REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.
40 DEL 30 MAGGIO 2013
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Capo I – Definizioni, finalità, criteri e classificazione degli impianti Articolo 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
c) per forme di utilizzo le modalità con le quali la Amministrazione concede l’utilizzo di un impianto agli utenti;
d) per forme di gestione le modalità con le quali ne concede la gestione a terzi;
e) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’uso dell’impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
f) per convenzione l’atto che regola modi, forme e rapporti tra l’Amministrazione comunale ed il soggetto gestore;
g) per affidamento in gestione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione comunale concede a terzi la gestione dell’impianto:
h) per corrispettivo e canone, rispettivamente, l’importo che eventualmente l’Amministrazione comunale corrisponde al gestore dell’impianto o che questi deve versare al Comune;
i) per tariffa, la somma che l’utente deve versare al Comune o all’eventuale gestore per l’utilizzo dell’impianto;
j) per cauzione la somma che il gestore dell’impianto deve versare all’Amministrazione comunale a garanzia di eventuali danni agli impianti da questi arrecati;
k) per concessionario il soggetto autorizzato dall’Amministrazione comunale all’uso e/o la gestione di un impianto sportivo comunale;
l) per soggetto gestore la persona fisica o giuridica cui è affidato l’impianto.
Articolo 2 – Finalità e Principi
1. Nel rispetto dei principi statutari e di promozione sociale, l’Amministrazione comunale intende aprire a tutti i cittadini l’uso degli impianti sportivi in esercizio e garantirla a tutte le società ed associazioni sportive locali e, nel contempo perseguire obiettivi di economicità.
2. Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d’attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all’attività sportiva.
3. Tali strutture sono destinate all’uso pubblico ed alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico ed amatoriale, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale.
4. Gli impianti sportivi comunali devono essere utilizzati e/o gestiti nel rispetto dei seguenti criteri:
a) eguaglianza dei diritti degli utenti : le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti, servizi pubblici e accesso a tali servizi sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti genere, etnia, condizioni fisiche, condizioni sociali ed economiche, opinioni politiche, età.
b) imparzialità : tutti coloro che usufruiscono del servizio sono trattati con obiettività, giustizia e imparzialità.
c) regolarità del servizio: è assicurato un servizio regolare e continuo, secondo un calendario annuale che tiene conto delle esigenze dei cittadini e dei tempi necessari per assicurare alle strutture la massima funzionalità.
d) partecipazione: viene favorita la partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi ed alla fruizione degli impianti. Per tutelare il proprio diritto alla corretta erogazione del servizio e per favorire la collaborazione col soggetto erogatore, l’utente può formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio stesso, formulare osservazioni, ottenere informazioni e presentare reclami.
e) efficienza ed efficacia: viene assicurato il rispetto degli standard di qualità previsti, attraverso la più conveniente utilizzazione delle risorse impiegate.
5. L’Amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie d’utenza la possibilità d’accesso agli impianti.
Articolo 3 – Classificazione degli Impianti
1. Gli impianti sono divisi in:
a) Impianti cittadini primari;
b) Impianti cittadini secondari.
2. Sono considerati impianti cittadini primari quelli che assolvono funzioni d’interesse generale rispetto alla città tenuto conto delle loro dimensioni, caratteristiche e numero dell’utenza servita (Stadio comunale – Palazzetto dello sport).
3. Sono considerati impianti cittadini secondari quelli che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per capienza e caratteristiche strutturali, si rivolgono ad un bacino d’utenza locale (tutti gli altri impianti comunali).
Capo II – Programmazione degli impianti sportivi comunali, spazi ed impianti sportivi annessi alle scuole.
Articolo 4 – Impianti sportivi comunali
1. Il Servizio Sport ha il compito di garantire che tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali siano ispirati ai criteri di cui al precedente articolo 2 ed i provvedimenti necessari per l’utilizzazione siano ispirati ai principi di: imparzialità, eguaglianza, garanzia d’accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo.
2. La programmazione degli spazi è disposta dal Dirigente del Servizio Sport in accordo con l'Assessore competente.
3. La documentazione tecnica d’ogni impianto sportivo comunale è depositata presso il Servizio Patrimonio, il Servizio Sport ed il Servizio Tecnico manutentivo. Il Servizio LL.PP. è competente per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione o miglioria indispensabili per garantire la funzionalità dell’impianto o per migliorare il servizio offerto su richiesta del Servizio Sport.
4. L’Amministrazione Comunale, in caso di ristrutturazione di un impianto sportivo o costruzione di un nuovo impianto, consulta preventivamente i soggetti concessionari dell’impianto medesimo e quelli interessati all’attività cui l’impianto è destinato.
Articolo 5 – Destinatari della concessione di spazi
1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:
a) Enti di promozione sportiva;
b) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;
c) società, cooperative, cooperative sociali che abbiano nello scopo sociale la gestione di impianti sportivi e la diffusione dell’attività sportiva, imprese sociali, fondazioni, aziende
speciali aziende consortili, e società a capitale interamente pubblico da loro costituito di cui al d. lgs. n° 155/2006;
d) Istituzioni scolastiche;
e) associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
f) associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriale;
g) singoli cittadini /atleti.
TITOLO II – CONCESSIONE SPAZI ED UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
Capo I – Concessione e spazi
Articolo 6 – Principi per la concessione degli spazi
1. La concessione di spazi degli impianti sportivi comunali non affidati a terzi è individuata dal Servizio Sport per ciascun impianto sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
2. Gli spazi degli impianti sportivi comunali, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
a) Concessione in uso fino ad un massimo di cinque anni
b) Concessione per uso straordinario
c) Concessione in autogestione
3. Non potrà essere concesso l’uso degli spazi ai concessionari che non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo dell’impianto ivi compreso il canone di concessione scaduto.
Articolo 7 – Concessione degli spazi
1. La concessione degli spazi dovrà essere effettuata tramite sottoscrizione di un atto d’obbligo da parte del richiedente, che sarà predisposto dall’Amministrazione comunale.
2. L’atto d’obbligo dovrà prevedere prescrizioni conformi ai principi ed agli obblighi previsti dal presente Regolamento in particolare, nel caso in cui sia concessa l’autogestione totale, dovrà prevedere a carico della Società Sportiva la custodia, vigilanza e pulizia, compresa la fornitura dei materiali di consumo correnti, nonché le relative sanzioni per tale inadempienza e l’integrale rimborso degli eventuali danni provocati.
Articolo 8 – Concessione in uso degli impianti
1. Per la concessione in uso degli spazi degli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all’articolo 5 dovranno presentare richiesta entro il 15 Aprile di ciascun anno al Dirigente del Servizio Sport.
2. La richiesta deve essere effettuata utilizzando il modulo predisposto dall’Amministrazione Comunale e deve essere firmata dal legale rappresentante o dal singolo utilizzatore.
3. Il Dirigente del Servizio Sport programma la concessione in uso degli spazi entro il
20 Maggio di ogni anno.
4. Ai fini della concessione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l’adeguatezza dell’impianto in relazione al tipo d’attività sportiva che il richiedente intende praticarvi. Il canone annuale è stabilito dalla Giunta Comunale.
5. In caso di pluralità di richieste degli spazi nello stesso impianto per la medesima fascia oraria, lo spazio sarà prioritariamente concesso ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), aventi sede nel territorio del Comune di Ardea.
6. A parità di condizione la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:
a) svolgimento di attività agonistica con il maggior numero di affiliati;
b) maggior numero di affiliati.
c) svolgimento attività per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
d) pratica o discipline diffuse in maniera minore sul territorio;
e) diversificazione delle attività sportive
Per gli impianti cittadini primari verrà data precedenza ai criteri a) e b); per gli impianti cittadini verrà data precedenza al criterio c).
Articolo 9 – Concessione per uso straordinario
1. Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli spazi negli impianti sportivi comunali, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate dal Dirigente del Servizio Sport in accordo con l'Assessore allo Sport a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti concessionari.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l’attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, previa valutazione da parte del Dirigente del Servizio Sport. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d’inizio e di fine attività, le generalità del responsabile dell’attività stessa e l’indicazione dello spazio dell’impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l’Amministrazione comunale.
Articolo 10 – Concessione in autogestione
1. Lo spazio negli impianti sportivi comunali può essere concesso in totale autogestione ai soggetti di cui all’articolo 5 con esclusione dei singoli cittadini, anche per manifestazioni di una sola giornata o per fasce orarie prestabilite.
2. Le tariffe sono stabilite in misura ridotta dall’Amministrazione comunale.
3. I soggetti di cui all’articolo 5 che usufruiscono di spazi concessi in autogestione non possono ottenere altri spazi all’interno degli impianti sportivi comunali, salvo il caso in cui l’Amministrazione comunale non abbia ricevuto richieste da altri soggetti.
Articolo 11 – Ingresso agli impianti
1. E’ consentito l’ingresso agli impianti per:
a) atleti od iscritti alle società, associazioni, enti di cui all’articolo 5 accompagnati da un dirigente, o allenatore, o responsabile;
b) studenti accompagnati da almeno un insegnante dell’Istituto o da un tecnico / Dirigente dell’Associazione sportiva studentesca incaricato dal Dirigente Scolastico;
c) singolo cittadino, destinatario della concessione ovvero eventualmente munito di biglietto d’ingresso.
2. L’ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante l’utilizzazione degli impianti, è strettamente limitato al personale di servizio dell’Amministrazione comunale ed alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti dei soggetti di cui all’articolo 5.
3. L’Amministrazione comunale non risponde di eventuali danni o furti o infortuni che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive la cui responsabilità è addebitata al gestore.
4. Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell’uso degli impianti e dei servizi. Il gestore si farà carico di ottemperare alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.
Capo II – Utilizzazione degli spazi e degli impianti sportivi comunali
Articolo 12 – Gestione ed uso degli spazi e degli impianti
1. L’atto d’obbligo inerente alla concessione in uso degli spazi e degli impianti determina i rapporti e gli obblighi tra le parti, ivi comprese le responsabilità gestionali.
2. L’atto d’obbligo dovrà regolare:
a) la destinazione d’uso dello spazio e dell’impianto;
b) la durata della gestione;
c) la manutenzione ordinaria a carico del concessionario, e quella straordinaria a carico del Comune, con i relativi oneri a carico del concessionario o gestore;
d) le eventuali attività commerciali e gestione bar/ristorante;
e) gli orari e le tariffe;
f) l’apertura e chiusura dell’impianto;
g) la documentazione obbligatoria;
h) la pubblicità;
i) i controlli;
j) l’assicurazione;
k) le sanzioni.
3. In particolare, il gestore è obbligato ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell’utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
a) rispettare gli orari d’apertura e chiusura;
b) evitare qualsiasi danno a terzi o all’impianto, ai suoi accessori ed a tutti i beni di proprietà del Comune;
c) mantenerli nello stato d’efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune;
d) garantirne la pulizia e l’igiene.
4. Il gestore è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l’ultimo soggetto concessionario.
5. Il gestore assume inoltre su di sé – in via diretta ed esclusiva, civile e penale – le responsabilità derivanti dall’operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per la vigilanza sull’uso dell’impianto sportivo concesso. Lo stesso accade qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall’Amministrazione comunale sulle strutture medesime causi danno alla funzionalità degli stessi.
Articolo 13 – Installazioni particolari
1. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra-sportive espressamente autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti, il richiedente deve presentare, insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti nonché la dichiarazione che sollevi l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
2. Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile, entro l’orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve darne comunicazione al Settore Sport per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto.
3. Nel caso in cui le operazioni di smontaggio non siano effettuate nel termine prestabilito dalla fine della manifestazione o attività svolta all’interno dell’impianto sportivo, il concessionario dovrà pagare una penale per ogni ora di ritardo nel rilascio dell’impianto.
Articolo 14 – Pubblicità
1. La pubblicità effettuata all’interno dell’impianto è soggetta alle norme di legge, nonché alla preventiva autorizzazione del Comune per ogni tipo di affissione (manifestazioni, striscioni, ecc.).
2. I proventi degli incassi pubblicitari che risultino realizzati sotto qualunque forma all’interno dell’impianto e delle strutture connesse, depurati dei competenti tributi di legge, spettano al gestore limitatamente alle manifestazioni sportive correlate all’attività del gestore.
3. Al gestore è riservata la facoltà, per le manifestazioni da esso direttamente organizzate o la cui organizzazione sia stata delegata a società o comitati, di esporre, all’interno dell’impianto e delle strutture connesse, eventuale ulteriore pubblicità di suo esclusivo interesse e facente capo direttamente ad esso.
4. Resta ferma ed impregiudicata la potestà del Comune di disporre diversamente per manifestazioni diverse.
Articolo 15 – Attività commerciali e gestione bar /ristorante
1. E’ fatto divieto al gestore di esercitare nell’impianto attività commerciali di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelle complementari alla pratica delle discipline di riferimento, fermo restando il rilascio delle eventuali, necessarie autorizzazioni amministrative. Fanno altresì eccezione eventuali manifestazioni o iniziative temporanee collegate alle discipline sportive.
2. Laddove esistente all’interno dell’impianto, il Comune affida al gestore anche la conduzione del bar/ristorante annesso all’impianto; tale conduzione può essere dal gestore affidata in sub concessione, previa presentazione della relativa istanza ed autorizzazione e fatto salvo il rispetto in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi alla gestione dell’esercizio in questione da parte del gestore e del sub concessionario individuato. Gli arredi del bar di proprietà comunale presenti presso l’impianto sono messi a disposizione del gestore a titolo gratuito. Il bar non può praticare prezzi al pubblico superiori a quelli mediamente praticati negli esercizi pubblici di quarta categoria della città di Ardea.
Articolo 16 – Orari e tariffe
1. Gli orari di apertura e chiusura dell’impianto al pubblico dovranno essere ogni anno preventivamente approvati dall’Amministrazione comunale su proposta del gestore.
2. Gli orari relativi all’attività ufficiale e di allenamento delle società sportive saranno invece concordati fra queste ultime ed il gestore e comunicati al Servizio Sport.
3. Notizia al pubblico di orari e tariffe dovrà essere data al pubblico mediante affissione in apposita bacheca all’interno dell’impianto riportante gli estremi dell’atto con il quale si autorizzano tali applicazioni
4. Le tariffe di qualsiasi natura (ingresso pubblico, utilizzo palestra, ecc.) praticate all’interno dell’impianto dovranno essere approvate dall’Amministrazione comunale previa proposta del gestore.
5. Le tariffe d’uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall’utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione.
6. La dimostrazione dell’avvenuto pagamento della tariffa d’uso costituisce presupposto per l’accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
7. Il Dirigente del Servizio Sport ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni d’assegnazione, per manifestazioni promosse dall’Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso i soggetti interessati sono esentati dal pagamento della tariffa per le ore non usufruite.
8. Eventuali esenzioni dal pagamento delle tariffe previste a favore di soggetti svantaggiati debbono essere autorizzate con determinazione del Dirigente del Servizio Sport, sulla base degli indirizzi fissati dall’Amministrazione comunale in sede di determinazione delle tariffe.
Articolo 17 – Sub-concessione
1. Il concessionario deve utilizzare lo spazio direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata rilasciata, escludendosi ogni e qualsiasi forma di subconcessione e/o cessione a terzi non espressamente autorizzata dall’Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di decidere la percentuale di utilizzo degli impianti da destinare ad attività proprie o in sub-concessione, fino ad un massimo del 30% della disponibilità totale.
Articolo 18 – Inosservanze, inefficienza, inadempienze
1. L’inosservanza di anche una sola delle clausole poste dal Regolamento e dall’atto d’obbligo, ed in particolare il mancato tempestivo pagamento delle fatture relative alle forniture dell’utenza, di luce, acqua, gas e telefono danno diritto al Comune di procedere all’immediata risoluzione della concessione, nonché degli eventuali danni subiti dal comportamento del gestore.
2. Qualora venisse constatata inefficienza o si riscontrassero inconvenienti nella gestione o ritardi o mancanze nell’assolvimento delle clausole concessionarie, il Dirigente del Servizio Sport contesta l’inadempimento al gestore, assegnando al medesimo un termine di tempo ragionevole per fornire le proprie giustificazioni.
3. L’Amministrazione Comunale in caso non dovesse ritenere congrue le deduzioni ricevute, può richiamare il gestore al rispetto dei termini della concessione, ovvero, nei casi più gravi, applicare una penale da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille) proporzionalmente alla gravità dell’inadempienza riscontrata.
4. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti che, sebbene non gravi, siano ripetuti, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione della concessione con semplice dichiarazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 19 – Controlli
1. I competenti servizi comunali sono delegati al controllo della buona conduzione degli impianti e vigileranno sul rispetto delle clausole concessorie.
2. A tale scopo, i funzionari dell’Ente a ciò autorizzati, avranno libero accesso agli impianti in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, ed il gestore dovrà fornire la maggiore collaborazione, i chiarimenti la documentazione richiesta.
3. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Dirigente del Servizio Sport, che garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate.
TITOLO III – AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Capo I – Principi generali, classificazione, modalità di affidamento
Articolo 20 – Classificazione degli impianti
1. Ai fini della gestione affidabile a terzi, nel rispetto dei principi di promozione sociale e dei migliori canoni di gestione, gli impianti si distinguono tra impianti aventi rilevanza economica, atti cioè a produrre utili ed i cui introiti superano i costi di gestione, ed impianti senza rilevanza economica, cioè non produttori di utili o produttori di utili esigui ed insufficienti a coprire i costi di gestione.
2. Per gli impianti a rilevanza economica l’affidamento in gestione è consentito mediante procedure ad evidenza pubblica, mentre per gli impianti senza rilevanza economica l’Amministrazione comunale procederà all’affidamento diretto, in via preferenziale ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c).
Articolo 21 – Modalità di affidamento in gestione
1. L’Amministrazione comunale in sede di definizione delle procedure ad evidenza pubblica prevederà clausole preferenziali:
a) nel caso in cui l’impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d’apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purchè si tratti di soggetto radicato nel territorio e che svolga attività agonistica e/o giovanile, e/o per anziani e/o a favore dei diversamente abili;
b) nel caso in cui l’impianto sia stato utilizzato, nei due ultimi anni d’apertura da più soggetti, radicati nel territorio e che svolgano anche attività giovanile e/o a favore dei diversamente abili;
c) nel caso di soggetto che svolga attività sociale o di promozione delle pari opportunità e di recupero di soggetti svantaggiati.
2. Fermo restando l’obbligo della procedura ad evidenza pubblica, quando una di queste non pervenga ad esiti positivi per mancanza di almeno una proposta, l’Amministrazione comunale potrà procedere all’affidamento diretto in via preferenziale ai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c).
3. L’Amministrazione comunale potrà procedere, altresì, all’affidamento diretto ai soggetti utilizzatori degli impianti che, per caratteristiche e dimensioni, consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative, con gestioni facili e costi esigui.
4. E’ in facoltà dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento in gestione a favore dei soggetti ai sensi dell’articolo 5 della legge n° 381/1991.
Capo II – Gestione degli impianti Articolo 22 – Gestione dell’impianto e convenzione
1. L’affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali è concesso mediante la stipula di apposita convenzione.
2. La convenzione dovrà, in particolare, definire gli obblighi tra le parti inerenti: la durata della gestione, l’eventuale subconcessione, la destinazione d’uso dell’impianto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli oneri a carico del gestore e quelli a carico del Comune, la responsabilità del gestore, l’attività commerciale, la messa a disposizione di spazi in gratuità per l’Amministrazione comunale, gli orari e le tariffe, l’apertura e chiusura dell’impianto, i proventi e canoni dovuti dal gestore, la documentazione obbligatoria, la pubblicità, i contratti, l’assicurazione, le sanzioni, le controversie.
3. Si applicano al soggetto gestore tutti i principi richiamati nel Regolamento, con riguardo alle norme relative alla concessione degli spazi, alla pubblicità, all’attività commerciale e alle installazioni particolari.
Articolo 23 – Condizioni di Gestione
1. Il soggetto gestore deve garantire l’accesso a tutti gli utenti, secondo la programmazione annuale, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo i soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
2. Il soggetto gestore deve riservare un’alta percentuale di spazi agli utenti che già utilizzano gli impianti sportivi.
3. Le tariffe applicate agli utenti sono stabilite dall’Amministrazione comunale, ma il soggetto gestore potrà aumentare le singole tariffe nella misura massima del 25%, ovvero diminuirle in qualsiasi momento.
4. Il soggetto gestore deve garantire l’accesso agli amministratori comunali.
5. Il gestore si impegna inoltre a mettere a disposizione del Comune di Ardea, gratuitamente, l’intero impianto per 3 (tre) giornate nel corso di ciascun anno, per utilizzi ed iniziative, conformi all’impianto stesso, promosse ed organizzate dall’Amministrazione e disciplinate dal Dirigente del Servizio Sport, previ accordi col gestore e sentiti gli indirizzi della Giunta Comunale. In tali casi, la responsabilità organizzativa sarà a carico dell’Amministrazione comunale.
6. Il gestore metterà a disposizione del Comune di Ardea, a titolo gratuito, spazi idonei (pista, tribuna, spogliatoi, servizi ed eventuali necessarie pertinenze) per l’organizzazione di corsi di avvicinamento alla pratica sportiva in favore di particolari categorie sociali. Sarà onere del Comune di comunicare con congruo anticipo al gestore le attività che vorrà organizzare, concordando con il gestore i periodi e le fasce orarie, comunque fino ad un massimo di numero 100 (cento) ore annue.
7. Oltre alla manutenzione ordinaria sono a carico del gestore le spese di combustibile, telefoniche, energia elettrica e tutti gli altri oneri necessari per il funzionamento dell’impianto. A tal fine il gestore dovrà procedere a volturare a proprio nome i relativi contratti di fornitura.
8. Il gestore ha l’obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione ed il nominativo del soggetto responsabile cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant’altro possa occorrere.
9. Non potranno essere apportate modifiche agli impianti se non a seguito di autorizzazione preventiva espressa e scritta da parte dell’Amministrazione comunale.
10. Qualora il gestore svolga lavori sugli impianti senza la necessaria autorizzazione preventiva dell’Amministrazione, quest’ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all’acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al gestore la remissione in pristino della situazione precedente i lavori, restando a carico dello stesso ogni onere e sanzione eventuale.
