LOTTO 1
LOTTO 1
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
CIG: 635218875C
Tra: Uniacque S.p.A.
con sede in: Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx XX
Partita I.V.A./C.F.: 03299640163
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
Nr. ………….
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2015
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2018
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl
Sezione I - DEFINIZIONI 4
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6
Art. 1 - Durata del contratto 6
Art. 2 - Gestione del contratto 6
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 6
Art. 4 - Altre assicurazioni 6
Art. 5 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente 6
Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto 7
Art. 7 - Facoltà di recesso 7
Art. 8: Assicurazione per conto di chi spetta
.........................................................................................................................................................................................Err
ore. Il segnalibro non è definito.
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE 8
Art. 1 - Responsabilità civile verso terzi 8
Art. 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro 8
Art. 3 - Precisazioni 8
Art. 4 - Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento 10
Art. 5 - S.I.R. - Self Insurance Retention – Autoassicurazione 10
Art. 6 - Responsabilità personale 11
Art. 7 - Rischi esclusi dall’assicurazione 11
Art. 8 – Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri 12
Art. 9 - Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa 13
Art. 10 - Costituzione del premio – Norma transitoria 13
Art. 11 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) 14
Art. 12 - Trattamento dei dati 14
Art. 13 - Disposizione finale 14
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari 14
Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 15
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 16
Sezione I - DEFINIZIONI
Amministrazione o Ente: Uniacque SpA., Assicurato e Contraente della polizza;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse é protetto dalla assicurazione;
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione;
Attività del Contraente: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regola- menti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguen- ti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, in ottemperanza a quanto indicato nel certifica CCIAA, anche av- valendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili non potabili, di fognatura e depurazione.
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in ge- stione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Broker: il Broker vigente ATI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atto di terrorismo: l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o in- timorire l’opinione pubblica o parte di essa;
Contaminazione: l’avvelenamento che causi il mancato o limitato uso di beni o risorse, dovuto a presenza di sostanze chimiche e/o biologiche;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
Danno corporale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale, esistenziale e simili;
Danno materiale: la distruzione, il deterioramento, la alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose, e il pre- giudizio economico che ne deriva;
Danno patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dal risarcimen- to;
Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiun- tamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o co- munque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all’Assicurato;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di risarcimento;
Massimale di garanzia: la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano sofferto danno materiale;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Retribuzioni erogate: La somma dei sotto indicati punti 1) e 2):
1. Le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Con- traente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclu- si parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, “lavoratori interinali” ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al per- sonale in servizio presso la Contraente:
a) in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
b) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro risarcibile;
Self Insured Retention (SIR): l’importo, comprensivo anche delle spese di gestione, che la Contraente tiene a proprio carico per ciascun Sinistro, e che non interessa in alcun modo la garanzia assicurativa
Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento. Più sinistri derivanti dalla medesima causa saranno considerati come un unico sinistro; tutti gli eventi dannosi derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tali eventi dannosi saranno attribuiti all’anno di assicurazione nel quale il primo evento dannoso derivante dalla stessa causa si sia verificato. Se il primo evento in serie si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri successivi appartenenti alla medesima serie di sinistri de- vono intendersi esclusi dalla polizza.
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
É facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non é consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
É inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normati- ve ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza natura- le, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrispo- sto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2 - Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta racco- mandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi rico- nosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del con- tratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuo- vo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4 - Altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente l’organismo di conci- liazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Nel caso di eventuale succes- sivo giudizio è esclusivamente competente il foro del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato
Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scaden- ze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regola- zione.
Art. 7 - Facoltà di recesso Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. 6 Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE
Art. 1 - Responsabilità civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questa, in con- seguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, debba pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni corporali e/o danni materiali in dipendenza della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività o competenze istituzionalmente previste o consentite o delegate da leggi, da regolamenti, dall’atto costi- tutivo, o altri atti amministrativi.
Art. 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente re- sponsabile sia direttamente che ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell’assicurazione, nonché per le malattie professionali, sofferti dai propri dipendenti, direttori e dirigenti di ogni livello e dai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, nonché da parasu- bordinati, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, occasionali o accessori, e comunque da coloro per i quali la normativa vigente pone a carico del Contraente l’iscrizione all’Inail o attribuisce ad essa un ruolo di soggetto responsabile.
