SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI MASTELLI VARI DI DIVERSA TIPOLOGIA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE UTENZE DOMESTICHE
SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA E CONSEGNA DI MASTELLI VARI DI DIVERSA TIPOLOGIA FINALIZZATI AL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DELLE UTENZE DOMESTICHE
CIG: 8640802761 - CPV: 34928480-6
AGGIUDICATO CON PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA,
CON TERMINI RIDOTTI ex art. 60 d.lgs. 50/2016 e e artt. 2 e 8 comma 1 del D.L.76/2020 coordinato con la Legge di conversione 120/2020
CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIU’ BASSO
L’anno duemilaventuno (2021), ciascuno presso la propria sede e mediante scambio a mezzo PEC, nella data risultante dalla firma digitale da ciascuna parte apposta, i signori
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante di R.E.A Rosignano Energia Ambiente Spa, parte contraente di seguito denominata soltanto “REA Spa” o “stazione appaltante” o “committente”, con sede in Rosignano Solvay (LI) – Località Le Morelline due snc, Codice Fiscale/Partita Iva 01098200494, presso la quale il legale rappresentante è domiciliato ai fini della carica
e
, nato a il , domiciliato in , il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di [titolare / legale rappresentante / procuratore giusta procura allegata al presente contratto] e quindi legale
rappresentante dell’Impresa con sede legale in
(Cap. ), C.F./Partita IVA e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di , iscritta al
ALLEGATO 3
n. “esecutore”
del R.E.A. di
, di seguito nel presente atto denominata
i quali premesso che:
- con bando di gara / pubblicato su ………. è stata indetta la gara con procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 d. lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 comma 1 del d. l. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 120/2020;
- la ha partecipato alla gara risultando quella che ha presentato il maggiore
ribasso percentuale da applicare all'elenco prezzi posto a base d'asta e dunque la 1° miglior offerta non anomala ed essendo quindi risultata l’aggiudicataria
sottoscrivono il presente Contratto di accordo quadro (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”) avente ad oggetto la fornitura, da effettuarsi a richiesta della Committente, di mastelli di diverse tipologie e dimensioni finalizzati al servizio di raccolta porta a porta, con durata di 12 mesi (eventualmente prorogabili fino a ulteriori 12 a richiesta della Committente) consecutivi dalla sua sottoscrizione o comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo stimato di Euro 380.364,00, con possibile riduzione della durata .
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1 Parti contraenti
1.1 Soggetti
Le parti contraenti dell'Accordo quadro sono la committente e l'esecutore.
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro, deve eseguirle integralmente, e ai fini dell'adempimento contrattuale può avvalersi di terzi in forma di subcontratto esclusivamente secondo quanto previsto all’art. 1.10.
1.2 Committente
La committente è REA Spa, che agirà per il tramite del proprio personale, nel rispetto dell'ordinamento interno, portando a conoscenza dell'esecutore con mezzi idonei e adeguato preavviso ogni eventuale variazione relativa al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, per brevità, anche “DEC”) qui indicato, e ogni eventuale notizia di altro referente se utile ai fini dell'esecuzione.
1.3 Rappresentante della committente
Ai fini dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici esecutivi dello stesso, denominati anche “ordini specifici”, REA Spa sarà rappresentata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (X. Xxxxxxx) e dal RUP cui a tal fine è conferita la delega per l’affidamento efficace e per l’esecuzione dei contratti specifici esecutivi dell’Accordo Quadro, da intendersi validi efficaci ed anche accettati dall'affidatario, a far data dal momento in cui risulteranno pervenuti presso la sua PEC, correndo da tale data i relativi termini di suo adempimento, salvo raccoglierne poi ulteriore sottoscrizione eventualmente per la regolarità del fascicolo documentale.
Per ogni comunicazione inerente all’esecuzione degli eventuali contratti specifici REA Spa sarà rappresentata dal DEC, sotto la vigilanza del Responsabile del procedimento (di seguito, per brevità, anche “RUP”) salve contrarie o diverse indicazioni fornite all’esecutore come sopra prescritto.
REA Spa, in Rosignano Solvay (LI), Località Le Morelline due snc.
