CIRCOLARE N. 07 DEL 16/07/2015
CIRCOLARE N. 07 DEL 16/07/2015
SOMMARIO
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO 4
1.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI 27
1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A STORICI TFR 28
1.5. MINIMALI/MASSIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC 28
1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE 29
2.1. GESTIONE CREDITI ADDIZIONALI IN F24 31
2.1.1 CREDITO DA ADDIZIONALE REGIONALE 32
2.1.2 CREDITO DA ADDIZIONALE COMUNALE 33
2.1.3 PROSPETTO COMPENSAZIONI 34
2.2.1 CARICAMENTO XML MENSILE 34
2.2.2 CARICAMENTO CSV PROSPETTO CONTABILE PERSONALIZZATO 35
3.1. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 36
3.1.1 AZZERAMENTO REDDITO ANF 36
3.1.2 MODELLO ANF/DIP – COD. SR16 38
3.2. CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE 38
1
3.2.3 CONTROLLO RIPOSI NON GODUTI PER CALCOLO CONTRIBUTI 43
3.2.6 STAMPA FERIE NON GODUTE 49
3.3. CONTRIBUTO SU ROL ED EX FESTIVITA’ 50
3.3.2 ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI 50
3.3.4 INSERIMENTO VOCI MANUALI 53
3.3.5 CONTROLLO RIPOSI NON GODUTI PER CALCOLO CONTRIBUTI 54
4.2. RIPORTA DATI 730/4 DA TRACCIATO MINISTERIALE 55
4.3.2 RIMBORSI NON EFFETTUATI PER INCAPIENZA 59
4.3.3 PROSPETTO COMPENSAZIONI 59
4.3.4 COLLABORATORI ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE 60
4.4.1 RATEIZZAZIONE SOMME A DEBITO 61
4.4.2 INTERESSI PER INCAPIENZA 62
4.5. 730/4 INTEGRATIVO \ RETTIFICATIVO 66
4.5.1 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA 67
4.5.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 68
4.7. INSERIMENTO VOCI MANUALE 72
4.8. COMPENSO SOSTITUTO D’IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE 72
4.9.1 000/0 XX XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX – STAMPA 72
4.9.2 COMUNICAZIONE RESIDUO ASSISTENZA FISC. (RES-730L) 73
4.9.3 RICERCA REGIONI MANCANTI SU ADDIZIONALI (730) 74
4.9.4 STAMPA COCOCO CON ASSISTENZA FISCALE (BPYS113L) 74
4.9.5 CONTROLLO SQUADRATURA ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI (BPYM55L) .74
4.10. CERTIFICAZIONE UNICA ANNO CORRENTE 75
4.11. 730 INCAPIENZA A CREDITO E A DEBITO (SUCCESSIVO) 76
5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI 80
5.1. CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE 80
5.1.1 RIPOSI NON GODUTI - RIC1507D 80
5.2.1 CEDOLINO RIELABORATO PER DITTE CON VIDIMAZIONE DIFFERITA - OPZIONE 19.80
5.2.2 COSTI INFRANNUALI – DECURTAZIONE INCENTIVI DA STAMPE COSTI - OPZ. 100 81
5.2.3 10^ VIDEATA - FONDO ASSISTENZA SANITARIA - FONDO PMI 82
5.2.4 ESTRAZIONE DITTA - OPZIONE 73 83
5.2.5 RIPORTO SOMMA TASSAZIONE - 10^ VIDEATA - OPZ. 101 84
5.3. INAIL: DENUNCIA TRIMESTRALE SOCI FACCHINI 84
5.4. INCENTIVO ALL'ESODO PER LAVORATORI ANZIANI 85
5.1. MOVIMENTI: INSERIMENTO COMMENTI 88
5.3. QUATTORDICESIMA: ALTERAZIONE PERCENTUALE 88
5.4. STAMPA DOPO CALCOLO CEDOLINO 89
5.4.1 55) PER VERSAMENTO ENTI 89
5.5. TRASFORMAZIONE DA TD A TI E RECUPERO ASPI 89
5.6.1 CIG/CIGS/CIGO/SOLIDARIETA’ – 01) SR41 (CIG/CIGS IN DEROGA) - STAMPA E FILE 89
5.6.2 LIBRO UNICO/CALENDARIO/FILE ORARIO- 03)STATISTICHE (CALENDARIO)-STAMPA 90
5.6.3 STAMPE – 83) COMPENSAZIONI DITTA 90
5.6.4 STAMPE – 84) EXPORT PRESTITI DIPENDENTI 90
6.1. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE 92
6.2. RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI 93
6.3. ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA’ E DIMENSIONE AZIENDA 94
7. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE 96
7.1. AGGIORNAMENTO DEL 24/06/2015 96
7.1.1 XXXX.XXXX.XX/XX XXX.XXXXXX TRIB. 1655 - RIC1506C 96
7.2. AGGIORNAMENTO DEL 26/06/2015 96
7.2.1 RICERCA CONTRIBUTO UNA TANTUM FASG&P - RIC1506F 96
7.3. AGGIORNAMENTO DEL 07/07/2015 97
7.3.1 VERIFICA CAPIENZA 730 – RICERCA RIC1506I 97
7.4. AGGIORNAMENTO DEL 09/07/2015 97
7.4.1 IMPORT SOGGETTI INAIL SENZA FISCALE DA PAGHE AP - SISTEM. IN 770 COD. COM. INAIL SOGG. NO IRPEF - RIC1506M 97
8. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R. 98
1. AGGIORNAMENTI TABELLE
1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI LUGLIO
Aeroportuali (Assaeroporti) (A055)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 1° ottobre 2014.
Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)
a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'ottava rata dell’una tantum come previsto dall’accordo del 20 novembre 2014, (vedere paragrafo una tantum).
Agricoltura impiegati (A071)
sono stati aggiornati i minimi conglobati della suddivisione territoriale della Sicilia (SC),
Agenzie marittime e aeree (A059)
sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall’accordo del 17 dicembre 2014..
Agricoltura cooperative (A070),
sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell’elemento di maggiorazione come previsto dall’accordo del 6 agosto 2013.
Alimentari - Artigianato (C037)
Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.
E’ prevista la corresponsione di 5 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo giugno -- ot- tobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.
Alimentari: settore olio e margarina - Industria (A042)
sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità come previsto dall’accordo del 9 novembre 2012.
Assistenza Pubblica – Anpas (E028)
A luglio 2015 è prevista la corresponsione di un elemento di garanzia retributiva di 120 euro nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello.
Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell’importo dell’elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.
Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l’elemento di garanzia del contratto E028.
4
Calzature - Industria (A007)
sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall’accordo del 29 novembre 2013.
Centri elaborazione dati (E014)
il 9 luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo: sono stati aggiornati i minimi conglobati,
nelle quote associative automatiche sono stati variati gli importi del Fondo Easi, la contribu- zione è ora di 1 euro a carico del dipendente e di 13 euro a carico del datore di lavoro.
Segnaliamo inoltre che l'accordo del 9 luglio 2015 ha previsto un importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale, sono stati inseriti i dati per la corresponsione a settembre 2015 (vedere paragrafo una tantum).
Ceramica – Artigianato (C015)
Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del ccnl: sono stati aggiornati i minimi conglobati.
Ceramica - Industria (ex Federceramica - chimici) (A034)
sono stati aggiornati i minimi conglobati e gli importi dell'Ipo come previsto dall’accordo del 18 marzo 2014.
Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)
Il 10 giugno 2015 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del ccnl: sono stati aggiornati i minimi conglobati.
Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)
Il 16 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale del Veneto.
E’ prevista la corresponsione di 4 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo giugno -- set- tembre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.
5
Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Cooperative facchinaggio - ccnl trasporto merci 1/8/2013 (A099)
a luglio 2015 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum come previsto dall’accordo dell'8 maggio 2015, (vedere paragrafo una tantum).
Edilizia – Artigianato (C013)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 24 gennaio 2014.
Edilizia – Cooperative (A022)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 1° luglio 2014.
Edilizia – Industria (A021)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 1° luglio 2014.
Fotolaboratori (E065)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 17 giugno 2013.
Gas Acqua unico – Industria (A030)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall’accordo del 14 gennaio 2014.
Gas Acqua (ex Federgasacqua)– Industria (A065)
sono stati aggiornati i minimi retributivi. Segnaliamo che sono previste novità in materia di indennità di reperibilità.
Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Lapidei – API (B013)
sono stati aggiornati i minimi conglobati per le suddivisioni NA delle suddivisioni contrat- tuali A e B come previsto dall’accordo di Confapi.
Lapidei accordi provinciali (Verona) – API (B014)
sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione NA come previsto dall’accordo di Confapi.
Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
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a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Marittimi - addetti agli uffici (A062)
il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo: sono stati aggiornati i minimi conglobati,
a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).
Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)
il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo: sono stati aggiornati i minimi conglobati,
a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).
Marittimi - navi fino a 151 T.S.L.(A079)
il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo: sono stati aggiornati i minimi conglobati,
sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità,
a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).
Marittimi - navi oltre 151 T.S.L.(A087)
il 1° luglio 2015 è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo: sono stati aggiornati i minimi conglobati,
sono stati aggiornati gli importi unitari degli scatti di anzianità,
a luglio 2015 è prevista la corresponsione dell'una tantum, (vedere paragrafo una tantum).
Metalmeccanica - Artigianato (C001)
a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall’accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).
Occhiali – Artigianato (C041)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Odontotecnica – Artigianato (C003)
a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall’accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).
Oreficeria – Artigianato (C011)
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a luglio 2015 è prevista la corresponsione della terza tranche dell'una tantum come previsto dall’accordo del 14 gennaio 2015, (vedere paragrafo una tantum).
Oreficeria – Industria (A019)
a luglio 2015 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell'una tantum come indi- cato nell'accordo del 15 dicembre 2014, (vedere paragrafo una tantum).
Ortofrutticoli ed agrumari (E063)
sono stati aggiornati i minimi conglobati e l’elemento di maggiorazione per la suddivisione TD (tempo determinato) come indicato nell'accordo del 7 luglio 2014.
Ortofrutticoli ed agrumari – tempo determinato (E963)
sono stati aggiornati i minimi conglobati e l’elemento di maggiorazione per la suddivisione TD (tempo determinato) come indicato nell'accordo del 7 luglio 2014.
Ricordiamo che il presente contratto è stato inserito per la gestione dei dipendenti a tempo determi- nato ed in particolare per la gestione automatica delle particolarità previste per questa tipologia con- trattuale. Si rinvia alla consultazione dei commenti del contratto per l’approfondimento delle impo- stazioni effettuate nel contratto. Per i dipendenti a tempo indeterminato continuare ad utilizzare il codice contratto E063.
Panificazione - Artigianato (C039)
Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.
E’ prevista la corresponsione di 5 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo giugno -- ot- tobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della seconda rata di premio di produttività per il Veneto.
Pelli e cuoio – Industria (A005)
sono stati aggiornati i minimi conglobati come previsto dall’accordo del 4 febbraio 2014.
Pompe funebri – aziende private (E069)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 4 luglio 2014.
Porti – Autorità portuali (A082)
sono stati inseriti gli importi per la corresponsione dell'"Elemento Distinto della Retribuzio- ne" (EDR) previsto dall’accordo del 14 gennaio 2014.
Per il calcolo corretto, la voce 0807 deve essere inserita nel movimento del dipendente con valore "1" nella colonna ore/gg.
Porti – Imprese portuali (A064)
sono stati inseriti gli importi per la corresponsione dell'"Elemento Distinto della Retribuzio- ne" (EDR) previsto dall’accordo del 14 gennaio 2014.
Per il calcolo corretto, la voce 0807 deve essere inserita nel movimento del dipendente con valore "1" nella colonna ore/gg.
Recapito telegrammi (A.R.E.) (A052)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 2 aprile 2015.
Servizi Assistenziali - Misericordie (E070)
A luglio 2015 è prevista la corresponsione di un elemento di garanzia retributiva di 80 euro nelle a- ziende prive di contrattazione di secondo livello.
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Segnaliamo che è possibile effettuare la stampa dell’importo dell’elemento di garanzia retributiva da Utility A.C. => Controllo archivi => 34) Stampa elemento di garanzia retributiva.
Segue un esempio di compilazione dei dati variabili per l’elemento di garanzia del contratto E070. E' a cura Utente la verifica della presenza in forza al 1° gennaio 2015.
Segnaliamo inoltre che è a cura Utente la corresponsione degli arretrati come indicato dall'accordo di rinnovo.
Servizi di pulizia – Artigianato (C035)
sono stati inseriti i dati per la corresponsione della decima rata dell'elemento distinto e ag- giuntivo della retribuzione (vedere paragrafo una tantum), segnaliamo che per le suddivisio- ni del Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti nell'accordo regionale del Vene- to.
Tabacco (lavorazione) (A075)
sono stati aggiornati i minimi retributivi come indicato nell'accordo del 17 luglio 2014.
Tessili/calzature - Artigianato (C005)
Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto: L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel peri- odo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).
a luglio 2015 è perciò prevista la corresponsione della quinta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).
Tessili - Industria (A003)
E' stato sottoscritto, il 27/5/2015, tra la SMI - Federazione Tessile e Moda - e la Femca-Cisl, la Fil- ctem-Cgil e la Uiltec-Uil, l’accordo per i comparti tessili vari / torcitura e filatura serica per l'appli- cazione del CCNL 4/2/2014 delle imprese del settore tessile abbigliamento moda.
sono stati aggiornati i minimi conglobati per la suddivisione contrattuale C (Tessili vari),
a luglio 2015 è prevista la corresponsione della prima tranche dell'una tantum per la suddivi- sione contrattuale C (Tessili vari), (vedere paragrafo una tantum).
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Segnaliamo che la Federazione TessiliVari invita a continuare ad applicare il contratto storico e non l'accordo del 27/5/2015 siglato da SMI - Federazione Tessile e Moda, pertanto con il prossimo ag- giornamento sarà inserito il codice contratto A004 riferito alla Federazione TessiliVari. A cura U- tente verificare con l'associazione di categoria o con le aziende quale contratto applicare ed even- tualmente effettuare la variazione in anagrafica.
(U13)
1.2. GESTIONE UNA TANTUM
Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: Utility A. C.
=> Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).
Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Allineamento per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011
1) Ai lavoratori, in servizio al momento della stipula del presente c.c.n.l., in forza nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, competono i seguenti importi a titolo di "Una tantum", comprensivi di incidenza scatti determinata forfettaria- mente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:
Livello | Importo Euro |
5° (ex C.U.) | 4.660,00 |
4° (ex 1ª cat.) | 3.272,00 |
3° (ex 2ª cat.) | 2.716,00 |
2° (ex 3ª cat.) | 2.093,00 |
2) Arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014
Per gli anni 2012, 2013 e periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo sopra indicato, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattua- le, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:
Livello | Importo Euro |
5° (ex C.U.) | 4.535,00 |
4° (ex 1ª cat.) | 3.494,00 |
3° (ex 2ª cat.) | 3.083,00 |
2° (ex 3ª cat.) | 2.486,00 |
I valori di cui sopra sono stati determinati in misura forfettaria agevolata, al fine di consentire una applicazione generalizzata a tutti gli agenti di assicurazione destinatari del presente c.c.n.l.
3) Per lo stesso periodo, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo
10
sopra indicato, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettaria- mente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:
Livello | Importo Euro |
6° (quadro) | 1.414,00 |
5° | 1.251,00 |
4° | 1.179,00 |
3° | 1.088,00 |
2° | 1.011,00 |
1° | 1.004,00 |
Gli importi relativi al riallineamento saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel peri- odo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, conside- rando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.
Gli importi relativi agli arretrati 1° gennaio 2012-30 giugno 2014 saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel cor- so di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.
Per quanto non previsto, valgono, sul punto, le stesse condizioni già enunciate per precedenti eroga- zioni di arretrati:
a) in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati, i vari importi saranno applicati pro-quota;
b) eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce I.v.c. e/o "anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali" saranno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle "Una tantum";
c) l'"Una tantum" comprende le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed infortunio: a tal fine le retribu- zioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l'aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;
d) l'"Una tantum", escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, come indicato al precedente punto, è interamente soggetta a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tranches di cui alla Tabella B;
e) l'"Una tantum", per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione, è soggetta a tassazione separata;
f) in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., ovvero conseguenti all'applicazione dell'art. 71 c.c.n.l. (Trapasso di agenzia), il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall'agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data di stipula del presente c.c.n.l.; quest'ultimo avrà naturalmente la facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavo- ratore sarà stato nel o nei periodi interessati.
Tabella C
Pagamento delle "Una tantum"
Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o arretrati, rispetti- vamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, al net- to di quanto indicato al punto 3.b), saranno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, decorrenti
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dal 1° novembre 2014, e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/4 del to- tale, e comunque non inferiore ad € 100 cadauna.
Per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 si darà luogo alla corresponsione delle relative retribuzioni arretrate. (…)
(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Ricordiamo che a dicembre 2014 è stato corrisposto con la voce 0575 l'intero importo degli arre- trati da 01/07/2014 al 30/11/2014 e la prima quota dell'una tantum forfetaria relativa al periodo 01/01/2012 - 30/06/2014 con le voci 0560 e 0561, segnaliamo che la corresponsione dell'una tan- tum è stata suddivisa in tredici quote che saranno corrisposte mensilmente da dicembre 2014 a dicembre 2015, in caso di cessazione saranno corrisposti gli importi residui. Segnaliamo che vie- ne gestito il caso n° 3 mentre per i casi 1 e 2 la gestione è a cura Utente.
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time e per gli apprendi- sti.
Alimentari - Artigianato (C037)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…)Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di pro- duttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo prece- dente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.
il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'o- rario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzio- ne e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (…)
(fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Xxxx apprendisti non vengono corrisposti gli importi. A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
V iene verificata anche la condizione dell’assunzione prima del 1° settembre 2014.
La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottbre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Aziende turistiche e pubblici esercizi con più di 14 dipendenti – CNAI, (F056)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
12
(…) Art. 136 - Al personale in forza alla data del 01.05.2015 sarà riconosciuto, per il servizio pre- stato nell'ambito del rapporto di lavoro nel xxxxx xxx xxxxxxx 00/00/0000 - 00/00/0000 (xxxxxxx con- trattuale) i seguenti importi una tantum da erogare in due trance:
(Livelli) | (Maggio 2015) | (Luglio 2015) |
QD | 184 | 212 |
Q | 184 | 212 |
1 | 170 | 196 |
2 | 170 | 196 |
3 | 163 | 181 |
4 | 163 | 181 |
5 | 150 | 170 |
6 | 150 | 170 |
Apprendisti | 130 | 150 |
Ai lavoratori che non abbiano prestato servizio per I'intero periodo di carenza contrattuale, gli im- porti di cui sopra saranno erogati pro quota. A tal fine non verranno considerate le frazioni di mese inferiori ai 15 (quindici) giorni, mentre quelle pari o superiori e 15 (quindici) giorni verranno com- putate come mese intero.
Analogamente si procederà per i casi in cui non sia dato luogo a retribuzione nello stesso periodo. a norma di legge e di contratto (ivi compresa la malattia). con esclusione dei casi di maternità ed in- fortunio.
Per il personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale, 'erogazione avverrà con criteri di proporzionalità.
Gli importi di cui sopra non sono utili agli effetti del computo di alcun istituto di legge e contrattua- le né del trattamento di fine rapporto. (…)
(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
La corresponsione della prima tranche viene effettuata con il periodo delle paghe di giugno 2015. Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti, gli importi sono quelli indicati nella tabella.
In automatico viene caricata nei movimenti la voce 0561, gli importi relativi al 2013 e al 2014 ven- gono esposti con la voce 0560.
Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di pro- duttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo prece- dente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a settembre 2015.
il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'o- rario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - settembre 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
13
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 30 settembre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento re- tributivo.
In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
L'importo da erogare, che ai fini del computo finale tiene conto del mese di aprile e di maggio 2015, è il seguente:
Livelli | Importo Comples- sivo | Importo men- sile |
7 | 251,38 | 62,84 |
6 | 228,19 | 57,05 |
5S | 208,66 | 52,16 |
5 | 191,57 | 47,89 |
4 | 174,48 | 43,62 |
3 | 156,19 | 39,05 |
2 | 141,55 | 35,39 |
1 | 122,02 | 30,50 |
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Xxxx apprendisti non vengono corrisposti gli importi. A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Viene verificata anche la condizione dell’assunzione prima del 1° settembre 2014.
La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 30 settembre 2015 non ero- ga automaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
14
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 25,33 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Per l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Cooperative facchinaggio - ccnl trasporto merci 1/8/2013 (A099)
(segue un estratto dall’accordo di riallineamento):
(…) A totale copertura del periodo 1° gennaio 2013/30 aprile 2015, ai lavoratori in servizio alla da- ta del 1° maggio 2015, sarà corrisposta una somma "una tantum" pari ad euro 400,00 (quattrocen- to/00) in due tranche di euro 200,00 (duecento/00) ciascuna di cui la prima con la busta paga del mese di luglio e la seconda entro il 31 dicembre 2015.
Per i lavoratori assunti nel periodo tra il 1° gennaio 2013 e il 30 aprile 2015, l'importo sarà calcolato in ventiseiesimi per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Sono stati inseriti i dati per la corresponsione delle tranche a luglio e novembre 2015.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto): (…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
15
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 25,33 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Per l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
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In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
SETTORE PULITINTOLAVANDERIE
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 26,67 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Per l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
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In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 25,33 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
L a corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
P er l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Marittimi - addetti agli uffici (A062)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Una tantum
Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.
Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l’erogazione dell’"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:
- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell’1/7/2014, verrà corrisposto l’intero importo dell’"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all’1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo inter- corso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito in- dicati:
- Ai dipendenti assunti prima dell’1/7/2014 l’importo sarà corrisposto per intero.
18
- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l’importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzia- nità.
Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà inoltre erogato in proporzione all’orario di lavo- ro. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Marittimi - unità commerciali da diporto (A081)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Una tantum
Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.
Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l’erogazione dell’"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:
- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell’1/7/2014, verrà corrisposto l’intero importo dell’"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all’1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo inter- corso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito in- dicati:
- Ai dipendenti assunti prima dell’1/7/2014 l’importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l’importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzia- nità.
Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà inoltre erogato in proporzione all’orario di lavo- ro. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Marittimi - navi fino a 151 T.S.L.(A079)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Una tantum
Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.
19
Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l’erogazione dell’"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:
- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell’1/7/2014, verrà corrisposto l’intero importo dell’"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all’1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo inter- corso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito in- dicati:
- Ai dipendenti assunti prima dell’1/7/2014 l’importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l’importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzia- nità.
Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà inoltre erogato in proporzione all’orario di lavo- ro. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Marittimi - navi oltre 151 T.S.L.(A087)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Una tantum
Con la firma del presente verbale di accordo per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo le parti hanno convenuto di riconoscere, con le competenze del mese di luglio 2015, al personale marittimo italiano/comunitario di seguito indicato, un importo "una tantum" di euro 500,00.
Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale alla data del presente accordo, l’erogazione dell’"una tantum" avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:
- Ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL o al TP aziendale prima dell’1/7/2014, verrà corrisposto l’intero importo dell’"una tantum".
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti alla CRL successivamente all’1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di permanenza in CRL tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
- Un dodicesimo del suddetto importo (quota mensile) sarà corrisposto ai lavoratori marittimi iscritti al TP aziendale dopo il 1/7/2014, per ogni mese o pro-rata di imbarco effettuato nel periodo inter- corso tra il 1/7/2014 e il 30/6/2015.
*****
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo, con le competenze del mese di luglio 2015, sarà erogato un importo "una tantum" di euro 500,00 in base ai criteri di seguito in- dicati:
- Ai dipendenti assunti prima dell’1/7/2014 l’importo sarà corrisposto per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1/7/2014, l’importo sarà corrisposto pro-rata per ogni mese di anzia- nità.
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Ai dipendenti in regime di part-time l’importo sarà inoltre erogato in proporzione all’orario di lavo- ro. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Metalmeccanica - Artigianato (C001)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un impor- to forfettario “Una Tantum” pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in re- lazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribu- zione di ottobre 2015.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “U- na Tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, as- senza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’importo dell'Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stes- si.
L’Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.
Con l’erogazione dell’importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo.
Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successi- vo. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.
Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.
Odontotecnica – Artigianato (C003)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013
- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote men- sili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015,
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la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribu- zione di ottobre 2015.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “U- na Tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, as- senza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stes- si.
L’Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.
Con l’erogazione dell’importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo. Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successi- vo. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.
Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.
Occhiali – Artigianato (C041)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
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SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 24,00 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
P er l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Oreficeria – Artigianato (C011)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2013- 31 dicembre 2014, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un impor- to forfettario “Una Tantum” pari ad euro 420 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in re- lazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in quattro soluzioni: la prima pari ad euro 105 con la retribuzione di gennaio 2015, la seconda pari ad euro 105 con la retribuzione di aprile 2015, la terza pari a euro 105 con la retribuzione di luglio 2015, la quarta pari a euro 105 con la retribu- zione di ottobre 2015.
Xxxx apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “U- na Tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “Una Tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, as- senza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'Una Tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stes- si.
L’Una Tantum non incide sugli istituti contrattuali direttivi e differiti, ivi incluso il TFR. Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “Una Tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una Tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2015.
Con l’erogazione dell’importo forfettario “Una Tantum” le parti dichiarano definitivamente assolta ogni spettanza economica riferita o comunque riferibile al predetto biennio, a qualsivoglia titolo. Pertanto, le trattative per il rinnovo del CCNL saranno nuovamente avviate a partire dal prossimo mese di febbraio 2015 avendo a riferimento, ai fini economico-retributivi, il solo periodo successi- vo. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti gli importi sono il 70% di quelli dei non apprendisti.
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Nei movimenti viene effettuata la corresponsione con la voce 0561 a tassazione separata.
Oreficeria – Industria (A019)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Arretrati retributivi
Ai lavoratori in forza in data 15 dicembre 2014 è riconosciuto a titolo di arretrati un importo forfet- tario che liquida ogni spettanza economica relativa al periodo di vacanza contrattuale sino al 31/12/14, pari a euro 280,00 lordi suddivisibili in quote mensili (euro 23,33) che competeranno in relazione alla durata anche non consecutiva del rapporto di lavoro (con esclusione dei periodi di a- spettativa, permesso non retribuito, congedo parentale e periodi nei quali si è verificata una sospen- sione alla prestazione senza diritto alla retribuzione a carico azienda) nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014. La frazione di mese retribuita superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi ef- fetti, come mese intero, quella sino a 15 giorni non sarà computata.
L'importo forfettario è stato quantificato considerando in esso anche gli eventuali riflessi sugli isti- tuti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo de- gli stessi.
Il medesimo non sarà utile ai soli fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due rate pari a:
- euro 130,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di febbraio 2015;
- euro 150,00 lordi unitamente alla retribuzione afferente il mese di luglio 2015.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della li- quidazione delle competenze.
Per i lavoratori a tempo parziale ciascuna rata sarà coerentemente riproporzionata.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio e congedo matri- moniale, intervenute nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo forfettario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli a- dempimenti di cui all'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. (…)
(fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
La corresponsione viene effettuata con la voce 0560.
Panificazione - Artigianato (C039)
Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…)Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di pro-
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duttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo prece- dente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.
il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'o- rario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzio- ne e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (…)
(fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Xxxx apprendisti non vengono corrisposti gli importi. A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Viene verificata anche la condizione dell’assunzione prima del 1° settembre 2014.
La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottbre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Servizi di pulizia – Artigianato (C035)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) (Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione)
A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retri- buzione pari a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1° ottobre 2014.
Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.
Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno e- scluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appal- to, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, in- sieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.
Nel Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti firmatarie dell'accordo regionale.
Segnaliamo che in caso di cessazione vengono corrisposte le quote residue.
Tessili/calzature - Artigianato (C005)
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Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corre- sponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.
(segue un estratto dall’accordo regionale del Veneto):
(…) PERIODO DI CORRESPONSIONE
Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produtti- vità regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.
Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all’orario pattuito.
In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell’ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribu- zione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retribu- tivo.
In ogni caso l’erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni. La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.
IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'
L’importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI
Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € 25,33 lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.
(…) (fine dell’estratto dall’accordo del Veneto).
La corresponsione avviene con la voce 0500 “premio produttività”. Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.
Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automatica- mente.
A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.
Per l’erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione
dell’assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga au- tomaticamente le ulteriori quote residue.
La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l’accordo regionale.
Tessili - Industria (A003)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo del comparto tessili vari del 27/5/2015):
(…) L’importo una tantum di Euro 250 lordi verrà erogato in due rate di uguale importo rispettiva- mente con la retribuzione del mese di luglio 2015 e novembre 2015 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 27 maggio 2015. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013 – 31 maggio 2015 con ri- duzione proporzionale per i casi di: – servizio militare – aspettativa – congedo parentale – cassa in-
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tegrazione guadagni a zero ore L’importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. . (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
Nei movimenti viene effettuata la distinzione degli importi con la voce 0560 a tassazione ordinaria e la voce 0561 a tassazione separata.
Una tantum che non riguardano il mese corrente ma già inserite per la corresponsione in caso di cessazione:
Centri elaborazione dati (E014)
(segue un estratto dall’accordo di rinnovo):
(…) Una tantum
A copertura del periodo 1° aprile - 30 giugno 2015, a tutti i lavoratori in forza al 9 luglio 2015, spet- ta, con la retribuzione di settembre 2015, l'erogazione di una una tantum pari a 60,00 euro lordi. Ta- le importo va riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio matu- rata nel periodo di carenza, con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto. (…) (fine dell’estratto dall’accordo di rinnovo).
Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time. Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.
(U13
1.3. AGGIORNAMENTI RELATIVI A CONTRIBUTI, ALIQUOTE ED ENTI
1.3.1 EBAV
Dal 1 luglio 2015 è previsto un aumento delle quote di contribuzione per il secondo livello EBAV (Ente bilaterale artigiano del Veneto). I nuovi importi delle quote a carico azienda e a carico lavo- ratori per singolo settore sono i seguenti:
Settore Alimentazione (az. Artigiane) | Quota impresa 9,00 | Quota lavoratore 2,00 |
Alimentazione (az. Non Artig) | 2,27 | 0,57 |
Panificazione | 7,12 | 1,38 |
Le variazioni sono state effettuate nelle quote associative automatiche. A cura Utente effettuare la variazioni in caso siano presenti quote associative manuali.
Segnaliamo inoltre che è stato impostato l’imponibile soggetto al contributo di solidarietà Inps indi- cato da Ebav.
(U13)
1.3.2 ENTI
Sono stati inseriti/variati/segnalati i seguenti enti:
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4433, 4434, 4499 “FAST.”: Fondo assistenza sanitaria previsto da Federalberghi, Faita associazioni del settore turismo. Segnaliamo che dal 1° luglio 2015 sono previsti 2 euro di contribuzione a carico del dipendente e 10 euro a carico del datore di lavoro. A cura Utente effettuare la variazione in ana- grafica.
9953 “EBAS”: segnaliamo che il calcolo viene effettuato con esclusione dei dipendenti a tempo de- terminato, ricordiamo inoltre che è impostato il versamento in F24.
8782 "FASG&P": segnaliamo che sono state inserite le qualifiche nella videata apposita. 8783 "FASG&P": segnaliamo che sono state inserite le qualifiche nella videata apposita.. (U13
1.4. AGGIORNAMENTI RELATIVI A STORICI TFR
Sono stati inseriti/variati i seguenti Storici TFR:
117 "Quote TFR solidarietà maturata che verrà liquidata a cessazione": nuovo storico TFR dove indicare la somma di TFR anni precedenti maturate durante contratto di solidarietà per la quale la liquidazione non è avvenuta al termine del contratto stesso, ma avverrà in caso di cessazione del rapporto.
Generalmente queste quote corrispondono a quanto maturato durante la fruizione di contratti di so- lidarietà terminati prima del novembre del 2013, data in cui l'INPS ha pubblicato il messaggio n.18092 del 08/11/2013 in cui si modificano le indicazioni contenute al punto 5 della circolare 13 luglio 1994, n. 212.
Lo storico deve essere un di cui del campo S-TFR89. Lo storico è soggetto a rivalutazione a fine anno.
La rivalutazione netta calcolata verrà sommata allo storico stesso.
(U11)
118 "TFR a solidarietà da non liquidare in caso di termine di contratto": nuovo storico TFR da va- lorizzare nel caso di termine di un contratto di solidarietà e di inizio di uno nuovo, e nei mesi suc- cessivi si procederà al recupero delle quote maturate precedentemente, indicare in questo storico la somma di TFR maturata con il nuovo contratto che non dovrà essere liquidata con l'apposita voce "3416 - RECUPERO TFR A SOLIDARIETA'" con gestione automatica.
Lo storico viene incrementato utilizzando dalla voce “1115 - ORE TFR SOLIDARIETA DA NON LIQ" (vedi voce) da inserire a cura Utente, che a sua volta valorizzerà l'RII-1 553.
Lo storico verrà cancellato con le chiusure annuali.
(U11)
1.5. MINIMALI/MASSIMALI INAIL PER DIRIGENTI E CCC
Come da DETPRES. INAIL n.166 del 11 maggio del 2015, gli importi delle retribuzioni conven- zionali ai fini del calcolo del premio Inail per i dirigenti e per i lavoratori "parasubordinati" (colla- borazioni coordinate e continuative) dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, variano provvisoria- mente come segue:
- M190 RETRIB. INAIL PER DIRIGENTI: abbiamo variato la retribuzione convenzionale per il calcolo del premio da versare all’Inail:
da 30.018,30 a 30.076,80 Euro.
- M191 MIN/MAX INAIL PER XX.XX.XX.: abbiamo variato il minimale e massimale da applica- re per il calcolo del premio Inail:
da 16.163,70 a 16.195,20 Euro;
da 30.018,30 a 30.076,80 Euro.
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- M192 MIN/MAX INAIL MEDIO ANNUO XX.XX.XX.: abbiamo variato il minimale e massi- male da applicare per il calcolo del premio per il conguaglio di dicembre 2015:
da 16.073,40 a 16.134,30 Euro;
da 29.850,60 a 30.047,55 Euro.
Ricordiamo che la presente determinazione sarà inviata a Ministero del Lavoro e delle Politiche So- ciali per l’emanazione dei relativi decreti.
(U12)
1.6. MODIFICHE SULLE TABELLE
1.6.1 VOCI CEDOLINO
Sono state inserite/variate le seguenti voci:
1013 "IMPONIBILE ESODO L.92 Art.4": nuova voce paga neutra ad importo per indicare l'impo- nibile di riferimento nel caso di versamento dei contributi per i dipendenti cui è stato stipulato ac- cordo al fine di incentivare l'esodo perché prossimi alla pensione come da Legge 92 art. 4 e circola- re INPS nr 119 del 01/08/2013.
La voce va utilizzata assieme alla voce paga 1014 per il corretto versamento dei contributi e riporto nella denuncia UNIEMENS.
1014 "CONTRIBUTI ESODO L.92 Art.4": nuova voce paga neutra ad importo per indicare i contri- buti nel caso di versamento dei contributi per i dipendenti cui è stato stipulato accordo al fine di in- centivare l'esodo perché prossimi alla pensione come da Legge 92 art. 4 e circolare INPS nr 119 del 01/08/2013.
La voce va utilizzata assieme alla voce paga 1013 per il corretto versamento dei contributi e riporto nella denuncia UNIEMENS.
(U12)
1115 "ORE TFR SOLIDARIETA DA NON LIQ": nuova voce paga da utilizzare nel caso in cui un contratto di solidarietà parta successivamente ad un contratto terminato nello stesso anno e si voglia procedere a recuperare il TFR di competenza del precedente contratto.
Il programma generando in automatico la voce 3416, per la liquidazione del TFR a solidarietà, non riesce a distinguere quanto del TFR accantonato dovrà effettivamente essere liquidato. Con la se- guente voce si potranno indicare le ore ed il mese di competenza delle ore da sottrarre alla liquida- zione automatica.
Verranno determinate le quote TFR e sottratte dal TFR da liquidare.
Il tutto viene gestito valorizzando l'RII-1 553 che a sua volta andrà storicizzato nello storico TFR 118.
La voce deve essere compilata nel seguente modo:
- Ore/GG => Le ore TFR del contratto di solidarietà da sospendere dalla liquidazione;
- C.un./Mag. => Il mese di competenza delle ore.
I due valori sono da indicare sempre per la corretta gestione dell'esclusione.
