SCHEMA DI
ALLEGATO A)
SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELL'AUTOMOBILE CLUB FERRARA
CIG 6045876EB1
Tra
L'Automobile Club Ferrara, Ente di Diritto Pubblico, con sede in Ferrara alla Xxx Xxxxxx x. 00 - (X.X. 00051540383) che nel contesto del presente atto è indicato più brevemente con la parola "Ente", per il quale interviene la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nata ad Ostuni (BR) il 10.06.1955 (codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X ) in qualità di Direttore dell’Automobile Club Ferrara, e come tale abilitata ad impegnarlo ai sensi dell’art. 31 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.C. Ferrara
E
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PREMESSO
- che l'Ente deve affidare il proprio servizio di Cassa ad una Banca autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 385/1993 e succ. modificazioni, indicendo all’uopo gara mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. 163/2006 per il periodo 01/05/2015 – 30/04/2020;
- che l’Ente non è soggetto al regime di Tesoreria Unica degli Enti Pubblici disciplinato dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Ente, previe deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’A.C. Xxxxxxx xxxxxxx nella seduta del 30 ottobre 2014, del Presidente del 26 gennaio 2015 e del Consiglio Direttivo del 13 marzo 2015 ha indetto procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, essendo andata deserta la procedura aperta precedentemente indetta ed esperita, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione di un istituto di credito abilitato operante nel territorio del Comune di Ferrara;
- che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva a avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Banca è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative ed è munita delle autorizzazioni prescritte per l’esercizio dell’attività di cui al presente contratto;
- che la Banca dichiara di possedere l’organizzazione, i mezzi e le persone necessari per effettuare il servizio alle condizioni tutte di cui al presente contratto;
- che in data è stato acquisito il DURC;
- che il servizio è regolato, oltre che dalla presente convenzione, dalla dichiarazione d'offerta presentata dalla Banca (allegato C della lettera di invito), in seguito anche “offerta”, che si allega alla presente convenzione (Allegato 1), dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'AC Ferrara, dalle norme regolanti espressamente la materia.
Tutto ciò premesso, che le parti intendono richiamare come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 (Affidamento servizio di cassa)
L'Ente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente di cui premessa, come sopra rappresentato affida la gestione del proprio servizio di Xxxxx a come sopra rappresentata, che accetta assumendo il servizio stesso sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia ed in particolare in conformità alle condizioni fissate nei successivi articoli.
Art. 2
(Oggetto della Convenzione)
La presente Convenzione per il servizio di Cassa dell’Automobile Club Ferrara ha per oggetto e comprende, fermo restando la facoltà per l'Ente di effettuare incassi a mezzo della propria cassa interna o avvalendosi del servizio dei c/c postali, con obbligo di riversamento alla Banca, il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente e finalizzate in particolare alla riscossione e all’incasso di tutte le entrate spettanti all’Ente a qualsiasi titolo e causa, ed al pagamento di tutte le spese dell’Ente e dallo stesso ordinate, secondo le modalità ed i tempi appresso indicati ed in conformità all’offerta della Banca; la custodia ed amministrazione di titoli e valori di proprietà dell’Ente stesso o depositati provvisoriamente da terzi, ed agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto A.C.I. o da norme pattizie; nonché i servizi aggiuntivi offerti.
Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione e/o all’intero servizio può essere effettuato tramite sistemi telematici e con collegamento diretto tra l’Ente e la Banca con adozione di modalità definite fra
le parti, conformemente a quanto descritto nel progetto tecnico, congiuntamente alla trasmissione dei corrispondenti documenti.
Art. 3 (Norme regolatrici)
Il Servizio è regolato, oltre che dal presente contratto, dai seguenti atti:
a) dall’offerta economica presentata da , allegata in copia al presente atto;
b) dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.C., emanato in attuazione dell’art.13, comma 1, lettera o), del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419 e dello Statuto dell’Ente ;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia.
Art. 4
(Durata della Convenzione e periodo di prova)
La presente Convenzione ha validità per la durata di anni 5 (cinque), con inizio dal 01 maggio 2015 e con termine al 30 aprile 2020.