1.5 Responsabile del procedimento (RUP)
Xxxxxxx Xxxxxxxx – Tel.0586/765204 – xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.6 Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Tel.0586/765220 – xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
1.7 Esecutore
Esecutore è l’operatore economico selezionato con la procedura di affidamento che sottoscrive il presente atto. L’esecutore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, il possesso dei requisiti generali e speciali attestati e dimostrati ai fini dell’aggiudicazione dello stesso.
1.8 Rappresentante dell'esecutore
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, rappresenta l’esecutore il legale rappresentante, i cui poteri risultino dal certificato di C.C.I.A.A. o procura notarile o atto equipollente, come per legge.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, compare il legale rappresentante, come per legge. Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Committente provvederà secondo le disposizioni che seguono ad emettere:
✓ contratti specifici applicativi dell'AQ con cadenza non inferiore a 7 giorni
✓ ai soli fini della gestione “operativa” dell'esecuzione del contratto, sono ammesse comunicazioni ulteriori, sia tramite e-mail che telefoniche, tra il DEC (o il RUP o loro delegato) e l'esecutore.
1.9 Domicilio dell'esecutore, comunicazioni e notifiche
Ai fini dell'esecuzione dell’Accordo Quadro l’esecutore elegge domicilio in
Ai fini di ogni comunicazione e notifica inerente all’esecuzione dell’Accordo Quadro valgono le condizioni seguenti che l’esecutore accetta senza eccezioni:
✓ i contratti specifici dovranno essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le istruzioni operative potranno intervenire anche telefonicamente, presso il seguente recapito indicato dall'esecutore
o anche tramite mail all’indirizzo da esso qui indicato:
✓ le notifiche inerenti ipotesi di particolare rilievo, come le contestazioni di grave inadempimento o le comunicazioni relative a risoluzione in danno o recesso dall’Accordo Quadro, dovranno avvenire presso il seguente indirizzo PEC dell'esecutore
1.10 Esecuzione da parte dell'esecutore
L’esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico/ordine specifico, ivi comprese quelle accessorie.
L'esecutore è l'unico responsabile per le prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro.
Tenga presente l’esecutore che l’eventuale ricorso a soggetti terzi, anche solo per il trasporto, costituisce sub-contratto e in quanto tale deve comunque essere dichiarato in fase di esecuzione e potrà esserlo solo se il contraente lo ha dichiarato prima dell’affidamento.
2 Prestazioni oggetto del Contratto di accordo quadro e specifiche tecniche
Il contratto di Accordo Quadro ha ad oggetto la fornitura di mastelli di diverse tipologie e dimensioni finalizzati al servizio di raccolta porta a porta, come descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale parte integrante del presente contratto anche se non allegato.
L’elenco dei beni non è da intendere contrattualmente vincolante, potendo la committente individuare, secondo il proprio fabbisogno, forniture di beni appartenenti alle medesime categorie seppur con caratteristiche parzialmente diverse, nel qual caso il prezzo unitario cui applicare la
percentuale di ribasso offerto dall’esecutore sarà quello derivante da concordamento nuovi prezzi come per legge.
Quantità di beni da fornire: come da contratti specifici Tempi di consegna: come da C.T.P.
Luogo di consegna: presso la committente
3 Specifiche tecniche per l'esecuzione
3.1 Modalità di esecuzione
L’esecutore è tenuto a eseguire direttamente tutte le prestazioni richieste con ogni eventuale contratto specifico, ivi comprese quelle accessorie.
Ciascun contratto potrà avere a oggetto quantitativi variabili dei beni oggetto di fornitura, con il limite minimo indicato nel C.T.P., salva la facoltà per la Committente di confrontarsi preventivamente con l’esecutore per la determinazione dei quantitativi in considerazione del confezionamento.
Ogni comportamento difforme non legittimerà l'esecutore che vi abbia dato luogo, o altro soggetto comunque interessato all'esecuzione, a pretendere pagamenti dalla committente, che conseguentemente non saranno dovuti. Salve le eventuali ulteriori diverse responsabilità.
3.2 Tempi di esecuzione
I tempi di esecuzione, per ciascun eventuale contratto specifico, sono di 30 giorni naturali e consecutivi se non diversamente concordati con il DEC. Sono da ritenere sempre essenziali e, ove violati, daranno luogo a ritardo contrattualmente sanzionabile secondo le norme che seguono. Salvo il diritto della committente per l’eventuale maggior danno.
