REGIONE PIEMONTE BU30 27/07/2017
REGIONE PIEMONTE BU30 27/07/2017
Codice A1902A
D.D. 19 luglio 2017, n. 345
Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale di AF 2017. Determinazione a contrarre. Spesa presunta di Euro 90.000,00. Prenotazione di Euro 89.970,00 (IVA inclusa) sul capitolo 113773/2018 e impegno di Euro 30,00 per contributo A.N.A.C. sul Cap. 113773/2017.
Con D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale 2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del Documento di indirizzi di cui alla D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015.
L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2017-2018 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale.
Con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha demandato al Dirigente del Settore competente l’attuazione del provvedimento stanziando per le finalità di cui all’allegato 1 complessivi Euro 440.000,00 con le risorse stanziate sui capitoli 113773 e 113718 del Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 annualità 2017 e 2018 da impegnarsi con provvedimenti dirigenziali.
Il Calendario sopra citato prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017) (di seguito AF 2017).
La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 90.000,00, oneri fiscali e contributo ANAC inclusi.
La Regione Piemonte intende partecipare all’edizione 2017 di AF Milano in collaborazione con Unioncamere Piemonte e le associazioni artigiane di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani) con un intervento volto all’abbattimento dei costi di plateatico e all’acquisizione di una serie di servizi di promozione della collettiva regionale per un numero stimato di 75 imprese artigiane piemontesi da individuarsi previo apposito bando.
Il servizio relativo alla partecipazione ad AF Milano 2017 comprende quanto descritto nel progetto di servizio e nel capitolato speciale allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La manifestazione AF 2017, in programma alla FieraMilano dal 2 al 10 dicembre 2017, è organizzata in esclusiva dalla Ditta Xx.Xx. s.p.a., (nota prot. 9903/A1902A del 12/07/2017).
Ritenuto, quindi, di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, richiedendo alla Xx.Xx. s.p.a. un preventivo riferito all’offerta dei servizi di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale ad AF Milano 2017.
L'affidamento, fondato sul diritto esclusivo del gestore della fiera, rende superflua la verifica sulla sussistenza di eventuali convenzioni stipulate da Consip o dalla centrale di committenza regionale (S.C.R. Piemonte) e di servizi comparabili nel mercato elettronico nazionale (Xx.XX). Si procederà tuttavia a verificare che il servizio specifico da affidare non sia offerto sul Xx.XX dall'operatore
titolare del diritto esclusivo sulla fiera. In caso affermativo l'acquisto sarà effettuato tramite la piattaforma elettronica del Xx.XX. ai sensi dell'art. 1, comma 450 legge 296/2006.
Il servizio in oggetto, fornito in esclusiva, non rientra altresì nelle categorie merceologiche previste nel D.P.C.M. 24/12/2015 per le quali ricorre l'obbligo di valersi dei soggetti aggregatori.
Il corrispettivo massimo di Euro 89.970,00 è stato valutato sulla base dei costi delle precedenti edizioni e delle informazioni acquisite dal soggetto gestore in esclusiva Xx.Xx s.p.a., anche con il confronto sui costi di fiere assimilabili, ipotizzando di sostenere la partecipazione di almeno 75 imprese, con un incremento della partecipazione delle imprese rispetto alle 63 partecipanti alla scorsa edizione, e una serie di iniziative di promozione e pubblicizzazione del Sistema Piemonte.
Risulta quindi necessario:
- impegnare sul cap. 113773/2017 la somma di Euro 30,00 per il contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. (codice beneficiario 297876)
- prenotare le risorse necessarie per la procedura di affidamento in corso di espletamento sul capitolo 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 per la somma di Euro 89.970,00 (iva 22% inclusa) per la prestazione di servizio a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di acquisizione (creditore determinabile successivamente).
Dato atto che si provvederà a richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG).
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/5/2009, n. 42”;
visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la L.R. n. 1/2009 e s.m.i. “Testo unico in materia di artigianato”;
vista la X.X. x. 0/0000 xxxxxxx “ Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
vista la D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015 “LR 1/2009 - Testo unico in materia di artigianato, art. 10 Approvazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017”;
vista la D.G.R n. 5-4886 del 20/04/2017 “Legge regionale 14 aprile 2017 n. 6. "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22/05/2017 “Disposizioni di natura autorizzatoria degli stanziamenti di bilancio di previsione al fine di garantire gli equilibri di bilancio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
vista la D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 “L.R. 1/2009, art. 10 – Approvazione Programma degli interventi 2017-2018 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato interno ed internazionale in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017- Punto IV.3.”
determina
per le ragioni e nel rispetto della normativa esposte in premessa:
- di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.b) punto 3) del D.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’Artigiano in Fiera – AF Milano 2017” per un importo stimato non superiore a 89.970,00 (I.V.A. 22% inclusa);
- di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
- progetto di servizio (allegato 1)
- capitolato speciale (allegato 2)
- lettera di invito per la presentazione dell’offerta (allegato 3)
- schema di contratto (allegato 4)
- di invitare la ditta Xx.Xx s.p.a., gestore in esclusiva della manifestazione “L’Artigiano in Fiera – AF Xxxxxx 0000”, a presentare un’offerta per l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane così come descritto nel progetto di servizio e nel capitolato speciale;
- di impegnare la somma di Euro 30,00 per il pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C corrente in xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - c.f. 97584460584 stanziata sul capitolo 113773/2017 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
- di prenotare la somma di Euro 89.970,00 stanziata sul capitolo 113773/2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e che verrà impegnata con successivo provvedimento a favore del soggetto a cui verrà aggiudicato il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane a AF 2017.
Capitolo 113773
Transazione elementare: Missione 14 Programma 01
Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
Cofog: 04.4 Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie
Transazione economica UE: 8 spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea Ricorrente: 4 spese non ricorrenti
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione
- di dare atto che l’individuazione delle imprese artigiane che parteciperanno alla collettiva regionale avverrà tramite apposito bando di concorso da approvarsi con successivo provvedimento;
- di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 7-411 del 13/10/2014 il responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, responsabile del Settore Artigianato;
- di demandare a successivi provvedimenti l’affidamento dei servizi in argomento e gli adempimenti connessi.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 33/2013 e ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016.
Dati di amministrazione trasparente:
Beneficiario: determinabile successivamente Importo: spesa presunta: 89.970,00
Dirigente responsabile: Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx – Dirigente Settore Artigianato
Modalità individuazione beneficiario: art. 63, comma 2, lett.b) punto 3) del D.lgs n. 50/2016.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso avanti il TAR Piemonte entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente determinazione sul B.U. della Regione Piemonte, secondo quanto previsto all’art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).
Visto
Il Vice Direttore regionale Xxxxx Xxxxxxxx
Il Dirigente Xxxxxxxxxx XXXXXX
Allegato
Allegato 1
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI ALLA COLLETTIVA REGIONALE A “L’ARTIGIANO IN FIERA” (FieraMilano, 2-10 Dicembre 2017)
PROGETTO DEL SERVIZIO
ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici
L’art. 23, comma 14 del D.Lgs 50/2016 prevede che la progettazione di servizi sia articolata, di regola, in un unico livello e sia predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.
Il successivo comma 15 del medesimo articolo stabilisce che negli appalti di servizi il progetto debba contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
Di seguito si esplicitano i contenuti elencati nella norma suindicata.
a) RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO.
Il servizio da acquisire riguarda l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2017) che si svolgerà alla FieraMilano, dal 2 al 10 Dicembre 2017.
Tale iniziativa rientra tra quelle individuate dalla Giunta regionale nel Programma pluriennale 2017-2018 degli interventi per l’attuazione del punto IV. 3 Promozione/internazionalizzazione del Documento di indirizzi di cui alla D.G.R. n. 10-2143 del 28/09/2015. (D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017)
L’allegato 1 della citata D.G.R. individua il Calendario delle manifestazioni strategiche 2017-2018 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale.
Il Calendario prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017).
La stessa DGR ha stabilito di partecipare a tale manifestazione con un importo massimo di Euro 90.000,00, oneri fiscali e contributo ANAC inclusi.
“L’Artigiano in Fiera” è un progetto di Xx.Xx s.p.a.
La partecipazione all’edizione 2017 costituisce oramai un appuntamento costante per le imprese artigiane piemontesi. La presenza della collettiva regionale è stata coordinata e organizzata nelle corso delle edizioni precedenti in collaborazione con Unioncamere Piemonte.
Nell’anno 2016 la manifestazione ha visto la partecipazione di 63 aziende artigiane piemontesi.
L’Artigiano in Fiera è un evento capace di favorire l’incontro diretto tra aziende e consumatori, consentire alle imprese di testare il mercato e di confrontarsi con le esperienze di piccoli imprenditori di tutto il mondo.
La grande partecipazione di pubblico, che in alcune giornate delle scorse edizioni ha prodotto picchi di oltre
300.000 ingressi, ha confermato ancora una volta la forza della manifestazione, vero e proprio punto di riferimento mondiale per il settore dell’artigianato.
Artigiano in Fiera è, inoltre, il contesto ideale per valorizzare le identità territoriali con tutta la loro cultura, tradizione, folclore, enogastronomia e produzione artigianale.
L’evento costituisce quindi una grande occasione di marketing e rappresenta per le aziende un’occasione unica per:
a) presentare e vendere i propri prodotti al grande pubblico;
b) effettuare operazione di marketing e comunicazione della propria attività;
c) innovarsi e promuoversi in tutto il mondo, per 365 giorni l’anno, attraverso Artimondo il portale dei prodotti artigianali in esclusiva per gli espositori di Artigiano in Fiera (xxx.xxxxxxxxx.xx).
AF rappresenta il contesto ideale per valorizzare e promuovere il territorio e le sue offerte turistiche direttamente al “consumatore finale”. Come fortemente dimostrato anche dal Piemonte i territori sono protagonisti della fiera in un villaggio globale vissuto dal pubblico attraverso visioni, sapori e odori in grado di creare un clima di festa per nove giorni.
Far parte della collettiva regionale piemontese è già di per sé un vantaggio per l’impresa rispetto alla propria singola partecipazione, poiché offre:
- una migliore personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite) disseminati con un’unica veste allestitiva dalla Fiera nei diversi padiglioni;
- una maggiore visibilità, in quanto l’impresa è componente attiva di un sistema molto più grande e di interesse per il visitatore, anche per gli eventi di presentazione e di promozione previsti nell’area centrale della collettiva stessa.
Anche per l’anno 2017 si intende pertanto consentire alle imprese artigiane di partecipare ad un’area collettiva regionale gestita ed organizzata in collaborazione con Unioncamere Piemonte.
Il progetto prevede, infatti, la selezione, tramite apposito bando, di un numero stimato di 75 imprese artigiane piemontesi che usufruiranno dell’abbattimento del costo di partecipazione. Il sostegno economico assicurato dalla Regione Piemonte con risorse regionali è garantito fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Inoltre, in collaborazione con la Regione Piemonte – Settore Artigianato - verranno definiti una serie di eventi per favorire la massima visibilità delle aziende presenti mediante azioni di forte promozione del “Sistema Piemonte e del Suo artigianato”.
