PREMESSO
PREMESSO
- che la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – Onlus gestisce un Centro Diurno Integrato, accreditato e contrattualizzato dalla Regione Lombardia;
- che è iscritta alla Camera di Commercio;
- che l’organo di direzione nominato dal Consiglio di Amministrazione è il Comitato di Direzione (di seguito indicato come Direzione)
- che l’Ospite e/o il firmatario del contratto ha manifestato l’intenzione di frequentare il servizio gestito dalla struttura, mediante domanda (agli atti) corredata dalla documentazione sociosanitaria e dalle informazioni sulla situazione economica;
- che l’accoglimento nella struttura può avvenire solo a seguito di specifica ammissione disposta in base a valutazione multidimensionale;
- che l’ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto e senza che le parti abbiano preso cognizione e sottoscritto esplicitamente le cosiddette clausole vessatorie, riproposte in coda al presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra
Il CDI “Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS”, di seguita denominata per brevità Fondazione, con sede in Lonate Xxxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx x.0 - C.F. 91010690120, legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore, xxxx.xx Xxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica ove sopra
e
Il/la Sig./Sig.ra | c.f. | ||||
Nato/a a | il | ||||
Residente a | prov. | ||||
Via | n | In qualità di | |||
Di seguito per brevità indicato come “Ospite” |
e
(da compilare per obbligazione economica assunta in via solidale da un terzo) | ||||||
Il/la Sig./Sig.ra | c.f. | |||||
Nato/a a | il | |||||
Residente a | prov. | |||||
Via | n | In qualità di | dell’Ospite del CDI | |||
Di seguito per brevità indicato come “Fideiussore e/o Obbligato in solido” ai sensi degli artt.1936 e ss c.c. |
e
(da compilare solo se l’obbligazione economica è assunta in via solidale da altri “terzi”) | ||||||
Il/la Sig./Sig.ra | c.f. | |||||
Nato/a a | il | |||||
Residente a | prov. | |||||
Via | n | In qualità di | dell’Ospite del CDI | |||
Di seguito per brevità indicato come “Fideiussore e/o Obbligato in solido” ai sensi degli artt.1936 e ss c.c. |
si stipula quanto segue: ART.1 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la presa in carico dell’Ospite da parte della Fondazione per l’erogazione delle appropriate prestazioni aventi natura socio-sanitaria, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di Regione Lombardia per i CDI e dalla Carta dei Servizi e del “Regolamento di accesso al CDI” della Fondazione, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1), in cambio dell’impegno, da parte dell’Ospite e dei soggetti obbligati al presente contratto, al pagamento della tariffe dovute (Regolamento di accesso al CDI - art.9 “Tariffe”).
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Decorrenza/cessazione del contratto
Il contratto decorre dal giorno _ e cesserà per:
a) volontà delle parti beneficiarie di recedere dal presente atto, per cui necessita di un preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni (si richiama il contenuto del successivo art.11);
b) impossibilità da parte della Fondazione di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
c) sopraggiunte condizioni psico-fisiche dell’Ospite che non risultano più compatibili con la permanenza in comunità o siano tali da rendere la sua prosecuzione incompatibile con i requisiti di appropriatezza per la frequenza del CDI; tali condizioni verranno accertate, incontestabilmente, dal Direttore Sanitario della Fondazione;
d) Inadempimento all’obbligo di pagamento per 2 (due) mensilità delle tariffe dovute, o parte di esse, (o della parte a carico degli obbligati), secondo quanto disposto dai successivi artt. 6 e 14.
ART. 3 – Obblighi della Fondazione
La Fondazione si obbliga ad erogare assistenza avente natura socio-sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente e futura di Regione Lombardia per i CDI e dalla Carta dei Servizi con i relativi “Regolamento di accesso al CDI” e “Codice Etico della Fondazione” in vigore, nonché delle successive variazioni ed integrazioni che risultino essere approvate dal Consiglio di Amministrazione ed attengano alla gestione dell’Ospitalità e dell’offerta dei servizi erogati.
La Fondazione si obbliga, inoltre, alla tutela dei diritti dell’Ospite, quali:
- tenuta della documentazione sanitaria e sociosanitaria
- rispetto dei protocolli assistenziali
- rilascio della dichiarazione dei costi sanitari ai fini fiscali entro i termini di legge.
