CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PERDITE PECUNIARIE
MOBILITÀ
Clienti Findomestic
DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO AGP.2012-2021.001 – ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/05/2021
Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:
a) Dip Base;
b) Dip Aggiuntivo;
c) Glossario;
d) Condizioni di assicurazione
che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente l’Informativa Precontrattuale
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA – Associazioni dei consumatori – Associazioni intermediari – per “Contratti semplici e chiari”.
TA3303 ed. 05/2021
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Mobilità Clienti Findomestic
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento: Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre i le perdite pecuniarie dovute al rischio Mobilità dei Clienti di Findomestic Banca. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
🗴 Non sono assicurabili persone fisiche o giuridiche che non rivestano la
qualifica di Cliente di Findomestic Banca.
🗴 Veicoli diversi da autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan,
autocarro di peso complessivo fino a 35 x.xx e di altezza non superiore a 3 metri. Per parti del veicolo s’intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parti del veicolo le antenne avvitate e i tergivetro anteriori e posteriori.
CHE COSA È ASSICURATO?
🗸 Mobilità
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di € 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:
a) se il sinistro non rientra in una delle casistiche previste, così come dettagliate all’art. 2.1;
b) in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;
c) se l’Assicurato è, a qualsiasi titolo, in arretrato con il pagamento
delle rate previste dal contratto stipulato con Findomestic Banca
S.p.A. o, comunque, si trovi in una situazione di irregolarità
amministrativa nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.;
d) in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità.
sostenute e documentate per un massimo giornaliero di € 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata
temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’Assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul Modulo di Polizza sottoscritto dal Contraente e sul Modulo di Inclusione sottoscritto dall’Assicurato.
DOVE VALE LA COPERTURA?
🗸 L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica
di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera, del Principato di Monaco e del Principato di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l’Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Trattandosi di polizza il cui costo è sostenuto dal Contraente, l’Assicurato non sosterrà alcun costo.
Il Contraente e l’Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata polienna risultante dal Modulo di polizza, senza tacito rinnovo.
Le singole Applicazioni avranno durata annuale o poliennale, così come risultante dal Modulo di Inclusione e cesseranno
alla loro naturale scadenza senza necessità di disdetta.
Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.
ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Mobilità Clienti Findomestic
Versione n. 1 di Maggio 2021 (ultimo disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) al xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 00. Tel: x00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Esercizio 2020
Bilancio approvato il 30/04/2021
Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.
Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).
Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.
CHE COSA È ASSICURATO? | |
In merito alle garanzia Mobilità non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP Base Mobilità Clienti Findomestic. | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Indicare l’opzione | Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Mobilità Clienti Findomestic. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Indicare l’opzione | Non è previsto il pagamento di premi aggiuntivi per il prodotto Mobilità Clienti Findomestic. |
CHE COSA NON È ASSICURATO? | |
Rischi esclusi | I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede. |
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L’IMPRESA? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | |
Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie. | |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti dell’assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questi azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato, rese al momento della sottoscrizione e della inclusione alla polizza, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione. Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo esclusivamente all’Assicurato entro 15 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione comprovante le spese sostenute. |
QUANDO E COME DEVO PAGARE? | |
Premio | Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Non è consentito frazionare il pagamento del premio. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l’Impresa restituirà al Contraente la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. |
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? | |
Durata | Il Contratto sottoscritto dal Contraente ha durata poliennale senza tacito rinnovo. Le singole coperture hanno durata poliennale senza tacito rinnovo. |
Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie. |
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non prevista. |
Risoluzione | Il Contraente può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: • Sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita o Furto dell’autoveicolo; • Estinzione anticipata/subentro del finanziamento; • In caso di sinistro. |
Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo classificabile come Autovettura ad uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro di peso complessivo a pieno carico fino a 35 x.xx e di altezza non superiore ai 3 metri.
A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?
Il Contraente al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.
Essendo la polizza emessa da Direzione non sono presenti costi di intermediazione.
