ACCORDO COLLETTIVO
ACCORDO COLLETTIVO
Tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P. B) e l’ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO (A.I.A.C.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23 marzo 1981, n. 91 e
successive modificazioni
ARTICOLO 1
1.1. Tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “F.I.G.C.”), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “Lega”) e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (di seguito “A.I.A.C.”), si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte ed in attuazione dell'art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni, di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito “Accordo”) per la disciplina del trattamento economico e normativo dei rapporti tra tecnici professionisti di cui all’art. 16 lett. a), b), e c) del Regolamento del Settore Tecnico (di seguito “Allenatori”) e società partecipanti al campionato nazionale di Serie B (di seguito “Società”).
1.2. Sono allegati al presente Accordo, e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del contratto-tipo (di seguito “Contratto”);
- il modulo delle scritture modificative o integrative (di seguito “Altre Scritture”);
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, “Regolamento” e “CA”);
- le tabelle di cui infra sub art. 10.
ARTICOLO 2
Il Contratto individuale tra Società e Allenatori deve, a pena di nullità, essere redatto sull’apposito modulo conforme al contratto tipo allegato al presente Accordo. Il Contratto deve essere sottoscritto, parimenti a pena di nullità, da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri e dall’Allenatore. Il Contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno è di competenza della Società, uno dell’Allenatore, e uno è destinato al deposito presso la Lega.
ARTICOLO 3
3.1. La Società deve depositare, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’ordinamento federale, il Contratto presso la Lega, che effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà immediatamente la trasmissione alla
F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 23 marzo 1981,
n. 91 e successive modificazioni. La Società dovrà dare comunicazione all’Allenatore dell’avvenuto deposito del Contratto presso la Lega.
3.2. Qualora la Società non depositi il Xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente l’Allenatore, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito effettuata dalla Società a
mezzo lettera raccomandata A.R. o corriere espresso o consegna a mani; in mancanza di tale comunicazione l’Allenatore potrà provvedere direttamente al deposito, comunque non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione.
3.3. Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della F.I.G.C.
3.4. La F.I.G.C. invierà prontamente le sue decisioni alla Lega, perché quest’ultima dia immediata comunicazione alla Società e all’Allenatore dell’avvenuta o mancata approvazione.
3.5. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata.
NORMA TRANSITORIA
Fino alla data del 31 gennaio 2012, nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della Lega, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C.
ARTICOLO 4
4.1. Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.
4.2. Le pattuizioni non risultanti dal Contratto o dalle Altre Scritture sono nulle.
ARTICOLO 5
5.1. L’Allenatore ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto non imputabile all’Allenatore.
5.2. La misura dell’indennizzo è determinata dal CA, su istanza dell’Allenatore, tenuto conto anche dell’eventuale stipula da parte dell’Allenatore di altro contratto con società professionistica ovvero di accordo economico con società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti, della durata e dell’ammontare dello stesso.
5.3. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
ARTICOLO 6
Nell'ipotesi di un contratto pluriennale, nell'apposito modulo federale, depositato presso la
Lega, dovrà risultare il numero degli anni per i quali è stato stipulato, nonché, per ciascuna categoria professionistica e per ciascuna stagione sportiva, l'importo pattuito quale compenso annuo lordo ed eventuali premi lordi.
ARTICOLO 7
7.1. Il trattamento economico del rapporto (di seguito “Retribuzione”) è composto da una parte fissa (di seguito “Emolumenti”) e da una eventuale parte variabile (di seguito “Premi”), legata ai risultati sportivi della squadra o della Società.
7.2. La Retribuzione deve essere espressa esclusivamente al lordo.
7.3. La quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo- pubblicitarie della Società si intende conglobata negli Emolumenti. L’eventuale specifica pattuizione a tale titolo di un corrispettivo non compreso nella parte fissa della Retribuzione deve risultare dal Contratto o dalle Altre Scritture.
ARTICOLO 8
8.1. In presenza di contratto pluriennale la società è tenuta a presentare, anno per anno, e comunque entro il 30° giorno successivo all’inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dall’Allenatore, salvo sia intervenuta risoluzione del Contratto.
8.2. Qualora la Società ometta di presentare la richiesta di tesseramento entro il termine di cui al primo comma, l’Allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 9.
8.3. A partire dal giorno successivo all’inizio della stagione sportiva, l’Allenatore può richiedere per iscritto alla Società di provvedere al tesseramento. In tal caso, qualora la Società non provveda al tesseramento entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della richiesta, l’Allenatore dovrà intendersi a tutti gli effetti esonerato ai sensi del successivo art. 9.
ARTICOLO 9
9.1. E' facoltà della società esonerare l'Allenatore dal rendere la prestazione oggetto del Contratto.
9.2. All’Allenatore spettano tutti gli Emolumenti nonché, limitatamente alla stagione sportiva in cui è avvenuto l’esonero e in misura proporzionale rispetto alle giornate di campionato in cui il rapporto ha avuto esecuzione, i Premi pattuiti, salvo diverso accordo tra le parti.
9.3. Nel caso in cui l'Allenatore sia esonerato dalla Società prima che abbia inizio il Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, egli avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine del Campionato stesso, fermo restando l'obbligo della società di corrispondergli gli Emolumenti pattuiti fino alla data di efficacia del recesso. In tal caso, in deroga all’art. 38 Regolamento
del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF, l’Allenatore avrà altresì la facoltà di tesserarsi e svolgere attività per altra Società.
9.4. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla società con copia per conoscenza al Settore Tecnico ed alla Lega. Il recesso dal Contratto e la conseguente caducazione del tesseramento, ove intercorso, avranno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Lega.
9.5. Nel caso l'esonero venga comunicato all'Allenatore dopo l'inizio del Campionato Nazionale cui partecipa la prima squadra, l’Allenatore avrà il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto sino al termine della stagione in corso, fermo il divieto di cui all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF.
ARTICOLO 10
II trattamento economico minimo del rapporto è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo.
ARTICOLO 11
II rapporto instaurato tra la Società e gli Allenatori si intende sempre soggetto, per quanto non sia previsto dal presente Accordo, alle norme contenute nelle Carte Federali della F.I.G.C., ed in particolare al Regolamento del Settore Tecnico, anche se modificate nel corso della durata del Contratto. Ove per effetto di norme federali introdotte dopo la sottoscrizione del Contratto, una o più previsioni del medesimo risultino invalide o inapplicabili, le Parti provvederanno in buona fede ad adeguare tali previsioni mantenendone per quanto possibile gli effetti nel rispetto delle intervenute nuove norme federali. In nessun caso l’introduzione di nuove norme federali potrà giustificare il recesso dal Contratto o la sua risoluzione.
ARTICOLO 12
L’Allenatore non ha diritto di interferire nelle scelte gestionali e aziendali della Società, fermo restando il dovere di fornire a quest’ultima i pareri tecnici che potranno essere a lui richiesti.
ARTICOLO 13
Le parti contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche, con appositi incontri, per valutare congiuntamente i problemi di organizzazione e regolamentazione dell'attività sportiva e dei rapporti tra Allenatori e Società.
ARTICOLO 14
14.1. All’Allenatore è vietato svolgere altre attività sportive agonistiche, lavorative o imprenditoriali o comunque incompatibili con l’esecuzione del Contratto nel periodo di durata del medesimo, salvo preventiva autorizzazione scritta della Società.
14.2. L’eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato all’Allenatore entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine, senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intenderà concessa.
14.3. In caso di diniego dell’autorizzazione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA.
14.4. E’ onere dell’Allenatore comunicare tempestivamente alla Società, all’atto della stipula del Contratto, l’esistenza di un’attività lavorativa o imprenditoriale anche se già precedentemente autorizzata ai sensi dell’Accordo.
14.5. L’Allenatore, qualora esonerato, potrà, previa comunicazione scritta alla Società, partecipare a trasmissioni sportive radiofoniche e/o televisive in qualità di commentatore o di opinionista, fermo restando il rispetto dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 19 del presente Accordo.
ARTICOLO 15
15.1. La Retribuzione assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, l'Allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta in tale sua qualità, anche in occasione di ritiri o trasferte.
15.2. E’ fatta salva esclusivamente l’Indennità di Fine Carriera di cui infra sub art. 31.
ARTICOLO 16
16.1. La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di eguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
16.2. La Retribuzione, nella sua parte variabile, deve essere corrisposta con la scadenza della mensilità di giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione ad essa sottesa, con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture.
16.3. Il pagamento di quanto dovuto all’Allenatore deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario indicato dall’Allenatore all’atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società. Tale comunicazione costituisce onere dell’Allenatore, e pertanto la Società non sarà tenuta ad effettuare il pagamento se non a seguito dell’attivazione del conto corrente e della notifica delle relative coordinate.
16.4. In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, l'Allenatore ha diritto alla rivalutazione monetaria in base all’indice dei prezzi calcolato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria e agli interessi legali, da calcolarsi sull’importo netto a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
ARTICOLO 17
17.1. La Società si impegna per quanto possibile a curare la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili all'Allenatore per lo svolgimento della sua attività, nonché a dare attuazione alle disposizioni dell'Allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate.
17.2. La società non potrà effettuare ingerenze nel campo delle competenze tecniche dell'Allenatore, tali da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievoli per la stessa immagine dell'Allenatore.
17.3. L'eventuale ingerenza in tal senso da parte della Società potrà formare oggetto di ricorso da parte dell’Allenatore al CA per la richiesta del rispetto del Contratto o per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico della Società fino alla risoluzione del medesimo, con conseguente obbligo della Società di risarcire il danno, che potrà comprendere sia la parte fissa sia la parte variabile della Retribuzione prevista dal Contratto, per la parte non eseguita, nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale.
17.4. La Società è inoltre tenuta a fornire all’Allenatore appropriati mezzi di trasporto, alloggio e vitto in occasione di trasferte o ritiri.
ARTICOLO 18
18.1. L'Allenatore, in relazione alla funzione affidatagli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico degli atleti e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate.
18.2. L’Allenatore dovrà organizzare l’attività della squadra a lui affidata –nonché la propria e quella dei propri collaboratori- in modo da garantire l’ottimale conduzione della preparazione e dell’attività agonistica della squadra medesima, nel rispetto della qualità e intensità dell’impegno richiesto per ottenere le migliori prestazioni possibili nell’ambito delle competizioni cui la Società prende parte.
18.3. Egli inoltre collabora con la Società nel promuovere fra i calciatori la conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche, nel sorvegliare la condotta morale e sportiva dei calciatori, nel favorire e sviluppare lo spirito di gruppo e l'affiatamento umano degli atleti.
ARTICOLO 19
L'Allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli impegni professionali assunti. Egli si impegna altresì a rispettare le istruzioni impartite dalla Società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva.
ARTICOLO 20
II mutamento di mansioni potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'Allenatore. Nel caso in cui quest'ultimo sia esonerato dalla Società, potrà variare la residenza o il domicilio dichiarati nel Contratto o successivamente, dandone comunicazione scritta alla Società, alla Lega ed all'A.I.A.C., ai fini della reperibilità.
ARTICOLO 21
L'Allenatore dovrà vigilare affinché siano usate con diligenza e cautela le attrezzature sportive della Società.
ARTICOLO 22
22.1. All’Allenatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Carte Federali, fonti normative, statuali, federali o regole comportamentali emanate dalla stessa Società (purchè, in quest’ultimo caso, sottoscritte per accettazione dall’Allenatore) che siano integrative della disciplina contrattuale, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:
• ammonizione;
• multa;
• riduzione della Retribuzione;
• risoluzione del Contratto.