Il servizio relativo alla partecipazione ad AF Milano 2017 comprende quanto descritto nel progetto di servizio e nel capitolato speciale.
b) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008
Non vi è necessità per la Regione Piemonte di redigere il D.U.V.R.I. in quanto la prestazione dei servizi avviene al di fuori dei locali regionali e sotto l’esclusiva responsabilità del gestore della manifestazione (art. 26 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008). Non vi sono, dunque, costi per la sicurezza, relativi alle interferenze.
c-d) CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI, CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO; PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI;
Il corrispettivo massimo di Euro 90.000,00 è stato valutato sulla base dei costi delle precedenti edizioni e delle informazioni acquisite dal soggetto gestore in esclusiva Xx.Xx s.p.a. , ipotizzando l’adesione al bando di circa 75 imprese artigiane e la realizzazione di una serie di eventi per favorire la massima visibilità delle aziende presenti mediante azioni di forte promozione del “Sistema Piemonte e del Suo artigianato”.
L’importo comprende anche il contributo di gara da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione – (A.N.A.C) ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 23/12/2005 n. 266 e della delibera ANAC n. 1377/2016. Il suddetto contributo è di Euro 30,00.
In particolare il servizio che la Regione intende acquisire consta:
- dell’organizzazione della collettiva regionale, con abbattimento, per le imprese che parteciperanno alla fiera, di parte del costo dello spazio espositivo (senza oneri per l’allestimento dello stand, che sono sostenuti dalle imprese partecipanti) per un importo massimo di Euro 68.745,90 iva esclusa (pari a Euro 68.745,90 + IVA al 22 %per Euro 15.124,10 per un totale di Euro 83.870,00).
- della realizzazione eventuale di una serie di eventi per favorire la massima visibilità delle aziende presenti mediante azioni di forte promozione del “Sistema Piemonte” e del suo artigianato, quali inserimento di una pagina promozionale sul catalogo della fiera, interviste televisive, passaggi radiofonici, pubblicità specifica riferita alla collettiva piemontese sui canali di comunicazione social, organizzazione di eventi di degustazione dei prodotti delle imprese presenti nella collettiva, con fornitura dell’attrezzatura necessaria. Il calendario degli eventi potrà essere definito in collaborazione con la Regione Piemonte Settore Artigianato una volta individuate le imprese presenti ed interessate a promuovere la propria attività anche con eventi finalizzati alla degustazione e commercializzazione dei propri prodotti. Al momento non è possibile, pertanto, quantificare i costi per la sicurezza che potranno essere definiti solo sulla base degli eventi che verranno definiti e concordati tra Regione Piemonte Settore Artigianato e l’ente gestore della fiera. L’importo massimo stimato per l’espletamento del servizio di promozione e pubblicizzazione del “Sistema Piemonte” è di Euro 5.000,00 iva esclusa (pari a Euro 5.000,00+ iva 22 % di Euro 1.100,00 per un totale di 6.100,00).
e) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: si rimanda al capitolato allegato alla determinazione a contrarre.
f) SCHEMA DI CONTRATTO:
si rimanda allo schema di contratto allegato alla determinazione a contrarre.
Allegato 2 Capitolato speciale
REGIONE PIEMONTE
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI ALLA COLLETTIVA REGIONALE A “L’ARTIGIANO IN FIERA” 2017
SOMMARIO:
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 2
Art. 2. CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO 2
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 3
Art. 4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3
Art. 5. DURATA DELL’APPALTO 3
Art. 6. IMPORTO DEL SERVIZIO 3
Art. 7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. OFFERTA ECONOMICA. CONTROLLO SUSSITENZA DEI REQUISITI GENERALI 4
Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
Art. 9. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE 4
Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO. 5
Art. 11. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE 5
Art. 12. CAUZIONI 6
Art. 13. INCOMPATIBILITÀ E INDIPENDENZA - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO 6
Art. 14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 6
Art. 15. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 6
Art. 16. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 6
Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
Art. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE 7
Art. 19. SPESE DEL CONTRATTO 8
Art. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 8
Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di organizzazione della partecipazione di imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’Artigiano in Fiera” (di seguito AF Milano 2017) in programma alla FieraMilano dal 2 al 10 dicembre 2017, secondo le specifiche di seguito indicate.
Art. 2. CONTENUTI DEL SERVIZIO RICHIESTO
1. La Regione Piemonte intende offrire alle imprese artigiane piemontesi la possibilità di partecipare, con un abbattimento dei costi del plateatico, ad un’area collettiva organizzata e gestita in collaborazione con Unioncamere Piemonte, alla manifestazione “L’Artigiano in Fiera” (di seguito AF Milano 2017) in programma alla FieraMilano dal 2 al 10 dicembre 2017.
2. La riduzione dei costi a vantaggio delle imprese piemontesi artigiane che occuperanno gli spazi a disposizione è consentita con risorse regionali a valere sul Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; il sistema camerale piemontese si farà direttamente carico di una altra consistente parte degli oneri.
3. Il progetto ha l’obiettivo di portare alla ribalta le imprese artigiane piemontesi, favorire lo sviluppo di occasioni di comunicazione e relazioni di business, intercettare un pubblico sensibile al valore della produzione artigiana, nonché aprire nuovi canali di commercializzazione e distribuzione.
4. All’interno dell’area collettiva dovrà essere garantita la fornitura per ogni impresa partecipante di uno stand con personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite).