Per particolari esigenze connesse a modifiche del sistema contabile dell’Ente, a cambiamenti del sistema organizzativo, all’avvio della nuova gara, nonché in casi motivati, il termine di scadenza potrà essere prorogato fino a un massimo di sei mesi. L’intenzione dell’Ente di avvalersi di tale proroga sarà comunicata formalmente e tempestivamente alla Banca.
La Banca assume l'obbligo, durante tale periodo aggiuntivo, di mantenere valide tutte le condizioni del presente contratto.
Per i primi sei mesi il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di
consentire all’Ente una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
Durante tale periodo, qualora la Banca, nonostante i ripetuti inviti, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, l’Ente potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca con lettera raccomandata A/R. All’iniziativa di recesso dell’Ente non potrà essere opposta, da parte della Banca, la circostanza di avere già effettuato servizi di cassa in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Banca spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.
Art. 5
(Condizioni generali di esecuzione)
La Banca prende atto che l’esercizio finanziario dell’Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il servizio di Cassa è gratuito. Non verrà riconosciuto alcun compenso per spese di gestione neppure a titolo di rimborso di imposta di bollo su estratti conto.
Il servizio di Cassa dell'Ente sarà svolto dalla Banca con personale proprio nei locali della propria sede ed agenzie o filiali di Ferrara, ed eventualmente in altri locali ritenuti più idonei previo accordo tra le parti, nei giorni in cui gli uffici sono aperti al pubblico per il servizio di sportello bancario, con lo stesso orario di sportello osservato per gli altri servizi di cassa e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
C.C.N.L. e negli integrativi aziendali.
La Banca assicura la resa del servizio, senza soluzione di continuità per tutta la
durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel presente contratto e nell’offerta e secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia.
La Banca dovrà dare all'Ente, tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durante l’effettuazione del servizio.
Art. 6
(Effettuazione del servizio al domicilio dell'Ente)
La Banca gratuitamente si impegna a provvedere, con la frequenza indicata nella dichiarazione di offerta, al ritiro e/o consegna delle somme e documenti connessi allo svolgimento del servizio di Cassa presso i locali della Sede dell'Ente con orario da concordare.
Art. 7 (Riscossione delle entrate)
La Banca è autorizzata ad incassare le somme ad essa versate direttamente a favore dell’Ente a qualsiasi titolo e causa, con facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell’Ente, quietanza liberatoria.
Le entrate saranno riscosse dalla Banca in base ad ordini di riscossione compilati su distinta di versamento della Banca, firmati dal Direttore o dal Responsabile della Ragioneria e Servizi Finanziari, o dai rispettivi sostituti o delegati.
Alla Banca è demandata la facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, quietanza liberatoria per ogni somma incassata.
A fronte delle operazioni di riscossione o di versamento la Banca rilascerà apposito documento comprovante l'incasso avvenuto e l'accreditamento delle somme riscosse
sul c/c intestato all'Ente.
La Banca, quale mandataria non può rifiutare di introitare somme, rilasciando quietanza, salvi ed impregiudicati i diritti dell’Ente.
Di tali incassi la Banca darà sollecita comunicazione scritta, inoltrando l’apposito documento comprovante la riscossione.
L'esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè, senza l'onere del non riscosso e senza l’obbligo di esecuzione contro i morosi da parte della Banca che non è tenuta ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità delle riscossioni, restando sempre a cura dell’Ente ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l’incasso.
Il prelevamento dai conti correnti postali e/o dedicati intestati all’Ente è disposto dall’Ente medesimo mediante emissione di distinta di prelevamento intestata all’Ente stesso, cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale o bancario.
Gli eventuali versamenti di assegni di terzi trasmessi dall’Ente con girata per l’incasso verranno accreditati con riserva di salvo buon fine e con le valute di legge .
Art. 8 (Effettuazione dei pagamenti)
I pagamenti sono disposti mediante l’emissione di ordinativi di pagamento, anche informatici, disposti dall’Ente in conformità alle modalità previste dal sistema di home banking della Banca.
Nel caso di ordinativi cartacei, detti documenti devono essere firmati dal Direttore dell’Ente o dal Responsabile della Ragioneria e Servizi Finanziari o da dipendenti da questi specificamente delegati. L’Ente si impegna a comunicare preventivamente i
nominativi e depositare le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive modifiche.
