PROGETTO SICUREZZA AUTO
Autoveicoli
Motoveicoli
PROGETTO SICUREZZA AUTO
Contratto per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché dei rischi di danni
in conseguenza di incendio, furto o altri eventi speciali riguardanti autovetture, autotassametri
Mod. 1397 ed. 01/01/2019
Stampato con carta riciclata 100%.
INDICE
GLOSSARIO...................................................................................... pag. 2 di 56
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE pag. 12 di 56
PARTE I
Condizioni di Assicurazione .................................................................. pag. 9 di 56
Copertura 1 - Responsabilità Civile verso terzi.................................. pag. 10 di 56
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE IN GENERALE....................................................... pag. 32 di 56
COPERTURA 2 - COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI .................................................. pag. 35 di 56
COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO ................................................... pag. 36 di 56
COPERTURA 4 - TUTELA LEGALE ......................................................... pag. 38 di 56
COPERTURA 5 - ASSISTENZA ............................................................... pag. 42 di 56
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI..................................................... pag. 54 di 56
GLOSSARIO
Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Con- dizioni di Assicurazione.
I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.
Accessorio di serie: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo
costituente normale dotazione di serie, senza sup- plemento al prezzo base di listino.
Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al Motoveicolo
successivamente all’acquisto dello stesso.
Alienazione del Motoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione,
rottamazione, esportazione definitiva del Motovei- colo, cessazione della circolazione del Motoveicolo.
Aree Aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili
sia civili che militari.
Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Per la sezione di Responsabilità Civile, tutte le persone la cui responsabilità deve es- sere assicurata per legge in relazione alla circolazione del Motoveicolo.
Assicurazione: insieme di Coperture Assicurative prestate all’Assi- curato tramite la Polizza.
Attestazione sullo Stato del Rischio: documento rilasciato dall’Impresa, nel quale sono
indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mez- zo allo scopo di danneggiare l’altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.
Azione del Fulmine: l’effetto provocato da una scarica elettrica natura-
le avvenuta nell’atmosfera.
Banca Dati: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’ob- bligo di alimentare con le informazioni e i dati ne- cessari ad attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma pre- vista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell’Assi- curato in conseguenza di Infortunio.
CARD: convenzione tra assicuratori per il Risarcimento Diretto (Art. 150 del CAP).
Carta Verde: il documento che attesta l’estensione della Copertu- ra di Assicurazione R.C.A. del Motoveicolo assicurato nei Paesi esteri indicati nella stessa Carta Verde e non barrati.
Classe di merito CU: è la classe Bonus/Malus di “Conversione Universa-
le” (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018), da riportare nelle Attestazioni sullo Stato del Rischio per forme tariffarie che prevedo- no maggiorazioni o riduzioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri durante il Periodo di Osservazione, comprese le forme miste con Xxxx- xxxxxx.
Certificato di Circolazione: documento con annotati i dati costruttivi del ciclo-
motore e identificativi dell’intestatario.
Private - CAP: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e
Codice delle Assicurazioni successive modifiche ed integrazioni.
Codice della Strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni.
Colpa Grave: azione od omissione colposa per le quali la negligenza, l’imperizia e l’imprudenza sono particolarmente gravi.
Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall’As- sicurato, che sottoscrive il contratto di assicurazio- ne, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il Premio.
CONSAP: Concessionaria servizi assicurativi pubblici (con sede in Xxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx - xxx.xxxxxx.xx).
Copertura Assicurativa: la Copertura offerta con il Contratto di Assicurazio-
ne ai sensi dell’art. 1882 del Codice Civile.
Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostitu- ire sul Motoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.
Denuncia di Sinistro: comunicazione scritta dell’accadimento di un evento
che danneggi o coinvolga il Motoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di Liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.
Dolo: previsione e volontà delle conseguenze illecite di un’azione o un’omissione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla Copertura Assicurativa prestata dall’Impresa, elencati in ap- posite clausole del Contratto di Assicurazione.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pres- sione dovuto a reazione chimica che si auto propa- ga con elevata velocità.
Estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui median- te violenza o minaccia alla persona che la detiene, tale da indurla a consegnare la cosa.
Eurotax: pubblicazione “due ruote” della Sanguinetti Edito- re, per motocicli e ciclomotori.
F.G.V.S. - Fondo di Garanzia Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede
per le Vittime della Strada: alla corresponsione dell’indennizzo in caso di danni
provocati da veicoli non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazio- ne coatta amministrativa al momento dell’incidente o che vi vengano poste successivamente.
Franchigia: importo espresso in cifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato per ogni singolo Sinistro.
Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo de- tiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Impresa: Cargeas Assicurazioni S.p.A..
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.
Infobike: banca dati di Editoriale Domus, utilizzata per la deter- minazione del valore dei Motoveicoli nuovi o usati.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Intermediario: UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo, Xxxxxx Xxx- xxxxx Xxxxxx 0, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2, che colloca la Polizza presso i propri clienti sottoscrittori intestatari di un conto corren- te.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, de- nominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Liquidazione: pagamento all’Assicurato della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
Massimale: la somma che rappresenta il limite massimo di Risar- cimento contrattualmente stabilito.
Minimi: importi contrattualmente pattuiti, espressi in cifra fis- sa, che rimangono a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratti dal danno accertato; costituiscono il limite inferiore nel caso di applicazione della per- centuale di Scoperto.
Motoveicoli: ciclomotori, motocicli e motocarrozzette, quadri- cicli leggeri.
Optional: l’installazione stabilmente fissata al Motoveicolo for- nita dalla casa costruttrice con supplemento al prez- zo base di listino.
Parti: il Contraente e l’Impresa.
Perdita totale: il Furto totale senza ritrovamento, l’Incendio totale e il Furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l’80% del Valore Commer- ciale del bene.
Periodo di Osservazione: periodo contrattuale rilevante ai fini dell’appli-
cazione delle regole evolutive e dell’annotazione nell’attestazione sullo Stato del Rischio dei Sinistri provocati. Il primo Periodo di Osservazione inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicurazione e ter- mina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione relativo alla prima annualità assicu- rativa; i Periodi Osservazione successivi hanno du- rata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di Osservazione precedente.
Polizza: l’insieme dei documenti che comprovano il Con- tratto di Assicurazione, costituito da: Scheda di Po- lizza, Certificato, Carta Verde, DIP, DIP Aggiuntivo e Condizioni di Assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: l’importo complessivamente dovuto dal Contra- ente, determinato in funzione dei dati del Proprie- tario del Motoveicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.
Prezzo di Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto, o
dalla banca dati Infobike di Editoriale Domus.
Proprietario: l’intestatario al P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per Motoveicoli e Quadricicli (compreso il coniuge in comunione dei beni).
Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violen- za o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Recesso: diritto di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Responsabilità Principale: nel caso di Sinistro che coinvolga due Veicoli, è
il grado di responsabilità prevalente attribuito ad uno dei conducenti dei Veicoli stessi, nel caso di più Veicoli coinvolti è il grado di responsabilità su- periore a quello attribuito agli altri conducenti.
Responsabilità Paritaria: nel caso di Sinistro che coinvolga due o più Veicoli,
è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli coinvolti.
Xxxxxxxxx Xxxxx: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli articoli 148 (procedura di Risarcimento) e 149 (Risarcimento Diretto) del CAP con la quale il danneggiato richiede all’assicuratore del responsabile civile o al proprio as- sicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Risarcimento/Indennizzo: l’importo dovuto dall’Impresa in caso di Sinistro.
Risarcimento Diretto: procedura che consente ai danneggiati di rivolge-
re la richiesta di Risarcimento all’Impresa di Assi- curazione che ha stipulato il contratto relativo al Motoveicolo utilizzato invece che all’assicuratore del veicolo responsabile (vedi art. 149 del CAP e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 254).
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro.
Rivalsa: diritto che l’Impresa ha di recuperare nei confron- ti del Contraente e degli Assicurati le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’i- nopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’Assicurato al Risarcimento del danno.
Scheda di Polizza: documento contrattuale che riporta, tra l’altro, la durata del Contratto di Assicurazione, i dati anagra- fici del Contraente, e quelli necessari alla gestione del contratto stesso, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Motoveicolo as- sicurato e la sottoscrizione delle Parti.
Scoperto: importo contrattualmente pattuito, espresso in per- centuale, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro e detratto dal danno accertato e liquidabile a termini di polizza. Se presente un Minimo in cifra fissa, questo ne costituisce il valore inferiore. Eventuali limiti di Indennizzo saranno applicati al danno dopo la detra- zione di tale importo.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplo- sione.
Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
Somma Assicurata: l’importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rap-
presenta il limite massimo dell’Indennizzo contrat- tualmente stabilito.
Stanza di Compensazione: ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il
complesso di regolazioni contabili dei rapporti eco- nomici tra imprese partecipanti alla CARD.
Supporto Durevole: qualunque strumento che permetta al Contraen-
te di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che con- senta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Surrogazione: il diritto che l’Impresa ha di sostituirsi all’Assicu- rato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabi- le civile o di altro coobbligato.
Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del CAP.
Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momen- to della prima immatricolazione del Motoveicolo, aumentato del prezzo degli Optional, se assicurati.
Valore Commerciale: quotazione risultante dalle analisi di mercato del
settore, rilevabile dalla Banca Dati Infocar di Edito- riale Domus.
Vendita a Distanza: vendita in cui l’Intermediario impiega una o più
tecniche di comunicazione a distanza per la con- clusione del contratto di Assicurazione. Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, viene impiega- to per la conclusione del contratto.
PARTE I
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COPERTURA 1 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE - TITOLO I
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Copertura Assicurativa è riservata ai Contraenti che siano intestatari di un conto corrente acceso presso una filiale di UBI Banca.
L’Impresa assicura, in conformità alle norme del CAP, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ri- sarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del moto- veicolo descritto in contratto. Limitatamente all’accesso alle Aree Aeroportuali che necessitano di specifica autorizzazione, qualora il veicolo sia sprovvisto della stessa, il Massimale di responsabilità civile verso terzi si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei Motoveicoli in aree private.
L’Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Pre- messa, i rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del Motoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifi- che preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
L’assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di esercitazioni alla guida dell’allievo se, ove previsto, non ha preso posto anche persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ovvero se le stesse avven- gono senza l’osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di Motoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osser- vanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
- nel caso di Motoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del CAP, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.
L’Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, eserci- terà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del Sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il Sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il Sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.
Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicu- razione obbligatoria il solo conducente del Motoveicolo responsabile del Sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2 del CAP “l’assicu- razione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto”, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno dirit- to ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) il proprietario del Motoveicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita to- tale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell’indennizzo non- chè la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
L’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 144 del CAP.
Art. 4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vatica-
no, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonchè per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. L’assicurazione vale altresì per il territo- rio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L’Impresa provvederà, a semplice richiesta del Contraente, a rilasciare la Carta Verde. La Copertura Assicurativa è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria
R.C. A, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.
Nel caso trovi applicazione l’art.1901, 2° comma del C.C., l’Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive.
Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne imme- diata restituzione all’Impresa: l’Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le som- me che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.
Art. 5 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura Assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fer- me le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare il certificato di assicurazio- ne e l’eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietan- ze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
5.1 - Modalità di pagamento del Premio - Addebito automatico sul conto corrente Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e varia a seconda della sottoscrizione delle Coperture Assicurative accesso- rie descritte nella Parte II della Polizza.
Il Premio è pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di Polizze di durata temporanea. E’ concessa la facoltà di pagamento del Premio con frazionamento semestrale, con un aumento del Premio imponibile annuo del 3%.
Il pagamento del Premio, in formula annuale o frazionata, viene effettuato con addebito su conto corrente intestato al Contraente acceso presso la filiale di UBI Banca indicata nella Scheda di Polizza. Qualora la Polizza preveda il frazio-
namento del Premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l’intero anno.
Con l’autorizzazione il Contraente consente l’addebito sul conto corrente anche degli altri eventuali oneri di qualsiasi natura derivanti dal contratto previsti dalla Copertura 1 (Franchigie).
Il Contraente autorizza inoltre, qualora vi sia stata espressione di rinnovo, che per il Premio annuale o di frazionamento successivi, l’addebito in conto corrente venga con- tabilizzato nella data di scadenza della Polizza o, nel caso di coincidenza di tale data con giornata non lavorativa, venga effettuato nella giornata lavorativa successiva con valuta pari alla data di addebito, fatta salva la Copertura dalla data di scadenza.
Nel solo caso in cui il Contraente abbia scelto il pagamento del Premio con frazio- namento semestrale, l’autorizzazione di addebito sottoscritta nella Scheda di Poliz- za dal Contraente consente all’Impresa che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo per l’addebito della rata intermedia, con le seguenti modalità:
a) al giorno di scadenza;
b) il 7° giorno successivo la scadenza;
c) il 15° giorno successivo la scadenza.
Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti dell’Impresa, che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il paga- mento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.
In ciascuno dei casi sopra indicati, le Coperture Assicurative oggetto della presente Polizza verranno sospese dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento del Premio o della rata di Premio e riprenderanno vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 - Adeguamento del Premio
L’Impresa, trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni pri- ma della scadenza annuale della Polizza, contenente le informazioni riferite alla scadenza della Polizza stessa e si riserva la facoltà di trasmettere una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità comunicando il Premio da versare per la proroga della Polizza.
Art. 7 - Formula tariffaria e durata del contratto
Il contratto è stipulato nella formula tariffaria indicata nella Scheda di Polizza.
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione e si risolve automaticamente alla scadenza, salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 14 – Rinnovo del contratto – Periodo di tolleranza.
Art. 8 - Trasferimento della proprietà del Motoveicolo
Nel caso di trasferimento di proprietà del Motoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa consegna del certificato di trasferimento della proprietà o di-
chiarazione del concessionario per l’acquisizione del Motoveicolo in conto vendita, il Contraente può chiedere alternativamente:
a. la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di Premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sanita- rio Nazionale;
b. che il contratto sia reso valido per altro Motoveicolo di sua proprietà o di pro- prietà del coniuge in comunione dei beni; l’Impresa rilascerà il certificato e l’eventuale Carta Verde, per il nuovo Motoveicolo, previo eventuale conguaglio del Premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il pre- mio pagato e non goduto. Nel caso in cui il Motoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro Motoveicolo intestato ad uno di essi.
c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa con conte- stuale distruzione del certificato e dell’eventuale Carta Verde, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l’Impresa non rilascerà l’Attestazione sullo Stato del Rischio; per l’assicurazione dello stesso Motoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuo- vo contratto.
Nel caso in cui l’acquirente del Motoveicolo documenti di essere già contraente di Polizza di assicurazione riguardante lo stesso Motoveicolo, l’Impresa assi- curatrice del Motoveicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del Motoveicolo, la parte di Premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del Motoveicolo stesso. Per i contratti con frazionamento del Premio l’Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.
Art. 9 - Sospensione in corso di contratto
Non è consentita la sospensione del contratto in corso d’anno per i Motoveicoli, inoltre, non si possono sospendere i contratti inferiori all’anno e quelli amministrati a libro matricola.
Art. 10 - Cessazione di rischio
a. Per distruzione o esportazione del Motoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del Motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo atte- stazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a distruggere il certificato e l’eventuale Carta Verde.
b. Per demolizione del Motoveicolo assicurato
Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del Motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del Motoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Il contratto si risolve e l’Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di Premio, al netto del- le imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di Copertura residua dal momento della consegna della documentazione sopra in- dicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell’archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell’ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demoli- zione, la distruzione o l’esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del Premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al Motoveicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro Motoveicolo di sua proprietà, l’Impresa procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo Motoveicolo. Qualo- ra il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all’emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il Premio pagato e non goduto.
Art. 11 - Attestazione sullo Stato del Rischio
11.1 – RILASCIO
Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stata stipulata la Polizza, l’Impresa consegna l’attestazione sullo Stato del Rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima della scadenza della Polizza stessa, purché si sia concluso il Periodo di Os- servazione.
L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’Attestazione sullo Stato del Rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, dalla quale ogni Contraente può accedere alla propria area assicurativa. E’ prevista, su richiesta del Contraente, la consegna dell’Attestazione sullo Stato del Rischio a mezzo posta elettronica.
In caso di richiesta del Contraente o di altro avente diritto, per il rilascio dell’Attestazio- ne sullo Stato del Rischio effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 134, comma 1 bis del CAP, l’Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio relativo all’ultima scadenza contrattuale conclusasi.
11.2 - Rilascio dei duplicati
Il Contraente, può effettuare in qualunque momento la richiesta dell’Attestazione sullo Stato del Rischio, l’Impresa o l’Intermediario che gestisce il contratto, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente ne rilascia un duplicato.