Articolo 24 – Personale, Assicurazione
1. Il personale utilizzato deve avere tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e l’Amministrazione comunale non potrà ad alcun titolo rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali mancate retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle violazioni in materia.
2. Il concessionario deve stipulare idonee polizze assicurative con Compagnia e/o Istituti d’ Assicurazione al fine di esonerare l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone, a cose e/o animatori, per catastrofe, per sinistri. In particolare, la polizza dovrà prevedere, oltre alla copertura delle proprie responsabilità quale gestore dell’impianto ed organizzatore di gare e manifestazioni sportive, la copertura per la responsabilità:
a) derivante dalla conduzione degli impianti e delle strutture affidate in gestione;
b) dovrà indicare esplicitamente che la polizza manleverà da ogni responsabilità connessa alla gestione dell’impianto l’Ente proprietario delle strutture.
3. Gli oneri per l’assicurazione dello stabile contro il rischio di incendi (rischio locativo) saranno a carico del gestore. Il gestore dovrà inoltre stipulare a sue spese apposite assicurazioni:
a) per responsabilità civile verso i prestatori d’opera con la clausola “danno biologico”;
b) per responsabilità civile verso terzi che copra anche gli eventuali infortuni agli utenti e danni alle attrezzature che potrebbero derivare dallo svolgimento delle attività previste nella convenzione.
Articolo 25 – Responsabilità del Gestore
1. Il gestore deve dichiarare di accettare l’affidamento e assumere tutte le responsabilità derivanti dallo stesso, in particolare, la responsabilità per danni a terzi e la responsabilità connessa all’uso degli impianti.
2. Il gestore risponde dell’agibilità e dell’apertura al pubblico della struttura, dell’esatto rispetto delle assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per il personale dipendente, dell’osservanza delle norme di pubblica sicurezza nonché dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.
3. Deve essere inoltre garantito dal gestore il controllo costante della rispondenza degli impianti elettrici, di riscaldamento e sanitari alle norme di sicurezza in vigore, nonché al corretto funzionamento degli stessi.
4. Sono altresì a carico del gestore, in qualità di titolare dell’impianto ovvero dell’attività, gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’esercizio di impianti sportivi (con particolare riferimento agli aspetti di “gestione della sicurezza”). In tal senso, il gestore ha anche l’onere di trasmettere annualmente all’Amministrazione comunale copia del registro dei controlli periodici manutentivi di cui all’articolo 19 del sopra citato decreto. Lo stesso dicasi per quanto concerne gli obblighi del gestore nell’aggiornare e/o rinnovare certificazioni, licenze ed autorizzazioni utili ed indispensabili allo svolgimento dell’attività (es. certificato prevenzione incendi, autorizzazione commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, verifica periodica).
5. Il gestore deve gestire gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d’illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché all’articolo 10 della legge n° 46/1990, nonché predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del d. m. 18/03/1996. Il gestore dovrà poi attenersi a quanto stabilito, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, dalle vigenti norme. Nei confronti dei dipendenti il gestore osserverà le norme in materia dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore. Detto obbligo vincolerà il gestore anche qualora non aderisca alle associazioni di categoria o receda da esse.
6. Il gestore è inoltre tenuto a far rispettare il divieto di fumare all’interno dell’impianto secondo le previsioni della legge n° 584/1975 ed ulteriori modificazioni ed integrazioni, nonché della successiva legge n° 3/2003, che dispone detto divieto nei locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati a fumatori e come tali contrassegnati.
7. Il gestore s’impegna, infine, nel caso di manifestazioni da esso organizzate a richiedere ai soggetti preposti le eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’accesso di pubblico.
Articolo 26 – Documentazione Obbligatoria
1. Al termine di ogni stagione sportiva (mese di giugno), entro e non oltre il 30 settembre, il gestore ha l’obbligo di trasmettere al Servizio Sport del Comune di Ardea una relazione sulla gestione atta ad evidenziare, in particolare, il numero degli ingressi derivanti dalle ore di apertura al pubblico, le conseguenti ore di utilizzo da parte dell’utenza pubblica e, a
parte, le ore di utilizzo delle società sportive, nonché, più in generale, un quadro dell’attività svolta e delle iniziative assunte. Dalla suddetta relazione dovrà evincersi inoltre l’elenco completo delle società sportive che hanno frequentato l’impianto nell’anno di riferimento.
2. Alla medesima scadenza di cui al comma precedente, il gestore ha l’obbligo di presentare al Servizio Sport Comunale un dettagliato rendiconto finanziario comprendente:
a) il bilancio consuntivo della gestione con evidenziate attività e passività, compresi gli eventuali introiti pubblicitari;
b) il separato bilancio delle attività commerciali autorizzate (in particolare il bar/ristorante).
