Condizioni di vendita generali Breda Tecnologie
Condizioni di vendita generali Breda Tecnologie
Art. 1 PREMESSA
1.1 In queste condizioni di vendita generali Breda Tecnologie, con sede in Xxx Xxxxxxx 00/X – 33097 Istrago di Spilimbergo (PN) – P.Iva IT00589850932 qui di seguito nominata come “Venditore” si impegna a fornire al soggetto richiedente qui di seguito nominato “Acquirente” tutti i manufatti prodotti e/o commercializzati nel pieno rispetto delle norme di legge interessate in vigore.
1.2 Qualsiasi questione relativa al presente Contratto che non sia risolta in modo esplicito o implicito dalle disposizioni contenute nel Contratto stesso (ovvero le presenti Condizioni Generali e le condizioni specifiche concordate dalle parti) sarà regolata:
(a) Dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna del 1980, in prosieguo denominata CISG), e
(a) Nella misura in cui tali questioni non siano coperte da CISG, facendo riferimento alla legge del paese in cui il venditore ha la propria sede di attività.
1.3 Nessuna modifica del Contratto è valida se non concordata per iscritto.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELLA MERCE
2.1 Si accetta che l'acquirente abbia ricevuto e accettato tutte le informazioni relative ai beni e al loro utilizzo, quali pesi, dimensioni, capacità, prezzi, colori e altri dati contenuti in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni, che si trovano nei documenti tecnici inviati o nel sito Web del Venditore. È responsabilità dell’Acquirente richiedere per iscritto tutte le eventuali informazioni tecniche aggiuntive prima della firma del contratto di vendita/conferma d’ordine. Eventuali informazioni richieste e trasmesse dopo la firma del contratto/conferma d’ordine non potranno costituire oggetto di reclamo per l’ordine in corso né potranno dare diritto all’Acquirente di recedere dal contratto in vigore salvo i termini menzionati nelle presenti condizioni al punto 9.1 o accordo scritto diverso tra le parti.
2.2 Salvo diverso accordo, l'Acquirente non acquisisce alcun diritto di proprietà su software, disegni, ecc. che potrebbero essere stati messi a sua disposizione. Il Venditore rimane anche il proprietario esclusivo di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo alle merci.
ART. 3 ISPEZIONE DELLE MERCI PRIMA DEL TRASPORTO / CONSEGNA
3.1 Se le parti hanno concordato che l'Acquirente ha il diritto di ispezionare la merce prima della spedizione, il Venditore deve comunicare all'Acquirente entro un tempo ragionevole prima della spedizione che la merce è pronta per l'ispezione nel luogo concordato.
ART. 4 PREZZO
4.1 Il prezzo stabilito e vincolante sarà sempre quello riportato nella conferma d’ordine inviata all’Acquirente e firmata per accettazione. Qualsiasi modifica al prezzo riportato nella conferma d’ordine dovrà essere comunicata attraverso nuova conferma d’ordine e firmata per accettazione dall’Acquirente.
4.2 Salvo diverso accordo scritto, il prezzo non include l'IVA e non è soggetto ad aggiustamento del prezzo.
ART. 5 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
5.1 Salvo diverso accordo scritto, o implicito da un precedente corso di negoziazione tra le parti, il pagamento del prezzo e di qualsiasi altra somma dovuta dall'Acquirente al Venditore sarà quello indicato in conferma d’ordine emessa dal Venditore. Forme di pagamento diverse da quelle indicate in conferma d’ordine dovranno essere concordate preventivamente e riportate per iscritto in nuova conferma d’ordine firmata per accettazione.
ART. 6 RISERVA DI PROPRIETÀ
6.1 Se le parti hanno validamente concordato sulla riserva di proprietà, la merce rimarrà di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo, o come diversamente concordato per iscritto.
ART. 7 CONFERMA D’ORDINE E TERMINI DI CONSEGNA
7.1 Il Venditore, dopo le contrattazioni con l’Acquirente e l’accordo di fornitura, trasmetterà all’Acquirente una conferma d’ordine riportante tutte le caratteristiche del manufatto concordate. L’Acquirente avrà la responsabilità di verificare che tutti i dati e le condizioni riportate siano quelle preventivamente concordate e di darne conferma attraverso il re-invio della conferma d’ordine firmata per accettazione. Qualora vi siano dati non concordati e/o da modificare, l’Acquirente ne darà pronto avviso al Venditore richiedendo emissione di nuova conferma d’ordine secondo i nuovi accordi. La conferma d’ordine vincolante sarà solo quella firmata per accettazione dall’Acquirente. Nel caso in cui vi sia volontà di modifica o annullamento di conferma d’ordine già firmata per accettazione da parte dell’Acquirente, quest’ultimo dovrà inviarne la modifica o l’annullamento entro 2 (due) giorni lavorativi. Il Venditore, decorso tale termine, si riserva la facoltà di addebitare tutte le spese derivanti da eventuali disagi, perdite o spese aggiuntive subite.