Analoga procedura verrà applicata dall’Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da altri aventi diritto, quali:
- proprietario diverso dal Contraente;
- nel caso di usufrutto, all’usufruttuario;
- nel caso di patto di riservato dominio, all’acquirente;
- nel caso di locazione finanziaria, al locatario.
Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta, espressamente rilasciatagli dall’avente diritto, nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell’avente diritto.
Le Attestazioni sullo Stato del Rischio rilasciate nelle modalità sopra descritte, non possono essere utilizzate dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.
11.3 - Contenuto dell’Attestazione sullo Stato del Rischio
L’Attestazione sullo Stato del Rischio contiene:
a. la denominazione dell’Impresa;
b. il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se si tratta di Contraente persona giuridica;
c. i medesimi dati di cui alla lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
d. il numero della Polizza;
e. i dati della targa del veicolo per la cui circolazione la Polizza è stipulata, ovvero quando non sia prescritta i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
f. la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata la Polizza;
g. la data di scadenza della Polizza per la quale l’Attestazione sullo Stato del Rischio viene rilasciata;
h. la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione della Po- lizza per l’annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stata sottoscritta la Polizza;
i. una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità. Dal 1 Gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressi- vamente integrata annualmente con l’indicazione di un’annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
j. la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
k. gli eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
l. il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR), determinato dall’abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di Premio in relazione al verificarsi o meno di Sinistri nel Periodo di Osservazione considerato.
Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con “libro matricola”, l’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio per i veicoli rimasti sotto Copertura Assicurativa per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l’Attestazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata, nelle modalità previste all’art. 11.1 al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al Periodo di Osservazione che inizia dal giorno dell’inserimento del veicolo in Polizza e termina due mesi prima della scadenza dell’annualità assicurativa successiva.
E’ fatta salva diversa modalità della consegna delle Attestazioni sullo Stato del Rischio, concordata tra le Parti, di cui l’Impresa mantiene evidenza.
Nel caso di Polizza stipulata con ripartizione del Rischio tra più Imprese, l’Attestazione sullo Stato del Rischio deve essere rilasciata dalla “delegataria”.
11.4 - Mancato rilascio dell’Attestazione sullo Stato del Rischio:
L’Impresa non rilascia l’Attestazione sullo Stato del Rischio nel caso di:
a) sospensione della Copertura Assicurativa nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il Periodo di Osservazione;
b) Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
c) Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
d) Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il Periodo di Osservazione;
e) cessione della Polizza contratta per Alienazione del Motoveicolo assicurato.
Con Periodo di Osservazione concluso, per i punti a) e d) l’Impresa invia al Contraente la relativa Attestazione sullo Stato del Rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.
Art. 12 - Modalità per la Denuncia dei Sinistri
La Denuncia del Sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’art. 143 del CAP e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai sensi dell’art. 135 del CAP la denuncia deve con- tenere i dati anagrafici (Nome cognome, Xxxxx e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del Motoveicolo al momento del Sinistro, nonchè, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprieta- rio, Conducente del Motoveicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e l’indicazione delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. Nel caso di sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all’UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della Denuncia di Xxxxxxxx, si applica l’art. 1915 del Codice Civile per l’omesso avviso di Sinistro.
Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere
a) risarcimento dei danni subiti in Italia:
I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all’estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del Sinistro anche all’impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il Sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.
Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX indicando i seguenti dati:
- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di ap- partenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell’incidente
b) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.
- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema “Carta Verde”, provo- cato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati posso- no agire direttamente contro l’Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.
c) risarcimento dei danni avvenuti all’estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.
Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal Sinistro identificare l’assicuratore, può ri- volgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0000000000 - xxx.xxxxxx.xx), quale organismo di indennizzo nazionale.
In caso di incidente all’estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all’assi- curatore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all’assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).
Se però il veicolo che ha causato l’incidente è immatricolato in un paese diverso rispet- to a quello in cui l’incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell’incidente, purchè il Sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L’elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni Carta Verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croa- zia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).
Art. 13 - Gestione delle vertenze
L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 14 - Rinnovo del contratto - Periodo di tolleranza
Il contratto di assicurazione ha durata annuale o, su richiesta dell’Assicurato, di anno più frazione di anno e si risolve automaticamente alla scadenza, senza obbli- go di disdetta, fermo restando che l’Impresa manterrà operanti le Coperture fino alle ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Tale estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Fermo quanto sopra, l’Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di assicurazione, di anno in anno, una proposta di rinnovo del contratto per una ulteriore annualità, comunicando l’approssimarsi della scadenza contrattuale e il Premio da versare per la proroga della Polizza.
Il Contraente potrà prorogare gli effetti della Polizza, per una ulteriore annualità, fornendo il proprio consenso espresso alla proroga ed effettuando il pagamento del Premio:
A. recandosi presso un Intermediario incaricato dall’Impresa;
B. attraverso la Vendita a Distanza, tramite il Call Center dell’Intermediario.
Effettuando il pagamento del Premio entro la scadenza del contratto in corso, fer- mo restando il periodo di tolleranza previsto dal comma che precede, il Contraente accetta la proposta di xxxxxxx e la durata del contratto sarà prolungata di un anno. In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla proroga comporterà la cessazione della Polizza a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.
In caso di rinnovo tramite Vendita a Distanza il Certificato di Assicurazione verrà sempre reso disponibile su Supporto Durevole (formato digitale) tramite e-mail, a pagamento avvenuto; il Contraente potrà comunque scegliere di riceverlo anche in formato cartaceo. La Carta Verde verrà fornita gratuitamente dall’Impresa tramite spedizione postale, su richiesta del Contraente.
In caso di rinnovo tramite Vendita a Distanza il Contraente può recedere dal con- tratto di Assicurazione entro 14 giorni dalla data di conclusione della Polizza, av- venuta tramite il pagamento del Premio. Per recedere entro il suddetto termine il Contraente deve:
- inviare all’Impresa la comunicazione scritta di Recesso, contenente gli elementi identificativi della Polizza, tramite raccomandata A.R. da spedire a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. - Servizio Auto – Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxxx X - 00000 Xxxxxx;
- impegnarsi a distruggere gli originali dei documenti ricevuti in formato cartaceo (Certificato ed eventuale Carta Verde) e a non utilizzarli nel caso in cui ne di- sponga solo in formato digitale (Certificato).
In caso di Polizza con vincolo il Contraente deve, inoltre, allegare alla comunicazio-
ne di Recesso la dichiarazione della società vincolataria che autorizza il Recesso. Ricevuta la suddetta comunicazione (per il termine dei 14 (quattordici) giorni fa fede la data del timbro postale di invio), l’Impresa rimborsa al Contraente il Premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se il Recesso viene esercitato prima della data di decorrenza della Poliz- za l’Impresa restituisce il Premio corrisposto per intero, al lordo delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 15 - Risoluzione del contratto per il Furto del Motoveicolo
In caso di Furto del Motoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, l’assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di Xxxxx presentata all’Autorità. A deroga dell’art. 1896, primo comma, secondo periodo del co- dice civile, l’Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di Premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo al Servizio Sa- nitario Nazionale. L’Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di Premio successive alla data del Furto stesso.
Art. 16 - Negoziazione assistita – Mediazione – Foro competente
All’esito delle procedure di cui agli artt. 145, 148 e 149 del CAP, nel caso in cui insorga una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la parte che intende esercitare in giudizio la relativa azione deve, tramite il suo avvocato, promuovere, preliminarmente ed a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio, una negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e ss. del D.L. 132/2014.
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari.
Eccezion fatta per le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da rc auto, per i quali sussiste l’obbligo di cui al D.L. 132/2014 in materia di negoziazione assistita, in tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia. In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, deposita- ta presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del Contraente.
Art. 17 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’I- VASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L’ASSICURAZIONE
DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA E SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE E/O SE CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Premessa
L’assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 17, nonchè per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del CAP.
A. Motoveicoli adibiti a scuola guida
L’assicurazione copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’al- lievo conducente.
B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozzette date a noleggio con con- ducente
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazio- ne del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai terzi trasportati; rimango- no comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da Furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
D. Rivalsa dell’Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell’inopponibi- lità al terzo di eccezioni previste all’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicu- razione (non concedibile per i ciclomotori)
L’Impresa, a parziale deroga dell’art. 2 “Esclusioni e rivalsa”, rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del Sinistro; è tuttavia facoltà dell’Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l’Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abi- litazione.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazio- ne;
F. Bonus/Malus
1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri nel Periodo di Osservazione definito al comma seguente: per i Ci- clomotori, Motocicli e Motocarrozzette, si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle se- guenti.