Il Contraente rimarrà pertanto indenne:
1. da eventuali azioni di regresso esperite dall’INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000
n. 38, dall’INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso;
2. dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio al soggetto non tutelato dall’assicurazione di legge o agli aventi diritto, ovvero dalla erogazione di somme che sia condannata a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina dei DPR 30 giugno 1965
n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e s.m.i e/o della Legge 12 giugno 1984 n. 222, e s.m.i.; fermo che per quanto riguarda le malattie professionali:
3. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo ti- po di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell’assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
4. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice ed amianto, nonché per le ricadute;
5. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella del-la stipu- lazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 24 mesi precedenti) ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di ces- sazione della garanzia o del rapporto di lavoro, se antecedente alla cessazione della garanzia;
6. qualora il Contraente abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi R.C.O. senza so- luzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificati- si dopo la stipula della prima polizza tra il Contraente e l’infrascritta Società.
Art. 3 - Precisazioni
Fermo che la copertura assicurativa non ha limiti territoriali ed é operante anche per fatto colposo o doloso delle per- sone delle quali l’Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa com- prende la responsabilità derivante:
a) per proprietà e/o conduzione a qualunque titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, acquedotti (dalle opere di captazione, comprese, fino al contatore di presa delle singole utenze, compreso), fognature (dagli allac- ciamenti delle singole utenze, inclusi i sifoni intercettori, fino ai recapiti finali, compresi), impianti, cantieri, loro pertinenze e quant'altro destinato o connesso all’Attività dell’assicurato; inclusi alberi ad alto fusto, giardini, par- chi e verde pubblico in generale, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, ovvero di quant’altro
di proprietà dell’Ente o destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente o a ciò in qualsiasi modo ri- conducibile;
b) per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, ferme le esclusioni per i danni da fur- to ed i beni in Leasing;
c) per danni a cose di terzi consegnate ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, con l’esclusione dei danni da incendio;
d) da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al Contraente, a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
e) da furto sofferto da terzi laddove l’autore del reato si sia avvalso di impalcature, ponteggi e/o altro assimilabile eretti, dal Contraente direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impian- ti di sua proprietà o ad essa in uso, a parziale deroga del successivo art. 7;
f) per danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi;
g) per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non deri- vino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive;
h) per danni materiali causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicu- rato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;
i) quale committente dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle fina- lità istituzionali, effettuate da terzi;
j) degli obblighi che competono ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
k) ai sensi dell’art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da veicoli, anche non a motore, utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezio- ne di quelli di proprietà od in uso al Contraente, e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa già in es- sere per i medesimi rischi;
l) dalla interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, che siano conseguenza di danni materiali o lesioni personali, a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza;
m) da erogazione di acqua alterata e/o contaminata, anche qualora l’alterazione e/o contaminazione fosse stata ef- fettuata da persone delle quali il Contraente deve rispondere;
n) dalla mancata o minimale erogazione d’acqua o causati dall’eccessiva pressione della medesima, a seguito di danni accidentali agli impianti di trasmissione e distribuzione, sempreché sussista una responsabilità dell’Assicurato, ferme le esclusioni previste in polizza;
o) da contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comun- que fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga del successivo art. 7;
p) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, mense e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l’esclusione dei danni dovuti a difetto di ori- gine di prodotto;
q) dalla esistenza di servizi medici ed infermieristici attivati dal Contraente, con l’esclusione dei danni derivanti dalla responsabilità civile medica e “paramedica”;
r) dalla responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
s) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all’articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – “Codice delle Assicurazioni Private”), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni al Contraente di cui essa si avvalga e dei quali il Contraente stesso non debba rispondere);
t) per danni, compresi – a parziale deroga di quanto sopra disciplinato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non é invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commercia- li nonché per le multe o ammende inflitte direttamente al Contraente o alle persone di cui esso debba risponde- re;
u) dalla circolazione, anche non soggette alla disciplina della normativa vigente in tema di circolazione di veicoli e natanti (D.Lgs. 209/2005, Titolo X, smi), di veicoli e natanti di proprietà e/o in uso all’Azienda, non soggetti a tale normativa;
Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato.
