REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Comune di PAGNACCO
Provincia di Udine
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
PARTE GENERALE
modifiche apportate dal Servizio Finanziario
modifiche apportate dal Servizio Tecnico
parti da tagliare proposte dal Servizio Tenico
modifiche apportate dal Servizio di Polizia Locale
Indice
TITOLO I - NORME GENERALI
Art. 1 - Assunzione del servizio
Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni Art. 3 - Gestione del servizio
Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio Art. 5 - Frequenza e orario del servizio
Art. 6 - Doveri del personale Art. 7 - Tipologia della raccolta
Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate
Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi Art. 10 - Autorizzazione all’accesso in aree private
Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
Art. 13 - Rifiuti abbandonati Art. 14 - Pulizia dei mercati
Art. 15 - Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti Art. 16 - Rifiuti speciali
Art. 17 - Controlli e vigilanza Art. 18 - Onerosità del servizio Art. 19 - Norma di rinvio
Art. 20 - Norme di attuazione
TITOLO II - ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Art. 21 – Criteri di assimilazione Art. 22 - Esclusione
Art. 23 – Assimilazione per qualità e quantità Art. 24 - Norme comuni
TITOLO III - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA
Art. 25 - Sistema di raccolta Art. 26 - Centri di raccolta
TITOLO IV - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 27 - Disciplina del compostaggio domestico
TITOLO V - SANZIONI
Art. 28 - Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
Art. 29 - Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
TITOLO VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 - Pubblicità del Regolamento e degli atti Art. 31 - Entrata in vigore del Regolamento
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1 - Assunzione del servizio
Ai sensi del D.Lgs. 3/4/2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, della L.R. 30/87 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali, del D.Lgs. 25/7/2005, n. 151 in materia di rifiuti elettrici ed elettronici il Comune di Pagnacco effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.
Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche.
Il presente Regolamento si integra con la pianificazione regionale di settore e con la relativa programmazione provinciale.
La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell’utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.
Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni
La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.
Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell’art. 198 comma 2 lettera g) del D.L.vo 152/2006, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua o spiagge lacuali;
d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),
c) ed e).
Art. 3 - Gestione del servizio
Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.
Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:
− eguaglianza dei diritti e dei doveri dell’utente;
− imparzialità nell’erogazione del servizio;
− commisurazione del prezzo del servizio ai rifiuti prodotti.
Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.
Nel contesto del presente Regolamento con il termine di “Gestore” si intende il Comune stesso nel caso di gestione in economia diretta, oppure il soggetto terzo cui sia stato affidato il servizio ai sensi del precedente comma.
Spetta al Gestore la proposta di modalità e termini organizzativi e gestionali del servizio, o parte di esso.
Detta proposta è sottoposta al vaglio del Comune nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale. In caso di approvazione farà capo al Gestore l’attività organizzativa e gestionale necessaria al corretto espletamento del servizio.
Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio
La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.
Art. 5 - Frequenza e orario del servizio
La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico- sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.
La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.
Art. 6 - Doveri del personale
Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.
Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.
Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all’osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.
Art. 7 - Tipologia della raccolta
In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione del rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
− il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
− le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
− l’impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
− l’utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.
Sulla base del tipo di utenza, dell’accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere. Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall’art. 3, l’utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.
Il gestore potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.
Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:
− raggiungere economie di gestione
− modulare lo strumento tariffario in funzione delle richieste dell’utenza;
− evitare l’insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
− limitare l’intralcio al traffico veicolare stradale;
− semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
− rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l’apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.
Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate
A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato. Qualora, per ragioni organizzative, fosse necessario l'utilizzo del medesimo mezzo per servire parzialmente comuni diversi si dovrà procedere all'esecuzione della pesata intermedia in modo da attribuire inequivocabilmente a ciascun Comune servito il quantitativo di competenza.
Il Gestore provvede a disciplinare tramite appositi capitolati le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.
Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi
Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, laddove sia previsto e compatibile con le modalità di raccolta adottato, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso. I contenitori in oggetto devono essere collocati ad una distanza massima di ml. 500 dall’immobile soggetto a tassazione. Tale distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall’accesso esterno dell’immobile al contenitore.
Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.
È consentito ai privati di dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.
Il Comune, sentito il Gestore, determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l’insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici.
La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.
Art. 10 - Autorizzazione all’accesso in aree private
Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell’art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all’accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.
E’ compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l’eventuale attivazione del servizio.
Ove l’accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall’obbligo della raccolta fino alla rimozione dell’impedimento o ostacolo.
Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata
Sul territorio comunale gli utenti hanno l’obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento e relativo allegato tecnico.
E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.
È vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.
Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali
Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini nonché pulizia delle caditoie viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all’interno dell’abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune sentito il Gestore ove sia allo stesso affidato tale servizio.
Art. 13 - Rifiuti abbandonati
Ai sensi dell’art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua sono classificati come rifiuti urbani.
Qualora il responsabile dell’abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, anche tramite il Gestore, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.
L’attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.
Qualora si rendesse necessario il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti abbandonati si provvederà all’emanazione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 191 del D.Lvo. 152/2006.
E’ fatto obbligo a chiunque accompagni animali domestici sul suolo pubblico di dotarsi di idonei strumenti per la raccolta di eventuali escrementi prodotti dall’animale depositati su marciapiedi, strade, aree pubbliche e aperte ad uso pubblico e di pubblico accesso.
Art. 14 - Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l’area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
Art. 15 - Manifestazioni pubbliche – spettacoli viaggianti
Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, le imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini, che intendano organizzare iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro, sono tenuti ad eseguire direttamente la pulizia delle aree occupate provvedendo alla raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuto dei rifiuti prodotti o abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
In caso di utilizzo di piatti e bicchieri in plastica monouso gli stessi vanno obbligatoriamente conferiti all’apposito servizio di raccolta differenziata puliti o comunque privi di evidenti residui. Analoga disposizione si applica agli ambulanti presenti nell'ambito delle manifestazioni suddette.
Per dare attuazione a quanto stabilito il soggetto responsabile dell’organizzazione dell’iniziativa provvede, nei limiti degli obblighi derivanti dalla privativa comunale, alla stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio.
La pulizia va effettuata all’occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute costantemente pulite a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto delle specifiche disposizioni comunali.
Art. 16 - Rifiuti speciali
Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell’art. 188 del D.Lgs. 152/2006.
I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all’effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall’obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.
Art. 17 - Controlli e vigilanza
L’esercizio della vigilanza, l’espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali (Ambiente e Vigilanza).
Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell’esecuzione del servizio.
Art. 18 - Onerosità del servizio
I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono coperti mediante l’applicazione della TARI istituita ai sensi dell’art. 1 commi da 639 a 704 della L. 147/2013.
Le modalità di applicazione, composizione e riscossione sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal Comune.