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | L’Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell’Impresa potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, - 00000 – Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo denominato “Allegato 2” (reperibile dal sito xxx.xxxxx.xx, sezione “guida reclami”, “come presentare un reclamo”) corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
INDICE
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI 1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio 2
Art. 1.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori 2
Art. 1.3 – Decorrenza dell’assicurazione – Pagamento del premio 2
Art. 1.4 – Polizza soggetta a regolazione 2
Art. 1.5 – Durata del contratto – Esclusione del tacito rinnovo 2
Art. 1.5 bis – Durata delle singole inclusioni – Esclusione del tacito rinnovo 2
Art. 1.6 – Aggravamento del rischio 2
Art. 1.7 – Forza probatoria del contratto – Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni 2
Art. 1.8 – Validità 2
Art. 1.9 – Comunicazione per l’operatività della polizza 2
Art. 1.10 – Competenza territoriale 3
Art. 1.11 – Oneri fiscali ed amministrativi 3
Art. 1.12 – Sospensione del contratto 3
Art. 1.13 – Rinvio alle norme di Legge 3
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni – Reclami 3
Art. 1.15 – Facoltà di recesso in caso di sinistro 3
Art. 1.16 – Cessazione delle garanzie 3
Art. 1.17 – Interruzione del contratto 3
Art. 1.18 – Beneficiari 3
Art. 1.19 – Estinzione Anticipata – Subentro del finanziamento 3
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE 4
Art. 2.1 – Oggetto dell’Assicurazione 4
Art. 2.2 – Esclusioni 4
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO 5
Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro 5
Art. 3.2 – Liquidazione dei sinistri 5
APPENDICE NORMATIVA 6
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 8
SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all’interno polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all’interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.
Applicazione/Inclusione: documento attestante la posizione amministrativa del singolo soggetto che ha stipulato con FINDOMESTIC BANCA S.p.A. un contratto di leasing/finanziamento;
Arbitrato: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l’interpretazione o l’esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovverosia nella fattispecie il soggetto che stipula con FINDOMESTIC BANCA S.p.A. un contratto di locazione finanziaria (leasing) / finanziamento rateale e che è stato incluso nella copertura dal Contraente;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;
C.D.A.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
C.D.S.: codice della Strada;
Contraente: il soggetto che stipula il contratto ovverosia, nel caso concreto, FINDOMESTIC BANCA S.p.A, via Xxxxxx xx Xxxxxxxx, 48 – 00000 Xxxxxxx;
Contratto di finanziamento: contratto di finanziamento rateale o il contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato tra il Contraente e il cliente finale, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito secondo un piano di ammortamento predeterminato o derivante dalla locazione finanziaria, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della polizza;
Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito; non presume l’esistenza di alcun rapporto contrattuale; Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), e conseguenti oneri - doveri per i terzi di non turbare l’esercizio dello stesso;
Furto: è il reato previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Franchigia: importo minimo che rimane a carico dell’Assicurato al momento dell’applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro;
Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;
Modulo di inclusione: il documento attestante l’inclusione in copertura del singolo Assicurato;
Modulo di polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Optionals: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Proprietario del veicolo: l’intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
Quattroruote e Tuttotrasporti: le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus;
Rapina: reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
Residenza: Il luogo in cui il Proprietario/Locatario del veicolo persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico o visura camerale;
Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente e dell’Assicurato;
Somma assicurata/massimale: Il limite massimo dell’indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Proprietario/Xxxxxxxxx del veicolo nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
b) i dipendenti del Proprietario/Locatario del veicolo che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; Transazione: accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale; Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie;
Veicolo: autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro di peso complessivo fino a 35 x.xx e di altezza non superiore a 3 metri. Per parti del veicolo s’intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parti del veicolo le antenne avvitate e i tergivetro anteriori e posteriori.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.
Il Rappresentante legale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Condizioni di Assicurazione Mobilità Clienti Findomestic Mod. AGP.2012-2021.001 – Ultimo aggiornamento 01/05/2021
In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l’Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.
Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti all’Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 1.2 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Il Contraente o l’Assicurato devono comunicare per iscritto all’Impresa l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta la decadenza del diritto all’indennizzo. E’ facoltà del Contraente o dell’Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare della perdita patita.
Art. 1.3 – DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO
Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Art. 1.4 – POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE
La presente copertura è rilasciata in favore del Contraente (FINDOMESTIC BANCA S.p.A.) e opera in favore dell’Assicurato con il meccanismo della regolazione.
