Regolamento per l’affidamento
All. A
COMUNITÀ MONTANA PRATOMAGNO
Regolamento per l’affidamento
di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale
Deliberazione G.E. n°47 del 11/05/2007 e Deliberazione G.E. n° 10 del 21/02/2008
INDICE GENERALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Condizioni per il conferimento degli incarichi
Art. 3 Tipologia degli incarichi
Art. 3 bis Limiti di spesa
CAPO II
Collaborazione coordinata e continuativa
Art. 4 Definizione
Art. 5 Valutazione comparativa
Art. 6 Procedura per il conferimento dell’incarico
Art. 7 Durata della collaborazione
Art. 8 Rinnovo e proroga
Art. 9 Corrispettivo della collaborazione
Art. 10 Procedura di valutazione comparativa Art. 11 Contratto per il conferimento dell’incarico Art. 12 Erogazione del compenso
Art. 13 Sospensione della prestazione
Art. 14 Malattia, infortunio, maternità
Art. 15 Trattamento di fine rapporto
Art. 16 Responsabilità
Art. 17 Prevenzione e sicurezza Art. 18 Trasmissione dei contratti Art. 19 Inadempimento
Art. 20 Rinvio
CAPO III
Consulenza professionale
Art. 21 Definizione
Art. 22 Procedura per il conferimento dell’incarico Art. 23 Contratto per il conferimento dell’incarico Art. 24 Liquidazione del compenso
Art. 25 Luogo della prestazione
Art. 26 Rinvio
CAPO IV
Prestazione occasionale
Art. 27 Definizione
Art. 28 Condizioni
Art. 29 Valutazione comparativa
Art. 30 Procedura per il conferimento dell’incarico
Art. 31 Procedura di valutazione comparativa Art. 32 Contratto per il conferimento dell’incarico Art. 33 Determinazione del corrispettivo
Art. 34 Pagamento del corrispettivo
Art. 35 Rinvio
Art. 36 Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, CONSULENZA PROFESSIONALE E
PRESTAZIONE OCCASIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. II presente regolamento disciplina l’affidamento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale conferiti dalla comunità montana Pratomagno.
Art. 2
Condizioni per il conferimento degli incarichi
1. Gli incarichi di cui all’art. 1 vengono conferiti quando l'attività da svolgere non rientri nella normale organizzazione della comunità montana Pratomagno e non sia possibile avvalersi di prestazioni ordinarie e straordinarie del personale interno, o che comunque la stessa attività richieda autonomia di svolgimento e un’alta professionalità non rinvenibile fra il personale in servizio.
Art. 3 Tipologia degli incarichi
1. La Comunità montana Pratomagno può conferire i seguenti incarichi:
a) di collaborazione coordinata e continuativa;
b) di consulenza professionale;
c) di prestazione occasionale.
Art. 3 bis Limiti di spesa
1. Il limite di spesa massima che la Comunità montana Pratomagno può sostenere annualmente per conferire gli incarichi di cui all’art. 3 è pari al 20% della previsione iniziale della spesa corrente del bilancio di competenza.
CAPO II
Collaborazione coordinata e continuativa
Art. 4 Definizione
1. La collaborazione coordinata e continuativa consiste nello svolgimento di attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dalla struttura richiedente.
2. La collaborazione coordinata e continuativa consiste in una prestazione d’opera personale, non rientrante nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata dal collaboratore, anche se di natura intrinsecamente artistica o professionale. Tale opera deve essere svolta, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione. La
collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative della struttura comunitaria.
Art. 5 Valutazione comparativa
1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli ed eventualmente a seguito di colloquio.
1.bis Requisito necessario per l’ammissione alla procedura di valutazione comparativa è il possesso della laurea magistrale;
2. II punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli e l’eventuale colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.
Art. 6
Procedura per il conferimento dell’incarico
1. L’iniziativa dell’attivazione della procedura per il ricorso a collaborazione per prestazione di lavoro coordinata e continuativa può essere assunta:
a) dalla Giunta Esecutiva mediante apposita decisione d’indirizzo;
b) dal responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato.
