P7_TA-PROV(2013)0304
Testi approvati nel corso della Sessione plenaria del Parlamento europeo
1-4 luglio 2013
Sommario
Accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2
Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 6
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode 66
P7_TA-PROV(2013)0304
Accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (2012/2799(RSP))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 310, 311, 312 e 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2012 per favorire il buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-20201,
– vista la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulle conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013 relative al quadro finanziario pluriennale2,
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'8 febbraio 2013,
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 28 giugno 2013,
– visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
1. accoglie con favore l'accordo politico raggiunto il 27 giugno 2013 al più alto livello politico tra il Parlamento, la presidenza del Consiglio e la Commissione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, in seguito a negoziati lunghi e difficili; riconosce i notevoli sforzi profusi dalla presidenza irlandese per il raggiungimento di tale accordo;
2. sottolinea che, grazie alla perseveranza del Parlamento nei negoziati, sono state adottate per la prima volta diverse disposizioni che saranno determinanti per rendere il nuovo quadro finanziario operativo, coerente, trasparente e maggiormente adeguato alle esigenze dei cittadini dell'Unione; sottolinea in particolare le nuove disposizioni riguardanti la revisione del QFP, la flessibilità, le risorse proprie nonché l'unità e la trasparenza del bilancio, ovvero le priorità chiave del Parlamento durante i negoziati;
3. si dichiara pronto a votare il regolamento sul QFP e il nuovo accordo interistituzionale all'inizio dell'autunno, non appena saranno rispettate le necessarie condizioni tecniche e giuridiche per la finalizzazione dei testi pertinenti, così che tali testi rispecchino gli accordi generali raggiunti tra il Consiglio e il Parlamento;
4. ribadisce tuttavia la sua posizione, espressa nella risoluzione sopra menzionata del 13 marzo 2013 sul QFP, secondo cui l'approvazione del regolamento sul QFP non può essere concessa a meno che non vi sia una garanzia assoluta che le richieste di pagamento insolute per il 2013 saranno completamente evase; si attende pertanto che il Consiglio prenda una decisione formale sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2013, per l'importo di 7,3
1 Testi approvati, P7_TA(2012)0360.
2 Testi approvati, P7_TA(2013)0078.
miliardi di EUR, non oltre il Consiglio Ecofin previsto per il 9 luglio 2013; insiste sulla necessità che il Consiglio tenga fede al proprio impegno politico di adottare senza indugio un ulteriore bilancio rettificativo onde evitare carenze di stanziamenti di pagamento che potrebbero portare a un disavanzo strutturale nel bilancio dell'UE al termine del 2013; dichiara che il Parlamento non approverà il regolamento sul QFP né il bilancio 2014 finché il Consiglio non avrà adottato il nuovo bilancio rettificativo, in grado di colmare il disavanzo residuo quale identificato dalla Commissione,
5. sottolinea inoltre che il regolamento sul QFP non può essere legittimamente adottato finché non sarà raggiunto un accordo politico sulle pertinenti basi giuridiche, in particolare per quanto riguarda i punti che si riflettono anche sul regolamento sul QFP; esprime la disponibilità a concludere quanto prima i negoziati relativi alle basi giuridiche per tutti i programmi pluriennali e riafferma il principio secondo cui nessun accordo può considerarsi definitivo finché non si è raggiunto un accordo generale; insiste sul pieno rispetto dei poteri legislativi del Parlamento, sanciti dal trattato di Lisbona, e invita il Consiglio a negoziare in modo adeguato tutti gli aspetti delle basi giuridiche "relativi al QFP"; accoglie favorevolmente gli accordi politici raggiunti finora in merito a diversi nuovi programmi pluriennali dell'UE;
6. riconosce il risanamento di bilancio che gli Stati membri stanno portando avanti; ritiene tuttavia che il livello generale del prossimo QFP, quale deciso dal Consiglio europeo, sia insufficiente rispetto agli obiettivi politici dell'UE e all'esigenza di garantire l'efficace attuazione della strategia Europa 2020; teme che tale livello di risorse possa non essere sufficiente a dotare l'Unione dei mezzi necessari a riprendersi dalla crisi attuale in modo coordinato e a uscirne rafforzata; si rammarica che gli Stati membri continuino a sottovalutare il ruolo e il contributo del bilancio dell'UE nel rafforzare la governance economica e il coordinamento fiscale in tutta l'Unione; teme inoltre che lo scarso livello dei massimali per il QFP ridurrà notevolmente l'eventuale margine di manovra del Parlamento nelle procedure di bilancio annuali;
7. sottolinea l'importanza di un riesame obbligatorio e di una successiva revisione del prossimo QFP entro la fine del 2016, che consentano alla prossima Commissione e al prossimo Parlamento di rivalutare le priorità politiche dell'UE, onde adattare il QFP alle nuove sfide ed esigenze e tenere pienamente conto delle più recenti proiezioni macroeconomiche; insiste sulla necessità che il riesame obbligatorio che la Commissione dovrà effettuare sul piano sia delle spese che delle entrate del bilancio UE sia accompagnato da una proposta legislativa di revisione del regolamento sul QFP, conformemente alla dichiarazione della Commissione allegata a tale regolamento; intende presentare tale riesame obbligatorio del QFP quale richiesta chiave in occasione dell'investitura del nuovo presidente della Commissione;
8. ribadisce che è di cruciale importanza accrescere la flessibilità nel QFP 2014-2020 al fine di sfruttare pienamente i rispettivi massimali del QFP per impegni (960 miliardi di EUR) e pagamenti (908,4 miliardi di EUR), quali imposti dal Consiglio europeo; accoglie quindi favorevolmente il fatto che il Consiglio abbia approvato due proposte essenziali avanzate dal Parlamento, ovvero la creazione di un margine globale per i pagamenti e un margine globale per gli impegni, che consentiranno il riporto automatico degli stanziamenti non utilizzati all'esercizio successivo; considera invece deplorevoli i limiti imposti dal Consiglio (in termini di tempi o di importi) che potrebbero impedire il completo utilizzo di tali strumenti; ritiene che il miglioramento di tali meccanismi debba essere parte integrante
della revisione postelettorale del QFP che la Commissione dovrà presentare;
9. sottolinea che le nuove norme di flessibilità sugli impegni dovrebbero portare, nel corso del QFP 2014-2020, a stanziamenti supplementari per programmi legati alla crescita e all'occupazione, in particolare l'iniziativa per l'occupazione giovanile, al fine di garantire la continuità del finanziamento e ottimizzare l'impiego efficiente dei massimali concordati;
10. accoglie con favore l'anticipo degli stanziamenti destinati all'iniziativa per l'occupazione giovanile nella prima parte del periodo 2014/2015 e insiste sul fatto che dal 2016 saranno necessari stanziamenti supplementari per garantire la sostenibilità e l'efficacia di tale programma;
11. sottolinea che, grazie all'insistenza del Parlamento, anche i finanziamenti destinati ai programmi Orizzonte 2020, Xxxxxxx e COSME saranno anticipati nella prima parte del periodo 2014/2015 al fine di ridurre la differenza di finanziamento tra i pertinenti stanziamenti nel bilancio 2013 e nel bilancio 2014; insiste inoltre sul fatto che è essenziale rendere disponibili ulteriori finanziamenti anche per l'agenda digitale;
12. accoglie favorevolmente il fatto che sia stato previsto un ulteriore aumento pari a 1 miliardo di EUR per il programma di distribuzione di derrate alimentari destinato agli Stati membri che intendono ricorrere a tale aumento per assistere gli indigenti nell'Unione; si attende che il Consiglio e il Parlamento concordino quanto prima le modalità concrete per l'attuazione di tale impegno nel contesto degli attuali negoziati relativi alle basi giuridiche per il programma in questione;
13. deplora che il Consiglio non sia riuscito a compiere progressi in merito alla riforma del sistema delle risorse proprie sulla base delle proposte legislative presentate dalla Commissione; sottolinea che il finanziamento del bilancio dell'Unione dovrebbe fondarsi su risorse proprie effettive, come previsto dal trattato, e afferma il proprio impegno a favore di una riforma intesa a ridurre al 40% massimo la quota dei contributi basati sull'RNL al bilancio dell'Unione; si attende pertanto che la dichiarazione comune sulle risorse proprie concordata dalle tre istituzioni dell'UE consentirà di conseguire progressi tangibili, in particolare in vista del riesame intermedio e della revisione del QFP; invita quindi a convocare il gruppo ad alto livello sulle risorse proprie al momento dell'adozione formale del regolamento sul QFP e a conferirgli il mandato di esaminare tutti gli aspetti concernenti la riforma del sistema delle risorse proprie;
14. accoglie con favore i risultati dei negoziati riguardanti l'unità e la trasparenza del bilancio dell'Unione; ritiene che qualsiasi eventuale "bilancio dell'area dell'euro" che potrebbe essere previsto in futuro vada integrato nel bilancio dell'UE o allegato ad esso;
15. considera estremamente deplorevole la procedura che ha portato all'attuale accordo sul QFP 2014-2020, la quale in realtà ha avuto l'effetto di privare il Parlamento dei suoi reali poteri di bilancio sanciti dal TFUE; ritiene che le numerose riunioni degli ultimi anni tra le delegazioni parlamentari e le successive presidenze del Consiglio ai margini delle pertinenti sessioni del Consiglio "Affari generali", nonché la partecipazione del Parlamento alle riunioni informali del Consiglio riguardanti il QFP, non abbiano avuto alcuna chiara finalità e non abbiano influito sullo spirito, sul calendario o sul contenuto dei negoziati né sulla posizione del Consiglio, anche per quanto concerne la necessità di distinguere gli aspetti legislativi da quelli di bilancio nell'ambito dell'accordo sul QFP;
16. invita pertanto la commissione per i bilanci, in collaborazione con la commissione per gli affari costituzionali, a trarre le necessarie conclusioni e a presentare nuove proposte sulle modalità di tali negoziati, onde garantire la natura democratica e trasparente dell'intera procedura di bilancio;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alle altre istituzioni e agli altri organi interessati.
P7_TA-PROV(2013)0311
Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero (COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0866),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 168, paragrafo 4, lettera c) e 168, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0488/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 20121,
– visto il parere del Comitato delle regioni,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 maggio 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0337/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
1 GU C 181 del 21.6.2012, pag. 160.
P7_TC1-COD(2011)0421
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2013 in vista dell'adozione della decisione n /2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero*
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) e il paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati3, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria4,
* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO- LINGUISTICA.
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
3 GU C […] del […], pag. […].
4 Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013.
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma, tra l'altro, che ▌nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, comprende il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori interessati dall'azione dell'Unione nel campo della sanità pubblica
(2) Con la decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 19981, è stata creata una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità. L'esperienza acquisita nell'attuazione di tale decisione conferma che l'azione coordinata dell'Unione in materia di monitoraggio, allarme rapido e lotta contro tali minacce conferisce valore alla tutela e al miglioramento della salute umana. Tuttavia, taluni sviluppi a livello di Unione e a livello internazionale intervenuti negli ultimi dieci anni rendono necessaria una revisione del quadro giuridico in questione.
1 GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.
(3) Oltre alle malattie trasmissibili, diverse altre fonti di pericolo per la salute, in particolare quelle legate ad altri agenti biologici, ad agenti chimici o ad eventi ambientali, che comprendono i rischi connessi ai cambiamenti climatici, possono, a motivo delle loro dimensioni o della loro gravità, mettere in pericolo la salute dei cittadini in tutta l'Unione, interrompere le attività dei settori fondamentali della società e dell'economia e pregiudicare la capacità di reazione del singolo Stato membro. Pertanto, è auspicabile estendere il quadro giuridico istituito dalla decisione 2119/98/CE anche alle suddette minacce e prevedere un più ampio approccio coordinato alla sicurezza sanitaria a livello di Unione.
(4) Un ruolo importante nel coordinamento delle recenti crisi che hanno colpito l'Unione è stato svolto dal comitato per la sicurezza sanitaria, un gruppo informale composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri e istituito sulla base delle conclusioni della Presidenza del 15 novembre 2001 sul bioterrorismo1. È necessario integrare tale gruppo in un quadro istituzionale formale e assegnargli un ruolo ben definito evitando duplicazioni con altri enti dell'Unione responsabili della gestione dei rischi. ▌
1 13826/01.
(5) Il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ▌(ECDC) conferisce all'ECDC un mandato comprendente la sorveglianza, l'individuazione e la valutazione del rischio di minacce per la salute umana derivanti dalle malattie trasmissibili e dalle epidemie di origine ignota. L'ECDC si è progressivamente fatto carico della sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e del funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione della rete comunitaria istituita dalla decisione n. 2119/98/CE. Questo sviluppo non è riflesso nella decisione n. 2119/98/CE, che è stata adottata prima della creazione dell'ECDC.