Art. 19 - Norma di rinvio
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nelle leggi nazionali e/o provinciali in materia.
Il presente Regolamento annulla e abroga il vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altra ordinanza, delibera e disposizione comunale in vigore, se contrastante con esso.
Art. 20 - Norme di attuazione
Il presente Regolamento, Parte Generale e Norme Tecniche di Attuazione, è approvato in sede di Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e della vigente disciplina. Analogamente competono al C.C. le modifiche della Parte Generale mentre le Norme Tecniche attuative, sono aggiornate con deliberazione giuntale.
Eventuali normative sovra comunali che intervengano nella materia disciplinata dal presente regolamenti trovano diretta applicazione.
TITOLO II
ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Articolo 21 – Criteri di assimilazione
Ai sensi dell’art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 195 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
L’assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell’art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
− non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell’ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
− devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
− non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.
Articolo 22 – Esclusione
Con riferimento alla classificazione di cui all’articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall’assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
1. rifiuti da attività agricole;
2. rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
3. rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
4. i rifiuti da attività industriali ed agroindustriali salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
In deroga a quanto indicato al presente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:
• rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di prodotti finiti prodotti presso le attività di lavorazione e conservazione di carne e pesce (codici ATECO da 10.11.00 a 10.20.00);
• rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) diverse da quelle sopraelencate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 1000;
• rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di produzione di pane e prodotti di
pasticceria freschi (codici ATECO 10.71.10 e 10.71.20) che occupano una superficie complessiva inferiore a 450 mq ;
• rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 4) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.
5. i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 750 mq salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori;
6. rifiuti da attività artigianali, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.
In deroga a quanto indicato al precedente capoverso sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti:
• rifiuti assimilabili prodotti presso le attività di servizi alla persona (codici ATECO da 96.01.10 a 96.09.09);
• rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6) che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200.
• rifiuti assimilabili costituiti da imballaggi provenienti dai magazzini di materie prime e di prodotti finiti prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie di cui al punto 6)che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 1000.
7. rifiuti derivanti da attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori (codici ATECO da 45.20.10 a 45.20.99 e 45.40.30) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200;
8. rifiuti derivanti da servizi di manutenzione di computer e di beni per uso personale e per la casa (codici ATECO da 95.11.00 a 95.29.09 ) salvo i rifiuti prodotti nei magazzini (limitatamente agli imballaggi), negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. In deroga sono interamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti assimilabili prodotti presso le utenze appartenenti alle categorie sopra indicate che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 200;
Ove previsto la categoria di appartenenza viene desunta dal codice di attività principale ATECO 2007.
Qualora l’attività effettivamente svolta presso l’unità locale risulti compatibile con quelle assimilate è facoltà del Comune, su richiesta dell’utente interessato e previo accertamento delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, procedere all’assimilazione dei rifiuti provenienti da tale attività al fine consentirne il conferimento al servizio pubblico di raccolta.
2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall’assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.
3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:
a) i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili), salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 151/2005 e successivi decreti attuativi;
b) I beni derivanti da servizi di sgombero di civili abitazioni
c) I rifiuti liquidi con l’esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
f) il combustibile derivato dai rifiuti;
g) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
h) rifiuti da lavorazioni industriali;
i) I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
j) I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
k) I rifiuti vegetali (cd. “verde”) proveniente dall’esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.
Articolo 23 – Assimilazione per qualità e quantità
Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:
CER | DESCRIZIONE RIFIUTO | DESTINO | LIMITI QUANTITATIVI |
15 01 | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) | ||
15 01 01 | imballaggi in carta e cartone | recupero | 50 t/a |
15 01 02 | imballaggi in plastica | recupero | 15 t/a |
15 01 03 | imballaggi in legno | recupero | 5 t/a |
15 01 04 | imballaggi metallici | recupero | 10 t/a |
15 01 06 | imballaggi in materiali misti (imballaggi in plastica + lattine) | recupero | 15 t/a |
15 01 07 | imballaggi in vetro | recupero | 50 t/a |
20 | Rifiuti urbani | ||
20 01 | Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) | ||
20 01 01 | carta e cartone | recupero | 50 t/a |
20 01 02 | vetro | recupero | 1 t/a |
20 01 08 | rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. “Organico umido”) | recupero | 50 t/a |
20 01 25 | oli e grassi commestibili | recupero | 1 t/a |
20 01 38 | legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37 | recupero | 50 t/a |
20 | 01 | 39 | plastica | recupero | 10 t/a | ||
20 | 01 | 40 | metallo | recupero | 100 t/a | ||
20 02 | Rifiuti prodotti da giardini e parchi | ||||||
20 | 02 | 01 | rifiuti biodegradabili (cd. “Verde”) | recupero | 25 t/a | ||
20 03 | Altri rifiuti urbani | ||||||
20 | 03 | 01 | rifiuti urbani non differenziati residuo”) | smaltimento | 12 t/a per economiche | le | utenze |
25 t/a per le comunità (caserme – case di riposo –etc) Nessun limite per Ospedali e case di cura . | |||||||
20 | 03 | 079 | Rifiuti ingombranti | Smaltimento | 5 t/a |
Le produzioni eccedenti i suddetti limiti quantitativi dovranno essere gestite direttamente dal produttore a propria cura e spese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia rifiuti. (da nuova versione aggiornata aet 2000)
Le caratteristiche merceologiche dei materiali oggetto di raccolta, incluse le percentuali massime di impurità ammesse, sono specificate nelle Norme Tecniche di attuazione al presente regolamento.
Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come “rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)” devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca residua) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
b) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:
− vimini, sughero, legno e paglia;
− tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
− feltri e tessuti non tessuti;
− pelle e simil-pelle;
− gomma e caucciù;
− moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
− manufatti di stucco e di gesso essiccati;
− plastica e simili;
− ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
c) nastri abrasivi;
d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffé, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati (escluse derrate provenienti da strutture di vendita).
Ai fini dell’assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l’esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli
elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
− materassi
− poltrone e divani
− sedie e altri mobili in materiali compositi
− tapparelle e suppellettili
− teli plastificati
− tubi e cassette
Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.
Ai fini dell’assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.
Articolo 24 - Norme comuni
Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l’erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento. In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.
TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA
Art. 25 - Sistema di raccolta
Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Pagnacco si articola sui seguenti strumenti operativi:
• raccolta domiciliare porta a porta della frazione secca residuale in giornate ed orari prestabiliti;
• raccolta mediante contenitori stradali o collocati presso utenze non domestiche della frazione organica umida.
• raccolta mediante contenitori stradali o collocati presso utenze non domestiche, carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, lattine e barattolame.
• raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti.
• conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso uno o più Centri di raccolta comunali.
Art. 26 - Centri di raccolta
I Centri di raccolta comunali sono aree attrezzate e custodite destinate alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio, realizzate e gestite in conformità al D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel centro di raccolta viene effettuato il raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti urbani, anche pericolosi e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico.
Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all’art. 1 comma 2; lo stesso potrà a registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.
Presso il centro di raccolta non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della riduzione volumetrica effettuata mediante press-container scarrabile.
Il centro di raccolta è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta e stradale.
L'accesso al centro di raccolta deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.
Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza. E' ammesso il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata Carta a cartone, Imballaggi in plastica e Vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l'ecopiazzola. Il conferimento delle frazioni “organico umido” e “secco residuo” sono consentiti solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell’utente.
TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 27 - Disciplina del compostaggio domestico
Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nell'allegato tecnico al presente Regolamento.
Le utenze che in virtù della pratica del compostaggio domestico beneficiano di eventuali riduzioni tariffarie, stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale, non possono usufruire del servizio di raccolta della frazione organica umida e/o vegetale.
TITOLO V SANZIONI
Art. 28 - Violazioni delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n. 152/2006
Le persone fisiche/privati che in violazione dei divieti di cui agli art. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandonano o depositano rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 255 del medesimo Decreto legislativo.
Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell’art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato X.Xxx. 152/2006.
Nei confronti di chiunque (privato o titolare di Enti e imprese) effettui gestione dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Art. 29 - Violazioni a Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani
Le violazioni al presente Regolamento, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.
Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi del presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:
a) conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta Comunale, da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e non ingombranti – da € 150 a € 930,00 se pericolosi o ingombranti;
b) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta, così come indicato nell’allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta, mancato recupero del proprio sacchetto non ritirato entro le ore ventiquattro del giorno di raccolta etc.), da € 25,00 a € 155,00;
c) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso le ecopiazzole, così come indicato nell’allegato tecnico al Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all’esterno dei contenitori, etc.), da € 25,00 a € 155,00;
d) violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell’ambito di manifestazioni pubbliche, da € 50,00 a € 310,00;
e) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dal precedente art. 11, da € 25,00 a € 155,00;
f) cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta, da € 50,00 a € 310,00;
g) conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati: da € 50,00 a € 310,00 se non pericolosi e da € 150,00 a € 930,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
h) rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da € 25,00 a € 155,00;
i) mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da € 50,00 a € 310,00;
j) mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 50,00 a € 310,00;
k) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla pratica del compostaggio domestico da € 25,00 a € 155,00;
l) mancato rispetto delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti nell’ambito di manifestazioni pubbliche, da € 150,00 a € 930,00;
m) mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione (compreso il mercato), da € 50,00 a € 310,00;
n) mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 25,00 a € 155,00.
o) utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da
€ 25,00 a € 155,00;
p) conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati (da fuori Comune) da € 100,00 a € 600,00;
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento saranno addebitati al responsabile dell’errato conferimento.
I limiti minimo e massimo sono raddoppiati nel caso in cui venga accertata la recidiva.
Si ha recidiva quanto nel corso dell’ultimo anno lo stesso soggetto ha commesso due o più violazioni al presente regolamento.
TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 30 Pubblicità del Regolamento e degli atti
A norma dello statuto comunale copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Copia del regolamento sarà inserita sul sito web istituzionale del Comune di PAGNACCO
Art. 31 Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato. Il regolamento precedente approvato con deliberazione consiliare n. 46 in data 27/09/1995 è abrogato.
Comune di PAGNACCO
Provincia di Udine
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Indice
TITOLO I - SERVIZI
Art. 1 - Assunzione del servizio TITOLO II - RACCOLTA
Art. 2 – Raccolta porta a porta e stradale - servizio ordinario TITOLO III - GESTIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Art. 3 Caratteristiche del Centro di Raccolta Art. 4 Personale di custodia
Art. 5 Conferimento Art. 6 Obblighi e divieti
Art. 7 Servizi attivi presso i Centri di Raccolta Art. 8 Centri di raccolta in esercizio
TITOLO IV - GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 9 Pile e farmaci
Art. 10 Spazzamento stradale Art. 11 Cestini stradali
Art. 12 Rifiuti abbandonati Art. 13 Rifiuti dei mercati
TITOLO V - COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 14 Definizione
Art. 15 Metodologie di compostaggio Art. 16 Rifiuti compostabili
Art. 17 Modalità di compostaggio
TITOLO VI - RIFIUTI CIMITERIALI E RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI
Art. 18 Disciplina di settore
Art. 19 Gestione rifiuti cimiterialiTITOLO VII - RIFIUTI DA STRUTTURE ED ATTIVITA’ SANITARIE ED ASSIMILATE
Art. 20 Disposizioni sui rifiuti sanitari
TITOLO I
SERVIZI
Art. 1 Assunzione del servizio
Presso il comune di PAGNACCO sono istituiti i servizi di raccolta dei seguenti rifiuti urbani ed assimilati:
q) Rifiuti differenziati destinati a recupero
− imballaggi in vetro;
− carta e cartone;
− imballaggi in plastica;
− lattine e barattolame;
− metalli ferrosi e non ferrosi;
− frazione organica verde (con servizio in ecopiazzola e porta a porta in alcune vie del paese);
− frazione organica umida;
− rifiuti legnosi;
− XXXX (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
− oli e grassi vegetali esausti;
− lastre di vetro;
− plastiche
− abiti usati e prodotti tessili;
− batterie ed accumulatori al piombo;
− oli minerali usati;
− cartucce toner esaurite
B) Rifiuti differenziati destinati a smaltimento
− rifiuti ingombranti;
− pile esauste;
− farmaci scaduti;
− scarti di vernici e relativi imballaggi primari;
− imballaggi contaminati di rifiuti pericolosi;
− acidi e sostanze alcaline;
C) Rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento
- rifiuto secco residuo (inclusi i rifiuti depositati nei cestini stradali);
- rifiuto da spazzamento stradale.
TITOLO II
RACCOLTA
Art. 2 – Raccolta porta a porta e stradale - servizio ordinario
2.1 Rifiuti oggetto di raccolta IMBALLAGGI IN VETRO
Rifiuti ammessi
Bottiglie, vasetti e altri contenitori in vetro
Lastre di vetro rotte in piccole parti (indicativamente nella misura massima di una lastra per ciascun conferimento) conferibile solo in ecopiazzola.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta del vetro è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:
- oggetti in ceramica (tazzine, piatti, brocche, etc);
- lampade di qualsiasi tipo (a incandescenza, a basso consumo, tubi fluorescenti etc);
- bombolette spray;
- lattine e barattoli in metallo;
- oggetti con evidenti residui del contenuto;
- vetri speciali, come l’accoppiato, quello al piombo e il retinato.
Ulteriori prescrizioni
E’ vietato utilizzare sacchetti di plastica o altri contenitori e/o imballaggi.
CARTA E CARTONE (raccolta congiunta)
Rifiuti ammessi
Giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, etc.), imballaggi in cartone, sfridi di carta e cartone.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta della carta è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:
- plastica;
- imballaggi in polistirolo;
- carta sporca o contaminata;
- legno;
- carta catramata, cartongesso, carta vetrata, sacchi per l’edilizia.
Ulteriori prescrizioni:
Prima del conferimento l’utente è tenuto a rimuovere eventuali prodotti non cartacei presenti all'interno dei cartoni (es. polistirolo, sacchetti, etc.) o gli involucri utilizzati per il conferimento del materiale cartaceo nei contenitori preposti.
Prima del conferimento le scatole e gli altri imballaggi in cartone vanno opportunamente ripiegati e schiacciati per ridurne il volume.
IMBALLAGGI IN PLASTICA
Rifiuti ammessi
Imballaggi in plastica di tipo domestico privi di evidenti residui solidi o liquidi del contenuto come di seguito specificato:
IMBALLAGGI DI PRODOTTI ALIMENTARI
− bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi, latte, etc.;
− flaconi/dispensatori di sciroppi, salse, yogurt, etc.;
− confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte);
− contenitori flessibili/rigidi per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, frutta, verdura, etc.);
− buste, sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, etc.);
− vaschette porta uova;
− vaschette per alimenti, carne e pesce, gelati;
− contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert;
− reti per frutta e verdura;
− film e pellicole;
− barattoli per alimenti in polvere;
− contenitori vari per alimenti per animali;
− coperchi;
− cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari.
IMBALLAGGI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI
− flaconi e contenitori per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (capacità massima 5 lt.);
− barattoli per confezionamento di prodotti (es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide);
− blister, contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, etc;
− scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento (es. contenitori per camicie, biancheria intima, calze, cravatte);
− sacchi, sacchetti, buste (es. shoppers, sacchi per detersivi, per alimenti per animali, etc);
− film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide;
− vasi monouso per vivaismo;
− gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso;
− reggette per legature pacchi;
FRAZIONI MERCEOLOGICHE SIMILARI
− Piatti e bicchieri di plastica del tipo “usa e getta” purché puliti o comunque privi di evidenti residui
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori adibiti alla raccolta degli imballaggi in plastica è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:
− articoli casalinghi come secchi, vaschette, scolapaste, ciotole, complementi d'arredo, etc.
− giocattoli
− custodie per CD, musicassette, videocassette
− piatti, bicchieri monouso sporchi
− posate di plastica
− tubi e canne per irrigazione
− materiali per edilizia ed impiantistica quali tubi, pozzetti, etc.
− barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, lubrificanti, etc.
− grucce appendiabiti
− borse, zainetti e sporte
− posacenere, portamatite
− bidoni e cestini portarifiuti
− cartellette, portadocumenti, etc.
− componentistica ed accessori auto
− imballaggi con evidenti residui di contenuto (sostanze pericolose, non pericolose o putrescibili)
− vasi e sottovasi
− cavi elettrici, interruttori, canalette e tubi corrugati
− copertoni e camere d'aria
− taniche per combustibili
− sacchi per materiali da costruzione: calce, malte, catrame, colle, etc.
− qualsiasi manufatto non in plastica
− rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
Ulteriori prescrizioni:
− i contenitori per prodotti alimentari devono essere sciacquati al fine di rimuovere eventuali residui e limitare la formazione di odori.
− Gli imballaggi in plastica provenienti dalle utenze economiche (cd. “traccianti”) costituiti da film e pellicole da imballaggio estensibili o rigide; vasi monouso per vivaismo; reggette per legature pacchi sono ammessi nella misura massima complessiva di 20 Kg per ciascun conferimento.
− Gli imballaggi in polistirolo espanso provenienti dalle utenze economiche (gusci, barre, chips) sono ammessi nella misura complessiva di 5 Kg per ciascun conferimento.
LATTINE E BARATTOLAME (imballaggi metallici)
Rifiuti ammessi
Imballaggi in acciaio e alluminio di tipo domestico privi di evidenti residui del contenuto come di seguito specificato:
Lattine e barattoli in alluminio e banda stagnata; tappi e coperchi in metallo; vaschette di alluminio, fogli di alluminio.
Rifiuti non ammessi
− bombolette spray per prodotti chimici
− barattoli di vernice
− prodotti chimici etichettati T/F, etc.
− latte per olio motore
RIFIUTO ORGANICO UMIDO
Rifiuti ammessi
Resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, piccoli ossi, gusci d’uovo e di mitili, fondi di caffè, filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di legno spente, fiori recisi e piantine domestiche, gusci di frutta secca, altri rifiuti biodegradabili.
Rifiuti non ammessi
Nei contenitori stradali adibiti alla raccolta dell’organico è vietato introdurre rifiuti diversi da quelli ammessi quali, a titolo di esempio:
- involucri di qualsiasi tipo in plastica, poliaccoppiato o metallo
- sacchetti di plastica;
- qualsiasi sostanza non biodegradabile
- residui verdi di sfalci,potature e fogliame provenienti da giardini
Ulteriori prescrizioni
Il rifiuto organico deve essere conferito esclusivamente all’interno di sacchetti di carta o in sacchetti biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 13432:2002.
RIFIUTO SECCO RESIDUO
Rifiuti ammessi
rifiuti non riciclabili e non pericolosi di piccole dimensioni quali, a titolo di esempio:
− piatti, bicchieri (non puliti) ed altre stoviglie monouso di plastica;
− pannolini, pannoloni e assorbenti igienici (per i pannolini e pannoloni, sono stati posizionati sul territorio comunale alcuni cassonetti per la spoecifica raccolta di questi rifiuti);
− mozziconi di sigaretta;
− carta carbone, carta vetrata, carta oleata ( es. per gli affettati, burro,etc.)
− cocci di ceramica;
− polvere e sacchetti di aspirapolvere;
− spazzole, spazzolini da denti, spugne e rasoi;
− oggetti e tubi di gomma;
− imballaggi sporchi o con evidenti residui del contenuto;
− lampadine, accendini, penne e altri oggetti di cancelleria;
− stracci, collant, scarpe, e tessuti;
− lettiere di animali domestici;
− grucce appendiabiti;
− borse e zainetti;
− rifiuti assimilati non differenziati di cui all'art. 23 del presente Regolamento - Parte Generale
Rifiuti non ammessi:
− rifiuti destinati al recupero per i quali è istituito l'apposito servizio di raccolta differenziata;
− rifiuti di grandi dimensioni
− rifiuti liquidi in genere
− rifiuti pericolosi
− rifiuti speciali non assimilati
− spoglie animali
− residui di macellazione
Ulteriori prescrizioni
Materiali e oggetti taglienti vanno conferiti in condizioni di sicurezza (es. avvolti in una carta, all'interno di un contenitore di plastica, etc.).