2. Presupposti per l’attivazione della procedura, sono:
a) la corrispondenza dell’incarico alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione;
b) la corrispondenza dell’incarico ad obiettivi e progetti specifici e determinati dall’amministrazione;
c) l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili dell’ente o l’inesistenza all’interno dello stesso della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
d) l’esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate.
3. Le procedure per l’individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato, tenendo conto delle eventuali decisioni d’indirizzo assunte dalla Giunta Comunitaria.
4. L’atto di conferimento dell’incarico deve in ogni caso indicare:
a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione;
b) l’impossibilità di utilizzare o l’inesistenza, all’interno dell’ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
c) le motivazioni della individuazione del prestatore d’opera e la dichiarazione che egli è qualificato a svolgere la prestazione;
d) la durata della prestazione e l'importo lordo del corrispettivo previsto, tenuto conto anche degli oneri a carico dell’Amministrazione;
e) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa.
Art. 7
Durata della collaborazione
1. La durata della collaborazione deve essere limitata nel tempo e deve essere esplicitamente indicata all’interno del contratto.
2. Qualora la collaborazione sia richiesta per l'attuazione di specifici progetti di ricerca o di
programmi per altre attività, la durata non può eccedere quella dei progetti o dei programmi stessi.
Art. 8 Rinnovo e proroga
1. Gli incarichi di collaborazione non sono rinnovabili, mentre sono prorogabili quelli legati a specifici progetti a loro volta prorogati.
Art. 9
Corrispettivo della collaborazione
1. II corrispettivo della collaborazione è determinato sulla base delle caratteristiche
dell’attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto.
2. II corrispettivo è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico ad esclusione delle spese sostenute per trasferte che si rendano necessarie e siano preventivamente autorizzate dal responsabile del settore interessato. I limiti e le modalità di rimborso delle spese suddette saranno definiti contrattualmente.
Art. 10
Procedura di valutazione comparativa
1. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore è effettuata dal responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, da predisporre preferibilmente secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 1).
2. All'avviso deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno 10 giorni, all'albo pretorio della comunità montana e con inserimento nel sito web dell’Ente.
Art. 11
Contratto per il conferimento dell’incarico
1. II conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura proponente.
2. II contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della collaborazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del corrispettivo, il luogo di espletamento dell'attività, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente, la previsione di clausola risolutiva, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 2).
3. E' fatto divieto di affidare al collaboratore compiti diversi da quelli oggetto del contratto.
Art. 12 Erogazione del compenso
1. Il compenso viene erogato a seguito di accertamento, da parte del responsabile della struttura, della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.
2. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente in materia di collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 13 Sospensione della prestazione
1. Il collaboratore ha facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione al responsabile della struttura di riferimento e concordando con lo stesso la durata della sospensione.
2. Oltre alla sospensione come previsto nel punto precedente il collaboratore può inoltre interrompere la collaborazione, per malattia ed infortunio, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all’ente.
3. Le sospensioni dell'attività del collaboratore, con esclusione di quelle relative al periodo di astensione obbligatoria per maternità, che nel complesso superino un terzo della durata contrattuale, comportano la risoluzione del contratto.
4. Le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore, comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione.
Art. 14
Malattia, infortunio, maternità
1. In caso di malattia, infortunio e maternità la prestazione del collaboratore è inesigibile e si applica il comma 4 dell'art. 13.