La Fondazione dichiara di avere provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa coprente la responsabilità civile per eventuali danni cagionati all’Ospite, nel rispetto delle disposizioni di legge.
ART. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni
Le modalità di erogazione delle prestazioni/servizi sono descritte nel dettaglio nell’allegata Carta dei Servizi – parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1).
In ogni caso i servizi operano nel rispetto delle abitudini dell’Ospite e nel confronto continuo con i famigliari, con i quali viene condiviso il Progetto Individuale e le successive variazioni.
Art. 5 – Obblighi dell'Ospite e dei Fideiussori e/o Obbligati in solido
L'Ospite si obbliga:
- a consegnare alla Fondazione in fotocopia i seguenti documenti: Carta d'Identità, Codice Fiscale, Carta Regionale dei Servizi e tesserini di esenzioni, riconoscimenti di invalidità, gli esiti di esami ematici e strumentali e delle visite specialistiche effettuate recentemente.
- a riferire altri dati che verranno richiesti, ed in particolare i nominativi e indirizzi completi dei parenti, altre notizie anagrafiche (n.° figli maschi e femmine, stato civile, ecc ) e sulle abitudini di vita.
- a sottostare ad un periodo di prova di trenta giorni per verificare la compatibilità reciproca ed il possesso da parte dell'Ospite delle caratteristiche e delle condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito. Durante questo periodo ognuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di fornire spiegazioni. L'Ente si riserva ogni decisione circa eventuali dimissioni anche dopo un periodo di prova favorevole, per motivi che possono essere già citati nel regolamento o non contemplati in esso, la cui gravità è stabilita dalla stessa Fondazione (tra i quali anche quello del mancato rispetto degli obblighi economici di cui agli articoli 5, 6 e 8);
- a nulla opporre circa eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione, come da successivo art.14;
- a rispettare ed osservare il presente contratto e tutte le norme statutarie e regolamentari in vigore nella Fondazione;
- ad accettare il trasferimento presso le competenti strutture ospedaliere in caso di malattia acuta;
- ad accollarsi le spese come da “Regolamento di accesso al CDI”;
- a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni riguardanti le persone di riferimento o sostegno (es. amministratore di sostegno).
A fronte delle prestazioni erogate, il/ i sottoscrittore/i del presente contratto si obbliga/no al rispetto del presente contratto e del “Regolamento di accesso al CDI”, nonché di eventuali ulteriori regole vigenti all’interno della struttura e delle eventuali variazioni successive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Gli stessi si obbligano, altresì, in solido con gli eventuali altri Obbligati, alla corresponsione mensile dell’importo delle tariffe, e di ogni altra somma dovuta alla Fondazione sulla base del presente accordo, assumendo il ruolo di Fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1936 e ss c.c., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
Art. 6 – Tariffe
Le tariffe sono indicate nella Carta dei Servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL.1) e comprende le prestazioni elencate nell’art.9 del citato Regolamento di accesso al CDI.
Le tariffe vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione, generalmente una volta l’anno; in caso di variazione, la Fondazione provvederà ad informare gli obbligati mediante comunicazione scritta, almeno 20 (venti) giorni prima dell’applicazione.
La decorrenza dell’aumento delle tariffe non potrà essere retroattiva.
Gli Obbligati, nel termine di giorni 7 (sette) avranno facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla sede della Fondazione.
Il contratto si intenderà risolto al ricevimento della manifestazione di recesso.
Nel silenzio degli Obbligati, decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.
In particolare, si concorda quanto segue:
a) Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni, rispetto alla data fissata dalla Direzione, sono disciplinati secondo il Regolamento di accesso al CDI - art.6 “Ingresso Posticipato”.
b) In caso di accoglienza presso il CDI nel corso del mese, si applica la tariffa in vigore per i giorni di frequenza.
c) Le dimissioni volontarie comporteranno, comunque, il pagamento delle tariffe dovute, per l’intero mese in corso, ancorché iniziato da un solo giorno.
d) In caso di passaggio diretto a un ricovero in RSA presso la Fondazione, sarà restituito all’Ospite quanto versato per i giorni non goduti.