2.2 Contenitori in dotazione
A ciascuna utenza vengono messi a disposizione idonei contenitori per la raccolta come di seguito specificato:
UTENZE DOMESTICHE | UTENZE NON DOMESTICHE /CONDOMINI | |
Organico umido | Cestino da sottolavello 10 lt. Sacchetti biodegradabili compostabili. | Bidone carrellato 240 lt. di colore marrone |
Secco residuo | Xxxxxxxxx gialli trasparenti | Cassonetti 1.100 lt. |
Carta e Cartone | Cassonetti 1.000, 1.700, 2.000 lt. |
Vetro | Bidone carrellato 240 lt. di colore verde. | |
Plastica | Cassonetti 1000, 1700, 2000 lt |
2.3 Contenitori stradali
I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti sono collocati a cura del gestore presso vie, piazze ed altre aree pubbliche come di seguito specificato:
Organico umido | Bidoni carrellati da 240 lt. |
Carta e cartone | Cassonetti da 1000, 1100, 1700, 2000 lt. |
Vetro | Bidoni carrellati da 240 lt. |
Imballaggi in plastica | Cassonetti da 1.000, 1100, 1.700, 2.000 lt. |
Lattine e barattolame | Campane da 2.000, 2500, 3.000 lt. |
2.4 Modalità di conferimento
Rifiuto Secco Residuo
I sacchi in dotazione per la raccolta del secco residuo debitamente chiusi (utenze domestiche) e gli altri contenitori in dotazione esclusiva alle utenze non domestiche devono essere posizionati a cura dell'utente, nel rispetto dei calendari e degli orari di raccolta, lungo i marciapiedi o sul margine delle strade all’esterno della propria abitazione, condominio o unità produttiva/commerciale; è vietato qualsiasi conferimento di rifiuto sfuso esternamente ai suddetti contenitori. A raccolta avvenuta i contenitori devono essere ritirati a cura dell'utente all'interno di ciascuna proprietà, e così anche i sacchi gialli etichettati “non conformi”
Le utenze non domestiche possono alternativamente utilizzare sacchi di nylon trasparente, (possibilmente di colore giallo) di volumetria massima di lt. 110 e di peso non superiore a kg. 20.
I contenitori e/x xxxxxxxxx devono essere collocati nel rispetto dei seguenti orari:
Utenze domestiche | Utenze non domestiche/condomini | |
Secco residuo | Dalle ore 20.00 del giorno che precede la raccolta e fino alle ore 2.00 del giorno di raccolta. | Dalle ore 17.00 del giorno che precede la raccolta e fino alle ore 2.00 del giorno di raccolta |
Qualora non venissero ritirati dal Gestore per qualsivoglia motivo, l’utente deve provvedere a ritirare i propri rifiuti entro le ore ventiquattro del giorno di raccolta. Limitatamente alle utenze economiche se il giorno che precede la raccolta non è lavorativo si fa riferimento all'ultimo giorno lavorativo utile.
I cassonetti per la raccolta del secco residuo in dotazione alle utenze non domestiche devono essere esposti con il coperchio chiuso senza eccedere il volume a raso della vasca. I rifiuti conferiti in difformità alle presenti disposizioni non saranno raccolti.
Rifiuto Organico Umido
Per la raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani, previste nel precedente Art. 2), si devono utilizzare gli appositi sacchetti di carta in dotazione x xxxxxxxxx biodegradabili e compostabili conformi alla norma EN 13432:2002; il conferimento del rifiuto organico negli appositi contenitori stradali (bidoncini carrellati marrone) deve avvenire senza l’aggiunta di ulteriori contenitori non degradabili (es. borse o sacchi neri di plastica ecc.)
Chiunque effetti conferimenti di altre tipologie di rifiuti non corrispondenti alla frazione umida, oppure deposita esternamente al contenitore sarà soggetto alle sanzioni di cui all’Art. 29 (Parte Generale).
Imballaggi in Carta Cartone
Le tipologie previste nel precedente Art. 2), devono essere conferite negli appositi cassonetti stradali privi di qualsiasi altro contenitore o involucro di origine non cellulosica e ridotti di volume.
Chiunque effetti conferimenti di altre tipologie di rifiuti non corrispondenti agli imballaggi di carta e cartone, oppure deposita esternamente al contenitore sarà soggetto alle sanzioni di cui all’Art. 29 (Parte Generale).
Imballaggi in Plastica
Le tipologie previste nel precedente Art. 2), devono essere conferite negli appositi cassonetti stradali privi di qualsiasi altra tipologia di rifiuto, nello specifico tutti i contenitori per liquidi devono essere privi di evidenti residui.
Chiunque effettui conferimenti di altre tipologie di rifiuti non corrispondenti agli imballaggi di plastica, oppure deposita esternamente al contenitore sarà soggetto alle sanzioni di cui all’Art. 29 (Parte Generale).
Imballaggi in Vetro
Le tipologie previste nel precedente Art. 2), devono essere conferite negli appositi cassonetti stradali privi di qualsiasi altro contenitore o involucro ed assolutamente non devono contenere sostanze liquide.
Chiunque effetti conferimenti di altre tipologie di rifiuti non corrispondenti agli imballaggi di vetro, oppure deposita esternamente al contenitore sarà soggetto alle sanzioni di cui all’Art. 29 (Parte Generale).
Imballaggi Metallici (lattine e barattolame)
Le tipologie previste nel precedente Art. 2), devono essere conferite nelle apposite campane stradali, privi di qualsiasi altro contenitore o involucro, ed assolutamente non devono contenere sostanze liquide.
Chiunque effetti conferimenti di altre tipologie di rifiuti non corrispondenti agli imballaggi metallici, oppure deposita esternamente al contenitore sarà soggetto alle sanzioni di cui all’Art.
29 (Parte Generale).
Per tutte le tipologie di rifiuti conferibili nei contenitori stradali, qualora il contenitore di prossimità dell’utente risultasse già pieno, questi è tenuto a conferire il rifiuto in altro analogo contenitore con disponibilità di spazio.
2.5 Orari frequenze e giornate di raccolta
Il servizio di raccolta porta a porta (rifiuto secco residuo) e di svuotamento contenitori stradali (altre tipologie di rifiuto) presso il Comune di Pagnacco si effettua nelle seguenti giornate e con i seguenti orari e frequenze:
MODALITA’ | FREQUENZA | GIORNATE | INIZIO RACCOLTA | |
Secco residuo | Porta a porta | settimanale | LUNEDI’ | dalle ore 2,00 |
Organico umido | Contenitore stradale | bisettimanale | MARTEDI’ VENERDI’ | dalle ore 2,00 |
Carta e cartone | Contenitore stradale | bisettimanale | MARTEDI’ SABATO | dalle ore 6,00 |
Imballaggi in plastica | Contenitore stradale | bisettimanale | MARTEDI’ SABATO | dalle ore 2,00 |
Vetro | Contenitore stradale | Quindicinale (settimanale per bar/ristoranti/etc.) | LUNEDI’ | dalle ore 6,00 |
Lattine e barattolame | Contenitore stradale | quindicinale | VENERDI’ | dalle ore 6,00 |
2.6 Lavaggio contenitori
I contenitori devono essere mantenuti in condizioni igieniche adeguate al fine di evitare l’insorgenza di cattivi odori e lo sviluppo di agenti patogeni.