Nel caso di ordinativi informatici , l’identificazione del mandante dell’ordinativo verrà effettuata in conformità alle procedure di identificazione utilizzate dalla banca per i propri servizi telematici.
L’esecuzione degli ordinativi non effettuata tramite home-banking avrà luogo secondo le indicazioni dell’Ente.
Gli ordinativi di pagamento, individuali o collettivi, devono riportare nome, cognome o denominazione del creditore, causale del pagamento, estremi identificativi del conto corrente di pagamento dell’Ente e del destinatario, importo in cifre e data di emissione.
Gli ordinativi sono ammessi al pagamento con le tempistiche di legge.
In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve provvedere all’esecuzione dell’ordinativo di pagamento informatico nel rispetto dei tempi di esecuzione previsti dalla vigente normativa.
Per ogni pagamento la Banca si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza, mentre per i pagamenti effettuati su espressa richiesta dell'Ente, evidenziata sull’ordinativo stesso, mediante:
- a) accreditamento, sul c/c postale intestato al creditore o vaglia postale con spesa a carico del medesimo saranno allegati all’ordinativo, in luogo delle regolari ricevute dei beneficiari, le ricevute rilasciate dall'Amministrazione postale;
- b) commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, saranno allegati ai mandati le relative distinte o talloncini,
corredati di tutti gli estremi;
- c) accreditamento in c/c bancario intrattenuto dal creditore presso l'Istituto Cassiere o presso altre Aziende di Credito, sarà sufficiente l'emissione della ricevuta elettronica che comprovi il pagamento effettuato.
Per il pagamento di titoli di spesa a favore di Enti obbligati alla tenuta di bollettari, la quietanza valida da unire a corredo degli ordinativi sarà soltanto quella staccata dai bollettari degli enti stessi.
Nel caso si debbano effettuare pagamenti fuori piazza la Banca provvederà nei modi previsti alle lettere precedenti, oppure, in via alternativa, inoltrerà una disposizione di pagamento ad un Istituto di Credito evidenziato sul titolo di spesa dall’Ente, o, in mancanza, ad un Istituto di Credito proprio corrispondente.
L’Ente si impegna ad evidenziare sull’ordinativo o in calce all’elenco di trasmissione, eventuali scadenze di pagamento previste dalla legge o da contratti stipulati con terzi. La Banca su conforme richiesta dell’Ente, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte e tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi ordinativi.
Per quanto riguarda l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche, per la quale è previsto un conto corrente dedicato, il riversamento delle stesse sarà effettuato secondo le modalità previste dalla convenzione tra la regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’ACI e dal Disciplinare sottoscritto con ACI.
In particolare per quanto riguarda l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche effettuata per conto dei Soci ACI aderenti al Servizio di Bollo Sereno, per la quale è
previsto un conto corrente dedicato, la Banca si impegna ad eseguire gli addebiti sui conti correnti dei Soci, come risultanti dal flusso informatico trasmesso dall’Ente, con le valute previste dal contratto di Xxxxx Xxxxxx, comunicando tempestivamente condizioni di carenza fondi o insolvenza. Qualora il servizio sia gestito dalla società controllata dell’Ente l’attività sarà regolata da un disciplinare trilaterale tra l’Ente, la Banca e la società controllata.
La Banca si impegna inoltre ad eseguire ogni altra forma di pagamento per conto dell’Ente secondo le vigenti disposizioni.
Art. 9
(Trasmissione delle distinte di versamento e degli ordinativi di pagamento)
Le distinte di versamento e gli ordinativi di pagamento potranno essere trasmessi in forma cartacea o, a seguito dell’attivazione del collegamento informatico tra l’Ente ed il Cassiere, anche per via telematica.
Art. 10
(Deposito firma soggetti legittimati alla sottoscrizione delle distinte di versamento e degli ordinativi di pagamento)
L'Ente si impegna a depositare presso la Banca, prima che il contratto esplichi la sua operatività, le firme autografe di coloro i quali sono autorizzati a sottoscrivere le distinte e gli ordinativi, compresi i delegati e i sostituti.
Ogni successiva variazione delle persone autorizzate alla firma dei predetti documenti dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, operante per quest'ultima dal momento del deposito della relativa firma autografa.
