Accordo monetario
Traduzione
Accordo monetario
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein
Conchiuso il 19 giugno 1980
Approvato dall’Assemblea federale il 16 giugno 19811 Ratificato con strumenti scambiati il 26 ottobre 1981 Entrato in vigore il 25 novembre 1981
(Stato 7 aprile 2020)
0.951.951.4
Il Consiglio federale svizzero e
Sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein,
Considerato che il Principato del Liechtenstein ha introdotto il franco svizzero come moneta legale;
Animati dal desiderio di assicurare una protezione uniforme del franco svizzero nei due Stati e di istituire una cooperazione più stretta in materia di politica monetaria, hanno nominato loro plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi mutuamente comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Prescrizioni applicabili al Liechtenstein
(1) S’applicano al Principato del Liechtenstein tutte le prescrizioni legali ed ammi- nistrative svizzere valevole al momento dell’entrata in vigore del presente accordo o entranti in vigore per la durata di quest’ultimo, qualora esse concernano la politica creditizia e monetaria giusta la legge sulla Banca nazionale2 oppure la tutela della moneta, ovvero se l’accordo esige la loro applicazione nel Principato del Liechten- xxxxx.
(2) Se l’applicazione delle prescrizioni vigenti secondo il capoverso 1 provoca eccessive difficoltà al Principato del Liechtenstein, a cagione della disparità delle situazioni, le autorità svizzere e liechtensteinesi incaricate dell’esecuzione del pre- sente accordo ne terranno conto concludendo accordi particolari.
(3) Le prescrizioni legali svizzere applicabili al Principato del Liechtenstein dall’entrata in vigore del presente accordo sono menzionate nell’allegato al mede- simo. I complementi e le modificazioni apportati all’allegato sono comunicati dal
RU 1981 1715; FF 1980 III 1245
1 RU 1981 1714
2 RS 951.11
Consiglio federale svizzero al governo del Principato del Liechtenstein, che dal canto suo bada alla loro pubblicazione. Nel caso in cui il governo del Principato del Liechtenstein s’opponesse all’iscrizione di una prescrizione legale svizzera nell’alle- gato, sono applicabili gli articoli 13 e 14.
(4) La Banca nazionale comunica al governo del Principato del Liechtenstein le modificazioni e i complementi apportati alle prescrizioni amministrative.
Art. 2 Sovranità del Liechtenstein in materia monetaria
(1) La sovranità del Liechtenstein in materia monetaria rimane integrale.
(2) Il Principato del Liechtenstein non emette banconote per la durata del presente accordo; d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il governo del Princi- pato del Liechtenstein può nondimeno coniare moneta in franchi svizzeri.
Art. 3 Competenze della Banca nazionale
(1) Con riserva dei capoversi 3 e 4, la Banca nazionale esercita riguardo alle ban- che, alle altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein la com- petenza che esercita in Svizzera, in virtù delle prescrizioni vigenti secondo l’arti- colo 1.
(2) La Banca nazionale informa senza indugio il governo del Principato del Liech- tenstein su tutte le indagini, raccomandazioni e decisioni concernenti banche, altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein.
(3) Per procedere sul posto ad accertamenti di fatti presso persone o società domici- liate nel Principato del Liechtenstein e sottoposte alle disposizioni dell’articolo 1, la Banca nazionale affida taluni mandati di revisione agli organi di revisione previsti nella legge sulle banche3 o ad altre società di revisione liechtensteinesi o svizzere. Se lo giustificano particolari circostanze temporali o materiali, la Banca nazionale può intraprendere direttamente l’indagine, aggregandosi un rappresentante incaricato dal governo del Principato del Liechtenstein. In tutti i casi, la Banca nazionale informa il governo del Principato del Liechtenstein sul risultato delle indagini svolte sul posto.
(4) Se, nel quadro di una procedura aperta contro persone o società domiciliate nel Principato del Liechtenstein e sottoposte alle disposizioni dell’articolo 1, occorre procedere sul posto ad atti amministrativi presso terze persone o società nel Princi- pato del Liechtenstein, segnatamente all’interrogatorio di persone o all’audizione di testi, la Banca nazionale deve presentare una pertinente domanda al governo del Principato del Liechtenstein. Il governo conduce l’indagine secondo il diritto liech- tensteinese, invitando un rappresentante della Banca nazionale ad assistervi.
