ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto “Analisi epidemiologica d tre malattie orfane:
trichinella, listeria, echinococcus”
Fasc. N. 2S23
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Dipartimento di Ricerca Traslazionale dell’ Università di Pisa di seguito denominato “Unipi” - codice fiscale 80003670504 con sede in Pisa, Via Savi n. 10, cap. 56126 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO CHE:
• Il CCM, istituito presso il Ministero della Salute dal decreto legge 29 marzo 2004, n.81 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, supporta le attività di sorveglianza per quanto concerne le malattie trasmissibili, quelle non trasmissibili nonché quelle connesse ai fattori ambientali tramite i fondi annualmente previsti dalle cosi dette Azioni centrali
• Nell’ambito delle azioni centrali del programma di attività del CCM per l’anno 2016 , approvato con decreto Ministeriale 03 agosto 2016, è inserita la voce di spesa relativa all’analisi epidemiologica di alcune malattie infettive orfane (trichinella, lysteria, echinococco)
• Che per le succitate malattie, esiste un debito informativo nei confronti di organi comunitari e risulta per queste malattie infettive una forte sottostima dei dati;
• Che l’Istituto Superiore di Sanità è laboratorio nazionale di riferimento per trichinella, nonché laboratorio di referenza per i parassiti dell’Unione Europea e centro di riferimento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sull’epidemiologia ed il controllo dell’echinococcosi cistica;
• l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, approvato e reso esecutivo con Decreto dirigenziale del 21.12.2016, registrato all’Ufficio Centrale del Bilancio il 24.01.2017 al visto n. 606 per la realizzazione di “Analisi epidemiologica d tre malattie orfane: trichinella, listeria, echinococcus” che fissa come data di inizio attività il 27.02.2017 e la scadenza in data 26.02.2019;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di collaborazione con il Ministero è prevista la collaborazione con l’Università di Pisa – dipartimento di ricerca traslazionale;
• in considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e la Unipi, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione di un progetto “Analisi epidemiologica d tre malattie orfane: trichinella, listeria, echinococcus”, cosi come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto (All.A).
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 27.02.2017 e avranno scadenza il 26.02.2019.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 26, D.LGS. n. 33 del 14.03.2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) e sarà trasferito subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte del Ministero alla Unipi, che ha il compito di gestione delle spese per l’intero importo. Le modalità di trasmissione dei fondi saranno le seguenti:
- 30%, pari ad Euro 1.320,00 (milletrecentoventi/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 40 %, pari ad Euro 1.760,00 (millesettecentosessanta/00) dopo dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte della Sapienza della relazione scientifica delle attività svolte e dei rendiconti trimestrali di cui all’art. 5 del presente atto , e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 30% pari ad Euro 1.320,00 (milletrecentoventi /00) come saldo del contributo.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, la Unipi dovrà all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del Ministero.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
La Unipi dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per la Unipi il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e per l’ISS il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)
La Unipi entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre, che sarà calcolato a partire dal 27.02.2017 data di inizio attività, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, la Unipi trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dalla Unipi utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dalla Unipi che si impegna a produrre gli originali
o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Fermo restando l’invarianza del finanziamento complessivo è consentita, senza necessità di autorizzazione, uno scostamento dell’importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa. Un’eventuale variazione superiore al limite del 20% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione al Ministero della Salute.
La variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l’intera durata del progetto e dovrà pervenire almeno 120 giorni prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
L’acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature,
limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Si fa inoltre presente che sotto la voce personale è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, xx.xx.xxx.).
È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dalla Unipi purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente e che vengano dettagliatamente documentate.
Resta inteso che sia, in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo di personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all’articolo 5, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Sapienza nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest’ultimo potrà quindi disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
Il responsabile scientifico della Unipi ha l’obbligo di trasmettere alla scadenza di ogni mese di attività tutti i dati prodotti nel corso della realizzazione del progetto al responsabile scientifico dell’ISS.
Senza preventiva autorizzazione del Ministero , sia ad accordo vigente che a conclusione dello stesso, la Sapienza non potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni reportistica
pubblicazioni concernenti il progetto anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione
La richiesta autorizzazione dovrà essere trasmessa dall’ISS al referente scientifico del Ministero.
La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l’indicazione: “Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute - CCM”
Articolo 8
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili alla Unipi senza che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto alla Unipi, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui la Unipi non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, la Unipi ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 9
(Responsabilità e Foro)
In caso di controversia nell’interpretazione o nell’esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.
Articolo 10
(Codice Unico di Progetto)
La Unipi si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 11
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo conseguente sarà versato dalla Unipi a valere sul conto in essere presso il Tesoriere dell’Istituto – Banca delle Marche IBAN:XX00X0000000000000000000000.
Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto , in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Il presente atto redatto in unico originale viene letto, approvato e sottoscritto in firma digitale e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
Per l’ISS: Per il Dip. di Ricerca Traslazionale: Università di Pisa
Il Direttore delle Risorse Il Direttore del Dipartimento Umane ed Economiche
(Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx )