CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA
“Tutela Legale”
L'ACI - Automobile Club d’Italia (di seguito, più semplicemente “ACI”)-, con xxxx xxxxxx xx Xxxx, xxx Xxxxxxx, 0 (Partita IVA: 00907501001), rappresentato per la stipula del presente………;
E
la Società … - delegataria - (per il seguito denominata “Società”), con
sede in ………………………… , partita IVA ………………………… , nella persona di
………………………… , in qualità di ………………………… giusta procura del
…………………………;
le Società ………………………… – coassicuratrice - , con sede in
…………………………, partita IVA ………………………… nella persona di
………………………… in qualità di ………………………… giusta procura del
………………………… ;
PREMESSO CHE
• l’attuale polizza di tutela legale risulta essere in scadenza alla data del 28-02-2014;
• La Giunta Sportiva dell’ACI ha deliberato di rinnovare l’affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni obbligatoria per i tesserati sportivi dell’Automobile Club d’Italia, e l’ affidamento del servizio di copertura assicurativa per la Tutela Legale per i titolari di licenza speciale ed i componenti degli Organi e Organismi Sportivi dell’ ACI, Ufficiali di Gara, Istruttori ed Ispettori di percorso, in modo tale da garantire maggiore tutela alle diversificate esigenze dei tesserati e degli Organi Sportivi dell’ACI, ed in modo da realizzare economie gestionali;
• con bando di gara spedito alla GUCE in data 6-11-2013 e pubblicato sulla GURI n.132 del 11-11-2013 è stata indetta una procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento dell’appalto in due lotti;
• la Società è risultata aggiudicataria della procedura aperta n. 1/2013, avendo formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al Lotto 2, come previsto dal bando di gara e dal disciplinare;
• la Società dichiara di aver preso atto che l’ACI è assistita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G.e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker assicurativo, in conformità al Codice delle Assicurazioni di cui al D.lgs. 209/2005, così come previsto nelle clausole contenute negli specifici capitolati tecnici relativi alle polizze previste nei singoli lotti, salvo diversi accordi tra la contraente (ACI), il broker uscente e il broker subentrante nel rispetto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia;
• la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dai suoi allegati, dalla polizza e suoi allegati, nonché dal bando definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
• la Società dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto e che non ha in xxxxx xxxxxx x/x xxxxxxxx restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/90 e che l’offerta è stata predisposta nel rispetto di tale normativa;
• la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
• l’efficacia del presente contratto è subordinata all’esito positivo delle verifiche, ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000 in merito ai requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
• il presente contratto è efficace dalle ore 00,00 del 1 marzo 2014 alle ore 00,00 del 28 febbraio 2018;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto, la polizza relativa alle coperture assicurative di cui al lotto 2, come indicato nell’articolo 2 del contratto e l’offerta economica e tecnica (allegate al presente contratto) formulata dalla Società.
3. L'esecuzione del servizio è regolata:
⮚ dalle clausole del presente contratto e dalla polizza (all. 1) e suoi allegati;
⮚ dalle dichiarazioni di offerta tecnica ed economica (all. 2) presentate dalla Società;
⮚ dalle condizioni migliorative (all. 2) offerte dalla Società e recepite nel capitolato allegato.
e, per quanto non previsto:
⮚ dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI;
⮚ Manuale delle procedure negoziali dell’Ente adottato con determinazione del Segretario generale n°3083 del 21-11-2012;
⮚ dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia.
4. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
2. Oggetto del contratto
1. Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di copertura assicurativa “Tutela Legale” per componenti organi ed organismi sportivi dell’ ACI e Ufficiali di Gara, Istruttori ed Ispettori di percorso, come dettagliatamente regolato dal capitolato allegato.