e) In caso di decesso, o per eventuali dimissioni da parte della Fondazione, le tariffe dovute dovranno essere versate comprendendo il giorno successivo a quello della liberazione del posto (Regolamento di accesso al CDI
– art. 7 “Ricoveri notturni programmati e di emergenza” - art.9 “Tariffe”).
f) Nel caso di assenza, breve o prolungata, per la conservazione del posto e dei servizi specifici, le tariffe dovute dovranno essere versate regolarmente.
g) Trascorsi i sessanta giorni di assenza e manifestandosi l’esigenza di posti, la Fondazione potrà disporre la dimissione dell’Ospite dalla struttura.
h) Qualora le condizioni fisiche e/o psichiche rendessero incompatibile la permanenza dell’Ospite nella comunità, in qualsiasi momento, ognuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo, si impegna a provvedere ad altra idonea sistemazione dell’Ospite. Analogo impegno viene preso dai sottoscrittori per tutti i casi in cui l’Ospite non possa o non voglia restare presso la Fondazione.
i) Il mancato pagamento delle tariffe dovute, o parte di esse, per due mensilità consecutive comporterà la risoluzione di diritto del contratto, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione.
Art. 7 – Modalità di pagamento delle tariffe
Il pagamento delle tariffe è dovuto in forma mensile e il termine è stabilito entro il 16 di ogni mese, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione; il versamento potrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
SDD (addebito automatico in conto corrente)
Bonifico bancario
Assegno bancario o circolare
POS (Bancomat e/o Carta di Credito)
su c/c postale n. 64681448 intestato a:
Fondazione Centro Accoglienza Anziani – Lonate Pozzolo
In caso di mancato pagamento gli Obbligati saranno soggetti di interessi moratori pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 (tre) punti, oltre le maggiori spese.
Art. 8 – Mancato pagamento delle tariffe – Responsabilità di ogni Fideiussore/Obbligato in solido
In caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, o parte di esse (o della parte a carico degli obbligati) per due mensilità consecutive, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 c.c. La Fondazione provvederà ad inviare una formale diffida nei confronti dell’Ospite e di ogni altro soggetto Fideiussore/Obbligato in solido, a mezzo di raccomandata A.R., con invito a saldare quanto dovuto.
Ogni Fideiussore/Obbligato in solido garantisce qualsiasi obbligazione che l’Ospite si trovasse in qualunque momento ad avere verso la Fondazione, ed in particolare l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’Ospite verso la Fondazione, in qualsiasi modo derivante dal presente contratto di ingresso.
Art. 9 –Qualità del servizio e pagamento delle tariffe
Nel caso in cui la qualità del servizio erogato non dovesse essere ritenuta congrua secondo la valutazione soggettiva espressa dall’Ospite e/o dei Fideiussori/Obbligati in solido, tale condizione, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento delle tariffe dovute.
Art. 10 – Ricoveri notturni programmati e di emergenza
La richiesta di ricovero notturno da parte dell’interessato o della persona di riferimento può essere effettuata con prenotazione programmata, di norma in relazione alla disponibilità in RSA di posto letto autorizzato e non contrattualizzato o come emergenza di brevissima durata e comunque per periodi non superiori al mese.
Per i ricoveri d’emergenza di brevissima durata è prevista anche l’accoglienza in ambiente protetto, con la presenza di personale ASA appositamente dedicato; la richiesta deve essere inoltrata entro le ore 12.00 del giorno del bisogno.
Per il ricovero notturno, l’ingresso in struttura è subordinato al pagamento della cauzione, come deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al momento della prenotazione del posto letto. L’Ospite e/o qualsiasi Obbligato in solido, sono tenuti al versamento di quanto dovuto per il ricovero notturno entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del ricovero. La cauzione sarà
interamente restituita a condizione che non si siano verificate, durante il periodo di ricovero, mancanze in ordine a quanto dovuto alla Fondazione e/o eventuali danneggiamenti, imputabili all’Ospite, a proprietà della Fondazione stessa. In caso di mancato ricovero la cauzione sarà trattenuta dalla Fondazione. (Regolamento di accesso al CDI - art.7 “Ricoveri notturni programmati e di emergenza”).
