CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE DI LOCALE DENOMINATO SPAZIO 1 DESTINATO A
CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE DI LOCALE DENOMINATO SPAZIO 1 DESTINATO A
SEDE E A SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ MUSICALI
Premesso :
- che il Comune di Santo Stefano Ticino è proprietario dell’edificio sede della Biblioteca Comunale in Viale della Repubblica n. 18 , di cui all’allegata planimetria;
- che il suddetto edificio, in parte già destinato a sede della Biblioteca Comunale, dispone di spazi adeguati e idonei allo svolgimento di attività associative e amatoriali, con particolare riferimento alle attività di carattere culturale;
- che con deliberazione G.C. n. del si è stabilito di destinare il locale denominato Spazio Attività 1 ubicato nella struttura suddetta, in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00, ad attività musicali, mediante indizione di avviso pubblico rivolto ad associazioni svolgenti attività musicale;
- che con medesima deliberazione è stato approvato schema di contratto di concessione in comodato d’uso;
Tutto ciò premesso e considerato
TRA
Comune di Santo Stefano Ticino (MI) con sede in Xxx Xxxxxxxxx 0, C.F. e P.I. n. 022941420156, di seguito denominato Comune , rappresentato nel presente atto da
E
L’Associazione con sede a in persona del Presidente Sig. , residente a
si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto
Il Comune di Santo Stefano Ticino concede in uso gratuito non esclusivo all’Associazione
ai sensi degli artt. da 1803 a 1812 c.c. il locale ubicato in Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, x. 00, all’interno dell’edificio sede della Biblioteca Comunale, denominato Spazio Attività 1 per lo svolgimento della specifica attività dell’associazione e con le modalità di cui al successivo art. 2.
Art. 2 Durata
La presente convenzione ha durata di anni tre a far tempo dal 01.01.2020 al 31.12.2022
Art. 3 Finalità
L’associazione è tenuta a custodire e conservare i locali concessi in uso, e ad utilizzarli per le proprie finalità associative, come da Statuto sociale consegnato all’atto della stipula della presente convezione, in particolare come sede per lo svolgimento di attività musicali .
Art. 4 Oneri e adempimenti dell’Associazione Per quanto concerne l’uso del locale l’Associazione si impegna a :
-vigilare sugli spazi assegnati impedendo manomissioni, asporti o danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi;
- impedire, quando gli spazi affidati non sono utilizzati, l’accesso a chiunque non appartenga all’associazione , all’Amministrazione Comunale, o non sia autorizzato dal Comune;
- conservare e custodire gli spazi assegnati con cura e diligenza, e non cedere l’uso degli stessi, neppure temporaneamente, a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso;
- eseguire la pulizia degli spazi assegnati;
- comunicare all’Area Tecnica del Comune eventuali anomalie, guasti o danni subiti dalla struttura e/o dagli impianti e dalle attrezzature e dai materiali annessi siano essi dipesi da cause di forza maggiore o dolosa, entro 48 ore dal momento in cui viene ravvisato il danno;
- far si che i propri associati, presenti al’interno dell’immobile, adottino comportamenti finalizzati ad un uso razionale delle utenze per garantire il risparmio energetico ed un corretto utilizzo degli spazi concessi in uso;
- provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria per la conduzione del locale assegnato;
- a condividere con modalità collaborative e rispettose gli spazi comuni degli altri soggetti occupanti gli spazi ubicati nel medesimo edificio
- restituire il locale assegnato alla scadenza del contratto in buone condizioni igieniche e strutturali, liberi da persone e cose, mediante apposito verbale che verrà firmato in contradditorio.
- presentare al Comune , con scadenza annuale entro la fine di febbraio, i seguenti documenti :
- Relazione sulle attività svolte nell’anno precedente ;
- Bilancio o rendiconto consuntivo dell’Associazione e programmi per l’anno successivo
- Eventuali variazioni dei dirigenti e responsabili in carica
Art . 5 Oneri e adempimenti a carico del Comune Sono a carico del Comune :
- le spese per le utenze elettriche, l’acqua e il gas ;
- la manutenzione straordinaria dell’edificio e degli impianti ;
- la pulizia degli spazi comuni e comunque diversi da quelli espressamente assegnati ;
- l’assicurazione della struttura oggetto della convenzione e degli gli impianti in essa contenuti .