2. Alle collaboratrici in maternità si applica la relativa disciplina previdenziale e assistenziale.
3. Alla scadenza del periodo di astensione obbligatoria per maternità, il responsabile della struttura, in relazione alla prestazione contrattuale, all'attività già espletata ed a quella ancora da espletare, può autorizzare la prosecuzione della attività oltre il termine della durata contrattuale per un periodo pari alla sospensione;
Art. 15 Trattamento di fine rapporto
1. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 16 Responsabilità
1. E’ espressamente vietata una utilizzazione dei collaboratori con modalità differenti da quelle del lavoro autonomo.
Art. 17 Prevenzione e sicurezza
1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 18 Trasmissione dei contratti
1. I contratti di collaborazione stipulati devono essere trasmessi in copia all'ufficio Personale immediatamente.
2. Le strutture sono altresì tenute a comunicare tempestivamente, all’ufficio Personale, la data di inizio delle collaborazioni, le eventuali interruzioni, proroghe o risoluzioni anticipate dei contratti, al fine di consentire l’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia.
Art. 19 Inadempimento
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti, si applicano gli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Art. 20 Rinvio
1. Per gli aspetti non direttamente previsti dal presente capo, si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, nonché tutte le altre norme di legge e di regolamento in materia di collaborazione coordinata e continuativa.
CAPO III
Consulenza professionale Art. 21
Definizione
1. La consulenza professionale consiste in una prestazione d'opera intellettuale svolta da soggetti, in possesso di partita IVA, che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto della prestazione o da esperti di comprovata qualificazione risultante da documentato curriculum. Essa è consentita quale attività strumentale di supporto alle strutture del Comune fermo restando il disposto dell'art. 2 del presente regolamento.
Art. 22
Procedura per il conferimento dell’incarico
1. L’iniziativa di attivare la procedura per l’individuazione del soggetto contraente ed il conferimento dell'incarico di consulenza professionale può essere assunta:
a) dalla Giunta Comunitaria mediante apposita decisione d’indirizzo;
b) dal responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato.
2. Presupposti per l’attivazione della procedura di conferimento, sono la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione e l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare per mezzo di una reale ricognizione.
2. L’individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato, tenendo conto delle eventuali decisioni d’indirizzo assunte dalla Giunta Comunitaria.
3. L’atto di individuazione e conferimento dell’incarico di consulenza professionale deve in
ogni caso indicare:
a) l'oggetto della consulenza, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione;
b) l’inesistenza, all’interno della propria struttura, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
c) le motivazioni che hanno determinato la individuazione del professionista e la dichiarazione che egli è professionalmente qualificato a svolgere la consulenza;
d) l'albo o l'elenco professionale, se previsto dalle norme vigenti, presso cui è iscritto il professionista prescelto;
e) la durata dell’incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;
f) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa;
Art. 23
Contratto per il conferimento dell’incarico
1. L’incarico di consulenza professionale viene conferito con contratto di diritto privato, sottoscritto dai contraenti prima dell’inizio dell’attività.
2. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l’oggetto della prestazione, la durata della medesima, l’entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva.
Art. 24 Liquidazione del compenso
1. La liquidazione del compenso - di cui non è consentita alcuna anticipazione - è disposta dopo la consegna, in forma definitiva, dei risultati della consulenza, svolta secondo le modalità pattuite, e dopo la verifica e l'espressa dichiarazione del responsabile, dell'esatto adempimento della prestazione.
Art. 25
Luogo della prestazione
1. La consulenza professionale non è resa, di norma, presso i locali dell’ente.
Art. 26 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
CAPO IV
Prestazione occasionale Art. 27
Definizione
1. Per prestazione occasionale si intende una prestazione diversa da quelle delle ipotesi di cui ai capi II e III, avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminati e che non abbia i caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuatività. Il conseguente rapporto di lavoro autonomo si estingue con il raggiungimento del risultato per il quale esso è stato instaurato.
2. La prestazione occasionale é resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa e deve essere espletata entro il termine massimo di 60 giorni dal conferimento dell'incarico.
Art. 28 Condizioni
1. La prestazione occasionale può essere richiesta sempre che esistano le condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.
Art. 29 Valutazione comparativa
1. In presenza delle condizioni indicate all'art. 2, gli incarichi vengono conferiti a soggetti valutati comparativamente, in relazione alle competenze richieste dall'incarico, sulla base dei titoli ed eventualmente a seguito di colloquio.