L a voce gestisce solo i mesi dell’anno solare. Non preleva le variabili dell'anno precedente.
ATTENZIONE: nel caso in cui la voce 3416 venga passata manualmente e nello stesso movimento siano presenti voci 1115, il conteggio delle voci 1115 viene inibito.
Nel caso si disponga già dell'importo e si voglia imputare l'importo del TFR a solidarietà da storna- re, è a cura utente creare una voce neutra personalizzata che valorizzi l'RII-1 (553) direttamente. (U11)
29
6037 "CONG. CTR.FERIE NON GODUTE": nuova voce creata per sistemazione anomalia elabora- zione paghe 06/2015 nel caso di quantità usufruita maggiore di quantità accantonata (vedi ricerca RIC1507D in circolare) che permette il recupero dell’anomalia riscontrata.
(U11)
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2. NOVITA’
2.1. GESTIONE CREDITI ADDIZIONALI IN F24
In ottemperanza della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate N. 13/E del 10/02/2015 e, a comple- tamento di quanto già illustrato con la circolare 04/2015 con il presente aggiornamento vengono ge- stiti in automatico tramite compensazione in F24 i crediti derivanti da addizionale Regionale e Co- munale.
A tal fine è stata implementata la mappa crediti presene in anagrafica ditta, 9° tab. con l’indicazione anche dei nuovi codici tributo da utilizzare in F24 per recupero del credito scaturente dall’elaborazione delle paghe mensili:
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2.1.1 CREDITO DA ADDIZIONALE REGIONALE
Se dall’elaborazioni delle paghe mensili scaturisce un credito da addizionale regionale il program- ma in automatico provvederà al recupero del credito fino a capienza del versamento previsto per la stessa regione riferita allo stesso periodo (anno corrente o anno precedente) e se questo non dovesse bastare viene storicizzato nei Crediti Sez. Erario e riportato in F24 fino a capienza del monte totale ritenute.
Esempio:
Dipendente che cessa il 30/06 con addizionale regionale a credito per Euro 296,43
Per la stessa regione è prevista un versamento per Euro 33,64
Pertanto viene a generarsi un credito per Euro 262,79 che viene a storicizzarsi nella mappa dei cre-
xxxx e che andrà a recuperarsi in F24 fino a relativa capienza con il relativo tributo 1669:
Se le ritenute non bastassero a coprire il credito, il codice 1669 uscirà solo con la parte che trova
capienza e per la restante parte andrà storicizzarsi nella mappa dei crediti per differenza con quanto già recuperato:
La parte rimanente scenderà con il prossimo F24 fino a capienza del monte ritenute fiscali totali.
Per quanto concerne la gestione dei crediti in F24 e la gestione delle priorità si rimanda alla sopracitata circolare del 04/2015.
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2.1.2 CREDITO DA ADDIZIONALE COMUNALE
Se dall’elaborazioni delle paghe mensili scaturisce un credito di addizionale comunale il program- ma in automatico provvederà al recupero del credito fino a capienza del versamento previsto per lo stesso comune riferito allo stesso periodo (anno corrente o anno precedente) e se questo non doves- se bastare viene storicizzato nei Crediti Sez. Erario e riportato in F24 fino a capienza del monte to- tale ritenute.
Esempio:
Dipendente che cessa il 30/06 con acconto di addizionale comunale a credito per Euro 17,33
Per lo stesso comune è previsto un versamento di acconto di addizionale comunale per Euro per
Euro 8,44:
Pertanto viene a generarsi un credito per Euro 8,89 che viene a storicizzarsi nella mappa dei crediti
e che andrà a recuperarsi in F24 fino a relativa capienza con il relativo tributo 1671:
Se le ritenute non bastassero a coprire il credito, il codice 1671 uscirà solo con la parte che trova capienza e per la restante parte andrà storicizzarsi nella mappa dei crediti per differenza con quanto già recuperato:
La parte rimanente scenderà con il prossimo F24 fino a capienza del monte ritenute fiscali totali.
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Per quanto concerne la gestione dei crediti in F24 e la gestione delle priorità si rimanda alla sopracitata circolare del 04/2015.
2.1.3 PROSPETTO COMPENSAZIONI
Per coadiuvare l’utente nella comprensione dell’utilizzo dei crediti è stato implementata la stampa del prospetto compensazioni (elaborazione singola - stampe edili cig 730) per il riporto anche dei nuovi codici tributo:
(U16)
2.2. RIUMWEB
2.2.1 CARICAMENTO XML MENSILE
Per attivare il caricamento del file XML in RiumWeb è necessario innanzitutto che la ditta sia già attivata ( se cosi non fosse contattare il centro di riferimento) e attivare l’opzione RiumWeb in ana- grafica ditta – 10 – Collegamento procedure CP come da immagine sotto riportata.
Il caricamento dell’xml mensile avviene nella fase di salvataggio supporti magnetici durante la pro-
cedura di bollatura.
Il programma di caricamento funziona in sincronia quindi il bollato può essere portato a termine come di consueto.
Una volta terminato il caricamento sarà necessario loggarsi in RiumWeb e procedere con l’importazione del file come da immagine sotto.
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Durante il caricamento dei dati il programma sarà utilizzabile in sola lettura, quindi i relativi bottoni saranno nascosti.
Una volta che il processo di importazione sarà terminato verrà visualizzato il relativo messaggio di avviso.
2.2.2 CARICAMENTO CSV PROSPETTO CONTABILE PERSONALIZZATO
Il prospetto contabile personalizzato è caricabile in RiumWeb da Utility AC – Stampe per periodo
dopo aver effettuato il bollato del mese.
Selezionare la ditta e successivamente la scelta 12) Piano dei conti personalizzato (BPYSPAR) e poi
premere sul pulsante RiumWeb in basso.
(U42)
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3. MESE LUGLIO
3.1. ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
3.1.1 AZZERAMENTO REDDITO ANF
Il diritto alla percezione degli ANF è riconosciuto dal 01/07 dell’anno in corso, al 30/06 dell’anno successivo e il reddito da considerare è quello dell’anno precedente.
L ’azzeramento annuo del reddito per ANF nella 4 videata dell’anagrafica di-
pendente e nelle schede dei famigliari a carico, non viene eseguito in automatico ma è a cura Utente e deve essere eseguito prima dell’elaborazione della ditta.
Per effettuare la cancellazione automatica senza entrare in ogni anagrafica e/o a più dipendenti con- temporaneamente, è possibile utilizzare la scelta “01) Azzeramento reddito ANF ” presente in “Uti- lity A.C.” - “ANF”.
Dopo la scelta delle ditte e la conferma della videata, viene chiesto di effettuare un preventivo sal- vataggio degli archivi e solo successivamente si accede alla videata di scelta delle ditte per le quali effettuare l’azzeramento del reddito ANF. L’azzeramento dei redditi presenti nelle schede famigliari a carico, viene eseguito per tutti, indipendentemente dall’opzione presente nel Tipo utilizzo scheda.
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Alla fine verrà visualizzata la lista dei dipendenti ai quali è stato azzerato il reddito ANF. I valori presenti nelle schede anagrafiche (richiedente e altri), vengono sommati e riportati nella colonna REDD. AZZ. SCHEDE
Visto che l’utility dovrebbe essere effettuata solo nel mese di luglio, viene sempre visualizzato il messaggio con indicato il mese di elaborazione e la domanda se si vuole o meno proseguire. Clicca- re il tasto “SI” per azzerare i redditi altrimenti cliccare il tasto “NO” per chiudere il messaggio e per non azzerare i redditi.
Nel caso in cui il mese di elaborazione sia diverso da LUGLIO esce una specifica segnalazione.
Nel caso in cui venga selezionata una ditta, dove non sono presenti dipendenti con reddito ANF
compilato, ne viene data segnalazione
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(U11)
3.1.2 MODELLO ANF/DIP – COD. SR16
Ricordiamo che, per la stampa a PC / Centro dei modelli ANF da consegnare ai dipendenti, è pre- sente la scelta “02) Modello ANF/DIP – stampa” in “Utility A.C.” - “ANF”.
Le specifiche dell’utility sono presenti all’interno della stessa, bottone HELP.
(U36)
3.2. CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE
3.2.1 PREMESSA
Ai lavoratori è riconosciuto il diritto irrinunciabile ad un periodo annuale di riposo per reintegrare le energie psicofisiche, così come previsto dalla Costituzione e dal D. Lgs. 66/2003.
Nel caso in cui i lavoratori non completino l’effettiva fruizione di tutte le ferie maturate, i datori di lavoro devono versare obbligatoriamente i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare la previsione normativa o contrattuale. Per favorire il lavoratore è possibile rinviare il godimento, con regolamenti a- ziendali, entro il temine di 18 mesi. In assenza di norma contrattuali, aziendali o individuali,
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l’obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell’anno solare di matura- zione delle ferie.
3.2.2 GESTIONE AUTOMATICA
Per i contributi su ferie non godute è prevista la gestione automatica, sia nel mese di luglio per l’assoggettamento, che nel mese di fruizione per il recupero dei contributi versati:
MESE DI LUGLIO: se sono presenti dipendenti con un residuo ferie al 31/12 anno prece- dente (residuo ferie al 30/06 meno maturazione 18 mesi maggiore di 0), nel cedolino ven- gono portate in automatico le voci 0880 e 0881 per l’assoggettamento a contributi previden- ziali.
MESE DI FRUIZIONE DELLE FERIE: se presenti voci di pagamento ferie, nel cedolino vengono portate in automatico le voci 0883 e 0886 per il recupero dei contributi previden- ziali precedentemente versati.
3.2.2.1 ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI (MESE DI LUGLIO) Nel cedolino saranno presenti le voci per l’assoggettamento:
0880 ASSOGGETT. XXXXX NON GODUTE: con le ore o i giorni da assoggettare a contribuzio- ne. La voce provvederà ad aumentare l’imponibile FPLD (il calcolo è dato da ore/giorni * quota oraria/giornaliera)
0881 REC. ASSOGGETT. FERIE NON GOD.: in trattenuta per la quadratura del cedolino.
In caso di assoggettamento dei ferie non godute e fruizione di ferie nello stesso mese il programma provvede ad assoggettare a contributi le ferie residue, risultanti dal totale delle ferie assoggettabili a contribuzione detratte le ferie godute nello stesso mese.
I dati relativi al conteggio dei contributi su ferie non godute, risultato dell’elaborazione dei cedolini di Xxxxxx, vengono storicizzati nella videata 7 dell’anagrafica dipendente alla scelta “Ferie/Rol/EX- Fest non goduti”, colonna “Accantonato A.C.” e durante la fase di bollato esce l’apposita stampa con i dati compilati nell’anagrafica (compreso il mese in corso)
Di seguito si riporta un esempio per anno corrente:
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3.2.2.2 RECUPERO CONTRIBUTI (MESE DI FRUIZIONE FERIE)
Al momento dell’effettiva fruizione o liquidazione delle ferie (voci 0209 / 3209 / 0210), la procedu- ra restituisce, sia alla ditta che al dipendente, quanto già versato, distinguendo i contributi versati per l’assoggettamento nell’anno corrente da quelli dell’anno precedente.
Vengono quindi portate le seguenti voci (in base al fatto che i contributi siano stati pagati nell’anno corrente o anno precedente):
0883 REST. CONTR. FERIE NON GOD. AC: voce in competenza soggetta ad imponibile IRPEF conteggiata fino ad esaurimento dei contributi inseriti nella colonna ““Accantonato A.C.”” del pulsante in videata 7 dell’anagrafica dipendente alla scelta “Ferie/Rol/EX-Fest non goduti”.
0886 REST. CONTR. FERIE NON GOD. AP: voce in competenza soggetta ad imponibile IRPEF conteggiata fino ad esaurimento dei contributi inseriti nella colonna “Accantonato A.P.” inseriti in videata 7 dell’anagrafica dipendente alla scelta “Ferie/Rol/EX-Fest non go- duti”. Al momento del godimento delle ferie vengono per prime scalate i valori relativi all’Accantonato A.P. (contributi su ferie non godute pagato al 30/06/Anno precedente ed e- videnziato nella colonna “Accantonato A.P.”)
Inoltre:
in caso di cessazione del dipendente la liquidazione delle ferie non godute comporta il recu- pero dei contributi in precedenza assoggettate
è possibile inibire l’automatismo per un singolo dipendente inserendo la voce 0883 o 0886 a “zero” (esempio nel caso di casistiche non gestite in automatico come cambio qualifica).
Di seguito si riporta un esempio per anno corrente:
MOVIMENTO
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CEDOLINO
CONTABILE
UNIEMENS
Anno \ mese: indica l’anno e il mese della denuncia originaria su cui va ad agire la variabile retri-
butiva.
Causale: per tale situazione è “FERIE”
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Imponibile: quota di retribuzione che comporta la diminuzione all’imponibile riferito all’anno in questione.
Contributo: contributi (ditta + dipendenti) conteggiati su imponibile
Dm10: esce nel quadro D il codice L480 per il recupero dei contributi anno corrente e L481 per il recupero dei contributi anno precedente, questi codici non vengono riportati in UniEmens ma sono esposti unicamente nel vecchio modello Dm10 ai fini delle quadrature contabili.
STORICIZZAZIONE
Anagrafica dipendente 7^ videata
Viene riportato il mese di paga in cui viene caricato nel movimento la voce paga “0880 ASSOG- GETT. XXXXX NON GODUTE” :
si riporta “7” qualora l’assoggettamento viene fatto (manuale o automatico) come da termini di legge il 18mo mese successivo alla scadenza dell’anno solare di maturazione.
altro mese di paghe qualora vi sia una previsione legale o contrattuale disciplinante le frui- zione delle ferie con scadenza della obbligazione contributiva diversa da quanto stabilito dalla legge
Qualora il campo sia “blank” è implicito che si tratti del mese “7 “ (luglio).
Nei campi storici relativi all’imponibile fap del mese (121-133) andrà a storicizzarsi l’imponibile del mese meno l’imponibile dei contributi sulle ferie non goduti anno corrente.
L’indicazione del mese di assoggettamento a contribuzione è motivata dalla necessità di gestire quanto previsto da istruzioni UNIMENS in corrispondenza dell’elemento <VarRetributive>. Al momento del recupero dei contributi sulle ferie già assoggettati occorre infatti riportare l’anno e il mese della denuncia originale su cui apportare la variazione contributiva.
COSTI
Al momento dell’assoggettamento dei contributi su ferie non godute, ai fini della contabilizzazione dei costi, i contributi a carico ditta vanno a storicizzarsi nei relativi campi storici (184 e 192).
Al momento del recupero delle ferie, i relativi costi vanno a stornarsi dei contributi carico ditta solo per quanto concerne il costo delle ferie anno corrente. Per le ferie anno precedente rimane a cura Utente la valutazione se procedere allo storno o meno del relativo costo dai campi storici.
Qualora non si voglia che i contributi a carico ditta vadano ad incidere nei costi è possibile inibire il tutto valorizzando con S l’opzione 82 presente in anagrafica ditta.
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3.2.3 CONTROLLO RIPOSI NON GODUTI PER CALCOLO CONTRIBUTI
Per verificare i dipendenti che hanno potenzialmente dei saldi riposi da assoggettare a contributi è possibile utilizzare da UTILITY AC \ CONTROLLO ARCHIVI \ la scelta 16) Controllo riposi non goduti per calcolo contributi.
Di default vengono verificate le ferie, ma il controllo può essere eseguito anche per ROL ed EX- Festività, utilizzando le apposite opzioni quando previsto dalla normativa
ORE/GG : indica se il tipo paga è oraria o giornaliera
QUOTA ORE/GG : importo unitario della retribuzione espresso in ore / giorni
XXXXX XXXXX: saldo ferie al 30/06 se si verifica la situazione: saldo ferie – maturazione ferie 18 mesi precedenti > 0.
SALDO ROL / EX-FEST: nel caso di scelta controllo per ROL ed EX-festività, vengono riportati in stampa i dipendenti che si trovano nella situazione: residuo al 31/12/ap - goduto anno corrente maggiore di 0.
DI CUI NON GODUTE: quantità ore / giorni sulle quali conteggiare contribuzione (risultato dell’operazione sopra riportata).
Se la quantità delle non godute è maggiore del maturabile annuo, viene riportato quest’ultimo.
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E’ possibile fare anche un export l’Excel dei dati tramite l’apposita funzione:
3.2.4 GESTIONE MANUALE
3.2.4.1 INIBIZIONE AUTOMATISMO
Per inibire totalmente l’automatismo su ferie non godute è sufficiente inserire le apposite opzioni in Anagrafica ditta o in Dati Studio:
- Rigo 51 nella decima videata dell’anagrafica ditta
- Rigo 22) in Dati Studio
Per procedere è necessario inserire nel movimento le voci paga precedenti, come di seguito descritte con gli importi calcolati a cura Utente. Tali importi saranno trattati poi come sopra descritto in caso di voci automatiche (denuncia UNIEMENS, stampe, prospetto contabile …).
Per effettuare il versamento dei contributi sulle ferie non godute:
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1) voce 0880 ASSOGGETT. XXXXX NON GODUTE : inserire le ore o i giorni da assoggettare a contribuzione; in automatico verranno eseguite le seguenti operazioni:
Calcolo dell’importo (ore/giorni per quota oraria/mensile) per l’aumento dell’imponibile FPLD nel cedolino e nell’Uniemens
esposizione in trattenuta della voce 0881 REC. ASSOGGETT. FERIE NON GOD. per la quadratura del cedolino.
E’ possibile indicare altresì l’importo totale dell’imponibile da assoggettare per il quale tuttavia occorre indicare anche il numero di ore\giorni per fare in modo che queste vengano storicizzate nell’anagrafica dipendente. Può essere indicata in una mensilità diversa da luglio e, anche se presenti le impostazioni per inibire il conteggio automatico in ditta/studio, la voce se passata manualmente viene conteggiata
Per effettuare il recupero dei contributi sulle ferie non godute assoggettate nell’anno corrente:
1. voce 0882 IMP. REST. CONTR. SU FERIE A.C: inserire l’importo da utilizzare come “Im- ponibile” nella denuncia UNIEMENS ” Variabili Retributive” (non varia l’imponibile pre- videnziale del cedolino)
2. voce 0883 REST. CONTR. FERIE NON GOD. AC: inserire le ore/gg. ed il contributo prece- dentemente trattenuto per restituire al dipendente i contributi già versati
3. voce 0884 REC.CON.DITTA XXXXX NON GOD AC inserire il totale contributo precedente- mente trattenuto a carico ditta (imponibile * percentuale contributi a carico ditta), per resti- tuire alla ditta i contributi a proprio carico versati precedentemente. Inserire unicamente l’importo a carico ditta.