L’Ospite e/o qualsiasi Obbligato in solido che chiedesse di posticipare l’ingresso rispetto alla data indicata dalla Direzione, a garanzia del mantenimento del posto letto, è tenuto a sottoscrivere una nota di impegno e a versare, a partire dal giorno fissato per l’ingresso la tariffa giornaliera per i ricoveri notturni programmati.
Per assenze intermedie volontarie o per ricovero ospedaliero a garanzia del mantenimento del posto, dovranno essere versate le tariffe dovute. In caso di ricovero ospedaliero l’eventuale assistenza presso l’Ospedale non è a carico della Fondazione.
Le dimissioni volontarie anticipate comportano comunque il pagamento delle tariffe dovute per l’intero periodo, ancorché iniziato da un solo giorno, e la perdita dell’intera cauzione.
Per eventuali dimissioni disposte dalla Fondazione le tariffe dovute dovranno essere versate comprendendo il primo giorno successivo a quello della liberazione del posto letto.
Diversamente, in caso di passaggio diretto a un ricovero in RSA presso la Fondazione, sarà restituito all’Ospite quanto versato per i giorni non goduti.
L‘aggravamento delle condizioni di salute e dei bisogni sanitari e assistenziali dell’Ospite, che dovessero manifestarsi durante il ricovero, non impegnano la Fondazione, al termine del periodo di permanenza concordato, al passaggio in un letto di ricovero a tempo indeterminato.
Per eventuale decesso dell’Ospite la tariffa dovrà essere versata comprendendo il giorno successivo all’evento. Saranno a carico della famiglia e/o della persona di riferimento, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i servizi post decesso (composizione della salma e uso della camera mortuaria). La scelta e il conferimento dell’incarico alle imprese funebri e le relative spese funerarie, secondo la normativa vigente, sono a carico delle persone fisiche o giuridiche obbligate a provvedere; relative informazioni e procedure vengono dettagliate nella “Carta dei Servizi”.
In mancanza o assenza di obbligati, resta salvo il diritto di ritenzione della Fondazione su valori e proprietà in genere del defunto sino all’ammontare delle spese di cui sopra eventualmente sostenute e per altri debiti insoluti inerenti al rapporto di ospitalità.
Art. 11 – Periodo di prova / Recesso / Dimissioni volontarie
Il presente contratto è soggetto ad un periodo di prova di un mese, durante il quale ciascuna delle parti può recedere con effetto immediato e senza obbligo di motivazione, fatto salvo il pagamento da parte dell'Ospite del periodo usufruito (ex art.5).
Se non avviene il recesso durante il periodo di prova, il contratto si intende perfezionato e rimane valido fino a scadenza, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
E’ consentito il recesso unilaterale dal presente contratto, da parte del/dei sottoscrittore/i. In tal caso, la volontà dovrà manifestarsi per iscritto con nota indirizzata al Presidente della Fondazione, con un preavviso di 7 (sette) giorni e, in caso di non rispetto dei termini, la Fondazione procederà all’addebito delle tariffe dovute per i giorni mancanti.
Il recesso si perfezionerà solo dopo il termine della frequenza dell’Ospite presso il CDI.
Fino a quella data i soggetti obbligati al presente contratto saranno tenuti al pagamento delle tariffe in vigore.
Le dimissioni volontarie, successive al periodo di prova, comportano comunque il pagamento delle tariffe dovute per l’intero mese, ancorché iniziato da un solo giorno (Regolamento di accesso al CDI – art.9 “Tariffe” e art. 13 “Dimissioni volontarie e inidoneità dell’Ospite”).
Art. 12 – Domicilio e aggiornamento dati
A tutti gli effetti del contratto, le parti eleggono il proprio domicilio come dichiarato nel preambolo e le comunicazioni e le notificazioni fatte presso tali domicili saranno valide a tutti gli effetti di legge.
Sarà cura del/dei sottoscrittore/i provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l’anagrafica dell’Ospite (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell’invalidità civile ecc…) sia i dati degli altri sottoscrittori coobbligati in solido (residenza, recapiti telefonici, riferimenti bancari…); in caso di ritardi od omissioni, graveranno sul/sui sottoscrittore/i le spese e gli eventuali danni.
Ogni modifica di domicilio/dati, per essere valida dovrà essere comunicata per iscritto al domicilio dell’altra parte tramite lettera raccomandata.
