SCHEMA
SCHEMA
CONVENZIONE PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA DI MIGRANTI RICHIEDENTI XXXXX XXXXXXXXXXX
XXX XXXXX XXX XXXX XXXXXX
C.I.G. ………………............................................
L’anno 2012 il giorno ……... del mese di nella sede della Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo di Potenza tra :
▪ la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXX, viceprefetto vicario della Prefettura di Potenza (Codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X) soggetto attuatore responsabile per la gestione delle strutture;
▪ il sig. …. …… …………………….. ……. ………….. ………………… …… ……………………… ……
nato a ……………….……………….……..….…….……. il …………… ………….. ……… …………….
Codice fiscale ……………………………………………………………….……. rappresentante legale della ……………….…………………………………………………………………………..…………………..…
con sede in ….. …….. ……… ……. …… …… alla via ….. …. … ….. …… …. … … … … … ……
Partita IVA ;
PREMESSA
VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286”;
VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 “attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”;
VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 “attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 recante modifiche ed integrazioni al suddetto decreto legislativo n. 25/2008;
VISTO il D.P.C.M. del 12 febbraio 2011 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
VISTA l’ O.P.C.M. n. 3924 del 18 febbraio 2011 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell’afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea”;
VISTA l’ O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 recante “Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa”;
VISTA la lettera n. DPC/CD/0000244 del 12 aprile 2011 con la quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha trasmesso il “Piano per l’accoglienza dei migranti” (stipulato in attuazione dell’accordo sottoscritto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 6 aprile 2011) che, oltre a suddividere il numero di migranti attesi in misura percentuale alla popolazione totale residente nel territorio regionale, ha pianificato l’attuazione delle misure di assistenza a livello locale;
TENUTO CONTO che nel suddetto Piano di accoglienza è stato previsto che nel territorio della Regione Basilicata possano essere accolti un massimo di n. 476 migranti;
VISTO il decreto rep. 2090 del 2 maggio 2011 con il quale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato i soggetti attuatori per la Basilicata;
VISTA, altresì, la circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 1° ottobre 2011 che consente al soggetto attuatore per la gestione, pur in presenza di permessi di soggiorno rilasciati ai migranti, di garantire l’assistenza fino al termine dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 6 ottobre 2011 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa;
VISTO l’art. 7 dell’O.P.C.M. n. 3948 del 20 giugno 2011 che stabilisce che i soggetti attuatori sono autorizzati a stipulare contratti o convenzioni con soggetti pubblici o privati con pregressa esperienza nel settore dell’accoglienza che possano garantire servizi equivalenti a quelli previsti dal capitolato d’appalto del Ministero dell’Interno per la gestione dei Centri di Assistenza Richiedenti Asilo (CARA) o dal Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di accoglienza ed integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale (S.P.R.A.R.), precisando altresì che tali attività sono espletate compatibilmente con la situazione emergenziale in atto;
CONSIDERATO che l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli elencati nell’allegato IIB al decreto legislativo 163/2006, così come stabilito dal decreto del Ministro dell’Interno del 21 novembre 2008, soggetto solo all’applicazione dell’art. 27 ed alle disposizioni di cui all’articolo 20 del citato decreto;
VISTA la deroga all’articolo 20 del decreto legislativo 163/2006 prevista dall’articolo 4 dell’O.P.C.M n. 3924 del 18 febbraio 2011;
ESPLETATA tutta la procedura relativa all’avviso pubblico del 9 marzo 2012.
PRESO ATTO che il Soggetto Attuatore della Regione Basilicata ha confermato l’individuazione della struttura destinata all’accoglienza dei migranti;
Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente atto.
Per la regolarizzazione del rapporto si conviene e si stipula quanto segue:
Il soggetto attuatore con la presente convenzione si avvale dell’ente/società
………………………………………………………………………………………………………………. soggetto gestore per l’accoglienza, nella struttura ……… ………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………..….. sita ………………………………………………………………………………………..……………… all’uopo individuata, dei cittadini provenienti dal Nord Africa in relazione allo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale dichiarato con DPCM del 12 febbraio 2011, secondo le modalità e le indicazioni fornite ai successivi articoli.