Non sono considerati terzi i prestatori d’opera soggetti ad assicurazione Inail per i casi di morte o lesioni personali su- bite in occasione di servizio, operando nei loro confronti la garanzia di cui al precedente art. 2 “Responsabilità verso prestatori di lavoro”.
Sono considerati terzi gli Amministratori, i dipendenti, direttori e dirigenti del Contraente di ogni livello e i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, anche se iscritti all’Inail, qualora subiscano danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o a loro in uso; sono considerati ter- zi anche i rappresentanti legali dell’Ente quando sono utenti dei servizi dell’Ente stesso.
Resta altresì convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività garantite in polizza devono in- tendersi terzi fra loro limitatamente alle lesioni personali.
Art. 4 - Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo di € 10.000.000,00 (diecimilio- ni/00) per ciascun sinistro e con il sottolimite R.C.O. di € 2.500.000,00 (duemilionecinquecentomila/00) per persona.
Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sotto- limiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si ri- ferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
Art. 5 - S.I.R. - Self Insurance Retention – Autoassicurazione L’assicurazione entra in vigore – sempre che non insorgano contestazioni in merito all’operatività della garanzia, dopo i primi € 5.000,00 per sinistro, importo che resta a totale carico dell’Amministrazione quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
In presenza di un sinistro in serie, tale S.I.R. verrà applicata una sola volta.
Le garanzie di cui all’Art. 2 (RCO) vengono invece prestate senza applicazione di franchigia o Self Insured Retention. Si conviene pertanto che:
a) danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico dell’Amministrazione che provvederà con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche ed eventualmente avva- lendosi di strutture esterne), informando la Società degli esiti conclusivi.
Resta convenuto tra le parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dalla Contraente in quanto ritenute po- tenzialmente contenute nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere alla Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 10 giorni dal ricevi- mento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in meri- to all’operatività della garanzia
b) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui all’art. 10 che segue.
Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’indennizzo richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla So- cietà perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, l’Amministrazione ne farà denuncia
alla Società che riconoscerà – ai fini del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta alla Amministrazione o agli assicurati. La Società po- trà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dall’Amministrazione senza accollarsi le spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.
In ogni caso la Società è obbligata esclusivamente al pagamento per la liquidazione degli importi eccedenti la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico dell’Amministrazione.
Le parti prendono atto che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto da parte della Amministrazione al terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non pre- viamente approvati dalla Società, restano a totale carico della Contraente.
Art. 6 - Responsabilità personale La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell’ambito delle attività e iniziative riconducibili al Contraente stesso:
a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti del Contraente di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato il Contraente si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant’altro ad essa riconducibile;
b) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
c) del personale dell’Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni, com- presi – a parziale deroga di quanto precedentemente disciplinato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;
d) dei soggetti:
◊ impiegati in lavori socialmente utili,
◊ utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dal Contraente;
◊ partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stage e quant’altro assimilabile; per danni cagionati a terzi nell’ambito delle attività ed iniziative riconducibili all’Azienda stessa.
La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dell’Ente per l’organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell’ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.
Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.
Art. 7 - Rischi esclusi dall’assicurazione
La Società non risarcisce i danni derivanti da o connessi a:
◊ rischi da responsabilità civile per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
◊ di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell’atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, al- terazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sotto- suolo suscettibile di sfruttamento;
◊ detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l’accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell’atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomi- che;
◊ presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto, silicio e piombo;
◊ furto;
◊ perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la ga- ranzia di cui alla lett. b) dell’art. “Precisazioni”;
◊ i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di ope- razioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marit-timi, piattafor- me offshore, bettoline e simili;
◊ contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere;
◊ dati o software, in particolare per qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti dan- ni da interruzione d’esercizio;
◊ malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
◊ organismi geneticamente modificati;
◊ gli eventuali danni dei quali l’Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il xx- xxxxxxxxxx in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
◊ multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
◊ fenomeni elettromagnetici;
◊ detenzione ed impiego di esplosivi;
◊ terrorismo; nonché:
◊ cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua;
◊ alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
◊ derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana;
◊ connessi a contagio da virus HIV e sindrome di Creutfeld-Jacobs (BSE);
◊ imputabili a fumo attivo o passivo;
◊ i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, da PCB e da muffe;
◊ i danni da responsabilità civile professionale;
Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilo-
go delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti” che segue.