5. Sono ammesse ad usufruire dell’abbattimento dei costi a valere su risorse regionali per la partecipazione all’interno dell’area collettiva Piemonte le imprese artigiane piemontesi che al momento della presentazione della domanda e al momento della partecipazione all’evento siano in possesso dei requisiti che saranno indicati nel bando e comunque:
1) siano in possesso di annotazione della qualifica di impresa artigiana nel registro imprese delle CCIAA del Piemonte con sede operativa attiva in Piemonte
2) svolgano attività prevalente (codice ATECO 2007) in tutti i settori ammessi dal regolamento “De minimis” e non rientranti pertanto nelle attività economiche escluse o ammesse con le limitazioni in base al Regolamento (CE) n. 1407/2013 “De minimis”;
3) non siano soggette a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo la normativa in vigore;
4) siano in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC).
5) siano in regola con i versamenti dovuti a norma di legge alle Camere di commercio
6. La domanda di adesione presentata da aziende non in possesso dei requisiti previsti dal bando non avrà alcun valore ai fini dell’attribuzione dell’abbattimento del costo riconosciuto dalla Regione Piemonte.
7. L’abbattimento sarà concesso secondo i criteri che verranno previsti nel bando e comunque:
1) alle aziende regolarmente annotate con la qualifica artigiana (con verifica diretta con Regione Piemonte e il sistema camerale);
2) rispettando l’ordine cronologico di iscrizione alla manifestazione secondo le modalità che saranno indicate nel bando
3) fino ad esaurimento dell’importo massimo delle risorse regionali a disposizione.
8. Sarà cura dell’ente gestore concordare con Regione Piemonte posizioni di massima visibilità delle aziende in possesso del riconoscimento di “Eccellenza Artigiana Piemontese”.
9. Le imprese ammesse ad usufruire dell’abbattimento del costo sono individuate da Unioncamere Piemonte, a seguito di apposito bando di concorso regionale.
10. Qualora le adesioni consentano un avanzo dell’importo totale delle risorse a disposizione il residuo (o parte di esso) potrà essere utilizzato per favorire la massima visibilità delle aziende presenti mediante azioni
di forte promozione del “Sistema Piemonte e del Suo artigianato” attivate dall’ente gestore della manifestazione, per un importo massimo di Euro 5.000,00 (iva esclusa di Euro 1.100,00, pari a un totale di Euro 6.100,00 iva 22% inclusa)
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il RUP (Responsabile unico del procedimento) è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, dirigente responsabile del settore Artigianato, che svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) ai sensi dell’art. 111 del D.lgs 50/2016.
Art. 4. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l’affidatario e tutti i soggetti coinvolti (Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte, imprese artigiane piemontesi).
2. Spettano in particolare all’affidatario:
a) la selezione, mediante bando di concorso, in stretta collaborazione con Unioncamere Piemonte, delle imprese ammesse a partecipare alla collettiva regionale;
b) l’organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla manifestazione dal 2 al 10 dicembre 2017, con l’allestimento di una area collettiva con personalizzazione e finitura degli spazi commerciali a disposizione, del tutto differenti dai moduli standard (strutture preallestite).
c) tutte le attività di promozione e pubblicizzazione dell’area collettiva attraverso i normali canali di comunicazione;
d) la predisposizione e la raccolta, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, dei questionari relativi al grado di soddisfazione, al numero di contatti commerciali attivati, alle osservazioni sull’efficacia dell’evento ed efficienza dell’organizzazione.
3. L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso per l’esecuzione del presente appalto, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 5. DURATA DELL’APPALTO
1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino alla data del 30 gennaio 2018.
Art. 6. IMPORTO DEL SERVIZIO
1. L’importo massimo stimato per l’espletamento del servizio è pari a Euro 73.745,90 oltre Iva al 22 % per Euro 16.224,10.
2. Il corrispettivo che sarà effettivamente riconosciuto all’appaltatore per lo svolgimento del servizio è composto dalle seguenti voci:
a. costo unitario indicato nell’offerta economica quale abbattimento del costo del plateatico moltiplicato per ogni impresa artigiana che ha effettivamente preso parte alla collettiva;
b. a fronte di un numero di adesione di imprese artigiane che determini un costo inferiore rispetto alle risorse disponibili per l’abbattimento del costo di plateatico, verrà fatturato il costo dell’attività di promozione e di pubblicizzazione del sistema piemonte e del suo artigianato fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00 iva esclusa (pari a Euro 5.000,00+ iva 22 % di Euro 1.100,00 per un totale di 6.100,00).
Art. 7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE. OFFERTA ECONOMICA. CONTROLLO SUSSITENZA DEI REQUISITI GENERALI
1. Si applica la procedura di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016.
2. L'aggiudicazione avverrà sulla base della presentazione di una offerta economica che deve indicare separatamente:
- il costo dello stand per ogni singola impresa della collettiva con indicazione dei dettagli delle voci di costo (plateatico, allestimento, assicurazione, iscrizione, altre voci).
- il costo proposto per l’organizzazione di attività di promozione e pubblicizzazione per favorire la massima visibilità delle aziende e del “Sistema Piemonte e del suo artigianato” per un importo massimo di Euro 5.000,00 iva esclusa (pari a euro 5.000,00+ iva 22 % di Euro 1.100,00), a fronte di un numero di adesione di imprese artigiane inferiori al totale delle risorse a disposizione.
- Qualora sussistenti, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa d’opera e dei servizi di natura intellettuale, con indicazione del relativo contratto collettivo di lavoro applicabile, al fine di consentire al committente la verifica ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97 comma 5, lett. d) del D.lgs 50/2016. Il costo della manodopera deve essere indicato separatamente per i due servizi richiesti.
3. L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016. Ai sensi di quanto previsto all'art. 81, comma 1 del medesimo decreto, la committente effettuerà in fase di esecuzione del contratto il controllo sulla permanenza dei suddetti requisiti (verrà data apposita comunicazione all'appaltatore).
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, l’offerta pervenuta non venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il soggetto affidatario del servizio è responsabile della gestione complessiva del progetto descritto dettagliatamente agli artt. 1-2-4-17 del presente capitolato.
2. I competenti uffici del settore Artigianato effettuano verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l’intero svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.lgs 50/2016.
3. La Regione, con nota formale, farà pervenire all'aggiudicatario del servizio le osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.
Art. 9. VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. La committente verificherà la regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, a seguito della presentazione della seguente documentazione:
1. elenco in excell delle aziende artigiane piemontesi partecipanti che hanno usufruito dell’abbattimento del costo dalla Regione Piemonte.
L’elenco deve contenere i seguenti dati:
- Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani
- Mq dello stand
- Soluzione adottata
2. eventuale elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti senza contributo della Regione.
L’elenco deve contenere i seguenti dati:
- Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani
- Mq dello stand
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e la sua coerenza con il progetto approvato
4. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento, soprattutto con riferimento ai servizi di promozione e di pubblicizzazione del sistema Piemonte
5. questionari compilati dalle imprese partecipanti relativi al grado di soddisfazione, al numero di contatti commerciali attivati, alle osservazioni sull’efficacia dell’evento ed efficienza dell’organizzazione sottoposti da Unioncamere Piemonte alle imprese partecipanti.
2. All’esito positivo delle verifiche suddette ed entro il termine massimo di 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni, la committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 102 d.lgs. 50/2016) nonché il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore (art. 113-bis D.lgs 50/2016).
3. L’appaltatore deve pertanto attendere l’emissione del suddetto certificato di pagamento prima di inoltrare la fattura relativa al servizio espletato.
Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.
1. Il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto all’art. 6, sarà liquidato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209- 214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il bonifico (ABI, CAB, C/C e IBAN).
2. Ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 231/2002, la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, emessa nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 del presente capitolato.
3. In ogni caso, il pagamento sarà subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5, comma 3, del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.
5. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli articoli 3 e 6 della legge 136/2010.
Art. 11. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad
una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Anche al di fuori del caso previsto al comma 1, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
Art. 12. CAUZIONI
1. Non si applica la garanzia provvisoria in quanto la presente procedura per l’affidamento del servizio non prevede l’espletamento di una gara.
2. Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016, risultando l’appaltatore di comprovata solidità, dimostrata dalla regolare esecuzione del servizio appaltato nelle precedenti edizioni di “L’Artigiano in Fiera”, l’amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L’offerta dovrà essere corredata alternativamente dall’impegno di un fideiussore di rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ovvero dalla indicazione dell’entità del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 13. INCOMPATIBILITÀ E INDIPENDENZA - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
1. Per l’ammissione alla procedura d’appalto, la ditta affidataria deve dichiarare espressamente di accettare il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016. La violazione del patto suddetto da parte dell’appaltatore comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto.
2. Il soggetto aggiudicatario della gara è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei princìpi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice sarà consegnata all’appaltatore all'atto della sottoscrizione del contratto.
3. In adempimento di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l’aggiudicatario deve impegnarsi a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. Il soggetto aggiudicatario della gara riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. Il soggetto aggiudicatario risponde altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Art. 15. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Considerata la particolare natura del servizio, che richiede un’elevata professionalità delle figure preposte all’esecuzione del contratto la stazione appaltante non intende consentire il ricorso al subappalto.
Art. 16. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine
perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del D.lgs 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiore, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.
4. L’applicazione delle penali compete al RUP (Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”).
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, vengono avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l’Amministrazione procede a contestare l’addebito all’appaltatore secondo la procedura prevista all’art. 108 d.lgs. 108/2006.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. L’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico del Committente per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, indicato nel prosieguo di questo articolo: “Codice”), i dati personali forniti dall’appaltatore sono acquisiti unicamente per l'espletamento della procedura di appalto e per la gestione del contratto. Il trattamento avverrà a cura dei dipendenti incaricati dello stesso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi che si rendesse necessaria o obbligatoria. Il conferimento di tali dati è necessario per la partecipazione all’appalto, per la stipulazione del contratto d’appalto e per la gestione del medesimo, pertanto il mancato conferimento preclude la partecipazione all’appalto, la stipula del contratto e la prosecuzione del rapporto contrattuale. L’appaltatore ha i diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile pro tempore della Direzione regionale “Competitività del Sistema regionale – Settore Artigianato”. Il trattamento oggetto della presente informativa è effettuato in riferimento agli obblighi (e ai compiti) previsti dal d.lgs. 50/2016.
2. In sede di stipulazione del contratto, l’aggiudicatario sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui effettui il trattamento in conseguenza dell’espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2013 citato.
Art. 18. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare la riservatezza sulle informazioni acquisite e sulle attività svolte.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere patrimoniale, statistico, anagrafico e/o di qualunque altro genere di cui l’Appaltatore verrà a conoscenza sono considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Art. 19. SPESE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore.
2. Il contratto sarà repertoriato presso il settore regionale competente e sarà registrato presso l’Agenzia delle Entrate in caso d’uso. Sono a carico dell’appaltatore le imposte di bollo (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642) e di registro (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/4/1986 n. 131).
3. Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
4. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che ai sensi di legge non devono gravare sul Committente.
5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.
Allegato 3 Schema lettera invito a presentare offerta
Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Artigianato
xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Data (*)
Protocollo (*)
(*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA Classificazione
Spett.le Xx.Xx. S.p.A.
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Allegati: 4
Oggetto: Servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’Artigiano in fiera” 2017. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016.
Richiesta di offerta economica.
Codice identificativo di gara (CIG): (da citare in tutte le comunicazioni)
In data 05/06/2017 la Giunta regionale ha approvato il provvedimento recante ”CALENDARIO MANIFESTAZIONI STRATEGICHE 2017-2018 di carattere nazionale ed internazionale per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato piemontese sul mercato interno ed internazionale” (D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017- Allegato 1).
Il Calendario prevede, tra l’altro, la partecipazione a iniziative di carattere settoriale e specialistico. In tale ambito la D.G.R. citata ha individuato la manifestazione AF 2017 “L’artigiano in Fiera” (FieraMilano, 2-10 Dic. 2017) (di seguito AF 2017).
Con determinazione a contrarre n.
del
è stata indetta la procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.lgs 50/2016, per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale di AF 2017 per un importo stimato non superiore a Euro 89.970,00 (iva 22% compresa).
Con la stessa determinazione sono stati approvati il progetto di servizio, il capitolato speciale e lo schema di contratto.
La manifestazione AF 2017, in programma alla FieraMilano dal 2 al 10 dicembre 2017, è organizzata in esclusiva dalla Ditta Xx.Xx. s.p.a.
Con la presente si invita pertanto codesta società a fornire la propria offerta per il servizio con le caratteristiche specificate nel capitolato speciale e nello schema di contratto approvato con la determinazione citata e allegati alla presente lettera.
Importo massimo del servizio: Euro 73.745,90 oltre Iva al 22 % per Euro 16.224,10. Data presentazione offerta, a fini organizzativi: entro ore 12:00 del .
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: si rimanda al capitolato speciale e allo schema di contratto allegati.
Xxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
Tel. 000.0000000
Fax 000.0000000
OFFERTA ECONOMICA: si rimanda all’art. 7, comma 2, del capitolato
Con la presentazione dell’offerta il concorrente deve dichiarare espressamente l’accettazione di tutte le condizioni riportate nella lettera d’invito, nel capitolato speciale e nello schema di contratto.
GARANZIA: l’offerta deve essere corredata alternativamente dall’impegno di un fideiussore di rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ovvero dalla indicazione dell’entità del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
DURATA DELL’OFFERTA: l’offerta ha una validità di 100 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Non sono ammesse offerte alla pari, in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, pari a zero.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se l’offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, D.lgs 50/2016).
Le CLAUSOLE ESSENZIALI del contratto sono riportate nel capitolato speciale e nello schema di contratto allegati alla determinazione n. del cui si rimanda.
REQUISITI SOGGETTIVI del concorrente. Codesta società deve allegare i seguenti moduli compilati:
a) DGUE: Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE): reperibile in versione editabile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxx-xx- gara-unico-europeo-dgue. Da compilarsi nelle seguenti parti: Requisiti generali - Parte II- Sezione A e B; Parte III sezione A,B,C,D; Parte VI.
b) Modello B: Patto di Integrita’, Codice di Comportamento e altri obblighi del fornitore.
c) Modello C: Conto dedicato (ai fini della legge 136/2010 e successive modifiche riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari)
Infine, codesta società deve registrarsi al servizio AVCPASS, indicando a sistema il CIG della presente procedura di affidamento:
Dopo la registrazione, il sistema rilascia un “PASS”, (PassOE) da trasmettere alla stazione appaltante.
Il PASS rappresenta lo strumento necessario attraverso cui la stazione appaltante procederà all’acquisizione via web della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale del concorrente. (xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxx-xxxx-xxx-xxxx-x)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Settore Artigianato, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i: si rinvia all’art. 17 del Capitolato speciale.
Distinti saluti.
Referente
Xxxx Xxxxxxx: tel.011/432.4562 xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Il Responsabile del Settore Xxxxxxxxxx XXXXXX (firmato digitalmente)
Allegati:
- Determinazione a contrarre n. del con i seguenti allegati:
1) Progetto del servizio.
2) Capitolato speciale d’appalto
3) Schema di contratto a) Modello A: DGUE
b) Modello B: Patto di Integrita’, Codice di Comportamento e altri obblighi del fornitore.
c) Modello C: Conto dedicato (ai fini della legge 136/2010 e successive modifiche riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari).
Allegato 4 Schema contratto
REGIONE PIEMONTE
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE PIEMONTESI ALLA COLLETTIVA REGIONALE A “L’ARTIGIANO IN FIERA”
(D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017)
Importo contrattuale: Euro ……………………….…………… oltre IVA 22 % di Euro ………………………
CIG: ………………………..
PREMESSO CHE:
- con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. …… del …/…/………, in attuazione della D.G.R. n. 4-5123 del 05/06/2017 “L.R. 1/2009, art. 10
– Approvazione Programma degli interventi 2017-2018 per la valorizzazione delle produzioni artigiane sul mercato interno ed internazionale in attuazione del Documento triennale di indirizzi 2015-2017- Punto IV.3.”, si è indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.b), punto 3 per l’acquisizione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2017), che si svolgerà a FieraMilano dal 2 al 10 Dicembre 2017, per un importo stimato non superiore a 73.745,90 + IVA 22%
- con la medesima determinazione è stato approvato il progetto di servizio, il capitolato speciale, lo schema di contratto e la lettera di invito a presentare un’offerta;
- preso atto che la manifestazione è organizzata in esclusiva dall’impresa
- con nota del è stata invitato il gestore in esclusiva della manifestazione a presentare la sua migliore offerta per il servizio di cui all’oggetto;
- con nota del l’impresa ha presentato la propria offerta
- detta offerta è stata ritenuta congrua dall’Amministrazione committente, pertanto,
con determinazione del Dirigente del Settore Artigianato della Direzione Competitività del Sistema Regionale
n. …… del …/…/… , il servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi
alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2017), che si svolgerà a FieraMilano dal 2 al 10 Dicembre 2017, è stato affidato (ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 3 del
d.lgs. 50/2016) alla società
,
Quanto sopra premesso, tra:
con sede legale in , P.I.
la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata da …………………….., nata a il
……………………., Dirigente del Settore …………. e domiciliata, ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di via .. - Torino
(di seguito denominata “Committente”);
E
…………………………………………………… (P.IVA ),
corrente in …………………………… - Via …………………..……………n. .
rappresentata da …………………………………………..…………. nato a ……………………………………
il ……………… in qualità di …………………………………………. domiciliato ai fini del presente contratto, presso la sede della Società medesima,
in seguito denominata “l’Appaltatore”, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1. RICHIAMI
1. Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle integralmente.
