Condizioni generali d’acquisto
Condizioni generali d’acquisto
1. Principi generali
Le presenti Condizioni generali sono parte integrante di ogni ordine d’acquisto. Qualsiasi condizione contrattuale del fornitore difforme da quelle qui contenute sarà ritenuta efficace unicamente e purché approvata per iscritto da Xxxxx Group Italia S.p.A. / Xxxxx CPS Inks Italia S.r.l.1. Gli ordini e tutte le relative dichiarazioni necessitano della forma scritta ai fini della validità. L’obbligo della forma scritta è derogabile solo per iscritto.
2. Offerte
2.1 Le offerte dovranno essere inviate a Xxxxx senza alcun onere a carico e non costituiranno in alcun modo base per eventuali obblighi contrattuali.
2.2 Nell’offerta, il fornitore dovrà attenersi a quanto richiesto. Se il fornitore dispone di una soluzione tecnicamente o economicamente più vantaggiosa rispetto a quanto richiesto, egli potrà offrire a Xxxxx tale soluzione in aggiunta.
3. Ordini
Il fornitore dovrà confermare ogni singolo ordine indicando un prezzo vincolante e un termine di consegna. In mancanza di una conferma entro 5 giorni, Xxxxx avrà il diritto di recedere dall’ordine. Eventuali accordi verbali richiedono conferma scritta da ambo le Parti.
4. Merci fornite
4.1 Qualora il fornitore modificasse il proprio processo produttivo in qualsiasi forma e modo, egli dovrà informarne Xxxxx, anche nel caso in cui la modifica introdotta non abbia alcun effetto sulle caratteristiche delle merci fornite. Il fornitore dovrà fornire a Xxxxx informazioni sulla composizione e/o sull’origine delle merci fornite, esibendo documentazione a comprova ogniqualvolta Xxxxx ne faccia richiesta per inoltro ad autorità, istituzioni pubbliche, ufficiale sanitario, ecc.
4.2 Il fornitore ha l’obbligo di notificare immediatamente a Xxxxx qualsiasi assicurazione contratta in relazione ai servizi erogati, in particolare polizze EAR (Erection All Risks), CAR (Contractor’s All Risks) e/o a copertura dei rischi di costruzione (Builder’s Risk).
4.3 Quando la fornitura riguarda materiali grezzi, non dovrà essere superato il numero di lotti specificato nell’ordine.
5. Termine di consegna, consegne parziali, prestazioni parziali, penale contrattuale
5.1 Il fornitore dovrà attenersi al termine di consegna convenuto. Non sono consentite consegne o prestazioni parziali, se non previa autorizzazione da parte di Xxxxx.
5.2 Nel momento in cui il fornitore realizzasse di non essere in grado di adempiere, in parte o in toto, ai propri obblighi contrattuali o in ogni caso non entro i tempi previsti, è tenuto a informare tempestivamente Xxxxx per iscritto, indicando ragioni e ritardo stimato.
5.3 Il fornitore è tenuto, a tempo debito, a richiedere a Xxxxx i documenti necessari ai fini dell’implementazione dell’ordine.
5.4 Xxxxx ha il diritto di sospendere l’implementazione della fornitura per un periodo ragionevole. In tale eventualità, il termine di consegna sarà prolungato del periodo di sospensione.
5.5 Xxxxx potrà applicare una penale contrattuale dello 0,2% sul valore netto dell’ordine per ciascun giorno lavorativo oltre il termine di consegna, a meno che il fornitore non sia in grado di dimostrare che egli non è responsabile del ritardo stesso. La penale contrattuale non potrà complessivamente superare il 10% del valore netto dell’ordine. Qualora accettasse i servizi resi dal fornitore come prestazione parziale, Xxxxx si riserva il diritto di rivendicare la penale contrattuale. Tale diritto non soggiace alla necessità di essere riservato espressamente e può essere esercitato in qualsiasi momento fino al pagamento finale. Ciò non pregiudica in alcun modo richieste di risarcimento di più ampia portata. A prescindere dalla rivendicazione di una penale contrattuale e/o di un risarcimento, Xxxxx potrà avvalersi della propria facoltà di recedere dal contratto.
6. Assicurazione della qualità
Il fornitore è tenuto a stabilire e mantenere un sistema di assicurazione qualità efficiente, fornendone prova su eventuale richiesta di Xxxxx. Il fornitore dovrà inoltre, se richiesto da Xxxxx, adottare un sistema di assicurazione qualità conforme a DIN ISO
1 Di seguito identificata come Xxxxx
9000 e seguenti o di natura equivalente. Xxxxx avrà il diritto di ispezionare il sistema di assicurazione qualità adottato.