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha per oggetto l’erogazione, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati, delle forniture e dei servizi secondo le specifiche tecniche allegate allo schema di capitolato di cui al decreto del Ministro dell’Interno del 21 novembre 2008, e precisamente:
1) Servizio di gestione amministrativa e di minuta sussistenza e manutenzione
consistente in :
a) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, nazionalità, entrata, data e motivo della dimissione, sottoscrizione del regolamento relativo al funzionamento della struttura di accoglienza, compilazione del registro presenze, previsione dei tempi di permanenza ove possibile). Giornalmente l’ente gestore dovrà produrre un report delle assenze da trasmettere:
- al soggetto attuatore: via fax al n. 0000 000000 o 419315 o via e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx;
- alla Questura - Ufficio Immigrazione - territorialmente competente:
• e-mail : xxxxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ;
• e-mail : xxxxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ;
b) tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenza sia dei materiali acquistati dal gestore, sia di quelli eventualmente affidati dal soggetto attuatore;
c) controllo e verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche, gas e combustibile per riscaldamento (controllo degli importi fatturati in bolletta con attestazione che i consumi si riferiscono all’attività della struttura di accoglienza). Il relativo pagamento è a carico del gestore;
d) forniture economato (beni di facile consumo, cancelleria ecc.) e servizio di provvista, all’esterno della struttura, di beni per le esigenze degli ospiti ed a loro spese.
Nel corso di durata della convenzione il gestore della struttura, qualora risultasse necessario eseguire lavori di piccola manutenzione ovvero procedere all’acquisto di accessori, richiederà l’autorizzazione al soggetto attuatore della Regione Basilicata (incaricato dell’adeguamento e allestimento delle strutture di accoglienza) che procederà successivamente al rimborso delle spese se autorizzate.
2) Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:
a) mediazione linguistica/culturale;
b) informazione di massima sulla normativa concernente l’immigrazione e il diritto d’asilo, sulla condizione dello straniero e sulla relativa normativa. Informazione sui programmi di rimpatrio volontario assistito;
c) orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura di accoglienza;
d) distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;
e) servizio lavanderia;
f) assistenza, ove necessario, ai bambini ed ai neonati;
g) sostegno socio-psicologico;
h) organizzazione del tempo libero.
3) Servizio assistenza sanitaria, consistente in:
a) screening medico d’ingresso e conseguente compilazione di una scheda sanitaria per ciascun ospite. Una copia della scheda deve essere consegnata all’ospite stesso e un’altra se del caso al responsabile della scorta d’accompagnamento al centro di destinazione;
b) primo soccorso sanitario espletato all’atto dell’arrivo nella struttura degli ospiti i quali dovranno adeguatamente essere assistiti per le cure ambulatoriali urgenti con la presenza e/o reperibilità di personale medico e paramedico che garantisce l’assistenza fino all’eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale;
c) eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere saranno effettuati secondo quanto previsto ex art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4) Fornitura dei seguenti beni:
a) Pasti (colazione, pranzo e cena). La fornitura dei pasti dovrà essere effettuata per sette giorni alla settimana secondo il numero delle presenze. Dovrà essere prevista un’adeguata alimentazione per gli eventuali neonati e/o bambini presenti.
In caso di particolari prescrizioni mediche, dovranno altresì essere fornite diete personalizzate.
Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene.
Le modalità di erogazione possono variare a seconda della tipologia e dell’organizzazione. Il servizio mensa può essere organizzato internamente o esternamente.
Nel caso venga allestito internamente sarà necessario prevedere uno spazio cucina adeguatamente predisposto e l’impiego di personale specifico.
Può essere inoltre prevista la possibilità che gli stessi ospiti cucinino autonomamente: in tal caso sarà opportuno predisporre l’organizzazione di turni al fine di consentire l’agevole preparazione dei cibi e uno spazio comune nel quale consumarli.