In caso di decesso del/i sottoscrittore/i e di mancanza di altre persone di riferimento note, la Fondazione farà riferimento al Comune di provenienza.
Art. 13 – Oggetti e beni personali
Si suggerisce di non tenere con sé oggetti personali di valore o grosse somme di denaro. Ai sensi degli artt.1783-1786 Codice Civile la Fondazione risponde:
1) quando le cose dell'Ospite le sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare, ai sensi degli artt. 1783-1786 c.c.
La Fondazione ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore; può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratta di oggetti pericolosi e che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della Fondazione, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che le cose consegnatale siano contenute in un involucro chiuso o sigillato e controfirmate dall'Ospite/sottoscrittori. Per le cose ricevute in custodia verrà rilasciata ricevuta.
La Fondazione declina ogni responsabilità circa il furto o lo smarrimento di denaro, di indumenti, di ausili personali o di oggetti preziosi non lasciati in custodia.
Alle dimissioni dell’Ospite a qualsiasi titolo, gli oggetti lasciati in giacenza e non ritirati entro 1 (uno) anno rimarranno nella disponibilità della Fondazione.
È’ severamente vietato portare in Fondazione materiale pericoloso, apparecchiature elettriche, alimenti o medicinali senza autorizzazione della Direzione. La Fondazione declina ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti a cose o persone.
Art. 14 – Dimissione dell’Ospite disposta dalla Fondazione
La Fondazione potrà procedere alle dimissioni dell’Ospite nei seguenti casi:
a) per mancato pagamento delle tariffe dovute, o parte di esse, per due mesi consecutivi, salvo diversi accordi di dilazione dei pagamenti previamente intervenuti con la Direzione;
b) mancata accettazione delle nuove tariffe;
c) qualora sopravvenga una situazione, accertata e documentata dal Direttore Sanitario della Fondazione, che renda impossibile la permanenza dell’Ospite in CDI;
d) assenza superiore ai sessanta giorni non motivata da ricovero ospedaliero o da altre ragioni ritenute giustificative dell’assenze ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
e) revoca del consenso prestato al trattamento dei dati personali e/o dei dati di salute e/o al consenso allo svolgimento degli atti medici di tutela della salute;
f) nel caso di lesioni del rapporto fiduciario tra l’Ospite e/o i suoi familiari e gli operatori della Fondazione, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio della Direzione della Fondazione, previa comunicazione al Presidente, a garanzia dell’Ospite;
g) estinzione o trasformazione della Fondazione.
La risoluzione del contratto da parte dell'Ente gestore ha effetto e la dimissione può avvenire garantendo congruo preavviso all’Ospite e a qualsiasi obbligato in solido, ai quali i servizi della Fondazione daranno supporto per la ricerca di soluzioni alternative, anche con l’attivazione dei servizi sociali del Comune di residenza, fatto salvo il pagamento da parte dell'Assistito del periodo usufruito e degli interessi legali.
La Fondazione, garantisce la continuità assistenziale, rilasciando all’Ospite all’atto della dimissione o del trasferimento presso altro servizio, una relazione in cui sono evidenziate lo stato di salute, i trattamenti effettuati, l’eventuale necessità di trattamenti successivi e le informazioni utili al proseguimento del percorso assistenziale.
Art. 15 – Trattamento dei dati personali
I firmatari del presente contratto di ingresso, dichiarano di aver preso visione dell’informativa allegata, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, prestando il consenso ove richiesto.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ospite delega il/i signor/i …………………………………, che pure sottoscrive/ono il presente atto, a formulare richieste, ricevere informazioni, al ritiro della documentazione relativamente alla sua persona e, in particolare, al suo stato di salute, durante il soggiorno presso la Fondazione.
Richiesta da parte di soggetti diversi dall’interessato
Oltre al caso di soggetto munito di delega e tutti coloro considerati dalla legge come aventi diritto, si possono riscontrare le seguenti condizioni di seguito elencate:
a) Incapacità di intendere e di volere
In caso di paziente interdetto per grave infermità (art. 414 c.c.) o inabilitato per infermità di mente (art. 415 c.c.), il tutore/curatore, che producendo la certificazione idonea ad attestare il proprio stato è legittimamente autorizzato a ricevere copia di cartella clinica.
b) Impossibilità a provvedere ai propri interessi
Se l’interessato si troverà nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, la richiesta può essere effettuata dall’amministratore di sostegno quando nominato (Legge n. 6 del 9.1.2004).
c) Familiari del defunto
Copia della documentazione sanitaria di un Ospite deceduto può essere richiesta dagli eredi legittimari dello stesso (art. 536 c.c. 1) e precisamente dal coniuge, dai figli legittimi, dai figli naturali, in mancanza dei predetti dagli ascendenti legittimi, nonché dagli eredi testamentari.