TABELLA 1 Coefficienti applicabili al settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozzette. | ||
Classi di merito 1 – 18 CARGEAS / CU | Variazione percentuale in diminuzione del Premio, quantificata tra la classe di provenienza e la classe assegnata | Coefficienti di determinazione del Premio con evoluzione bonus/malus |
1 | -4,00% | 0,48 |
2 | -5,66% | 0,50 |
3 | -5,36% | 0,53 |
4 | -9,68% | 0,56 |
5 | -6,06% | 0,62 |
6 | -5,71% | 0,66 |
7 | -5,41% | 0,70 |
8 | -5,13% | 0,74 |
9 | -4,88% | 0,78 |
10 | -6,82% | 0,82 |
11 | -6,38% | 0,88 |
12 | -6,00% | 0,94 |
13 | -16,67% | 1,00 |
14 | -14,29% | 1,20 |
15 | -22,22% | 1,40 |
16 | -28,00% | 1,80 |
17 | -16,67% | 2,50 |
18 | 3,00 |
Ai sensi dell’art 133 del CAP, così come modificato dall’art 34 bis del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, si specifica che in caso di assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio saranno applicate automaticamente alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della nuova stipulazione, secondo i coefficienti indicati nella colonna centrale della tabella di cui sopra.
2) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell’osser- vazione i seguenti periodi di effettiva Copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3) All’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risul- tante dalla sottoriportata TABELLA 2:
TABELLA 2 | ||
Situazioni possibili | Classe di assegnazione | Documenti necessari |
Applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato. | ||
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. | Classe di assegnazione CU risultante dall’Attestazione sullo Stato del Rischio rilasciata dalla precedente Compagnia o classe CU determinata come da tabella 3A. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta, immatricolato al P.R.A. dopo voltura o a seguito di cessione del contratto. | Classe CU 14 - Classe CARGEAS 14 | Carta di circolazione e relativo foglio complementare. |
Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare in aggiunta ad altro Motoveicolo attualmente assicurato che abbia conseguito l’Attestazione. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita. Classe CAR- GEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisica o del coniuge o unito civilmente o convivente di fatto. | Classe CU 14 o classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Eventuale dichiarazione di non circolazione. |
Motoveicolo già assicurato all’estero di proprietà di Persona Fisica da assicurare in aggiunta ad altro Motoveicolo attualmente assicurato che abbia conseguito l’Attestazione. | D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà. |
Motoveicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto CARGEAS Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito. | Classe di merito CU risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita per il medesimo Motoveicolo. Classe CARGEAS corrispondente alla classe CU di assegnazione. | Dichiarazione dell’incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. Eventuale dichiarazione del Contraente per ricostruire la corretta classe di assegnazione. |
Motoveicolo oggetto di Furto da assicurare successivamente al ritrovamento. | Classe CU / CARGEAS della Polizza annullata a seguito di Furto | Documento rilasciato dalle autorità competenti, che attesta il ritrovamento del veicolo. |
TABELLA 3A Per Motoveicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU) |
Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità pregressa, per assunzioni con Attestazione sullo Stato del Rischio e classe CU mancante (Provvedimento IVASS n. 72 del 16 Aprile 2018). |
Con riferimento alla classe d’ingresso 14^ si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (esclusa pertanto l’annualità in corso) senza Sinistri di alcun tipo pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale. |
Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). Anni senza sinistri Classe di merito 5 9 4 10 3 11 2 12 1 13 0 14 |
TABELLA 4 | |||||
classe di collocazione CU / CARGEAS in base ai Sinistri osservati. | |||||
classi di merito | 0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 |
4) In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di mancata prose- cuzione alla scadenza annuale del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile), l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Attestazione si riferisce.
5) Alla stipulazione di un contratto di responsabilità civile verso terzi, l’Impresa, per via telematica, acquisisce l’Attestazione sullo Stato del Rischio direttamente attraverso l’accesso alla Banca Dati delle Attestazioni sullo Stato del Rischio.
6) All’atto della stipulazione del contratto, qualora l’attestazione sullo Stato del Rischio non risulti presente nella Banca Dati per qualsiasi motivo, l’Impresa acquisisce tele- maticamente l’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio utile e richiede al Contra- ente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., con cui ricostruire la posizione assicurativa al fine di una corretta assegnazione della classe di merito.
a. Qualora il Contraente, in caso di Sinistri accaduti nel periodo di riferimento, non sia in grado di informare l’Impresa in merito al proprio grado di responsabilità e l’Impresa non sia in grado di reperire l’informazione tempestivamente, la classe di merito assegnata è quella risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente in Banca Dati;
b. In caso di impossibilità ad acquisire per via telematica l’Attestazione, a seguito della completa assenza in Banca Dati, l’Impresa richiede al Contraente la dichia- razione di cui al punto 6 per l’intero quinquennio precedente. Ai soli fini proba- tori e di verifica, l’Impresa potrà acquisire precedente documentazione, quale attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente, a supporto della dichiarazione rilasciata. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.
7) Assunto il contratto in relazione ai punti 6, 6 a) e 6 b), l’Impresa verifica in forma tempestiva la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, procedendo, nel caso, alla riclassificazione del contratto stesso.
8) In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, Furto, demolizione, ces- sazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del veicolo assicurato, l’Attestazione conseguita può essere utilizzata dal proprietario per un nuovo veicolo dallo stesso acquistato. In caso di mancata conclusione del Periodo di Osservazione è attribuita al nuovo veicolo la sola classe CU.
La medesima disposizione è valida se il nuovo veicolo è acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi, purché il locatario sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi.
9) Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civil- mente o conviventi di fatto, l’Impresa classifica il contratto sulla base delle informa- zioni contenute nella relativa Attestazione sullo Stato del Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno o più di essi.
Per entrambi i casi, i cedenti possono utilizzare la sola classe CU maturata sul veicolo
ceduto: in fase di rinnovo della Copertura, per un veicolo già di proprietà e in fase di stipula del contratto, per un veicolo di nuovo acquisto.
10) In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termi- ne, comunque non inferiore a dodici mesi, l’Impresa classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscat- to da parte dell’utilizzatore (purché sia registrato quale intestatario temporaneo del veicolo da almeno 12 mesi), ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestazione sullo Stato del Rischio conseguita.
11) Ai conducenti di veicoli intestati a portatori di handicap, purché registrati quali in- testatari temporanei del veicolo da almeno 12 mesi, è riconosciuta la sola classe CU maturata dal veicolo condotto, per nuovi veicoli da essi acquistati.
12) Nel caso di decesso del proprietario di un veicolo e di successivo passaggio di pro- prietà agli eredi, gli stessi hanno diritto al mantenimento dell’Attestazione maturata sul veicolo oggetto di successione, purché conviventi con il de cuius al momento del decesso. Xxxx eredi non conviventi è attribuita la classe CU 14.
13) Nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il cedente ha diritto ad utilizzare l’Attestazione maturata sul veicolo ceduto per tutta la validità dell’Attestazione.
14) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo da ditta individuale a persona fisica e da società di persone a socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione dell’Attestazione maturata. Analogamente, la tra- sformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda di una società di persone o di capitali proprietaria del veicolo, determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
15) Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del Codice della Strada, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata.
16) Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta am- ministrativa e l’Attestazione sullo Stato del Rischio non sia presente nella Banca Dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichia- razione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.6).
17) Per le annualità successive a quella della stipulazione, la Polizza, è assegnata all’atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evo- lutive, a seconda che l’Impresa, per Sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel Periodo di Osservazione pagamenti, anche a titolo par- ziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del Sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, la Polizza non subirà l’applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del
grado di responsabilità nell’Attestazione sullo Stato del Rischio ai fini del peggiora- mento della classe di merito in caso di successivi Sinistri pagati con responsabilità del conducente del Motoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più Sinistri pagati, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all’applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento, considera la Polizza immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
18) Nel caso la Polizza si riferisca a Motoveicolo già assicurato nella forma tariffaria Bonus/Malus, per durata inferiore all’anno, pertanto senza generazione dell’Atte- stazione sullo Stato del Rischio, il Contraente come previsto dai punti 6, 6 a) e 6 b) rilascia dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c.
19) Nel caso in cui la Polizza si riferisca a Motoveicolo già assicurato all’estero, il Con- traente come previsto dal punto 6 b) rilascia dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c.