Può essere anche predisposto un servizio di catering con consegna dei pasti a domicilio. In tal caso sarà opportuno stipulare delle convenzioni facendo attenzione alla diversificazione del menù in base alla tipologia degli ospiti.
I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate etc).
b) Effetti letterecci adeguati al posto occupato che saranno periodicamente cambiati per l’avvio ai servizi di lavanderia;
c) Prodotti per l’igiene personale. Il rinnovo dei generi consumabili (sapone, schiuma da barba, lamette, shampoo, dentifricio, carta igienica, assorbenti, pannolini) è a carico del gestore;
d) Vestiario e calzature ;
e) Pocket money - In applicazione della circolare diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Capo Dipartimento della Protezione Civile - prot. DIP/0002703 del 6 luglio 2011, sarà riconosciuto “per ciascun migrante 2,5 euro giornalieri fino ad un massimo di 7,5 euro giornalieri a nucleo familiare. L’importo predetto, anche al fine di consentire ricadute positive per il territorio e limitare la circolazione del contante, dovrà essere erogato attraverso “buoni” emessi dalla struttura incaricata dell’accoglienza, spendibili negli esercizi appositamente convenzionati per l’acquisto di bolli postali, schede telefoniche, snack alimentari, bibite, sigarette, libri e giornali“.
Come precisato dal Commissario Delegato ex OPCM n. 3933/2011 nella circolare n. DIP/0003885 del 10 agosto 2011, il soggetto gestore dovrà evitare in ogni caso la distribuzione di denaro contante ai migranti.
Resta inteso che il riconoscimento del pocket money esclude l’obbligo della fornitura del buono economico previsto dal capitolato tecnico FORNITURE lett. A) ultimo capoverso.
5) Servizio di pulizia ed igiene ambientale:
a) pulizia di locali diurni e notturni, uffici ed aree comuni;
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
c) raccolta e smaltimento di rifiuti anche speciali.
ART. 2 - SPECIFICHE TECNICHE
I servizi innanzi elencati dovranno essere espletati nel rispetto delle allegate specifiche tecniche integrative del capitolato (allegato 1C) approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2008, parte integrante della presente convenzione. Le prestazioni verranno assicurate dal personale della struttura secondo le dotazioni organiche previste dalle tabelle allegate (allegato 3).
ART. 3 - CLAUSOLE PARTICOLARI
Il soggetto attuatore per la gestione si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari usati e distribuiti dal gestore al controllo delle autorità sanitarie competenti.
Tutte le derrate alimentari saranno acquistate direttamente dal gestore (o da terzi sub appaltanti) e nessun obbligo sorgerà in capo al soggetto attuatore per la gestione nei confronti dei fornitori di derrate. I pasti e gli altri servizi saranno forniti e distribuiti, in via esclusiva ed a totale cura del personale assunto dal gestore.
ART. 4 - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
La struttura di accoglienza deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.
Per la fornitura dei servizi oggetti della convenzione, il soggetto gestore si obbliga:
- a predisporre locali confortevoli, idonei ed adeguati per l’accoglienza degli ospiti;
- ad assicurare la qualità dei servizi offerti, dando tempestiva comunicazione al soggetto attuatore degli eventuali servizi affidati a soggetti terzi;
- a dotarsi di un regolamento, tradotto in più lingue, con cui è disciplinato il funzionamento della struttura e dove vengono definiti i diritti ed i doveri dei migranti ospiti.
Sono a carico del gestore:
- le eventuali spese di locazione della struttura;
- tutte le utenze (acqua, luce, gas, telefono, TARSU, ect);
- la copertura assicurativa per rischi derivanti da infortuni relativi sia ai lavoratori che agli ospiti della struttura;
- la copertura assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni a persone e/o cose, anche di terzi, derivanti dall’attività d’accoglienza.