(6) Il regolamento sanitario internazionale del 2005, adottato dalla cinquantottesima Assemblea mondiale della sanità il 23 maggio 2005, ha migliorato il coordinamento tra gli Stati aderenti all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione, nell'ambito della preparazione e della risposta a un'emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale. È opportuno che la normativa dell'Unione prenda in considerazione tale sviluppo, compreso l'approccio multirischio integrato dell'OMS che si applica a tutte le categorie di minacce indipendentemente dalla loro origine.
(7) ▌La decisione va applicata fatte salve le altre misure vincolanti riguardanti attività specifiche o che stabiliscono norme di qualità e di sicurezza per alcuni beni, che prevedono obblighi e strumenti particolari per il monitoraggio, l'allarme rapido ed il contrasto di minacce specifiche di natura transfrontaliera. Tra queste figura in particolare la legislazione pertinente dell'Unione nel settore delle questioni di interesse comune in materia di sanità pubblica relative a beni quali i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici e i prodotti alimentari, nonché l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
(7 bis) La tutela della salute umana è un aspetto orizzontale definito in numerose politiche ed attività dell'Unione. Occorre che la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, assicuri il coordinamento e la trasmissione reciproca delle informazioni tra i meccanismi e le strutture istituiti nel quadro della presente decisione ed altri meccanismi e strutture istituiti a livello di Unione e in virtù del trattato Euratom le cui attività sono pertinenti per il monitoraggio, l'allarme rapido, la pianificazione della preparazione e della risposta e il contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero al fine di raggiungere un livello elevato di tutela della salute umana, evitare sovrapposizioni di attività, duplicazioni o azioni contrastanti. In particolare, occorre che la Commissione assicuri che le informazioni pertinenti derivanti dai vari allarmi rapidi e sistemi d'informazione a livello dell'Unione e in virtù del trattato Euratom siano raccolte e comunicate agli Stati membri mediante il sistema di allarme rapido e di reazione.
(7 ter) Le strutture per il coordinamento delle risposte alle le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero istituite dalla presente decisione dovrebbero, in circostanze eccezionali, essere a disposizione degli Stati membri e della Commissione anche quando la minaccia non è contemplata dalla presente decisione e le misure di sanità pubblica adottate per contrastare tale minaccia potrebbero essere insufficienti a garantire un livello elevato di tutela della salute umana. Gli Stati membri dovrebbero, in collegamento con la Commissione, coordinare la risposta nel quadro del comitato per la sicurezza in stretta cooperazione, se del caso, con altre strutture istituite a livello di Unione e in virtù del trattato Euratom, per il monitoraggio, l'allarme rapido o la lotta contro tali minacce.
(8) La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale che consente di monitorare, di trasmettere l'allarme rapido e di contrastare in modo efficace le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale pianificazione deve prevedere in particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della società, come l'energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato. In caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero causate da un'infezione zoonotica, è importante assicurare l'interoperabilità tra settori sanitario e veterinario per la pianificazione della preparazione e della risposta.
(8 bis) Le minacce per la salute a carattere transfrontaliero sono spesso legate ad agenti patogeni che possono essere trasmessi tra individui. Nonostante l'impossibilità di evitare del tutto una tale trasmissione, misure igieniche a carattere generale possono contribuire notevolmente a ridurre la velocità e l'entità della diffusione di un agente patogeno e, di conseguenza, il rischio generale. Tali misure potrebbero includere la diffusione di informazioni su prassi igieniche corrette, quali il lavarsi e asciugarsi efficacemente le mani, in luoghi pubblici o sul luogo di lavoro e dovrebbero tener conto delle esistenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
(9) Il regolamento sanitario internazionale del 2005 impone già agli Stati membri di sviluppare, rafforzare e mantenere la capacità di individuare, valutare, comunicare e rispondere alle emergenze sanitarie di portata internazionale. Consultazioni in vista del coordinamento tra gli Stati membri sono necessarie per promuovere l'interoperabilità della pianificazione nazionale di preparazione, alla luce delle norme internazionali e nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di organizzazione dei rispettivi sistemi sanitari.
Gli Stati membri dovrebbero comunicare regolarmente alla Commissione informazioni sullo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale. Le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero contemplare gli elementi che gli Stati membri sono obbligati a riferire all'OMS nel contesto del regolamento sanitario internazionale del 2005. Le informazioni dovrebbero riguardare in particolare la dimensione transfrontaliera della pianificazione della preparazione e della risposta. La Commissione dovrebbe compilare le informazioni ricevute e assicurarne lo scambio tra gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria.
Quando uno Stato membro decide di rivedere sostanzialmente la propria pianificazione nazionale di preparazione, dovrebbe informarne la Commissione e trasmetterle tempestivamente le informazioni sugli aspetti principali di tale revisione per consentire la condivisione delle informazioni e eventuali consultazioni nel quadro del comitato per la sicurezza sanitaria.
(10) Il Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'8 marzo 20111 e il Consiglio nelle sue conclusioni del 13 settembre 20102 hanno sottolineato la necessità di introdurre una procedura di approvvigionamento comune delle contromisure mediche, in particolare dei vaccini pandemici, per consentire agli Stati membri, su base volontaria, di beneficiare di tali acquisti di gruppo, ad esempio ottenendo su un dato prodotto tariffe vantaggiose e flessibilità nelle ordinazioni. Per quanto riguarda i vaccini pandemici, in un contesto di capacità produttive limitate a livello globale, si ricorrerebbe a tale procedura onde consentire un accesso più equo ai vaccini per gli Stati membri interessati, al fine di aiutarli a soddisfare meglio le necessità di vaccinazione dei loro cittadini, conformemente alle pertinenti politiche negli Stati membri.
1 2010/2153 (INI).
2 12665/10.
(11) Contrariamente alle malattie trasmissibili, la cui sorveglianza a livello dell'Unione è effettuata su base permanente dall'ECDC, altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero non necessitano allo stato attuale di un monitoraggio sistematico. Un approccio basato sul rischio, in cui il monitoraggio è assicurato dai sistemi di monitoraggio degli Stati membri e le informazioni disponibili sono scambiate attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, risulta quindi più consono a tali altre minacce.
(11 bis) La Commissione rafforzerà la cooperazione e le attività con l'ECDC, gli Stati membri, l'Agenzia europea per i medicinali e l'OMS per migliorare i metodi e i processi attraverso cui sono fornite le informazioni relative alla copertura delle malattie a prevenzione vaccinale.
(12) Al fine di garantire che le autorità sanitarie competenti degli Stati membri e la Commissione siano debitamente e tempestivamente informate, è opportuno attuare un sistema che consenta la notifica a livello di Unione degli allarmi relativi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Pertanto, è necessario estendere il sistema di allarme rapido e di reazione, istituito dalla decisione 2119/98/CE per le malattie trasmissibili, a tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero oggetto della presente decisione, mentre il funzionamento dell'EWRS dovrebbe rimanere di competenza dell'ECDC. È importante che la notifica di un allarme avvenga solamente se le dimensioni e la gravità della minaccia in questione sono o possono diventare talmente significative da colpire o poter colpire più di uno Stato membro e da richiedere o poter richiedere una risposta coordinata a livello di Unione. Per evitare duplicazioni, la Commissione dovrebbe assicurare che le notifiche degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione e di altri sistemi di allarme rapido a livello di Unione siano collegati tra loro per quanto possibile in modo che le autorità competenti degli Stati membri possano evitare, per quanto possibile, di notificare lo stesso allarme attraverso sistemi diversi a livello di Unione.
(13) Al fine di garantire che la valutazione del rischio per la sanità pubblica a livello di Unione derivante da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sia coerente e completa dal punto di vista sanitario, è opportuno che le competenze scientifiche disponibili siano mobilitate in modo coordinato, attraverso appositi canali o strutture a seconda del tipo di minaccia affrontata.
Tale valutazione del rischio dovrebbe essere sviluppata in un processo interamente trasparente e basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. Tale valutazione del rischio dovrebbe essere svolta dalle Agenzie dell'Unione conformemente alle loro missioni o dalla Commissione qualora la valutazione del rischio richiesta esuli totalmente o parzialmente dal mandato delle Agenzie dell'Unione.
(13 bis) Tenuto conto delle norme applicabili in ciascun caso, gli esperti scientifici dovrebbero rendere dichiarazioni di interesse e dichiarazioni d'impegno. Dette dichiarazioni dovrebbero comprendere attività, situazioni, circostanze o altri fatti che potenzialmente implicano interesse diretto o indiretto per consentire l'individuazione degli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza.
(14) Una risposta efficace alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero a livello nazionale potrebbe richiedere una consultazione fra gli Stati membri, di concerto con la Commissione, al fine di coordinare la risposta nazionale e potrebbe rendere necessario uno scambio di informazioni ▌. A norma della decisione n. 2119/98/CE, gli Stati membri si consultano già in collegamento con la Commissione per coordinare i loro sforzi e la risposta a livello di Unione ▌riguardo alle malattie trasmissibili. È auspicabile applicare un meccanismo analogo a tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, indipendentemente dalla loro origine. Va altresì ricordato che, indipendentemente dalla presente decisione, in caso di grave emergenza, uno Stato membro può richiedere assistenza a norma della decisione del Consiglio dell'8 novembre 2007 che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (2007/779/CE, Euratom)1.
(14 bis) Gli obblighi degli Stati membri di fornire informazioni in conformità della presente decisione non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, secondo cui nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza.
1 GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.
(15) Gli Stati membri hanno la responsabilità di gestire a livello nazionale le crisi che colpiscono la sanità pubblica. Tuttavia, se sono incoerenti tra loro e si basano su valutazioni del rischio diverse, le misure adottate dai singoli Stati membri potrebbero minare gli interessi degli altri Stati membri. Pertanto, è opportuno che l'obiettivo di coordinare la risposta a livello di Unione sia inteso a garantire, fra l'altro, che le misure prese a livello nazionale siano proporzionate e limitate ai rischi per la sanità pubblica derivanti da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, senza che tali misure entrino in conflitto con i diritti e i doveri sanciti dal trattato, come quelli riguardanti la limitazione dei viaggi e del commercio.
(16) Una comunicazione incoerente o confusa con il pubblico e le parti interessate, come gli operatori sanitari, può avere un impatto negativo sull'efficacia della risposta dal punto di vista della sanità pubblica e degli operatori economici. Pertanto, è necessario che il coordinamento della risposta in seno al comitato per la sicurezza sanitaria, assistito dai pertinenti sottogruppi, preveda un rapido scambio di informazioni sui messaggi e le strategie di comunicazione e faccia fronte alle sfide in materia di comunicazione al fine di coordinare la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, sulla base di una valutazione solida e indipendente dei rischi per la sanità pubblica, da adeguare alle esigenze e alle situazioni nazionali. Detto scambio di informazioni faciliterà il monitoraggio della chiarezza e coerenza dei messaggi rivolti al pubblico e agli operatori sanitari.
(17) L'applicabilità di alcune disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 507/2006, del 29 marzo 2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e del regolamento (CE)
n. 1234/2008, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari2, dipende dal riconoscimento a livello di Unione, nel quadro della decisione 2119/98/CE, di una situazione di emergenza o di una situazione di pandemia in relazione all'influenza umana. Tali disposizioni consentono di accelerare l'immissione in commercio di determinati medicinali in caso di necessità impellente mediante, rispettivamente, un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata e la possibilità di concedere una temporanea variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di vaccini antinfluenzali per uso umano, anche in assenza di alcuni dati clinici e non. Tuttavia, nonostante l'utilità di tali disposizioni in caso di crisi, non esiste a oggi alcuna procedura specifica per giungere a tali riconoscimenti in seno all'Unione. È quindi opportuno prevedere una siffatta procedura nel quadro delle norme di qualità e di sicurezza dei medicinali.
1 GU L 92 del 30.3.2006, pag. 6.
2 GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7.
(17 bis) Prima di riconoscere una situazione di emergenza sanitaria pubblica a livello di Unione, la Commissione dovrebbe mettersi in contatto con l'OMS per condividere l'analisi della situazione del focolaio e informare dell'intenzione di adottare una siffatta decisione. Qualora la decisione sia adottata, la Commissione ne informa l'OMS.