Al momento della richiesta l’istante dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di legittimo erede e la relazione di parentela esistente con il defunto, secondo la seguente gerarchia: 1. il coniuge e i figli; 2. in loro mancanza i genitori; 3. in mancanza dei suddetti, i fratelli;4. in mancanza di tutti costoro gli ascendenti ed i discendenti fino al 4° grado.
Art. 16 – Certificazioni fiscali
La Fondazione rilascerà ad ogni Ospite una certificazione del pagamento delle tariffe ai fini fiscali entro i termini utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di altri provvedimenti amministrativi regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso si intenderà ritenersi automaticamente modificato e integrato. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste ed al fine di tutelare l’interesse dell’intera comunità, disporre con atti e regolamenti le condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dal precedente art.11.
Art.18 – Calcolo dei giorni
Tutti i termini e le scadenze espresse in giorni nel presente contratto si intendono calcolati da calendario. Se il termine è un giorno festivo, si intende rinviato al giorno successivo.
Art. 19 – Durata, scadenza e divieto di cessione
Il presente contratto ha durata annuale dalla data di inizio indicata all’art.2 e viene tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo consenso scritto delle parti stesse, e in caso di estinzione o trasformazione della natura giuridica della Fondazione o cause di forza maggiore.
Art. 20 - Foro competente in via esclusiva
Le parti dichiarano che per eventuali controversie, in qualsiasi modo derivanti e/o connesse all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, la competenza territoriale esclusiva sarà del Foro di Busto Arsizio.
Art. 21 – Registrazione
Le parti concordano che la presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n.634 ed a spese del richiedente (comprese le spese per bolli, copie ecc…).
Art. 22 - Variazioni della normativa
Nel caso la normativa in materia di contratto di ingresso in CDI, dovesse mutare, le parti convengono già fin d'ora che il contratto verrà sostituito/integrato con il recepimento delle variazioni normative.
Art. 24 – Modifiche al presente accordo in forma scritta e clausole finali
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti ed annulla e sostituisce qualsiasi eventuale, diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità e lo scioglimento dell’intero Contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino con quanto possibile la stessa funzione.
L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal Contratto.
Le Parti convengono che ogni modifica al presente Contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta. La disapplicazione, anche reiterata, di una o più clausole del presente Contratto non può costituire abrogazione tacita.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto, per tanto, non sarà valida e vincolante se non risulterà dato o scritto debitamente firmato per accettazione da ambo le Parti.
Allegati
1.Carta dei Servizi del CDI
2. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Letto, confermato e sottoscritto in Lonate Pozzolo in data …………………
L’Ospite
L’Obbligato/gli Obbligati in solido
Il Presidente pro tempore della Fondazione
(xxxx.xx Xxxxxx Xxxxx)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile, le parti dichiarano di avere attentamente letto e valutato il presente contratto, di esserne pienamente e consapevolmente edotte approvandolo in ogni sua parte. In
particolare le parti danno atto di avere riletto ed approvato espressamente le seguenti clausole, valutate come “vessatorie”: 5 (Fideiussori e Obbligati in solido); 6 (Tariffe e obblighi di ciascuno dei sottoscrittori obbligati in solido); 6i (risoluzione del contratto per mancato pagamento di due mensilità delle tariffe dovute, o parte di esse); 7 (interessi per ritardato pagamento); 8(responsabilità degli obbligati in solido); 14 (dimissione dell’Ospite disposta dalla Fondazione); 20 (competenza territoriale esclusiva);
Letto, confermato e sottoscritto in Lonate Pozzolo in data ………………………
L’Ospite
L’Obbligato/gli Obbligati in solido
Il Presidente pro tempore della Fondazione
(xxxx.xx Xxxxxx Xxxxx)