7.2 I termini di consegna saranno quelli indicati in conferma d’ordine. Tali termini dovranno intendersi “indicativi” ed eventuali ritardi di produzione non potranno essere oggetto di reclamo da parte dell’Acquirente.
7.3 Decorsi i termini di produzione necessari, il Venditore ne darà informativa scritta all’acquirente, il quale provvederà a ritirare il manufatto entro e non oltre 15 gg dalla data di avviso. In caso di mancato rispetto di tali termini il Venditore si riserva il diritto di emettere regolare fattura di vendita a partire dal 16° giorno di stoccaggio del manufatto stesso.
ART. 8 NON CONFORMITÀ DELLA MERCE
8.1 L'Acquirente si assumerà la responsabilità di esaminare le merci dopo il ritiro e di comunicare per iscritto al Venditore eventuali difetti di conformità della merce entro 8 giorni dalla data di ritiro. Vizi nascosti o anomalie non immediatamente riscontrabili visivamente dovranno essere comunicate e saranno trattate secondo i termini di garanzia menzionati negli Art.9 e 10 di queste condizioni generali di vendita.
8.2 Le merci saranno considerate conformi al Contratto nonostante le discrepanze minori che sono usuali nel particolare commercio, o attraverso la negoziazione tra le parti.
8.3 Si fa divieto assoluto, pena la decadenza del reclamo, di utilizzare un manufatto con visibili difetti di conformità senza preventivo accordo con il Venditore. Qualora questo non avvenga,
l’Acquirente si assumerà tutte le spese di manodopera necessarie al ripristino dell’anomalia riscontrata.
8.4 Nel caso in cui le merci siano non conformi (e purché l'Acquirente, avendo notificato il difetto di conformità ai sensi dell'articolo 8.1, non decida di conservarle), il Venditore dovrà a propria discrezione:
(a) sostituire i beni con merci conformi, senza alcuna spesa aggiuntiva per l 'Acquirente, o
(b) riparare la merce, senza spese aggiuntive per l’Acquirente, o
(c) concordare con l'Acquirente un risarcimento per i beni non conformi a totale chiusura del contenzioso.
8.5 I rimedi ai sensi del presente articolo 8 sono esclusivi di qualsiasi altro rimedio per la non conformità.
ART. 9 TERMINI DI GARANZIA
9.1 I manufatti forniti rispettano la garanzia prescritta nelle norme di legge in vigore. La data di decorrenza sarà quella riportata sulla fattura di vendita.
9.2 Eventuali riparazioni e/o sostituzioni in garanzia non prorogheranno i termini di scadenza di garanzia iniziale sul manufatto totale né daranno diritto all’acquirente di sospendere il pagamento riportato nel contratto/conferma d’ordine.
9.3 Eventuali sostituzioni in garanzia considereranno esclusivamente la porzione di merce non conforme.
ART. 10 DECADENZA DEI TERMINI DI GARANZIA
10.1 I termini di garanzia decadranno a seguito di:
1. Danni causati da stoccaggio non conforme alle caratteristiche del materiale fornito.
2. Danni causati da utilizzo o lavorazione impropri del materiael fornito.
3. Danni causati dall’ impiego di accessori, utensili o parti di ricambio impropri o non autorizzati dal venditore.
4. Danni causati da mancata o errata osservanza delle istruzioni d’uso e manutenzione forniti dal Venditore.
ART. 11 COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
11.1 L'Acquirente dovrà informare tempestivamente il Venditore di qualsiasi reclamo contro l'Acquirente da parte dei suoi clienti o di terzi in merito alla merce consegnata o ai diritti di proprietà intellettuale ad essa correlati.
11.2 Il Venditore informerà tempestivamente l'Acquirente di qualsiasi reclamo che possa comportare la responsabilità del prodotto da parte dell'Acquirente.
ART. 12 FORZA MAGGIORE
12.1 Una parte non è responsabile per la mancata esecuzione di uno dei suoi obblighi nella misura in cui dimostra:
(a) che il fallimento era dovuto a un impedimento al di fuori del suo controllo, o
(b) che il fallimento è dovuto alla mancanza di spedizione di merci da parte dei suoi principali fornitori senza possibilità di superamento dei suoi effetti.