Articolo 27 – Apertura e chiusura dell’impianto
1. Il gestore è tenuto ad assicurare l’apertura al pubblico nelle fasce orarie previste ed il funzionamento a pieno regime dell’impianto, per l’intero anno solare, adattando i giorni e le ore di apertura settimanale in funzione del miglior utilizzo della struttura, fatta eccezione per eventuali particolari esigenze e circostanze che dovranno essere comunque vagliate dall’Amministrazione comunale.
2. E’ facoltà del gestore mantenere chiuso l’impianto per un periodo feriale annuo non superiore a giorni 30 (trenta) e di un eventuale ulteriore periodo di giorni 15 (quindici) per le necessarie manutenzioni annuali.
3. Qualora, per cause dovute ad eventi di qualsiasi natura, salvo eventi dovuti o conseguenti al dolo o alla colpa del Comune, l’impianto dovesse subire danni con conseguente chiusura, nulla è dovuto al gestore per mancati incassi, mentre, in caso di ingiustificata chiusura dell’impianto da parte del gestore, lo stesso dovrà corrispondere al Comune una penale giornaliera.
Articolo 28 – Manifestazioni al pubblico
1. Resta a totale carico del gestore il rispetto d’ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, compreso le necessarie autorizzazioni da richiedere alla Commissione Provinciale di Vigilanza ed all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Il gestore risponde nei confronti dell’Amministrazione comunale, per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.
3. Il gestore deve provvedere, a sua cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio, ove prescritto, d’autoambulanza per tutta la durata della manifestazione e, in ogni caso, fino a quando l’ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.
4. Deve, inoltre, obbligatoriamente comunicare al Servizio Sport il nominativo del soggetto, da lui incaricato, responsabile della sicurezza per le suddette iniziative in questione o per l’intera stagione sportiva.
5. Dette disposizioni si applicano anche laddove il gestore ceda spazi per manifestazioni al pubblico negli impianti sportivi affidatagli.
Articolo 29 – Manutenzione ordinaria
1. Il gestore è tenuto a custodire l’impianto con la diligenza del buon padre di famiglia e, più in generale, a curarne la manutenzione ordinaria. In particolare il gestore dovrà:
a) fornire il personale indispensabile a garantire il regolare funzionamento dell’intera struttura;
b) provvedere alla costante pulizia di tutto l’impianto, compresi gli spogliatoi, i servizi igienico-sanitari e le diverse pertinenze;
c) mantenere costantemente, e secondo le esigenze che si dovessero presentare, le parti sostituibili dell’impianto (infissi e dispositivi di autochiusura, maniglie, serrature e chiavi, interruttori e prese di corrente non speciali, vetri, rubinetteria, corpi
illuminanti completi di tutti gli accessori necessari al funzionamento, soffioni docce, vaschette w.c., coprisedili e tazze, piatti doccia, piastrelle scheggiate o fuoriuscite dalla sede, pavimenti o rivestimenti eventualmente danneggiati, aspiratori, impianti elettronici e sonori in genere);
d) provvedere alla tinteggiatura, ove necessario, ed alla permanente tenuta decorosa di tutti i locali;
e) avvalersi del competente intervento di ditte specializzate nei rispettivi settori di rifornimento stipulando con le medesime appropriati contratti di assistenza (es. impianti di trattamento aria, riscaldamento, elettronici ecc.) consegnandone copia al Servizio sport.
2. Quanto sopra, in relazione allo stato di efficienza, deve essere constatato in contraddittorio al momento della consegna della struttura.
3. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate in modo da non arrecare intralci alla normale attività degli utenti dell’intero impianto.
4. Il gestore si impegna a restituire al Comune l’impianto, al termine della convenzione, in piena efficienza, facendo salvo il normale deperimento del tempo dell’immobile, delle attrezzature, dei macchinari e degli arredi forniti in dotazione.
5. A tal fine, apposito inventario delle dotazioni di proprietà comunale messe a disposizione del gestore verrà redatto e sottoscritto dalle parti.
Articolo 30 – Manutenzione straordinaria
1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Ardea, fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti per incuria e/o imperizia dal personale, da utenti o da terzi. Resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l’impianto, previo avviso al gestore, per l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione. In tal caso verrà scomputato dal totale del canone dovuto dal gestore un importo proporzionato al periodo di chiusura dell’impianto. Al tempo stesso però nessun indennizzo potrà essere richiesto dallo stesso gestore al Comune di Ardea per l’interruzione dell’attività.