Per effettuare il recupero dei contributi sulle ferie non godute assoggettate nell’anno precedente,
sono da utilizzare i seguenti codici voce nel movimento dipendente:
1. voce 0885 IMP. REST. CONTR. SU FERIE A.P: inserire l’importo da utilizzare come “Im- ponibile” nella denuncia UNIEMENS ” Variabili Retributive” (non varia l’imponibile pre- videnziale del cedolino)
2. voce 0886 REST. CONTR. FERIE NON GOD. AP : inserire le ore/gg. ed il contributo prece- dentemente trattenuto per restituire al dipendente i contributi già versati
3. voce 0887 REC CON DITTA XXXXX NON GOD AP: inserire il totale contributo preceden- temente trattenuto a carico ditta (imponibile * percentuale contributi a carico ditta), per resti- tuire alla ditta i contributi a proprio carico versati precedentemente. Inserire unicamente l’importo a carico ditta.
Attenzione nel caso di inserimento delle voci manuali il programma non effettua il controllo della capienza dei contributi precedentemente trattenuti a carico ditta e dipendente così come storicizzati in anagrafica dipendente, 7° videata:
3.2.4.2 ANTICIPO CONTRIBUTI CARICO DIPENDENTE SU FERIE NON GODUTE
Di seguito si riportano le istruzioni al fine di poter gestire l’anticipo, da parte della ditta, dei contri- buti sulle ferie non godute a carico dipendente.
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In tal modo nel mese previsto per l’assoggettamento delle ferie non godute (luglio), al dipendente con residui ferie assoggettati a contribuzione non viene applicata la relativa contribuzione a suo ca- rico, ma questa viene sostenuta e quindi anticipata a livello ditta.
DATI STUDIO
In 5° tab, alterazioni è stata aggiunta una nuova opzione alla scelta 22 (già presente):
- A: anticipazione ctr dipendente per ferie non godute.
La scelta impostata in dati studio permette di gestire l’anticipo dei contributi carico dipendente sulle ferie non godute da parte della ditta su tutte le ditte presenti nell’archivio.
ANAGRAFICA DITTA
In 10° tab dell’anagrafica ditta è stata aggiunta una nuova opzione alla scelta 51 (già presente):
- A: assogg. ferie non god: ditta anticipa ctr dipendente.
La scelta impostata in ditta permette di anticipare i contributi carico dipendente sulle ferie non go- dute da parte della ditta.
MESE DI ASSOGGETTAMENTO
Durante i movimenti del mese di assoggettamento in caso di impostazione con la nuova scelta A nel cedolino dei singoli dipendenti ci saranno le voci di assoggettamento, di recupero e in più di restitu- zione dei contributi al dipendente:
0880 ASSOGGETT. XXXXX NON GODUTE: con le ore o i giorni da assoggettare a contribuzio- ne. La voce provvederà ad aumentare l’imponibile FPLD (il calcolo è dato da ore/giorni * quota oraria/giornaliera)
0881 REC. ASSOGGETT. FERIE NON GOD.: in trattenuta per la quadratura del cedolino. 0883 REST. CONTR. FERIE NON GOD. AC: voce in competenza soggetta ad imponibile IR- PEF conteggiata fino ad esaurimento dei contributi inseriti nella colonna ““Accantonato A.C.”” del pulsante in videata 7 dell’anagrafica dipendente alla scelta “Ferie/Rol/EX-Fest non goduti”.
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Cedolino
In questo modo al dipendente non viene applicata la contribuzione sulle ferie non godute, in quanto
i contributi vengono restituiti nello stesso mese di assoggettamento senza dover attendere l’effettiva fruizione delle relative ferie.
Prospetto contabile
Nel prospetto contabile si evidenzia nello stesso mese di assoggettamento la restituzione dei contri- buti sulle ferie non godute:
Storicizzazione dei dati
La storicizzazione dei dati avviene come di norma dopo avere bollato la ditta in anagrafica dipen- dente 7 tab:
I dati presenti in questa videata serviranno poi per il riporto in UniEmens nelle variabili retributive.
MESE DI RECUPERO
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Nel momento che il dipendente usufruirà delle ferie precedentemente assoggettate il programma provvederà a recuperare la parte ditta più la parte del dipendente precedentemente restituita.
Cedolino
Nel cedolino non uscirà la voce di restituzione contributi in quanto già restituiti in fase di assogget- tamento.
Prospetto contabile
Nel prospetto contabile viene esposto l’importo totale recuperato dalla ditta che è formato dalla par- te a suo carico precedentemente anticipata e dalla parte dipendente già restituita:
517,52 * 26,93%= 139,37
517,52*9,21%= 47,66
139,37 ctr ditta+47,66 ctr dipendente =187,02 ctr totali su ferie usufruite
DM10
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Nel Dm10 esce nel quadro D con il codice L480 l’importo recuperato.
UniEmens
Nella videata 7 “Dati vari contr.” dell’anagrafica dipendente dell’applicativo UNIEMENS in cor- rispondenza della scelta” Variabili Retributive” vengono riportatati:
Anno \ mese: indica l’anno e il mese della denuncia originaria su cui va ad agire la variabile retri-
butiva.
Causale : per tale situazione è “FERIE”
Imponibile : quota di retribuzione che comporta la diminuzione all’imponibile riferito all’anno in questione.
Contributo: contributi (ditta + dipendenti) conteggiati su imponibile
Dm10:
esce nel quadro D il codice L480 per il recupero dei contributi anno corrente e L481 per il recupero dei contributi anno precedente, questi codici non vengono riportati in UniEmens ma sono esposti unicamente nel vecchio modello Dm10 ai fini delle quadrature contabili.
3.2.5 EDILIZIA
Per le ditte edili industria (contratto A021) in cui è stato impostato in 5° tab una provincia per la quale è previsto l’accantonamento con percentuale maggiore del 10%, e impostato la gestione delle ferie per edili (Scelta E o N casella ferie 5° tab ditta) in automatico non viene calcolata la contribu- zione sulle ferie non godute per gli operai e apprendisti operai, in questo caso se si volesse l’assoggettamento bisogna procedere con la gestione delle voci manuali. Per tutti gli altri casi (edili artigiani e industria con percentuale di accantonamento pari al 10%) il conteggio avviene in auto- matico pertanto per inibirlo inserire l’opzione 51 in 10 ° tab ditta.
3.2.6 STAMPA FERIE NON GODUTE
Con l’elaborazione pacchetto ditta se presenti dati all’interno della videata 7 dell’anagrafica dipen- dente alla scelta “Ferie/Rol/EX-Fest non goduti” viene prodotto il tabulato STAMPA FERIE NON GODUTE che riporta per singolo dipendente i dati connessi al recupero dei contributi stessi:
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Si fa presente che nella denuncia UNIEMENS devono essere riportati alcuni dati se nel frattempo
variati fra l’assoggettamento e il recupero, quindi è previsto anche il riporto desunto dal mese in cui viene prodotta la stampa di:
Matricola INPS della ditta.
Qual. 1 UNIEMENS : qualifica 1 Uniemens. Qual. 2 UNIEMENS.: qualifica 2 Uniemens.
Qual. 3 UNIEMENS: qualifica 3 Uniemens.
Tipo con. UNIEMENS: tipo contribuzione Uniemens. Tipo lav UNIEMENS: tipo lavoratore Uniemens.
Per scegliere il numero di copie della stampa prodotta in elaborazione (Stampe service), impostare
lo stesso in anagrafica ditta, 10 videata Stampe, scelta Stampe service, rigo (P-FERIE).
E’ possibile stampare il tabulato eseguendo l’anteprima delle elaborazioni opzionando menù
“Stampe : EDILI CIG 730 VARIE” alla scelta 67) prospetto ferie non godute.
(U16)
3.3. CONTRIBUTO SU ROL ED EX FESTIVITA’
3.3.1 PREMESSA
Con circolare n.92/2011 ed in messaggio n. 14605/2011 l’INPS ha illustrato le modalità operative per la gestione degli aspetti contributivi sia nel caso di mancato godimento che nel caso di mancato pagamento delle relative indennità sostitutive dei ROL e ex-festività.
Come si evince da tali comunicazioni, in presenza di termine ultimo per il godimento o per il paga- mento delle indennità sostitutive delle ROL e ex-festività stabilito da una previsione contrattuale collettiva o individuale, la scadenza della relativa obbligazione contributiva corrisponde con il pre- detto termine, indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme.
Il versamento dei contributi deve essere fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di sca- denza del termine ultimo per il loro godimento.
Si fa riferimento alle citate comunicazioni INPS per quanto ora non specificato.
Di seguito si riporta l’implementazione apportata alla Procedura Paghe per la relativa gestione.
3.3.2 ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUTI
L’assoggettamento a contribuzione sorge il mese successivo a quello della scadenza stabilita dal contratto collettivo o dall’accordo individuale. Essendo dunque tale termine variabile da caso a caso l’Utente dovrà individuare il mese in cui effettuare l’assoggettamento a contribuzione delle
50
indennità sostitutive per ROL ed ex-festività e inserire nel movimento le seguenti apposite vo- ci paghe indicando la quantità di ore.
voce “0940 ASSOGGETT. EXFEST. NON GODUTE”, con le ore o i giorni da assoggettare a
contribuzione. La voce provvederà ad aumentare l’imponibile FPLD nel cedolino e inserire il relativo ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale del flusso UNIEMENS (calcolo dell’importo ore/giorni * quota oraria/mensile). Per quadratura nel cedoli- no viene evidenziata la voce “0941 REC. ASSOGGET.EXFEST. NON GOD.” Nel cedolino vie- ne inoltre automaticamente esposta la voce 0943 “REST. CONT.EXFEST. NON GOD. AC” : voce in competenza soggetta ad imponibile IRPEF , per restituire la quota dei contributi a carico del dipendete..
voce “0930 ASSOGGETT. ROL NON GODUTE”, con le ore o i giorni da assoggettare a contri- buzione. La voce provvederà ad aumentare l’imponibile FPLD nel cedolino e inserire il relativo ammontare nell’elemento <Imponibile> presente nella sezione individuale del flusso UNIE- MENS (calcolo dell’importo ore/giorni * quota oraria/mensile). Per quadratura nel cedolino viene evidenziata la voce “0931 REC. ASSOGGETT. ROL NON GOD..” Nel cedolino viene au- tomaticamente esposta anche la voce 0933 “REST. CONTR. ROL NON GOD. AC” : voce in competenza soggetta ad imponibile IRPEF, per restituire la quota dei contributi a carico del di- pendete.
I dati oggetto della contribuzione vengono accantonati all’interno della videata 7 dell’anagrafica di- pendente in corrispondenza della scelta “FERIE ROL EX FEST. NON GODUTE”
A supporto dell’Utente, la Procedura Paghe è stata implementata inserendo a livello tabellare in al- cuni contratti la data di scadenza di fruizione di ROL e ex-festività previsto da CCNL collettivo.
3.3.3 RECUPERO CONTRIBUTI
A partire dal mese successivo a quello di assoggettamento se inserite nel movimento le apposite vo- ci paga, si innesca il recupero automatico dei contributi già conteggiati su ROL ed EX-FESTIVITA' non godute.
se inserita nel movimento la voce 0221 “RIDUZIONE ORARIO LAVORO” se inserita nel movimento la voce 0613 “P.A.R.”
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se inserita nel movimento la voce 2508 “RID. ORARIO LAV. EDILI NO ACC.”
se inserita nel movimento la voce 0218 “EX FESTIVITA'”
Verrà calcolato in automatico la restituzione dei contributi per DM10 a video e supporto Unimens, sezione <variabili_retributive>.
il recupero dei contributi in precedenza già assoggettati si innescherà anche in fase di cessa- zione con l’erogazione dei residui di ROL ed ex-festività non godute
i dati conteggiati vengono storicizzati in corrispondenza della videata 7 dell’anagrafica di- pendente alla scelta “FERIE ROL EX FEST. NON GODUTE” nella colonna “USUFRUITO AC” fino ad esaurimento di “Imponibile Contributi” e delle “ORE \ GIORNI” accantonati
Si riporta di seguito un esempio:
Nel mese di assoggettamento: CEDOLINO DIPENDENTE
Voce paga 0930 - 0931: per assoggettare a contributi l'imponibile delle ferie non godute
Voce paga 0933 ” Rest. Contr. ROL non god. AC”: 10 * 22,79301 * 9,49% = 21,63 Voce paga 0943 “Rest. Cont.ex-fest.non cod. AC”: 10 * 22,79301 * 9,49% = 21,63 PROSPETTO CONTABILE
N0500 : rimborsi restituiti al dipendente
Nel mese di recupero CEDOLINO DIPENDENTE
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Esposizione delle sole voci Ex-festività e ROL.
PROSPETTO CONTABILE
D0150 recupero contributi per riposi non goduti = 178
EX-festività: 10 * 22,79301 * 39,05% (ditta + dipendente) = 89
ROL: 10 * 22,79301 * 39,05% (ditta + dipendente) = 89
UNIEMENS
Nella videata 7 “Dati vari contr.” dell’anagrafica dipendente dell’applicativo UNIEMENS in cor- rispondenza della scelta” Variabili Retributive” vengono riportatati:
Anno \ mese: indica l’anno e il mese della denuncia originaria su cui va ad agire la variabile retri-
butiva.
Causale : per tale situazione è “ROL”
Imponibile : quota di retribuzione che comporta la diminuzione all’imponibile riferito all’anno questione.
Contributo: contributi (ditta + dipendenti) conteggiati su imponibile
Dm10: esce nel quadro D il codice LROL per il recupero dei contributi questo codice non viene ri- portato in UniEmens ma sono esposto unicamente nel vecchio modello Dm10 ai fini delle quadratu- re contabili.
3.3.4 INSERIMENTO VOCI MANUALI
Inserendo nel movimento del dipendente delle apposite voci paga è possibile alterare il conteggio che in automatico viene eseguito. In particolare inserendo le seguenti voci paga verrà considerato l’importo indicato per eseguire i conteggi:
per ROL :
0932 IMP. REST. CONTR. SU ROL A.C : la voce non compare nel cedolino, inserire anche le ore
0933 REST. CONTR. ROL NON GOD. AC: la voce compare nel cedolino in competenza
0934 REC.CON.DITTA ROL NON GOD AC: la voce non compare nel cedolino 0935 IMP. REST. CONTR. SU ROL A.P: la voce non compare nel cedolino 0936 REST. CONTR. ROL NON GOD. AP: la voce non compare nel cedolino
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0937 REC CTR DITTA ROL NON GOD AP: la voce non compare nel cedolino
per EX-FESTIVITÀ :
0942 IMP. REST. CONT. SU EXFEST A.C: la voce non compare nel cedolino, inserire anche le ore
0943 REST. CONT.EXFEST. NON GOD. AC: la voce compare nel cedolino in competenza
0944 REC.CON.DITTA EXFES NON GOD AC: la voce non compare nel cedolino 0945 IMP.REST.CONTR. SU EXFEST. A.P: la voce non compare nel cedolino 0946 REST.CONTR. EXFEST NON GOD. AP: la voce non compare nel cedolino 0947 REC.CON.XXXXX EXFES NON GOD AP: la voce non compare nel cedolino
ATTENZIONE : nel movimento del dipendente dovranno essere presenti le voci paga 0221 “RI- DUZIONE ORARIO LAVORO” – 0613 “P.A.R.” – 2508 “RID. ORARIO LAV. EDILI NO ACC.” -
0218 “EX FESTIVITA'” per utilizzare le voci sopra descritte
3.3.5 CONTROLLO RIPOSI NON GODUTI PER CALCOLO CONTRIBUTI
La stampa è presente nel menù UTILITY AC \ CONTROLLO ARCHIVI \ CONTROLLO RIPOSI NON GODUTI PER CALCOLO CONTRIBUTI ed evidenzia i dipendenti che potrebbero essere coinvolti all’assoggettamento dei ROL ed Ex - festività non fruiti.
Selezionando le apposite scelte
vengono riportati in stampa i dipendenti che si trovano nella situazione RESIDUO AL 31/12/AP - GODUTO ANNO CORRENTE maggiore di 0 .
(U16)
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4. ASSISTENZA FISCALE
4.1. IMPUTAZIONE DATI
Facciamo riferimento alle precedenti comunicazioni per le modalità di inserimento dei dati relativi all’assistenza fiscale; ricordiamo che come da circolare dell’Agenzia delle Entrate le operazioni di conguaglio decorreranno con le paghe di competenza di luglio 2015 sia per aziende con versamento attuale che posticipato.
Si fa presente che in caso di dichiarazione ordinaria nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato luglio, anche se è possibile indicare gli altri mesi per iniziare la stessa successiva- mente, anagrafica dipendente videata 9 scelta "Assistenza fiscale".
Quando assenti dati nella mappa Integrativa/ rettificativa, verranno considerati sempre i dati pre- senti nella mappa della dichiarazione ordinaria, sia per l’elaborazione cedolino che per le varie stampe.
4.2. RIPORTA DATI 730/4 DA TRACCIATO MINISTERIALE
Per l’acquisizione in anagrafica dipendente nella 9^ videata - bottone ASSISTENZA FISCALE del supporto magnetico del 730/4 inviato dall’Agenzia delle Entrate ai sostituti d’imposta, nel nuovo formato XML come da tracciato ministeriale Allegato A, è presente l’apposita scelta in Utility Anno Corrente – gruppo 730
Nel caso in cui venissero riscontrati problemi legati alla conversione del file XML, effettuare l’apposito setup presente nel sito del Centropaghe (xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
Pagina iniziale in basso :
55
Per ogni altra informazione si rimanda alle precedenti note clienti/ help della videata.
4.3. CONGUAGLIO A CREDITO
In caso di assistenza fiscale a credito nel cedolino paga vengono in via automatica inserite le se- guenti voci in base alle imputazioni effettuate:
cod. 0702 730: IRPEF A CREDITO DICH
cod. 0748 730: IRPEF A CREDITO CONIUGE
cod. 0708 730: ADD. REG. DIC. CREDITO
cod. 0710 730: ADD. REG. CON. CREDITO
cod. 0725 730: ADD. COM. DIC. CREDITO
cod. 0727 730: ADD. COM. CON. CREDITO
cod. 7001 730: CEDOL. SECCA CREDITO DIC.
cod. 7011 730: CEDOL. SECCA CREDITO CON.