20) Nel caso in cui la Polizza si riferisca a Motoveicolo assicurato presso l’Impresa o altra Compagnia, e rubato, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito cor- rispondente alla classe CU o interna CARGEAS risultante dall’ultima Attestazione sullo Stato del Rischio presente nella Banca Dati delle Attestazioni sullo Stato del Rischio.
21) Nel caso in cui un Sinistro già archiviato come senza seguito venga riaperto con re- sponsabilità principale, si procederà, all’atto della prima proroga di contratto suc- cessivo al pagamento anche a titolo parziale del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa. Per quanto riguarda la classe di assegnazione CU si farà riferimento alla TABELLA 4.
22) E’ data facoltà al Contraente per la tariffa Bonus/Malus, di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all’applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella nelle seguenti modalità:
a) qualora il Sinistro NON rientri nella convenzione CARD, offrendo all’Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel Periodo di Osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
b) qualora il Sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi; Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00000 XXXX (xxx.xxxxxx.xx), ovvero al pro- prio Intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per con- to dell’Assicurato la richiesta suddetta.
23) In caso di sostituzione della Polizza è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il Periodo di Osservazione in corso, purché non vi sia cambio di settore tariffario (es: da settore Autovettura a settore Motociclo), sostituzione della persona del proprie- tario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
24) La sostituzione del Motoveicolo dà luogo a sostituzione della Polizza solo nel caso di Alienazione del Motoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, di- struzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di una nuo- va Polizza. Tuttavia, in caso di Furto del Motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro Moto- veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata. Qualora la nuova Polizza sia stipulata presso altro assicuratore, l’Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 giorni l’Attesta- zione sullo Stato del Rischio relativa all’ultima annualità effettivamente conclusa.
25) La Copertura Assicurativa, per il Motoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del Furto alle Autorità, come previsto dall’art. 15) - Risoluzione del contratto per Furto del Motoveicolo. Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) all’obbligo dell’assicura- zione prima di porre in circolazione il Motoveicolo, ai sensi dell’art. 122 del CAP.
26) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del Motoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione contratto della Polizza.
H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
L’Impresa, a parziale deroga dell’Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del condu- cente del veicolo indicato nella Scheda di Xxxxxxx, autorizzato dal proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’Art. 186 del Codice della Strada.
I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde La validità dell’assicura- zione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all’uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicura- zione obbligatoria, la Copertura Assicurativa si intende prestata in base alle dispo- sizioni ed entro i limiti della legge sull’assicurazione stessa.
L’Impresa risponde, inoltre, entro i Massimali della Polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell’assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio, l’Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive, alla condizione che al mo- mento del Sinistro il Rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Ver- de, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all’Impresa; l’uso del documento al di là della data di cessazione della Polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.
PARTE II
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
(Esclusa la Copertura 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Copertura 5 - Assistenza “ Noproblem”)
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonchè l’annullamento del con- tratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.
Art. 2 - Pagamento del Premio - effetto della Copertura Assicurativa
Il Premio dovuto dal Contraente è quantificato nella Scheda di Polizza, sulla base dei criteri ivi indicati.
La Copertura Assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fer- me le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l’Intermediario cui è assegnata la Polizza, che è autorizzato a rilasciare le quietanze emesse dalla Direzione dell’Impresa.
2.1 - Modalità di pagamento del Premio - Addebito automatico sul conto corrente Ai fini della presente “Parte II”, si intende integralmente richiamato ed operante l’Art. 5.1 della “Parte I”.
Art. 3 - Adeguamento del Premio
Alla scadenza annuale della Polizza l’Impresa può formulare una proposta di rin- novo del contratto comunicando al Contraente il Premio da corrispondere, che potrà differire da quello della annualità precedente.
Il Contraente può manifestare la propria volontà di accettare la proposta di rin- novo del contratto mediante il pagamento del Premio propostogli dall’Impresa.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Inden- nizzo nonchè la cessazione del contratto ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro – (non applicabile alla Copertura 1 Responsabi- lità Civile verso Terzi)
Dopo ogni Denuncia di Xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’in- dennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle Coper- ture previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l’Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Xxxxxxx non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 7 - Contratto senza tacito rinnovo – Periodo di tolleranza
La Polizza cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. L’Impresa, tuttavia, manterrà operanti le Coperture Assicurative prestate fino alle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del contratto; tale estensione di ulteriori 15 (quindici) giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un nuovo contratto stipulato con la stessa o diver- sa Impresa a copertura del medesimo rischio.
Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Motoveicolo
Qualora nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all’Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di Alienazione del Motoveicolo identifi- cato nel contratto:
a. seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comu- nicazione all’Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Motoveicolo; dal momento dell’Alienazione l’Assicurazione non è più valida per il Motoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo Motoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall’ora di accettazione di questo;
b. non seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne comunicazione immediata all’Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comuni- cazione. L’Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell’acquiren- te per quindici giorni da quello dell’Alienazione. Trascorso questo termine, se l’acquirente non avrà sottoscritto l’appendice di cessione del contratto a suo nome, l’Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.
L’Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.
Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente
Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all’Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle Coperture previste dalla Polizza, con pre- avviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione all’Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L’Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.
Art. 11 - Estensione territoriale
La Copertura Assicurativa vale in caso di Sinistro avvenuto per i Veicoli a motore nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché nel territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia, di Andorra e della Svizzera. La Copertura Assicurativa vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicu- razione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Foro competente - Mediazione
In tutti i casi in cui le parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risolu- zione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurati- vi, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente a decidere la controversia.
In tal caso, l’Assicurato deve far pervenire all’Impresa la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, quale condizione di procedibilità dell’even- tuale domanda giudiziale.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Assicurato, di rivolgersi all’Au- torità Giudiziaria.
Per qualunque controversia relativa all’esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di Resi- denza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui il Contraente rivesta la qua- lifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la Residenza od il domicilio elettivo del Contraente.
13.1 - Competenza per i reclami stragiudiziali
La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell’IVASS – Servizio Tutela Utenti con sede in Xxx xxx Xxxxxxx- xx, 00 - 00000 XXXX.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
COPERTURA 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 15 - Oggetto dell’Assicurazione
Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, an- che dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della Copertura 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l’Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:
15.1 - Responsabilità civile dei trasportati
L’Assicurazione comprende, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza, la responsa- bilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Motoveicolo assicu- rato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Motoveicolo stesso.
15.2 - Xxxxx provocati dai figli minori
L’Impresa nei limiti dei Massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1comma dell’art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Motoveicolo assicurato, purchè avvenuta all’insaputa dell’Assicurato stesso.
15.3 - Spese di dissequestro
L’Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l’assistenza legale per la procedura di dissequestro del Motoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall’autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.
15.4 - Danni per soccorso vittime della strada
L’Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, conseguenti all’opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.
15.5 - Collisione con veicoli non assicurati
L’Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati al Motoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L’indennizzo vie- ne corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.
15.6 - Ricorso Terzi
L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che questi sia te- nuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni
personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Motoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi di Legge.
L’Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro. Sono comunque esclusi:
a. i danni da inquinamento dell’ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell’Impresa.
COPERTURA 3 - INCENDIO E FURTO
(per i Ciclomotori la Copertura Furto è concedibile solo con specifica deroga della Direzione; per i Quadricicli leggeri le Coperture Incendio e Furto sono concedibili solo con specifica deroga della Direzione)
Art. 16 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ri- cambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di serie e/o Optional a seguito di:
a. Incendio, Esplosione, Scoppio, Azione del Fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell’esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Motovei- colo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal Motoveicolo assicurato durante la circola- zione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.
Art. 16.1 - Valore da assicurare
Per i Motoveicoli, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle banca dati In- fobike di Editoriale Domus. In caso di Assicurazione di Accessori non di serie, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente. Per i Motoveicoli non riportati nella banca dati Infobike, in caso di Motoveicolo di prima immatricolazione si farà riferimento al valore pubblicato su Eurotax Due Ruote giallo, mentre per Motoveicoli già immatricolati il valore commerciale è determinato dalla media dei valori pubblicati su Eurotax Due Ruote giallo e blu.
Art. 16.2 - Adeguamento del valore assicurato
In occasione del consenso per la prosecuzione del contratto, il Contraente trasmet- terà all’Impresa, in caso di contratti con presenza di Società di Leasing o Vinco- latarie, dichiarazione delle stesse, al fine di adeguare con le modalità previste al precedente art. 16.1, il valore del Motoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello even- tualmente comunicato ai sensi dell’art. 3, Parte II della Polizza.