2. In considerazione degli impegni eventualmente assunti dal gestore nei confronti dell’utenza per uso dell’impianto, le modalità ed i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere preventivamente concordati con il gestore e, in ogni caso, i tempi di chiusura dovranno essere quelli strettamente necessari per l’esecuzione dei lavori nel più breve tempo possibile.
Articolo 31 – Manutenzione straordinaria da parte del gestore.
1. Il gestore può richiedere di effettuare direttamente gli interventi, presentando una perizia di massima dei lavori e della spesa da sostenere. Il Servizio Sport, verificato nel merito la necessità di provvedere agli interventi di cui sopra, trasmette la richiesta al competente Ufficio Tecnico Comunale che, valutata la congruità di massima dei costi previsti e la correttezza della tipologie di intervento, autorizza il gestore alla realizzazione degli stessi con i relativi oneri a scomputo del canone di concessione. L’Ufficio Tecnico Comunale evade la richiesta entro venti giorni dal suo ricevimento o, nello stesso termine, richiede eventuale ulteriore documentazione. In tale caso il termine di venti giorni decorrerà nuovamente dal ricevimento della documentazione integrativa.
2. L’autorizzazione ad effettuare l’intervento è rilasciata direttamente dal Dirigente del servizio Sport entro 60 (sessanta) giorni, a seguito di presentazione da parte del gestore della documentazione e degli elaborati tecnici necessari richiesti dall’Ufficio Tecnico Comunale.
TITOLO IV – CONTRIBUTI-CANONI-DISPOSIZIONI FINALI
Capo I – Contributi e canoni
Articolo 32 – Proventi della Gestione
1. I proventi derivanti dalla gestione dell’impianto sono di competenza del gestore e vengono introitati direttamente dallo stesso.
2. Al gestore non è dovuto alcun compenso per la conduzione dell’intera struttura.
3. Il gestore è tenuto alla corresponsione di un canone annuo anticipato determinato dalla Giunta Comunale in sede di affidamento degli impianti.
Articolo 33 – Contributi
1. I concessionari possono proporre l’effettuazione di migliorie sull’impianto sportivo, destinate alla fruibilità dell’impianto, all’ampliamento dell’attività sportiva, a fornire spazi di socializzazione nei confronti della cittadinanza.
2. La domanda deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell’intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.
3. Valutato il significato e l’importanza della miglioria proposta, il Servizio Sport, sulla base delle risorse finanziarie esistenti, rilascia nulla osta preventivo all’intervento, con un contributo che può arrivare fino al 50% della spesa effettivamente rendicontata.
4. Per interventi di miglioria che non comportano per il Concessionario introiti da attività non sportive, il contributo può coprire il 100%, della spesa con presentazione di documentazione contabile idonea.
5. Rimane salva la facoltà dell’amministrazione Comunale di concedere contributi economici in base all’apposito regolamento.
Articolo 34 – Canoni ricognitori
1. Il Comune provvede e tendenzialmente propende per la concessione di aree ed impianti sportivi, anche scolastici, di sua proprietà a favore di società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o ad Enti di Promozione, attraverso l’applicazione delle norme relative ai canoni ricognitori ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n° 390/1986 e dell’articolo 3, comma 66, della legge n° 549/1995.
2. Il canone annuo relativo della concessione sarà determinato tra un valore minimo di euro 51,65 ed un valore massimo pari al 10% del valore di locazione dei valori medi del mercato attuale.
3. Il concessionario che usufruirà dell’applicazione dei canoni ricognitivi, provvederà a sua cura alle spese per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Capo II – Disposizioni transitorie e finali Articolo 35 – Norme Antiviolenza
1. Qualunque soggetto gestore di un impianto sportivo di proprietà comunale, in occasione di competizioni sportive, dovrà adottare tutti gli atti idonei per contrastare possibili fenomeni di violenza sportiva, promuovendo la pratica sportiva come fenomeno di pace e solidarietà tra i popoli e le nazioni.
Articolo 36 – Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, potrà essere consentito di continuare a fruire dell’impianto sportivo solo in presenza di un piano di recupero dei crediti pregressi da parte dell’amministrazione – accettato dall’occupante debitore – e per la durata del piano stesso.
Articolo 37 – Entrata in vigore
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione difforme e contraria.
2. Il presente Regolamento viene affisso all’Albo Pretorio ed in tutti gli impianti Sportivi Comunali, nonché depositato presso il Servizio Sport.
3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento e fatta salva la previsione di cui all’articolo 37, le convenzioni di gestione in vigore dovranno essere adeguate alle norme in esso contenute.