretamente applicate. Ma di tale fascicolo informativo non v’è traccia agli atti e i suoi contenuti non sono è introducibili in questa sede attraverso una mera asserzione da parte della difesa dell’intermediario che, nel proprio scritto di costituzione e risposta, ne ha riportato uno stralcio.
Dunque, sulla scorta delle prove documentali sottoposte all’attenzione del Collegio, non essendo stata prevista consensualmente alcuna formula di rimborso, si applica il criterio suppletivo della proporzionalità “secca” al tempo residuo: mancanti 72 rate di 120 alla scadenza ‘naturale’ del rapporto, al ricorrente spettano a titolo di oneri assicurativi non maturati € 131,91 [(557*72/120) – 202,29].
Documentato l’intervento di un legale per vincere le ingiustificate resistenze dell’intermediario, anche in ragione della oggettiva complessità della vicenda (cfr. Coll. coord. ABF, decisione n. 6167 del 2014: «la complessità delle tematiche affrontate rendono non disputabile la opportunità, se non addirittura la necessità di una assistenza tecnica legale»), è riconosciuto alla parte un ristoro equitativo delle spese per assistenza difensiva presuntivamente sostenute, nell’ammontare indicato in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.531,35; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1