(17 ter) Il verificarsi di un evento connesso a minacce transfrontaliere gravi per la salute e suscettibile di avere un'incidenza su scale europea può imporre agli Stati membri interessati di adottare in modo coordinato particolari misure di controllo o di ricerca di contatti, al fine di individuare le persone contaminate e quelle esposte al rischio. Tale collaborazione può richiedere lo scambio di dati personali tramite apposito sistema, tra cui dati sensibili relativi alla salute e a casi umani confermati o sospetti, tra gli Stati membri direttamente interessati dalle misure di ricerca di contatti.
(17 quater) Dovrebbe essere favorita la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica ed è particolarmente importante assicurare lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità sulle misure adottate nel quadro della presente decisione. In particolare può essere nell'interesse dell'Unione concludere accordi di cooperazione internazionale con paesi terzi o organizzazioni internazionali, compresa l'OMS, per favorire lo scambio di informazioni pertinenti ottenute attraverso sistemi di monitoraggio e di allarme in merito a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Nei limiti della competenza dell'Unione, tali accordi potrebbero includere, se del caso, la partecipazione di tali paesi terzi o organizzazioni internazionali alla pertinente rete di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica e al sistema di allarme rapido e di reazione, lo scambio di buone prassi per quanto riguarda la pianificazione della preparazione e della risposta, la valutazione del rischio per la salute pubblica e la collaborazione in materia di coordinamento della risposta.
(18) Il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione della presente decisione deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1 e al regolamento (CE)
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati2. In particolare, il funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione deve prevedere garanzie specifiche che consentano lo scambio sicuro e legittimo dei dati personali ai fini delle misure di ricerca di contatti attuate dagli Stati membri a livello nazionale.
(19) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri data la dimensione transfrontaliera delle minacce, mentre possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
▌
1 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
2 GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito all'elaborazione di atti di esecuzione concernenti: i modelli da usare per fornire ▌informazioni ▌in materia di pianificazione della preparazione e della risposta; la creazione e l'aggiornamento di un elenco delle malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali oggetto della rete di sorveglianza epidemiologica e le procedure per il funzionamento di tale rete▌; l'adozione di definizioni di casi per le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali coperti dalla rete di sorveglianza epidemiologica e, se necessario, per altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero oggetto di monitoraggio ad hoc; le procedure per il funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione; le procedure per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle risposte degli Stati membri; il riconoscimento delle situazioni di emergenza sanitaria pubblica a livello di Unione e il termine di tale riconoscimento.
Dette competenze di esecuzione devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Poiché gli atti di esecuzione previsti dalla presente decisione riguardano la protezione della salute degli esseri umani, la Commissione non può adottare un progetto di atto di esecuzione qualora il comitato non esprima alcun parere, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo xxxxx, lettera a) del regolamento (UE) n. 182/2011.
(22) Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza del diritto, è opportuno abrogare la decisione n. 2119/98/CE e sostituirla con la presente decisione.
(22 bis) Poiché in alcuni Stati membri la salute pubblica non è una questione di esclusiva competenza nazionale ma è sostanzialmente decentrata, le autorità nazionali dovrebbero, se del caso, coinvolgere le pertinenti autorità competenti nell'attuazione della presente decisione.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 Oggetto
1. La presente decisione stabilisce norme in materia di monitoraggio, di sorveglianza epidemiologica, di allarme rapido e di contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la pianificazione della preparazione e della risposta in relazione a tali attività, allo scopo di coordinare e integrare le politiche nazionali.
2. La presente decisione mira a sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per migliorare la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi malattie umane oltre le frontiere degli Stati membri e a contrastare altre ▌gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, allo scopo di contribuire a un elevato livello di protezione della salute pubblica nell'Unione.
2 bis. La presente decisione precisa le modalità di cooperazione e coordinamento previste tra i vari attori a livello dell'Unione.
Articolo 2 Campo di applicazione
1. La presente decisione si applica alle misure di sanità pubblica in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che rientrano nelle seguenti categorie:
a) minacce di origine biologica che consistono in:
i) malattie trasmissibili;
ii) resistenza antimicrobica e infezioni nosocomiali connesse alle malattie trasmissibili (di seguito ▌"problemi sanitari speciali connessi");
iii) biotossine o altri agenti biologici dannosi non correlati alle malattie trasmissibili;
b) minacce di origine chimica ▌;
c) minacce di origine ambientale ▌;
d) minacce di origine ignota;
e) eventi che possano costituire emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, determinate a norma del regolamento sanitario internazionale del 2005, a condizione che rientrino in una delle categorie di minacce di cui alle lettere da a) a d).
1 bis. La presente decisione si applica anche alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi.
2. Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicate le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano aspetti specifici del monitoraggio, dell'allarme rapido, del coordinamento della pianificazione della preparazione e della risposta e del contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, ▌comprese le misure che stabiliscono le norme di qualità e di sicurezza per beni specifici e le misure riguardanti determinate attività economiche.
2 bis. In situazioni di emergenza eccezionali, uno Stato membro o la Commissione possono rinviare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero diverse da quelle contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, in vista del coordinamento della risposta al comitato per la sicurezza sanitaria conformemente all'articolo 11, qualora le misure di sanità adottate si rivelino insufficienti a garantire un livello elevato di tutela della salute umana.
3. La Commissione ▌in collegamento con gli Stati membri, assicura il coordinamento e la trasmissione reciproca delle informazioni tra i meccanismi e le strutture istituite nel quadro della presente decisione e i meccanismi e le strutture analoghi istituiti a livello di Unione le cui attività sono pertinenti per il monitoraggio, l'allarme rapido, la pianificazione della preparazione e della risposta e il contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
4. Gli Stati membri conservano il diritto di mantenere o introdurre disposizioni, procedure e misure supplementari per i loro regimi nazionali nei settori contemplati dalla presente decisione, comprese le disposizioni previste in accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali futuri, a condizione che tali disposizioni, procedure e misure non compromettano l'applicazione della presente decisione.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente decisione, valgono le seguenti definizioni:
a) "definizione di caso", un insieme di criteri diagnostici concordati che devono essere soddisfatti al fine di identificare con precisione i casi mirati di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in una data popolazione, escludendo il rilevamento di minacce indipendenti;
b) "malattia trasmissibile", una malattia infettiva causata da un agente contagioso che può essere trasmessa da persona a persona attraverso il contatto diretto con una persona infetta o indirettamente attraverso l'esposizione a un vettore, un animale, un fomite, un prodotto o un ambiente o uno scambio di fluidi, contaminati dall'agente contagioso;
c) "ricerca di contatti", le misure attuate ▌al fine di rintracciare le persone che sono state esposte a una fonte di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero e che potenzialmente rischiano di sviluppare o che hanno sviluppato una malattia;
d) "sorveglianza epidemiologica", la raccolta, la registrazione, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione ▌sistematiche di dati e analisi riguardanti le malattie trasmissibili e i problemi sanitari speciali connessi ▌;
e) "monitoraggio", l'osservazione, ▌il rilevamento o la revisione costanti delle variazioni di una condizione, di una situazione o di determinate attività, comprendente una funzione continua che utilizza la raccolta sistematica di dati e analisi su indicatori specifici relativi a gravi minacce transfrontaliere per la salute;
f) "misura di sanità pubblica", una decisione o una attività che mira a prevenire, sorvegliare o controllare la diffusione delle malattie o la contaminazione, a combattere i rischi gravi per la salute pubblica o a contenerne l'impatto sulla salute pubblica;
g) "grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero", un pericolo per la salute in grado di mettere a repentaglio la vita del soggetto o comunque grave, di origine biologica, chimica, ambientale o di origine ignota, che si diffonde o comporta un rischio significativo di diffondersi oltre i confini nazionali degli Stati membri, e che può richiedere un coordinamento a livello di Unione al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute umana;
▌
Capo II Pianificazione
Articolo 4
Pianificazione della preparazione e della risposta
1. Gli Stati membri e la Commissione si consultano tra loro nell'ambito del comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 19, al fine di coordinare i loro sforzi per sviluppare, rafforzare e mantenere la loro capacità di monitoraggio, di allarme rapido e di valutazione e risposta in relazione a ▌gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale consultazione riguarda:
-a) la condivisione delle migliori prassi ed esperienze nella pianificazione della preparazione e della risposta;
a) la promozione dell'interoperabilità della pianificazione nazionale della preparazione;
a bis) l'analisi della dimensione intersettoriale della pianificazione della preparazione e della risposta a livello di Unione;
b) il sostegno all'attuazione dei requisiti relativi alle capacità fondamentali di sorveglianza e di risposta di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento sanitario internazionale del 2005.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro [un anno dall'entrata in vigore della presente decisione] e successivamente ogni tre anni,
▌informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della loro pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale.
Tali informazioni comprendono quanto segue:
i) individuazione e stato di avanzamento dell'attuazione delle norme relative alle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta stabilite a livello nazionale per il settore sanitario e fornite all'OMS conformemente al regolamento sanitario internazionale del 2005;
ii) descrizione delle misure o disposizioni miranti ad assicurare l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori ▌della società, compreso il settore veterinario identificato come settore critico nel caso di emergenze, in particolare:
- strutture di coordinamento per incidenti transettoriali;
- centri operativi di emergenza (centri di crisi);
iii) descrizione dei piani, misure o disposizioni in materia di continuità operativa, volti ad assicurare la fornitura continua di servizi e prodotti critici.
L'obbligo di fornire le informazioni di cui ai punti ii) e iii) si applica solo se tali misure o disposizioni sono operative o sono previste nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta.
2 bis. Quando ricevono le informazioni classificate trasmesse ai sensi dei paragrafi 2 e 4 del presente articolo, la Commissione e il comitato per la sicurezza sanitaria applicano le norme stabilite nell'allegato della decisione 2011/844/CEE della Commissione.
Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue norme di sicurezza nazionali si applichino a tutte le persone fisiche residenti nel suo territorio e a tutte le persone giuridiche ivi stabilite che trattano le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Tali norme di sicurezza nazionali offrono un livello di protezione delle informazioni classificate almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione e dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.
2 ter. Ai fini del paragrafo 1, all'atto di rivedere in modo sostanziale la pianificazione nazionale della preparazione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ai principali aspetti della revisione della loro pianificazione della preparazione a livello nazionale pertinenti rispetto agli obiettivi di cui al paragrafo 1 e per le questioni specifiche di cui al paragrafo 2.
3. La Commissione mette le informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 2 e 3 a disposizione dei membri del comitato per la sicurezza sanitaria.
Sulla base di tali informazioni e ai fini del paragrafo 1 la Commissione avvia tempestivamente la discussione in sede di comitato per la sicurezza sanitaria, anche, se del caso, in base a relazioni di sintesi o relazioni tematiche sui progressi compiuti.
▌
5. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta i modelli che gli Stati membri devono usare per fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per assicurarne la pertinenza rispetto agli obiettivi definiti al paragrafo 1 e la comparabilità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 5
Aggiudicazione congiunta di contromisure mediche
1. Nell'intento di acquistare anticipatamente le contromisure mediche in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri che lo desiderano possono dare avvio a una procedura di aggiudicazione congiunta a norma del terzo comma del paragrafo 1 dell'articolo 104 del regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio1, e dell'articolo 133 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione2.
2. La procedura di aggiudicazione congiunta di cui al paragrafo 1 deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) la partecipazione all'aggiudicazione congiunta è aperta a tutti gli Stati membri fino all'avvio della procedura;
1 GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96.
2 GU L 362 del 31.12.2002, pagg. 1-111.
b) i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano all'aggiudicazione congiunta sono rispettati, in particolare quelli riguardanti la tutela e il miglioramento della salute umana;
c) l'aggiudicazione congiunta non reca pregiudizio al mercato interno, non costituisce una discriminazione o una restrizione del commercio e non causa distorsioni della concorrenza;
d) l'aggiudicazione non ha incidenze finanziarie dirette sul bilancio degli Stati membri che non partecipano all'aggiudicazione congiunta.
3. La procedura di aggiudicazione congiunta è preceduta da un accordo sull'aggiudicazione congiunta tra le parti, che stabilisce le modalità pratiche che disciplinano tale procedura, ▌ nonché il processo decisionale in merito alla scelta della procedura, alla valutazione delle offerte e all'aggiudicazione dell'appalto.
Capo III
Sorveglianza e monitoraggio ad hoc
Articolo 6 Sorveglianza epidemiologica
1. È istituita una rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ▌, punti i) e ii). La rete è utilizzata e coordinata dall'ECDC.
2. La rete di sorveglianza epidemiologica garantisce una comunicazione costante tra la Commissione, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e le autorità competenti responsabili a livello nazionale della ▌sorveglianza epidemiologica.