3.3 Proroghe e sospensioni
Eventuali proroghe e sospensioni, nei limiti di legge, potranno essere accordate dalla committente, ricorrendone i presupposti di legge e a condizione che l'esecutore dimostri, per sé e per tutti soggetti e le risorse a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, di essere esente da colpa, per comprovata sussistenza di cause di forza maggiore, e/o eventi insuperabili imprevisti ed imprevedibili, che non siano in alcun modo riconducibili a suoi comportamenti attivi o omissivi. (Si intendono riferibili a sue condotte attive o omissive anche i fatti del personale da esso utilizzato per l'esecuzione a qualunque titolo).
Proroghe e sospensioni non saranno mai consentite in carenza dei presupposti contrattuali e di legge. In ogni caso non daranno luogo ad incrementi, a qualsivoglia titolo, nel corrispettivo dovuto all'esecutore.
4 Avvio dell'esecuzione
4.1 Decorrenza dell'efficacia dell'Accordo quadro
Il periodo di efficacia dell’accordo quadro inizia con la sottoscrizione del contratto di accordo quadro, a prescindere dalla data del primo contratto specifico esecutivo, che potrà intervenire anche in seguito.
Non sarà autorizzata, e se eseguita non sarà pagata, alcuna prestazione che non sia stata richiesta da Rea Spa con contratti specifici scritti.
5 Responsabilità per la consegna e per qualità e quantità dei beni
A carico dell’esecutore.
Ai fini delle responsabilità dell'esecutore, si applicano gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile.
5.1 Adempimento e inadempimento
L'esatto adempimento è presupposto imprescindibile ai fini dell'accettazione delle prestazioni, cui sono subordinati l'emissione della fattura ed il pagamento della stessa.
Il ritardo nell'esecuzione è considerato grave inadempimento contrattuale. Determinerà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.2 e le eventuali ulteriori sanzioni contrattuali e come per legge.
Per quanto qui non previsto, relativamente all'adempimento e inadempimento, si applicano i principi di cui al Codice civile.
5.2 Penali
Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del carattere essenziale delle previsioni contrattuali relative alle caratteristiche dei prodotti da fornire e ai tempi previsti per la consegna. Ove violate, incorrerà in grave inadempimento. In ragione del grave inadempimento dell'Appaltatore, la Committente potrà:
- applicare penali come disciplinate nel presente articolo;
- ridurre unilateralmente il corrispettivo dello specifico contratto applicativo, in ragione della ed in proporzione alla riduzione delle utilità conseguite ovvero al prodursi di danni;
- risolvere il contratto di accordo quadro in danno dell'Appaltatore ai sensi del successivo art. 14.5;
- affidare a terzi l'esecuzione in danno dell'Appaltatore e darvi corso;
- pretendere il risarcimento dei danni subiti e subendi;
- compensare automaticamente ed immediatamente le somme dovute all'Appaltatore con quelle da esso dovute in ragione dell'inadempimento.
In caso di ritardo nell’esecuzione saranno applicate le seguenti penali:
− in caso di ritardo nella consegna della fornitura, una riduzione del corrispettivo in misura pari allo 0,5% del corrispettivo dell'ordine specifico per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Il ritardo sarà sanzionabile negli stessi identici termini, sia che la consegna manchi del tutto sia che risulti eseguita parzialmente.
E’ facoltà di Rea Spa portare le somme, dovute dall'esecutore in ragione di penali eventualmente applicate, in compensazione automatica, anche detraendole direttamente dall'importo dovuto per le prestazioni correttamente adempiute ove ve ne siano, o da altri titoli di credito. È salvo il diritto dell'esecutore di dimostrare, ove sussistano, cause di forza maggiore che ne abbiano impedito l'adempimento e in ragione delle quali potrà essere riconosciuto non responsabile per l'inadempimento.
Resta salvo il diritto per la committente all'eventuale risarcimento per il maggior danno. Rea Spa non pagherà alcun corrispettivo per le prestazioni non eseguite.
6 Modifiche del contratto in corso di esecuzione
Il contenuto del contratto di Accordo Quadro e degli eventuali contratti specifici è vincolante e immodificabile per tutte le parti contraenti.
Le eventuali modifiche in corso di esecuzione sono consentite soltanto se disposte per iscritto dalla committente e comunque nei limiti di legge.
7 Disciplina contrattuale
7.1 Denominazione del contratto
Accordo Quadro di forniture ex art. 54 d.lgs. 50/2016 che trova attuazione mediante eventuali contratti specifici/ordini specifici.
L'Accordo Quadro troverà esecuzione tramite la sottoscrizione di contratti specifici.
7.3 Definizione e contenuto normativo generale
Il rapporto tra le parti è disciplinato dal presente Accordo Quadro, dagli atti richiamati al precedente articolo, nonché dai principi di cui al d.lgs. 50/2016 e dal Codice civile, in quanto compatibili.
L'esecuzione è altresì soggetta alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008, alla legge 136/2010 e alle altre norme imperative di settore o comunque applicabili.
Le parti sono tenute all’osservanza di tutte le norme vigenti o che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione, se applicabili, ancorché qui non richiamate. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente contratto, e della documentazione posta a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Il contratto di accordo quadro è definito ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera iii) e 54 del d.lgs. 50/2016, come contratto concluso tra la stazione appaltante (o committente, REA Spa) e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti (contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro) da aggiudicare ed eseguire durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro:
− entrambe le parti si vincolano al rispetto delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
− la committente acquisisce la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni che ne formano oggetto, nei casi in cui ne ravvisi il fabbisogno e nella misura che riterrà necessaria per soddisfarlo, senza garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni astrattamente contemplate dall'Accordo Quadro e senza doverne consumare l'intero importo;
− l'esecutore si obbliga, sin da subito, a rendersi disponibile nei termini contrattuali, per l'esecuzione di tutte le prestazioni sopra indicate e ordinate con i contratti specifici, alle condizioni ivi dedotte, ferme le condizioni generali di cui all'Accordo Quadro.
7.4 Limiti dell'AQ
La committente non ha la facoltà di utilizzare l' Accordo Quadro per affidare contratti:
− per importi eccedenti l'importo massimo spendibile per l'Accordo Quadro
− relativamente a prestazioni che non formano oggetto dell'Accordo Quadro
− a soggetti diversi dai contraenti dell'Accordo Quadro.
7.5 Esclusiva
La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non conferisce all’esecutore contraente alcun diritto di esclusiva, potendo la committente comunque rivolgersi a diversi operatori economici, nel rispetto delle previsioni di legge.
8 Importo massimo spendibile
8.1 Limite alla spesa della committente
Nell'ambito della durata dell'Accordo Quadro la committente potrà spendere, complessivamente e cumulativamente, per i contratti specifici esecutivi dello stesso, fino ad un massimo di € 380.364,00 oltre iva come per legge.
L'importo massimo non è suscettibile di successiva integrazione/estensione/incremento con qualsivoglia modalità.
La sottoscrizione di un Accordo Quadro non garantisce all’esecutore il diritto di ottenere l'affidamento, eseguire e vedersi remunerate un minimo prestabilito di prestazioni. L’esecutore avrà il diritto di ottenere il pagamento solo delle prestazioni effettivamente ed esattamente eseguite, ma nei limiti degli eventuali contratti specifici esecutivi che potranno essere a lui affidati. Con l'affidamento di detti contratti specifici la committente potrà alternativamente, in ragione del proprio fabbisogno:
− esaurire l'intero importo massimo spendibile;
− utilizzarne soltanto una parte.
Salvo il diritto della committente anche di non affidare alcun contratto specifico. Nel qual caso, nulla spetterà all’esecutore.
9 Durata
Il Contratto di accordo quadro avrà validità di 12 mesi dalla sua sottoscrizione, eventualmente prorogabili fino a ulteriori 12 a richiesta della Committente in caso di mancato esaurimento dell'importo massimo spendibile .
9.2 Cessazione automatica alla scadenza
L’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia allo scadere del termine di durata sopra indicato, senza necessità di previa disdetta o comunicazione alcuna.
9.3 Durata ridotta per esaurimento dell'importo
La durata sarà ridotta e l’Accordo Quadro cesserà automaticamente di avere efficacia anche in un momento antecedente, allorquando dovesse risultare esaurito l'importo massimo spendibile. La committente ne darà comunicazione all’Esecutore tramite PEC, indicando il termine esatto e le modalità di dismissione dell’attività.
9.4 Recesso
La committente ha il diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge. Per tali ipotesi, l'esecutore rinuncia al diritto di pretendere il pagamento per il mancato guadagno nella misura prevista dal codice civile e comunque in qualunque altra misura, accettando che gli siano dovute soltanto le somme che saranno eventualmente liquidate dalla committente a suo favore, per i costi effettivamente sostenuti e documentati. La facoltà di recesso può essere esercitata dalla committente con comunicazione in forma scritta, contenente altresì la data di efficacia del recesso e le modalità di cessazione del rapporto.
9.5 Risoluzione
La committente in caso di ritardo dell'esecuzione di un contratto applicativo superiore a 15 giorni naturali e consecutivi e in tutti i casi previsti dalla legge, avrà la facoltà di risolvere il contratto di accordo quadro in danno del contraente inadempiente e di procedere a far eseguire la fornitura da terzi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento per gli eventuali maggiori danni.
Sono altresì motivi di risoluzione contrattuale:
− gravi e/o reiterate violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico di REA SpA;
− commissione da parte dell’Appaltatore di un reato presupposto del D. Lgs. 231/2001 ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Resta salva la facoltà per la committente, in ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o di ritardo e in tutti i casi previsti dal d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di disporre unilateralmente la risoluzione o l'esecuzione in danno dell'esecutore, con tutte le conseguenze di legge.
9.6 Effetti della cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro
Nel momento in cui l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia tra le parti, per qualunque causa:
− la committente non potrà più affidare contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro;
− l’esecutore dovrà continuare ad eseguire ed ultimare tutte le prestazioni che gli siano già state affidate, in esecuzione dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni di cui al relativo contratto specifico e all'Accordo Quadro, a meno che la committente non disponga diversamente
− l'Accordo Quadro continuerà a produrre effetti, ai fini dell'esatto adempimento e del pagamento delle predette prestazioni per i contratti specifici di cui al precedente punto, fino ad esaurimento degli stessi.
10 Importo del corrispettivo
10.1 Corrispettivo dovuto dalla committente
Il corrispettivo dovuto all’esecutore è quello dovuto per l’esecuzione delle prestazioni esattamente eseguite e oggetto di ciascuno dei contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro che gli saranno eventualmente affidati nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo.
L'importo totale massimo spendibile non costituisce corrispettivo dovuto dalla committente, ma limite massimo alla sua spesa complessiva per tutti i contratti specifici esecutivi dell'Accordo Quadro.
10.2 Oneri per sicurezza e manodopera
Per ciascun contratto specifico esecutivo saranno corrisposti nella misura percentuale indicata nel Disciplinare di gara senza applicazione di alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza connessi con le interferenze ed i luoghi di cui la committente ha disponibilità giuridica.
Per ciascun contratto specifico, l’esecutore dovrà garantire:
− l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− il rispetto delle condizioni normative retributive e contributive riguardo a tutto il personale impiegato.
Dovrà inoltre ove richiesto, indicare altresì il costo complessivo della manodopera impiegata per l'esecuzione; detti costi dovranno risultare per esso sostenibili, nonostante l'applicazione del ribasso da esso offerto, pena la non congruità della sua offerta, con diritto della committente di recedere dal contratto specifico e/o dall'Accordo Quadro e, ove ne sia conseguenza, anche di disporre l'annullamento dell'aggiudicazione a suo favore. L'eventuale insufficienza del corrispettivo di ciascun contratto specifico, rispetto alla copertura dei predetti oneri e costi, sarà considerato
anomalia delle condizioni offerte dall'esecutore, e non potrà mai determinare un incremento nel corrispettivo che gli è dovuto dalla committente.
10.3 Imposta sul valore aggiunto
Tutti gli importi indicati nell' Accordo Quadro e nei contratti specifici si intendono al netto dell'IVA. Rea Spa è soggetta a Split Payment pertanto le fatture dovranno riportare obbligatoriamente il richiamo alla normativa: “Art. 17 ter DPR 633/72 – scissione dei pagamenti”.