ART. 5 – POSTI CONVENZIONATI
Il soggetto gestore si impegna a dare accoglienza ad un numero massimo di cittadini
migranti.
Come previsto dall’art. 7, comma 4, dell’O.P.C.M. n. 3948 del 20 giugno 2011, il soggetto attuatore corrisponderà, in relazione ai posti effettivamente convenzionati con le strutture, l’importo fisso giornaliero pro capite, per ciascun richiedente asilo, così determinato: fino a 40 posti € 8,00 ; da 41 a 50 posti € 7,00 indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posto convenzionato. Gli importi relativi ai posti utilizzati sono portati in detrazione.
Per situazioni urgenti, in via del tutto eccezionale, o per particolari esigenze organizzative, previa disposizione formalizzata in atti, il numero massimo di cittadini migranti ospitati è soggetto ad una flessibilità in aumento pari al 10%, sempre che la struttura ospitante sia al riguardo idonea.
ART. 6 – RISORSE STRUMENTALI E PERSONALE
Il responsabile della gestione ed il personale impiegato operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell’ospitalità stabilite dalla legge e concordate nella presente convenzione.
L’inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del c.c.
I servizi di cui all’art. 1, nn. 1, 2, 3 e 4 devono essere assicurati nell’arco delle 24 ore giornaliere articolate nel servizio diurno, che va dalla ore 08.00 alle ore 20.00, e in quello notturno, che va dalle ore 20.00 alle ore 08.00.
Per ogni turno di lavoro il soggetto gestore deve garantire l’impiego del personale necessario all’espletamento di tutti i servizi. A tal fine, la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d’impiego, deve essere conforme ai parametri base indicati nell’ allegato 3.
Nei casi in cui in base alle specifiche tecniche di cui all’art. 2, la natura delle prestazioni oggetto del servizio da rendere lo richiedano, il gestore deve garantire l’impiego di figure professionali i cui profili siano adeguati ai relativi compiti. A tal fine può farsi riferimento alla disciplina di cui all’art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e alla correlata normativa regionale.
Nessun rapporto d’impiego e, comunque, di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed il soggetto attuatore per la gestione che si riserva il diritto di motivata richiesta di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, a cui il gestore deve provvedere senza che ciò possa costituire motivo di maggiori oneri. A tal fine lo stesso gestore trasmette l’elenco del personale che intende utilizzare per le esigenze della struttura alberghiera.
Sia per il proprio personale che per quello delle ditte di cui dovesse avvalersi, il gestore garantisce per sé ed accerta per gli altri la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il personale da utilizzare nella struttura è munito di apposita autorizzazione da parte del gestore.
Il gestore con propri mezzi provvede al servizio di trasporto di persone al fine di garantire lo spostamento degli ospiti anche su richiesta del soggetto attuatore per le attività ordinarie, ad eccezione dei trasferimenti od altre necessità di competenza delle forze di polizia.
ART. 7 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il gestore è tenuto alla piena attuazione delle previsioni contenute nel documento di valutazione dei rischi ex art. 17 – comma 1 – lett. A) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 conformi a quanto previsto dall’art. 28 dello stesso decreto legislativo e del DUVRI di cui all’art. 1, il cui costo è interamente a suo carico, salvo quanto previsto dall’art. 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 in deroga agli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
ART. 8 - DURATA
La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2012 - termine dello stato di emergenza umanitaria stabilito dal D.P.C.M. del 6 ottobre 2001 dell’emergenza. Nel caso di dilazione di tale termine le convenzioni potranno essere prorogate
- agli stessi patti e condizioni previo accordo scritto tra le parti che si perfeziona con la comunicazione della proposta di proroga e con la relativa accettazione - per la durata massima di tre mesi nelle more dell’espletamento di un eventuale, ulteriore avviso pubblico.
La convenzione potrà essere risolta anticipatamente per cessate esigenze (per esempio assenza e/o trasferimento dei richiedenti asilo in altre strutture, ecc.) preventivamente comunicate dal soggetto attuatore con preavviso non inferiore a 7 giorni. In tal caso non si ha diritto ad alcun indennizzo, salvo le ipotesi previste dal comma 4 del successivo articolo.