2 bis. Le autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni alle autorità partecipanti alla rete di sorveglianza epidemiologica:
a) dati e informazioni comparabili e compatibili in relazione alla sorveglianza epidemiologica di malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii);
b) informazioni pertinenti relative alla progressione di situazioni epidemiche;
c) informazioni pertinenti su fenomeni epidemici insoliti o nuove malattie trasmissibili di origine ignota, comprese quelle riscontrate in paesi terzi.
▌
4. Nel riferire le informazioni sulla sorveglianza epidemiologica, le autorità nazionali competenti utilizzano, ove disponibili, le definizioni di caso adottate in conformità al paragrafo 5 per ciascuna malattia trasmissibile e per ciascun problema sanitario speciale connesso, di cui al paragrafo 1.
5. Mediante atti di esecuzione, la Commissione stabilisce e aggiorna:
a) al fine di garantire una ▌copertura delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali da parte della rete di sorveglianza epidemiologica, l'elenco delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) della presente decisione stabilito conformemente ai criteri di cui all'allegato;
b) al fine di assicurare a livello di Unione la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti, le definizioni di caso relative a ciascuna malattia trasmissibile e a ciascun problema sanitario speciale soggetti a sorveglianza epidemiologica;
c) le modalità di funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica, a norma degli articoli 5, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 851/2004.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati legati alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione fra gli Stati membri, la Commissione può adottare le misure di cui alle lettere a) e b) attraverso atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
Articolo 7
▌Monitoraggio ad hoc
1. A seguito di un allarme a norma dell'articolo 9 concernente una minaccia per la salute di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) e lettere b), c) o d), gli Stati membri, in collegamento con la Commissione e sulla base delle informazioni disponibili dai loro sistemi di monitoraggio, si informano reciprocamente, mediante il sistema di allarme rapido e di reazione e, se l'urgenza della situazione lo richiede, mediante il comitato per la sicurezza sanitaria, riguardo agli sviluppi della situazione relativa alla minaccia in questione a livello nazionale.
2. Le informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1 contengono in particolare gli eventuali cambiamenti della distribuzione geografica, della diffusione e della gravità della minaccia
▌in questione e i mezzi di rilevamento, se disponibili.
2 bis. La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta, ove necessario, le definizioni di caso da utilizzare per il monitoraggio ad hoc, onde garantire a livello di Unione la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti.
▌
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati legati alla gravità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, la Commissione può ▌adottare o aggiornare tali definizioni di caso ▌attraverso atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
Capo IV Allarme rapido e reazione
Articolo 8
Istituzione di un sistema di allarme rapido e di reazione
1. È istituito un sistema di allarme rapido per la notifica di allarmi a livello di Unione in relazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, denominato "Early Warning and Response System" (sistema di allarme rapido e di reazione). Esso garantisce una comunicazione costante tra la Commissione e le autorità nazionali competenti per dare l'allarme, valutare i rischi per la salute pubblica e stabilire le misure necessarie per tutelarla.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le procedure riguardanti lo scambio di informazioni per garantire il corretto funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione e l'applicazione uniforme degli articoli 8 e 9 e per evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con strutture e meccanismi esistenti per il monitoraggio, l'allarme rapido e il contrasto delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Articolo 9 Notifica degli allarmi
1. Le autorità nazionali competenti o la Commissione notificano un allarme al sistema di allarme rapido e di reazione ogniqualvolta la comparsa o lo sviluppo di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero soddisfa le seguenti condizioni:
a) è insolita o imprevista in relazione al luogo e al momento dell'insorgenza, provoca o può provocare un'elevata morbilità o mortalità negli esseri umani, la sua portata aumenta o può aumentare rapidamente, supera o può superare la capacità nazionale di risposta, e
b) colpisce o può colpire più di uno Stato membro, e
c) richiede o può richiedere una risposta coordinata a livello di Unione.
2. Le autorità nazionali competenti che comunicano all'Organizzazione mondiale della sanità eventi che possono costituire emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, a norma dell'articolo 6 del regolamento sanitario internazionale del 2005, sono tenute a notificare l'allarme al sistema di allarme rapido e di reazione al più tardi contemporaneamente, a condizione che la minaccia in questione rientri fra quelle previste all'articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione.
3. All'atto della notifica di un allarme, le autorità nazionali competenti e la Commissione comunicano tempestivamente attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione qualsiasi informazione pertinente disponibile in loro possesso che possa essere utile al coordinamento della risposta, in particolare ▌:
a) la tipologia e l'origine dell'agente patogeno,
b) la data e il luogo dell'incidente o del focolaio,
c) i mezzi di trasmissione o diffusione,
d) i dati tossicologici,
e) i metodi di rilevamento e di conferma,
f) i rischi per la salute pubblica,
g) le misure di sanità pubblica attuate o che si intendono adottare a livello nazionale,
h) altre misure diverse dalle misure di sanità pubblica,
i) i dati personali necessari per la ricerca di contatti, a norma dell'articolo 18,
j) altre eventuali informazioni pertinenti relative alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione.
4. La Commissione mette a disposizione delle autorità nazionali competenti, attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione, qualsiasi informazione che possa essere utile per coordinare la risposta ai sensi dell'articolo 11, comprese le informazioni relative a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e sulle misure di sanità pubblica riguardanti le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero trasmesse attraverso i sistemi di allarme rapido e di informazione istituiti ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
Articolo 10
Valutazione del rischio per la salute pubblica
1. Quando un allarme è notificato a norma dell'articolo 9, la Commissione, ove sia necessario per il coordinamento della risposta a livello di Unione, su richiesta del comitato per la sicurezza sanitaria o di propria iniziativa, mette tempestivamente a disposizione delle autorità nazionali competenti e del comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 19, mediante il sistema di allarme rapido e di reazione, una valutazione del rischio potenziale grave per la salute pubblica e delle misure di sanità pubblica tramite:
a) ▌il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 851/2004 nei casi di minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d); e/o
b) ▌l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare19 nei casi di minaccia di cui all'articolo 2 e che rientra nel mandato dell'EFSA; e/o
b bis) da altri organismi europei interessati;
▌
19 GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
2. Qualora la valutazione del rischio richiesta esuli totalmente o parzialmente dal mandato degli organismi di cui al paragrafo 1 e sia ritenuta necessaria per il coordinamento della risposta a livello di Unione, la Commissione, su richiesta del comitato per la sicurezza sanitaria o di propria iniziativa, fornisce una valutazione del rischio ad hoc.
La Commissione rende sempre la valutazione del rischio tempestivamente disponibile alle autorità nazionali competenti tramite il sistema di allarme rapido e di reazione. Se la valutazione del rischio deve essere resa pubblica, le autorità nazionali competenti la ricevono prima della pubblicazione.
Tale valutazione del rischio tiene conto, se disponibili, delle informazioni pertinenti fornite da altri organismi, in particolare dall'Organizzazione mondiale della sanità nel caso di emergenze di sanità pubblica di portata internazionale.
3. La Commissione assicura che le informazioni che possono essere pertinenti ai fini della valutazione del rischio siano rese disponibili alle autorità nazionali competenti tramite il sistema di allarme rapido e di reazione ed al comitato per la sicurezza sanitaria.
Articolo 11 Coordinamento della risposta
1. A seguito di un allarme a norma dell'articolo 9, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni di cui all'articolo 9 e le valutazioni del rischio di cui all'articolo 10, gli Stati membri si consultano tra loro, nel quadro del comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 19 e in collegamento con la Commissione, allo scopo di coordinare:
a) le risposte nazionali alla grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, anche quando viene dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale in conformità al regolamento sanitario internazionale del 2005 e quando questa rientra nell'ambito dell'articolo 2 della presente decisione;
b) la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, da adeguare alle esigenze e alle situazioni degli Stati membri, intesa a fornire in seno all'UE informazioni coerenti e coordinate al pubblico e agli operatori sanitari.
2. Lo Stato membro che intende adottare misure di sanità pubblica per contrastare una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prima di adottare tali misure, informa e consulta gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla natura, allo scopo e all'entità delle misure, salvo che l'esigenza di tutelare la salute pubblica sia talmente urgente da richiedere l'adozione immediata delle misure.
3. Lo Stato membro che deve adottare con urgenza misure di sanità pubblica in risposta alla comparsa o alla ricomparsa di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, all'atto dell'adozione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla natura, allo scopo e all'entità di tali misure.
4. In caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero nei confronti della quale le capacità di risposta nazionali si rivelino insufficienti, lo Stato membro interessato può anche richiedere l'assistenza di altri Stati membri attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito con la decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le procedure necessarie all'attuazione uniforme dello scambio di informazioni, della consultazione e del coordinamento reciproci, di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
▌
Capo V Emergenza ▌
Articolo 13
Riconoscimento delle situazioni di emergenza ▌
-1. La Commissione può formalmente riconoscere una situazione di emergenza sanitaria pubblica nei seguenti casi:
a) per situazioni di emergenza riguardanti epidemie di influenza umana ritenute potenzialmente pandemiche, il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità è stato informato e non ha ancora adottato una decisione che dichiari l'esistenza di un'influenza pandemica conformemente alle norme applicabili dell'Organizzazione mondiale della sanità;
oppure
b) per situazioni di emergenza diverse da quelle di cui alla lettera a), il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità è stato informato e non ha ancora adottato una decisione che dichiari un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale a norma del regolamento sanitario internazionale del 2005;
e quando
i) la grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero in questione mette in pericolo la salute pubblica a livello di Unione; e
ii) le esigenze mediche sono insoddisfatte in relazione a tale minaccia, ovvero non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nell'Unione o, anche qualora tale metodo esista, l'autorizzazione di un medicinale potrebbe apportare un sostanziale vantaggio terapeutico alle persone colpite.
-1 bis La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione.
▌
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati legati alla gravità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o per la rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, la Commissione può formalmente riconoscere le situazioni di emergenza sanitaria pubblica ai sensi del paragrafo 1 attraverso atti di esecuzione immediatamente applicabili in conformità alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
▌
3. La Commissione informa il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.
Articolo 14
Effetti giuridici del riconoscimento
▌Il riconoscimento di una situazione di emergenza ▌a norma dell'articolo 13, paragrafo -1, ▌ha come unico effetto giuridico quello di consentire l'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 507/2006. Se tale riconoscimento riguarda specificamente epidemie di influenza umana ritenute potenzialmente pandemiche, esso consente l'applicabilità dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1234/2008.
▌
Articolo 15 Termine del riconoscimento
La Commissione, mediante atti di esecuzione, termina il riconoscimento delle situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo -1, ▌non appena una delle condizioni applicabili di cui all'articolo 13, paragrafo -1 bis, ▌non è più soddisfatta.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Il termine del riconoscimento conformemente al presente articolo non influisce sulla validità delle autorizzazioni all'immissione in commercio concesse a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 o dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1234/2008.
▌
Capo VII Disposizioni procedurali
Articolo 17
Designazione delle autorità nazionali e dei rappresentanti
1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, ciascuno Stato membro designa:
a) le autorità competenti nello Stato membro per la sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 6;
▌
c) la o le autorità competenti a livello nazionale per la notifica degli allarmi e la determinazione delle misure necessarie per tutelare la salute pubblica, ai fini degli articoli 8, 9 e 10;
d) un rappresentante e un supplente per il comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 19;
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le designazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche delle stesse. In caso di modifica, la Commissione distribuisce immediatamente al comitato per la sicurezza sanitaria un elenco aggiornato delle designazioni di cui al paragrafo 1.
2 bis. La Commissione rende accessibile al pubblico l'elenco aggiornato delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché l'elenco aggiornato delle autorità cui appartengono i rappresentanti del comitato per la sicurezza sanitaria.
▌
Articolo 18 Protezione dei dati personali
1. Per l'applicazione della presente decisione, i dati personali sono trattati a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, sono adottate le opportune misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione illecita o accidentale, dalla perdita accidentale o dall'accesso non autorizzato, nonché da qualsiasi altra forma di trattamento illecito.
2. Il sistema di allarme rapido e di reazione è dotato anche di una funzionalità di messaggistica selettiva grazie alla quale è possibile comunicare i dati personali solo alle autorità nazionali competenti interessate dalle misure di ricerca di contatti. Tale funzionalità di messaggistica selettiva è concepita ed utilizzata in modo da garantire uno scambio sicuro e legittimo di dati personali.
3. Le autorità competenti attuano misure di ricerca di contatti e comunicano i dati personali necessari alla rintracciabilità attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, utilizzano la funzionalità di messaggistica selettiva di cui al paragrafo 2 del presente articolo e trasmettono i dati solo agli altri Stati membri interessati dalle misure di ricerca di contatti.