Una volta eseguita l’elaborazione dei cedolini di luglio gli importi presenti all’interno del pulsante “ASSISTENZA FISCALE” (videata 9 – dipendente) vengono aggiornati e riporteranno solo gli e- ventuali importi a credito non rimborsati per mancanza di capienza.
Dal 2015 i crediti derivanti da 730 non verranno più compensati riducendo le ritenute ordinarie / importi a debito da 730 ma come da D.Lgs 175/2014 i crediti da 730 verranno compensati in F24 esponendoli con appositi codici tributo istituiti con Risoluzione nr 13/E del 10/02/2015 dall'Agenzia delle Entrate.
Per la capienza dei rimborsi verrà considerato il totale del monte delle ritenute calcolate nel mese più i debiti da 730, come già veniva effettuato anche negli anni precedenti.
I crediti rimborsati verranno riportati in F24 con gli appositi tributi seguendo il periodo di versamento impostato in ditta:
- Sezione Erario codice 1631 "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014" per crediti da 730 per IRPEF e cedolare secca.
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- Sezione Regioni codice 3796 "Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014" con relativo codice regione, quindi più codici per le varie regioni per crediti addizionali regionali da 730.
- Sezione IMU ed altri tributi locali codice 3797 "Somme a titolo di addizionale comunale all'IR- PEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014"con relativo codice comune, quindi più codici per i vari comuni per crediti ad- dizionali comunali da 730.
I crediti derivanti da 730 verranno storicizzati in anagrafica ditta videata 9 scelta "Crediti sez. Erario" come di seguito indicato:
nella griglia in alto verrà storicizzato il codice tributo 1631;
nella griglia in basso verranno storicizzati i codici tributi 3796 e 3797 con i rispettivi codici re- gione e comune.
Se il credito non è stato recuperato per intero o recuperato parzialmente verrà evidenziato con sfon- do giallo e l'importo non ancora recuperato verrà esposto nella colonna "Differenza".
I crediti di cui sopra esposti in F24 dovranno tener conto dei saldi per ogni pagina di conseguenza il
credito da 730 prima terrà conto del subtotale della propria sezione e se disponibile usufruirà anche dei subtotali delle altre sezioni ovvero:
- Sezione Erario;
- Sezione Regioni;
- Sezione IMU ed altri tributi locali.
Per cui ad esempio potrebbe esserci un 1001 con un importo molto alto e pertanto si potrà recupera- re il 1631, a scendere il 3796 per 4 regioni e 3797 per 4 comuni e nonostante questo avere un saldo in F24 da versare.
I restanti crediti di regioni e comuni slitteranno nelle successive pagine sempre rispettando il saldo della pagina a 0.
Potrebbe pertanto verificarsi il caso per cui non tutti i crediti da 730 in particolar modo per regioni / comuni siano recuperati per intero dovendo operare la distribuzione su più fogli F24, l'eventuale ri- manenza resterà disponibile per i mesi successivi.
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4.3.1 VERIFICA CAPIENZA
In base alla compilazione del campo presente nella videata 7 dell’anagrafica ditta vengono effettuate le seguenti verifiche:
“Blank - Esegue il controllo della capienza solo su singola ditta, anche in presenza di ac- centramento (solo sede / solo filiale)”: per tutte le ditte (accentrate e no) viene effettuato il controllo sulla capienza a livello di singola ditta. Con questa opzione, nel caso in cui non ci sia sufficiente capienza per effettuare il rimborso alla totalità dei dipendenti, verrà ricono- sciuto ad ogni singolo dipendente un importo corrispondente al rapporto tra quanto è possi- bile rimborsare e la totalità degli importi da rimborsare.
“A - Solo x ACCENTRAMENTI: esegue il controllo della capienza sull'intero accentr.; ob- bligatorio elaborare al Centro tutte le ditte contemporaneamente. Non gestita nel caso di sede senza dipendenti.” : la scelta è utilizzabile per le sole ditte accentrate e serve per ef-
fettuare il controllo della capienza in tutto l’accentramento; tale scelta deve essere indi- cata sia nella sede che in tutte le filiali. Nel caso di utilizzo dell’opzione è obbligatorio che l’elaborazione “PACCHETTO DITTA” avvenga per tutte le ditte dell’accentramento contemporaneamente (sede + tutte le filiali). Attenzione: nel caso di sede senza dipen- denti non è gestita la scelta A per il controllo della capienza nell'intero accentramento.
In virtù del fatto che la scelta A per le ditte accentrate deve essere indicata sia nella sede che in tutte le filiali per il corretto funzionamento, è previsto che premendo il tasto “conferma” di una ditta sede vengano sempre verificate tutte le filiali e segnalate tutte quelle con opzio- ne diversa da quanto in sede ( mentre al conferma di una filiale viene verificata la congruen- za solo per la filiale confermata). A cura Utente la verifica e l’eventuale sistemazione se si desidera la verifica prevista con la scelta A, mentre nel caso di presenza solo di altre scelte è possibile ignorare il messaggio.
“N - Non esegue il controllo della capienza; crediti da gestire a cura Utente” : con tale op- zione non viene effettuato nessun controllo sulla capienza a livello ditta (né singola né ac- centramento) ed i crediti da 730 verranno interamente erogati.
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I crediti recuperati verranno esposti con il relativo codice tributo e recuperati con le ritenute disponibili in F24 eventuali differenze rimanenti verranno recuperate nei mesi successivi.
Ad esempio l’opzione può essere utile per l’elaborazione di ditte accentrate quando c’è la capienza nell’intero accentramento (controllo a cura Utente) ma non è possibile elaborare tutte le ditte contemporaneamente al Centro (scelta A).
ATTENZIONE nel caso di ditta con mancanza di capienza, per cui i crediti da 730 vengono ripro- porzionati per essere erogati nel cedolino fino a capienza delle ritenute, gli stessi verranno calcolati con troncamento al secondo decimale di conseguenza i crediti da 730 che poi verranno recuperati con gli appostiti codici tributo potrebbero non essere uguali al totale delle ritenute ma essere infe- riori e determinare un saldo di F24 di qualche centesimo o euro a seconda dei dipendenti con crediti da 730.
PARTICOLARITA':
Per i casi di dipendenti con assistenza fiscale a credito e pure assistenza fiscale a debito che comporta un cedolino con netto a “zero” (trattenute 730 maggiori del rimborso 730), tale assi- stenza fiscale a debito NON verrà utilizzata per determinare monte ritenute utile alla restituzio- ne dei crediti da 730.
Mensilità aggiuntiva: l’irpef calcolata con la mensilità aggiuntiva con cedolino a parte, non viene considerata nel monte della capienza 730 in caso di crediti ancora in essere, pertanto la capienza viene calcolata dopo aver decurtato quanto calcolato per la mensilità aggiuntiva. Nel caso in cui si volesse procedere diversamente, a cura Utente la verifica normativa in base al ver- samento ditta e la conseguente gestione manuale.
4.3.2 RIMBORSI NON EFFETTUATI PER INCAPIENZA
Se presenti le opzioni in precedenza citate “blank” o “A” in anagrafica ditta \ videata 7, viene espo- sto nel cedolino un rigo con la apposita dicitura in caso di rimborso parziale :
4.3.3 PROSPETTO COMPENSAZIONI
Le compensazioni effettuate per assicurare il rimborso dell’assistenza fiscale sono evidenziate nella stampa presente dopo il calcolo del cedolino EDILI CIG 730 VARIE \ 34) PROSPETTO COM- PENSAZIONI (PAGHE/730)
La stampa viene creata anche dalla elaborazione effettuata con il pacchetto ditta:
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Viene riportato:
nella colonna CREDITO il rimborso da assistenza fiscale effettuato con l’indicazione dello specifico codice tributo e relativo periodo, per i tributi 3796 e 3797 viene riportato anche il codice regione / comune cui si riferiscono.
nella colonna DEBITO il medesimo codice tributo utilizzato per il rimborso.
Il risultato della stampa viene storicizzato in anagrafica ditta in videata 9:
4.3.4 COLLABORATORI ATTUALI SU DITTE POSTICIPATE
La gestione delle ditte posticipate con CCC attuali presenta le seguenti particolarità, in caso di assi- stenza fiscale a credito in base alle impostazioni inserite in anagrafica ditta videata 3 nel campo “Xx.xx.xx./coll” :
“S -Se versamento ditta posticipato e versamento xx.xx.xx./associati attuale” nel caso di credito 730 vengono utilizzate per assicurare l’intero rimborso del 730 sia le ritenute effettuate ai dipendenti (versamento 1001 e addizionali posticipato) e le ritenute effettuate ai CCC (ver- samento attuale 1004 e addizionali).
Con le paghe di competenza di luglio verrà rimborsato il 730 ed i relativi crediti verranno stori- cizzati con gli appositi codici tributo e mese di versamento 08/2015 sia per i dipendenti che per i collaboratori.
La storicizzazione dei crediti con stesso comporterà che nel momento di effettivo recupero in F24 potrebbe non avere le stesse ritenute calcolate nel momento dell'elaborazione e pertanto i crediti da 730 potrebbero non trovare capienza in F24m l'eventuale rimanenza rimarrà disponi- bile per i mesi successivi.
“X-Se versamento ditta posticipato e versamento xx.xx.xx./associati attuale, i versamenti di- pendenti e cococo/associati sono distinti e non vengono effettuate compensazioni tra i tributi”: Con le paghe di competenza di luglio verrà rimborsato il 730:
- per i dipendenti utilizzando unicamente le ritenute dei dipendenti stessi (versamento postici- pato) che verranno compensate nell’F24 con il relativo codice tributo e periodo di versamen- to 08/2014.
- per i CCC utilizzando unicamente le ritenute dei CCC stessi (versamento anticipato) che verranno compensate nell’F24 con il relativo codice tributo e periodo di versamento 07/2014
In caso di assistenza fiscale a debito:
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scelta “S” : i collaboratori verranno trattati come i dipendenti, con conseguente versamento po- sticipato di IRPEF e addizionali oggetto di assistenza fiscale trattenute a luglio e versate con periodo di versamento 08.
scelta “X” : i tributi sono distinti rispetto ai dipendenti e vengono versati in F24 con periodo 07
4.4. CONGUAGLIO A DEBITO
In caso di assistenza fiscale a debito nel cedolino paga verranno in via automatica inserite le se- guenti voci in base alle imputazioni effettuate:
Cod. 0701 | 730: IRPEF A DEBITO DICH | Tributo 4731 |
Cod. 0749 | 730: IRPEF A DEBITO CONIUGE | Tributo 4731 |
Cod. 0703 | 730: 1 RATA ACC IRPEF DICH | Tributo 4730 |
Cod. 0750 | 730: 1 RATA ACC IRPEF CON | Tributo 4730 |
Cod. 0704 | 730: 2 RATA ACC IRPEF DICH | Tributo 4730 |
Cod. 0751 | 730: 2 RATA ACC IRPEF CON | Tributo 4730 |
Cod. 0698 | 730: TASS. SEP. CONIUGE | Tributo 4201 |
Cod. 0720 | 730: TASS. SEP. DICHIARANTE | Tributo 4201 |
Cod. 0707 | 730: ADD. REG. DIC. DEBITO | Tributo 3803 |
Cod. 0709 | 730: ADD. REG. CON. DEBITO | Tributo 3803 |
Cod. 0724 | 730: ADD. COM. DIC. DEBITO | Tributo 3846 |
Cod. 0726 | 730: ADD. COM. CON. DEBITO | Tributo 3846 |
Cod. 0740 | 730: ACC. XXX.XXX. DIC. DEB. | Tributo 3845 |
Cod. 0742 | 730: ACC. XXX.XXX. CON. DEB | Tributo 3845 |
Cod. 0758 | 730: IMPOSTA SOSTITUTIVA DIC. | Tributo 1057 |
Cod. 0759 | 730: IMPOSTA SOSTITUTIVA CON. | Tributo 1057 |
Cod. 0773 | 730: CONTRIBUTO SOLID. DIC. | Tributo 1619 |
Cod. 0776 | 730: CONTRIBUTO SOLID. CON. | Tributo 1619 |
Cod. 7002 | 730: CEDOL. SECCA DEBITO DIC. | Tributo 1846 |
Cod. 7012 | 730: CEDOL. SECCA DEBITO CON. | Tributo 1846 |
Cod. 7005 | 730: 1 RATA CED. SECCA DIC. | Tributo 1845 |
Cod. 7015 | 730: 1 RATA CED. SECCA CON. | Tributo 1845 |
Cod. 7008 | 730: 2 RATA CED. SECCA DIC. | Tributo 1845 |
Cod. 7018 | 730: 2 RATA CED. SECCA CON. | Tributo 1845 |
Viene effettuato il controllo che il debito non risulti superiore al netto del cedolino; in questa ipotesi viene trattenuto l’importo fino a capienza e viene memorizzato il residuo da trattenere per il mese successivo.
Nel mese successivo a quello nel quale sono stati esposti nel cedolino i dati del 730, i campi dell’anagrafica dipendente all’interno del pulsante “ASSISTENZA FISCALE” (videata 9 – dipen- dente) dove sono stati comunicati i conguagli 730 vengono aggiornati riportando solo gli eventuali importi a debito non ancora trattenuti per effetto della rateizzazione o per mancanza di netto in bu- sta disponibile.
4.4.1 RATEIZZAZIONE SOMME A DEBITO
te nel campo
in fase di imputazione dati : l’operazione verrà automaticamente
Per effettuare la rateizzazione degli importi a debito occorre compilare il numero di rate scel-
svolta dal programma a partire dal mese di luglio per proseguire nei mesi successivi sino
61
all’esaurimento delle rate. L’applicazione dell’interesse di rateizzazione nella misura dello 0,33% a partire dal secondo mese sull’importo della rata è automatica da programma con e- videnza nel cedolino paga delle apposite voci:
Cod. 0705 | 730: INT RAT SALDO IRPEF DICH | Tributo 1630 |
Cod. 0752 | 730: INT RAT SALDO IRPEF CON | Tributo 1630 |
Cod. 0719 | 730: INT.RAT. 1 ACC. IRPEF DIC | Tributo 1630 |
Cod. 0756 | 730: INT.RAT. 1 ACC. IRPEF CON | Tributo 1630 |
Cod. 0721 | 730: INT.RAT.TASS.SEP.DIC. | Tributo 1630 |
Cod. 0723 | 730: INT.RAT.TASS.SEP.CON. | Tributo 1630 |
Cod. 0717 | 730: INT. RAT. ADD. REG. DIC. | Tributo 3790 |
Cod. 0718 | 730: INT. RAT. ADD. REG. CON. | Tributo 3790 |
Cod. 0728 | 730: INT. RAT. ADD. COM. DIC. | Tributo 3795 |
Cod. 0729 | 730: INT. RAT. ADD. COM. CON. | Tributo 3795 |
Cod. 0744 | 730: INT.RAT. XXX.XXX.XXX. DIC | Tributo 3795 |
Cod. 0745 | 730: INT.RAT. XXX.XXX.XXX. CON | Tributo 3795 |
Cod. 0760 | 730: INT.RAT.IMPOSTA SOST.DIC. | Tributo 1630 |
Cod. 0761 | 730: INT.RAT.IMPOSTA SOST.CON | Tributo 1630 |
Cod. 0774 | 730: INT.RAT.CONTR.SOLID. DIC. | Tributo 1630 |
Cod. 0777 | 730: INT.RAT.CONTR.SOLID. CON. | Tributo 1630 |
Cod. 7003 | 730: INT.RAT.CED. SECCA DIC. | Tributo 1630 |
Cod. 7013 | 730: INT.RAT.CED. SECCA CON. | Tributo 1630 |
Cod. 7006 | 730: INT.RAT. 1 RATA CED.S.DIC. | Tributo 1630 |
Cod. 7016 | 730: INT.RAT. 1 RATA CED.S.CON. | Tributo 1630 |
4.4.2 INTERESSI PER INCAPIENZA
Nel caso di debiti che vengono trattenuti in più mesi per mancanza di capienza nel cedolino del di- pendente va calcolato l'interesse da addebitare per incapienza nella misura dello 0,40%.
Con l'elaborazione del cedolino in presenza di importi a debito di 730 non ancora erogati in automa- tico verranno calcolati gli interessi per incapienza ed esposti nel cedolino con le relative voci paga, di seguito riportate.
Cod. 0711 | 730: INT INC IRPEF SALDO DIC | Tributo 4731 |
Cod. 0753 | 730: INT INC IRPEF SALDO CON | Tributo 4731 |
Cod. 0715 | 730: INT. INC. 1 ACC. DICH | Tributo 4730 |
Cod. 0754 | 730: INT. INC. 1 ACC. CON | Tributo 4730 |
Cod. 0697 | 730: INT. INC. TASS.SEP.CON. | Tributo 4201 |
Cod. 0722 | 730: INT. INC. TASS.SEP.DIC. | Tributo 4201 |
Cod. 0713 | 730: INT. INC. ADD. REG. DIC. | Tributo 3803 |
Cod. 0714 | 730: INT. INC. ADD. REG. CON. | Tributo 3803 |
Cod. 0706 | 730: INT. INC. ADD. COM. DIC. | Tributo 3846 |
Cod. 0712 | 730: INT. INC. ADD. COM. CON. | Tributo 3846 |
Cod. 0746 | 730: XXX.XXX. XXX.XXX.XXX. DIC | Tributo 3845 |
Cod. 0747 | 730: XXX.XXX. XXX.XXX.XXX. CON | Tributo 3845 |
Cod. 0762 | 730: INT.INC.IMPOSTA SOST.DIC | Tributo 1057 |
Cod. 0763 | 730: INT.INC.IMPOSTA SOST.CON | Tributo 1057 |
Cod. 0716 | 730: INT. INC. 2 ACC. DICH | Tributo 4730 |
Cod. 0755 | 730: INT. INC. 2 ACC. CON | Tributo 4730 |
Cod. 0775 | 730: INT.INC.CONTR.SOLID. DIC. | Tributo 1619 |
62 |
Cod. 0711 | 730: INT INC IRPEF SALDO DIC | Tributo 4731 |
Cod. 0778 | 730: INT.INC.CONTR.SOLID. CON. | Tributo 1619 |
Cod. 7004 | 730: XXX.XXX. CED. SECCA DIC. | Tributo 1846 |
Cod. 7014 | 730: XXX.XXX. CED. SECCA CON. | Tributo 1846 |
Cod. 7007 | 730: INT.INC.1 RATA CED.S. DIC | Tributo 1845 |
Cod. 7017 | 730: INT.INC.1 RATA CED.S. CON. | Tributo 1845 |
Cod. 7009 | 730: INT.INC.2 RATA CED.S. DIC | Tributo 1845 |
Cod. 7019 | 730: INT.INC.2 RATA CED.S. CON | Tributo 1845 |
ATTENZIONE
Gli interessi per incapienza nella misura dello 0,40% mensile verranno calcolati anche se non erogati i corrispettivi debiti da 730 per non capienza del cedolino e se non trovano compensa- zione con il netto erogato verranno esposti nel cedolino come arrotondamento attuale. In F24 verranno versati con i relativi codici.
Se imputate le voci paga nel movimento verrà inibito il calcolo automatico.
Importi non ancora erogati per mancanza di capienza nel cedolino.
A partire dal mese di agosto viene verificato in anagrafica dipendente videata 9 bottone "Assi- stenza fiscale" se nella griglia sono presenti ancora degli importi a debito da erogare.
Se presenti degli importi a debito sugli stessi viene calcolato l'interesse per incapienza nella misura dello 0,4%.
Ad esempio nell'esempio sopra riportato nel dipendente nel mese di agosto è ancora presente un
saldo IRPEF a debito del dichiarante pari a 500,00 euro ed un IRPEF a debito del coniuge pari a 200,00 euro.
In automatico, indipendentemente dal recupero del debito da 730 nel cedolino, verranno calcolati gli interessi di incapienza.
Saldo IRPEF a debito del dichiarante gli interessi calcolati saranno 500,00 * 0,4% = 2,00 espo- sti con la voce paga 0711 "INT. INC. IRPEF SALDO DIC.".
Saldo IRPEF a debito del coniuge gli interessi calcolati saranno 200,00 * 0,4% = 0,80 esposti con la voce paga 0753 "INT. INC. IRPEF SALDO CON.".
Importi non ancora erogati per mancanza di capienza nel cedolino con rateizzazione.
A partire dal mese di agosto viene verificato in anagrafica dipendente videata 9 bottone "Assi- stenza fiscale" se nella griglia sono presenti ancora degli importi a debito da erogare ed è impostato
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un numero di rate viene verificato se l'importo trattenuto corrisponde alla rata mensile e se inferiore sulla differenza viene calcolato l'interesse per incapienza nella misura dello 0,4%.
La verifica viene effettuata come di seguito indicato.
A) Si determina l'ammontare totale del debito.
In anagrafica dipendente videata 9 bottone "Assistenza fiscale" si rileva l'importo a debito che rimane da erogare.
In anagrafica dipendente videata 9 sezione "Storico ass. fisc." nei vari bottoni si rileva il cor- rispettivo già trattenuto.
B) Si determina il numero di rate complessive da anagrafica dipendente videata 9 sezione
"Storico ass. fisc." bottone "IRPEF" casella "Rate iniziali richieste".
Tale dato dovrà essere compilato con il numero totale delle rate da effettuare per la corretta ela-
borazione, se mancante o a seguito di variazione numero rate lo stesso dovrà essere modificato.
C) Si determina la rata mensile da versare data dall'ammontare del debito A) diviso il nume- ro delle rate complessive B).
Negli esempi sopra riportati la rata mensile sarà:
IRPEF a debito dichiarante 1.000,00 diviso numero rate complessive 4 uguale a rata mensile 250,00.
IRPEF a debito coniuge 200,00 diviso numero rate complessive 4 uguale a rata mensile 50,00.
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D) Si determina l'insorgenza di incapienza nelle rate trattenute verificando quanto dovuto con
quanto trattenuto.
Trattenute dovute sono determinate rata mensile dovuta C) per numero rate erogate.
Trattenute effettuate da anagrafica dipendente videata 9 sezione "Storico ass. fisc." nei vari bottoni si rileva il corrispettivo già trattenuto.
E) Interessi per rate verranno applicati nella misura dello 0,33% sulla rata mensile dovuta C).
F) interessi per incapienza verranno applicati nella misura dello 0,40% sulla quota di inca- pienza D).
Seguendo gli esempi sopra riportati nel cedolino verranno esposte le seguenti voci paga:
0701 "730: IRPEF A DEBITO DICH": dichiarante viene riportato la quota di rata mensile pari a 250,00 più la quota di incapienza pari a 50,00 per un importo totale di 300,00 euro.
0705 "730: INT. RAT SALDO IRPEF SALDO DICH": dichiarante sulla quota della rata mensile pari a 250,00 euro vengono calcolati gli interessi per rateizzazione dello 0,33% pari a 0,82.
0711 "730: INT INC IRPEF SALDO DIC": dichiarante sulla quota di incapienza pari a 50,00 eu- ro vengono calcolati gli interessi di incapienza dello 0,40% pari a 0,20.
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0749 "730: IRPEF A DEBITO CONIUGE": coniuge viene riportato la quota di rata mensile pari a 50,00 più la quota di incapienza pari a 30,00 per un importo totale di 80,00 euro.
0752 "730: INT. RAT SALDO IRPEF SALDO CON": coniuge sulla quota della rata mensile pari a 50,00 euro vengono calcolati gli interessi per rateizzazione dello 0,33% pari a 0,16.
0753 "730: INT INC IRPEF SALDO CON": coniuge sulla quota di incapienza pari a 30,00 euro vengono calcolati gli interessi di incapienza dello 0,40% pari a 0,12.
In anagrafica ditta videata 10 in griglia al rigo 95 "730: Xxxxxxx interessi incapienza" è possibile i- nibire il conteggio degli interessi per incapienza impostando la scelta "N" ed in tal caso a cura Uten- te l'inserimento manuale delle voci paga per l'imputazione di interessi di incapienza.
4.5. 730/4 INTEGRATIVO \ RETTIFICATIVO
I 730 integrativi e rettificativi vengono emessi dei CAF \ professionisti abilitati per correggere errori od omissioni riscontrati nel modello 730 originario.
Nella procedura paghe tali casistiche vengono gestite con l’inserimento dei dati nei bottoni appositi:
L’imputazione dei dati, le operazioni di conguaglio automatiche e non automatiche per il 730 inte- grativo e rettificativo risultano uguali a quelle del normale 730. La compensazione dei crediti e il versamento dei tributi da assistenza fiscale integrativa/rettificativa funzionano nella stessa maniera del 730 ordinario, le voci cedolino utilizzate sono le medesime e i codici tributo utilizzati nell’F24 sono gli stessi.
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Sono obbligatori i campi:
- data ricezione 730 (se si lascia “blank” al conferma esce il messaggio e la procedura non la- scia uscire)
- l’indicazione del tipo di 730 (I per integrativo o R per rettificativo)
- il codice CAF o codice fiscale professionista;
E’ data la possibilità di inserire i modelli 730 integrativi in anticipo rispetto al mese effettivo e ge- stione automatica degli stessi, mediante possibilità di inserimento del mese nel quale si deve inizia- re l’assistenza fiscale, sia in caso di 730 ordinario, che integrativo/rettificativo.
Si precisa che la procedura non gestisce 730 integrativi o rettificativi dai quali si desume un importo a credito da rimborsare al contribuente a titolo di tassazione separata, a titolo di ac- conto IRPEF pertanto resta a cura Utente la gestione di tali casistiche anche per CU/770.
ATTENZIONE:
se si compila il bottone Assist. Fiscale int./rett., la situazione dei crediti o dei debiti da assistenza fiscale inseriti nel bottone “Assistenza fiscale” viene “congelata”: se un dipendente ha dei crediti o dei debiti residui da assistenza fiscale riferibili al 730 originale questi vengono ignorati e si proce- derà a conguagliare in busta paga solo quanto inserito nel bottone Assist. Fiscale int./rett.
4.5.1 DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA
Il 730 rettificativo rappresenta la nuova e corretta situazione dei debiti e dei crediti del contribuente. In pratica il sostituto d’imposta dovrà rideterminare le somme da trattenere o da rimborsare conside- rando quanto già trattenuto o rimborsato nelle buste paga precedenti all’inserimento del 730 rettifi- cativo.
L’Utente pertanto dovrà effettuare le seguenti operazioni una volta ricevuto il 730 rettificativo:
inserire “R” nel campo “Integrativo\rettificativo” con il primo mese utile successivo alla comunicazione del CAF; in questo modo si fermano le operazioni poste in essere con il 730 originale
compilare la mappa “Ass.fiscale 730 int.\rett.” secondo le consuete modalità avendo cura di riportare a conguaglio quanto già rimborsato o trattenuto. Esempio: se il 730 originale prevedeva un rimborso di irpef per 500 euro effettuate con le busta paga di giugno e il retti- ficativo, rideterminando la situazione iniziale , prevede un debito di irpef per 100 euro, l’Utente inserirà 600 euro come importo a debito in sede di inserimento dati; se la situazione iniziale prevedeva un importo di IRPEF a credito per 200 euro e il 730 rettificativo riporta
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un credito di 1000 euro l’Utente deve riportare 800 euro a credito nella mappa del 730 retti- ficativo.
Da notare che gli importi da considerare per queste operazioni di conguaglio devono essere quelli effettivamente rimborsati o trattenuti. Esempio: se il 730 originale risulta a credito per 300 euro di IRPEF ma ne sono state rimborsati solo 150 perché la ditta non aveva la capienza necessaria nel mese di luglio, a fronte di 730 rettificativo a debito per 500 euro, l’Utente deve inserire l’importo a debito di 650 euro.
In caso di pagamento di rateale si deve riportare nella mappa del 730 rettificativo l’ammontare del debito posto a carico del contribuente (al netto di quanto già trattenuto nel 730 originario) indicando come di consueto il numero di rate su cui effettuare la trattenuta.
Si fa presente che in caso di dichiarazione rettificativa nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato luglio, anche se è possibile indicare gli altri mesi per iniziare la stessa successiva- mente.
Quando presente la R, verranno considerati solo i dati presenti in questa mappa e ignorati quelli eventualmente presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria, sia per l’elaborazione cedo- lino che per le varie stampe.
4.5.2 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Il 730 integrativo viene emesso per correggere errori che determinano un maggior credito o un mi- nor debito in capo al contribuente, costituisce in sostanza una modifica al 730 originale che compor- ta un rimborso di IRPEF o addizionali. Viene emesso nel mese di novembre (entro il 15 deve avve- nire la comunicazione al sostituto d’imposta). La presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le operazioni avviate con la consegna del 730 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo del sostituto di effettuare rimborsi o trattenere le somme dovute riferite a tale modello.
La procedura non effettua il controllo del mese per effettuare assistenza fiscale Integrativa, pertanto a cura Utente inserire i dati solo nel mese corretto (novembre per le ditte posticipate, dicem- bre per le ditte attuali).
Per il 730 integrativo è necessario inserire solo i dati della dichiarazione integrativa visto che sarà la procedura a sommare in automatico i dati delle due mappe.
A cura Utente la cancellazione dei dati eventualmente presenti nella videata ordinaria per in- serimento integrativi nei mesi precedenti, onde evitare il riporto nelle stampe/dichiarativi.
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Entrando nella videata “Assistenza fiscale int./rett.”si digita “I” nel campo integrativo\rettificativo e si compila la mappa inserendo gli importi a credito del dipendente.
Nel mese inizio, se mancante, di default verrà sempre indicato novembre per le ditte posticipate, con calcolo interessi di incapienza nella misura fissa del 1,20%, e dicembre per le ditte attuali, con calcolo interessi di incapienza nella misura fissa del 2,00%.
Quando presente la I, i dati eventualmente presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria ver- ranno trattati come di seguito specificato:
- per il riporto nel cedolino, verranno considerati solo i dati presenti nella mappa ordinaria fino al mese precedente all’inizio del 730 integrativo (come da campo presente nell’apposito campo)
- con l’elaborazione del mese precedente a quello presente nell’apposito campo della map- pa integrativa, gli importi presenti nella mappa della dichiarazione ordinaria verranno conglobati mediante verifica della tipologia nella mappa della dichiarazione integrati- va; eventuali coesistenze di entrambe le tipologie (credito e debito) per lo stesso tributo, do- vranno essere gestite dall’Utente in quanto la gestione verrà fatta per la differenza positiva o negativa, trattando il residuo come unico importo in cedolino, CUD, F24, 770 e nelle varie stampe; inoltre, come precedentemente previsto, rimane a cura Utente la gestione degli im- porti che sono definiti solo come a debito nella dichiarazione ordinaria (primo/ secondo ac- conto irpef e cedolare, tassazione separata, acconto addizionale comunale, imposta sostituti- va e contributo solidarietà);
- per il riporto nel cedolino, verranno considerati solo i dati presenti nella mappa integrativa dal mese presente nell’apposito campo della mappa integrativa; eventuali dati presenti nella mappa ordinaria saranno ignorati;
- per il riporto dei dati nelle varie stampe previste dalla procedura, verranno sempre consi- derate entrambe le mappe, sia ordinaria che integrativa.
Esempio:
Dipendente con 730 ordinario arrivato a maggio con credito irpef 1000,00 euro e credito ad- dizionale regionale 165,00 euro.
Mappa 730 ordinario:
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Nella mensilità di luglio vengono restituiti al dipendente 290,65 euro di irpef e 16,71 euro di
addizionale regionale, nella mensilità di agosto 115,25 euro di irpef e 16,71 euro di addizio- nale regionale
A settembre arriva 730 integrativo con credito irpef 362,00 euro e si vuole che lo stesso venga elaborato nella mensilità di novembre, quindi si compila la mappa integrativa come di seguito.
Mappa 730 integrativo a settembre e a ottobre:
Nella mensilità di settembre vengono restituiti al dipendente 139,85 euro di irpef e 16,72 eu-
ro di addizionale regionale e nella mensilità di ottobre 130,00 euro di irpef e 16,71 euro di addizionale regionale. Durante l’elaborazione con pacchetto ditta della mensilità di ottobre (mese precedente a quello della mappa integrativa) vengono fuse le due mappe, con cancel- lazione dell’ordinaria e riporto dei dati nella integrativa:
residuo 730 ordinario irpef 324,25 e addizionale regionale 98,15 + 730 integrativo irpef
362,00
Mappa 730 integrativa a novembre:
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Dalla mensilità di novembre vengono restituiti in totale al dipendente 686,25 euro di irpef e
98,15 euro di addizionale regionale come da mappa integrativa.
In virtù della suddetta gestione sono state eseguite le seguenti implementazioni:
- CUD ANNO CORRENTE: importi non rimborsati
- COMUNICAZIONE RESIDUO 730: come indicato nel successivo capitolo
- VOCI 730 INCAPIENZA A CREDITO E A DEBITO (SUCCESSIVO): voci cedolino 8916, 8918, 8917, 8919
- 730/4 DA EFFETTUARE / EFFETTUATA – STAMPA: riporto in stampa dei valori delle due mappe quando il caso; indicazione se letti da mappa ordinaria (O) e se letti sia da mappa ordinaria che integrativa (O+I), in aggiunta ai normali per rettificativo (R) o solo integrativo (I).
(U16)
4.6. RIFACIMENTI CEDOLINI
In caso di rimborsi da 730, per il controllo della capienza, è a cura Utente valutare se eseguire il ri- facimento del singolo dipendente oppure se si rende necessario eseguire il rifacimento dell’intera ditta o dell’intero accentramento se eseguita la scelta A nel campo “Verifica ca- pienza 730\1200\Locaz.”.
Riportiamo alcuni esempi:
nel caso di incapienza che determina il mancato rimborso totale ai dipendenti dei crediti da 730, il rifacimento di un singolo dipendente (con l’aumento o la diminuzione di IRPEF \ addizionali nel cedolino rifatto) determina il cambiamento del totale delle ritenute da cui si può attingere per il completo rimborso del 730 in questo caso è necessario il rifacimento dell’intera azien- da
nel caso di capienza da parte dell’azienda e rifacimento di un dipendente senza 730 con dimi- nuzione di ritenute IRPEF \ addizionali nel cedolino rifatto, se il totale delle ritenute a livello azienda è ancora sufficiente a garantire il rimborso totale dei crediti da 730 non è necessario il rifacimento dell’intera azienda.
nel caso di capienza da parte dell’azienda e rifacimento di un dipendente con rimborsi 730 di e- levato importo e nel caso che le ritenute del singolo dipendente rifatto non riescono a coprire ta- le rimborso del 730, si rende necessario il rifacimento dell’intera azienda per permettere il rim- borso totale dei crediti 730 del dipendente stesso.
71
Le casistiche possono essere di vario genere, è pertanto necessario valutare come procedere pren- dendo in considerazione il monte ritenute totale della azienda \ accentramento.
4.7. INSERIMENTO VOCI MANUALE
L’inserimento manuale delle voci paga in precedenza elencate nel movimenti (in sostituzione dell’automatismo) può essere motivato dall’esigenza di evitare il controllo automatico della capien- za.
Si fa presente che, se utilizzate contemporaneamente voci manuali per alcuni dipendenti e automati- smi per altri, la procedura effettua comunque la verifica della capienza ditta. Per non avere tale con- trollo è necessario passare le voci manualmente a tutti i dipendenti.
Nota bene: qualora si utilizzi l’imputazione manuale delle voci, è importante ricordare che non deve essere fatto l’inserimento degli importi in anagrafica dipendente in “ASSISTENZA FISCALE” (se inseriti devono essere cancellati e/o aggiornati in base agli importi imputati manualmente), mentre è obbligatorio inserire i dati del CAF, il codice Regione e\o codice Co- mune se si utilizzano le relative voci.
In caso di rimborso effettuato al dipendente superiore al debito ditta rimane a cura Utente la verifica e la gestione del credito ditta.
4.8. COMPENSO SOSTITUTO D’IMPOSTA PER ASSISTENZA FISCALE
A seguito del D.Lgs. nr 175/2014 art. 7 non sono più previsti i compensi ai sostituti d'imposta nel caso di assistenza diretta per assistenza fiscale.
Di conseguenza la voce paga 0700 "730: COMPENSO SOSTITUTO IMP." non sarà utilizzabile e non potrà essere imputata nel movimento, se inserita nel movimento uscirà il seguente messaggio d'errore.
4.9. STAMPE / CONTROLLI
4.9.1 000/0 XX XXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX – STAMPA
Nel menù "Utility Anno Corrente Gruppo "730" scelta 01) “730/4 da effettuare / effettuata
– stampa” mette in evidenza gli importi di assistenza fiscale ancora da effettuare o già effettuata
nei mesi precedenti.
Effettuando la scelta viene evidenziata l’assistenza fiscale ancora da ef-
fettuare e gli importi riportati sono quelli presenti all’interno delle videata “ASSISTENZA FISCA- LE” presente nella anagrafica dipendente videata 9.
72
In stampa viene evidenziato se presenti importi nella videata “ASSISTENZA FISCALE" (importi da
730 ordinario) e/o in “ASSISTENZA FISCALE INT\RETT” (importi da 730 integrativo / rettificativo) presente nella videata 9 della anagrafica dipendente come di seguito indicato:
O per importi da mappa ordinaria;
O+I importi sia da mappa ordinaria che integrativa in somma algebrica;
R importi da mappa rettificativa;
I importi da mappa integrativa.
La scelta è presente anche dopo il calcolo cedolino all’interno del menù EDILI CIG 730 VARIE \
31) 730/4 DA EFFETTUARE.
Utilizzando la scelta Storico 730 viene prodotta la stampa degli im-
porti già trattenuti e\o rimborsati ai dipendenti. In particolare vengono riportati in stampa i valori storicizzati nelle anagrafiche dei dipendenti nella videata 9 in corrispondenza dei pulsanti
e
Vengono evidenziati i dipendenti con importi anche nelle videate dei 730 integrativi/rettificativi.
Si segnala che nella stampa non c’è la suddivisione tra dichiarante e coniuge. La scelta non è pre- sente dopo il calcolo cedolino.
4.9.2 COMUNICAZIONE RESIDUO ASSISTENZA FISC. (RES-730L)
Per gli importi che devono essere conguagliati sulle retribuzioni corrisposte nell’anno in xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, verrà prodotta la comunicazione da consegnare ai dipendenti relativa- mente agli importi residui del 730 (RES-730L):
con le paghe di Novembre per le aziende con modalità di pagamento Posticipato con le paghe di Dicembre per le aziende con modalità di pagamento Attuale.
Per quanto riguarda gli importi riportati:
73
dichiarazione ordinaria: solo i dati presenti nella mappa ordinaria dichiarazione rettificativa: solo i dati presenti nella mappa int/rett
dichiarazione integrativa: risultato matematico dei dati presenti sia nella mappa ordinaria che in quella int/rett; presenza di asterisco quando per il medesimo tributo sono presenti sia importi a credito che a debito conglobati durante il mese.
Verrà indicato asterisco e apposita nota a piè pagina se nel mese viene effettuata la stampa con la presenza sia di importi a credito che importi a debito per lo stesso tributo nelle mappe del 730 ordi- nario e integrativo in quanto non gestibile da procedura come avviene in elaborazione.
Per effettuare la stampa in studio, dopo il calcolo cedolino in Stampe: EDILI – CIG – 730 - VARIE è presente nel gruppo - 30) 730, la scelta - 33) lettera comunicazione residuo assisten- za fiscale., dove è possibile decidere se stampare solo i dipendenti interessati (posizioni L o R tutti i mesi / tutte le posizioni nei mesi di novembre e dicembre in base al tipo versamento ditta posticipa- to o attuale) o tutti quelli presenti con residuo.
4.9.3 RICERCA REGIONI MANCANTI SU ADDIZIONALI (730)
La stampa risulta utile nel caso di inserimento manuale di voci paga inerenti addizionali regionali nel movimento senza inserire il codice regione nell'anagrafica dipendente. In tal caso occorre inseri- re nell’anagrafica dipendente pulsante “ASSISTENZA FISCALE” il codice di addizionale regiona- le verso il quale si intende fare l’assistenza fiscale.
La stampa è presente in "Utility Anno corrente" "730" scelta "06) Regioni mancanti su addi- zionali (730)".
4.9.4 STAMPA COCOCO CON ASSISTENZA FISCALE (BPYS113L)
Per le particolarità previste in caso di ditte posticipate con collaborazioni attuali con le elaborazioni “PACCHETTO DITTA” viene consegnata la STAMPA COCOCO CON ASSISTENZA FISCALE
(BPYS113L), presente nelle stampe di riferimento allo studio.
La stampa è presente anche dopo il calcolo cedolino all’interno del menù EDILI CIG 730 VARIE \
32) COCOCO CON ASSISTENZA FISCALE.
4.9.5 CONTROLLO SQUADRATURA ASSISTENZA FISCALE DITTA/DIPENDENTI (BPYM55L)
In UTILITY AC \ STAMPE MENSILI è presente la scelta 01) CONTROLLO SQUADRATURE
ASSISTENZA FISCALE. La stampa confronta e ne verifica la corrispondenza:
degli importi di assistenza fiscale rimborsata e trattenuta e storicizzata in anagrafica dipendente (xxxxxxx XXXXX)
con gli importi memorizzati in anagrafica ditta in videata 9 versati a titolo di assistenza fiscale e\o utilizzati a scomputo dei versamenti in capo all’azienda per garantire il rimborso del 730 (colonna DITTA)
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la colonna “DIFFERENZA” potrebbe indicare la mancata corrispondenza tra anagrafica ditta e dipendente; si ritiene utile verificare tali situazioni in vista della produzione di CUD \ 770
Si ritiene utile far presente che:
- se il rigo TOTALI non presenta squadrature gli importi sono coerenti tra ditta e dipendente;
- riga Saldo irpef/cedol. rimb.: nel caso in cui sia stata prestata assistenza fiscale diretta (utilizzo del codice voce 0700), l’importo essendo presente in ditta ma non in dipendente, crea una squa- dratura che non deve essere considerata , pertanto se presenti importi per compenso al datore di lavoro, viene sempre segnalata squadratura anche nel rigo TOTALI, ma la stessa può essere i- gnorata
- riga Interessi saldo irpef: in caso di rateizzazione di importi a debito in corrispondenza di “Inte- ressi saldo irpef nella colonna “DITTA”” vengono evidenziati il totale gli interessi a carico di- pendente dovuti a titolo di rateizzazione e da versare con codice tributo 1630; al contrario gli in- teressi memorizzati nell’anagrafica dipendente vengono evidenziati in apposite righe (Interessi saldo irpef, acconti irpef, tassazione separata, imposta sostitutiva, solidarietà) nella colonna “DIPTI” .
Questa diversa esposizione che comporta l’indicazione di importi nella colonna “Differenza “ non costituisce una squadratura se il rigo TOTALI presenta lo stesso importo nella colonna DITTA e DIPTI.
4.10. CERTIFICAZIONE UNICA ANNO CORRENTE
Si segnalano le seguenti note esposte nel modello C.U. anno corrente per rimborsi crediti da 730:
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Nota AM – CREDITO IRPEF RIMBORSATO SOSTITUITO 730 Nota AM – CREDITO IRPEF RIMBORSATO CONIUGE 730
Nota AM – CREDITO ADD. REG. RIMBORSATO SOSTITUITO 730 Nota AM – CREDITO ADD. REG. RIMBORSATO CONIUGE 730 Nota AM – CREDITO ADD. COM RIMBORSATO SOSTITUITO 730 Nota AM – CREDITO ADD. COM RIMBORSATO CONIUGE 730 Nota AM – CREDITO CED. SECCA RIMBORSATA SOSTITUITO 730 Nota AM – CREDITO CED. SECCA RIMBORSATA CONIUGE 730
Gli acconti derivanti da 730 verranno riportati negli appositi campi C.U. rispettivamente: Sostituito campi da 31 a 38;
Coniuge campi da 51 a 58.
4.11. 730 INCAPIENZA A CREDITO E A DEBITO (SUCCESSIVO)
Come è noto, con l’elaborazione dei 730 si verifica spesso il caso che il credito totale dei dipendenti superi il debito totale azienda da versare all’erario e quindi i dipendenti NON vengano completa- mente rimborsati nel mese ma il credito residuo (calcolato in percentuale uguale per tutti i dipen- denti) venga riportato al mese successivo, fino all’eventuale esaurimento o al mese di dicembre. Similmente, in caso di debito 730 del singolo dipendente incapiente rispetto alla propria retribuzio- ne netta, nel cedolino del mese i debiti 730 vengono ridotti fino a capienza del netto e la parte rima- nente viene riportata al mese successivo.
Per evidenziare la parte rimanente nel cedolino del dipendente sono presenti quattro voci neutre per rendere più espliciti i calcoli effettuati dal programma.
Tali voci sono:
8916 Totale credito 730 ancora da rimborsare credito non liquidato nel mese, verrà riportato al mese successivo.
8918 Totale credito 730 ante elaborazione credito in essere all’inizio del mese, prima del calcolo cedolino
8917 Totale debito 730 ancora da trattenere xxxxxx non trattenuto nel mese, verrà riportato al me- se successivo.
8919 Totale debito 730 ante elaborazione debito in essere all’inizio del mese, prima del calcolo cedolino.
Le voci sopra riportate non tengono conto del 2^ acconto.
Le voci vengono esposte in cedolino se a livello Studio e/o Azienda vengono impostate le scelte, come da esempi seguenti.
In “Dati Studio” videata 5 "Alterazioni" riga 40 “Riporto voci neutre per esposizione credi- ti/debiti 730” impostare a “S” : la scelta vale per tutto lo studio.
In Anagrafica ditta videata 10 in griglia riga 1 “Riporto voci 4neutre per esposizione credi- ti/debiti 730” : le scelte possibili sono:
blank: mantiene l’impostazione dello studio;
S: espone le voci per questa azienda indipendentemente dall’impostazione di studio; N: NON espone le voci anche se in studio è presente “S”.
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Nelle immagini seguenti, abbiamo la situazione dei dipendenti prima dell’ elaborazione, il cedolino
e dopo il calcolo (raggiungibile da videata 9 Storico)
Prima dell’elaborazione, dipendente con in capienza a credito
Cedolino
Dopo l’elaborazione
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Dipendente con in capienza a debito, prima dell’elaborazione
Cedolino:
dopo il calcolo del cedolino
78
(U12)
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5. SISTEMAZIONI E IMPLEMENTAZIONI
5.1. CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE
5.1.1 RIPOSI NON GODUTI - RIC1507D
È stato riscontrato che per taluni casi particolari in cui si sono godute ferie nel mese 06/2015 il pro- gramma ha presentato delle anomalie nella determinazione del totale Competenze nel cedolino oltre ad un corrispondente aumento dell’Imponibile fiscale.
La ricerca riporta tutti questi casi particolari relativi alla elaborazione 06/2015 e riporta il valore in- teressato dall’anomalia.
A cura utente inserire nei movimenti della mensilità 07/2015 la voce “6037- CONG. CTR.FERIE NON GODUTE” con l’importo espresso nella ricerca per procedere al recupero.
La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”
Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento pre- sente in HELP ON-LINE.
(U11)
5.2. ANAGRAFICA DITTA
5.2.1 CEDOLINO RIELABORATO PER DITTE CON VIDIMAZIONE DIFFERITA - OPZIONE 19
Per le ditta con vidimazione differita, opzione 19 in 10°videata anagrafica ditta compilata con una delle seguenti scelte evidenziate:
80
in caso di rifacimento, viene tolta in movimento ditta e/o movimento dipendente la scelta automati-
ca ‘’rifacimento’’: movimento ditta:
movimento dipendente:
di conseguenza non viene riportata la dicitura in cedolino:
Lasciando invece blank l’opzione 19, in caso di rifacimento del cedolino, non cambierà nulla rispet-
to a prima e si troverà stampata la dicitura “CEDOLINO RIELAB.”
(U44)
5.2.2 COSTI INFRANNUALI – DECURTAZIONE INCENTIVI DA STAMPE COSTI - OPZ. 100
E' stata implementata in 10^ videata anagrafica ditta una nuova scelta “Decurtazione incentivi da stampe costi “:
81
La nuova scelta permette di considerare o meno gli incentivi (per esempio TRIE) nelle seguenti stampe:
Riepilogo spese del personale per calcolo IRAP (IRAPL_AC)
Riepilogo spese del personale per calcolo IRAP: dettaglio particolari (IRAPLCCC_AC) Costo progressivo del personale (BPYA07_AC).
Se opzionata con “S” nelle stampe dei costi sopra elencate il valore degli incentivi non viene consi- derato pertanto il costo del dipendente è totale ,senza tener conto dell’incentivo goduto.
Deduzioni 7500 e contr. prev. ed ass. ( mensile ) (BPYA13)
Per questa stampa, se opzionata la “S” il valore dell’incentivo viene considerato nel costo del di- pendente e viene pertanto sottratto dal valore totale del costo del dipendente.
(U44)
5.2.3 10^ VIDEATA - FONDO ASSISTENZA SANITARIA - FONDO PMI
In anagrafica ditta, mappa “Gestione fondo assistenza sanitaria”, è stato aggiunto il campo “PMI Salute – Codice mittente”, che deve essere compilato per ottenere il supporto con il codice che è stato attribuito dall’Ente.
=>
La procedura si innesca se nelle “Quote associative dipendente” è codificato l’ente “8763”:
Dopo il calcolo del cedolino, selezionare la scelta “Creazione supporti”:
Il programma visualizza l’elenco delle aziende candidate alla produzione del supporto:
Selezionare le aziende interessate e confermare.
Si ottiene l’elenco dei dipendenti con un versamento all’Ente:
Scegliere i dipendenti di cui produrre il supporto e confermare.
Come di consueto, viene visualizzato l’elenco con il file generato per copiarlo a piacere:
(U35)
82
5.2.4 ESTRAZIONE DITTA - OPZIONE 73
In anagrafica ditta 10^ videata alla scelta n. 73 “Disabilita selezione automatica per Bollato in Pac- chetto Ditta”, è stata implementata inserendo anche la scelta X:
“Blank”: non cambia nulla rispetto a prima, alla conclusione dei movimenti dipendenti, esce la
consueta domanda, per sospendere o per inserire in estrazione la ditta:
Rispondendo “SI” la ditta viene estratta e sarà pronta per essere bollata
Rispondendo “NO” la ditta viene Sospesa (indicando S nel movimento ditta)
S: alla conclusione dei movimenti esce il messaggio sopraindicato per scegliere se sospendere o estrare la ditta, se estratta non viene fleggata nel pacchetto ditta:
X: al termine dell’inserimento dei movimenti non apparirà più il messaggio come per le opzioni “blank” ed “S” ma il seguente:
Non occorrerà più rispondere “Si” o “No” ma cliccando “Ok” la ditta movimentata viene estratta automaticamente e si presenta nella lista delle ditte da bollare.
Il cliente che non intende elaborarla, ma vuole sospenderla, può intervenire inserendo la “S” in movimento ditta:
83
(U44)
5.2.5 RIPORTO SOMMA TASSAZIONE - 10^ VIDEATA - OPZ. 101
L’alterazione disponibile a livello studio (opzione 34) “Riporto somma tassazione” è stata imple- mentata e resa disponibile anche in anagrafica ditta (opzione 101) in decima videata.
Studio:
Decima videata anagrafica ditta:
(U44)
5.3. INAIL: DENUNCIA TRIMESTRALE SOCI FACCHINI
Come da DETPRES. INAIL nr. 166 del 11 maggio del 2015, gli importi delle retribuzioni conven- zionali ai fini del calcolo del premio Inail per i lavoratori "parasubordinati" (collaborazioni coordi- nate e continuative) dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 variano provvisoriamente e pertanto l’adeguamento giornaliero del minimale viene modificato a 53,98.
Ricordiamo che la presente determinazione sarà inviata a Ministero del Lavoro e delle Politiche So- ciali per l’emanazione dei relativi decreti.
Si ricorda che nel calcolo per le retribuzioni effettive giornaliere:
84
Per i parasubordinati (tipologia “PS”) la retribuzione media giornaliera verrà determinata dall’imponibile FAP diviso 25 e se il risultato sarà inferiore al minimale previsto per l’anno dichiarato verrà riportato il valore del minimale.
I valori determinati nei 3 mesi del trimestre dichiarato verranno sommati e divisi per i mesi elaborati.
ATTENZIONE:
nel caso di lavoratori parasubordinati verrà considerato il compenso erogato nel mese come compenso mensile e non verranno gestite erogazioni di compensi ultramensili.
Per accedere all’utility nella colonna di sinistra selezionare la scelta “8 – Altro” “Scarico trac- ciati/dati vari”, come da immagine di seguito riportata
e successivamente selezionare la scelta “Scarico cod.fisc. soci facchini per INAIL”.
Si riepilogano di seguito le retribuzioni per i lavoratori Parasubordinati (se tipologia “PS”)
Periodo | Retribuzione effettive giornaliere |
01/07/2007 – 30/06/2007 | 42,74 |
01/07/2007 - 31/12/2007 | 43,60 |
01/08/2008 – 30/06/2009 | 46,33 |
01/07/2009 – 30/06/2010 | 47,83 |
01/07/2010 – 30/06/2011 | 48,19 |
01/07/2011 – 31/12/2011 | 48,94 |
01/01/2012 – 30/06/2013 | 51,72 |
01/07/2013 – 30/06/2014 | 53,28 |
01/07/2014 - 30/06/2015 | 53,88 |
01/07/2015 - 30/06/2016 | 53,98 |
(U12) |
5.4. INCENTIVO ALL'ESODO PER LAVORATORI ANZIANI
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate nuove voci paga per l'incentivo all'esodo per la- voratori anziani, Legge nr. 92 del 28/06/2012 art. 4 commi da 1 a 7-ter e successiva circolare INPS nr 119 del 01/08/2013.
La citata normativa per applicare, nei casi di eccedenza del personale, interventi nei confronti di la- voratori prossimi alla pensione da parte di datori di lavoro con più di 15 dipendenti, previsti da ac- cordi stipulati tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali, consistenti nell'erogazione di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe e nel riconoscimento della re- lativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi di età e contribuzione per il pensio- namento.
Per tutte le necessarie informazione si rimanda alla normativa di riferimento.