Art. 8 – Denuncia, accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri
Le attività riguardanti la denuncia, trattazione e liquidazione dei sinistri vengono normate come segue:
A. Impegni della Azienda:
1. per gli eventi il cui indennizzo richiesto è superiore all’importo di franchigia per sinistro convenuta, o che in assenza di preventive indicazioni è ragionevole presumere possa superare tale limite o qualora lo superi nel corso dell’istruttoria, l’Azienda dovrà:
a) darne avviso alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal mo- mento in cui ne è venuta formalmente a conoscenza; la denuncia dovrà contenere una descrizione detta- gliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e dovrà essere corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in suo possesso;
b) trasmettere poi tempestivamente alla Società tutti gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui sia venuta in possesso successivamente alla denuncia;
2. per gli eventi il cui indennizzo richiesto è, certamente o ragionevolmente, pari o inferiore all’importo di fran- chigia convenuta, l’Azienda dovrà:
a) provvedere alla gestione e alla eventuale liquidazione del sinistro con propri mezzi organizzativi e finan- ziari. Rimarranno a carico della Azienda, divenendo però una componente del costo complessivo del sini- stro, il pagamento degli onorari derivati dalla designazione di eventuali legali o tecnici esterni, resisi ne- cessari per la gestione della vertenza;
b) inviare alla Società, con cadenza quadrimestrale, un rapporto sui sinistri aperti che contenga: la numera- zione assegnata al sinistro, la data di accadimento, le iniziali del danneggiato, l’ammontare dell’importo liquidato o preventivato, l’importo di eventuali onorari liquidati a legali o periti esterni.
B. Impegni della Società, limitatamente agli eventi ad essa denunciati dalla Azienda:
1. assumere a nome della Azienda la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti alla Azienda stessa.
In aggiunta all’importo da liquidare al danneggiato, saranno a carico della Società anche le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite stabilito dall’art. 1917 Cod. Civ.
2. inviare alla Azienda, con cadenza quadrimestrale, un rapporto sui sinistri gestiti che contenga, oltre ai riferi- menti necessari alla Azienda per l’individuazione della pratica, l’importo posto a riserva, l’importo liquidato, la data di chiusura del sinistro, l’importo di eventuali onorari liquidati a legali o periti.
Qualora per effetto delle spese legali sostenute, in ogni grado di giudizio, l’importo della franchigia convenuta venga superato, l’ammontare delle spese eccedenti la franchigia costituirà motivo di denuncia alla Società.
Resta facoltà della Azienda presentare la denuncia anche per i sinistri rientranti in franchigia, quando ciò sia opportu- no per la migliore definizione del danno; in tale caso la Azienda si rimetterà completamente alle determinazioni della Società, salva la possibilità di riprendere in proprio la gestione per competenza.
Le parti convengono inoltre che:
a) i rapporti di cui ai punti A. e B. che precedono verranno prodotti dalle parti anche alla scadenza del 180’ giorno successivo alla cessazione del presente contratto, con specifico riferimento ai sinistri ancora in trattazione al ter- mine del contratto o a quelli di cui si è avuta notizia successivamente alla sua cessazione; qualora in tale occasione risulti che vi siano sinistri ancora in trattazione, le parti converranno congiuntamente un successivo scambio di rapporti, da effettuarsi alla scadenza del trimestre che segue, e così successivamente;
b) entro 60 giorni da ogni scambio tra le parti dei rapporti di cui ai punti A. e B. che precedono, verrà effettuato un bilancio per determinare e aggiornare la posizione creditoria / debitoria di ciascuna delle parti;
c) eventuali incongruenze, osservazioni o richieste di informazioni che una parte dovesse richiedere all’altra in ordi- ne agli importi liquidati o riservati risultanti da tali rapporti, verranno segnalate entro i 60 giorni successivi al loro ricevimento, restando inteso che in assenza di comunicazioni entro tale termine verrà dato per accettato quanto è da questi riportato; in caso contrario le parti si impegnano reciprocamente a fornire esaurienti risposte alle infor- mazioni richieste;
d) entro i 30 giorni successivi alla accettazione tra le parti delle risultanze del rapporto di cui al precedente punto a), le parti procederanno al primo aggiornamento definitivo delle reciproche posizioni creditorie / debitorie e la parte che risulterà debitrice provvederà a liquidare all’altra parte l’importo a saldo che ne deriva;
e) le parti procederanno analogamente per la definizione e saldo delle posizioni creditore / debitorie risultanti dagli eventuali rapporti di aggiornamento di cui all’ultima parte del precedente punto a).