4. Nel diffondere le informazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti fanno riferimento all'allarme precedentemente trasmesso al sistema di allarme rapido e di reazione.
5. L'autorità ▌competente che accerti che una notifica di dati personali da essa trasmessa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, è in seguito risultata in violazione della direttiva 95/46/CE in quanto non era necessaria per l'attuazione delle misure di ricerca di contatti in questione, ne informa immediatamente gli Stati membri a cui detta notifica è stata trasmessa.
5 bis. I messaggi contenenti dati personali sono automaticamente cancellati dalla funzionalità di messaggistica selettiva dodici mesi dopo la data del loro inserimento.
5 ter. In relazione alle loro responsabilità nella notifica e rettifica dei dati personali nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione, le autorità nazionali competenti sono considerate "responsabili del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 95/46/CE.
5 quater. In relazione alle sue responsabilità nella conservazione dei dati personali, la Commissione è considerata "responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.
6. La Commissione adotta:
a) gli orientamenti intesi ad assicurare che il funzionamento giornaliero del sistema di allarme rapido e di reazione sia conforme alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001;
b) una raccomandazione contenente un elenco indicativo dei dati personali che potrebbero o dovrebbero essere scambiati allo scopo di coordinare le misure di ricerca di contatti.
Articolo 19
Comitato per la sicurezza sanitaria
1. È istituito un "comitato per la sicurezza sanitaria" composto dei rappresentanti degli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
2. Il comitato per la sicurezza sanitaria svolge i seguenti compiti:
a) favorisce lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sull'esperienza acquisita nell'attuazione della presente decisione;
b) coordina, in collegamento con la Commissione, ▌l'impegno degli Stati membri per la pianificazione della preparazione e della risposta, a norma dell'articolo 4;
c) coordina, in collegamento con la Commissione, la comunicazione in merito al rischio e alla crisi nonché le risposte degli Stati membri alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 11.
3. Il comitato per la sicurezza sanitaria è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato per la sicurezza sanitaria si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.
4. Il segretariato è fornito dalla Commissione.
5. Il comitato per la sicurezza sanitaria adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, il suo regolamento interno, che stabilisce la struttura operativa del comitato, in particolare:
a) le procedure per le sedute plenarie ad alto livello e per i gruppi di lavoro;
b) la partecipazione di esperti alle sedute plenarie, lo status di osservatori, anche da paesi terzi;
c) le modalità secondo cui il comitato esamina se una questione ad esso sottoposta sia pertinente al suo mandato e se sia possibile raccomandare il deferimento della questione ad un organismo competente in forza di una disposizione di un altro atto dell'Unione europea o della Comunità europea dell'energia atomica; tali modalità non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri ai sensi degli articoli 4 e 11.
Articolo 20
Comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
1. Per l'adozione degli atti di esecuzione, la Commissione è assistita dal comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tale comitato è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
4. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011.
▌
Articolo 23
Relazioni riguardanti la presente decisione
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro due anni dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente ogni tre anni, una relazione ▌sull'attuazione della presente decisione. La relazione comprende, in particolare, una valutazione del funzionamento del sistema di allarme rapido e di reazione e della rete di sorveglianza epidemiologica, nonché informazioni sul modo in cui i meccanismi e le strutture istituiti a norma della presente decisione completano altri sistemi di allarme a livello di Unione e offrono efficace protezione della salute pubblica evitando al contempo duplicazioni strutturali. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle pertinenti disposizioni dell'Unione.
Capo VIII Disposizioni finali
Articolo 24
Abrogazione della decisione 2119/98/CE
1. La decisione n. 2119/98/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi come riferimenti alla presente decisione.
Articolo 25 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 26 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
Allegato dell'ALLEGATO
Criteri di selezione di malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali da incorporare nella sorveglianza epidemiologica nell'ambito della rete
1. Malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali che causano, o possono causare, una morbilità e/o mortalità significativa nell'Unione, in particolare ove la prevenzione delle malattie richieda un approccio al coordinamento a livello di Unione.
2. Malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali per cui lo scambio di informazioni può dare un avviso tempestivo di minacce alla sanità pubblica.
3. Malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali rari e gravi che non sarebbero riconosciuti a livello nazionale e per i quali la messa in comune dei dati consentirebbe di generare ipotesi a partire da una base di conoscenze più ampia.
4. Malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali per cui misure preventive efficaci sono disponibili con un beneficio in termini di tutela sanitaria.
5. Malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali per cui un raffronto per Stati membri contribuirebbe alla valutazione dei programmi nazionali e comunitari.
P7_TA-PROV(2013)0318
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea - Lotta contro la frode
Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla relazione annuale 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode (2012/2285(INI))
Il Parlamento europeo,
– viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (XXXX),
– visti la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Tutela degli interessi finanziari dell'UE – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011" (COM(2012)0408) e i relativi documenti di integrazione (SWD(2012)0227, SWD(2012)0228, SWD(2012)0229 e SWD(2012)0230)20,
– vista la relazione annuale dell'OLAF 201121,
– vista la relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2011, corredata delle risposte delle istituzioni22,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti sulla strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376),
– vista la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Xxxxxxx XXX per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914),
– visto l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione23,
– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità24,
– vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione
20 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxx/0000/xxxxxx_xx.xxx
21 xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx_xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/0000/xxxx_xxxxxx_0000_xx.xxx
22 GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1.
23 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
24 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 201025,
– viste la sua risoluzione del 15 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione26, la sua dichiarazione del 18 maggio 2010 sugli sforzi dell'Unione in materia di lotta alla corruzione27 e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla lotta alla corruzione nell'UE (COM(2011)0308),
– vista la relazione annuale dell'OLAF per il 2012 e la relazione del Comitato di vigilanza relativa allo stesso anno,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0197/2013),
A. considerando che l'UE e gli Stati membri sono ugualmente responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione e della lotta contro la frode e che la stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri è una condizione fondamentale;
B. considerando che gli Stati membri hanno la responsabilità primaria di eseguire l'80% del bilancio dell'Unione così come di riscuotere le risorse proprie, tra l'altro sotto forma di IVA e di dazi doganali;
C. considerando che la Commissione ha recentemente intrapreso alcune importanti iniziative in materia di misure di politica antifrode;
Osservazioni generali
1. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti, come sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a lottare contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
2. rammenta che è parimenti importante garantire la protezione di tali interessi finanziari sia a livello di riscossione delle entrate dell'UE sia a livello di spesa;
3. accoglie con favore la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2011 ("la relazione annuale della Commissione"); deplora tuttavia che la relazione si limiti ai dati riferiti dagli Stati membri; osserva che gli Stati membri utilizzano definizioni diverse per tipi analoghi di reati e non tutti raccolgono dati statistici simili e dettagliati rispondenti a criteri comuni, il che rende difficile raccogliere statistiche affidabili e comparabili a livello dell'Unione; deplora pertanto che non sia possibile valutare la reale portata generale delle irregolarità nei singoli Stati membri né individuare e sanzionare gli Stati membri con il livello più alto di irregolarità e frode come è stato più volte richiesto dal Parlamento; chiede pertanto con insistenza che siano definiti criteri di valutazione standard in tutti gli Stati membri associati a pene adeguate per i trasgressori;
25 Testi approvati, P7_TA(2012)0196.
26 GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 121.
27 GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 62.
4. sottolinea che la frode è un comportamento doloso che costituisce un illecito penale e che per irregolarità si intende il mancato rispetto di una norma; si rammarica del fatto che la relazione della Commissione non tratti la frode in maniera approfondita e affronti il tema delle irregolarità con molta approssimazione; rileva che l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda la frode e non le irregolarità e chiede che venga fatta una distinzione tra frodi ed errori o irregolarità;
5. rileva che, stando alla relazione annuale della Commissione, nel 2011 sono state denunciate
1 230 irregolarità segnalate come fraudolente e che la loro incidenza finanziaria è scesa del 37% rispetto al 2010 ammontando a 404 milioni di EUR; riconosce che la politica di coesione e l'agricoltura permangono i due principali settori che risentono del maggior livello di frodi con un'incidenza finanziaria stimata rispettivamente a 204 e a 77 milioni di EUR; si chiede tuttavia se questa diminuzione rifletta la situazione effettiva in termini di attività fraudolente o se sia invece indice dell'insufficienza dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri;
6. invita la Commissione a monitorare da vicino l'efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli Stati membri e ad assicurare che le informazioni fornite in relazione al livello di irregolarità negli Stati membri riflettano la situazione reale;
7. sottolinea il perdurare da molti anni di una situazione in cui vari Stati membri non trasmettono i dati in tempo utile o forniscono dati inesatti; fa notare che è impossibile effettuare raffronti nonché una valutazione obiettiva della portata delle frodi negli Stati membri dell'Unione europea; osserva che il Parlamento europeo, la Commissione e l'OLAF non sono riusciti ad assolvere adeguatamente le proprie funzioni per quanto riguarda la valutazione della situazione e la presentazione di proposte e ribadisce che si tratta di una situazione intollerabile; invita la Commissione ad assumersi la piena responsabilità di recuperare i fondi erogati impropriamente a titolo del bilancio dell'Unione; incoraggia la Commissione a stabilire principi di comunicazione uniformi in tutti gli Stati membri e a garantire la raccolta di dati comparabili, affidabili e adeguati;
8. sottolinea che l'Unione europea deve intensificare gli sforzi atti a rafforzare i principi dell'eGovernment che porrebbero le condizioni per una maggiore trasparenza nelle finanze pubbliche; richiama l'attenzione sul fatto che le transazioni elettroniche, a differenza delle transazioni in contante, vengono registrate, il che rende più difficile commettere frodi e più facile individuare i casi sospetti di frode; incoraggia gli Stati membri ad abbassare le loro soglie per il pagamento obbligatorio in forme diverse dal contante;
9. chiede alla Commissione di esaminare il nesso esistente tra le informative sulle frodi fornite dagli Stati membri e l'assenza di un diritto penale armonizzato che stabilisca una definizione comune di comportamento fraudolento e del reato di frode nell'ambito della protezione degli interessi finanziari dell'Unione; evidenzia che gli ordinamenti penali degli Stati membri sono stati armonizzati solo in misura limitata;
10. sottolinea che sono state pubblicate 233 relazioni investigative su casi di frode relativi all'uso improprio di fondi dell'UE in un periodo di 5 anni nei 27 Stati membri e che il Regno Unito, la Slovacchia, la Germania, la Bulgaria, la Spagna, la Romania e l'Estonia sono gli Stati membri con il maggior numero di informative28; ritiene che il giornalismo investigativo continui a svolgere un ruolo di primo piano nel portare alla luce le frodi che hanno un'incidenza sugli
1 Studio del Parlamento europeo sulla deterrenza di frodi con i fondi dell'UE tramite il giornalismo investigativo nell'Unione a 27, 2012, pag. 71.