2. L’affidamento del servizio viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta economica, i quali sono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014, di cui al successivo art. 14;
- il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, di cui al successivo art. 14.
Art. 2. CIG
1. Il CIG acquisito per il presente contratto è il seguente:
2. Il CIG suindicato sarà riportato negli strumenti di pagamento, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).
Art. 3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, dirigente responsabile del settore Artigianato, che svolge anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C) ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione in attuazione del comma 5 dell’art. 31 d.lgs. 50/2016, approvate con delibera n. 1096 del 26/10/2016.
Art. 4. OGGETTO
1. Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione del servizio di organizzazione della partecipazione delle imprese artigiane piemontesi alla collettiva regionale a “L’ARTIGIANO IN FIERA” (di seguito AF Milano 2017), che si svolgerà a FieraMilano dal 2 al 10 Dicembre 2017, così come articolato e descritto nelle attività indicate nel capitolato speciale, che si richiama integralmente.
Art. 5. CONTENUTI, CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Si richiamano integralmente gli articoli 1, 2, 4 e 17 del capitolato speciale d’appalto.
Art. 6. DURATA DELL’APPALTO
1. Il servizio oggetto di appalto decorre dalla stipula del contratto fino alla data del 30 gennaio 2018.
Art. 7. CORRISPETTIVO
1. Il corrispettivo riconosciuto all’appaltatore per lo svolgimento del servizio è composto dalle seguenti voci:
- importo riferito all’abbattimento del costo del plateatico indicato nell’offerta economica pari a Euro
moltiplicato per ogni impresa artigiana che ha preso parte effettivamente alla collettiva, per un totale massimo di Euro
- eventuale costo dell’attività di promozione e di pubblicizzazione del Sistema piemonte e del suo artigianato indicato nell’offerta economica pari a Euro .
per un ammontare complessivo massimo di euro + IVA 22%
Art. 8. CONTROLLI DA PARTE DELL’ENTE COMMITTENTE SULLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. L’appaltatore del servizio è responsabile della gestione complessiva del progetto descritto dettagliatamente agli artt. 1,2,4,17 e 18 del capitolato speciale d’appalto.
2. I competenti uffici del settore Artigianato effettuano verifiche in ordine alle attività effettivamente svolte e documentate durante l’intero svolgimento del servizio, ai sensi dell’art. 31, comma 12, del D.lgs 50/2016.
3. La Regione, con nota formale, farà pervenire all'aggiudicatario del servizio le osservazioni critiche e le eventuali contestazioni a seguito dei controlli esercitati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio non preventivamente comunicati per iscritto alla Regione.
Art. 9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
1. La committente accerterà la regolare esecuzione del servizio ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, a seguito della presentazione della seguente documentazione e salvi gli altri poteri di controllo spettanti secondo il presente contratto o il capitolato speciale:
1. elenco in excell delle aziende artigiane piemontesi partecipanti che hanno usufruito dell’abbattimento del costo dalla Regione Piemonte.
L’elenco deve contenere i seguenti dati:
- Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani
- Mq dello stand
- Soluzione adottata
2. eventuale elenco delle aziende artigiane piemontesi partecipanti senza contributo della Regione. L’elenco deve contenere i seguenti dati:
- Codice fiscale – Denominazione - Indirizzo – Comune – Provincia dell’azienda – Numero Albo artigiani
- Mq dello stand
3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la rendicontazione finale delle spese e la sua coerenza con il progetto approvato;
4. relazione corredata da materiale fotografico, rassegna stampa e qualunque documentazione idonea a dimostrare la completa realizzazione dell’intervento, soprattutto con riferimento ai servizi di promozione e di pubblicizzazione del Sistema Piemonte.
5. questionari compilati dalle imprese partecipanti relativi al grado di soddisfazione, al numero di contatti commerciali attivati, alle osservazioni sull’efficacia dell’evento ed efficienza dell’organizzazione sottoposti da Unioncamere Piemonte alle imprese partecipanti.
2. All’esito positivo delle verifiche suddette ed entro il termine massimo di 3 mesi dall’ultimazione delle prestazioni, la committente rilascerà il certificato di regolare esecuzione del servizio (art. 102 d.lgs. 50/2016) nonché il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore (art. 113-bis D.lgs 50/2016). L’appaltatore deve pertanto attendere l’emissione del suddetto certificato di pagamento prima di inoltrare la fattura relativa al servizio espletato.
Art. 10. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.
1. Il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto all’art. 7 sarà liquidato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209- 214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il bonifico (ABI, CAB, C/C e IBAN).
2. Ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 231/2002, la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, emessa nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 del presente contratto.
3. In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016.
4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile.
Art. 11. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia").
2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s’intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
Art. 12. DIRITTO DI RECESSO E RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DEL COMMITTENTE
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, comma 13 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 153 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Anche al di fuori del caso previsto al comma 1, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile il committente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA
1. Non si applica la garanzia provvisoria in quanto la presente procedura per l’affidamento del servizio non prevede l’espletamento di una gara.
