Contract
Accordo di collaborazione fra il XX.XX.XXX. Calabria e il Comune di Vibo Valentia per la gestione di un servizio di videoconferenza per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dell’udienza di discussione in sede di definizione delle controversie
VISTI:la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Xx.xx.xxx.” e succ. modif. ed int.;
l’art. 1, comma 13, di detta legge 249, che prevede la delegabilità delle funzioni relative alla risoluzione delle controversie ai XX.XX.XXX., previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
l’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Xx.xx.xxx. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. d);
l’allegato a) alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” e succ. modif. ed int. (DI SEGUITO: REGOLAMENTO);
Considerato che:
- l’art. 9, comma 2, e l’art. 16, comma 4, del REGOLAMENTO, nel disciplinare le modalità di svolgimento dell’udienza di conciliazione in prima istanza e in sede di definizione della controversia, prevedono l’esperimento del tentativo di conciliazione anche in videoconferenza;
- l’attività di risoluzione delle controversie - che il XX.XX.XXX. svolge, per i tentativi di conciliazione, dal 2004, e, per la definizione delle controversie, dal 2010, in attuazione delle convenzioni con l’AgCom per l’esercizio di funzioni delegate - ha conosciuto in questi anni una costante crescita dei volumi di attività, con ricadute significative sul piano dell’impegno organizzativo, logistico e finanziario per il XX.XX.XXX.;
- i dati sulle procedure per la risoluzione delle controversie, riferiti alla ripartizione delle istanze per provincia, si caratterizzano per la loro disomogeneità territoriale, con una prevalenza delle istanze proposte da utenti residenti nella provincia di Reggio Calabria, nel cui città capoluogo ha sede il XX.XX.XXX. e valori via via in decremento al crescere della distanza da suddetta sede;
- che il Xx.xx.xxx. Calabria ha individuato nel Comune, l’Ente territoriale con il quale interagire per incentivare la partecipazione del cittadino-utente dell’intera regione alle procedure di risoluzione delle controversie mediante l’esperimento del tentativo di conciliazione in videoconferenza,
Tutto ciò premesso,
TRA
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (XX.XX.XXX.), con sede in Reggio Calabria, via Cardinale Xxxxxxxxx – Palazzo Campanella, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Presidente del Xx.Xx.Xxx. Calabria Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
E
Il Comune di Vibo Valentia, con sede in Vibo Valentia, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Sindaco Dott. Xxxxxx D’xxxxxxxx
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto dell’accordo
1. Il presente accordo di collaborazione disciplina i rapporti tra il XX.XX.XXX. Calabria e il Comune di Vibo Valentia per la gestione di un servizio a distanza delle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti svolte dal XX.XX.XXX. su delega dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
2. Il servizio consiste nello svolgimento dell’udienza di conciliazione, in primo grado o eventualmente nella fase di definizione della controversia, presso la sede del XX.XX.XXX. Calabria, dove sono presenti il conciliatore/definitore e il rappresentante dell’operatore di comunicazioni elettroniche, con collegamento tramite videoconferenza con la sede individuata dal Comune di Vibo Valentia dove è presente l’utente.
Art. 2
Durata dell’accordo
1. Il presente accordo ha la durata di due (2) anni decorrenti dalla data di stipula, e si rinnova tacitamente alla scadenza per altri due (2) anni, a meno che una delle parti non receda dallo stesso con le modalità previste dalle rispettive norme regolamentari con un preavviso minimo di 180 giorni.
Art. 3 Impegni delle parti
1. Il XX.XX.XXX., nell’ambito delle proprie competenze, si impegna:
a) ad individuare, presso la propria sede di Vibo Valentia, una sala adeguatamente attrezzata e a predisporre le strumentazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio di videoconferenza;
b) a garantire, nei giorni e negli orari di svolgimento del servizio, la disponibilità di propri operatori per il coordinamento delle attività e la risoluzione di eventuali problemi di malfunzionamento del servizio di videoconferenza;
c) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
d) a fornire in comodato gratuito al Comune di Vibo Valentia una stazione di videoconferenza, comprendente: un computer Intel i3 con 4 Gb di RAM, HD da 500 GB, monitor wide 22”, coppia di casse acustiche, Windows 7 Professional, sul quale verrà scaricato il programma “Skype” per lo svolgimento della videoconferenza; una web cam Microsoft modello LifeCam Studio con microfono incorporato; un apparecchio scanner/fax/fotocopiatrice Xerox modello WorkCentre 3220.