Art. 17 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende:
a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;
b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, allu- vioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
c. i danni determinati od agevolati da Dolo o Colpa Grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Motoveico- lo assicurato;
d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e. il Furto e i danni derivanti da Furto, nel caso di Motoveicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
f. il Furto e i danni derivanti dal Furto se non avvenuto congiuntamente al Mo- toveicolo, per gli Accessori di Serie, Accessori non di Serie, Optional, parti di ricambio o singole parti del Motoveicolo, se non incorporati allo stesso.
Art. 18 - Scoperto a carico dell’Assicurato
Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l’Impresa corri- sponde all’Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:
MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE 15% con il minimo di € 206
CICLOMOTORI 15% con il minimo di € 206
Art. 19 - Deroga allo Scoperto
La deroga allo Scoperto non è applicabile ai motocicli, ciclomotori e motocarrozzette.
Art. 20 - Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare l’Impresa non appena abbia notizia del recupero del Motoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà computato in detrazione dell’Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato si obbliga a rila- sciare all’Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l’Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l’Assicurato e l’Impresa secondo i rispettivi interessi. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull’importo
così ottenuto verrà ricalcolato l’Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l’Indennizzo precedentemente pagato.
COPERTURA 4 - TUTELA LEGALE
Per qualsiasi informazione contattare il n° 02.49980500 oppure inviare una e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxx.xx.
Art. 21 - Massimale di Polizza
Le Coperture previste vengono prestate fino al Massimale indicato nella Scheda di Polizza per singolo Sinistro, senza limite per anno assicurativo.
Art. 22- Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa assume a proprio carico, nel limite del Massimale convenuto nella Scheda di Polizza, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all’art. 22.2 (Rischi assicurati).
Tali oneri sono:
1 le spese per l’intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicu- rativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclu- sione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabili- scono compensi professionali;
2 le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecni- co di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l’Impresa;
3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00;
4 le spese per l’IVA relative all’attività di Avvocati o Consulenti Xxxxxxx, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
6 le spese di giustizia, quali ad es. contributo unificato, tassa di registro, ecc;
7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da CARGEAS Assicurazioni S.p.A – Xxxxxxx Xxxxxx Legale -, o quelle di soccomben- za in caso di condanna dell’Assicurato;
8 spese processuali nel procedimento civile, così come liquidate in sentenza.
E’ garantito l’intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorial- mente competente ai sensi dell’art. 26.2 (Libera scelta del Legale).
Nel caso in cui l’eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell’Assicurato, le spese, i diritti della sola domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente, saran- no a carico dell’Impresa nel limite di € 1.000,00.
Art. 22.1 - Assicurati
Le Coperture previste dall’art. 22 - Oggetto dell’Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del con- ducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del Motoveicolo indicato in Polizza.
Art. 22.2 - Rischi assicurati
La Copertura Assicurativa vale per:
1 azione di recupero danni subiti dal Motoveicolo assicurato, dalle cose e dal con-
ducente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del CAP nonché per i casi di cui agli artt. 126, 151, 152, 153 e art. 298 del CAP;
2 azione di recupero danni subiti dal Motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la pro- cedura di “Risarcimento Diretto” di cui all’art. 149 del CAP esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata dall’Impresa ai sensi dell’art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall’Assicurato a qualsiasi titolo (quali l’attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall’Impresa;
3 sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni al Motoveicolo assicura- to, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
4 sostenere la difesa nella qualità di imputato in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzio- nali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il Sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l’Impresa rimborserà le spese di difesa soste- nute quando la sentenza sia passata in giudicato. La Copertura opera in deroga all’art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
6. azione di recupero di danni subiti dal Motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del CAP;
7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del Motoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione que- sta non cumulabile con altre Coperture previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro).
Art. 22.3 - Delimitazioni
L’assicurazione non è operante:
1. se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del Motoveicolo, oppure se il Motoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risul- tanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revi- sione, se il motoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l’Assicurato, alla guida del motoveicolo, purchè non proprieta- rio, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al CAP;
2 per la conduzione di Motoveicolo sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 del Codice del- la Strada) di sostanze stupefacenti (art. 187 del Codice della Strada) e/o psicotrope;
3 in presenza di accertata violazione dell´art. 189 del Codice della Strada (Com- portamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;
4 per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sul Motovei- colo assicurato;
5 per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato
6 in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
7 in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sporti- ve e relative prove;
8 per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, ter- rorismo, terremoto, sciopero o serrate. La Copertura è invece operante qua- lora l’Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
9 per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10.per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assi- curato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12.per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13.per controversie di natura contrattuale.
L’assicurazione non comprende:
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
Art. 23 - Limiti territoriali
La Copertura è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazio- ne di Responsabilità Civile Auto prestata dall’Impresa.
Art. 24 - Decorrenza della Copertura
La Copertura viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s’intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al Sinistro/caso assicurativo si protragga attraverso più atti successivi, il Sinistro/caso assicurativo stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del Sinistro/caso assicurati- vo si intende il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l’Assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche. o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo mas- simale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.
Art. 25 - Obblighi in caso di Sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa
Se l’Assicurato richiede l’attivazione della Copertura Assicurativa, deve:
1 informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure l’Ufficio Tutela Legale dell’Impresa del Sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonchè gli atti, i documen-
ti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;
2 comunicare il nominativo del Legale che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
L’Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del Sinistro/caso assi- curativo. In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere all’Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al Sinistro/caso assicurativo.
Art. 25.1 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la Denuncia di sinistro/caso assicurativo, l’Impresa - Ufficio Tutela Lega- le - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene tra- smessa al Legale scelto nei termini indicati all’art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La Copertura Assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di proce- dimento sia civile che penale se l’impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l’autorizzazione dell’Impresa. Dopo la Denuncia di Xxxxxxxx, effettuata secondo le modalità di cui all’art. 25 l’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell’Impresa – Uf- ficio Tutela Legale.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del sini-
stro/caso assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro desi- gnato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l’Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall’esito della procedura arbitrale. L’Impresa – Uffi- cio Tutela Legale - avvertirà l’Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata l’Impresa tiene inden- ne l’Assicurato limitatamente ai primi due accessi.
Art. 25.2 - Libera scelta del Legale
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all’Art. 22 e nei limiti del Massimale previsto (Art. 21). Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, l’Impresa può no- minare direttamente il Legale, al quale l’Assicurato ha facoltà di conferire manda- to. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Xxxxxx, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall’Impresa.
L’Impresa non è responsabile dell’operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.
Art. 26 - Recupero delle somme
Competono integralmente all’Assicurato, i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale
ed interessi; competono invece all’Impresa che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate all’Assicurato giudizialmente o tran- sattivamente.
Art. 27 - Prescrizione
Il diritto dell’Assicurato alla Copertura Assicurativa si prescrive se il Sinistro/caso assicurativo viene denunciato all’Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 II comma – Codice Civile).
Art. 28 - Oneri fiscali
Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente Copertura sono a carico dell’Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
COPERTURA 5 – ASSISTENZA
SEZIONE I – ASSISTENZA AUTO PLATINUM
Definizioni particolari di sezione
ASSICURATO: la persona fisica che conduce il veicolo indicato, sia esso il proprie- tario o la persona da questi autorizzata alla guida dello stesso.
FURTO: l’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GUASTO: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzio- namento di sue parti tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
INCENDIO: la combustione, con fiamma, del veicolo o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.
INCIDENTE: qualsiasi Sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale ad esempio collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo danni tali da:
- determinarne l’immobilizzo;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l’Assicurato.
PRESTAZIONE: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere for- nito all’Assicurato, nell’accadimento di un Sinistro rientrante nella Copertura as- sistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
RAPINA: il reato previsto all’art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
VEICOLO: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Codice della Strada si intende il veicolo a motore di oltre 50 cc, immatricolato in Italia con targa italiana, con non più di 15 anni di vetustà, non adibito ad uso pubblico, né a noleggio, né a scuola guida.
PRESTAZIONI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
Art. 29 - Soccorso stradale
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio, fora- tura, Furto parziale o tentato, smarrimento e/o rottura chiavi, esaurimento bat- teria o mancato avviamento in genere o venisse trovato dopo Furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luo- go dell’immobilizzo al più vicino centro di assistenza autorizzato Europ Assistan- ce, al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o all’officina meccani- ca più vicina, oppure al punto indicato dall’Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo, per i Sinistri avvenuti in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale:
- fino alle destinazioni elencate in precedenza, per i Sinistri avvenuti in Italia.
