COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEMUSCAZIONE- DEZANZARIZZAZIONE PRESSO L’ISTITUTO...
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.L. 76/2020,
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE, DEMUSCAZIONE-DEZANZARIZZAZIONE PRESSO L’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO.
Allegato A - Capitolato Speciale PARTE I: Disposizioni generali
Art. n. 1 - Oggetto e durata del contratto
Oggetto del presente Capitolato è il Servizio di derattizzazione, disinfestazione-disinfezione, demuscazione- dezanzarizzazione da svolgersi presso l’Istituto Oncologico Veneto.
Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:
X. Xxxxxxxxxxxxxxx, ovvero la lotta alla popolazione murina e topolini domestici presenti nelle aree esterne adiacenti, fonte di problemi di carattere igienico-sanitario per le persone e causa di danno per l’ambiente, gli impianti e le derrate alimentari.
B. Disinfestazione - Disinfezione, ovvero la lotta agli insetti (blatte, insetti striscianti, ecc…) fonte di problemi di carattere igienico-sanitario.
C. Demuscazione-dezanzarizzazione, ovvero la lotta agli insetti (mosche, zanzare, vespe, calabroni e scorpioni ecc…), fonte di problemi di carattere igienico-sanitario.
Art. n. 2 Soggetti dell’appalto
Il responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice e delle linee guida Anac n. 3, nominato con deliberazione del Direttore Generale è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx.
Il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali sarà seguito, controllato e verificato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (d’ora in avanti DEC) che sarà nominato dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 101 del Codice, prima dell’avvio del contratto.
Prima dell’avvio del contratto, l’Aggiudicatario si impegna a comunicare per iscritto all'Istituto il nominativo e i recapiti del proprio Referente/Coordinatore delle prestazioni contrattuali che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi e che dovrà essere sempre reperibile.
Art. n. 3 Durata contrattuale, avvio dell’esecuzione del contratto, verifiche di conformità
Il servizio viene affidato per il periodo di tre anni a partire dalla data del verbale di avvio del servizio con opzione di proroga tecnica di 6 mesi.
Il contratto sarà soggetto, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a verifica di conformità, tesa a certificare che l’oggetto dello stesso in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
All’avvio del contratto il DEC redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contradditorio con il Fornitore contenente tutte le necessarie istruzioni per l’espletamento del servizio: la descrizione degli aspetti di coordinamento, organizzazione e modalità di intervento. Il DEC sarà responsabile anche delle successive periodiche verifiche di conformità eseguite in corso di esecuzione, anche a campione.
In riferimento all’importo del presente appalto, inferiore alla soglia comunitaria, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento.
Art. n. 4 Obblighi a carico dell’affidatario
L’Appaltatore è tenuto a:
- eseguire l’appalto nei termini e con le modalità previsti nell’offerta presentata, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante:
- nonché alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
- di ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
- di ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
L’Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in casi di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare di sua iniziativa i servizi né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini dell'Istituto.
In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l’Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l’efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio concordati.
L’Appaltatore si impegna:
- ad attenersi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento pubblico pubblicato sul sito://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/;
- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
E’ a carico della Ditta aggiudicataria la richiesta di permessi e/o licenze necessari allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
Tutte le operazioni di verifica e controllo prima e durante gli interventi sono a carico della ditta affidataria del servizio.
Art. n. 5 Garanzie
L’Aggiudicatario costituisce cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. e ii., pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza assicurativa fidejussoria, eventualmente ridotta come previsto dal comma 7 dell'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e xx.xx..
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, l’Istituto ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se l’Istituto debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. n. 6 Penali da ritardo e da inadempimento
L'Aggiudicatario è obbligato all'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della integrale e perfetta erogazione dei livelli di servizio/prestazione stabiliti nel presente Capitolato.