Le nuovi voci paga per l'imputazione dell'imponibile e per il versamento dei contributi come da prospetto che viene rilasciato da INPS.
Il dipendente dovrà essere inserito con posizione "R".
Si ricorda che con l'elaborazione del bollato la posizione "R" viene trasformata in posizione "C" e pertanto non più elaborabile per mantenerlo anche nei mesi successivi in posizione "R" è possibile
85
utilizzare la gestione "ITER" da anagrafica dipendente videata 5 scelta "Gestione scadenze / Iter" nella griglia in basso impostare per ogni mese il richiamo della posizione "R" (la griglia permette la gestione di 12 mesi).
In anagrafica dipendente videata 7 nella casella "Codice DM10" inserire il valore T000.
Nel movimento del dipendente imputare le nuovi voci paga:
1013 "IMPONIBILE ESODO L.92 Art.4": per indicare l'imponibile da riportare in DM10 / U- NIEMENS. L'imponibile verrà storicizzato nei campi storici da 121 a 132 a seconda del mese di elaborazione.
1014 "CONTRIBUTI ESODO L.92 Art.4": per indicare i contributi da versare in DM10 / U- NIEMENS. I contributi verranno storicizzati come costi mensili e come oneri contributivi nei campi storici 184 e 192.
Le stesse potranno essere inserite come voci fisse per il riporto automatico nel movimento in ana- grafica dipendente videata 5 scelta "Voci fisse".
Nel cedolino paga verranno riportate le suddette voci paga come neutre, non saranno assoggettate e non rientreranno nel netto.
Nel prospetto contabile verranno riportati i contributi versati come oneri previdenziale ditta.
86
Nel riepilogo mensile i contributi verranno registrati nella sezione "Riepilogo contributi" con il co-
dice conto CT00 "Esodo L.92 del 28/06/2012 art. 4" e a scendere rientreranno nel versamento dei contributi INPS.
Nel DM10 verrà riportato con la qualifica fittizia T000 con relativo versamento in F24.
Nella procedura UNIEMENS il dipendente verrà riportato come di seguito indicato.
Denuncia individuale INPS videata 1.
Nella casella qualifica 1 verrà indicato il valore T "Lavoratore in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012". Le caselle qualifica 2 e 3 non verranno compilate.
Denuncia individuale INPS videata 2.
Verrà riportato l'imponibile ed i contributi.
87
A cura Utente l'inibizione della stampa Certificazione Unica se non prevista.
(U12)
5.1. MOVIMENTI: INSERIMENTO COMMENTI
Con il presente aggiornamento in inserimento movimenti o variazione movimenti è stata implemen- tata la visualizzazione dei bottoni “Commenti” e “Ult. commenti” per cui se nei bottoni risultano compilati dei commenti i titoli dei rispettivi bottoni appariranno in grassetto.
Bottone non compilato | Bottone compilato |
(U11)
5.2. PROSPETTO CONTABILE
Abbiamo provveduto ad implementare il prospetto contabile con l’esposizione delle valorizzazioni sospese per i dipendenti in posizione “C” che abbiano il blocco dell’erogazione delle spettanze di mensilità aggiuntive e ferie/rol/ex-festività non godute.
In questo modo anche per i dipendenti in posizione “C” verranno evidenziate nel mese di elabora- zione le valorizzazioni di quelle spettanze che per vari motivi devono ancora essere liquidate L’implementazione interessa conseguentemente anche il Riepilogo Contabile, il Contabile Speciale e il Piano dei Conti Personalizzato.
(U11)
5.3. QUATTORDICESIMA: ALTERAZIONE PERCENTUALE
Segnaliamo che per il caso particolare della quattordicesima del contratto E029 Uneba è possibile impostare l'alterazione della percentuale di maturazione in anagrafica dipendente.
Ricordiamo le informazioni pubblicate il 4/6/13 relativamente alle previsioni dell’accordo di rinno- vo del ccnl in materia di Trattamento economico progressivo (TEP):
segnaliamo che è stato previsto un automatismo per la maturazione della quattordicesima, per gli assunti a tempo determinato e indeterminato successivamente all’8/5/2013, si avrà un graduale riconoscimento dei trattamenti economici nell’arco temporale massimo di 36 mesi sui ratei della 14a mensilità. La gradualità è così definita:
Rateo di quattordicesima
- per i primi 12 mesi la percentuale di maturazione è pari al 20%;
- dal 13° mese al 24° mese la percentuale di maturazione è pari al 45%
- dal 25° mese al 36° mese la percentuale di maturazione è pari al 70%
- a far data dal 37° mese la percentuale di maturazione è pari al 100%.
(U13)
88
5.4. STAMPA DOPO CALCOLO CEDOLINO
5.4.1 55) PER VERSAMENTO ENTI
E’ stata sistemata la stampa presente dopo il calcolo cedolino, in “Stampe: EDILI-CIG-730-VARIE
“55) per versamento ENTI”. Per alcune casistiche particolari riportava dei dipendenti con un salto pagina non corretto.
(U07)
5.5. TRASFORMAZIONE DA TD A TI E RECUPERO ASPI
In caso di trasformazione del rapporto di un lavoratore da tempo determinato a tempo indetermina- to, l’Utente può procedere al recupero previsto dei contributi ASPI addizionali con apposita utility presente in utility anno corrente, “Aggiorna”, “91) Rest. ASPI per trasformazione rapp. Tempo in- det. (L810)”.
L’utility citata, per effettuare il recupero, preleva le informazioni dalla fusione, ossia l’archiviazione dei risultati delle precedenti elaborazioni. Nel caso in cui le elaborazioni non siano state effettuate con la Procedura Paghe CP, viene data la possibilità all’Utente di inserire il valore dei contributi ASPI addizionale mancanti, compilando lo storico dipendente 2 n° 21 con i contributi carico a- zienda da recuperare.
Il campo è da valorizzare prima di procedere all’eventuale recupero dei contributi.
L’utility generando l’apposita voce “0927 - RECUPERO ASPI ADDIZIONALE” andrà a sommare l’importo presente nello storico a quanto prelevato dagli archivi fusione.
(U44)
5.6. UTILITY ANNO CORRENTE
5.6.1 CIG/CIGS/CIGO/SOLIDARIETA’ – 01) SR41 (CIG/CIGS IN DEROGA) - STAMPA E FILE
In riferimento al Messaggio dell’INPS n.3446 del 21/05/2015 che con decorrenza 01/07/2015 can- cella la compilazione del quadro “D” del modello SR41 e conseguentemente indica di integrare la quota oraria relativa alle mensilità aggiuntive alla quota oraria evidenziata nel quadro “C” colonna 4 abbiamo provveduto a:
Bloccare la scrittura/compilazione nel modello “Smartform” del quadro "D" del mod.SR41 (di conseguenza non sarà più possibile generare il record 50 del tracciato telematico)
Creare la nuova opzione “Quota oraria mensilità aggiuntive” nella 3^tab "Dati Dipendenti" di lancio dell’utility
La nuova scelta permette di sommare alla quota oraria normale esposta nel quadro “C colonna 4” la quota oraria relativa alle mensilità aggiuntive prelevando il dato "Valore rateo" in Anagrafica Dipendente 9^tab. Storico bottone "Cassa int/Sol"
(U11)
89
5.6.2 LIBRO UNICO/CALENDARIO/FILE ORARIO- 03)STATISTICHE (XXXXXXX- RIO)-STAMPA
Al fine di poter garantire una compilazione più completa del dettaglio delle statistiche ISTAT, è sta- to implementato il programma in modo tale che, in Utility Anno Corrente- Libro uni- co/calendario/file orario- 03) Statistiche (calendario)-stampa, si possano trovare nell’ export in Excel anche i dati relativi alla posizione Inail, alla qualifica, alla sub qualifica, al codice della ma- tricola e alla data di assunzione.
(U51)
5.6.3 STAMPE – 83) COMPENSAZIONI DITTA
La nuova utility permette di effettuare l’estrazione dei dati presenti in Anagrafica Ditta9^tab. Storico bottone Compensazioni. La stampa permette una più agevole verifica degli importi com- pensati e può anche essere esportata come file excel in modo da permettere all’Utente di effettuare tutti gli ordinamenti/somme voluti.
(U11)
5.6.4 STAMPE – 84) EXPORT PRESTITI DIPENDENTI
La nuova utility permette di estrarre per ditta e per singolo dipendente la situazione relativa a Presti- ti/Cessione del quinto.
L’utility verifica in Anagrafica Dipendenti7^tab. Opzioniramo Prestiti se sia compilata almeno una riga in corrispondenza della colonna “IMPORTO” e presenta i dipendenti interessati da Presti- ti/Cessione del quinto.
Una volta selezionati i dipendenti che interessa alla pressione del “Conferma” verrà generato un file excel riportante i seguenti campi oltre ai normali dati anagrafici:
- CREDITORE: rappresenta il contenuto della colonna “Descrizione” della tabella;
- RIFERIMENTO: rappresenta il contenuto della colonna “Descrizione ad uso del cliente destina- tario” della tabella;
- SITUAZIONE: rappresenta il contenuto della colonna “Situazione” della tabella per cui se pre- sente la “S” viene riportato nel file excel “SOSPESO”;
- PIGNORAMENTO: rappresenta il contenuto della colonna “Pign.” della tabella per cui se pre- sente la “S” viene riportato nel file excel “PIGNORAMENTO”;
- DEBITO INIZIALE: rappresenta il contenuto della colonna “Importo” della tabella
- N° RATE: rappresenta il contenuto della colonna “Rate” della tabella
- QUOTE PAGATE: rappresenta il contenuto della colonna “Quota” della tabella
90
- RESIDUO DEBITO: rappresenta il calcolo della differenza tra “DEBITO INIZIALE” e “QUO- TE PAGATE”
- RATE RESIDUE: esegue un controllo sul campo “N° RATE”per cui se risulta compilato de- termina il numero di rate residue in base al campo “QUOTE PAGATE” in base a questa formu- la N° RATE-[ QUOTE PAGATE / (DEBITO INIZIALE/ N° RATE)]
(U11)
91
6. RICERCHE MENSILI
6.1. FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE
La seguente lista di ricerca "RICERCA FONDO RESIDUALE - RICFONDORES" per evidenziare le ditte che versano il contributo di solidarietà residuale o che potrebbero essere interessate al versa- mento del contributo.
La lista di ricerca riporta le ditte con le seguenti caratteristiche:
se codice autorizzazione 0J e ente applicato 1218 "X.XX XXX.XXX."; se codice autorizzazione 0J e media 6 mesi precedenti maggiore di 15;
se l'aliquota applicata rientra nelle aliquote che potrebbero essere soggette al contributo di soli- darietà residuale (per il dettagli delle aliquote si rimanda alla circolare di ottobre 2014) e media 6 mesi precedenti maggiore di 15.
La lista di ricerca per verificare le ditte con codice autorizzazione 0J, con impostato ente 1218 "X.XX XXX.XXX.", per la verifica della media applicata nel mese di elaborazione con la media ap- plicata nel mese precedente, se in base all'aliquota impostata ed avendo una media superiore a 15 potrebbe essere interessata al versamento della contribuzione.
"Matricola INPS": viene riportata la matricola INPS della ditta.
"CA 0J": se nella matricola INPS presente codice autorizzazione CA 0J nella colonna viene ri- portato il valore X.
"ALIQ": viene riportato il codice aliquota applicato.
"ENTE": viene riportato il codice ente 1218 "X.XX XXX.XXX." se impostato in anagrafica ditta / dipendente.
"MEDIA DIP.": viene riportata la media dei 6 mesi precedenti relativa al mese di elaborazione. "MEDIA PREC.": viene riportata la media dei 6 mesi precedenti relativa al mese precedente di elaborazione.
"ALT MEDIA": viene riportato il valore impostato in anagrafica ditta videata 9 scelta "Media occupazionale" nella casella "Alterazione media fondo residuale", la seguente alterazione inibi- sce il controllo della media dei 6 mesi precedenti.
Di seguito si riporta un esempio della lista di ricerca.
La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”
92
Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento pre- sente in HELP ON-LINE.
(U12)
6.2. RICCCCAU – RICERCA DITTE CON SOLO COLLABORATORI
Si ricorda che per le ditte che hanno impostato la nuova gestione automatica dei collaboratori e che hanno solo collaboratori e/o dipendenti cessati per le quali non si deve procedere normalmente ad alcun bollato, l’aggiornamento delle anagrafiche e il riporto nel mese successivo avviene in automa- tico ad ogni inversione archivi tramite apposita ricerca che individuerà le ditte interessate ed in au- tomatico verranno estratte per essere bollate nella funzione pacchetto ditta.
La bollatura di queste ditte comporta:
- Per le ditte posticipate la produzione del modello F24 in modo da poter versare i tributi entro il termine corretto. In questo caso non è più necessario effettuare la procedura di Stampa del modello F24 per ditte cessate perché il modello uscirà in automatico facendo il pacchetto ditta.
A ttenzione: questa funzione non comporta l’elaborazione di alcun cedolino e quindi
non viene considerato alcun costo aggiuntivo.
- Per le ditte attuali non verrà prodotta alcuna stampa o tutt’al più stampe di mero controllo quale ad esempio ditte senza csc o posizione inps.
La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”
93
Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento pre- sente in HELP ON-LINE.
(U16)
6.3. ROL - MATURAZIONE PER ANZIANITA’ E DIMENSIONE AZIENDA
Si ricorda che il numero dei dipendenti in azienda ai fini della maturazione ROL per i contratti che prevedono una diversa maturazione a seconda delle dimensioni dell’azienda viene rideterminato mensilmente con l’inversione degli archivi.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare del mese di febbraio 2012 emessa il giorno 17/02/2012.
Il programma di caricamento del valore nella casella produrrà inoltre lista delle ditte cui viene va- riato il dato “NUMERO DIPENDENTI PER MATURAZIONE ROL – RICMEROL”.
La ricerca potrà essere visualizzata in “Altro” – “Gestione ricerche”
94
Sarà possibile stampare e/o esportare in Excel. Inoltre verrà riportato il titolo della ricerca e il nome dell’aggiornamento di riferimento, in modo da poter sempre collegare la ricerca all’argomento pre- sente in HELP ON-LINE.
(U12)
95
7. RICERCHE CONSEGNATE IN CORSO MESE
7.1. AGGIORNAMENTO DEL 24/06/2015
7.1.1 XXXX.XXXX.XX/XX XXX.XXXXXX TRIB. 1655 - RIC1506C
In virtù della scelta 55 in dati Studio per ditte posticipate
per lo slittamento del recupero credito da 1655 sorto nel mese di dicembre 2014 nel F24 di gennaio
2015 con versamento 16/02 e non in somma al F24 di dicembre 2014 con versamento 16/01), ab- biamo previsto lo spostamento automatico di quanto ivi recuperato per il riporto nel quadro SX del modello 770/2015.
(U10)
7.2. AGGIORNAMENTO DEL 26/06/2015
7.2.1 RICERCA CONTRIBUTO UNA TANTUM FASG&P - RIC1506F
Ricordiamo che il C.c.n.l. industria Gomma, Plastica ha previsto un contributo una tantum di 2,50 euro a carico delle aziende da versare per ciascun lavoratore in forza alla data del 1° gennaio 2014 entro 60 giorni dall'apertura del conto corrente.
Il conto corrente è stato aperto lo scorso 5 giugno a nome di FASG&P.
I versamenti devono essere effettuati entro il 4 agosto 2015.
Viene effettuata in anagrafica anno precedente una ricerca del personale in forza al 1° gennaio 2014 con il codice contratto "A013" Gomma plastica industria.
Nella lista sono presenti anche eventuali cessati ma comunque in forza al 1° gennaio 2014, viene te- stata anche la presenza dell'anzianità convenzionale, vengono esclusi i somministrati (posizioni "I" e "Z"). Nella lista sono elencati i dipendenti per i quali deve essere calcolato il contributo una tan- tum da versare al fondo.
(U13)
96
7.3. AGGIORNAMENTO DEL 07/07/2015
7.3.1 VERIFICA CAPIENZA 730 – RICERCA RIC1506I
In vista delle prossime implementazioni relative al nuovo sistema di compensazione dei rimborsi per assistenza fiscale direttamente in F24, per le ditte che presentano la scelta C in 7° tab ditta:
con il presente aggiornamento viene in automatico sostituita la scelta C con N.
Nella lista di ricerca vengono evidenziate tutte le ditte interessata a questa variazione automatica.
(U16)
7.4. AGGIORNAMENTO DEL 09/07/2015
7.4.1 IMPORT SOGGETTI INAIL SENZA FISCALE DA PAGHE AP - SISTEM. IN 770 COD. COM. INAIL SOGG. NO IRPEF - RIC1506M
In seguito alla segnalazione che in alcuni casi di utilizzo dell’utility è stato indicato nel quadro LD del 770 un comune non corretto, è stata prevista sistemazione automatica.
Non essendo possibile discernere le casistiche che hanno portato a questa differenza, a cura Utente la verifica di quanto eseguito in automatico e/o gestione manuale delle casistiche (e- sempio per precedente variazione manuale del dato rispetto a quanto importato, 770 consoli- dato).
(U10)
97
8. COEFFICIENTE RIVALUTAZIONE T.F.R.
Riportiamo di seguito i coefficienti di rivalutazione, presenti nelle nostre tabelle, da applicare sulle indennità di fine rapporto:
Mesi | TFR maturato nel periodo Da: a: | Coefficiente Rivalutazione | ||
Dicembre | 15/12/2014 | 14/01/2015 | 1,500000 | Definitivo |
Gennaio | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 0,125000 | Definitivo |
Febbraio | 15/02/2015 | 14/03/2015 | 0,250000 | Definitivo |
Marzo | 15/03/2015 | 14/04/2015 | 0,375000 | Definitivo |
Aprile | 15/04/2015 | 14/05/2015 | 0,570093 | Definitivo |
Maggio | 15/05/2015 | 14/06/2015 | 0,765187 | Definitivo |
Giugno | 15/06/2015 | 14/07/2015 | 0,960280 | Definitivo |
Luglio | 15/07/2015 | 14/08/2015 | 1,015187 | Provvisorio |
Agosto | ||||
Settembre | ||||
Ottobre | ||||
Novembre | ||||
Dicembre |
Sono evidenziati dalla dicitura “Provvisorio” i coefficienti non ancora pubblicati ma calcolati dal Centro.
(U13)
98