- fino ad un importo massimo di € 180,00 per Sinistro avvenuto all’Estero.
Sono esclusi dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi si- ano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori delle rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali ad esempio: percorsi fuoristrada).
- l’errato rifornimento che non comporti un guasto al veicolo.
Art. 30 - Depannage/officina mobile
Prestazione valida solo in Italia e UE dove possibile
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, fo- ratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contat- tare la Struttura Organizzativa e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale (Officina Mobile) che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile. Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il forni- tore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la presta- zione “Soccorso Stradale”.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all’intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
Art. 31 - Recupero fuoristrada del veicolo
Qualora il veicolo, a seguito di incidente, fosse finito fuori strada e non fosse più in grado di ritornarvi autonomamente, la Struttura Organizzativa fornirà uno o più mezzi adatti a riportare il veicolo su strada.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 180,00.
Se per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l’utilizzo di mezzi eccezio- nali, l’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il Massimale sopra indicato.
Sono escluse dalla prestazione:
- i costi relativi all’eventuale recupero e trasferimento dei bagagli e/o della mer- ce trasportata.
Art. 32 - Veicolo in sostituzione
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente,Incendio, Furto parziale, Furto totale (con ritrovamento) o rapina per il quale fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall’Officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, l’Assicurato dovrà contat- tare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un veicolo in sostitu- zione. Tale veicolo, adibito ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata, a chilometraggio illimitato, sarà reso disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio del veicolo, a chilome- traggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi compresi il sabato e i festivi.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i casi di immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare
- le spese del carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relative al veicolo in sostituzione
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie
- le cauzioni richieste dalla Società di autonoleggio, che dovranno essere versa- te direttamente dall’Assicurato
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere accordata e autorizzata dalla Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato, al termine della riparazione del veicolo, dovrà farsi rilasciare un do- cumento fiscale in cui risultino le ore di manodopera impiegate, ed inviarne, entro 15 giorni, una copia ad Europ Assistance.
Art. 33 - SOS incidente
Qualora l’Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:
- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicura- zioni a seguito di incidenti avvenuti all’estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all’estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all’e- stero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.
Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la rispostasarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.
Art. 34 - Consulenza medica
Qualora l’Assicurato in seguito ad incidente necessitasse valutare il proprio sta- to di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico. Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI È VERIFICATO OLTRE I 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA
Art. 35 - Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o Furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di Furto o rapina che costringa l’Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provve- derà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a € 100,00 a per- sona al giorno, per un massimo di € 300,00 per Sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.
Sono escluse dalla prestazione
- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.
Art. 36 - Rientro o proseguimento del viaggio
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, Incendio o Fur- to parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore in Italia o ai 4 giorni all’estero oppure in caso di Furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all’Assicurato e ai passeggeri un biglietto fer- roviario di prima classe o uno di aereo di classe economica o un’autovettura in sostituzione e/o taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, di 1200 cc, sarà disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le dispo- nibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.
Massimale:
Europ Assistance tiene a proprio carico:
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 300,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’Italia;
- il costo dei biglietti fino ad un importo di € 500,00 se il rientro o il proseguimento avverrà dall’estero;
- il costo del taxi fino ad un massimo di € 50,00 utilizzabile dall’Assicurato per rag- giungere la sua residenza, la stazione, l’aeroporto, la stazione di noleggio, il porto;
- il costo del noleggio dell’autovettura per un massimo di due giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, etc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente all’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assicurato il numero di carta di credito a titolo cauzione;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto al Massimale previsto, che dovrà comun- que essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa;
- il rientro del bagaglio eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull’autovettura a nolo.
Art. 37 - Recupero del veicolo riparato
Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell’immobilizzo, la Struttura Organizzati- va fornirà all’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400,00 per Sinistro avvenuto all’estero.
Art. 38 - Autista a disposizione a seguito d’infortunio
Qualora,a seguito d’incidente, l’Assicurato abbia subito lesioni tali da non essere in grado di guidare il veicolo per un infortunio e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a dispo- sizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell’Assicurato, secondo l’itinerario più breve.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dell’autista.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha ac- certato la sua impossibilità a guidare.
PRESTAZIONI VALIDE SOLO PER SINISTRI AVVENUTI ALL’ESTERO
Art. 39 - Rientro sanitario
Qualora l’Assicurato o i passeggeri del veicolo, in seguito ad un incidente stradale,
necessitassero, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario (solo in Europa);
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’ambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e com- prenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall’Assicurato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di € 10.000,00 complessivi per Sinistro e per anno assicurativo.
Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di pro- seguire il viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volon- tariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
Art. 40 - Trasporto salma
Qualora, a seguito d’incidente stradale, si verificasse il decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi fino alla concorrenza massima di
€ 2.600,00 complessivi per Sinistro e per anno anche se coinvolgente più assicurati. Per importi superiori Europ Assistance interverrà subito dopo aver ricevuto in Italia adeguate garanzie.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma.
Art. 41 - Rientro con un familiare
Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario, i medici della Strut- tura Organizzativa non ritenessero necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnar-
lo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo uti- lizzato per l’Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino alla concorrenza massima di € 300,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di € 500,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
Art. 42 - Viaggio di un familiare
Qualora l’Assicurato, o i passeggeri del veicolo, venissero ricoverati in un istituto di cura,a causa di incidente stradale, per un periodo superiore a 7 giorni, la strut- tura organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese dei biglietti fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare.
Art. 43 - Accompagnamento dei minori
Qualora, a seguito di incidente stradale, l’Assicurato in viaggio si trovasse nell’im- possibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di € 300,00 per persona assicurata se il rientro avviene in Italia e di € 500,00 per persona assicurata se il rientro avviene all’estero.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
Art. 44 - Interprete a disposizione
Qualora l’Assicurato, a seguito d’incidente, venisse ricoverato, a seguito di in- cidente, in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la struttura organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
I costi dell’interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.
Art. 45 - Anticipo spese di prima necessità
Qualora l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impos- sibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente in seguito a guasto, inci- dente, Incendio, rapina, Furto o Furto parziale del veicolo, la struttura organizza- tiva provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di € 600,00.
Massimale:
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di € 600,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.000,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizio- ni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistan- ce adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Eu- rop Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dal- la data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 46 - Anticipo cauzione penale
Qualora l’Assicurato fosse arrestato o minacciato d’arresto, in seguito a incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, e fosse pertanto tenuto a ver- sare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la struttura organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di € 5.200,00. L’importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 5.200,00. La presta- zione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie, quali a titolo esemplificativo: assegni circolari, fideiussio- ne bancaria.
Sono esclusi dalla prestazione:
I trasferimenti di valuta all’ estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato; i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Eu- rop Assistance di verificare i termini delle garanzie di restituzione dell’importo
anticipato. L’assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dal- la data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 47 - Segnalazione legale
Qualora l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di as- sistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
Europ Assistance anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pa- gamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di € 1.100,00. Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di € 1.100,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto ade- guate garanzie. L’importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di € 1.100,00.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni inmateria vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assi- stance adeguate garanzie di restituzione.
La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispon- denti Europ Assistance.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l’ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Eu- rop Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell’importo anticipato. L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dal- la data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 48 - Recupero del veicolo dopo il Furto o rapina
Qualora il veicolo venisse ritrovato dopo il Furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all’As- sicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.
Massimale:
Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200,00 per Sinistro avvenuto in Italia e di € 400,00 per Sinistro avvenuto all’estero.
Art. 49 - Invio pezzi di ricambio
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’estero, necessitasse di pezzi di ricambio in- dispensabili alla riparazione ed al funzionamento del veicolo immobilizzato per guasto, incidente, ma questi non fossero reperibili sul posto, la Struttura Orga- nizzativa provvederà alla ricerca ed al loro invio. La spedizione verrà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo, con spese a carico di Europ Assistance fino alla concorrenza di € 500,00 per anno
assicurativo, con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. Europ Assistance non assume responsabilità per eventuali ritardi dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo dei pezzi e le eventuali spese doganali che dovranno essere rimbor- sate dall’Assicurato al suo rientro in Italia;
- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbrica- zione;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistan- ce adeguate garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.
Obblighi dell’Assicurato:
L’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazio- ne dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio.