7. Ispezioni durante l’esecuzione del lavoro
7.1 Xxxxx ha facoltà di ispezionare l’esecuzione del lavoro eseguito dal fornitore. A tale scopo, Xxxxx potrà accedere agli stabilimenti del fornitore durante il normale orario lavorativo previa notifica. Il fornitore e Xxxxx si accolleranno ognuno le spese rispettivamente sostenute come esito dell’ispezione.
7.2 Qualora vengano concordate ispezioni speciali, il fornitore dovrà comunicare di essere pronto con almeno una settimana di anticipo e convenire con Xxxxx una data per l’ispezione. Se, per ragioni imputabili al fornitore, l’oggetto del contratto non fosse pronto per l’ispezione alla data stabilita o se difetti riscontrati sull’oggetto stesso rendessero necessarie ripetute e successive ispezioni, il fornitore dovrà rimborsare le spese sostenute da Xxxxx a tale scopo.
7.3 Qualora il fornitore dovesse provvedere a inoltrare certificati dei materiali e/o d’ispezione, i costi saranno a suo carico. I certificati dei materiali e/o ispezione saranno forniti al momento della consegna.
7.4 Le ispezioni e la predisposizione dei certificati non pregiudicheranno i diritti contrattuali o legali di acquisto e garanzia in seno a Xxxxx.
8. Trasferimento del rischio, spedizione, imballaggio
8.1 Le disposizioni riguardanti il costo e il trasferimento del rischio sulla spedizione devono concordare con le condizioni di fornitura pattuite in conformità con gli Incoterms (2010). La consegna deve essere accompagnata dalla bolla di consegna e dalla distinta di imballaggio in duplice copia. Codice fornitore, numero d’ordine, descrizione e codice del materiale, numero di lotto, peso lordo e peso netto in kg, quantità e tipo di imballo (a perdere/riciclabile) così come i dettagli sul luogo di scarico, destinatario delle merci e edificio presso cui tali merci saranno installate dovranno essere elencati integralmente su tutti i documenti di spedizione e sull’imballo esterno. I singoli contenitori dovranno essere etichettati con descrizione e codice del materiale, numero di lotto, data di produzione e peso netto. Qualora Xxxxx lo richiedesse dal fornitore in fase d’ordine, il fornitore dovrà utilizzare pallet conformi allo standard IPPC.
8.2 Se, in linea con le condizioni di fornitura, le Parti convengono su una fornitura per la quale Xxxxx non nomina un vettore, la spedizione avverrà al costo di trasporto rispettivamente più basso con un imballo che garantisca l’integrità. Il fornitore si accollerà ogni costo aggiuntivo risultante dalla mancata osservanza di una qualsiasi disposizione di consegna o derivante da un trasporto più veloce ai fini del rispetto della data concordata. Xxxxx ha contratto un’assicurazione sul trasporto per tali spedizioni. Xxxxx non si farà carico di eventuali assicurazioni supplementari sul trasporto sottoscritte dal fornitore.
8.3 Il fornitore dovrà imballare, contrassegnare e spedire eventuali prodotti pericolosi conformemente ai requisiti imposti dalle disposizioni di legge applicabili alla data della spedizione.
8.4 Laddove sia esigibile un dazio sulle spedizioni in paesi terzi, ciò dovrà essere annotato sui documenti di spedizione, presentando altresì i documenti doganali necessari a tale scopo (documenti di trasporto, dichiarazione in dogana, certificati preferenziali come il modulo A, EUR.1, X.XX., certificato d’origine).
9. Lavoro eseguito in loco presso Xxxxx
Per qualsiasi lavoro eseguito in loco presso Xxxxx, il fornitore e i rispettivi subfornitori dovranno attenersi alle linee guide sulla sicurezza redatte da Xxxxx.
10. Reclami in caso di difetti
L’accettazione delle merci è subordinata a un’ulteriore ispezione e verifica, in particolar modo per quanto concerne la completezza e l’accuratezza. Tale ispezione e verifica verranno eseguite il prima possibile e non appena l’attività lavorativa di Xxxxx lo consentirà. Xxxxx provvederà ad informare il fornitore di eventuali difetti visibili dall’esterno entro e non oltre 14 giorni dalla consegna e di eventuali altri difetti entro e non oltre 14 giorni dal loro riscontro. Il fornitore rinuncia al diritto di obiezione per ritardata notifica.
11. Diritti in caso di difetti, responsabilità di prodotto
11.1 Il fornitore assicura che le merci e i servizi oggetto di fornitura sono esenti da difetti e presentano le caratteristiche garantite. In particolare, egli assicura che le merci e i servizi forniti sono conformi allo stato dell’arte, soddisfano le prescrizioni di sicurezza generalmente riconosciute a livello tecnico, industriale e medicale imposte dalle autorità e dalle associazioni tecniche e rispondono alle disposizioni di legge applicabili. Qualora la fornitura riguardi
macchinari, apparecchiature o dispositivi, essi dovranno soddisfare i requisiti di sicurezza specifici per macchinari, apparecchiature o dispositivi in vigore alla data di stipula del contratto e dovranno essere provvisti di marchio CE. Il fornitore garantisce che le merci corrispondono al Regolamento CE 1907/2006 (REACH) concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.