interessi finanziari dell'Unione e rappresenti una valida fonte d'informazioni che dovrebbe essere presa in considerazione dall'XXXX e dalle autorità di polizia o dalle altre autorità competenti negli Stati membri;
11. ricorda che nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 200929, il Parlamento ha chiesto l'introduzione di dichiarazioni nazionali di gestione obbligatorie debitamente verificate dal servizio nazionale di audit e consolidate dalla Corte dei conti; deplora che non siano state intraprese altre azioni in tal senso;
12. reputa estremamente importante prendere provvedimenti contro i comportamenti fraudolenti a livello europeo; giudica stupefacente il fatto che il Direttore generale dell'OLAF abbia introdotto soglie specifiche per settore relative all'incidenza finanziaria presumibile nelle priorità strategiche in materia di indagini per il 2012 e il 2013, con il risultato che le cause aventi un'incidenza finanziaria inferiore alla soglia sono trattate in second'ordine e probabilmente non saranno trattate affatto; rileva che le soglie si articolano nel modo seguente: settore doganale 1 000 000 EUR, fondi SAPARD 100 000 EUR, fondi agricoli 250 000 EUR, fondi strutturali 500 000 EUR, FESR 1 000 000 EUR, spese decentrate e aiuti esterni 50 000 EUR e personale dell'UE 10 000 EUR; ritiene che ciò sia inaccettabile; esorta il Direttore generale a modificare l'attuale prassi e ad abbandonare immediatamente l'approccio basato sulle soglie per determinare la scala delle priorità;
13. chiede che la corruzione avente un'incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione europea sia considerata come frode ai fini dell'applicazione dell'articolo 325, paragrafo 5, del TFUE e sia inserita nella relazione annuale della Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode;
14. rileva che il tasso di condanna per i reati commessi a danno del bilancio dell’Unione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro ed è compreso tra il 14% e l’80%; sottolinea che l'armonizzazione degli ordinamenti penali degli Stati membri permane limitata mentre la cooperazione giudiziaria deve essere rafforzata; chiede una normativa europea ambiziosa e una cooperazione e un coordinamento migliori tra tutti gli Stati membri per garantire l'irrogazione di sanzioni severe agli autori di frodi e individuare comportamenti fraudolenti;
15. riconosce che nel 2011 l'importo da recuperare a seguito delle irregolarità accertate ha raggiunto i 321 milioni di EUR, di cui 166 milioni di EUR sono già stati recuperati dagli Stati membri; osserva a tale proposito che nel 2011 il tasso di recupero per le risorse proprie tradizionali è migliorato passando al 52% rispetto al 46% nel 2010;
16. prende in esame la relazione dell'OLAF 2011 e la sua analisi dei progressi compiuti con le azioni giudiziarie nelle cause intentate tra il 2006 e il 2011, secondo le quali oltre la metà delle cause è in attesa di una decisione giudiziaria30; ritiene che occorra prestare un'attenzione particolare alle cause concernenti le frodi doganali, che rappresentano uno degli ambiti con i tassi più elevati di corruzione sistemica in Europa;
17. nota con preoccupazione che, a causa della crisi economica in atto, la Commissione non prevede, come parte della sua nuova strategia globale per l'UE, un aumento dei finanziamenti dell'UE a favore delle autorità incaricate dell'applicazione della legge negli Stati membri al fine
29 GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 40.
30 Relazione dell'OLAF 2011, tabella 6, pag. 22.
di migliorare la protezione degli interessi finanziari dell'Unione; ritiene che tale strategia dovrebbe rappresentare una risposta coerente e globale intesa a ridurre il contrabbando e ad aumentare le entrate riscosse, garantendo il tal modo che tale investimento sia redditizio in futuro;
Entrate – risorse proprie
18. ricorda che la riscossione adeguata dell'IVA e dei dazi doganali influisce direttamente sia sulle economie degli Stati membri sia sul bilancio dell'UE, e che tutti gli Stati membri devono dare la massima priorità al miglioramento dei sistemi di riscossione delle entrate e alla garanzia che tutte le operazioni siano formalmente registrate e portate fuori dall'economia sommersa;
19. evidenzia a questo proposito che l'evasione e l'elusione fiscali rappresentano un grave rischio per le finanze pubbliche dell'UE; sottolinea che ogni anno nell'UE a causa della frode e dell'evasione fiscale si perdono circa mille miliardi di EUR di denaro pubblico, che rappresentano approssimativamente un costo annuo di 2 000 EUR per ogni cittadino europeo; segnala che l'ammontare medio del gettito fiscale che attualmente si perde in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per l'assistenza sanitaria ed è pari a oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE;
20. ribadisce che, in ragione del meccanismo per cui il bilancio dell'UE si equilibra con le entrate basate sul reddito nazionale lordo, sono i cittadini dell'UE a pagare per ogni euro perso a causa dell'evasione doganale o dell'IVA; trova inaccettabile che gli operatori economici impegnati in attività fraudolente siano di fatto sovvenzionati dai contribuenti europei; sottolinea che sia la Commissione che gli Stati membri devono dare la massima priorità alla lotta all'evasione fiscale; invita gli Stati membri a rendere più semplici e più trasparenti i propri sistemi tributari poiché la frode fiscale è troppo spesso facilitata da sistemi tributari complessi e opachi;
21. invita la Commissione a rafforzare il coordinamento con gli Stati membri al fine di raccogliere dati attendibili sul divario doganale e dell'IVA nei relativi paesi e a riferire al Parlamento in materia con cadenza periodica;
22. accoglie con favore il fatto che il 98% delle risorse proprie tradizionali (RPT) sia recuperato senza particolari problemi, ma osserva differenze nell'efficacia con la quale gli Stati membri recuperano il restante 2%31;
Dogane
23. sottolinea, con riferimento alle risorse proprie tradizionali, che le entrate derivanti dai dazi doganali costituiscono un'importante fonte di reddito per i governi degli Stati membri, che trattengono il 25% per coprire le spese di riscossione; ribadisce che la prevenzione efficace delle irregolarità e della frode in quest'ambito consente di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e comporta conseguenze significative per il mercato interno, eliminando l'iniquo vantaggio di cui godono gli operatori economici che non pagano i dazi doganali rispetto a coloro che invece adempiono ai propri obblighi; sottolinea che il cuore del problema sono le importazioni non dichiarate o sfuggite alla vigilanza doganale;
24. nutre profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti secondo cui vi sono gravi
31 Studio commissionato dal Parlamento europeo, "Administrative performance differences between Member States recovering Traditional Own Resources of the European Union" (Differenze tra Stati membri a livello di efficacia amministrativa nel recupero delle risorse proprie tradizionali dell'UE).
carenze nella vigilanza doganale nazionale32;
25. ribadisce che l'Unione doganale è un settore di competenza esclusiva dell'UE e che incombe pertanto alla Commissione di attuare tutte le misure necessarie a garantire che le autorità doganali degli Stati membri operino come un'amministrazione unica nonché di monitorare l'esecuzione di tali misure;
26. propone di studiare la possibilità di istituire un'équipe di funzionari doganali europei specializzati nella lotta alle frodi che operi a fianco delle autorità doganali nazionali;
27. rammenta che il 70% delle procedure doganali dell'UE è semplificato; nutre grande apprensione per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 1/2010, che ha individuato gravi carenze nel settore constatando audit generalmente scadenti o non adeguatamente documentati, un ricorso limitato a tecniche automatizzate di elaborazione dati, un eccessivo utilizzo delle pratiche di semplificazione e audit ex post di scarsa qualità;
28. sottolinea che moderne soluzioni informatiche e l'accesso diretto ai dati sono fondamentali per un funzionamento efficace dell'Unione doganale; reputa le soluzioni esistenti insoddisfacenti; nutre notevole preoccupazione, in particolare, per le osservazioni contenute nella prima relazione di attività di Eurofisc33 relativa al 2011, pubblicata nel maggio 2012, secondo cui nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni fiscali non possono accedere direttamente ai dati relativi alle dogane e pertanto non è possibile effettuare controlli incrociati automatici con i dati fiscali;
29. deplora il fatto che la Commissione e gli Stati membri non siano stati in grado di garantire la tempestiva attuazione del codice doganale aggiornato; sottolinea che la stima dei benefici finanziari mancati a seguito del ritardo nell'applicazione del nuovo codice doganale ammonta annualmente a circa 2,5 miliardi di EUR di risparmi operativi in costi di conformità a pieno regime, e fino a 50 miliardi di EUR nel mercato commerciale internazionale allargato34; invita la Commissione a effettuare una valutazione del costo del rinvio della piena attuazione del codice doganale aggiornato, quantificandone le conseguenze di bilancio;
30. sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la lotta antifrode a livello doganale e plaude alla creazione del sistema antifrode di informazione sul transito, un archivio centrale istituito al fine di tenere informate tutte le pertinenti autorità sui movimenti di merci in transito all'interno dell'Unione europea;
31. visto il successo delle operazioni doganali congiunte effettuate nel 2011 tra l'UE e i suoi Stati membri e taluni paesi terzi, incoraggia lo svolgimento periodico di tali operazioni per colpire il contrabbando di merci sensibili e le frodi in taluni settori ad alto rischio; osserva che le operazioni doganali congiunte svolte nel 2011 hanno portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette e all'individuazione di frodi fiscali e doganali per un valore di oltre 1,7 milioni di EUR;
IVA
32 Relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, corredata delle risposte delle istituzioni.
33 Rete per lo scambio rapido di informazioni mirate tra Stati membri, istituito sulla base del regolamento (UE) n. 904/2010.
34 Studio del Parlamento europeo: "Roadmap to Digital Single Market", disponibile all'indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxx/000000/00000000XXX00000/00000000XXX00000 EN.pdf
32. rammenta che il corretto funzionamento delle procedure doganali ha conseguenze dirette sul calcolo dell'IVA; deplora le carenze rilevate dalla Corte dei conti in questo settore; nutre apprensione, in particolare, per le osservazioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale n. 13/2011, secondo cui l'applicazione del solo regime doganale 4235 ha permesso di rilevare, nel 2009, perdite pari a circa 2 200 milioni di EUR36 relativamente ai sette Stati membri controllati dalla Corte, ossia il 29% dell'IVA teoricamente applicabile all'importo imponibile di tutti gli importi effettuati con il regime 42 nel 2009 in tali paesi;
33. teme seriamente che la frode IVA sia molto diffusa; fa presente che, fin dalla sua introduzione, il modello di riscossione dell'IVA è rimasto invariato; sottolinea che tale metodo è ormai superato, alla luce delle numerose modifiche intervenute nel contesto tecnologico ed economico; sottolinea che le iniziative nel settore della tassazione diretta necessitano di una decisione unanime del Consiglio; deplora che due importanti iniziative volte a combattere le frodi IVA, ossia la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA (COM(2012)0428) e la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi (COM(2009)0511), siano attualmente bloccate in sede di Consiglio37;
34. ricorda che è necessario prevedere una trasmissione in tempo reale delle operazioni commerciali alle autorità tributarie per combattere l'evasione fiscale;
35. ritiene che l'eliminazione delle transazioni non registrate possa contribuire a ridurre gli importi IVA non riscossi;
Contrabbando di sigarette
36. riconosce che il contrabbando di merci fortemente tassate è causa di ingenti perdite di entrate a danno del bilancio dell'UE e dei suoi Stati membri e che, secondo le stime, i mancati introiti diretti in termini di dazi doganali per il solo contrabbando di sigarette ammontano a oltre
10 miliardi di EUR l'anno;
37. sottolinea che il contrabbando di sigarette funge da importante fonte di finanziamento per le organizzazioni criminali strutturate a livello internazionale e pone quindi l'accento sull'importanza di rafforzare la dimensione esterna del piano d'azione della Commissione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE, che fornisce sostegno alle capacità di esecuzione nei paesi vicini, fornendo assistenza tecnica e formazione, attuando azioni di sensibilizzazione, intensificando la cooperazione operativa, ad esempio mediante le Operazioni doganali congiunte (ODC), nonché condividendo informazioni riservate e potenziando la cooperazione internazionale; sottolinea in particolare l'importanza della collaborazione tra gli Stati membri, la Russia e i paesi del Partenariato orientale (Armenia,
35 Regime utilizzato da un importatore per ottenere l'esenzione dall'IVA quando le merci importate devono essere trasportate in un altro Stato membro e l'IVA deve essere pagata nello Stato di destinazione.
