per il trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose
Ai sensi del cap. 1.5 dell'ADR, il 14 gennaio 2011 l’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M222
per il trasporto di rifiuti contenenti merci pericolose
[Classificazione ai sensi dell’ADR]
che prevede alcune importanti deroghe alle disposizioni ADR
Questa è la nostra traduzione dell’Accordo
[N.d.R. Sono stati aggiunti alcuni dettagli, segnalati in corsivo entro parentesi, di puro riferimento tecnico non derivanti dalla traduzione letterale]
Accordo Multilaterale M222, sezione 1.5 dell’ADR
per il trasporto di alcuni rifiuti contenenti merci pericolose
1. Introduzione
1.1 Questo Accordo si applica solo in riferimento alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, secondo la vigente normativa applicabile in materia di rifiuti.
1.2 Per deroga dalle disposizioni ADR, il trasporto dei rifiuti che sono merci pericolose o che contengono merci pericolose è permesso alle condizioni dei seguenti paragrafi dal 2 al 7.
1.3 Questo Accordo non si applica al trasporto di rifiuti delle classi 1, 6.2 e 7
[Rifiuti contenenti esplosivi, infettanti e radioattivi]
2. Classificazione
2.1 Assegnazione semplificata
[Assegnazione a corretto numero ONU e gruppo di imballaggio]
L’assegnazione secondo il 2.1.3.5.5 può anche essere applicata a:
a) I rifiuti consistenti in generatori di aerosol (UN1950)
b) La classificazione come materia liquida quando non si può escludere un cambiamento allo stato liquido.
2.2 Miscela per errore di altri materiali
[Xxxxxxx non intenzionale]
In accordo all’ADR, quando i rifiuti sono assegnati ad un numero UN o sono esenti dall’ADR, una miscela per errore di elementi di rifiuti con una diversa classificazione non deve essere presa in considerazione se il materiale miscelato non lascia prevedere alcuna reazione pericolosa né alcun significativo impatto sul grado di pericolo dell’insieme.
2.3 Medicinali
La disposizione speciale 601 del cap. 3.3 dell’ADR deve essere applicata anche ai rifiuti di medicinali che non siano più impacchettati in imballi di tipo definiti per vendita al dettaglio o distribuzione.
[Per la disposizione speciale 601 sono esenti dall’ADR i medicinali confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione, per uso personale o domestico]
3. Imballaggio
3.1 Gli imballaggi indicati nella tabella A del cap.3.2 devono essere utilizzati per i relativi numeri UN.
3.2 Per i seguenti rifiuti possono essere utilizzati anche imballaggi scaduti o che non siano stati sottoposti a test:
a) Rifiuti pericolosi con gruppo di imballaggio III
b) Rifiuti pericolosi con gruppo di imballaggio II che corrispondano ai rifiuti definiti nella tabella dell’annesso a questo Accordo secondo il loro numero UN e descrizione.
3.3 Gli imballaggi possono avere deformazioni ed ammaccature. Le loro condizioni e contenuti, così come le modalità di trasporto, non possono essere difformi dalle disposizioni di protezione della sezione 4.1.1 dell’ADR.
4. Trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa si devono applicare le seguenti deroghe:
4.1 I rifiuti consistenti in generatori di aerosol (UN1950), ad eccezione di quelli con perdite o severamente deformati, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o telonati o in container chiusi o in grandi contenitori telonati. Non devono essere protetti contro un imprevisto rilascio purché siano state prese misure per prevenire una pericolosa elevata pressione e situazioni atmosferiche pericolose.
Deve essere assicurato con interventi costruttivi o altre misure (quali l’utilizzo di materiali assorbenti o vassoi a prova di perdita) che non ci sia un rilascio di perdite di liquido dai compartimenti di carico dei veicoli o containers durante il trasporto.
Prima del carico, i compartimenti di carico dei veicoli o containers, inclusi i loro equipaggiamenti, devono essere ispezionati per i danneggiamenti. I compartimenti di carico dei veicoli o containers non possono essere caricati oltre il limite superiore delle loro pareti laterali.
4.2 I rifiuti UN 3175 [rifiuti solidi contenenti liquidi infiammabili] possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli ed in contenitori chiusi con adeguata ventilazione.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 dell’ADR sulla marcatura dei colli devono essere applicate con le seguenti deroghe:
5.1 Le etichette possono essere attaccate al collo come descritto al 5.2.2.1.6 dell’ADR, all’ultima frase, includendo in questi casi il quando i requisiti specificati nella disposizione di riferimento non debbano essere rispettati.
5.2 Il marchio “materia pericolosa per l’ambiente” non è richiesto.
[Marcatura introdotta dall’ADR 2011]
6. Informazioni sul documento di trasporto di merci pericolose
Le disposizioni della sezione 5.4.1 dell’ADR sulle informazioni nel documento di trasporto devono essere applicate con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità di merci pericolose secondo il 5.4.1.1.1 (f) dell’ADR può essere stimata.
6.2 Per i contenitori vuoti secondo il 5.4.1.1.6 dell’ADR, una esaustiva descrizione generale del carico pericoloso o di una parte di esso in questione, può essere indicata in sostituzione delle specifiche secondo il 5.4.1.1. (e) dell’ADR, senza indicare il numero dei colli.
6.3 L’indicazione supplementare “pericoloso per l’ambiente” secondo il 5.4.1.1.18 dell’ADR non è richiesta.
6.4 La seguente ulteriore dicitura deve essere apposta nel documento di trasporto “Carriage agreed under the terms of 1.5.1 ADR (M222)”
[Trasporto in accordo ai termini del 1.5.1 dell’ADR (M222)]
7. Altre disposizioni
Devono essere applicate tutte le altre rilevanti disposizioni dell’ADR. 8. Ambito di applicazione
Questo accordo si applica dal 2 agosto 2010 al 1° agosto 2015 al trasporto tra le Parti Contraenti l’ADR, che abbiano sottoscritto il presente Accordo, e meno che esso venga revocato prima di quella data da almeno uno dei firmatari, caso in cui rimarrebbe applicabile solo per il trasporto tra le Parti Contraenti l’ADR che abbiano sottoscritto ma che non abbiano revocato questo Accordo, nel loro territorio, fino a quella data.
Redatto a Vienna, il 19 luglio 2010
L’autorità competente per l’ADR nella Repubblica d’Austria Mag. Xxxxxx Xxxxxxx
[Allegati alla traduzione:
a) testo originale Accordo M222 in lingua inglese
b) con relativo Annesso citato al punto 3.2 dell’Accordo delle tipologie di rifiuti che possono essere trasportate secondo quanto previsto nell’Accordo stesso]
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