11.2 Se un difetto si manifesta entro il periodo limite fissato per il reclamo per merce difettosa, si dovrà presumere che esso esisteva già al momento del trasferimento del rischio, a meno che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del difetto stesso. In presenza di difetti, Xxxxx avrà facoltà di richiedere un adempimento successivo, come la sostituzione dei prodotti con una fornitura esente da difetti, o l’adozione di un rimedio secondo le disposizioni vigenti. La scelta della natura dell’adempimento successivo spetterà a Xxxxx, mentre il fornitore si farà carico delle spese necessarie. Nella gestione dell’adempimento successivo, il fornitore dovrà seguire le specifiche operative stabilite da Xxxxx. Se l’adempimento successivo non viene effettuato entro un termine ragionevole o non ha esito positivo oppure se la fissazione di una scadenza si è rivelata inutile, Xxxxx avrà il diritto di reclamare i diritti aggiuntivi sanciti per legge in caso di difetti come, ma non limitatamente, la riduzione del prezzo d’acquisto o il recesso dal contratto. Xxxxx potrà in ogni caso richiedere il risarcimento del danno subito o delle spese affrontate. Restano salvi i diritti di Xxxxx derivanti da qualsiasi garanzia.
11.3 Qualora il fornitore venisse meno al proprio obbligo di adempimento successivo entro il periodo ragionevole pattuito e non fosse legittimato a rifiutare tale adempimento, Xxxxx potrà porre rimedio al difetto direttamente essa stessa o tramite terzi a spese e rischio del fornitore. Xxxxx potrà richiedere al fornitore il pagamento anticipato delle spese necessarie al fine di porre rimedio al difetto.
11.4 Il fornitore esonera Xxxxx da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi fatta valere in virtù di responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto, attribuibile a un difetto nel prodotto consegnato dal fornitore.
Il fornitore rimborserà a Xxxxx tutte le spese e i costi da essa sostenuti in seguito all’adozione di provvedimenti precauzionali necessari ad evitare eventuali rivendicazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto, per esempio per mezzo di avvertimenti pubblici o campagne di richiamo, in base alla rispettiva natura e vastità. Nel caso in cui tali provvedimenti venissero attuati, Xxxxx provvederà prontamente ad informarne il fornitore.
12. Assicurazione
12.1 Il fornitore è tenuto a contrarre, a proprie spese, un’adeguata assicurazione di responsabilità a copertura di eventuali perdite causate da egli stesso, dai suoi agenti o da agenti delegati. Il livello di copertura per ciascuna perdita dovrà essere rivelato a Xxxxx su richiesta. Resta impregiudicata la responsabilità contrattuale o legale del fornitore nella misura e nel livello della copertura assicurativa.
12.2 Xxxxx assicurerà eventuali oggetti presi a noleggio o in leasing dal fornitore contro danni derivanti da furto incendio ed esplosione.
13. Documenti, riservatezza
13.1 Il fornitore è tenuto a presentare puntualmente e nel numero di copie pattuito schemi, calcoli o altri documenti richiesti da Xxxxx, in modo da agevolare il rispetto delle scadenze contrattuali.
13.2 Il rilascio di documenti ad opera di Xxxxx non modifica la responsabilità del fornitore.
13.3 Qualsiasi modello, campione, disegno e altro documento messo a disposizione del fornitore da Xxxxx è e rimarrà proprietà di Xxxxx e, in quanto tale, dovrà essere ritenuto informazione confidenziale. Il fornitore s’impegna a mantenerne la segretezza così come a non rivelare informazioni sulle procedure operative e commerciali di Xxxxx acquisite in virtù della collaborazione contrattuale. Il fornitore s’impegna altresì a rispettare il copyright di Xxxxx. I documenti saranno utilizzati unicamente per gli scopi contrattuali concordati.
13.4 Qualsiasi documento predisposto dal fornitore sulla base di dati particolari forniti da Xxxxx potrà essere usato da quest’ultima senza alcuna restrizione per gli scopi contrattuali. Il fornitore potrà inoltre utilizzare tali documenti con il solo scopo di adempiere agli obblighi contrattuali e non potrà metterli a disposizione di terzi senza il consenso di Xxxxx.
13.5 Qualora Xxxxx ne faccia richiesta o i documenti non fossero più necessari all’esecuzione del lavoro, il fornitore dovrà rendere a Xxxxx tutti i documenti conferitigli, nonché i documenti da egli predisposti sulla base di dati particolari forniti da Xxxxx, unitamente alle rispettive copie o duplicati.