(5) Le banche come anche le altre persone e società domiciliate nel Principato del Liechtenstein, purché interessate, possono presentare al Tribunale federale4 un ricorso di diritto amministrativo contro decisioni della Banca nazionale.
3 RS 951.11
4 Ora: un ricorso al Tribunale amministrativo federale.
(6) Le spese procedurali e d’indagine sono assunte dalla Banca nazionale, in quanto non possano essere addossate a banche o a altre persone e società.
Art. 4 Mantenimento del segreto
La Banca nazionale e tenuta a mantenere il segreto su le dichiarazioni, i documenti e le informazioni che ha ottenuto dalle banche, da altre persone e società del Princi- pato del Liechtenstein, come anche sugli accertamenti fatti in occasione di verifica- zioni eseguite sul posto.
Art. 5 Esecuzione di decisioni amministrative e assistenza amministrativa
(1) A domanda della Banca nazionale, le autorità competenti del Principato del Liechtenstein eseguono le decisioni della Banca nazionale e le decisioni del Tribu- nale federale5 cresciute in giudicato, prese in una procedura amministrativa, in virtù delle prescrizioni vigenti secondo l’articolo 1.
(2) Il governo del Principato del Liechtenstein accorda l’assistenza amministrativa, qualora, nel quadro di una procedura amministrativa avviata dalla Banca nazionale contro persone o società domiciliate in Svizzera e sottoposte alle prescrizioni dell’articolo 1, occorra procedere ad atti istruttori sul posto verso persone o società terze, domiciliate nel Principato del Liechtenstein. Le disposizioni dell’articolo 3 capoverso 4 sono applicabili per analogia.
(3) Il rappresentante incaricato dal governo del Principato del Liechtenstein, che deve aggregarsi alla Banca nazionale giusta l’articolo 3 capoverso 3, assiste quest’ultima all’atto dell’accertamento di fatti, ricorrendo eventualmente ai mezzi coercitivi previsti nel diritto liechtensteinese.
Art. 6 Procedimento e giudizio di infrazioni
(1) Le infrazioni alle prescrizioni applicabili in virtù dell’articolo 1 sono perseguite dal Ministero pubblico liechtensteinese e giudicate in prima istanza dal Tribunale di Stato («Landgericht») e in seconda istanza dalla Corte suprema («Obergericht») del Principato. La competenza della Corte penale federale resta riservata, in quanto essa sia prevista nelle prescrizioni applicabili al Liechtenstein, in virtù dell’articolo 1.
(2) Il Ministero pubblico liechtensteinese avvia una procedura penale, a domanda della Banca nazionale o in caso di trasferimento di competenza giurisdizionale.
(3) Le decisioni e i decreti di abbandono sono notificati gratuitamente e integral- mente alla Banca nazionale e al Ministero pubblico della Confederazione. Il Procu- ratore della Confederazione dispone dei rimedi giuridici previsti nel diritto liechten- steinese.
(4) Il ricorso del Procuratore della Confederazione dev’essere interposto per scritto, presso autorità competente secondo il diritto liechtensteinese, entro i 10 giorni seguenti la notificazione della decisione o del decreto di abbandono. In procedura orale, il Procuratore può farsi rappresentare da mandatari.
5 Ora: decisioni del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale.
(5) Le decisioni della Corte suprema («Obergericht») del Principato possono essere impugnate mediante ricorso per nullità innanzi alla Corte di cassazione del Tribunale federale6. Il Procuratore della Confederazione può parimente ricorrere per nullità7.
Art. 7 Assistenza giudiziaria in materia penale
Le autorità svizzere e liechtensteinesi competenti per il procedimento penale e il giudizio delle infrazioni alle prescrizioni applicabili secondo l’articolo 1 hanno diritto e sono tenute alla stessa assistenza fornita dalle autorità svizzere fra di esse; e riservata la legislazione degli Stati contraenti in materia di estradizione.