ART. 9 - CORRISPETTIVO E RIMBORSI
Per i servizi e le forniture oggetto della presente convenzione è stabilito il prezzo pro capite pro die di € ………. (lettere/00) incluso I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza, da corrispondersi dietro presentazione di fattura con cadenza mensile e con allegata scheda presenze giornaliere degli ospiti. Tale corrispettivo va incrementato dell’importo giornaliero riconosciuto per ciascun migrante (pocket money) di cui all’art. 1 – punto 4, lettera e) della presente convenzione.
Il corrispettivo pro capite - pro die potrà essere aumentato previa valutazione e autorizzazione del soggetto attuatore cui va rappresentata e documentata l’eventuale lievitazione dei costi connessa alla gestione del servizio.
La liquidazione del corrispettivo è ragguagliata all’effettiva prestazione secondo il successivo art. 10.
Nulla è dovuto in caso di svuotamento della struttura o di risoluzione anticipata, salvo indennizzare il gestore dei costi fissi comprovati ordinari e straordinari, derivanti dalla gestione della struttura in regime di non economicità e con esclusione per quest’ultimo di effettuare ulteriori richieste.
Xxxxxxx altresì rimborsate le spese sanitarie relative ad acquisto medicinali, visite mediche ed esami clinici, debitamente documentati (prescrizione medica con allegati gli scontrini fiscali o fatture).
ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO, CLAUSOLA DI REVISIONE E RENDICONTAZIONE
Il corrispettivo per la fornitura dei beni e servizi di cui all’art. 1 che formano oggetto della convenzione è liquidato sulla base di fattura attestante il numero complessivo e giornaliero delle presenze degli ospiti regolarmente registrate secondo le modalità di cui alla circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 980 del 16 maggio 2011.
Per quanto concerne il rimborso dei “pocket money” emessi per ciascun migrante e spendibili negli esercizi commerciali appositamente convenzionati, bisogna produrre dettagliata rendicontazione dei “pocket money” consegnati.
La fattura, corredata della documentazione di rito di cui alla vigente normativa, dovrà essere intestata a : “ Soggetto Attuatore Gestione Strutture – O.P.C.M. n. 3933 del 13/04/2011 Basilicata” – Codice fiscale 96066990761.
Le risorse finanziarie disponibili per le prestazioni della presente convenzione sono quelle previste dall’O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 e dal decreto rep. 2090 in data 2 maggio 2011 del Commissario delegato ai sensi della suddetta OPCM. Il pagamento dei corrispettivi a fronte dei servizi di cui alla presente convenzione sarà subordinato all’accreditamento delle suddette risorse sulla contabilità speciale del soggetto attuatore.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il soggetto gestore si impegna all’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, che dispone nuovi adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Al riguardo dovrà comunicare gli estremi identificativi (codice IBAN) del c/c bancario o postale sul quale saranno disposti i pagamenti relativi all’esecuzione del presente contratto, nonché i nominativi delle persone eventualmente delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
ART. 12 – CAUZIONE (solo per i soggetti di cui all’art. 34 del d.lg.vo 163/2006)
Il soggetto gestore, al momento della stipula della convenzione, è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva – nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale calcolato sul numero presunto di …… persone – mediante costituzione di garanzia fidiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 113 del “Codice dei contratti pubblici” ed alla luce dei criteri precisati nella determinazione n. 7/2007 del Consiglio dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 13 - DIRETTORE DEL CENTRO
Il Direttore della struttura è il sig. ……………………………… nato a il
………………………. , residente a …………………………… in via …………………………….. ( recapiti telefonici ………………………………….), referente nei confronti del soggetto attuatore.
ART. 14 - SUBAPPALTO
Il gestore ha facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni oggetto della presente convenzione:
- fornitura materiale “kit per ospiti”;
- fornitura e servizio pasti;
- servizio pulizia e igiene ambientale;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti, compresi quelli speciali.