14. Fatturazione e pagamento
14.1 La fattura dovrà riportare il numero d’ordine completo di Xxxxx e il numero della bolla di consegna del fornitore. Le fatture dovranno essere emesse conformemente ai dettagli riportati sull’ordine in quanto a caratteristiche delle merci, prezzo, quantità, ordine dei prodotti e codici di prodotto.
14.2 Le fatture, relative a forniture o altri servizi, emesse e inviate a Xxxxx dovranno essere conformi alle disposizioni per la fatturazione stabilite dalle normative fiscali in termini di imposta sul valore aggiunto / imposta sulle vendite / imposta sul fatturato applicabili nel paese in cui tali imposte sulle forniture o sui servizi sono dovute. Qualora le fatture non rispondessero ai requisiti illustrati, Xxxxx si riserva il diritto di rifiutarle. La scadenza del pagamento decorrerà a partire dalla data di ricezione da parte di Xxxxx della fattura conforme ai suddetti requisiti.
14.3 Xxxxx si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi fattura non conforme ai suddetti requisiti.
14.4 La scadenza del pagamento decorrerà dalla data in cui l’Ufficio contabile di Xxxxx riceverà la fattura conforme ai requisiti sopra illustrati o, se è in uso la procedura della nota di credito, a partire dalla data in cui si registra la ricezione delle merci. Il pagamento è subordinato al riscontro della correttezza della fornitura o del servizio erogati.
14.5 L’atto del pagamento non implica l’accettazione dei termini, delle condizioni e dei prezzi; esso non pregiudica inoltre i diritti di Xxxxx in caso di difetti.
15. Origine delle merci
Se una fornitura avviene nell’ambito degli scambi preferenziali, le merci fornite dovranno essere conformi alle condizioni di origine previste dagli accordi preferenziali conclusi dalla CE.
16. Violazione dei diritti di proprietà industriale
Il fornitore dovrà garantire che nessun diritto di proprietà industriale verrà violato da Xxxxx in seguito all’uso di merci e servizi da egli fornitigli per contratto. Il fornitore manleverà Xxxxx da qualsiasi rivendicazione in merito avanzata da terzi nei confronti della stessa. Eventuali diritti di licenza, oneri e costi sostenuti da Xxxxx per evitare o rettificare eventuali violazioni del diritto di proprietà saranno addebitati al fornitore.
17. Condizioni di lavoro
17.1 Il fornitore è tenuto, mediante l’attuazione di programmi interni, a garantire ai propri collaboratori, contraenti e visitatori un ambiente di lavoro sano e sicuro.
17.2 Il fornitore condanna il lavoro forzato o obbligatorio e rispetta le leggi vigenti in materia in ciascuno dei paesi in cui opera.
17.3 Il fornitore riconosce il diritto di ogni bambino a essere protetto contro ogni forma di sfruttamento economico e s’impegna a osservare le leggi vigenti in ciascuno dei paesi in cui opera per quanto riguarda l’età minima per l’assunzione dei collaboratori. Egli dichiara inoltre di agire costantemente nel rispetto della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the
_rights_of_the_child.pdf).
17.4 Il fornitore riconosce la dignità di ciascun collaboratore e il diritto a un posto di lavoro privo di molestie, abusi o punizioni corporali. Le decisioni relative a assunzioni, trattamento salariale, benefici, promozioni, licenziamento o pensionamento si fondano esclusivamente sulle capacità professionali individuali. Il fornitore non discriminerà alcun soggetto sulla base di una qualsiasi caratteristica tutelata dalla legge, ma assicurerà sempre – laddove tale azione non rientri o sia altrimenti prevista dalle leggi applicabili – che non venga fatta alcuna discriminazione sulla base di razza, credenza religiosa, disabilità, sesso, stato civile o maternità, pensiero religioso o politico, età o orientamento sessuale.
17.5 Il fornitore dovrà attenersi alle leggi sull’occupazione, ai regolamenti e agli standard industriali vigenti.
18. Divulgazione pubblica
Il fornitore non potrà rivelare le relazioni commerciali esistenti senza il previo consenso scritto di Xxxxx.
19. Trasferimento di ordini
Il fornitore non potrà assegnare l’esecuzione di ordini a terzi senza il previo consenso scritto di Xxxxx.
20. Diritto applicabile, giurisdizione
20.1 Il rapporto contrattuale è soggetto alle leggi vigenti con esclusione della Convenzione delle Nazioni sui contratti di compravendita internazionale di beni dell'11.4.1980.
20.2 Il luogo di giurisdizione competente sarà il Foro del Tribunale di Milano (Italia).
Aggiornato al: Maggio 2019