Il lavaggio e la pulizia dei contenitori è a carico degli utenti xxxxxxxxxxx.Xx pulizia va effettuata con cura utilizzando detergenti e disinfettanti idonei a garantire l’igiene e la sicurezza dell’utente stesso e degli addetti alla raccolta senza danneggiare il contenitore.
Il servizio di lavaggio dei contenitori stradali viene effettuato con la seguente frequenza:
tipo raccolta | frequenza | Modalità lavaggio |
Umido | 12 volte l’anno | interno |
Carta, Cartone, Imballaggi in plastica | 1 volta l’anno | interno |
Vetro, lattine | 1 volta l’anno | interno ed esterno |
TITOLO III
GESTIONE E FRUIZIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA
Art. 3 Caratteristiche del Centro di Raccolta
Il Centro di Raccolta è strutturato in maniera tale da garantire idonee condizioni di sicurezza in fase di conferimento e di prelievo dei rifiuti. In particolare deve:
- essere recintata lungo il suo perimetro;
- essere accessibile al pubblico solo in presenza di personale di custodia ed in orari prestabiliti;
- consentire il conferimento, negli opportuni spazi o contenitori, di materiali divisi per flussi omogenei;
- evitare rischi per l’ambiente e la salute.
Le caratteristiche e le modalità di gestione del Centro di Raccolta sono disciplinate dal D.M. 8 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni e regolate dall'apposita Autorizzazione comunale ed eventualmente da apposito Manuale di gestione approvato dal Comune.
La gestione del Centro di Raccolta da parte di un soggetto diverso dal Comune è subordinata all’iscrizione all’Albo gestori ambientali nell’apposita categoria e classe.
Art. 4 Personale di custodia
Al personale incaricato della custodia del Centro di Raccolta spettano i seguenti compiti:
- garantire l’apertura e la chiusura dei cancelli negli orari stabiliti;
- controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti mediante controllo di un documento di identità, tessera identificativa o altro documento idoneo;
- registrare i conferimenti effettuati da ciascuna utenza nel rispetto delle modalità stabilite dalla normativa di settore, dall'autorizzazione comunale e dall’eventuale manuale di gestione;
- accertare l’idoneità dei rifiuti conferiti ai servizi istituiti presso il Centro di Raccolta;
- indirizzare correttamente l’utenza alla corretta differenziazione dei rifiuti;
- coadiuvare l’utente nelle operazioni di conferimento;
- provvedere alla pulizia della struttura ed allo sfalcio dell’erba;
- invitare gli utenti non titolati a conferire o che intendono conferire materiali non conformi ad allontanarsi dal Centro di Raccolta segnalando immediatamente alla polizia comunale e/o al Gestore eventuali comportamenti scorretti da parte dell’utenza;
- mantenere pulita e decorosa ciascuna struttura.
- provvedere se necessario allo sgombero della neve.
Art. 5 Conferimento
Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna aerea dedicata ad una particolare raccolta e/o nel rispetto delle indicazioni fornite dal personale di custodia.
Art. 6 Obblighi e divieti
Nel Centro di Raccolta non possono essere conferiti rifiuti diversi da quelli riportati nell’elenco di cui all’articolo 7.
E’ severamente vietato sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli all’interno dell’area del Centro di Raccolta oltre al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di scarico dei rifiuti.
Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e carico effettuate dalle ditte autorizzate devono di norma svolgersi al di fuori dell’orario di apertura della piazzola al pubblico.
E’ severamente vietato alle persone non autorizzate introdursi all’interno delle benne e dei container adibiti alla raccolta dei rifiuti.
E’ severamente vietata, alle persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il Centro di Raccolta.
Ferme restando le disposizioni di legge, in caso di abbandono di rifiuti nell’area esterna al Centro di Raccolta, gli addetti alla custodia provvedono a segnalare l’accaduto ai competenti servizi comunali e/o al Gestore ed a fornire ogni informazione utile all’identificazione del responsabile dell’abbandono. Nel caso non sia possibile identificare l’autore dell’abbandono dei rifiuti, il personale di custodia, su indicazione del Gestore, provvede alla rimozione dei soli materiali abbandonati conferibili al Centro di Raccolta, i restanti rifiuti saranno oggetto di specifica istruttoria, da parte dell’Amministrazione Comunale, per il corretto smaltimento
L’utenza che effettui operazioni di conferimento di rifiuti non deve abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad una adeguata pulizia dell’area interessata.
L’utente che effettui, all’interno del Centro di Raccolta, operazioni di conferimento di rifiuti, deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel Centro di Raccolta.
Art. 7 Servizi attivi presso il Centro di Raccolta ROTTAMI METALLICI
Rifiuti ammessi
tubi, reti, utensili, lamiere, grondaie, termosifoni, pentole, fusti, scaffalature etc.
Rifiuti non ammessi
carcasse di autoveicoli; imballaggi contaminati da sostanze pericolose; bombole del gas, estintori.
RIFIUTI INGOMBRANTI
Rifiuti ammessi
sedie, materassi, cuscini e gommapiuma, divani, poltrone, sdrai e mobilio costituito da materiali accoppiati diversi, tende parasole, persiane e tapparelle, moquette e linoleum, carte da parati, valigie e borsoni, attrezzi ginnici, giochi da giardino, giocattoli, passeggini box e girelli per bambini, teli da copertura e nylon da pacciamatura provenienti da orti privati di modeste dimensioni, lampadari, assi da stiro, onduline in plastica da copertura, sanitari, lavelli etc.
Rifiuti non ammessi
Rifiuti pericolosi in genere e/o contaminati da sostanze pericolose, elettrodomestici, rifiuti putrescibili, rifiuto misto di piccole dimensioni, stracci ed abiti usati, carta catramata, lana di roccia, pneumatici fuori uso, bombole del gas ed estintori.
VERDE
Rifiuti ammessi:
erba e sfalci; fogliame; potature e ramaglie di diametro massimo di 5-6 cm; piante. Rifiuti non ammessi:
rifiuto organico umido; terra e sassi; materiale con presenza di filo di ferro; manufatti in legno; rami grossi, tronchi e ceppaie.
Ulteriori prescrizioni
Il materiale va conferito sfuso, eventuali sacchi di plastica vanno rimossi a cura dell'utente.
E’ ammesso il conferimento del solo rifiuto vegetale proveniente dalla pertinenza dell’abitazione o dell’edificio sede dell’attività.
Su disposizioni del Gestore potrà essere attivata anche a titolo sperimentale, la raccolta separata della frazione erbacea e della frazione legnosa (ramaglie e potature).