Per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l’esecuzione delle varie attività previste dai documenti di gara (Capitolato/Cronoprogramma/Progetto tecnico/offerta tecnica), l’Istituto potrà applicare nei confronti della Società Aggiudicataria le seguenti penalità da inadempimento e/o da ritardo:
Intervento in ritardo rispetto l’orario indicato | 100,00 Euro ogni ritardo |
Mancata reperibilità del fornitore (irreperibilità per un arco di tempo superiore a 3 ore dalla chiamata/trasmissione mail) | 250.00 Euro |
Impiego di personale non addestrato | 100,00 Euro |
Mancato rispetto della pianificazione delle attività | 150,00 Euro per intervento |
Mancata trasmissione degli ordini di lavoro ordinari ed extra-contrattuali tramite Piattaforma | 150,00 Euro per ogni documento |
Uso di prodotti e macchinari non a norma | 150,00 Euro per intervento |
A seguito della valutazione della gravità dell'infrazione riscontrata e segnalata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il R.U.P. contesterà per iscritto l’inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l’hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell’inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l’Istituto deciderà sull’applicazione della penale. Allo scopo, prima della stipula del contratto e comunque entro la data di avvio, la Ditta provvederà a indicare un proprio referente tecnico (Vedi art.2).
L’Istituto, valutata l’infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell’appaltatore, applica le penali previste a valere sulla/e fattura/e successive alla contestazione senza ulteriori formalità o mediante escussione del deposito cauzionale. In tale ultimo caso, l’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell’Istituto.
Delle penali applicate sarà data comunicazione all’Aggiudicatario a mezzo PEC.
In caso di applicazione di penali che, sommate, risultino al di sopra del 10% dell’importo contrattuale, il contratto verrà risolto di diritto.
Oltre alle penali di cui sopra, in caso di ogni altro ritardo rispetto ad uno dei termini stabiliti nelle presenti condizioni contrattuali nonché al termine fissato dalla Stazione Appaltante per adempiere (come al precedente capoverso), all’Appaltatore potrà essere applicata, previa segnalazione in forma scritta, una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 ‰ e l’1‰ dell’ammontare netto contrattuale per un periodo massimo di 30 giorni e, comunque, complessivamente non superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale; trascorsi i suddetti 30 giorni, ovvero superato il limite massimo del 10% , il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento della obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
L’applicazione delle penali, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, non solleva il fornitore dalla responsabilità civili e penali che lo stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.
Sono dovuti dall’Aggiudicatario gli ulteriori danni subiti dall’Istituto a seguito dell’inadempienza o della risoluzione del contratto.
Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell’Istituto, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile o mediante escussione del deposito cauzionale. In tale ultimo caso, l’integrazione della cauzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta dell’Istituto.
Resta salva la facoltà insindacabile dell’Istituto, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre Società per l’effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico della Società Aggiudicataria.
Art. n. 7 Modalità di fatturazione e pagamenti
In relazione agli interventi programmati: fatture mensili posticipate. Qualora per motivi metereologici gli interventi programmati subissero una riduzione rispetto a quanto previsto da calendario, il pagamento sarà rimodulato sulla base degli interventi effettivamente eseguiti.
Gli interventi programmati, non effettuati per cause imputabili alla Ditta, senza preventivo congruo preavviso al DEC (almeno 48 h prima) e contestuale riprogrammazione concordata con lo stesso, non saranno liquidati.
In relazione agli interventi extra su richiesta: fatture mensili posticipate contenenti gli importi delle prestazioni eseguite e verificate dal DEC.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni
realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originari.
Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta affidataria tutti gli oneri:
-derivanti dall’esecuzione dei servizi, con particolare riferimento alle forniture dei prodotti per i trattamenti, agli oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai dipendenti, nonché gli oneri della sicurezza e assicurativi;
-previsti dal presente atto e, per quanto non espressamente indicato, tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti interessanti direttamente o indirettamente l’esecuzione dei servizi;
- nonché tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il fornitore, dopo il ricevimento dell’ordinativo di fornitura, potrà emettere regolare fattura.
Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale.
Il pagamento verrà effettuato a 60 giorni dall’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione a firma del Rup. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto beni/lavori/servizi sanitari e dalla peculiarità dell’ente appaltante, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.
Contestualmente all’emissione del/i certificato/i di regolare esecuzione e, comunque, non oltre sette giorni dall’adozione dello stesso, il Rup emetterà il/i certificato/i di pagamento.
Le parti assumono gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’art. 25 del D.L. 66/2014 conv. dalla L. 89/2014 in materia di fatturazione elettronica.
La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’All. A “Formato della fattura elettronica” del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto – xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd - CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.
La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l’omessa indicazione del predetto codice comporta l’impossibilità per l’Istituto di procedere al pagamento della fattura.
La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/02. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.
Art. n. 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario s’impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
In sede di stipula del Contratto l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Istituto.
L’Aggiudicatario comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
L’Aggiudicatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l’Istituto verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
Art. n.9 Cessione del contratto e cessione del credito
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall’art.1 della L.52/1991.
Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:
- sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 00000 Xxxxxx;
- posta certificata: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. n. 10 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Art. n. 11 Subappalto
Il subappalto è disciplinato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.i..
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente indicherà all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’appaltatore può affidare in subappalto i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante solo in presenza di queste condizioni:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all’atto dell’offerta siano stati indicati le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non si configurano come attività affidate in subappalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 13 dell’art. 105 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Art. n.12 Protocollo di legalità
L’Aggiudicatario accetta incondizionatamente le clausole pattizie di cui al vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. n.13 Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., oltre che negli altri casi previsti dallo stesso D.lgs 50/2016, dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.
Art. n.14 Sicurezza e Rischi da interferenza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori previste nel T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L'appaltatore dovrà tenere in considerazione che all’interno delle strutture dell’Istituto Oncologico Veneto sono presenti tutti i tipi di rischio (chimico, fisico, biologico) e che l’area oggetto del servizio è aperta all’utenza indiscriminata.
Sulla base delle modalità previste per l’esecuzione della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da “interferenze” siano, allo stato attuale € 25,82, (da quantificare i costi di interferenza) come indicati nel DUVRI preliminare (Allegato 2).
Nel caso la ditta fornitrice rilevi la presenza di ulteriori rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
Si informa che, prima dell’avvio del servizio verrà convocata una riunione di coordinamento, ai fini della sicurezza (ex art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e la sottoscrizione del DUVRI, alla quale parteciperanno il Responsabile Unico del Procedimento, o suo delegato, un rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Titolare, o suo delegato, della ditta aggiudicataria, il Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato.
Art. n.15 Domicilio dell’aggiudicatario e comunicazioni
L’Aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate mediante Pec (posta elettronica Certificata) inviata all’indirizzo comunicato dalle parti.
Art. n.16 Privacy
Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.
La Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.
E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.
Laddove ne ricorrano i presupposti, l’Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, intende designare l’Appaltatore quale responsabile del trattamento dei dati personali strettamente inerenti all’oggetto dell’appalto, il quale dovrà accettare tale nomina sottoscrivendo lo specifico Accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/279 che dovrà essere sottoscritto in sede di stipula del presente contratto.
Art. n.17 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli operatori economici si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d’ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’aggiudicatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località
Il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del d.lgs 81/08, art. 37.
Tutti gli oneri necessari a garantire il rispetto delle norme sanitarie, di sicurezza ed antinfortunistica degli addetti ai lavori sono a carico della ditta che è tenuta a rispettare sotto la propria ed esclusiva responsabilità le citate norme ed è diretta ed unica responsabile dell’adozione di quegli accorgimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni o sinistri a chi lavora o a terzi.
Tutti i tecnici dell’impresa che interverranno dovranno possedere le idonee conoscenze e competenze tecniche e l’adeguata strumentazione necessaria per intervenire sulle apparecchiature fornite.
Art. n.18 Obblighi Di Riservatezza
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dall’Istituto.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, questo Istituto ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Istituto.
Art. n.19 Adempimenti preliminari alla stipula del contratto
L’aggiudicatario è tenuto a fornire tempestivamente non oltre 7 giorni (dieci) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’affidamento tutta la documentazione richiesta necessaria alla stipula del contratto e le informazioni utili a tale scopo.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto, compresa in particolare l’imposta di bollo, il cui pagamento rimane pertanto a carico del Fornitore, in capo al quale grava la responsabilità dell’assolvimento di tale imposta.
Art.20 Periodo di Prova
L’Istituto confermerà l’affidamento della fornitura del servizio dopo un periodo di prova di 180gg dalla data del verbale di avvio del servizio. Qualora non venga superato il periodo di prova il contratto sarà rescisso con pagamento delle prestazioni correttamente eseguite e verificate dal DEC.
Art. n. 21 Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dall’articolo 5 e ss del D.Lgs. 33/2013.
Art. n.22 Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Art. n.23 Ricorso
L’organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Palazzo Gussoni - Xxxxxxxxxx, 0000/0000
- 00000 Xxxxxxx – Tel. 041/0000000 - Fax 041/0000000.
