Tra
CONTRATTO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) PRESSO CENTRI PRIVATI ACCREDITATI AUSL IMOLA/POLIAMBULATORIO ANTALGIK DI BOLOGNA - ANNO 2013
Tra
l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Distretto Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, che agisce in esecuzione della determina n. DI/20 del 14.6.2013
e
la Essepienne SpA Partita Iva 03355080379 - Poliambulatorio Antalgik con sede legale in Bologna Xxx Xxxxxxx, 00 nella persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9°comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Poliambulatorio Antalgik, con sede erogativa in Xxx Xxxxxxx x. 00 è accreditato ai sensi della Determinazione di Giunta Regionale n°9158 del 21/9/2009;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dall’ANISAP;
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2012 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali “critiche” da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche", che ridefinisce con decorrenza 29 Aprile 2003 le tariffe di alcune prestazioni ambulatoriali, nonché la Delibera della Giunta Regionale n° 1065 del 31/7/2006 in vigore dall’1/9/2006 riguardante modifiche e integrazioni al nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche della branca di radioterapia nonché le Deliberazioni di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1906 del 19/12/2011 e n° 90 del 30/1/2012 hanno introdotto un aggiornamento delle tariffe di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale che sono entrate in vigore dall’1/2/2012, infine con Deliberazioni 1980/2012 e 145/2013 che hanno introdotto nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale;
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del
14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ richiamata la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;
⚫ richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e successive circolari Regionali applicative;
Preso atto inoltre che:
⚫ è stato definito il piano preventivo di attività annuale delle prestazioni specialistiche da acquisire presso strutture private accreditate sulla base dei seguenti elementi:
- tempi di attesa delle prestazioni “critiche”;
- visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
- volumi di attività erogati dalle strutture nel corso dell’anno 2012 per l’Azienda USL di Imola ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
⚫ l’Azienda USL si riserva nel corso del 2013 di richiedere entro il budget definito eventuali pacchetti prestazionali nell’ambito di percorsi di garanzia.
Il Centro Antalgik si rende disponibile ad effettuarli applicando le scontistiche sopra indicate.
Posto che il Poliambulatorio Antalgik:
⚫ è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale, rilasciata dal Sindaco del Comune di Bologna;
⚫ opera in regime di accreditamento istituzionale concesso con Determinazione di Giunta Regionale n°9158 del 21/9/2009;
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003, con Delibera della Giunta Regionale n° 1065 del 31/7/2006 in vigore dall’1/9/2006 e successive modificazioni;
⚫ ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R. in ambito regionale;
⚫ ha la capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola per l’anno 2013;
Tutto ciò premesso si conviene segue:
ART. 1
(PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Poliambulatorio Antalgik si impegna ad erogare, nel corso del 2013, in favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola ed inviati dall’Azienda stessa, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e n. 145/2013;
• RM in libero accesso (cod. 88.93 RM vertebrale e 88.94.1 RM articolare) a tariffa scontata del 25% fino al raggiungimento dell’importo di
€ 7 500,00 poi applicazione di uno sconto del 18%;
Le RM in libero accesso sono autorizzate per il periodo 1/1-31/3/2013;
• (cod. 88.38.1) Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale € 86,25 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 70,73);
• (cod. 88.38.2) Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello speco vertebrale, senza e con contrasto € 137,90 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 113,08);
• (cod. 88.01.1) Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore
€ 88,30 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore
€ 72,41);
• (cod. 88.01.2) Tomografia computerizzata (TC) dell’addome superiore, senza e con contrasto € 141,00 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 115,62);
• (cod. 88.01.5) Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo
€ 115,15 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore
€ 94,42)
• (cod. 88.01.6) Tomografia computerizzata (TC) dell’addome completo, senza e con contrasto € 175,60 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 143,99)
• (cod. 87.41) Tomografia computerizzata (TC) del torace € 86,25 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 70,73)
• (cod. 87.41.1) Tomografia computerizzata (TC) del torace, senza e con contrasto € 137,90 (prezzo scontato del 18% rispetto alla tariffa del nomenclatore € 113,08)
Precisato che le prestazioni di TC sono erogate dal Centro Antalgik nell’ambito di percorsi di garanzia definiti solo per le prestazioni prioritarie (sollecite/urgenti).
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo definito in
€ 33.000,00 al netto delle scontistiche sopra indicate e delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza.
Nell’ambito di tale budget l’Azienda si riserva di richiedere eventuali pacchetti prestazionali da erogare nell’ambito di specifici percorsi di garanzia.
Tale limite di spesa è da ritenersi non superabile senza un formale accordo specifico con l’Azienda USL.
Le tariffe sopra specificate rappresentano per la Struttura Poliambulatorio Antalgik il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà la differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Il Poliambulatorio è disponibile all’esecuzione delle prestazioni urgenti/sollecite inviate dall’Az. USL di Imola con percorso e modulistica dedicata. (Si veda nota prot. n° 32889 del 9/8/2011).
ART. 2 (MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN e modulo di prenotazione, se in possesso dell’utente, predisposto nell’ambito del “Centro Unico CUP/Cassa Accettazione dell’USL di Imola”.
Il Poliambulatorio Antalgik garantisce all’Azienda USL accessi per ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto secondo le necessità concordate.
ART. 3 (FATTURAZIONE)
Il Poliambulatorio Antalgik fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
Le documentazioni contabili dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli sopraindicati.
Le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n°192 del 9/11/2012.
ART. 4 (CONTROLLI)
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
ART. 5 (INCOMPATIBILITA’)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare una eventuale revoca dell’accreditamento.
ART. 6 (TUTELA PRIVACY)
La struttura sanitaria privata Poliambulatorio Antalgik e l’Azienda USL di Imola sono altresì tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
ART. 7 (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART. 8
(VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2013.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dalla Essepienne SpA ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 9
Il presente contratto, redatto in due esemplari, è soggetto all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/72 con oneri a carico di ciascuna delle parti per il rispettivo esemplare.
Letto, firmato e sottoscritto
AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CENTRO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx