ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Caratterizzazione genetica e morfologica dell’Apis mellifera ligustica del Lazio.
CUP: F85B18003830009
TRA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso ARSIAL, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx – P. IVA 04838391003
E
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx (IZSLT), nella persona del Direttore Generale dott. Xxx Xxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso IZSLT con sede legale in Appia Nuova, 1411 - 00000 Xxxx CF 00422420588, P.IVA 00887091007;
PREMESSO CHE:
- ARSIAL è un Ente di diritto pubblico strumentale della Regione Lazio, istituito con legge regionale n. 2/1995 al fine di promuovere lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura laziale, nonché la multifunzionalità e la valorizzazione qualitativa, economica e sociale del sistema agricolo regionale ed in particolare la tutela della diversità biologica delle specie animali e vegetali di interesse agrario (art. 2 comma 1 lett.i);
- ARSIAL, in conformità alla L.R. 1 marzo 2000, n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”, gestisce il Registro Volontario Regionale (RVR), nel quale vengono iscritte le risorse genetiche autoctone del Lazio, a rischio di erosione, e la Rete di Conservazione e Sicurezza, alla quale aderiscono i detentori delle risorse genetiche tutelate;
- l’Apis mellifera ligustica è stata iscritta al RVR, sentito il parere della Commissione Tecnico- scientifica di cui alla L.R. 15/2000, con atto del 19 luglio 2017, quale risorsa autoctona soggetta a rischio di erosione genetica - su proposta dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx” - e conseguentemente ARSIAL ha il compito di monitorarne lo stato di erosione genetica e di promuovere la sua conservazione in situ/on farm presso apicoltori ed in apiari sperimentali;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale del 8 agosto 2018, n. 14 è stato approvato il “Piano Settoriale di Intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018–2020”, che prevede, tra l’altro, come meglio declinato nel Piano Operativo Annuale (POA) 2018-2019 (approvato con DGR n. 688 del 20 novembre 2018), l’avvio di uno studio sull’Apis mellifera ligustica finalizzato all’individuazione di eventuali popolazioni autoctone del Lazio di livello inferiore rispetto alla sottospecie ligustica, alla pianificazione delle strategie per la sua conservazione in situ/on farm ed in apiari sperimentali, all’impiego dell’inseminazione strumentale e allo studio delle possibilità di realizzare una banca del DNA;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “X. Xxxxxxxx” è ente sanitario di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa gestionale e tecnica, opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento dello Stato e delle Regioni, per l’esercizio delle funzioni di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
- l’IZSLT, in attuazione delle proprie finalità istituzionali, ha costituito il centro specialistico “Unità operativa di apicoltura” che ha il compito di tutelare lo stato sanitario delle api e la sicurezza alimentare attraverso la diagnosi delle malattie delle api, le analisi sui prodotti dell’alveare, il sostegno tecnico alle Istituzioni, le attività di ricerca, la collaborazione con altri Enti di ricerca, il supporto tecnico e la formazione degli operatori, il monitoraggio della contaminazione ambientale attraverso l’impiego delle api e la protezione della biodiversità tramite la tutela dell’ape ligustica (Apis mellifera ligustica o ape italiana); l’Unità operativa di apicoltura dispone di materiale biologico e dei risultati delle analisi morfometriche relativi sia all’Apis mellifera ligustica sia ad altre api e detiene i campioni nazionali di riferimento utili per il confronto con i campioni che verranno raccolti su Apis mellifera ligustica del Lazio;
- con Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 93 del 22/04/2010, è stata istituita l’Anagrafe Apistica Nazionale gestita dall’IZSAM di Teramo;
- ARSIAL e IZSLT intendono pertanto collaborare alla realizzazione di un progetto di ricerca che si propone, coerentemente con quanto previsto dal predetto Piano Settoriale e dal POA, di individuare eventuali livelli di popolazione ulteriori rispetto alla sottospecie, sviluppare strategie di gestione della variabilità genetica residua dell’Apis mellifera ligustica, consentire la tutela, la conservazione in situ e la valorizzazione delle eventuali popolazioni autoctone del Lazio adattate alle diverse fasce fitoclimatiche del territorio.
CONSIDERATO CHE
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici - , prevede che gli accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice dei Contratti quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce una cooperazione tra le Amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici, che le stesse sono tenute a svolgere, siano prestati per il conseguimento di obiettivi comuni; b) la cooperazione è retta esclusivamente dall’interesse pubblico; c) le Amministrazioni svolgono sul mercato meno del 20% delle attività oggetto della cooperazione;
- conformemente alle finalità ed agli obiettivi che “il Piano Settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario - Triennio 2018 – 2020” si propone (punti 1a e 1b; punto 2), ovvero il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l’interesse dell’intera comunità, il presente accordo stabilisce che i risultati della ricerca non possono formare
oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza e di conseguenza il presente accordo non soddisfa la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 158 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché i risultati delle ricerche da effettuare sono pubblici e non appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice affinché li usi nell'esercizio della sua attività, né la condizione di cui alla lettera b) per le ragioni esposte di seguito;
- il progetto di ricerca, oggetto del presente Accordo rientra appieno nelle pubbliche finalità affidate, dal Legislatore statale e regionale, alle predette parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agrario del Lazio;
- la collaborazione oggetto del presente Accordo consente di creare sinergie per il raggiungimento di obiettivi comuni e di pubblico interesse ed è pertanto aperta al contributo di altre istituzioni pubbliche che condividendone le finalità chiedano di aderirvi. L’eventuale adesione sarà formalizzata con la stipula di un atto integrativo al presente Accordo.
- non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario a carico di ARSIAL derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute da IZSLT;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premessa
La premessa e le considerazioni sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto e durata
Le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dell’allegato progetto di ricerca – parte integrante del presente Accordo - finalizzato all’individuazione di eventuali popolazioni autoctone del Lazio di livello inferiore rispetto alla sottospecie ligustica, alla valutazione e successivo monitoraggio del rischio di erosione genetica, alla pianificazione delle strategie per la conservazione in situ/on farm della risorsa genetica - presso gli apicoltori ed in apiari sperimentali - allo studio delle possibilità di realizzare una banca del DNA e di impiegare l’inseminazione strumentale quale supporto per l’attività di conservazione dell’Apis mellifera ligustica; il tutto finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle eventuali popolazioni autoctone del Lazio;
il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31 dicembre del 2020;
l’Accordo potrà essere rinnovato previo atto scritto fra le Parti, da comunicare almeno un mese prima della data di scadenza;
in nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo;
il progetto, analiticamente descritto in allegato al presente Accordo come sua parte integrante, si articola nelle azioni di seguito riportate.
1) Ricerca bibliografica sull’Apis mellifera ligustica
ARSIAL svolgerà la ricerca storica bibliografica sull’Apis mellifera ligustica al fine di acquisire il materiale bibliografico necessario per lo studio oggetto del presente accordo.
2) Divulgazione congiunta (ARSIAL- IZSLT) del progetto di ricerca inerente l’Apis mellifera ligustica,
presso gli apicoltori;
3) Studio sulla distribuzione sull’Apis mellifera ligustica
IZSLT svolgerà uno studio sulla distribuzione della risorsa nel Lazio.
4) Campionamento dell’Apis mellifera ligustica
IZSLT effettuerà il campionamento delle popolazioni nel territorio regionale.
5) Caratterizzazione morfometrica e genetica
a) a) IZSLT raccoglierà le pubblicazioni scientifiche riguardanti la genetica di questa risorsa e valuterà la/le metodologia/e da utilizzare;
b) b) IZSLT provvederà alle analisi morfometriche accreditate e alle analisi genetiche dell’Apis mellifera ligustica e approfondirà la caratterizzazione morfologica e genetica finalizzata allo studio della variabilità all’interno della sottospecie;
c) c) IZS studierà le correlazioni tra i risultati delle analisi genetiche e morfometriche e procederà al confronto con i campioni di riferimento nazionali;
d) d) ARSIAL e IZSLT collaboreranno all’aggiornamento della documentazione tecnico-scientifica secondo quanto previsto dalle Linee Guida del PNBA adottate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
6) ulteriori attività di tutela
a) ARSIAL e IZSLT collaboreranno alla progettazione della banca del DNA dell’Apis mellifera ligustica, alla costituzione di collezioni di Apis mellifera ligustica del Lazio in apiari sperimentali con l’eventuale l’impiego dell’inseminazione strumentale;
b) IZSLT provvederà ad adeguare la collezione dei campioni biologici e a realizzare di una banca dei campioni biologici;
c) ARSIAL e IZSLT collaboreranno all’individuazione di adeguate procedure per l’adesione alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dalla L.R. 15/2000, per quanto attiene l’attestazione della risorsa genetica Apis mellifera ligustica;
7) Divulgazione dei risultati
ARSIAL e IZSLT collaboreranno per definire un progetto di divulgazione dei risultati scientifici della ricerca, oggetto del presente accordo, rivolto in particolare agli apicoltori, ma anche agli Enti Parco ed alle scuole di indirizzo tecnico agrario.
ARSIAL attuerà il progetto di divulgazione sopra indicato.
Art. 3 Coordinamento dell’attività
L’attività di coordinamento è svolta dai seguenti responsabili:
- per ARSIAL: xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
- per IZSLT: dott. Xxxxxxxx Xxxxxxx.
I responsabili cureranno i rapporti tra le parti, coordineranno le attività nei rispettivi ambiti di competenza, constateranno inoltre l’effettiva attività svolta e autorizzeranno la richiesta di rimborso
per il ristoro delle spese sostenute da parte di IZSLT secondo la quantificazione e nel rispetto del massimale di cui all’art. 4.
Art. 4
Oneri del progetto e modalità di rimborso
Per la realizzazione del progetto oggetto del presente accordo Arsial corrisponderà a IZSLT a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute l’importo massimo di € 40.000,00 (quarantamila,00) nel triennio 2018-2020.
Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell’ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
Arsial si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore di IZSLT con le modalità di seguito indicate:
- 10.000,00 € a titolo di anticipazione a seguito della sottoscrizione del presente accordo;
- 15.000,00 € entro il 2019, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa alle attività svolte e ai relativi risultati;
- 15.000,00 € entro il 2020 corrispondente al saldo, previa rendicontazione analitica della spesa sostenuta e su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa all’attività svolta ed ai relativi risultati.
IZSLT concorderà con ARSIAL le modalità e i formati necessari per la formalizzazione dei report tecnici e delle rendicontazioni finanziarie sulla base degli standard in uso presso lo stesso. Conformemente al Reg. (UE) 1305/2013, alla delibera della Giunta Regionale n. 147/2016 del 5 aprile 2016 ed alla Determinazione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura n. G03831 del 15.04.2016, sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto e inerenti a:
- personale a tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- assegni di ricerca, borse di studio, borse di dottorato istituiti per lo svolgimento delle attività previste dal presente progetto;
- missioni;
- attrezzature tecniche sia di campo che di laboratorio;
- spese per divulgazione risultati e partecipazione a convegni;
- produzione e stampa di materiale informativo e formativo, siti web;
- commesse e consulenze;
- materiali di consumo;
- spese generali.
Art. 5 Controversie
La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale
conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e dell’IZSLT.
Art. 6 Proprietà dei risultati
Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo sono pubblici, non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.
Art. 7
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 8 Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 9 Diritto di recesso
Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata – PEC. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute ed impegnate fino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Art. 10
Spese contrattuali e di registrazione
Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986 a cura e spese della parte che richiede la registrazione stessa.
L’imposta di bollo relativa al presente accordo (complessivi euro 16,00) è assolta dall’IZSLT in maniera virtuale.
Art.11 Norme finali
Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra l’IZSLT e ARSIAL si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.
Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.
Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Per ARSIAL Il Direttore Generale (xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx) | Per IZSLT (Il Direttore Generale) Dott. Xxx Xxxxx Xxxxx |