10.4 Determinazione del corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'esecutore è determinato in ragione della consistenza dei contratti applicativi, applicando il prezzo unitario contrattuale di ciascun prodotto, e moltiplicando il prezzo unitario contrattuale per le quantità e tipologie di beni oggetto di ciascun contratto specifico applicativo.
n. | Descrizione prodotti | Prezzi unitari |
1 | mastello aerato per sottolavello da litri 10 | ... |
2 | mastello da litri 25 per frazione organica | ... |
3 | mastello da litri 25 per vetro | ... |
4 | mastello da litri 50 | … |
Tali prezzi unitari sono comprensivi degli Oneri per la Sicurezza, stimati dalla stazione appaltante, nel 2%
10.5 Prestazioni comprese nel corrispettivo
Il corrispettivo riconosciuto comprende e remunera l'esecutore per tutto ciò che concerne:
− le prestazioni principali e accessorie oggetto dell’Accordo Quadro, nelle quali sono da intendersi comprese le spese di spedizione;
− mezzi e personale impiegati;
− oneri per la sicurezza;
− documentazione allegata, ove prescritta per legge o per contratto.
11 Tutela dei lavoratori
L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori. Sono a carico dell'esecutore tutti i conseguenti oneri e costi.
L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A richiesta di REA spa, l'esecutore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.
Nel caso di mancato rispetto dei predetti obblighi e prescrizioni REA Spa potrà agire come per legge, anche in via sostitutiva.
REA Spa è tenuta ad avviare le procedure, anche di intervento sostitutivo, disciplinate dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 in conformità alle previsioni di legge e regolamentari di settore. Nel caso di esperimento di tali procedure, sulle somme il cui pagamento fosse eventualmente sospeso nei confronti degli esecutori, non correranno interessi legali o moratori a favore di questi ultimi, fino a positiva definizione delle procedure medesime.
REA Spa potrà in ogni momento chiedere all'esecutore prova dell'adempimento agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. REA Spa provvederà ai pagamenti solo a seguito di esito positivo della verifica periodica, nei termini e modi di legge, circa la sussistenza e permanenza del requisito di regolarità contributiva e retributiva dell’esecutore.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa e comunque le violazioni ai predetti obblighi menzionati nel presente articolo, saranno segnalate alle competenti Autorità, ivi compresi e specialmente: l’Ispettorato del Lavoro, i competenti Enti previdenziali ed assicurativi, l'ANAC.
Per le sospensioni di pagamento di cui sopra l’esecutore non può opporre eccezioni a REA Spa né richiedere il pagamento di interessi e/o il risarcimento danni.
12 Fatturazione e pagamento
12.1 Accettazione dell'esecuzione ed emissione della fattura
Le fatture potranno essere emesse soltanto previa accettazione delle prestazioni eseguite, secondo le modalità di cui all'art. 3 del C.T.P.. Al termine del periodo di riferimento in cui è eseguita la prestazione, prima di emettere fattura, l’Operatore economico deve comunicare al DEC Xxxxxxxxxx Xxxxxxx alla seguente mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx l’avvenuta ultimazione delle prestazioni e attendere il Certificato di regolare esecuzione. Soltanto dopo aver ricevuto tale Certificato potrà emettere la relativa fattura con indicazione del CIG derivato relativo all’affidamento del contratto specifico con riepilogo dei DDT di consegna.
Resta ferma la facoltà per REA Spa di disporre, in ogni tempo, accertamenti di conformità dell’esecuzione in corso.
In ciascuna fattura potranno essere dedotti gli importi di tutte le prestazioni accettate ed eseguite nel periodo di riferimento.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, si rende noto che il “Codice Destinatario” è : M5UXCR1.
12.2 Termini e modalità di pagamento.
Entro 60 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della legge 136/2010.
12.3 Clausola di tracciabilità
Ai fini dei pagamenti si applicano le previsioni di tracciabilità di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC per servizi e forniture. I pagamenti saranno effettuati soltanto mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato. Ai sensi dell’art. 3, co. 7, della Legge 136/2010 l’esecutore è tenuto a comunicare alla committente, mediante atto redatto nelle forme della dichiarazione sostitutiva di cui al DM 445/2000, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di mancata o ritardata comunicazione i pagamenti non saranno effettuati ed all'esecutore non saranno dovuti interessi per il ritardo, essendo sua la responsabilità per il ritardato pagamento. Tutti i pagamenti inerenti l'esecuzione del contratto saranno eseguiti e ricevuti sui predetti conti correnti. La clausola con le identiche previsioni di cui sopra, a pena di nullità, dovrà essere inserita in tutti ed in ciascun contratto stipulati dall'esecutore con suoi subcontraenti che assumeranno tutti e ciascuno i suoi medesimi obblighi di tracciabilità, per i quali esso stesso esecutore è garante verso la committente ai sensi di legge e si impegna a dare immediata comunicazione ad essa e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Livorno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13 Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è prestata dall'esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% dell'importo massimo spendibile, in forma di garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
La garanzia definitiva dovrà prevedere:
• la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della committente;
• l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
• La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione all'esito del servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di tutti gli altri, a prescindere dalla data di richiesta.
