COMUNE DI BONORVA – RPOVINCIA DI SASSARI
COMUNE DI BONORVA – RPOVINCIA DI SASSARI
Piazza Santa Xxxxx n. 27 – 00000 Xxxxxxx (XX) Tel. 079/867894 Fax 079/866630
Capitolato Speciale di Appalto
per l'affidamento del servizio di pulizia dei locali sede di uffici comunali, biblioteca comunale, ludoteca comunale, mercato civico e ufficio del Giudice di Pace di Bonorva.
INDICE
Art. | 1 | Oggetto dell'appalto |
Art. | 2 | Descrizione degli immobili |
Art. | 3 | Svolgimento del servizio |
Art. | 4 | Orario svolgimento del servizio |
Art. | 5 | Durata del contratto |
Art. | 6 | Materiali d'uso, attrezzature e prodotti |
Art. | 7 | Locali assegnati all'impresa |
Art. | 8 | Offerta economica |
Art. | 9 | Aggiudicazione |
Art. | 10 | Presa visione dei locali |
Art. | 11 | Periodo di prova |
Art. | 12 | Supervisore dell'impresa |
Art. | 13 | Verifica e controlli in corso esecuzione |
ART. 14 Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio
ART. 15 RISPETTO D.LGS. 626/1994
Art. 16 Obblighi del personale addetto al servizio art. 17 Danni a persone o cose
aRT. 18 Accertamento danni
ART. 19 PENALITÀ
Art. 20 Inadempimento e risoluzione del contratto
ART. 21 SCIOPERI
ART. 22 PAGAMENTI
Art. 23 Cauzione definitiva
art. 24 Aumento della prestazione
Art. 25 Divieto di subappalto Art. 26 Foro competente Art. 27 Spese
Art. 28 Trattamento dati personali
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali adibiti ad uso uffici del Comune o comunque utilizzati dall’Amministrazione Comunale o da soggetti affidatari della stessa.
Art. 2 - Descrizione degli immobili
I locali interessati al servizio in oggetto sono i seguenti:
- Sede Comunale (Piazza Santa Xxxxx n. 27 - BONORVA)
(6 volte alla settimana): 750 mq circa
- Biblioteca Comunale – X.xxx X. Xxxxxxx
(5 volte alla settimana): 500 mq circa
- Ludoteca comunale – Via X. Xxxxx
(3 volte alla settimana): 150 mq circa
- Mercato Civico – Via Xxxxxxxx:
(6 volta a settimana): 80 mq circa (esclusi i box di vendita)
(il servizio comprende l’apertura e la chiusura del locale)
- Giudice di Pace – Piazza S. Xxxxxxx:
(3 volte a settimana ): 550 mq. circa (incluso androne e scale di accesso)
Art. 3 - Svolgimento del servizio
1. Il servizio di pulizia dei locali di cui trattasi sarà così articolato:
a) Pulizia dei pavimenti di tutti i locali da effettuarsi con lavaggio.
b) Pulizia dei bagni compreso lavaggio dei pavimenti e rivestimenti e con disinfezione del
W.C. e dei sanitari.
c) Pulizia dei corrimano e delle maniglie.
d) Vuotatura e pulizia giornaliera di posacenere e cestini.
e) Pulizia delle scale compreso il lavaggio.
f) Pulizia dei tavoli e delle superfici esposte dei mobili.
g) Pulizia della sale riunioni e di rappresentanza.
h) Pulizia a rotazione mensile delle superfici nascoste dei mobili.
i) Pulizia a rotazione dei vetri e finestre (dall’interno).
j) Pulizia a rotazione mensile di soffitti e lampade.
k) Pulizia accurate dei portoni d’ingresso;
2. E’ fatto inoltre obbligo al personale che giornalmente espleta il servizio di pulizia di provvedere, al termine del servizio stesso, alla accurata chiusura delle porte esterne di accesso agli uffici, nonché di accertare che siano spente le luci all’interno degli uffici, ivi comprese quelle delle scale di accesso.
Art. 4 - Orario di svolgimento del servizio
1. Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi nei giorni e nelle fasce orarie che l’Amministrazione si riserva di individuare e che risultino compatibili con il regolare svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti dell’Amministrazione.
2. La rilevazione dell'orario di servizio dovrà risultare da apposito foglio firma, che dovrà essere fornito e messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale per eventuali verifiche e riscontri dello stesso.
Art. 5 - Durata del contratto
1. Il contratto ha durata di anni 3 (TRE) dalla data di stipula del contratto (o con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio qualora questa sia differente alla data di stipula del contratto).
2. Alla scadenza del contrato l’impresa è tenuta a garantire la prestazione per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino all’individuazione del nuovo contraente.