In caso di controversia sulla quantificazione degli importi liquidati o preventivati, le parti convengono di demandare la vertenza al giudizio di un collegio peritale, composto da tre periti nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo di comu- ne accordo; ogni parte sosterrà le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.
Art. 9 - Gestione delle vertenze e spese legali – Rinuncia alla rivalsa
Per vi danni eccedenti la SIR, si conviene che:
◊ per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tec- nici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
◊ le spese per resistere alla azione promossa contro l’assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato supe- ri questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
◊ In caso di procedimento penale, è facoltà dell’assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell’assicurato, assu- merà a proprio carico le relative spese;
◊ Fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende;
◊ L’assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si da inizio al procedimento nei suoi confronti.
◊ La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge (salvo gli appaltatori e i subappaltatori), gli utenti, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
Art. 10 - Costituzione del premio e regolazione annuale Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota promille convenuta per il totale delle retribuzioni erogate dalle Società Assicurate.
Il premio risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Contraente fornirà alla Società entro i 60 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della re- golazione del premio dell’annualità precedente, l’ammontare definitivo delle retribuzioni erogate.
Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società ri- conoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 11 - Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza é effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazio- ne Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea
di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrispon- derlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 12 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 13 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esi- stente).
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottem- peranza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Sezione IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Scoperto per sinistro
Garanzia / Tipologia di danno
S.I.R.
in % sul
danno
con il minimo
di
Xxxxxxx risarci-
mento per sinistro/anno
Per sinistro se non diversamente convenuto
-- --
€ 5.000,00
I massimali di polizza
Malattie professionali
-- --
-- € 1.500.000,00
Danni a cose in consegna /custodia | ||||
/detenute e/o Responsabilità dell’albergatore | -- | -- | -- | € 250.000,00 |
Sez III - Art 3 – b) e c) |
Danni da incendio Sez III - Art 3 – d)
10%
€ 5.000,00 --
€ 1.500.000,00
Furto tramite ponteggi Sez III - Art 3 – e) | -- | -- | -- € 250.000,00 |
Danni a condutture e/o impianti sotterranei | 10% | € 5.000,00 | -- € 500.000,00 |
Sez III - Art 3 – f) |
Danni da cedimento o franamento Sez III - Art 3 – g) | 10% | € 5.000,00 | -- | € 1.000.000,00 |
Danni da scavo, posa e reinterro Sez III - Art 3 – h) | 10% | € 5.000,00 | -- | € 1.000.000,00 |
Interruzione/sospensione attività Sez III - Art 3 – l) | 10% | € 5.000,00 | -- | € 1.000.000,00 |
Erogazione acqua alterata Sez III - Art. 3 – m) | -- | -- | -- | € 2.000.000,00 |
Mancata o minimale erogazione di acqua Sez. III – Art. 3 – n) | 10% | € 5.000,00 | -- | € 2.000.000,00 |
Contaminazione dell’acqua, aria o suolo Sez III - Art 3 – o)
10%
€ 5.000,00 --
€ 1.000.000,00
Smercio cibi e bevande Sez III - Art 3 – p)
-- --
-- € 1.000.000,00
Gestione strutture farmaceutiche, servizi medici
ed infermieristici -- --
Sez III - Art 3 – q)
-- € 1.000.000,00
Danni a mezzi sotto carico/scarico Sez III - Art 3 – r)
-- --
-- € 250.000,00
Danni da D. Lgs. 196/2003 Sez III - Art 3 – t)
10%
5.000,00 -
€ 250.000,00
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
€ 11.500.000,00
Preventivo retribuzioni erogate Uniacque SpA
‰
Tasso imponibile
Premio annuo imponibile | € |
Imposte (22,25%) | € |
Premio annuo lordo | € |
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