22.2. L’applicazione dei suddetti provvedimenti deve avvenire, a pena di nullità, secondo le seguenti formalità:
a) La Società può adottare direttamente il provvedimento di ammonizione e, per le prime due volte, il provvedimento di multa, sempre che sia contenuto nei limiti del 5% calcolato sull’importo mensile lordo degli Emolumenti, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell'addebito e sentita la difesa dell'Allenatore nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. La Società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato. Copia della comunicazione deve essere trasmessa sempre a mezzo di lettera raccomandata A.R. al CA. L’Allenatore può impugnare il provvedimento dinanzi al CA entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, allegando al ricorso il talloncino della raccomandata attestante il contestuale invio dello stesso alla Società. La Società ha il diritto di far pervenire al CA, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della copia del ricorso, le proprie controdeduzioni.
b) I provvedimenti che eccedono la competenza diretta della Società, come indicato al precedente punto a), sono irrogati dal CA, su motivato ricorso della Società, da inoltrarsi a mezzo di lettera raccomandata X.X. xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia del ricorso all'interessato con lettera raccomandata A.R.; il talloncino di invio della raccomandata deve essere allegato al ricorso inoltrato al Collegio suddetto. L’Allenatore ha il diritto di far pervenire al CA, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della copia del ricorso, le proprie controdeduzioni.
c) I provvedimenti di multa che eccedono la competenza diretta della Società non possono superare il 25% calcolato sull’importo mensile lordo degli Emolumenti.
d) La riduzione della Retribuzione non può superare il massimale di riduzione del 50%, salvo l'ipotesi che l'Allenatore non si ponga a disposizione della Società ovvero interrompa le prestazioni per fatto al medesimo imputabile, e salvo quanto previsto al successivo art. 23, primo comma; la riduzione della Retribuzione non può in ogni caso comportare una diminuzione della Retribuzione al di sotto di quella prevista nella tabella di cui sub art. 10 del presente Accordo.
e) La Società può altresì adire il CA al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del Contratto con relativo risarcimento danni -nel rispetto dei criteri e delle norme generali sul risarcimento del danno contrattuale- nei seguenti casi:
- grave inadempienza contrattuale;
- protratta inadempienza conseguente a intimazione della Società;
- inabilità superiore a 5 (cinque) giorni per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a colpa grave dell’Allenatore;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi passata in giudicato e non sospesa condizionalmente;
- sanzione disciplinare definitiva irrogata per illecito sportivo o per violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse.
La risoluzione del Contratto comporta la cessazione del pagamento di qualsiasi compenso per il periodo successivo alla data della risoluzione.
f) Tutti i provvedimenti irrogati e le decisioni arbitrali emanate in conformità a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), sono considerati provvedimenti in unica istanza, a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.
ARTICOLO 23
23.1. In caso di squalifica dell’Allenatore per illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, la riduzione della Retribuzione può essere pari all’intera Retribuzione -fissa e variabile- dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dal provvedimento disciplinare deliberato dagli organi di giustizia sportiva, anche se non definitivo.
23.2. In caso di squalifica dell'Allenatore per ragioni diverse da quelle indicate al comma che precede, la Società potrà adire il CA al fine di ottenere la riduzione della Retribuzione, nei modi e nei tempi previsti dal punto b) del precedente articolo, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 50% dei relativi importi.
ARTICOLO 24
24.1. Le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle eventuali di degenza in istituti ospedalieri od in case di cura sono a carico della Società per quanto non sia già coperto dall’assicurazione obbligatoria sociale contro la
malattia.
24.2. Nell'ipotesi in cui l'Allenatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in istituti ospedalieri o case di cura, sostenute dall’Allenatore in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Allenatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione. L’Allenatore, in tale ipotesi, è tenuto a fornire alla Società piena informazione sui trattamenti anche medicinali ricevuti, trasmettendo a tal fine ogni relativa documentazione medico-sanitaria.
ARTICOLO 25
In caso di malattia, accertata dal medico sociale, spetta all'Allenatore, durante il periodo della sua inabilità, la Retribuzione stabilita dal Contratto fino alla sua scadenza, salvo quanto previsto all’art 26, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative per il periodo della inabilità temporanea. Durante la malattia l'Allenatore fruisce dell'assistenza sanitaria specialistica farmaceutica ed ospedaliera regionale per la quale la Società deve assicurarlo per legge.