Per ciascun soggetto che stipula con FINDOMESTIC BANCA S.p.a. un contratto di leasing/finanziamento, infatti, l’Impresa emetterà un’Applicazione attestante l’operatività delle garanzie assicurative nei confronti dell’Assicurato e la durata di queste ultime.
Art. 1.5 – DURATA DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO
Il presente contratto di assicurazione ha durata poliennale indicata nel Modulo di polizza sottoscritto dal Contraente, con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
Art. 1.5 bis – DURATA DELLE SINGOLE INCLUSIONI – ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO
La durata delle singole Inclusioni può essere annuale o poliennale, così come indicato nel Modulo di Inclusione: sarà onere del Contraente comunicare all’Impresa la durata effettiva di ciascuna Applicazione.
Le singole Applicazione non si rinnovano tacitamente al momento della scadenza originariamente stabilita.
Art. 1.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.7 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di polizza firmato dal Contraente e il Modulo di Inclusione firmato dall’Assicurato sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.
Le eventuali variazioni del contratto devono essere provate per scritto dalle Parti.
Le comunicazioni che il Contraente o l’Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all’Impresa.
Art. 1.8 – VALIDITÀ
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Modulo di polizza e dal Modulo di Inclusione.
Art. 1.9 – COMUNICAZIONE PER L’OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA
Il Contraente provvederà a comunicare all’Impresa i seguenti dati relativi alle Inclusioni attivate:
• Targa del veicolo.
• Dati anagrafici del proprietario/locatario del veicolo (i.e. l’Assicurato).
• Inizio della copertura.
• Fine della copertura.
• Estremi identificativi del contratto di finanziamento/leasing. tramite canale “Web Services” implementato dall’Impresa.
Resta espressamente inteso tra le Parti che l’omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati sopra indicati, non potrà in alcun modo essere imputata all’Impresa la quale, fermo quanto disposto dall’Art. 1.3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli stessi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.
Art. 1.10 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente o dell’Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
Art. 1.11 – ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente dell’Assicurato.
Art. 1.12 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.
Art. 1.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti nell’ordinamento italiano.
Art. 1.14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – RECLAMI
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata AR, p.e.c., fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.
Art. 1.15 – FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l’indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l’Impresa possono recedere dal contratto.
Il recesso ha effetto:
• nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
• nel caso di recesso dell’Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall’Impresa.
In caso di recesso esercitato dall’Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più inserire nuove Inclusioni.
L’Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le inclusioni attive fino alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione del Contraente la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.
Art.1.16 – CESSAZIONE DELLE GARANZIE
Nel caso di mancato pagamento dei Premi previsto dal Contratto, l’Impresa può intendere lo stesso risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.17 – INTERRUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interruzione a qualsiasi titolo delle singole coperture, le stesse perdono efficacia ed il premio rimane acquisito interamente dall’Impresa.
Art. 1.18 – BENEFICIARI
Beneficiario delle prestazioni assicurative è l’Assicurato o gli aventi diritto da quest’ultimo. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
Art. 1.19 – ESTINZIONE ANTICIPATA – SUBENTRO DEL FINANZIAMENTO
In caso di estinzione anticipata del Finanziamento, la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione del finanziamento e l’Impresa restituirà al Contraente la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l’Impresa restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
Questa sezione è composta da un unico capitolo (Mobilità) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.
Premessa
La presente copertura assicurativa è omaggiata dal Contraente all’Assicurato, il quale non sosterrà alcun onere economico per beneficiare della garanzia di cui al presente contratto.
Art. 2.1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo continuativo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di
€ 1.500,00 per l’intera copertura assicurativa, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’Assicurato:
- Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate per un massimo giornaliero di
€ 35,00;
- Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo;
- Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00;
- Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Questa garanzia può essere attivata una sola volta durante la vita della polizza ed il sinistro deve essere denunciato all’Impresa entro 90 giorni dalla prima spesa effettuata dall’Assicurato della quale è richiesto il rimborso.
Restano espressamente escluse dalla presente copertura qualsiasi fattispecie impeditiva alla conduzione del veicolo derivante da danni – di qualsiasi natura – patiti dal veicolo stesso.