Art. 11
(Disciplina delle anticipazioni di cassa)
Ai fini di consentire i pagamenti e per sopperire eventuali necessità dì cassa, la Banca si impegna ad accordare all’Ente, su richiesta corredata dalla relativa deliberazione, un’anticipazione di cassa fino alla concorrenza massima di €
.
La Banca, in assenza di fondi disponibili liberi da vincoli di destinazione, è autorizzata, per il pagamento di ordinativi, ad usufruire dell'anticipazione di cassa richiesta.
La Banca, non appena acquisiti introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata.
Gli interessi sulle anticipazioni di cassa utilizzata dall'Ente decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità di cui al successivo art 14.
La Banca si obbliga ad applicare il tasso debitorio sulle anticipazioni nella misura indicata nella dichiarazione di offerta.
In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo, l'Ente si impegna a far obbligo al Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, di ricevere ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzi dette anticipazioni.
Art. 12
(Pagamenti emolumenti ai dipendenti)
Il pagamento degli stipendi al personale dell'Ente, sarà effettuato mensilmente alla scadenza prevista, salvo le eccezioni consentite dalla normativa vigente, in base ad
apposito ordinativo emesso dall’Ente, effettuando i versamenti con le modalità di cui al precedente art. 8, lettere b) e c).
Art. 13
(Condizioni del conto di cassa e altri conti eventuali)
Il conto di cassa che si svilupperà per effetto della presente convenzione e gli altri conti correnti che l'Ente richiederà di accendere in relazione alle proprie esigenze, saranno regolati come segue:
- a) sulle anticipazioni concesse dalla Banca ai sensi del precedente art. 11, gli interessi vengono liquidati al tasso con capitalizzazione trimestrale.
- b) sui saldi creditori dei c/c intestati all'Ente verranno riconosciuti dalla Banca all'Ente stesso per gli interessi liquidati al tasso con capitalizzazione trimestrale.
Sarà cura della Banca comunicare tempestivamente la decorrenza di ogni eventuale variazione del tasso ufficiale di riferimento.
c) per l’effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento la Banca si obbliga ad applicare le valute previste dalle normative vigenti.
Art. 14
(Obblighi di documentazione e conservazione)
La Banca è tenuta, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
- mensilmente la Banca è tenuta a trasmettere un estratto conto cartaceo o informatico riportante i saldi e la specifica delle operazioni del periodo, nonché le distinte delle operazioni effettuate;
- semestralmente la Banca dovrà trasmettere l’estratto conto relativo al saldo del conto di gestione titoli di cui all’art. 18 specificando, per questi ultimi, la serie ed i numeri.
Art. 15 (Approvazione dei rendiconti)
L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi ed a segnalare eventuali differenze riscontrate, che dovranno essere prontamente eliminate sollevando la Banca da qualsiasi responsabilità per la mancata o tardiva segnalazione.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla trasmissione, senza che sia stata data esecuzione al citato adempimento contabile, l'estratto conto si intenderà riscontrato ed approvato di diritto ex art. 1832 Codice Civile.
Art. 16 (Verifiche di cassa)
Ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario l'Ente potrà procedere a verifiche di cassa o alla verifica della gestione del servizio di Xxxxx a mezzo di suoi funzionari o del suo organo di revisione economico-finanziaria.
La Banca è tenuta ad esibire registri, bollettari e tutta la documentazione concernente la gestione del servizio di cassa.
Della verifica è steso verbale in duplice copia di cui una è consegnata Banca.
Art. 17 (Responsabilità del Cassiere)
Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi la Banca risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
La Banca è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente. La Banca, inoltre, risponde:
- in ordine ai pagamenti eseguiti, della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite e dei tempi di esecuzione;
- in ordine alle riscossioni eseguite, del tempestivo accreditamento sul conto dell’Ente e della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate.
La Banca è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
La Banca è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni vigenti.
La Banca, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti all’Ente o a terzi che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo all’inoltro dell’ordinativo di pagamento, salvo che la medesima dimostri che i ritardi dipendano da cause ad essa non imputabili.
La Banca si impegna espressamente a tenere indenne l’Ente da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’Ente stesso, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Banca o al personale di cui la Banca risponda per legge e relativi al presente contratto.
Art. 18 (Gestione titoli e valori)
La Banca assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell’organo
competente dell’Ente, i titoli ed i valori di proprietà dell’Ente stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti, con versamento delle cedole sul conto di cassa alle loro rispettive scadenze.
La Banca provvede anche alla riscossione / custodia dei titoli e valori depositati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia di impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione. I titoli e valori di proprietà dell’Ente oggetto di eventuale custodia ed amministrazione da parte della Banca o depositati provvisoriamente da terzi presso la Banca non potranno essere svincolati se non previa autorizzazione dell’Ente, formalizzata con apposito mandato sottoscritto dai soggetti autorizzati alla firma ai sensi del precedente articolo 10.
La Banca per il menzionato servizio di gestione non addebiterà all’Ente alcuna spesa.
Art. 19 (Accensione di mutui)
La Banca si impegna fin da ora ad applicare le migliori condizioni di mercato e contrattuali in caso di accensione di mutuo da parte dell’Ente, con le spese di accensione di cui all’offerta.
Art. 20 (Fideiussioni)
La banca si impegna ad applicare le condizioni previste nella dichiarazione di offerta sulle fideiussioni eventualmente richieste dall’Ente per le attività dallo stesso gestite direttamente o per il tramite della società controllata.
Art. 21 (Sponsorizzazioni)
L’Ente utilizzerà la sponsorizzazione offerta dalla Banca a sostegno di iniziative istituzionali che intende realizzare nel corso della durata contrattuale.
Nell’utilizzazione della sponsorizzazione, l’Ente si impegnerà a pubblicizzare e ad associare il nome e il segno distintivo della Banca su spazi e materiale pubblicitario e/o informativo relativi alle iniziative, previ accordi con la stessa Banca, ove ritenuti necessari.
In ogni caso, nell’ambito di ogni specifica iniziativa dell’Ente, la sponsorizzazione di cui ai precedenti commi non costituisce clausola di esclusiva con la Banca, potendo l’Ente assumere accordi anche con altri sponsor non appartenenti al settore bancario.
Art. 22
(Servizio POS e servizi accessori)
La Banca si impegna a fornire il seguente servizio P.O.S. e servizi accessori:
a) installazione in via gratuita di massimo n. apparecchiature P.O.S. nella Sede dell'Ente, ovvero presso aree o insediamenti produttivi gestiti direttamente dall’Ente o dalla società controllata A.C. Service Estense S.r.l. con commissione PagoBancomat sul totale degli importi transatti ;
b) condizioni particolari fornite sui c/c accesi dalle Società controllate dall’Ente e/o collegate all’Ente stesso;
c) impegno a trasferire, a titolo gratuito, l’archivio di tutte le posizioni informatiche riconducibili all’Ente ed alla Società A.C. Service Estense S.r.l. ;
d) altri ed eventuali servizi accessori indicati dalla Banca nell'offerta.
Art. 23
(Modifiche del rapporto contrattuale)
La presente convenzione si intende integrata con gli impegni derivanti dalle norme disciplinanti il presente rapporto contrattuale così come elencate al precedente art. 3, nonché degli impegni assunti dalla Banca in sede di partecipazione alla procedura.
L’Ente si riserva il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni sotto il profilo organizzativo, metodologico ed informatico alle modalità di esecuzione del servizio che si rendessero utili o necessarie per migliorarne l’esecuzione stessa, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia, anche di natura regolamentare. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Banca con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
Le parti, previe intese, potranno in ogni momento apportare modifiche alle modalità di espletamento del servizio al fine di migliorare le prestazioni; le suddette modifiche saranno perfezionate mediante lettera, che costituirà, a tutti gli effetti, parte integrante del presente contratto.
L’Ente e la Banca definiranno di comune accordo tutte le variazioni alle modalità di espletamento del servizio oggetto di appalto, necessarie ad assicurare la conformità dello stesso alle disposizioni normative e regolamentari, che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto.
Art. 24
(Termine per la stipulazione)
Il presente contratto sarà stipulato con le modalità stabilite dalla normativa vigente in
materia ai sensi del D. Lgs. 163/2006.
La stipulazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Art. 25 (Mancata Stipulazione)
Qualora per cause imputabili alla Banca aggiudicataria non si pervenga alla stipulazione del contratto entro i termini di cui sopra l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione.
Art. 26 (Disposizioni antimafia)
La Banca assume espressamente l’obbligo di comunicare all’Ente l’eventuale istruzione di provvedimenti, successivi alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti definitivi o provvisori nei riguardi della banca stessa, ovvero del proprio legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
La Banca prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo che ove, nel corso di durata del presente contratto fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto fatta salva la facoltà dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 27 (Recesso)
L’Ente, ai sensi del precedente art. 4, qualora la Banca, durante il periodo di prova, non abbia dato prova di affidabilità, professionalità e serietà, potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di trenta giorni da comunicare alla Banca con lettera raccomandata A/R. In questo caso alla Banca spetteranno esclusivamente le commissioni relative ai servizi espletati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo. L’Ente, qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni, nonché all'organizzazione del lavoro, o ad esigenze sopravvenute, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, con un preavviso di almeno tre mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata.
Nell'ipotesi di recesso, all’Ente non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
Art. 28 (Clausola penale)
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 29, qualora la Banca compia inadempienze gravi, valutate anche ai sensi dell’art. 1455 c.c., ovvero ripetute, l'Ente avrà facoltà di applicare in ragione della loro gravità una penale fino all'1% dell'ammontare della disponibilità media di conto riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui si sono verificate le gravi e/o ripetute inadempienze, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Qualora ricorrano i presupposti di cui al comma precedente l'Ente ha altresì facoltà di escludere la Banca dalla partecipazione alle gare per un periodo non inferiore a 2
(due) anni.
Art. 29
(Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa)
Qualora la Banca non provveda a ripristinare con immediatezza il servizio e/o ad ottemperare agli obblighi in conformità a quanto previsto nella presente convenzione, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni o dei maggiori danni, l’Ente, con provvedimento della stessa autorità che ha approvato il contratto, potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione a mezzo raccomandata A/R, con cui dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso di:
- mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel presente contratto;
- mancato rispetto dei termini contenuti nella dichiarazione di offerta (Allegato 1), ripetuti per almeno tre volte nel corso dell'esercizio finanziario;
- frode e/o di grave negligenza da parte della Banca.
Art. 30
(Risoluzione della convenzione da parte della Banca)
La Banca potrà chiedere la risoluzione della presente convenzione: in caso di impossibilità ad eseguire il servizio oggetto della presente convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Banca, secondo il disposto dell'art. 1672 c.c.
Art. 31
(Effetti della risoluzione)
La risoluzione della convenzione ha effetto retroattivo, salvo che per le prestazioni già eseguite.
Con la risoluzione della convenzione sorge nell'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio sino a nuova aggiudicazione.
L'affidamento a terzi viene notificato alla Banca a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con indicazione dei nuovi termini contrattuali del servizio.
Alla Banca sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Esse sono prelevate da eventuali crediti della Banca verso l'Ente, senza pregiudizio nei diritti di quest'ultimo sui beni della Banca.
L'esecuzione in danno non esime la Banca dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nel caso di risoluzione del contratto di cui all’art. 30 viene riconosciuto alla Banca il rimborso delle spese contrattuali e di registrazione versate.
Art. 32 (Foro competente)
Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto si rimanda alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ferrara.
Art. 33
(Obblighi nei confronti dei dipendenti e osservanza delle norme di sicurezza)
La Banca si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi
quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
La Banca si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto.
La Banca si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
Nell’esecuzione del servizio la Banca è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
La Banca è l’unica responsabile dell’osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento del servizio in oggetto, normative delle quali la Banca dichiara di essere e si impegna a mantenersi ben edotta.
Resta pertanto espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Banca che non potrà avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell’Ente.
Art. 34
(Trattamento dati personali e segreto di ufficio)
La Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003, dichiara di essere informata in modo pieno ed esaustivo circa le finalità del trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte al relativo utilizzo, inoltrando specifica richiesta all’Ente.