XXXX Xxxxxxx da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Rifiuti ammessi:
Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica di cui al D.Lgs. 151/2005.
Le apparecchiature vanno suddivise sulla base dei cinque raggruppamenti stabiliti dalla normativa di settore:
R1 FREDDO E CLIMA: Frigoriferi, congelatori, condizionatori etc.,
R2 ALTRI GRANDI BIANCHI: lavatrici e lavastoviglie, forni a microonde, cappe d’aspirazione,
ventilatori, cucine a gas etc.
R3 TV E MONITOR:, monitor e televisori etc.
R4 PICCOLI ELETTRODOMESTICI: phon, telefoni, aspirapolvere, tastiere, fax, computer etc. R5 CORPI ILLUMINANTI: neon e lampade fluorescenti etc.
Rifiuti non ammessi:
Apparecchiature di cui sopra cannibalizzate ovvero prive dei loro principali componenti. Apparecchiature complesse di tipo professionale quali banchi frigo, lavastoviglie e lavatrici di comunità ecc.
PLASTICHE DURE (polietilene e polipropilene) (servizio attualmente garantito con conferimento negli ingombranti)
Rifiuti ammessi
Sedie e tavoli da giardino, cassette rigide, vasi e sottovasi, secchi per idropittura, fusti e taniche, secchi, bacinelle, cestini di uso domestico.
Rifiuti non ammessi
Tubo corrugato per impianti elettrici, giocattoli, canalette per impianti elettrici, tubi e altri manufatti in PVC, lastre in plexiglass e policarbonato, recinzioni da cantiere, tapparelle e griglie, imballaggi in plastica (tranne cassette per frutta e verdura).
Ulteriori prescrizioni
I materiali devono risultare privi di evidenti residui.
RIFIUTI LEGNOSI
Rifiuti ammessi
Legno naturale, impregnato, trattato, verniciato: mobili e altri manufatti in legno e vimini, mobili e pannelli in legno truciolato, compensato, impiallacciato, tamburato, etc., imballaggi in legno (bancali, cassette della frutta, etc.), tavole e travi, infissi in legno, tronchi e ramaglie di grosse dimensioni prive di fogliame.
Rifiuti non ammessi
Legno impregnato con creosoto, traversine ferroviarie, pali telefonici. Ulteriori prescrizioni
Eventuali lastre di vetro vanno rimosse a cura dell'utente prima del conferimento.
LASTRE DI VETRO
Rifiuti ammessi: lastre di vetro, vetrocamere, vetri retinati
Ulteriori prescrizioni: sono escluse lastre di dimensioni superiori a m. 1,20 di lunghezza e m. 1,00 di larghezza; sono esclusi vetri speciali
ALTRI RIFIUTI DI PROVENIENZA DOMESTICA
INERTI
Rifiuti ammessi
Sanitari, vasi di coccio e ceramica, piatti e tazzine in ceramica, piastrelle, calcinacci, mattoni e laterizi, piastre e altri manufatti in cemento provenienti esclusivamente da piccole attività di origine domestica (art. 1 comma 6, DM 13.05.2009)
Rifiuti non ammessi
Terra di scavo, sassi, manufatti in cemento-amianto (eternit), materiali contaminati da sostanze pericolose cartongesso, manufatti in fibrocemento.
Ulteriori prescrizioni
Servizio riservato alle utenze domestiche. E’ ammesso un quantitativo massimo per ciascun conferimento pari a 50 litri (equivalente a tre secchi, una carriola, un sanitario) ripetibile al massimo per tre volte l'anno per utenza.
OLI E GRASSI COMMESTIBILI
Rifiuti ammessi
oli e grassi vegetali ed animali esausti per uso alimentare, di esclusiva provenienza domestica e allo stato liquido.
Rifiuti non ammessi:
oli minerali, solventi, emulsioni, grassi allo stato solido, etc.
PITTURE E VERNICI DI SCARTO
Il presente servizio non è attualmente attivo.- Rifiuti ammessi
Rifiuti contenenti pitture e vernici di scarto e relativi imballaggi primari;
Ulteriori prescrizioni:
Solo rifiuti di provenienza domestica.
SECCO RESIDUO solo previo accordo con il gestore (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2).
L’accordo col Gestore attualmente prevede e consente il ritiro di pannolini/pannoloni dalle utenze private ed il conferimento, da parte del personale comunale, del contenuto dei cestini esistenti sul territorio comunale.
CARTA E XXXXXXX (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2)
IMBALLAGGI IN PLASTICA (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2)
LATTINE (per le prescrizioni si rimanda all'articolo 2). Il presente servizio è attualmente garantito con conferimento nel cassone dei rottami in ferro.
OLIO MINERALE
Rifiuti ammessi: olio motore derivante dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.
Ulteriori prescrizioni: è ammesso un quantitativo massimo di dieci litri all'anno per ciascun utente.
BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO
Rifiuti ammessi: batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche.
Ulteriori prescrizioni: è ammesso un quantitativo massimo di due batterie all'anno per ciascun utente
Art. 8 – Centri di raccolta in esercizio
Presso il Comune di Pagnacco è operativo il seguente Centro di raccolta:
CENTRO DI RACCOLTA DI PAGNACCO
Indirizzo: Xxx Xxxxxxxxxxx xx 00
Orari di apertura: orario invernale da inizio ottobre a fine maggio: lunedì 13.30- 15.00, mercoledì 16.30-17.30, sabato 8.30-12.00.
Orario estivo da giugno a fine settembre mercoledì 14.00-17.00 e sabato 8.30-12.00.
Servizi di raccolta e dotazioni
TIPO DI RIFIUTO | MODALITA' DI RACCOLTA (platea, container, benna, etc.) | NOTE |
ROTTAMI METALLICI | BENNA | |
RIFIUTI INGOMBRANTI | CONTAINER | |
VERDE | BENNA | |
BENI DUREVOLI | CONTAINER | |
PLASTICHE DURE | CONTAINER INGOMBRANTI | |
LEGNO | CONTAINER | |
OLIO VEGETALE | FUSTI | |
OLIO MINERALE | FUSTI | |
BATTERIE E ACCUMULATORI | CONTENITORI | |
INERTI | BENNA | |
CARTUCCE INCHIOSTRO E TONER PER STAMPANTI | CONTENITORE | |
RAEE (R1, R2, R3. R4, R5 | CONTAINER/CESTE | |
CARTA E CARTONE | BENNA | |
LASTRE DI VETRO SU BANCALE | BANCALE | |
PANNOLINI E PANNOLONI | CASSONETTO | |
PILE ESAUSTE | CONTENITORE |
TITOLO IV
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
Art. 9 Pile, farmaci e toner
La raccolta di pile scariche e farmaci scaduti di provenienza domestica avviene mediante appositi contenitori collocati lungo le pubbliche vie o presso utenze correlate (farmacie, ambulatori, ferramenta, supermercati, uffici pubblici, scuole, ed istituti etc.)
La raccolta delle cartucce del toner sono collocati presso uffici pubblici, scuole, ed istituti. Rifiuti ammessi: cartucce per stampanti laser, getto di inchiostro e simili di esclusiva provenienza domestica.
Art. 10 Spazzamento stradale
Il servizio di spazzamento stradale delle vie pubbliche principali viene effettuato sulla base delle necessità di pulizia riscontrate nel corso dell’anno e, di norma, in orario diurno.
La raccolta ed il trasporto dei rifiuti da spazzamento stradale ad idoneo impianto di smaltimento avviene a cura del Gestore.
Art. 11 Cestini stradali
All’interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, mozziconi di sigaretta, ecc.).
I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono conferiti dal personale comunale addetto, nel cassonetto sistemato presso il centro di raccolta comunale e vengono ritirati contestualmente al secco residuo ed avviati a smaltimento.
I cestini vengono svuotati a cura del personale comunale addetto con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.
Art. 12 Rifiuti abbandonati
I rifiuti rinvenuti in stato di abbandono di cui all’articolo 13 della parte generale del presente Regolamento per i quali il responsabile dell’abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione, vengono raccolti a cura del Comune con proprio personale che effettua anche il trasporto presso il centro di raccolta comunale o per il tramite del Gestore. Qualora gli stessi rispettino i requisiti di assimilabilità sono conferiti al servizio pubblico di raccolta assicurandone per quanto possibile l’avvio al recupero.
Negli altri casi la raccolta per il successivo avvio a recupero/smaltimento dovrà essere effettuata direttamente presso il luogo di rinvenimento; eventuali trasferimenti o particolari misure di messa in sicurezza saranno disciplinate da apposita Ordinanza sindacale.
Ai fini della tutela e della salvaguardia dell’ambiente circostante, i rifiuti pericolosi, quali ad esempio accumulatori al piombo, oli minerali, etc. devono essere rimossi nel più breve tempo possibile.
• Sui rifiuti rinvenuti non è consentito intervenire in alcun modo se non provvedendo a confezionarli adeguatamente per il successivo trasporto affinché non vi sia rilascio di alcuna sostanza nell’ambiente circostante.
La rimozione e lo smaltimento di sostanze contenenti amianto dovrà avvenire previa bonifica in sito nel rispetto delle vigenti normative tramite soggetto iscritto all’Albo gestori ambientali nell’apposita categoria.
I rifiuti pericolosi a rischio infettivo costituiti da siringhe ed altri oggetti taglienti rinvenuti in stato di abbandono devono essere raccolti nel rispetto delle specifiche norme di sicurezza, depositati in appositi contenitori ed avviati ad idonei impianti di incenerimento.
Art. 13 Rifiuti dei mercati
I rifiuti dei mercati, suddivisi per tipologia, devono essere depositati negli specifici contenitori presenti nei pressi dell’area occupata ovvero presso il centro di raccolta per le seguenti tipologie: rifiuto secco, cassette in legno o plastica, ecc., in accordo con il Comune.
I servizi previsti e le relative modalità di raccolta (orari, raccolte differenziate, modalità di conferimento) sono definiti dal Comune che tramite il Gestore potrà attivare una o più delle seguenti raccolte differenziate: carta e cartone – imballaggi in plastica – cassette di legno - frazione organica umida.
Il Comune, provvede ad informare adeguatamente i soggetti interessati.
TITOLO V COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Art. 14 Definizione
Per compostaggio domestico si intende una tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche solide finalizzato all’ottenimento di prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.
Il processo è condotto dall’utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all’ambiente e alla salute.
Art. 15 Metodologie di compostaggio
Presso il Comune di Pagnacco è consentito il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:
a) compostaggio in cumulo all’aperto, laddove il cumulo non contrasti con altri disposti legislativi o regolamentari ed abbia le seguenti caratteristiche indicative:
- larghezza massima della base: metri 2;
- altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
- lunghezza minima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale.
b) compostaggio in compostiera, laddove non contrasti con altri disposti legislativi o regolamentari e la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
- può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
- deve essere posizionata all’aperto ed a contato con il suolo nudo;
- deve disporre di aperture che consentano l’aerazione del materiale;
- deve essere munita di copertura o coperchio;
- deve consentire le operazioni di rivoltamento.
È altresì consentito il trattamento della frazione organica di rifiuti urbani trattati in concimaie autorizzate.
Art. 16 Rifiuti compostabili
Sono compostabili le seguenti sostanze:
• rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
• ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
• cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
• residui vegetali dell’attività di giardinaggio ed orticoltura;
• escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
• cenere di legna.
È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere non biodegradabili per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l’ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.
Art. 17 Modalità di compostaggio
Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
a) l’area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell’art. 889 del codice civile;
b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell’ area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
c) deve essere garantita l’ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
e) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
h) è consentito l’impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l’innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.
i) il materiale di risulta deve essere utilizzato in proprio dall’utente
TITOLO VI RIFIUTI CIMITERIALI E
RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALI
Art. 18 Disciplina di settore
I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
Art. 19 Gestione rifiuti cimiteriali
Resta in facoltà del Comune designare un luogo all’interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall’art.12 comma 2° del D.P.R. succitato. Al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvederà tramite un servizio di trasporto, debitamente autorizzato.
Per le parti metalliche dei rifiuti descritti al primo capoverso che non presentino contaminazione di materiale organico derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.
I rifiuti prodotti presso la struttura cimiteriale e compatibili con le caratteristiche del rifiuto indifferenziato CER 200301 quali fiori secchi, lumini, cellophane, vasi e simili sono conferiti in appositi contenitori mantenuti presso la struttura cimiteriale e posizionati a cura del Comune o del soggetto da questi incaricato in area accessibile ai mezzi di raccolta nel rispetto degli orari e dei calendari fissati per il rifiuto secco residuo.
TITOLO VII
RIFIUTI DA STRUTTURE ED ATTIVITA’ SANITARIE ED ASSIMILATE
Art. 20 Disposizioni sui rifiuti sanitari
I rifiuti sanitari sono quelli prodotti da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 502/92 e succ., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla L. 833/78.
Sono equiparabili a rifiuti sanitari i rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie (quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici) che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo.
I rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani cui al comma 1, lett. g) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003, diversi da quelli pericolosi, sono i seguenti:
a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
d) la spazzatura;
e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi comma 1, lett. m) dell’art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
Nel caso in cui l’attività del personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla L. 883/78, e al D.Lgs. 502/92 e succ. modificazioni, sia svolta all’esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell’art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/06. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo in cui è effettuata la prestazione alla struttura sanitaria, avviene sotto la responsabilità dell’operatore sanitario che ha fornito la prestazione.
Lo smaltimento di rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire, a carico del produttore nel rispetto delle indicazioni del D.P.R. 254/2003.