Art. n.24 Norme e condizioni finali
Eventuali interventi su sistemi di gestione dati sensibili devono soddisfare i requisiti sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679/UE e successive modifiche/integrazioni.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l’Istituto e l’Aggiudicatario potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Parte II: Specifiche tecniche e prestazionali
1. Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio di derattizzazione, disinfestazione-disinfezione e demuscazione-dezanzarizzazione deve essere svolto con particolare riguardo nelle zone ritenute focolai di infestazione, come i sotterranei, le soffitte, le reti fognarie, le canaline porta cavi, le intercapedini, le zone verdi adiacenti, in modo da evitare che le infestazioni giungano ai reparti e servizi interni. Per quanto riguarda le aree interne, si precisa che gli interventi della ditta assegnataria devono assicurare la disinfestazione disinfezione demuscazione e dezanzarizzazione in qualsiasi locale interno dello I.O.V., comprese le sale degenza.
Il servizio andrà svolto nei seguenti fabbricati di proprietà dell’Istituto Oncologico Veneto:
Ospedale Busonera – xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx
Immunologia e Diagnostica Molecolare Oncologica – Xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx
Radioterapia - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx;
Radioterapia – presso PO di Schiavonia – Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxx (Xx);
Xxx Xxx Xxxxx 000/000 Xxxxxx (XX);-
Xxx Xxxxxx x. 0 Xxxxxx (XX);
Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 Xxxxx (XX)
A.Derattizzazione. La lotta alla popolazione murina dovrà essere eseguita nelle aree occupate dallo I.O.V, con tecniche appropriate e con interventi commisurati alla densità e all’estensione della stessa popolazione murina. La ditta affidataria dovrà garantire ed effettuare un numero di interventi, in relazione alla diffusione ed entità della popolazione murina, idonei a garantire la più efficace opera di derattizzazione, nel periodo di validità del contratto.
Tale servizio comprende il posizionamento di stazioni munite di appositi erogatori di esche rodenticida, nel rispetto delle normative di legge vigenti, con la possibilità senza oneri aggiunti di poter spostare tali stazioni a seconda del flusso migratorie dei muridi.
La ditta fornitrice dovrà intervenire secondo calendario prestabilito (12 interventi/anno), monitorando ciascuna delle stazioni installate e procedendo tempestivamente a tutte le operazioni di ripristino necessarie (rimozione e sostituzione delle trappole/esche consumate, rimozione di eventuali carogne dei topi morti), qualora dovessero riscontrarsi consumi delle esche.
Qualora dovesse verificarsi un aumento della densità e dell’estensione della popolazione murina, la ditta fornitrice dovrà predisporre ed attuare un piano di intervento da sottoporre alla validazione del D.E.C. del servizio, nel quale vengono esplicate le operazioni necessarie al contenimento e alla risoluzione del fenomeno sopra indicato (aggiornamento/implementazione delle stazioni esca, aumento della frequenza di monitoraggio delle postazioni, verifica dello stato e della condizione delle aree interessate, ecc…) e le relative tempistiche di realizzazione.
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, preferibilmente con modalità a basso impatto ambientale, tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio. Durante l’intervento, la ditta dovrà utilizzare tutte le informazioni comunicate dalla Stazione Appaltante.
A.1 NUMERO ESCHE
Per quanto riguarda l’area esterna per:
Ospedale Busonera – xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx
è stato stimato un numero di n. 11 esche come da planimetria (vedi All.B).
Per quanto riguarda Radioterapia - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx:
è stato stimato un numero di n. 2 esche.
Per quanto riguarda l’area esterna degli immobili siti in:
Xxx Xxx Xxxxx 000/000 Xxxxxx (XX);
Xxx Xxxxxx x. 0 Xxxxxx (XX);
Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 Xxxxx (XX)
è stato stimato un numero di n. 2 esche per proprietà.
Per quanto riguarda l’area esterna per:
Radioterapia – presso PO di Schiavonia – Via Albere, 30 – 00000 Xxxxxxxxx (Xx)
è stato stimato un numero di n. 4 esche.
B. Disinfestazione-disinfezione (blatte, formiche, insetti striscianti etc…)
L’attività dovrà essere articolata nelle seguenti fasi:
Individuazione dei focolai ed identificazione delle specie;
Lotta adulticida;
Trattamenti integrativi.
La ditta fornitrice dovrà intervenire secondo calendario prestabilito (12 interventi/anno), soprattutto nelle zone più critiche, come locali servizi igienici, corridoi, caldaie, scarichi zone erbose adiacenti ai fabbricati di proprietà e in uso.
Durante l’intervento, la ditta dovrà utilizzare tutte le informazioni comunicate dalla Stazione Appaltante.
B.1 NUMERO DISPOSITIVI
Per quanto riguarda le aree interne per:
Ospedale Busonera – xxx Xxxxxxxxxxx 00, Xxxxxx
È stato stimato un numero di n. 25 trappole come da planimetria allegata (All.B)
Per quanto riguarda le aree interne per:
Radioterapia - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx;
è stato stimato un numero di n.5 trappole come da planimetria allegata (All.B)
Per quanto riguarda le aree interne per:
Radioterapia – presso PO di Schiavonia – Xxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxxx (Xx);
è stato stimato un numero di n.2 trappole.
C. Demuscazione-dezanzarizzazione.
La lotta zanzaricida e moschicida dovrà essere articolata nelle fasi:
Individuazione dei focolai ed identificazione della specie;
Lotta antiarabe, prioritaria sui focolai accertati e durante tutto il periodo di infestazione;
Lotta adulticida;
Trattamenti integrativi nelle zone verdi adiacenti agli edifici interessati.
La ditta fornitrice dovrà intervenire secondo il calendario prestabilito (12 interventi/anno), suscettibile di variazione a seconda delle condizioni metereologiche (v. art.7 Parte I) che potrebbero influenzare l’efficacia del trattamento, concordando la data effettiva di esecuzione del servizio con il D.E.C. con congruo anticipo e comunque almeno 48 ore prima, al fine di consentire la comunicazione di effettuazione dell’intervento presso le varie strutture. Durante l’intervento, la ditta dovrà utilizzare tutte le informazioni comunicate dalla Stazione Appaltante.
Lotta alla zanzara tigre e alle zanzare comuni
La lotta contro la diffusione della Zanzara Tigre (Aedes Albopictus) e/o zanzare comuni (Culex spp.) sarà condotta tramite le seguenti attività:
-trattamenti adulticidi in siti sensibili. Servizio a richiesta;
-interventi capillari, a richiesta, per l’esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai larvali inamovibili (es. caditoie) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali. Servizio a richiesta.
Programmazione interventi ordinari
Alla ditta affidataria si chiede di:
Trasmettere, entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione, un calendario annuale, con il dettaglio degli interventi mensili.
Il DEC entro il termine di 15 giorni dalla avvenuta ricezione, valuterà il calendario presentato e, in caso di necessità, potrà chiedere delucidazioni e/o integrazioni alla ditta;
Comunicare al DEC (tramite i contatti e-mail o recapito telefonico ricevuti), l’orario in cui si intende effettuare il servizio nei giorni calendarizzati. Solo dopo l’autorizzazione del DEC, la ditta potrà procedere agli interventi;
Una volta eseguito ogni intervento ordinario, la ditta dovrà predisporre l’ordine di lavori, redatto attraverso l’attuale piattaforma digitale online (in Cloud) di gestione dei servizi dell’Istituto.
Le credenziali di accesso verranno comunicate all’avvio del contratto. Nell’ordine di lavori dovranno essere indicati:
a. Numero degli operatori destinati per l’intervento;
b. Quantitativo orario per l’erogazione del servizio;
c. Il luogo/data di intervento;
d. Il tipo di intervento e il numero dell’intervento;
e. Costo di intervento;
f. Tipo/quantità di prodotto utilizzato;
g. Mezzi impiegati;
h. Breve descrizione dell’intervento, indicando le difficoltà riscontrate e ogni altra osservazione che può essere utile per un controllo condiviso a fine di migliorare dove carente il servizio;
i. l’elenco degli eventuali punti non trattati e relativa motivazione;
j. Firma di un responsabile referente della ditta affidataria;
k. Firma di un responsabile (DEC) della Stazione Appaltante
Ogni ordine dei lavori dovrà essere validato dal DEC o da un suo delegato attraverso la piattaforma digitale online (in cloud) attualmente in uso per la gestione dei servizi dell’Istituto.
Qualora l’Istituto, nel corso dell’esecuzione del contratto:
- dovesse dotarsi a proprie spese di una a piattaforma informatica diversa da quella attualmente in uso per la gestione e il controllo dei servizi oggetti del presente appalto;
- adottare qualsiasi altra modalità per la gestione e il controllo dei servizi oggetti del presente appalto; l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi, accettando altresì la formazione rispetto alle nuove modalità di gestione;
Al fine di un buon monitoraggio del servizio, qualora gli interventi ordinari programmati dovessero subire delle variazioni rispetto al calendario, si chiede di notificarlo al DEC almeno 48 h prima dell’intervento tramite e-mail e, comunque, assicurandosi che il DEC ne sia venuto a conoscenza.