La Banca si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme dettate dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento e tutela dei dati personali, nonché a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'Ente o ai relativi debitori e creditori di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni di alcun genere di documenti di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
La Banca si impegna inoltre ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.
La Banca si impegna inoltre a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione del servizio di cui al presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso
illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate e su quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, comprese le relative sanzioni.
Art. 35
(Cessione della convenzione – divieto di cessione parziale e di subappalto)
La presente convenzione non potrà essere ceduta o trasferita senza il consenso dell’Ente.
La Banca, fin da ora, si obbliga, qualora intervenissero modifiche nell’assetto proprietario mediante acquisizioni od incorporazioni, etc., a comunicare all’Ente, mediante lettera raccomandata A/R, entro 30 giorni dalla definitiva acquisizione, etc., le modifiche intervenute nell’assetto proprietario / societario, affinché l’Ente possa comunicare la propria volontà di proseguire il rapporto. L’Ente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, comunicherà formalmente la volontà di proseguire il rapporto contrattuale.
E’ vietata la cessione parziale della presente convenzione. E’ altresì vietato il subappalto.
Art. 36 Tracciabilità flussi finanziari
La Banca si impegna ad assumere la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni.
Art. 37
(Oneri fiscali e spese contrattuali)
Sono a totale carico della Banca tutte le spese presenti e future relative al presente atto, ad eccezione di quelle che, per legge, dovranno far carico all'Ente.
A tal fine la Banca dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazione imponibili e non esenti da IVA, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi del T.U. Imposta di Registro.
Art. 38 (Obbligatorietà del contratto)
La Banca dà atto che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo dalla data della stipulazione, vincola l'Ente solo dopo l'approvazione ai sensi delle vigenti norme di contabilità degli enti pubblici.
Art. 39
Contratto e domicilio delle parti
Il presente contratto è redatto in tre esemplari dei quali uno per l’Ente, uno per la Banca ed il terzo da usare ai fini della registrazione. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
per l'Automobile Club Ferrara, C.F. E P.IVA 00051540383, xxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx;
per la Banca …....................................................................
Art. 40
Piano triennale anticorruzione – risoluzione di diritto
I collaboratori della Banca si impegnano a rispettare le previsioni dettate dal Xxxxxx
di Comportamento dei dipendenti adottato dall’Ente.
La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento comporterà la risoluzione di diritto del rapporto in essere.
Art. 41 (Condizione risolutiva)
La presente convenzione è risolutivamente condizionata all’emanazione di previsioni normative che comportino il mutamento della natura giuridica dell’Ente.
Si applica l’art. 1360, comma 2, del Codice Civile. Ferrara
Automobile Club Ferrara La Banca ALLEGATO 1) – dichiarazione di offerta.
Postilla
La Banca dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli articoli. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 – Durata della Convenzione e periodo di prova; Art. 5 – Condizioni generali di esecuzione;
Art.7 - Riscossione delle entrate; Art.8 - Effettuazione dei pagamenti;
Art. 11 – Disciplina delle anticipazioni di Cassa; Art. 12 - Pagamento emolumenti ai dipendenti;
Art. 13 - Condizioni del conto di cassa e altri conti eventuali; Art. 14 – Obblighi di documentazione e conservazione;
Art. 16 - Verifiche di cassa;
Art. 17 – Responsabilità del Cassiere; Art. 18 – Gestione titoli e valori;
Art. 19 - Accensione di mutui; Art. 21 - Sponsorizzazioni;
Art. 22 – Servizio P.O.S. e servizi accessori; Art. 23 – Modifiche al rapporto contrattuale; Art. 25 – Mancata stipulazione;
Art. 27 - Recesso;
Art. 28 - Clausola penale;
Art. 29 – Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa; Art. 30 – Risoluzione della convenzione da parte della Banca; Art. 31 – Effetti della risoluzione;
Art. 32 – Foro competente;
Art. 34 – Trattamento dei dati personali e segreto d’ufficio;
Art. 35 – Cessione della convenzione- divieto di cessione parziale e di subappalto; Art. 36 – tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 37- Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 38 - Obbligatorietà del contratto;
Art.40 – Piano triennale anticorruzione- risoluzione di diritto; art. 41 - Condizione risolutiva.
Ferrara
Automobile Club Ferrara La Banca