Art. 6 - Materiali d'uso, attrezzature e prodotti
Il servizio di pulizia consiste obbligatoriamente nell’effettuare, per quanto riguarda scalinate e corridoi l’aspirazione delle polveri e il lavaggio con panni umidi e detersivo, con la frequenza sopra stabilita. Altresì, il servizio di pulizia consiste obbligatoriamente nello svuotare i cestini degli uffici ogni giorno e nell’aspirazione delle polveri e nel lavaggio con panni umidi e detersivo con la frequenza sopra stabilita. Le stesse attività di pulizia vengono svolte con adeguate attrezzature, manuali e meccaniche di proprietà della ditta appaltatrice, nonché con appropriati aspirapolveri e tecniche e prodotti in relazione alle superfici da trattare, in modo che ne sia garantita l’integrità e la pulizia. Dette attività hanno ad oggetto: i pavimenti, gli spazi di calpestio in genere, le scale, gli ascensori, i servizi igienici, le pareti lavabili, gli arredi compresi le macchine da scrivere e i computers, le porte, le finestre, e relative soglie interne ed esterne, i corpi illuminanti nonché le attrezzature esistenti negli uffici ed immobili.
Devono essere obbligatoriamente svolte le pulizie di finestre, corpi illuminanti e pareti lavabili. Nondimeno la pulizia delle tende, consistente nelle operazioni di smontaggio, lavaggio e di stireria deve essere effettuata una volta all’anno, entro trenta giorni dal termine della stagione invernale di riscaldamento.
Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte in modo che ogni cosa appaia detersa ed igienicamente compatibile, mediante attrezzature e prodotti in regola con le disposizioni di legge vigenti.
Sono a carico della ditta appaltatrice i detergenti, i detersivi e i disinfettanti utilizzati per lo svolgimento del servizio di che trattasi, nonché i sacchi per la raccolta delle immondizie e quant’altro necessario al corretto espletamento del servizio stesso.
La fornitura di acqua e di energia elettrica per il funzionamento del macchinario indispensabile, e per il tempo strettamente necessario, sono a totale carico del Comune di BONORVA.
1. L'impresa aggiudicataria, nell'espletamento del servizio, dovrà utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchine in propria disponibilità e conformità alla legislazione vigente in materia di sicurezza. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso dei locali in modo che non siano danneggiati pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, mobili, attrezzature ed altri oggetti presenti. Gli attrezzi e le macchine utilizzati non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.lgs 277/1994 e dovranno essere tecnicamente efficienti e
mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni.
2. Tutte le macchine dovranno essere conformi a quanto previsto dal DPR 24.07.1996 n. 459 e s.m.i..
3. L'impresa sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
4. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dall'impresa per il servizio dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo indicante il nominativo o il contrassegno dell'impresa stessa.
5. Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità e biodegradabilità e modalità d’uso. Di tali prodotti dovrà essere fornita al Comune di Bonorva apposita scheda tecnica di sicurezza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.25/2002.
6. L’impresa dovrà provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dell’immondizia ed al suo trasporto al punto di raccolta N.U..
7. E’ a carico dell’amministrazione la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate.
Art. 7 - Locali assegnati all'impresa
L’Amministrazione si impegna a mettere a disposizione dell'impresa aggiudicataria, anche solo in via temporanea, un locale destinato a spogliatoio, deposito di materiali ed attrezzature e magazzino.
Art.8 - Offerta economica
1. L'offerta economica, presentata con le modalità previste nella lettera d'invito, dovrà indicare il prezzo complessivo, al netto dell’IVA, da mantenere inalterato per l’intero periodo contrattuale.
La Ditta dovrà anche indicare il prezzo a ora desunto al prezzo complessivo da applicarsi per eventuali pulizie che l’Amministrazione richieda oltre a quelle oggetto di gara.
2. L’Amministrazione riterrà inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di pulizia, dai contratti integrativi territoriali e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultanti da atti ufficiali.
3. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta, indicata nel bando di gara.
4. Nel caso di offerta presentata da Raggruppamenti temporanei essa dovrà, pena l’esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.
Art. 9 – Aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata in economia secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo quanto espressamente indicato nel bando di gara.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non affidare il servizio o di affidarlo parzialmente in relazione alle proprie capacità finanziarie, senza che la Ditta
abbia nulla a pretendere in caso di diminuizione dell’orario e di conseguenza del costo, anche se dovuta a diversa articolazione dell’orario di pulizia o non pulizia di alcuni dei locali indicati in sede di gara.
Art. 10 - Presa visione dei locali
1. L’impresa che intende partecipare alla gara deve procedere alla ricognizione dei locali oggetto del servizio .
L’Amministrazione si rende disponibile a far visitare alle imprese interessate i locali oggetto del servizio di pulizia, previo appuntamento.
2. L’Amministrazione rilascerà la certificazione dell’avvenuta ricognizione che la ditta partecipante dovrà allegare, a pena di esclusione, alla documentazione di gara.