Art. 8 Esecuzione delle decisioni penali e grazia
(1) Le autorità dell’altro Stato sono parimente competenti per l’esecuzione delle decisioni penali cresciute in giudicato, inerenti a infrazioni alle prescrizioni applica- bili secondo l’articolo 1 e commesse nell’uno dei due Stati contraenti, se l’esecu- zione può effettivamente aver luogo in questo Stato.
(2) Il diritto di grazia spetta allo Stato nel quale e pronunciata la decisione.
Art. 9 Principio dell’eguaglianza di trattamento
(1) Le banche, come anche le altre persone e società il cui domicilio o sede si trova nel Principato del Liechtenstein, godono, rispetto alla legislazione svizzera menzio- nata nell’articolo 1, dello statuto concesso alle banche, alle persone e società aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
(2) Le persone giuridiche e le società aventi la sede nel Principato del Liechtenstein, che sono in mano di persone o di società domiciliate fuori del Principato del Liech- tenstein o della Svizzera e che non tengono una stabile organizzazione in nessuno dei due Stati, sono parificate alle persone giuridiche e alle società aventi la sede in Svizzera e alle quali s’applicano le condizioni suindicate.
(3) Le cambiali, gli assegni e le obbligazioni su debitori domiciliati nel Principato del Liechtenstein sono parificati a cambiali, assegni e obbligazioni su debitori domi- ciliati in Svizzera. Lo stesso vale per le emissioni di prestiti pubblici da parte di debitori liechtensteinesi.
(4) I buoni del tesoro e le obbligazioni del Principato del Liechtenstein sono parifi- cati ai buoni del tesoro e alle obbligazioni della Confederazione.
Art. 10 Informazioni delle banche alla Banca nazionale
(1) Le banche del Principato del Liechtenstein forniscono alla Banca nazionale, allo stesso modo delle banche svizzere, i dati necessari alla condotta di una politica cre- ditizia e monetaria, come anche all’allestimento di una statistica bancaria.
6 Ora: ricorso in materia penale al Tribunale federale.
7 Ora: ricorso in materia penale al Tribunale federale.
(2) Nelle statistiche pubblicate, i dati delle banche liechtensteinesi non sono recati separatamente.
Art. 11 Relazioni delle autorità fra di esse
Le autorità svizzere e liechtensteinesi incaricate dell’esecuzione del presente accor- do trattano direttamente fra di esse, senza ricorrere alla via diplomatica.
Art. 12 Informazione e consulenza
Il governo del Principato del Liechtenstein e la Direzione della Banca nazionale si informano e si consultano vicendevolmente secondo il bisogno.
Art. 13 Commissione mista
(1) I due Stati contraenti istituiscono una commissione mista per trattare questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo.
(2) La commissione e composta di tre membri svizzeri e di tre membri liechten- steinesi che possono aggregarsi periti. Il governo di ciascuno dei due Stati contraenti designa un membro della sua delegazione per la presidenza. Ogni presidente di delegazione può, a domanda del presidente dell’altra delegazione, convocare la com- missione in una seduta che, a sua richiesta, dovrà aver luogo il più tardi nel termine di un mese dopo ricevimento della richiesta.
Art. 14 Clausole d’arbitrato
(1) Qualsiasi vertenza inerente all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, se non può essere composta nel quadro dell’articolo 13, c sottoposta ad arbitrato, a domanda di uno Stato contraente.
(2) Il Tribunale arbitrale e composto di caso in caso, tenuto conto che ogni Stato contraente nomina un membro e che i due membri designano di comune intesa il cittadino di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi degli Stati contraenti. l membri sono nominati entro un termine di due mesi, il presidente entro un termine di tre mesi, dopo che uno Stato contraente abbia comunicato all’al- tro che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale.
