CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PROTEZIONE GUIDA
APPENDICE INTEGRATIVA CONTRATTI VENDUTI A DISTANZA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
Autovetture
La presente Appendice Integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo Informativo (mod. CAA052), composto da Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e Condizioni di Assicurazione, in relazione alla promozione ed al collocamento a distanza del contratto di Protezione Guida.
Tale appendice è redatta in conformità alla disciplina di cui al Regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 ed al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recanti disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.
Gli Intermediari autorizzati alla promozione ed al collocamento a distanza sono: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (D000027023), Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. (D000081622), Banca Popolare Friuladria S.p.A. (D000051546), tutti regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari alla Sezione D, e sono appositamente incaricati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. mediante la sottoscrizione di un “Accordo distributivo per l’intermediazione di Contratti Assicurativi Standardizzati”.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Data di ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Appendice Integrativa: 20 febbraio 2013
INFORMAZIONI SUI CONTRATTI PROMOSSI E COLLOCATI A DISTANZA
Informazioni Generali
Il contratto è stipulato tra l’Impresa ed il Contraente, tramite l’Intermediario incaricato dall’Impresa.
Il processo di “promozione e collocamento a distanza” è organizzato dall’Intermediario che, per tale attività, utilizza esclusivamente “tecniche di comunicazione a distanza” condotte da risorse umane interne ed infrastrutture specializzate, Banca Telefonica e Ufficio di Gestione Portafoglio Assicurativo, e “supporti durevoli” fino alla conclusione del contratto.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, possa essere impiegato per la conclusione del contratto.
Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate e che possano essere riprodotte senza alcuna alterazione da quelle memorizzate.
L’intermediario informa che, su richiesta del Contraente, lo stesso ha diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dalla Banca Telefonica, di cui verrà indicato nominativo e le funzioni.
Il contratto stipulato con l’Intermediario tramite tecniche di comunicazione a distanza è assoggettato alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 octies del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e di questo l’Intermediario ne deve dare informativa al Contraente, come indicato dall’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34, a sua volta richiamato dall’articolo 59 comma 2, lett. d), del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
L’Intermediario, inoltre, informa il Contraente, prima della stipula di un contratto di assicurazione a distanza, che può scegliere di ricevere e/o trasmettere su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la documentazione precontrattuale (Preventivo, Fascicolo Informativo, documenti conformi agli allegati 7A e 7B al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, il questionario di valutazione di adeguatezza);
b) la documentazione contrattuale (Polizza, per l’apposizione della sottoscrizione);
c) le comunicazioni in vigenza di contratto previste dalla normativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuno dei documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c).
Il Contraente ha comunque il diritto di richiedere, senza alcun onere a suo carico, la trasmissione dei documenti di cui sopra su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento.
Il contratto di assicurazione è trasmesso su supporto informatico, tramite posta elettronica, salvo diversa scelta del Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario tramite posta ordinaria.
La trasmissione al Contraente del Certificato di Assicurazione, del Contrassegno e della Carta Verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta.
Pagamento del premio
Ad integrazione di quanto indicato al punto 6 della Nota Informativa relativa al prodotto Protezione Guida, si informa il contraente che l’unico mezzo di pagamento accettato per il pagamento dei premi è l’addebito sul conto corrente tramite RID.
Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di ripensamento.
Per esercitare tale facoltà di ripensamento il Contraente deve inviare apposita comunicazione a mezzo raccomandata a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi definitivi.
Il recesso dal contratto vincolato a favore di un terzo è possibile con il consenso del terzo stesso.
Il Contraente dovrà inoltre restituire all’Impresa gli originali dei documenti eventualmente ricevuti (polizza RC Auto, Certificato, Contrassegno e Carta Verde).
Qualora il Contraente adoperi la lettera raccomandata ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, farà fede la data del timbro postale. Il Contraente può eventualmente anticipare la comunicazione a mezzo mail ugp@ca- xxxxxxxxxxxxx.xx o fax al 00000000000.
A fronte dell’eventuale ricezione della richiesta di recesso, l’Impresa restituirà il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagati.
Nel caso in cui il contraente non eserciti il diritto di ripensamento, il contratto produrrà i suoi effetti con la conseguenza che il premio pagato sarà definitivamente acquisito dalla Compagnia.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. (L’Amministratore Delegato) Xxxxxxxx Xxxxxxx
NORMATIVA RICHIAMATA
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
Art. 59 - Regole particolari di comportamento
1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 70, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche: a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale; b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese; c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza; d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010
Art. 8 - (Informazioni precontrattuali)
1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67- sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l’informazione relativa: a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole; b) al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
c) alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dall’impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; d) al diritto, nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)
Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo
geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo; e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene; b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Art. 67-duodecies - Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67- undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’ dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.