Art. 11 – Periodo di Prova
L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di due mesi. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l’amministrazione ha facoltà di risolvere con lettera motivata da indirizzare alla ditta aggiudicataria e successivamente aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente all’esigenza dell’Amministrazione, senza che niente sia dovuto all’impresa aggiudicataria a nessun altro titolo.
Art. 12 - Supervisore della impresa
L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del supervisore del servizio di pulizia che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.
Art. 13 - Verifica e controlli in corso di esecuzione
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
Art. 14 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto al servizio
1. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto compreso i soci delle cooperative dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità ed in particolare l'impresa dovrà predisporre i controlli sanitari previsti per legge.
2. In tal senso il responsabile del contratto ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere idoneo a svolgere tali prestazioni e di provata capacità, onestà e moralità.
4. Il personale dovrà inoltre essere dotato di apposita divisa e di cartellino di riconoscimento.
5. L’Impresa aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti
dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
6. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
7. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
8. L’Impresa deve certificare mensilmente e comunque su richiesta del Comune di Bonorva, l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell’appalto.
9. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’impresa un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
10. Qualora l’impresa non adempia entro il predetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.
11. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Società non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
Art. 15 - Rispetto D.Lgs. 626/94
1. L’Impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 626/1994 e xx.xx. ed in particolare a quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lett. a, b, e c.
2. L’ Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi .
3. L’Impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del
D. Lgs. sopra richiamato.
Art. 16 - Obblighi del personale addetto al servizio
1. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.
2. Il personale dell'impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
3. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza, anche interna.
4. E' facoltà del responsabile del contratto chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
5. L'impresa prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto dovrà comunicare all’amministrazione l’elenco nominativo del personale addetto con esatte generalità e domicilio. Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.
6. Il mancato invio dell’elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 50,00.
7. L'impresa dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad ogni intervento di "pulizia straordinaria" che fosse eventualmente richiesto.
Art. 17 - Danni a persone o cose
1. L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'impresa aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
2. L'impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
3. A tal fine l’impresa risultata aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa:
- per i danni comunque derivanti all'amministrazione causati dal proprio personale, con massimale adeguato al valore dei beni mobili ed immobili pari ad € 5.000,00.=.
- per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati pari ad € 5.000,00.=.
4. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati
Art. 18 - Accertamento danni
1. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio.
2. A tale scopo il dirigente responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'impresa il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'impresa di intervenire.
3. Qualora l'impresa, sebbene invitata, non si presenti per partecipare all'accertamento in oggetto il dirigente responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
4. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'impresa.
Art. 19 – Penalità
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale, l’Amministrazione applicherà all’impresa una penale pari a € 50,00 giornaliere
in caso di mancato espletamento del servizio e pari a € 25,88 in caso di espletamento del servizio non conforme.
2. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il dirigente responsabile del contratto renderà tempestivamente informata l'impresa con lettera raccomandata A.R.
3. Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.
Art. 20 - Inadempimento e risoluzione del contratto
Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nel termine indicato l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l’ulteriore risarcimento del danno .
Art. 21 – Scioperi
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione, nonché a garantire un servizio di emergenza.
Art. 22 - Pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, rilasciate ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972.
2. L’Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare prestato servizio, e previa esibizione da parte dell’impresa della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali.
3. In caso di ritardato pagamento saranno corrisposti all’impresa appaltatrice gli interessi nella misura di legge.
Art. 23 - Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice è tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a prestare la cauzione definitiva pari al dieci per cento dell’importo contrattuale netto, contestualmente alla stipulazione del relativo contratto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Tale cauzione può essere prestata o in numerario mediante versamento alla Tesoreria comunale, o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciati da un istituto di credito o compagnia assicuratrice abilitati.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi imposti alla ditta appaltatrice dal presente Capitolato e dalle leggi applicabili al rapporto instaurato
Art. 24 - Aumento della prestazione
Il Comune di Bonorva si riserva la possibilità di ridurre o aumentare l’entità degli interventi di pulizia, a suo insindacabile giudizio, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale, (senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti di rimborso, in caso di diminuzione, a titolo di risarcimento).
Tali variazioni, per il servizio di pulizia, saranno comunicate preventivamente all'Impresa, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio. Le variazioni in aumento del servizio di pulizia, dovranno essere assoggettate alle medesime condizioni contrattuali qualora risultino contenute nel limite di 20 % dell'importo contrattuale netto.
Art. 25 - Divieto di subappalto
E' vietata la cessione del contratto.
Art. 26 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Sassari.
Art. 27 – Spese
Le spese per i bolli, la registrazione e quant’altro afferente il contratto, saranno a carico esclusivo della ditta appaltatrice. La ditta, a richiesta dell’Ufficio Contratti, dovrà altresì presentare la documentazione prevista dalle norme antimafia, i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, ai registri Prefettizi e quant’altro occorrente alla stipula.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e sarà rogato dal Segretario Comunale
Articolo 28 – Trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dall’impresa, in occasione dell’offerta, della stipulazione del contratto e dell’esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.