(3) Se i termini menzionati nel capoverso 2 sono disattesi e in mancanza di un altro accordo, ciascuno Stato contraente può invitare il presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo a procedere alle necessarie designazioni. Se il presidente e di nazionalità svizzera o di nazionalità liechtensteinese, oppure se è impedito per un’altra ragione, il vicepresidente deve provvedere alla designazione. Se il vice- presidente possiede parimente la nazionalità svizzera o liechtensteinese, oppure se anch’egli è impedito, il membro immediatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non possiede la nazionalità svizzera ne quella liechtensteinese, provvede alla designazione.
(4) Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esi- stenti tra gli Stati contraenti e del diritto internazionale pubblico. Le sue decisioni sono imperative. Ciascuno Stato contraente assume le spese dell’arbitro che ha desi-
gnato e le spese della sua rappresentanza nella procedura innanzi al Tribunale arbi- trale. Le spese del terzo arbitro e le altre spese sono sopportate in parti uguali dagli Stati contraenti. Inoltre, il Tribunale arbitrale disciplina direttamente la sua proce- dura.
(5) A domanda del Tribunale arbitrale, i tribunali degli Stati contraenti gli accor- dano l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alle citazioni e alle audizioni di testi e periti.
Art. 15 Disdetta e ritiro
(1) Ciascuno Stato contraente ha il diritto di disdire per scritto il presente accordo per la fine di un anno civile, mediante preavviso di sei mesi.
(2) Il Principato del Liechtenstein ha il diritto, nel termine di un mese a contare dalla promulgazione di nuove prescrizioni svizzere applicabili secondo l’articolo 1, di ritirarsi dal presente accordo. presentando per via diplomatica una pertinente dichiarazione. Siffatta dichiarazione non ha effetto retroattivo.
Art. 16 Ratificazione ed entrata in vigore
(1) Il presente accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scam- biati a Berna non appena possibile.
(2) Il presente accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno seguente lo scambio degli strumenti di ratificazione.
(3) Tutti gli accordi contrari conchiusi tra i due Stati contraenti sono abrogati a contare dall’entrata in vigore del presente accordo, in particolare lo scambio di note del 15 maggio e 19 1uglio 1973 relative a misure nel settore dei mercati monetari e dei capitali e in quelle creditizio.
In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente accordo. Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 19 giugno 1980.
Per la
Confederazione Svizzera:
E. Diez
Per il
Principato del Liechtenstein:
X. Xxxxxx
Direzione del dirittointernazionale pubblico
0000 Xxxxx, 19 giugno 1980
Signor Supplente del capo del Governo Xxxxxx Xxxxxx
Capo della Delegazione liechtensteinese ai negoziati dell’accordo monetario
tra la Svizzera e il Liechtenstein Vaduz
Signor Supplente del Capo di Governo,
Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del tenore seguente:
«In occasione della firma intervenuta in data odierna dell’accordo monetario tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera Le confermo, in nome del mio Governo, quanto segue:
La Banca nazionale svizzera, all’atto dell’esecuzione delle prescrizioni apli- cabili conformemente all’articolo 1 dell’accordo monetario tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, e autorizzata, senza altra formalità, ad esaminare il registro pubblico e ad ottenerne copie conformi (art. 997 par. I del diritto delle persone e delle società del 20 gennaio 1926).»
In nome del Consiglio federale svizzero, dichiaro di approvare il disciplinamento precedente, per cui la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Stati, applicabile fintanto che restare vigente l’accordo monetario firmato in data odierna.
Gradisca, signor Supplente del Capo del Governo, l’espressione della mia alta consi- derazione.
E. Diez
Allegato8
Elenco degli atti normativi federali, applicabili al Principato del Liechtenstein
8 L’allegato è stato aggiornato dal 3 novembre 1998 (RU 1981 1722, 1998 2534) periodi- camente e dal 21 giugno 2005 ogni semestre, l’ultima volta il 7 aprile 2020 (stato: al 31 dicembre 2019).
L’allegato non è più pubblicato nella RU (RU 2020 1487). Estratti ogni semestre aggior- nati si possono richiedere al Dipartimento federale degli affari esteri, Direzione del diritto internazionale pubblico, 0000 Xxxxx o possono essere consultati sul sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx > Suchen > LR-Nr. 170.551.95.