2. Interventi extracontrattuali
Durante la durata del contratto, è possibile che vengano richiesti alla ditta fornitrice del servizio interventi extra-contrattuali, su esplicita chiamata da parte del Direttore Esecutivo del Contratto o suoi delegati.
La ditta aggiudicataria, dovrà intervenire entro 3 ore dalla chiamata/mail.
Alla fine di ogni intervento extra contrattuale, la ditta dovrà predisporre l’ordine di lavori, redatto attraverso la piattaforma digitale online di gestione dei servizi dell’Istituto, soggetto a validazione a cura del DEC del servizio.
3. Attestazione del servizio effettuato
Tutti gli ordini di lavoro (intervento ordinario o extra contrattuale) dovranno essere compilati ed inviati attraverso la piattaforma digitale online di gestione dei servizi dell’Istituto entro e non oltre la fine del mese, questo per garantire la fatturazione e un buon monitoraggio del servizio.
4. Prodotti e loro impiego danni e precauzioni
I prodotti utilizzati per la derattizzazione, disinfestazione-disinfezione e demuscazione-dezanzarizzazione, dovranno essere forniti dalla ditta assegnataria del servizio per l’intera durata dello stesso.
Lo I.O.V. si riserverà di effettuare in qualsiasi momento, i controlli sui prodotti utilizzati al fine di verificare la qualità e la corrispondenza alle caratteristiche indicate nella documentazione inviata al momento della presentazione dell’offerta. I costi di tali analisi sono da imputare alla ditta assegnataria, inoltre lo I.O.V. si riserva il diritto di chiedere a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione dei prodotti.
I prodotti utilizzati dovranno offrire ampie garanzie di sicurezza nei confronti dell’uomo, animali, delle piante presenti nelle zone trattate e nelle zone limitrofe. Dopo ogni intervento dovranno essere lasciati nella zona cartelli appositi per la segnalazione del trattamento appena concluso.
Sono a carico della ditta assegnataria, le precauzioni e le cautele nell’uso di insetticidi o di tutte le sostanze chimiche e biologiche utilizzate per l’erogazione del servizio, onde evitare che si verifichino anche in tempi lunghi, danni a persone, animali, piante o cose.
E’ richiesto l’utilizzo di attrezzature e automezzi idonei per il tipo di attività condotta, che assicurino il raggiungimento dei punti da trattare con i formulati prescelti alle adeguate concentrazioni, sia per quanto riguarda i servizi di derattizzazione sia per quanto riguarda i servizi di disinfestazione-disinfezione.
E’ facoltà del DEC chiedere la sostituzione dei prodotti usati in caso di:
- odori ed effetti particolarmente irritanti per le mucose anche a basse concentrazioni;
- fitotossicità alle normali dosi di utilizzo.
5. Personale
Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:
- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto della legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.
Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.
L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.
La ditta dovrà avvalersi per il servizio presso lo I.O.V. di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, che rispetti i regolamenti in vigore. Il personale incaricato dovrà essere provvisto della necessaria professionalità come già dimostrato da personale curriculum e dalla qualifica professionale dichiarata. Inoltre, il personale durante il servizio dovrà indossare una divisa adeguata e conforme alle norme vigenti sulla sicurezza ed essere munito di cartellino di riconoscimento.
Dovrà inoltre essere individuato un referente del servizio (V.art.2), che farà da portavoce con la Stazione Appaltante e al fine di garantire ciò, dovrà comunicare relativo numero di telefono al Direttore dell’Esecuzione del Contratto già in sede di attivazione del contratto. Eventuali cambiamenti di personale e numero di telefono dovranno essere comunicati per tempo.
Il referente responsabile della ditta dovrà avere la capacità tecnica e l’autonomia operativa occorrente per ricevere ordini dalla stazione appaltante, e darne immediata esecuzione e coordinare tutte le operazioni relative al servizio in essere. In caso di guasto tecnico a mezzi e attrezzature la ditta dovrà provvedere alla loro ripartizione e/o sostituzione nel più breve tempo possibile e comunque entro due ore dalla segnalazione.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, la ditta è tenuta ad indicare il CCNL applicato a tutto il personale coinvolto nell’appalto