2. Per quanto concerne la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016, risultando l’appaltatore di comprovata solidità, dimostrata dalla regolare esecuzione del servizio appaltato nelle precedenti edizioni di “L’Artigiano in Fiera”, l’amministrazione si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. L’offerta dovrà essere corredata alternativamente dall’impegno di un fideiussore di rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016 ovvero dalla indicazione dell’entità del miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 14. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
1. Si richiama l’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.
2. L’appaltatore dichiara espressamente di accettare il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, che regola i comportamenti della Regione Piemonte e degli operatori economici nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti, delle concessioni e degli altri contratti disciplinati dal D.lgs 50/2016. La violazione del Patto suddetto da parte dell'appaltatore comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del Contratto.
3. L’appaltatore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2), in quanto compatibile. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell’affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei princìpi di gradualità e proporzionalità. Una copia del Codice suddetto viene consegnata all'appaltatore insieme a copia del Contratto.
4. In adempimento di quanto previsto all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, l’appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti della Regione Piemonte che abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Come precisato dall’Autorità nazionale anticorruzione, tale divieto trova applicazione anche con riferimento ai dipendenti che
- pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.
.
Art. 15. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
1. La Regione Piemonte non ha predisposto il D.U.V.R.I. non sussistendo rischi da interferenza, in quanto il servizio è eseguito fuori dei locali della committente e sotto l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore (art. 26, c. 1 d.lgs. 81/2008).
2. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia del Committente, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite.
Art. 16. DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO. SUBCONTRATTI
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) d.lgs. 50/2016.
2. Trattandosi di affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) d.lgs 50/2016, riferito all’abbattimento di parte del costo dello spazio espositivo in gestione esclusiva del soggetto gestore, non è configurabile il sub appalto del servizio da acquisire.
3. Per le eventuali iniziative di promozione e pubblicizzazione dell’area collettiva e del Sistema Piemonte da definirsi in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Artigianato, qualora l'affidatario intenda avvalersi del subappalto, dovrà indicarlo in sede di offerta, attenendosi a quanto previsto dall'art. 105 d.lgs. 50/2016, al quale si rimanda anche per la definizione di subappalto. Il subappalto sarà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 suddetto. In assenza dell'autorizzazione regionale (che verrà concessa in presenza dei presupposti e della presenza di una richiesta corredata della documentazione prevista all'art. 105 suddetto), non è consentito il subappalto.
4. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario è tenuto a comunicare alla committente, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Devono essere, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
Art. 17. INADEMPIMENTO, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel capitolato o nel contratto, ai sensi dell’art. 108, c. 4 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all’Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l’esatto adempimento. Qualora l’appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l’inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
3. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, in caso di difformità dei servizi resi rispetto a quanto previsto dal capitolato, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concessi per sanare la difformità segnalata, una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiore, complessivamente, al 10% di detto ammontare netto contrattuale.
4. L’applicazione delle penali compete al RUP (Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”).
5. In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di concedere delle proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.
6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale.
7. In ogni caso, qualora l’ammontare complessivo delle penali superi il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale, saranno avviate le procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, secondo quanto previsto all’art. 108 del d.lgs. 50/2016.
8. La risoluzione del contratto è anche disposta per qualunque altro comportamento dell'appaltatore che, a giudizio del RUP, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni del contratto tale da compromettere la
buona riuscita del servizio appaltato. In tal caso, l’Amministrazione procede a contestare l’addebito all’appaltatore secondo la procedura prevista all’art. 108 d.lgs. 108/2006.
9. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’Appaltatore è anche tenuto al risarcimento degli ulteriori danni, diretti ed indiretti, che la committente abbia subito in conseguenza dell’inadempimento e della risoluzione contrattuale.
Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.
n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
2. In particolare, in ordine al presente procedimento:
a) i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità del contraente in ordine agli adempimenti connessi alla procedura in oggetto, alla stipulazione del contratto ed alla esecuzione dell’appalto;
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati mediante supporto sia cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dal procedimento;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.; 3) l’Autorità nazionale anticorruzione ed altre Autorità nei confronti delle quali vi siano degli obblighi di comunicazione dei suddetti dati, compresi i dati giudiziari ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., cui si rinvia;
f) i dati giudiziari ed eventuali dati sensibili saranno trattati in conformità al “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 2016, n. 9/R.
g) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è la Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
3. La Committente, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'appaltatore “Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato”. A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, l'Appaltatore, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:
a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Committente;
b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del Contratto;
c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 vigilando sui trattamenti da essi svolti;
d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al Contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
e) segnalare tempestivamente alla Committente le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003:
f) informare prontamente la Committente di tutte le questioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Art. 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare la riservatezza sulle informazioni acquisite e sulle attività svolte.
2. Tutti i dati e le informazioni di carattere patrimoniale, statistico, anagrafico e/o di qualunque altro genere di cui l’Appaltatore verrà a conoscenza sono considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Art. 20. SPESE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 39 l.r. 8/1984, tutte le spese di contratto sono a carico dell’appaltatore.
2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L’imposta è a carico dell’appaltatore ed è dovuta in misura fissa, ogni quattro facciate di cento righe (su carta uso bollo) per esemplare firmato in originale e per copia conforme (compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge).
3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.
4. Sono a carico dell’appaltatore anche eventuali altri oneri, tributari e non, che per legge non devono gravare sul Committente.
5. Tutte le spese connesse alla prestazione del servizio sono a carico dell’Appaltatore.
Art. 21. RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rimanda alle disposizioni contenute nel capitolato d’appalto, nonché alla normativa nazionale ed europea vigente in materia di appalti pubblici di servizi. In via residuale, si farà riferimento alle norme del codice civile.
Art. 22. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
1. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'appaltatore che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Torino.