La struttura organizzativa provvederà a comunicare tempestivamente le informa- zioni relative all’inoltro dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazio- ne, il passaporto ed i pezzi danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitargli il pagamento delle spese doganali. L’Assicurato dovrà rimborsare la som- ma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
Art. 50 - Rimpatrio del veicolo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto tentato o parziale, rapina tentata, avvenuti all’estero, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore ai cinque giorni lavorativi pres- so un’officina della casa costruttrice o non fosse riparabile presso le officine del luogo, la struttura organizzativa, con mezzi appositamente attrezzati, effet- tuerà il trasporto del veicolo dal luogo dell’immobilizzo fino al luogo prescelto dall’assicurato in Italia.
Sono esclusi dalla prestazione:
- il costo del rimpatrio a carico di Europ Assistance se superiore al valore com- merciale del veicolo nello stato in cui si trova dopo il sinistro. Per valore com- merciale del veicolo si intende il valore dello stesso, al momento del Sinistro, come riportato sul numero di “quattro ruote” del mese di accadimento del Sinistro;
- il costo dei diritti doganali, delle spese di riparazione del veicolo e degli ac- cessori eventualmente rubati;
- il caso in cui non sia stata fatta regolare denuncia di Xxxxx alle autorità di polizia locali;
- il caso in cui l ’entità del danno al veicolo sia tale da consentire la prosecu- zione del viaggio.
Obblighi dell’Assicurato:
Nel caso in cui il veicolo si trovi in paesi al di fuori dell’unione europea o in quelli in cui il veicolo è stato registrato sul passaporto o su altro documento specifico, l’Assicurato, prima di compiere qualsiasi operazione, dovrà consultare la struttura organizzativa.
SEZIONE II - ASSISTENZA STOP & GO
(ASSISTENZA AUTO PLATINUM + AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO)
Tutto quanto previsto alla Sezione I ASSISTENZA AUTO PLATINUM, integrato con la seguente prestazione AUTO SOSTITUTIVA SUL POSTO.
Art. 51 - Auto sostitutiva sul posto
(Prestazione valida solo in Italia e senza limiti chilometrici)
Qualora venga erogata la prestazione “Soccorso Stradale”, l’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa che metterà a sua disposizione, 24 h su 24, e a chilometraggio illimitato, un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà fornita, com- patibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, presso il luogo di fermo del veicolo. Qualora il fermo avvenga in autostrada, in tangenziale o su sedi stradali ad esse equiparate, o qualora il veicolo dell’Assicurato non fosse in condizioni di sicurezza o fosse di intralcio, ovvero il centro di noleggio conven- zionato sia impossibilitato a fornire l’autovettura, l’erogazione della prestazione avverrà secondo le seguenti modalità:
- consegna dell’autovettura presso l’officina di destinazione del soccorso stradale;
- messa a disposizione di un’autovettura presso il rent a car indicato dalla Strut- tura Organizzativa. Europ Assistance rimborserà all’Assicurato, dietro presen- tazione di regolare ricevuta, le spese del taxi sostenute per raggiungere il rent a car, fino al limite massimo di € 100,00 per Sinistro.
Europ Assistance terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 3 giorni consecutivi. Durante il periodo del fermo del veicolo, verrà certificato il tempo di ri- parazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice e qualora lo stesso superi i Massimali in giorni sopra previsti, il noleggio potrà essere prolungato per il periodo indicato nella certificazione e comunque fino ad un massimo di 4 giorni.
Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà aver compiuti 21 anni e dovrà fornire alla Società di autonoleggio:
- patente di guida in originale e valida;
- carta di credito a titolo di cauzione.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso il Rent a Car che ha for- nito l’autovettura sostitutiva. Il massimale complessivo delle prestazioni Autovettura in sostituzione in Italia e Stop&Go non potrà superare i 7 giorni.
Sono escluse dalla prestazione:
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’auto- vettura in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato mediante carta di credito;
- l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comun- que essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
Inoltre, la prestazione non è operante per:
- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comun- que cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
In caso di erogazione di prestazioni di assistenza, la struttura organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.
Importante: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonica- mente la struttura organizzativa al numero:
Dall’Italia 800.046428
Dall’Italia o dall’estero (x00) 00.00.00.00.00
si dovranno comunicare subito all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- numero della Polizza/fascia tessera;
(fascia tessera per Assistenza Auto Platinum – UBIA) (fascia tessera per Assistenza Stop & Go - UBIF)
- indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- recapito telefonico.
Qualora fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la struttura organiz- zativa,potrà inviare: un fax al numero 00.00000000 oppure un telegramma a Europ Assistance Italia s.p.a. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le prestazioni/Coperture previste in Poliz- za, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso.
Pertanto l’Assicurato, contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali an- che, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell’Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.
Per informazioni sulla Polizza è possibile contattare dall’Italia il numero verde 800-013529 dal lunedì al sabato esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
CONCERNENTI LE COPERTURE 2 - COMPLEMENTARE RC VERSO TERZI, 3 - INCENDIO E FURTO.
Art. 52 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
x. xxxxx avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell’Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.;
b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell’Impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1914 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, a norma dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato deve inoltre:
c. in caso di Xxxxx, Xxxxxx, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, farne immediata denuncia all’Autorità competente ed inoltrare copia alla Dire- zione dell’impresa;
x. xxxxxxxsi dall’effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgen- ti necessarie al ricovero del Motoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell’Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla Denuncia del Sinistro;
e. in caso di Xxxxxxxx che interessi la Copertura Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all’acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
f. in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico ori- ginario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di Motoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del Motoveicolo stesso.
Art. 53 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
La Liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l’Assicurato e l’Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’Impresa e dall’Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:
a. verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 52;
b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
c. verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinan- do il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
d. procedere alla stima e alla Liquidazione del danno.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, Xxxx nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti so- stiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
Art. 54 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato
In caso di Sinistro - escluso l’Incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell’annualità assicurativa in corso, di un importo pari all’Inden- nizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell’Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzio- ne subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all’Impresa stessa.
Art. 55 - Determinazione dell’ammontare del danno
L’ammontare del danno viene determinato dalla differenza fra il valore che il mo- toveicolo e le sue parti avevano al momento del Sinistro determinato dalla banca dati Infobike di Editoriale Domus, ed il valore che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da man- cato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi; per i Motoveicoli non riportati nella banca dati Infobike di Editoriale Domus, si farà riferimento alle media dei valori pubblicati su Eurotax Due Ruote giallo e blu. Per motocicli, ciclomotori e motocarrozzette, l’ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del Degrado d’uso del Motovei- colo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:
a. in caso di perdita totale; entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, oppure al valore determinato dalla banca dati Infobike di Editoriale Domus. Per i Motoveicoli non riportati nella banca dati Infobike, si farà riferimento al valore pubblicato su Eurotax Due Ruote giallo;
b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie): entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d’acquisto, op- pure al valore determinato dalla banca dati Infobike di Editoriale Domus. Per i motoveicoli non riportati nella banca dati Infobike, si farà riferimento al valore pubblicato su Eurotax Due Ruote giallo;
c. In ogni caso se l’Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Moto- veicolo aveva al momento del Sinistro, l’Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile). Nella determi-
nazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Art. 56 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate
L’Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripri- stino del Motoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Motoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l’Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Motoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.
Art. 57 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo, quando l’Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all’Art. 56, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della Liquidazione, semprechè l’Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, la documentazione di cui all’Art. 52.
CONCERNENTI LA COPERTURA 5
Art. 58 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro - Richiesta di assistenza
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle “Istruzioni per la richiesta di assistenza” alla pagina 44 di 47.
Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209
RACCOMANDATA A.R.
Alla Soc.
(Direzione generale)
All’Ispettorato sinistri Della società
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio del danneggiato)
Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.
Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario dell’autoveicolo (tipologia, modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patri- moniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).
Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo (tipologia del veicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n………se conosciuta).
Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell’allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma ……… (indicare se singola o congiunta).
In alternativa al modulo Cai inserire la frase seguente:
Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimentodel danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).
Si invita codesta società a procedere all’accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendoun arco tem- porale di almeno due ore giornaliere nell’arco dell’orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo
………. Previo appuntamento telefonico al n……………………
In caso di lesioni:
Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig… (nome, cognome, codice fiscale,
indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medica dalla quale si evince:
- la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)
- la quantificazione della inabilità permanente subita
- se il danneggiato abbia diritto a percepire l’indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale.
Si informa sin d’ora che, in assenza di comunicazione dell’offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all’offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all’IVASS – Servizio Tutela degli Utenti – affinchè possa procedere all’irrogazione delle relative sanzioni.
FIRMA
Mod. 1397 ed. 01/01/2019 – 5.000