La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016.
14 Documenti di cui si compone il contratto
Con la sottoscrizione del presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, (anche se qui formalmente non allegati), ivi compresi e specialmente:
• Il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato Tecnico prestazionale, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara
• DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1)
• Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione
• Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7)
• la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore
• Copia del Documento d’Identità del legale rappresentante
15 Conoscenza delle condizioni contrattuali
La sottoscrizione del Contratto di accordo quadro implica per gli esecutori:
− dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
− assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.
L’esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenuti nei relativi allegati) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell’esecutore portare i predetti documenti e ogni prescrizione esecutiva, ivi comprese e specialmente quelle a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a conoscenza del personale impiegato per assicurare l'esatta esecuzione.
La sottoscrizione del presente Contratto di accordo quadro da parte dell’esecutore equivale inoltre a sua dichiarazione:
• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative al contratto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'Accordo quadro;
• di aver giudicato, nel presentare la propria offerta con il ribasso percentuale offerto ai fini dell’aggiudicazione, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei materiali e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.
L’esecutore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dell'Accordo quadro, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all’apposito articolo.
Ciascun contratto specifico, esecutivo del Contratto di accordo quadro, è costituito e regolato dal presente contratto nonché dai singoli contratti specifici.
15.1 Obblighi generali e specifici degli esecutori
L’esecutore assume verso REA Spa tutti gli obblighi generali che formano oggetto del presente Contratto di accordo quadro.
Assume altresì tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli eventuali contratti specifici.
In ipotesi di incongruenze o contrasto tra essi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza i contratti specifici.
15.2 Obblighi preliminari e continuativi
L’esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui sono tenuti per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbligano a produrre, a semplice richiesta di REA Spa, tutta la relativa documentazione.
In nessun caso eventuali variazioni nelle modalità di esecuzione consentiranno modifiche o adeguamento dei prezzi, restando a carico degli esecutori le spese aziendali ai predetti fini.
In caso di avvio dell'esecuzione anticipato, nelle more della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai fini dell'esecuzione degli eventuali contratti specifici si applicheranno le previsioni dell'Accordo quadro e restano a carico degli esecutori ogni rischio ed ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso REA Spa e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci incomplete o errate degli esecutori medesimi.
15.3 Osservanza Codice etico e Mogc 231/01 di Rea spa
L’esecutore, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dall’Amministratore Unico di REA SpA con decreto n.03 del 20/12/2016, e del Codice Etico adottato da REA Spa con medesimo decreto, disponibile sul sito della Società, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
15.4 Interpretazione del contratto
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta in conformità alle norme relative di cui al Codice Civile, tenendo conto delle preminenti finalità di interesse pubblico e quindi dei risultati attesi e indicati dagli atti di programmazione e progettazione predisposti dalla committente. Ogni eventuale discordanza anche interna agli atti contrattuali eventualmente rilevata dall'aggiudicatario ed insuperabile con i criteri ermeneutici del Codice civile, sarà interpretata a favore della committente. Dove il contratto ammette soluzioni alternative, la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica indicazione al RUP e per esso al DEC.
16 Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Livorno) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale. Per tutte le controversie comunque attinenti l’interpretazione e l’esecuzione dell’Accordo quadro sarà competente il Tribunale di Livorno.
17 Riservatezza
L’esecutore è tenuto, in solido con tutti i soggetti a qualunque titolo da esso coinvolti nell'esecuzione, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento del contratto in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività di REA Spa. L’esecutore si impegna dunque a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza e adottando tutte le misure idonee a ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.
Rea Spa, nella sua qualità di titolare, tratta i dati dell’esecutore esclusivamente per le finalità amministrative e contabili proprie dell’attività svolta, anche in occasione della loro comunicazione a terzi, in conformità alle previsioni di cui al Regolamento europeo (UE)2016/679 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili.
18 Spese generali
Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell’Accordo quadro faranno carico all’esecutore.
Rosignano Solvay, lì
R.E.A. Rosignano Energia Ambiente Spa
Il Presidente del CdA Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
L’ESECUTORE