2. Il Comune di Vibo Valentia, nell’ambito delle proprie competenze, si impegna ad individuare un funzionario che certifichi la firma apposta dall’utente in calce al verbale redatto dal XX.XX.XXX. e trasmesso per fax o con mezzi telematici, ed inoltre:
a) a reperire una sala adeguata per l’accoglienza degli utenti;
b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più collaboratori da destinare: ad attività di accoglienza degli utenti; custodia, supervisione e funzionamento della strumentazione; ricezione e trasmissione del verbale d’udienza e di eventuale altra documentazione necessaria al corretto svolgimento del servizio;
c) a garantire la presenza in servizio del/dei collaboratore/i sopra individuato/i nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi di conciliazione in videoconferenza;
d) ad individuare un numero di fax dedicato all’eventuale scambio di documentazione con il XX.XX.XXX.;
3. Le Parti congiuntamente si impegnano:
a) a verificare periodicamente l’andamento dell’accordo e i livelli di servizio erogati e a condividere gli esiti delle verifiche effettuate;
b) ad assicurare adeguata informazione alla cittadinanza in relazione ai servizi realizzati nell’ambito del presente accordo;
c) a predisporre una relazione sull’attività svolta, con cadenza almeno annuale.
Art. 4
Giorni e orari di svolgimento del servizio
L’esperimento in videoconferenza deve essere garantito nei giorni e nelle ore che saranno di volta in volta concordati tra il conciliatore/definitore addetto alla videoconferenza in ambito XX.XX.XXX. e il funzionario individuato dal Comune, e per tutta la durata del presente accordo.
Art. 5
Costi dell’accordo
1. Per lo svolgimento del servizio previsto dal presente accordo, il XX.XX.XXX. CALABRIA corrisponderà al Comune di Vibo Valentia un contributo forfettario onnicomprensivo di euro 3.500,00 per ogni anno.
2. La liquidazione del contributo, nella misura corrispondente alla quota parte prevista per ogni anno di vigenza dell’accordo, avverrà entro il 31 dicembre di ogni anno, con le modalità previste dal Regolamento interno per l’amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale della Calabria.
Comodato d’uso di beni mobili
1. ll XX.XX.XXX. (Comodante), consegna in comodato a titolo gratuito al Comune di Vibo Valentia (Comodatario) che accetta, perché se ne serva, per l’uso consentito per destinazione, i seguenti beni mobili:
a) un computer Intel i3 con 4 Gb di RAM, HD da 500 GB, monitor wide 22” sul quale verrà scaricato il programma “Skype” per lo svolgimento della videoconferenza;
b) coppia di casse acustiche, Windows 7 Professional;
c) una web cam Microsoft modello LifeCam Studio con microfono incorporato;
d) un apparecchio scanner/fax/fotocopiatrice Xerox modello WorkCentre 3220.
2. Il Comodatario dichiara di aver esaminato i beni oggetto del comodato, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esenti da vizi e del tutto idonei alla loro funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
3. Il Comodatario si servirà dei beni sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per lo svolgimento di udienze di conciliazione o per altre attività istituzionali, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti.
4. La durata del comodato corrisponde alla durata della presente convenzione. Alla scadenza del termine convenuto il comodatario è obbligato a restituire i beni mobili sopra indicati. Se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante questi può esigerne la restituzione immediata. I beni comodati verranno restituiti nello stato in cui vengono attualmente consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso e della vetustà.
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di € 1.000,00 (milleeuro). Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante.
6. Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare i beni con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dei beni di cui al punto 1 o l’uso in tutto o in parte dei beni comodati, neppure temporaneamente e senza il consenso del Comodante.
7. Il Comodatario è costituito custode dei beni mobili indicati al comma 1 del presente articolo ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da abuso o trascuratezza nell'uso dei beni mobili.
8. Sono a carico del Comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808, Codice Civile.
9. Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti Codice Civile.
Risoluzione e recesso
1. Nel caso di mancato adempimento di uno degli obblighi previsti dall’accordo, ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo ai sensi dell’articolo 2237 del Codice Civile.
Art. 8
Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali
1. Il Comune di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità eventualmente definite dallo stesso Comune, è designato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui il Xx.xx.xxx. Calabria è titolare, relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
2. Il Comune di Vibo Valentia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, svolgerà i compiti e le funzioni individuati nel D.Lgs. n. 196/2003
Art. 9
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Secondo la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010, paragrafo 2.1, i servizi di conciliazione oggetto del presente accordo sono esclusi dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 10 Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizione del Codice Civile e alle norme vigenti in materia.
2. La risoluzione di eventuali controversie che non fossero definite in maniera amichevole tra le parti è demandata alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Calabria.
3. Il presente accordo, redatto in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro.
Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale. Reggio Calabria,
Per il XX.XX.XXX. Calabria | Per il Comune di Vibo Valentia |
Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxx D’Xxxxxxxx |