36 Di cui 1 800 milioni di EUR nei sette Stati membri selezionati e 400 milioni di EUR nei 21 Stati membri di destinazione dei beni importati che costituiscono il campione
37 Le risposte del commissario Xxxxxx alle domande presentate dalla commissione CONT sono disponibili al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx?xxxXXXX00000#xxxxxxxx
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica moldova e Ucraina) per l'attuazione delle azioni mirate proposte in tale piano d'azione;
38. ammette che la frontiera orientale rappresenta in questo contesto un'area geografica particolarmente vulnerabile; accoglie favorevolmente la pubblicazione da parte della Commissione di un piano d'azione per la lotta contro il contrabbando di sigarette e alcolici lungo la frontiera orientale dell'UE;
39. plaude alle attività dell'OLAF per l'attuazione del suddetto piano d'azione; accoglie con favore, in particolare, l'esito positivo dell'operazione "Barrel", che ha visto la collaborazione di 24 Stati membri, Norvegia, Svizzera, Croazia e Turchia, nonché il sostegno attivo della DG Fiscalità e unione doganale, di Europol, Frontex e dell'Organizzazione mondiale delle dogane, che ha portato al sequestro di 1,2 milioni di sigarette;
40. accoglie favorevolmente l'adozione, il 12 novembre 2012, del protocollo sull'abolizione del commercio illecito dei prodotti del tabacco in occasione della quinta sessione della conferenza delle parti nell'ambito della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (CQCT);
Spese
41. rammenta che il 94% del bilancio dell'UE è investito negli Stati membri e che, in questa difficile congiuntura economica, è di importanza vitale che tutti i fondi disponibili siano ben spesi; ritiene pertanto che la lotta contro la frode a danno del bilancio dell'UE in tutti i programmi di finanziamento al fine di agevolare il recupero delle somme perdute debba costituire una priorità, per garantire che il bilancio dell'UE sia dedicato ai suoi principali obiettivi, come la creazione di posti di lavoro e crescita;
42. deplora che la maggior parte delle irregolarità nella spesa dell'UE siano commesse a livello nazionale;
43. sottolinea che l'elemento cardine per individuare le frodi è una maggiore trasparenza che permetta controlli adeguati; ricorda che gli scorsi anni il Parlamento ha esortato vivamente la Commissione a intraprendere azioni per centralizzare le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'UE; si rammarica che questa misura non sia stata ancora attuata; rinnova pertanto il suo invito alla Commissione a mettere a punto misure atte ad aumentare la trasparenza dei dispositivi normativi nonché un sistema che elenchi tutti i beneficiari di fondi UE in un unico sito web, indipendentemente da chi amministra i fondi, e si basi su categorie standardizzate di informazioni che tutti gli Stati membri dovranno fornire in almeno una delle lingue di lavoro dell'Unione; invita gli Stati membri a cooperare con la Commissione e a fornirle informazioni esaustive e affidabili sui beneficiari dei fondi UE gestiti dagli Stati membri stessi; invita la Commissione a sottoporre a valutazione il sistema della "gestione concorrente" e a presentare a titolo prioritario al Parlamento una relazione;
Agricoltura
44. plaude al fatto che i Paesi Bassi, la Polonia e la Finlandia hanno migliorato la propria conformità in termini di coerenza delle comunicazioni, e che il tasso di conformità complessivo per l'UE-27 è del 93% circa, un dato che denota un miglioramento rispetto al 90% rilevato nel 2010;
45. sottolinea tuttavia che, siccome esistono almeno 20 milioni di casi segnalati di piccola
corruzione nel settore pubblico dell'Unione, è evidente che il fenomeno si ripercuote anche negli ambiti della pubblica amministrazione degli Stati membri (e sui politici corrispondenti) che sono responsabili della gestione dei fondi dell'UE e di altri interessi finanziari38; ricorda che il numero di irregolarità segnalate come fraudolente in agricoltura nel 2011, in totale 139, non rispecchia la reale situazione; rammenta che la Commissione ha evidenziato con preoccupazione agli Stati membri il fatto che i dati contenuti nella relazione sui casi di frode in parte non sono completamente attendibili, come ammette la Commissione stessa quando segnala il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri; sollecita l'intensificazione della cooperazione e lo scambio di prassi migliori negli Stati membri onde dare risposta e riferire alla Commissione i casi di frode;
46. permane preoccupato per il numero stranamente esiguo di frodi segnalato da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, in particolare considerando la loro dimensione e l'entità del sostegno finanziario ricevuto; deplora che nella sua relazione annuale la Commissione non sia riuscita a stabilire in via definitiva se il basso numero di sospetti di frode riferiti da Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sia riconducibile al mancato rispetto dei principi in materia di comunicazione o alla capacità di rilevamento delle frodi dei sistemi di controllo in essere in tali Stati membri; invita gli Stati membri summenzionati a fornire quanto prima una spiegazione completa e dettagliata degli esigui tassi di frodi sospette da essi segnalate;
47. sottolinea che il numero ridotto di casi di frode registrati in alcuni Stati membri potrebbe confermare l'ipotesi che la stessa fattispecie in un paese è considerata frode e in un altro non necessariamente considerata irregolare e pertanto sollecita la Commissione a precisare e chiarire tali fattispecie, a uniformare i criteri per definire la frode e a trasmetterli a tutti gli Stati membri;
48. invita la Commissione a riesaminare il sistema predisposto per la notifica delle frodi e ad armonizzare le procedure applicate negli Stati membri per la lotta antifrode e per la relativa notifica alla Commissione; ritiene che la proposta modificata abbia lo scopo di rendere più efficienti le indagini, chiarendo al contempo i diritti procedurali dei soggetti interessati;
49. sottolinea che onde prevenire l'utilizzo fraudolento dei fondi della PAC in futuro, è opportuno non soltanto adottare un parametro statistico al problema, ma anche analizzare i meccanismi sottostanti le truffe, particolarmente nei casi gravi; ritiene che analogamente gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione le eventuali irregolarità riscontrate e che le irregolarità riportate come frodi debbano essere analizzate con maggiore rigore;
50. segnala che dopo la modifica dell'articolo 43 del regolamento orizzontale aggiornato, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di ridurre o sospendere i pagamenti mensili o intermedi allo Stato membro qualora manchino uno o più elementi essenziali del sistema nazionale di controllo oppure risultino inefficaci a causa della gravità o della persistenza degli errori riscontrati oppure i pagamenti irregolari non sono recuperati con la necessaria diligenza o:
a) se le lacune di cui sopra, per il loro carattere continuativo, hanno dato luogo all'adozione di almeno due atti di esecuzione in applicazione dell'articolo 54 di suddetto regolamento mediante i quali la spesa corrispondente dello Stato membro di cui si tratta è stata esclusa
38 Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro (CRIM) 2012- 2013, contributo tematico sulla corruzione "Areas of systemic corruption in the public administration of the Member States and measures in order to counter its negative effect for the EU"(aree di corruzione sistemica nella pubblica amministrazione degli Stati membri e misure per contrastare il suo effetto negativo sull'Unione europea), novembre 2012, pag. 2.
dal finanziamento unionale; oppure
b) se la Commissione conclude che lo Stato membro non è in grado di attuare le misure correttive necessarie a breve termine, in conformità di un piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, che dovrà essere stabilito in consultazione con la Commissione;
51. esprime preoccupazione per il fatto che gli importi residui del FEAGA ancora da recuperare presso i beneficiari da parte delle autorità nazionali entro la fine dell’esercizio finanziario 2011 erano pari a 1,2 miliardi di EUR;
52. sollecita la Commissione a compiere tutti i passi necessari per mettere a punto un sistema di recupero efficace, tenendo in conto l'evoluzione nel quadro dell'attuale riforma, e a informare il Parlamento europeo, nella sua prossima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in merito ai progressi compiuti;
53. sottolinea che occorre procedere con la reintroduzione della procedura per "atti di lieve gravità" e il recupero di cui all'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento orizzontale aggiornato va sospeso dato che i costi già sostenuti, combinati con gli eventuali costi di recupero, risultano superiori all'importo da recuperare; invita la Commissione a ritenere soddisfatta tale condizione, ai fini della semplificazione amministrativa a livello locale, quando l'importo da recuperare da un beneficiario per un singolo pagamento non superi la soglia di 300 EUR; segnala che ridurre gli oneri amministrativi rinunciando al recupero di importi piccoli o molto piccoli consente alle autorità nazionali e regionali di indagare con maggiore efficacia sulle violazioni più gravi e di adottare interventi appropriati contro le stesse;
54. segnala che la Commissione, sulla base delle sue revisioni contabili nel settore agricolo nel contesto delle sue verifiche di conformità ha proceduto a rettifiche finanziarie per un importo pari a 822 milioni di EUR; segnala inoltre che il valore totale delle rettifiche decise è stato pari a 1 068 milioni di EUR, rileva con preoccupazione che nel 2011 il tasso di recupero per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è sceso al 77% rispetto all'85% nel 2010;
55. segnala che occorre concentrarsi sulle modalità per perfezionare le procedure di rimborso, ancora relativamente troppo lunghe;
Politica di coesione
56. si compiace che nel 2011 la Commissione abbia portato a termine rettifiche finanziarie per 624 milioni di EUR su 673 milioni di EUR e che il tasso di recupero per la politica di coesione sia migliorato passando al 93% rispetto al 69% nel 2010; sottolinea tuttavia che il tasso cumulativo di attuazione delle rettifiche finanziarie si colloca solamente al 72% e che restano da recuperare 2,5 miliardi di EUR;
57. invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le norme in vigore sugli appalti pubblici e le norme procedurali per la gestione dei fondi strutturali;
58. osserva che nel 2011 alcuni grandi Stati membri, tra cui la Francia, non hanno segnalato alcuna irregolarità come fraudolenta nel settore della politica di coesione; esorta la Commissione a individuare le ragioni di questa situazione e a stabilire se i sistemi di supervisione e di controllo negli Stati membri che non segnalano alcuna frode siano effettivamente in funzione;
59. accoglie favorevolmente il fatto che la Francia sia riuscita a ultimare l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS);
Relazioni esterne, aiuti e allargamento
60. nota con preoccupazione che al capitolo 7 ("Relazioni esterne, aiuti e allargamento") della relazione annuale della Corte dei conti sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 2011, la Corte ha evidenziato errori nei pagamenti finali che non erano stati individuati dalla Commissione, concludendo che i controlli svolti da quest'ultima non sono pienamente efficaci; invita la Commissione a seguire le raccomandazioni della Corte dei conti e il parere sul discarico al fine di migliorare i propri meccanismi di monitoraggio per assicurare un impiego efficace e adeguato dei fondi;
61. suggerisce che le conclusioni e le raccomandazioni della Corte dei conti relativamente alle azioni esterne dell'UE, in particolare alle missioni dell'UE, siano prese in considerazione quando si valutano i progressi ottenuti a fronte degli obiettivi prefissati o l'estensione dei mandati, al fine di garantire un impiego efficace e adeguato delle risorse fornite; prende atto delle osservazioni su certe lacune riscontrate nelle procedure di aggiudicazione e di appalto in relazione alle azioni del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ed esorta quest'ultimo a porvi rimedio in tempo debito.
62. accoglie con favore le politiche antifrode a livello dell'UE che prevedono un livello più elevato di cooperazione con i paesi terzi, come il sistema antifrode di informazione sul transito (che garantisce l'accesso ai paesi dell'Associazione europea di libero scambio), la reciproca assistenza amministrativa e le relative disposizioni antifrode con i paesi terzi, le operazioni doganali congiunte attuate nel 2011, come le operazioni "Fireblade" (con Croazia, Ucraina e Moldova) e "Barrel" (con Croazia, Turchia, Norvegia e Svizzera); plaude ai risultati di tali azioni e al loro impatto finanziario;
63. sottolinea, tenendo conto del fatto che in un mondo globalizzato cresce il numero delle frodi commesse su scala internazionale, l'importanza di disporre di un solido quadro giuridico, con impegni chiari da parte dei paesi partner, e approva l'inclusione di disposizioni antifrode in accordi bilaterali nuovi o rinegoziati, inclusi i progetti di accordi con Afghanistan, Kazakhstan, Armenia, Azerbaigian e Georgia e, in versione semplificata, con l'Australia, e invita la Commissione e il SEAE a elaborare una clausola standard per includere tali misure in tutti gli accordi bilaterali e multilaterali nuovi o rinegoziati con i paesi terzi;
64. prende atto della diminuzione del numero e dell'incidenza finanziaria delle irregolarità riscontrate con riferimento ai fondi preadesione esaminati nella relazione 2011; approva il significativo miglioramento nel tasso di recupero delle risorse dell'UE indebitamente versate come parte dell'assistenza preadesione, ma rileva che il tasso di recupero continua ad attestarsi appena al 60%; riconosce nel contempo che tra i beneficiari esistono differenze significative in termini di irregolarità segnalate, il cui numero dipende soprattutto dal grado di adozione e attuazione del sistema di gestione delle irregolarità (IMS); invita pertanto la Commissione a continuare a monitorare attentamente l'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità in tutti i paesi che beneficiano di questo strumento; appoggia l'invito della Commissione rivolto alla Croazia, in particolare, ad attuare appieno il sistema di gestione delle irregolarità, invito che non ha ancora trovato riscontro sebbene siano stati forniti formazione e sostegno, nonché il proprio invito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ad attuare tale sistema; rileva che in relazione ai casi denunciati nel 2011 sono stati recuperati 26 milioni di EUR;
65. plaude all'obiettivo della Commissione di sostenere gli sforzi profusi dalla Croazia e dall'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuazione del sistema di gestione delle irregolarità;
XXXX
66. ribadisce che è necessario continuare a rafforzare l'indipendenza, l'efficacia e l'efficienza dell'OLAF, compresi l'indipendenza e il funzionamento del Comitato di vigilanza dell'OLAF; invita l'OLAF e il Comitato di vigilanza ad adottare misure intese a migliorare il loro rapporto lavorativo che, in una relazione della commissione UE della Camera dei Lord britannica, è stato descritto come apertamente ostile, in particolare per la mancanza di un accordo tra le parti interessate sulla natura precisa del ruolo del Comitato di vigilanza; invita la Commissione a studiare i modi per fornire un contributo costruttivo al fine di migliorare la comunicazione e i rapporti di lavoro tra l'OLAF ed il suo Comitato di vigilanza;
67. accoglie favorevolmente i progressi compiuti nei negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (XXXX) e che abroga il regolamento (Euratom)
n. 1074/1999 (COM(2011)0135); ritiene che suddetto regolamento debba essere adottato quanto prima; è tuttavia convinto che, alla luce degli ultimi sviluppi riguardanti l'OLAF e il modo in cui sono state condotte le sue indagini, è opportuno prendere in considerazione le raccomandazioni del Comitato di vigilanza di cui all'allegato 3 della sua relazione annuale di attività; ritiene inaccettabile che al Comitato di vigilanza, in quanto organismo incaricato di sorvegliare l'applicazione delle garanzie procedurali, il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservanza da parte del personale dell'OLAF delle norme interne relative alle procedure di indagine, in diversi casi non sia stato concesso un accesso diretto ai fascicoli delle indagini chiuse, comprese le relazioni investigative finali trasmesse alle autorità giudiziarie nazionali;
68. osserva che la futura riforma sopra menzionata offrirà all'OLAF anche la possibilità di concludere accordi amministrativi con le autorità competenti dei paesi terzi e con organizzazioni internazionali, consolidando in tal modo la sua capacità di contrastare le frodi in aree che rientrano nella dimensione della politica esterna dell'UE; plaude alla strategia antifrode (COM(2011)0376), tra l'altro per quanto riguarda l'integrazione di misure antifrode migliorate nei programmi di spesa nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2014-2020; prende atto con preoccupazione, tuttavia, delle conclusioni della Commissione, secondo cui vi sono elementi di deterrenza insufficienti per contrastare l'uso illecito di fondi UE negli Stati membri; accoglie con favore le proposte della Commissione per risolvere tale problema e raccomanda che i paesi terzi beneficiari siano il più possibile coinvolti;
69. prende atto delle preoccupazioni espresse dal Comitato di vigilanza dell'OLAF nella sua relazione di attività 2012, specie per quanto riguarda la causa trasmessa nell'ottobre 2012 alle autorità giudiziarie nazionali, che ha portato alle dimissioni di un membro della Commissione europea, come indicato al paragrafo 29 della succitata relazione; ritiene che tali preoccupazioni dovrebbero essere oggetto di un esame approfondito da parte delle autorità giudiziarie responsabili; sottolinea il principio del rispetto della confidenzialità e l'importanza della non interferenza politica in tutti i procedimenti legali in corso;
70. si dichiara profondamente preoccupato per le informative del Comitato di vigilanza dell'OLAF; ritiene inaccettabile che l'OLAF abbia intrapreso azioni investigative che esulano da quelle esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento OLAF (CE) n. 1073/1999 attualmente in vigore e da quelle contenute nel futuro testo della riforma; rileva che le summenzionate azioni investigative comprendono: la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica di un terzo con una persona sottoposta all'indagine; la presenza durante tale conversazione e la registrazione della stessa; la richiesta alle autorità amministrative nazionali di fornire all'OLAF le informazioni da esse non detenute direttamente e che potrebbero essere considerate connesse al diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni private o all'utilizzazione, alla raccolta e alla conservazione successive di tali informazioni da parte dell'OLAF;
71. è sconcertato in quanto, in base alla giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo, il ricorso a metodi del genere può essere visto come una "ingerenza di un'autorità pubblica" nell'esercizio del diritto al rispetto "della vita privata", della "corrispondenza" e/o delle "comunicazioni", ingerenza che deve essere "prevista dalla legge" (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che corrisponde all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo);
72. ribadisce che non si può accettare alcuna violazione dei diritti fondamentali da parte dell'OLAF o di qualsiasi altro servizio della Commissione; si riferisce in proposito al parere del Comitato di vigilanza dell'OLAF, quale espresso all'allegato 3 della relazione di attività 2012, secondo cui l'OLAF sarebbe andato oltre le azioni investigative esplicitamente indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento in vigore, per quanto riguarda tra l'altro la preparazione del contenuto di una conversazione telefonica per conto di terzi con una persona oggetto dell'indagine e presente nel corso della telefonata, che è stata registrata; si aspetta che l'OLAF fornisca una spiegazione soddisfacente della base giuridica per tali azioni investigative, quali la registrazione di conversazioni telefoniche;
73. accoglie con favore la dichiarazione resa al paragrafo 53 della relazione di attività 2012 del Comitato di vigilanza, secondo cui tutti i ricorsi di annullamento delle decisioni dell'OLAF sono stati dichiarati irricevibili dalla Corte di giustizia, mentre il Mediatore non ha rilevato alcun caso di cattiva amministrazione; sottolinea altresì che il garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha rilevato che l'OLAF ha in genere rispettato le norme in materia di protezione dei dati, tranne che in un caso, in cui il GEPD ha ritenuto che l'OLAF abbia violato il diritto di protezione dei diritti personali rivelando inutilmente l'identità di un informatore alla sua istituzione;
74. è profondamente preoccupato per le conclusioni del Comitato di vigilanza secondo cui l'OLAF non ha proceduto a un previo controllo di legalità per misure investigative diverse da quelle specificamente indicate nelle istruzioni dell'OLAF al personale per l'esecuzione delle indagini (ISIP); osserva che ciò mette a rischio il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate e le garanzie procedurali ad esse relative;
75. chiede all'OLAF di comunicare alla commissione competente del Parlamento qual è la base giuridica che l'autorizza a preparare, fornendo la sua assistenza, la registrazione di conversazioni telefoniche di privati senza il loro previo consenso, e a utilizzarne i contenuti a fini di indagini amministrative; ripete il suo invito all'OLAF a fornire al Parlamento - in linea con un'analoga richiesta da parte del Consiglio - un'analisi giuridica della legittimità di tali registrazioni negli Stati membri;
76. rileva che le infrazioni dei requisiti procedurali essenziali nel corso delle indagini preparatorie potrebbero incidere sulla legalità della decisione definitiva adottata sulla base delle indagini dell'OLAF; ritiene che ciò presenti un rischio potenzialmente elevato in quanto la Commissione sarebbe legalmente responsabile in caso di infrazioni; chiede all'OLAF di porre immediatamente rimedio a questa lacuna affidando a giuristi opportunamente qualificati il compito di espletare verifiche preliminari nei tempi adeguati;
77. reputa inaccettabile la diretta partecipazione del Direttore generale dell'OLAF a taluni compiti investigativi, tra cui gli interrogatori dei testimoni; fa notare che il Direttore generale si pone, così facendo, in una posizione di conflitto di interessi in quanto a norma dell'articolo 90 bis dello statuto dei funzionari e dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'ISIP egli è l'autorità che riceve i reclami relativi alle indagini dell'OLAF e decide se prendere o meno opportuni provvedimenti
per in caso di mancato rispetto delle garanzie procedurali; invita il Direttore generale dell'OLAF ad astenersi dal partecipare direttamente in alcun modo alle attività di indagine in futuro;
78. teme che l'XXXX non abbia sempre condotto una valutazione completa delle informazioni in entrata per quanto riguarda il concetto di sospetto sufficientemente grave; reputa tale valutazione essenziale per salvaguardare e consolidare l'indipendenza dell'OLAF nei confronti di istituzioni, organismi, uffici, agenzie e governi qualora uno di tali soggetti sia all'origine del deferimento;
79. ritiene che il Comitato di vigilanza debba sempre essere informato dall'OLAF quando quest'ultimo riceve un reclamo relativo ai diritti fondamentali e alle garanzie procedurali;
80. attende che siano fornite ulteriori informazioni sui punti menzionati nella relazione annuale del Comitato di vigilanza; esige piena trasparenza in relazione ai punti menzionati;
81. deplora che tra il 2006 e il 2011 gli Stati membri abbiano intentato cause giudiziarie a seguito di indagini dell'OLAF soltanto nel 46% dei casi; ritiene che ciò sia insufficiente e rinnova l'invito rivolto alla Commissione e agli Stati membri ad assicurare l'attuazione effettiva e tempestiva delle raccomandazioni formulate in seguito all'esame dei casi da parte dell'OLAF;
82. ritiene che gli Stati membri debbano avere l'obbligo di riferire, su base annuale, in merito al seguito dato ai casi trasmessi dall'OLAF alle loro autorità giudiziarie, anche per quanto concerne le sanzioni penali e finanziarie imposte in tali casi;
83. è preoccupato per i commenti contenuti nella relazione annuale del Comitato di vigilanza, secondo cui non esistono dati relativi all'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF negli Stati membri; reputa insoddisfacente tale situazione e invita l'OLAF a garantire che gli Stati membri trasmettano dati pertinenti e dettagliati sull'attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF e che il Parlamento europeo sia tenuto informato;
84. riconosce che a seguito delle indagini dell'OLAF sono stati recuperati 691,4 milioni di EUR nel 2011, di cui 389 milioni di EUR relativi a un'unica causa riguardante la regione italiana della Calabria nell'ambito di programmi dei fondi strutturali per il finanziamento di opere stradali;
85. chiede che potenziali frodi o irregolarità aventi un impatto finanziario minore, in settori come quello doganale (dove la soglia per cui l'OLAF non interviene è posta al di sotto del milione di EUR) e dei fondi strutturali (dove la soglia è di 500 000 EUR), siano segnalate agli Stati membri, mettendo a loro disposizione le informazioni e accordando loro la possibilità di seguire le procedure nazionali di lotta alla frode;
86. è profondamente preoccupato in merito all'efficacia ed al funzionamento interno dell'OLAF, pur considerando che un'OLAF forte e correttamente gestito sia essenziale nella lotta contro la frode e la corruzione laddove è in gioco il denaro dei contribuenti europei; sollecita pertanto la Commissione, in cooperazione con la commissione competente del Parlamento e nel rispondere alle sue interrogazioni, ad analizzare la legalità delle operazioni dell'OLAF, ad adottare tutte le misure necessarie per migliorare la gestione dell'OLAF ed a presentare soluzioni pratiche per rimediare alle carenze prima della fine del 2013; invita nel frattempo la Commissione e il Consiglio a rinviare tutte le discussioni e le decisioni relative all'introduzione di una Procura europea;
Iniziative della Commissione nel contesto dell'attività antifrode
87. si compiace del fatto che, a seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione stia attualmente sviluppando una metodologia atta a misurare i costi della corruzione negli appalti pubblici riguardanti i fondi dell'Unione;
88. plaude all'iniziativa contenuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2012 volta a proteggere meglio gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché alla comunicazione in tal senso relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea mediante indagini penali e amministrative; sottolinea che tale iniziativa mira a inasprire le sanzioni comminate alle attività criminali, compresa la corruzione, e a potenziare la protezione finanziaria dell'Unione europea;
89. plaude alla nuova strategia antifrode della Commissione (COM(2011)0376) e al piano d'azione interno (SEC(2011)0787) per la sua attuazione, adottati nel giugno 2011, che mirano a migliorare la prevenzione e l'individuazione delle frodi a livello dell'UE; invita a tale proposito la Commissione a riferire e a valutare le strategie antifrode definite in ciascuna direzione generale;
90. accoglie favorevolmente la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2012)0363 – proposta di direttiva PIF), destinata a sostituire la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli di accompagnamento;
91. accoglie con favore, in particolare, il fatto che la definizione degli interessi finanziari dell'Unione contenuta nella proposta di direttiva PIF comprenda l'IVA, in ossequio alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha confermato39 che sussiste un nesso diretto tra, da un lato, la riscossione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto nell'osservanza del diritto applicabile dell'Unione e, dall'altro, la messa a disposizione del bilancio dell'Unione delle corrispondenti risorse IVA, poiché qualsiasi lacuna nella riscossione del primo determina potenzialmente una riduzione delle seconde;
92. accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Xxxxxxx XXX per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (COM(2011)0914), che succederà al programma Xxxxxxx XX, la cui valutazione intermedia ne ha dimostrato il valore aggiunto;
93. rileva che, nonostante tutte queste iniziative positive prese dalla Commissione, attualmente la maggior parte delle politiche perseguite contro la corruzione sono passive; invita le direzioni generali della Commissione a rafforzare la prevenzione delle frodi nei loro rispettivi settori di competenza;
94. attende con interesse la presentazione, da parte della Commissione, della proposta legislativa sull'istituzione della procura europea, che avrà il compito di individuare, perseguire e rinviare a giudizio i soggetti che recano danno ai beni gestiti dall'UE o per suo conto, prevista dalla Commissione per giugno 2013;
o
o o
39 Sentenza del 15 novembre 2011 nella causa X-000/00, Xxxxxxxxxxx xxxxxxx/Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx (XX C 25 del 28.1.2012, pag. 5).
95. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, al Comitato di vigilanza dell'OLAF e all'OLAF.