Tra
IPOTESI DI ACCORDO CONDIZIONI E CRITERI DELLA REMUNERAZIONE VARIABILE C.D. “PREMIO AZIENDALE” CON RIFERIMENTO AI RISULTATI ECONOMICI E/O A SPECIFICI OBIETTIVI (EX ART. 48 CCNL, NON MODIFICATO DALL’ACCORDO DI RINNOVO DEL CCNL DEL 19 DICEMBRE 2019)
In Milano, il giorno 25 novembre 2020
Tra
Banco BPM, in qualità di Capogruppo
e
la Delegazione Sindacale del Gruppo Banco BPM costituita dalle XX.XX. Fabi, First/Cisl, Fisac/CGIL, Uilca e Unisin Falcri Silcea Sinfub
Premesso che:
• l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese in relazione alla diffusione del virus Covid-19, con impatti rilevantissimi anche in ambito economico;
• i servizi erogati dalle Banche rappresentano una infrastruttura strategica a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane e la loro continuità, prevista dai provvedimenti tempo per tempo adottati dagli organismi preposti, è stata possibile grazie anche allo sforzo profuso da tutte le lavoratrici e da tutti i lavoratori del nostro Gruppo;
• questi hanno contribuito a sostenere nel miglior modo possibile gli interessi dei nostri clienti e delle loro attività economiche, continuando a costruire valore anche per il nostro Gruppo;
• le Parti intendono quindi valorizzare l’impegno e la dedizione delle lavoratrici e dei lavoratori, ricercando soluzioni condivise in merito all’erogazione di un Premio Aziendale nell’ambito dei criteri e della cornice normativa di riferimento definita dall’art. 48 del CCNL 31 marzo 2015, non modificato dall’Accordo di rinnovo del CCNL del 19 dicembre 2019, relativamente all’anno 2020 (erogazione 2021);
• le Parti richiamano la normativa attualmente in vigore relativamente all’applicazione di regime fiscale agevolato per le erogazioni premiali riconosciute al sussistere di specifiche condizioni e presupposti.
Si conviene quanto segue:
Articolo 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Articolo 2 Indicatori e valori soglia di riferimento
Il riconoscimento del premio riferito all’anno 2020 è correlato alla solidità economica del Gruppo misurata in termini di adeguatezza patrimoniale, liquidità e redditività, nonché al verificarsi, nell’esercizio 2020, di un andamento positivo dell’Utile della Operatività Corrente al lordo delle imposte, al netto delle componenti non ricorrenti (di seguito anche “UOC”), valutato alla luce delle determinazioni assunte nel corso del corrente esercizio, in relazione alla straordinarietà degli eventi di cui al primo alinea delle premesse.
Fermo restando che il premio aziendale è quindi determinato sulla base dei risultati conseguiti dal Gruppo al 31.12.2020 sulla base dell’alinea che precede, l’importo pro- capite, ove spettante, è pari a € 600 (costo banca).
Le Parti si incontreranno entro il mese di febbraio 2021 per verificare l’andamento dell’indicatore sopra individuato rispetto al periodo di riferimento e, nell’ambito di quanto previsto agli alinea che precedono, per determinare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del premio.
Articolo 3 Modalità e criteri di corresponsione
Le Parti sin d’ora convengono che l’erogazione potrà avvenire attraverso:
- la modalità “cash” a scelta dei soli lavoratori con imponibile fiscale annuo da lavoro dipendente dell’anno 2020 nei limiti definiti dall’applicazione delle disposizioni legislative e fiscali vigenti in materia;
- oppure la modalità “welfare”.
L’erogazione del premio avverrà nel mese di giugno per quanto concerne la modalità
cash.
I servizi welfare saranno disponibili per la fruizione a partire dal 1° giugno e fino al 30 novembre 2021.
Il premio riguarda il personale inquadrato nelle Aree Professionali e nei Quadri Direttivi alla data del 31 dicembre 2020, che alla medesima data sia in servizio con contratto a tempo indeterminato (ivi incluso l’apprendistato professionalizzante) presso società che applicano il CCNL del Credito nell’ambito del Gruppo, nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni:
- che sia in servizio alla data del 1° giugno 2021;
- per il personale assunto nel corso del 2020 l’importo individuale come sopra determinato viene riconosciuto in proporzione al numero di mesi di servizio
effettivamente prestati nel 2020, considerando come mese intero l’eventuale
frazione;
- per il personale part time nel corso del 2020 il valore dell’importo individuale viene riproporzionato all’orario di lavoro osservato nel corso dell’anno.
E’ altresì previsto quanto segue:
- dal Premio Aziendale 2020 è escluso il personale che nel corso dell’esercizio di riferimento sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero scritto;
- i valori non sono computabili ai fini del TFR e della previdenza complementare;
- ove i servizi welfare fruiti, alla data del 30 novembre 2021 non esauriscano il valore del Premio, la quota residua, dedotto il contributo di solidarietà, sarà destinata ove possibile prioritariamente all’assistenza sanitaria o, in caso contrario, al fondo di previdenza integrativa di appartenenza dell’interessato.
Per ogni ulteriore aspetto qui non disciplinato si rinvia alla vigente normativa contrattuale nazionale.
Banco BPM
anche in qualità di Capogruppo