Art. 6 - Presa in consegna
L’Associazione dichiara di aver visitato i locali concessi in uso e di ritenerli idonei allo svolgimento delle attività associative, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza , liberi da persone o cose, con gli impianti in condizione di regolare funzionamento.
Art. 7 – Modifiche e migliorie
L’Associazione non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in uso , senza il preventivo consenso scritto e l’approvazione del relativo progetto da parte del Comune.
Eventuali migliorie o addizioni che venissero eseguite senza l’assenso suddetto non comportano per il Comune l’obbligo di alcun indennizzo.
Nel caso di interventi di modifica delle strutture o degli impianti che non comportassero miglioria , l’Associazione avrà l’obbligo della rimessa in pristino a propria cura e spese, su semplice richiesta del Comune.
Art. 8 – Cessione a terzi
L’Associazione è tenuta ad utilizzare i beni concessi per le proprie finalità sociali.
La violazione di tale divieto comporta la revoca anticipata della presente convenzione.
Al fine di ottimizzare la fruizione della struttura da parte di soggetti terzi, il Comune può autorizzare, nei giorni e negli orari disponibili , e previo consenso dell’Associazione, la concessione dei locali e degli spazi a quest’ultima assegnati anche a terzi, su richiesta , per usi compatibili con le finalità di cui all’art. 3.
Art. 9 – Verifiche adempimenti
Al fine di verificare la correttezza dei reciproci adempimenti il Comune e l’Associazione si incontreranno periodicamente almeno con un incontro annuale, nonché ogni volta che si presentasse la necessità.
Il Comune ha diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in uso all’associazione con il proprio personale , o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni.
Il Comune fornirà all’Associazione un opuscolo informativo sulle principali prescrizioni e istruzioni da seguire in materia di sicurezza.
Art. 10 – Assicurazioni e Responsabilità
L’Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli per qualsiasi titolo o ragione , anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti delle persone addette all’uso dei locali e all’esecuzione degli oneri di cui all’art. 4 del presente contratto.
In particolare sono a carico dell’Associazione i rischi per danni derivanti ad arredi, attrezzature, impianti e strumentazione di sua proprietà collocata all’interno della struttura .
L’Associazione esonera inoltre il Comune da ogni responsabilità per danni che possono derivare a terzi , ivi compreso alle persone addette all’uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all’art. 4 del presente contratto, per uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatesi nei locali stessi, anche a causa di terzi.
L’Associazione provvede a propria cura e spese alle copertura assicurative dei propri associati le contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi .
Art. 11 – Prescrizioni di sicurezza
L’Associazione si obbliga a rispettare e a far rispettare alle persone addette all’uso dei locali e comunque a chiunque vi acceda le prescrizioni e i divieti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene, ivi compreso il divieto di fumare.
A tale scopo il personale addetto sarà invitato a partecipare agli appositi corsi di formazione organizzati dal Comune.
Art. 12 – Recesso
In caso di ripetute inadempienze ovvero di inadempienze gravi tali da far venir meno gli scopi della convenzione, il Comune può rescindere la convenzione e riprendersi in carico i beni concessi previa diffida di 15 giorni, rivalendosi per eventuali danni subiti nei confronti del gestore.
Il Comune potrà dichiarare decaduta la convenzione in caso di fallimento, scioglimento e/o impedimento oggettivo del gestore a far fronte agli impegni sottoscritti, ovvero o per gravi motivi di igiene e sanità pubblica .
L’Associazione ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, che si intenderà risolto decorso 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso a mezzo lettera consegnata al protocollo del Comune.
Art. 13 – Domicilio
Per ogni effetto dipendente dalla presente convenzione , compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili, anche fiscali :
Comune di Santo Stefano Ticino : Xxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxxx 0 Associazione :
Art. 14 – Modifiche alla convenzione
Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere approvata se non attraverso atto scritto.
Art. 15 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile. Per ogni eventuale controversia legale relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto, il Foro competente è quello di Milano.
Art. 16
Le spese per la stipula del presente contratto e per la sua registrazione, se ed in quanto dovuta, saranno a carico del Comune.
Per Il Comune Per l’Associazione
Santo Stefano Ticino,