3. Durata
1. Il presente contratto ha durata quadriennale, a decorrere dal 1° marzo 2014 e fino al 28 febbraio 2018 ed, in ogni caso, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. Alla scadenza del 28 febbraio 2018, come previsto all’art.1 – “Durata del contratto” , l’ACI ha la facoltà di richiedere alla Società la proroga semestrale della garanzia, fino alle ore 24,00 del 31/08/2018.
4. Clausola Broker
1. L’ACI è assistita dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker assicurativo dell’Ente come previsto nelle clausole broker, contenute negli specifici capitolati tecnici relativi alle polizze previste in ogni lotto.
2. La remunerazione del broker è determinata nella misura del 8% (otto per cento) del premio imponibile per l’intera durata contrattuale e sarà totalmente a carico della Società aggiudicataria.
3. Salvo diversi accordi tra la contraente (ACI), il broker uscente e il broker subentrante nel rispetto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e
capogruppo) e la G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), curerà la gestione della polizza assicurativa relativa al lotto di cui al 1° comma dell’articolo 2.
5. Condizioni generali di servizio
1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l’erogazione dei servizi assicurativi oggetto del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenuti nel capitolato tecnico allegato . A tal fine la Società dovrà disporre di idonee strutture che consentano di ottimizzare l’erogazione dei predetti servizi, di effettuare il costante monitoraggio e di adeguarsi agli standard di qualità previsti.
2. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 9, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione dell’attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e missione per il personale addetto all’esecuzione dei suddetti servizi ed attività.
3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare ed eseguire disposizioni normative e regolamentari in vigore o emanate successivamente alla stipula del presente atto resteranno ad esclusivo carico della Società, che ne assume ogni relativa alea; la Società, pertanto non potrà avanzare pretesa di compensi a qualsiasi titolo ed, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l’esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili all’ACI.
5. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
6. La Società si impegna ad eseguire i servizi avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. Rapporti tra le parti
1. La Società provvederà a designare i referenti del servizio ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l’opportunità di una immediata evasione della richiesta stessa.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi all’esecuzione del contratto in oggetto verranno intrattenuti con il Servizio Attività Sportive o con il Broker.
7. Variazioni del servizio
1. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare l’ambito di tutela delle singole polizze.
2. Nei casi previsti dai precedenti commi, le variazioni e le conseguenti regolazioni del premio sono disciplinate dalle specifiche clausole contenute nella relativa polizza assicurativa con riferimento ad ogni ambito di rischio assicurato.
3. Nel caso in cui la Società non ottemperi alle richieste di cui sopra, l’ACI si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto con le modalità e le conseguenze di cui al successivo articolo 18.
8. Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna a curare, mediante personale dedicato, il costante accertamento delle prestazioni contrattuali effettuate e da effettuare, nonché a controllare la loro buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste, l’elaborazione di report specifici annuali relativi ai sinistri in formato elettronico o in via telematica e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o rinviare di sua iniziativa l’erogazione dei servizi, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la società si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4.Qualora la Società ritardi oltre i 30 giorni nella trasmissione dei rapporti periodici richiesti , verrà addebitata una penale pari al 10% dell’ammontare del premio annuo.
9. Corrispettivi
1. Il corrispettivo relativo alla copertura di ogni rischio assicurato avente ad oggetto la garanzia “Tutela Legale” per componenti Organi e Organismi Sportivi dell’ACI, Ufficiali di Gara, Istruttori e Ispettori di Percorso, è costituito dal premio che ammonta a complessivi € 000.000,00 (……………………………..) pari all’importo indicato nell’offerta economica, comprese le franchigie, i massimali e le condizioni aggiuntive che devono intendersi qui integralmente trascritte.
2. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio della Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è , pertanto, fisso ed invariabile, salvo quanto stabilito all’articolo 7 in caso di variazioni, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
3. La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato, salvo quanto stabilito all’articolo 7, comma 2.
10. Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, la Società per i servizi assicurativi di cui al lotto indicato nell’articolo 2 dovrà emettere idonea quietanza di pagamento premio secondo le periodicità definite nei relativi capitolati.
2. Per la corretta gestione contabile, salvo diversi accordi o disposizioni dell’ACI relativi al broker uscente e il broker subentrante secondo i principi generali in materia, la Società si impegna a rimettere la suddetta quietanza al Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le Società AON S.p.A. (mandataria e capogruppo) e la G. e A. gestioni e assicurazioni S.r.l. (mandante), broker dell’ACI, contestualmente alle relative scadenze.
3. Salvo diversi e successivi accordi tra le parti, il pagamento dell’importo verrà effettuato dal Broker presso l’Istituto di credito indicato a mezzo di bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla Società previa verifica da parte dell’ACI e/o del Broker che i servizi siano stati eseguiti regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali.
4. La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI e/o al Broker eventuali variazioni del numero di conto corrente o dell’istituto di credito sul quale effettuare il pagamento. Fino a quando tale comunicazione non sarà
pervenuta il pagamento effettuato sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avrà effetto liberatorio.
11. Cessione del contratto
1. E’ fatto assoluto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte ad altre imprese il presente contratto.
2. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente comma 1, fermi restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 18.
12. Responsabilità
1. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’ACI- anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all’ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto.
13. Obblighi di riservatezza e segretezza
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza del contratto - notizie relative all’attività svolta dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’oggetto contrattuale.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
14. Riservatezza e trattamento dei dati
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall’articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con ciò impegnandosi a non utilizzare dati personali di cui venisse a conoscenza nell’espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall’ACI, sollevando quest’ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi.
15. Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali
1. La Società nell’esecuzione del servizio è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
16. Obblighi nei confronti dei dipendenti
1. La Società si impegna assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali e ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata.
17. Recesso
1. In aggiunta ai casi di recesso previsti nei singoli capitolati tecnici, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
♦ giusta causa;
♦ mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
♦ reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi.
2. L’ACI ha altresì la facoltà di rinunciare parzialmente all’oggetto contrattuale. Tale facoltà di recesso parziale potrà essere esercitata in qualsiasi momento e senza alcun onere al riguardo, dandone comunicazione alla Società con preavviso di almeno 30 giorni.
3. Nei casi di recesso di cui al presente articolo, la Società è tenuta a rimborsare la parte di premio assicurativo, al netto dell’imposta, relativa al periodo di copertura non corso.
4. In entrambe le citate ipotesi di recesso, sia totale che parziale, all’ACI non fa carico – in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. – alcun onere aggiuntivo oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
18. Risoluzione
1. Oltre che nei casi espressamente previsti, qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all’esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l’ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine (non inferiore a quindici giorni) per l’adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. Nell’ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatoLe, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz’altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
2. In ogni caso, si conviene che l’ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A/R nei seguenti casi:
♦ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso di vigenza contrattuale;
♦ qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
♦ in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto e nei capitolati tecnici.
19. Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.
20. Disposizioni antimafia
1. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
2. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
21. Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
Data,
LA SOCIETÀ L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Postilla
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art.2 - Oggetto del contratto;
Art.4 - Clausola broker;
Art.5 - Condizioni generali del servizio; Art.7 - Variazioni del servizio;
Art.8 -Impegni specifici della Società, commi 2, 3; Art.9 - Corrispettivi;
Art.10 - Fatturazione e modalità di pagamento, commi 1, 2,3; Art.11 - Divieto di cessione del contratto;
Art.12 - Responsabilità,
Art.13 -Obblighi di riservatezza e segretezza; Art.17- Recesso;
Art. 18 - Risoluzione; Art. 19 - Foro competente
Data
LA SOCIETA’
CONTRATTO PER I SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER L’ AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA “TUTELA LEGALE” PER COMPONENTI ORGANI E ORGANISMI DELL’ACI, UFFICIALI DI GARA, ISTRUTTORI E ISPETTORI DI PERCORSO
POLIZZA N. ………………………..
SOCIETA’ ………………………..
PERIODO 01.03.2014/28.02.2018