Il soggetto attuatore è escluso da qualsiasi responsabilità per ciò che concerne i rapporti convenzionali tra il gestore e le ditte o società terze e il gestore si obbliga a sollevarlo da ogni richiesta dei succitati terzi.
ART. 15 - ADEGUAMENTO COSTI E CORRISPETTIVI
La revisione dei prezzi, ove ne ricorrano i presupposti, è operata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
ART 16 – PENALI E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
Ove si verifichino disservizi (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della presente convenzione) rilevati in sede di attività ispettiva, di controllo o di monitoraggio, ovvero lamentati dagli utenti e, previa contestazione al gestore, riscontrati fondati, è applicata per ciascun disservizio una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno.
La penale è applicata dietro semplice comunicazione al gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo e trattenuta dal corrispettivo periodico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile il soggetto attuatore ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza o per l’applicazione ripetuta di almeno 3 penali relativa a disservizi, previo semplice preavviso di 7 (sette) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a/r e senza l’obbligo di preventiva messa in mora.
Costituiscono grave inadempienza per esempio l’omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone ovvero con ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica e su quella dei migranti.
Art 17 - ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il gestore non dia corso alla esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche dopo l’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’urgenza del servizio stesso, il soggetto attuatore ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando a tal fine la propria organizzazione o quella di terzi.
I maggiori oneri non previsti e concordati dalla presente convenzione sono a totale carico del soggetto gestore.
ART. 18 – ATTIVITA’ E MODALITA’ DEL CONTROLLO
Il soggetto attuatore può effettuare - avvalendosi anche della collaborazione delle Amministrazioni comunali nel cui territorio è situata la struttura di accoglienza - attività di ispezione, controllo e monitoraggio sulla gestione diretta a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la garanzia della qualità e delle caratteristiche dei beni forniti in esecuzione della presente convenzione.
I risultati del controllo e del monitoraggio sono finalizzati anche a rappresentare gli elementi di conoscenza utili a migliorare le condizioni di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa relativa all’accoglienza e all’assistenza degli immigrati.
Il gestore consente all’attività di controllo anche attraverso l’acquisizione di documentazione e notizie sui servizi erogati, attraverso l’esame dei report periodici anche eseguendo, per mezzo di propri incaricati, controlli mirati all’accertamento del rispetto degli standard operativi, nonché sulle regolari movimentazioni di magazzino. Il gestore mette a disposizione i dati richiesti ed assicura la collaborazione necessaria per l’efficacia dei compiti di controllo.
ART. 19 - EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Il soggetto gestore prende atto della facoltà del soggetto attuatore di rimodulare le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 in relazione all’emanazione di nuove direttive da parte del Commissario Delegato per l’Emergenza ex O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011.
ART. 20 – NORME DI RINVIO
Per quanto qui non previsto si osservano:
- le disposizioni contenute nel capitolato speciale e nelle “linee guida” per l’affidamento della gestione dei centri di accoglienza, approvate con decreto del Ministro dell’Interno in data 21 novembre 2008, in quanto siano compatibili e non siano modificate dalle clausole della presente convenzione;
- le disposizioni del codice civile.
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 22 - CONTROVERSIE
In caso di controversie nascenti dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, laddove non abbia esito un preventivo tentativo di bonaria composizione, da effettuarsi nella
sede della Prefettura-U.T.G. di Potenza entro 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell’inadempimento, è esclusivamente competente il Foro di Potenza.
ART- 23 – SPESE CONTRATTUALI
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso e le relative spese saranno a totale carico del gestore.
Il rappresentante legale del soggetto gestore
…………………….……………………………..
Il Soggetto Attuatore
ex decreto rep.2090 del 2 maggio 2011 del Commissario Delegato ai sensi dell’O.P.C.M. n. 3933 del 13.04.2011
il Viceprefetto Xxxxxxx Xxxxxx
…………………………………………………..