ARTICOLO 26
26.1. Qualora l'inabilità per malattia si protragga oltre i 6 (sei) mesi, ed il Contratto nel frattempo non sia scaduto, è data facoltà alla Società di richiedere al CA la risoluzione del Contratto ovvero la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dalla data della richiesta fino alla cessazione dell'inabilità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto.
26.2. Qualora la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche dell'Allenatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa, la Società può applicare nei confronti dello stesso il provvedimento della riduzione della Retribuzione e, nei casi più gravi, della risoluzione del Contratto, secondo le modalità di cui all'art. 22.
ARTICOLO 27
27.1. La Società è tenuta ad assicurare l'Allenatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto alla assicurazione base secondo le modalità, i termini ed i limiti minimi stabiliti annualmente dagli organi preposti all'attività agonistica, in accordo con l'associazione di categoria.
27.2. La Lega ha facoltà di sostituirsi alla Società per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.
27.3. Beneficiario della polizza, anche per i massimali superiori a quelli concordati con l'associazione di categoria, si intende in ogni caso l'Allenatore od i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dall'Allenatore stesso, salvo che la Società abbia stipulato altra polizza a proprio beneficio.
27.4. L'Allenatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto, per sé e per i suoi aventi diritto, ad ogni azione nei confronti della Società o di chi per essa per il risarcimento dei danni subiti. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione dell'Allenatore per l'inizio dell'attività di ogni anno sportivo.
27.5. L'Allenatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente è soggetta a provvedimenti disciplinari.
27.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta in favore della Società di appartenenza, l'Allenatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
27.7. La Società è tenuta a presentare formale denuncia e ad effettuare ogni altro successivo adempimento necessario per far conseguire all'Allenatore l'indennizzo spettantegli, nelle forme previste dalle condizioni di polizza.
27.8. La Società è responsabile, ad ogni effetto, di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
ARTICOLO 28
La Società ha l'obbligo di effettuare agli enti previdenziali competenti i versamenti contributivi previsti per legge per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico dell'Allenatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione versata allo stesso.
ARTICOLO 29
L'Allenatore ha diritto ad un periodo di riposo di quattro settimane l'anno e a 24 ore consecutive di riposo settimanale, salvo particolari impegni agonistici. La scelta dell'epoca del periodo di ferie è fatta dalla Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva. II riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora l'Allenatore venga richiamato in sede durante il periodo di ferie, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede, sia per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie. L'Allenatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di ferie non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 30
30.1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, 5° comma della legge 23 marzo 1981 n. 91, e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, 1° comma (ultimo periodo) della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il Contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del CA.
30.2. Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l’affiliazione, nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie – ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA.
ARTICOLO 31
31.1. In adempimento dell’art. 15 del presente Accordo e in base all’art. 4, 7° comma della legge 23 marzo 1981, n° 91 e successive modificazioni, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’Indennità di Fine Carriera, costituito presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva dell’Allenatore ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà pertanto trattenuto) nel limite del massimale previsto per gli allenatori dagli enti previdenziali competenti.
31.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dell’Allenatore dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.
NORMA TRANSITORIA
La disposizione sub art. 31 comma 2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.
ARTICOLO 32
II presente Accordo avrà efficacia sino al 30 giugno 2014, e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
In ipotesi di promozione o retrocessione, il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della Società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del Contratto la Società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo, al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
Tutte le controversie il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e rispetto al quale il CA non sia costituito, saranno definite, previa sottoscrizione del relativo accordo compromissorio, dal CA secondo le norme di procedura previste dal presente Accordo, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del CA.
Milano, 21 dicembre 2011 Il Presidente della F.I.G.C.
Xxxxxxxxx Xxxxx
Il Presidente della L.N.P. B Xxxxxx Xxxxx
Il Presidente dell’A.I.A.C. Xxxxx Xxxxxxxx