Art. 2.2 – ESCLUSIONI
La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:
a) se il sinistro non rientra in una delle casistiche previste, così come dettagliate all’art. 2.1; b) in caso di dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;
c) se l’Assicurato è, a qualsiasi titolo, in arretrato con il pagamento delle rate previste dal contratto stipulato con Findomestic Banca S.p.A. o, comunque, si trovi in una situazione di irregolarità amministrativa nei confronti di Findomestic Banca S.p.A.;
d) in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità.
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO
Art. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1913 del C.C., devono darne avviso scritto all’Impresa, utilizzando i seguenti recapiti:
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Xxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel.: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E–Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
Documentazione da presentare in caso di sinistro ed obblighi del Contraente/Assicurato:
• Copia della documentazione contrattuale inerente la sottoscrizione del piano finanziario/leasing da parte del Proprietario/Locatario del veicolo;
• Copia del libretto di circolazione del veicolo.
• Documento comprovante il luogo di residenza e/o la sede legale dell’acquirente del veicolo (ad esempio la copia della Carta d’identità in corso di validità o visura camerale aggiornata);
• Evidenza della richiesta del cliente di esercitare l’opzione di restituzione anticipata del veicolo.
In ogni caso l’Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
• Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente e/o l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, possono perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
• Per eventuali reclami scrivere a:
in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 XXXX (XX)
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.
Art. 3.2 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
La liquidazione del sinistro è subordinata alla verifica effettuata dall’Impresa circa l’effettiva concretizzazione delle cause per effetto delle quali si è generato il sinistro. Tale verifica costituisce quindi presupposto indispensabile ai fini della liquidazione delle presenti garanzie. L’Impresa s’impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione comprovante il sinistro.
L’accredito dell’indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.
GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Il Contraente e l’Assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l’accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell’Impresa xxx.xxxxx.xx la voce “Xxxxxxxx le tue credenziali” e compilando i dati presenti nell’apposita pagina.
Accertata l’esattezza dei dati inseriti, l’Impresa invia una e-mail all’indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell’utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.
L’accesso all’area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.
In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell’Impresa al numero
x00.000.0000.000.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato invia all’Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).
APPENDICE NORMATIVA
In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.
CODICE CIVILE
Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. |
Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente. |
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. |
Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. |
Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. |
Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893. |
Art. 1898 – Aggravamento del rischio Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. |
Art. 1901 – Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita. |
Art. 1907 – Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. |
Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore . Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno. L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori . |
Art. 1913 – Avviso all’assicuratore in caso di sinistro L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore. |
Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità. |
Art. 1915 – Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio L’assicurato che, dolosamente, non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto. |
Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell’assicuratore L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. |
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Art. 166 – Criteri di redazione
Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la “Compagnia”), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l’Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell’ambito delle attività prestate dalla Compagnia.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX).
2. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all’art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1 del GDPR.
3. Finalità
I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:
a) finalità correlate a trattamenti legati all’emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all’adempimento di specifiche richieste dell’interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all’esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell’Interessato può comportare l’impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica Contrattuale);
b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell’Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento Obbligatoria, base giuridica legale);
c) finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale);
d) finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l’intervento dell’operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l’intervento dell’operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l’inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell’area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell’art. 38 bis del Regolamento Ivass 35./2010 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all’Interessato ma non avrebbe conseguenze sull’esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento Volontaria, base giuridica Consensuale).
4. Modalità di trattamento
I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.
Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR.
La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.
I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.
5. Profilazione
La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.
6. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
• soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
• soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
• altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
• soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
• società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
• Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
7. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.
Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell’interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.
8. Diritti dell’interessato
L’interessato può far valere i diritti previsti dall’art. 15 (diritto di accesso dell’interessato), dall’art. 16 (diritto di rettifica), dall’art. 17 (diritto alla cancellazione, “diritto all’oblio”), dall’art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall’art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall’art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi xxxx@xxxxx.xx oppure xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Notes
Notes
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale:
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Direzione Generale:
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX) T + 39 039.9890001
F + 39 039 9890694
Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 maggio 2021
Set Informativo Mobilità Clienti Findomestic - modello AGP.2012-2021.001 – Ultimo aggiornamento 01/05/2021