2. II punteggio della valutazione comparativa, espresso in centesimi, deve essere equilibratamente ripartito tra i titoli e l’eventuale colloquio, formulando adeguata motivazione in base alla figura professionale richiesta.
Art. 30
Procedura per il conferimento dell’incarico
1. L’iniziativa di attivare la procedura per il ricorso a collaborazioni per prestazioni di lavoro occasionale può essere assunta:
a) dalla Giunta Comunitaria mediante apposita decisione d’indirizzo;
b) dal responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato.
2. Presupposti per l’attivazione della procedura, sono la rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione e l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dello stesso, da accertare per mezzo di una reale ricognizione.
3. Le procedure per l’individuazione del soggetto contraente ed il conferimento del relativo incarico sono di competenza del responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato, tenendo conto delle eventuali decisioni d’indirizzo assunte dalla Giunta Comunitaria.
4. L’atto di conferimento dell’incarico deve in ogni caso indicare:
a) l'oggetto della prestazione, in relazione alle precise esigenze che giustificano l'incarico, nonché alla rispondenza agli obiettivi dell’amministrazione;
b) l’inesistenza, all’interno dell’ente, della figura professionale idonea allo svolgimento dell’incarico;
c) le motivazioni della individuazione del prestatore d’opera e la dichiarazione che egli è qualificato a svolgere la prestazione;
d) la durata dell’incarico e l'importo lordo del corrispettivo previsto;
e) i capitoli di bilancio su cui grava la spesa;
Art. 31
Procedura di valutazione comparativa
1. La procedura di valutazione comparativa per la scelta del collaboratore è effettuata dal responsabile del servizio, nel cui interesse l’incarico deve essere espletato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso, da predisporre preferibilmente secondo lo schema allegato al presente regolamento (Allegato n. 1).
2. All'avviso deve essere data pubblicità con l'affissione, per almeno 10 giorni, all'albo pretorio della comunità montana e con inserimento nel sito web dell’Ente.
Art. 32
Contratto per il conferimento dell’incarico
2. II conferimento dell'incarico avviene con contratto di diritto privato, da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il responsabile della struttura interessata.
3. Il contratto deve in ogni caso prevedere: l'oggetto della prestazione, la durata della medesima, l'entità e la modalità di corresponsione del compenso, la previsione di clausola risolutiva, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente regolamento. (Allegato 3).
Art. 33 Determinazione del corrispettivo
1. Il corrispettivo della prestazione è determinato sulla base delle caratteristiche dell’attività da espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto.
Art. 34 Pagamento del corrispettivo
1. Il pagamento del corrispettivo della prestazione avviene su presentazione di nota compenso o ricevuta, da parte del soggetto incaricato, e previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.
Art. 35 Rinvio
1. Alla prestazione occasionale si applicano gli artt. 18 e 19 del capo II del presente regolamento, nonché gli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
All. 1
COMUNITÀ MONTANA PRATOMAGNO
(Provincia di Arezzo)
(SETTORE E/O SERVIZIO)……………… ...................................................
AVVISO PUBBLICO
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ……… del ………………..
adottata dal …………………………………..(struttura) ed in applicazione del regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale della comunità montana Pratomagno, approvato con deliberazione G.C. n.°………….del………
E’ INDETTA
Una procedura di valutazione per il conferimento di un incarico di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa presso) presso (struttura) ……………………
Art.1
La procedura di valutazione comparativa, per titoli ed (eventuale colloquio), è intesa a selezionare un soggetto disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento del seguente incarico di collaborazione (occasionale o coordinata e continuativa: presso la struttura sopra indicata:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura ed in coordinamento con essa.
Art.3
La durata della collaborazione è di mesi e prevede un corrispettivo complessivo
di € al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del
collaboratore.
Art.4
I requisiti di ammissione alla presente valutazione sono:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Art. 5
II punteggio riservato ai titoli è: ..............
Sono titoli valutabili:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
II punteggio riservato al colloquio è: …………………………………………………..
(II colloquio verterà su: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………)
Art. 6
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, di piena consapevolezza della natura autonoma del rapporto lavorativo, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il regolamento citato in premessa.
Art. 7
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il……………….….presso… alle
gando alla stessa dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, le votazioni conseguite, e quant’altro si ritenga utile in riferimento ai titoli valutabili.
Art. 8
La Commissione, composta di 3 esperti, coadiuvata da un segretario verbalizzante, nominata dal responsabile dalla struttura, formula la graduatoria di merito in base ai criteri sopra indicati.
(La valutazione dei titoli precede il colloquio).
A parità di votazione totale precede il candidato più giovane di età.
Art. 9
(Luogo, giorno ed ora del colloquio vengono resi noti mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio eletto per la selezione).
Art. 10
II responsabile della struttura, dopo aver verificato la regolarità della procedura, ne approva gli atti e stipula il contratto con il/i soggetto/i utilmente collocati in graduatoria.
Loro Ciuffenna, ............................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
……………………….
All. 2
COMUNITÀ MONTANA PRATOMAGNO
(Provincia di Arezzo)
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
PER……………………………………………………………………………………………………
Vista la decisione di indirizzo della Giunta comunitaria n. del relativa al ricorso di risorse esterne per l’effettuazione delle prestazioni di cui all’oggetto;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio n.
del relativa all’incarico per la prestazione di collaborazione coordinata e
continuativa di cui all’oggetto;
fra
il Dott. nella sua qualità di Responsabile del servizio
della comunità montana Pratomagno, con sede legale in
e
il/la dr./dott.ssa , nato/a a
il ,residente a , via n. , codice fiscale .
Si stipula il presente contratto sotto forma di scrittura privata e si conviene
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione d’opera sottoposta alla norme di cui al Titolo III del libro quinto del Codice Civile.
- che il/la sig./ra (d’ora innanzi denominato/a “collaboratore) accetta l’incarico di prestazione di Collaborazione coordinata e continuativa a favore della comunità montana Pratomagno avente le seguenti caratteristiche e con le seguenti modalità:
Art. 1 – Oggetto della Collaborazione
1. Il collaboratore deve svolgere a favore della comunità montana Pratomagno – Servizio
le seguente
prestazioni
(specificare bene)
Art. 2 – Natura dell’incarico
1. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di
prestazioni professionali di opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l’attività all’interno della sede dell’ente.
2. Il collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni nello stesso rese, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata.
3. Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.
Art. 3 – Durata dell’incarico
1. Il presente incarico ha decorrenza dal e fino al _ per complessivi mesi .
2. Il collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone anticipata comunicazione e compatibilmente con le esigenze del servizio
, per __ giorni, anche non continuativi, corrispondenti ad una media di giorni due per ogni mese di validità del contratto.
3. Oltre alla sospensione come previsto nel punto precedente, il collaboratore potrà inoltre interrompere la collaborazione per un periodo massimo di giorni per gravi e giustificati motivi quali malattia o infortunio, e nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunitaria – Servizio .
4. Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al servizio l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, al fine di permettere all’Amministrazione comunitaria di intervenire con soluzioni xxxxxxxxxxx.Xx caso di malattia del collaboratore non vi è vincolo di prestazione per la durata della malattia.
5. Le sospensioni per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa, ad eccezione di quelle per astensione obbligatoria per maternità, che nel complesso raggiungono un terzo della durata contrattuale comportano la risoluzione del presente contratto. In tal caso al collaboratore è riconosciuto il pagamento della prestazione lavorativa fornita.
Art. 4 – Modalità di svolgimento della collaborazione
1. La collaborazione verrà svolta nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo con il Servizio della comunità montana Pratomagno.
2. La collaborazione verrà svolta senza vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del personale del Servizio .
3. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, senza impiego di mezzi propri organizzati;
4. La collaborazione si fonda su una remunerazione periodica prestabilita, come fissato all’art. 5.
5. I tempi e le modalità delle prestazioni verranno concordemente stabiliti in base alle necessità ed esigenze organizzative, fermi restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore. Il collaboratore nel rapporto con l’ente e con i referenti dallo stesso indicati, stabilisce le modalità di espletamento della prestazione e gli orari entro cui operare per la realizzazione della parte di prestazione da espletare in collaborazione con i dipendenti.
6. Il collaboratore, per lo svolgimento del suo lavoro relativo al presente contratto, è funzionalmente collegato alla struttura dell’Amministrazione comunitaria committente e cioè alla struttura base di riferimento che è il Servizio , in quanto deve concorrere a realizzare l’attività dell’Amministrazione comunitaria committente, non attraverso un rapporto di subordinazione, ma attraverso un coordinamento finalizzato al
collegamento dell’attività della collaborazione con quella del Servizio . Il collaboratore, pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con il responsabile degli obiettivi/risultati da raggiungere, individuato nel responsabile del servizio e con gli operatori da questi indicati, al solo fine di permettere e garantire il regolare raggiungimento degli obiettivi/risultati così come previsti dal presente contratto, escludendo ogni subordinazione.
7. Le prestazioni del collaboratore si svolgeranno presso la sede del servizio
o idonei locali della comunità montana Pratomagno.
8. II collaboratore si impegna ad espletare la sua attività lavorativa nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le informazioni ricevute sui rischi presenti presso la struttura.
9. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto della loro divulgazione.
Art. 5 – Compenso
1. II corrispettivo - determinato in riferimento alla natura della prestazione, della capacità professionale necessaria e dell'impegno richiesto - viene fissato in complessivi € per mesi, al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, da liquidarsi con cadenza mensile, mediante acconti periodici rapportati alla prestazione fornita.
2. II corrispettivo verrà liquidato a seguito di rilascio, per ogni rata, di un attestato predisposto dal responsabile del Servizio , della esatta prestazione resa dal sig./dott .
3. II corrispettivo di cui al comma 1, ai fini fiscali, è assimilato ai redditi da lavoro dipendente.
4. All'atto dell'erogazione del corrispettivo o degli acconti il committente opererà a carico del collaboratore una ritenuta a titolo di acconto IRPEF secondo gli scaglioni progressivi sul corrispettivo medesimo così come previsto dalle vigenti norme fiscali.
5. A carico del collaboratore grava la ritenuta previdenziale per l’iscrizione al fondo della gestione separata dell’INPS nella misura fissata dalle norme vigenti, nonché, qualora previsto, nella misura fissata dalle norme vigenti, il premio INAIL per la copertura assicurativa del rischio derivante dall'attività oggetto del presente contratto. La comunità montana provvederà a versare rispettivamente i contributi ed il premio dovuti ai predetti istituti curando gli adempimenti connessi al rapporto lavorativo.
6. Il collaboratore conviene che non avrà diritto ad un’indennità di fine prestazione indipendentemente dalle cause che potranno determinare la fine della prestazione della collaborazione coordinata e continuativa.
7. Per i periodi di sospensione per qualsiasi motivo dell'attività lavorativa non verrà corrisposto al collaboratore alcun compenso ad esclusione della sospensione prevista dall’art. 3 comma 2.
Art. 6 – Rimborso delle spese di trasferta
1. Per le trasferte del collaboratore, fuori dal territorio comunale di Loro Ciuffenna, per motivi strettamente collegati al presente incarico, concordate ed autorizzate dal responsabile del Servizio , le relative spese (spese di viaggio, vitto alloggio) saranno rimborsate dietro la presentazione di idonea documentazione.
2. Nel caso di utilizzo del proprio automezzo si applicheranno le tariffe A.C.I. per il rimborso dei chilometri percorsi e per il rimborso delle altre spese sostenute si applicherà la stessa disciplina normativa ed economica prevista per i lavoratori dipendenti degli enti locali.
Art. 7 – Recesso e risoluzione contrattuale
1. Ciascuna delle parti può risolvere il presente contratto per inadempienza; in caso di recesso il periodo di preavviso è di giorni 30 (trenta) calendariali.
2. In caso di inadempienza di una delle parti, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti dalla comunità montana Pratomagno e/o al pagamento dei compensi maturati al collaboratore fino al momento dell’interruzione della collaborazione, il recesso deve essere motivato.
3. Le inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali comportano per la controparte il diritto di risolvere il presente contratto.
4. La parte che intende far valere le disposizioni contenute nel presente articolo, dovrà darne comunicazione alla controparte con richiesta di rimuovere le cause entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il contratto si intende risolto.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
II collaboratore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 dà il proprio consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.
Art. 9 – Controversie
In caso di controversie, le parti si impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia sarà deferita all’Autorità giudiziaria competente. Foro competente è quello di Arezzo. E’ comunque esclusa la competenza arbitrale.
Art. 10 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano al regolamento sul conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della comunità montana Pratomagno, di cui il Sig./Dott dichiara di aver preso visione e di accettare ogni sua disposizione, nonché alle norme del Codice Civile e di Legge.
Art. 11 – Spese
II presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse.
Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico del collaboratore senza possibilità di rivalsa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL COLLABORATORE FIRMA FIRMA
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All. 3
COMUNITÀ MONTANA PRATOMAGNO
(Provincia di Arezzo)
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE
TRA
Il (struttura) ........................................ …………della Comunità montana Pratomagno rappresentato dal …………………….. nato a ………….. il domiciliato per
la carica presso la citata struttura, autorizzato alla stipulazione del presente contratto con delibera n. ………… del ……..
E
il sig., ………………………………nato a ............ il …..…. domiciliato in
………………. Via ................ ….. n. …………….tel. ......................... (c.f )
PREMESSO
- che il (struttura), giusta delibera sopra indicata, intende affidare
un incarico di lavoro occasionale il cui oggetto ed il cui compenso sono successivamente indicati;
- che il.....................................................................................
responsabile della struttura ha individuato nella persona del sig un
soggetto professionalmente qualificato a svolgere la prestazione lavorativa che necessita al (struttura) ...........................................................................
- che il sig......................................................... ha accettato di espletare attività di lavoro occasionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
Il (struttura)……………………….. conferisce al sig./dott.............................................................................................. un incarico di lavoro
occasionale per lo svolgimento della seguente attività:
.......................................................................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. (specificare precisamente)
Art. 2
Il corrispettivo omnicomprensivo lordo per l'attività lavorativa é stato stabilito, sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi €………………. e sarà corrisposto previa accertamento della regolare esecuzione della prestazione, su presentazione di nota compenso o ricevuta. Esso si intende comprensivo delle spese di qualsiasi natura che sig./dott.............................................................................. dovesse sostenere per
l'espletamento del lavoro.
Art. 3
II sig./dott....................................................................................... dovrà portare a termine
l'incarico entro giorni (max 60) dalla data di stipulazione del presente contratto (o da altra data successiva alla stipula del contratto).
Art. 4
La prestazione lavorativa dovrà essere resa personalmente dal sig./dott…………………………………….. in piena autonomia ed senza l’osservanza di specifici orari, nel contesto di un rapporto che non ha in alcun modo carattere di lavoro subordinato.
Art. 5
In caso di inadempimento da parte del sig. ................................................. il Sig..
…………………………………………………. intima per iscritto di adempiere nel termine di …………. giorni. Decorso inutilmente detto termine il contratto è risoluto di diritto.
Art. 6
Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del c.c.
Art. 7
II presente contratto sarà registrato a cura e spese della parte che ne ha interesse. Le spese di bollo cedono a carico del collaboratore.
Art. 8
In caso di controversie tra le parti è competente il Foro di Arezzo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL COLLABORATORE FIRMA FIRMA
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