Contract
TRA
La Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, la “CDP”), con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso CCIAA di Roma al numero REA 1053767, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Roma 80199230584, Partita IVA 07756511007, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Finanziamenti Pubblici di CDP ed in forza dei poteri conferiti con determina n. AD/P/20/22, in data 21/01/2022, dall’Amministratore Delegato di CDP, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx,
E
Il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI,
parti del presente atto aggiuntivo all’Addendum (di seguito, le “Parti”)
PREMESSO
- che in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra CDP e il MEF la Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al MEF ai sensi dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg. 3 foglio 110;
- che l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (di seguito, il “D.L. 35/2013”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti
S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
- che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l’addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg. 3 foglio 209 (di seguito, l’“Addendum”);
- che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione enti locali, di cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
- che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un primo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (di seguito, il “D.L. 102/2013”), approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg. 1553;
- che in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;
- che in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040, registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2014, reg. 2634;
- che in data 20 ottobre 2015 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un quarto atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri di e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, approvato con Decreto Direttoriale n. 79528 del 22 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2015, reg. 3219;
- che in data 14 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra CDP e il MEF il rinnovo della Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al MEF ai sensi dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 95259 del 21 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2021, reg. 6;
- che il comma 597 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: la “Legge n. 234/2021”) prevede che: “ Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di
pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi;
- che il successivo comma 598 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 dispone che “Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali (di seguito, le “Anticipazioni Enti locali”), al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa"
- che il successivo comma 599 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 prevede che: “Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti
originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598”;
- che il successivo comma 600 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 prevede che: “Per le attività svolte da Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell’atto aggiuntivo di cui al comma 598 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge”;
- che il MEF, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 597, lettera b), della Legge 234/2021, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 9 del 12 gennaio 2022, recante “Debiti commerciali delle Regioni e degli Enti locali: comunicazione del tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi della Legge di Bilancio 2022”, mediante il quale è stato reso noto il tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione;
- alla luce di quanto sopra, il MEF e CDP stipulano il presente atto aggiuntivo all’Addendum, che forma parte integrante e sostanziale dello stesso, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 598, della Legge n. 234/2021;
- la stipula del presente atto aggiuntivo rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
Ciò premesso tra le Parti come in epigrafe rappresentate si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.
Articolo 2
(Attività concernenti l’operazione di rinegoziazione delle Anticipazioni Enti Locali)
1. Con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 598, della Legge n. 234/2021, CDP provvede all’espletamento, in nome e per conto del MEF, delle attività di seguito indicate:
I. ricevere le domande di rinegoziazione delle Anticipazioni Enti Locali inviate dagli enti locali (di seguito, gli “Enti”) e dagli stessi predisposte, a pena di inammissibilità, utilizzando il modello allegato sub 1 al presente atto aggiuntivo (di seguito, la “Domanda di Rinegoziazione”);
II. verificare che le Domande di Rinegoziazione ricevute dagli Enti siano formalmente complete e siano pervenute nel periodo di presentazione delle medesime, come previsto
dall’ articolo 1, comma 599, della Legge n. 234/2021, e indicato al successivo articolo 3, comma 2;
III. trasmettere al MEF un elenco (di seguito, l’ “Elenco”) delle Domande di Rinegoziazione pervenute formalmente complete nei termini di cui al precedente punto II, con l’indicazione, per ciascun Ente, delle Anticipazioni Enti Locali in relazione alle quali è stata richiesta la rinegoziazione;
IV. comunicare a ciascun Ente, previa approvazione da parte del MEF dell’Elenco, le Anticipazioni Enti Locali oggetto delle Domande di Rinegoziazione ammesse dal MEF alla rinegoziazione (di seguito, le “Anticipazioni Rinegoziabili”);
V. stipulare, mediante scambio di corrispondenza, i contratti di rinegoziazione delle Anticipazioni Rinegoziabili sulla base dello schema contrattuale allegato sub 2 al presente atto aggiuntivo (di seguito, i “Contratti di Rinegoziazione” e le Anticipazioni Rinegoziabili, come rinegoziate per effetto della stipula dei Contratti di Rinegoziazione, le “Anticipazioni Rinegoziate”);
VI. emettere gli avvisi di pagamento ed incassare alle prescritte scadenze le rate di rimborso delle Anticipazioni Rinegoziate, comprensive di capitale ed interessi, sulla base del piano di ammortamento derivante dall’operazione di rinegoziazione (di seguito, il “Piano di Ammortamento Anticipazioni Rinegoziate”), nonché qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta in dipendenza dei relativi Contratti di Rinegoziazione ovvero dei contratti originari delle Anticipazioni Enti Locali, stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del
D.L. 35/2013 e dell’articolo 13 del D.L. 102/2013 (di seguito, i “Contratti Originari”), fermo restando quanto previsto al successivo punto VII;
VII. ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 599 della Legge n. 234/2021, nel caso in cui la stipula dei Contratti di Rinegoziazione sia successiva alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nell’anno 2022 prevista dai Contratti Originari (di seguito, la “Rata 2022”), provvedere, con le modalità che saranno rese note dalla CDP mediante apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet xxx.xxx.xx e comunque entro il 31 luglio 2022, a seconda dei casi, a versare in favore degli Enti l’importo pari alla differenza tra la Rata 2022 e quella risultante dal Piano di Ammortamento Anticipazioni Rinegoziate, ove da tale differenza risulti un valore positivo, ovvero ad incassare dagli Enti medesimi un importo pari alla predetta differenza, ove da tale differenza risulti un valore negativo;
VIII. provvedere, se del caso, al calcolo degli eventuali interessi moratori dovuti sulle somme non corrisposte alle prescritte scadenze, così come previsti, a seconda dei casi, dai Contratti di Rinegoziazione e/o dai Contratti Originari;
IX. versare annualmente al bilancio dello Stato, ai sensi e con le modalità stabilite dall’articolo 12, comma 6, del D.L. 35/2013, gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti
locali delle Anticipazioni Rinegoziate, esclusivamente nei limiti degli importi effettivamente incassati da parte di CDP ai sensi dei Contratti di Rinegoziazione;
X. comunicare entro il 15 giugno di ciascun anno all’Agenzia delle Entrate e al MEF i dati relativi alla mancata corresponsione delle rate di ammortamento di cui al Piano di Ammortamento Anticipazioni Rinegoziate, ai fini dell’attivazione della procedura prevista per il recupero di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
XI. conservare, archiviare e rendere disponibile in formato digitale al MEF, su richiesta, la documentazione relativa alle Domande di Rinegoziazione ed ai Contratti di Rinegoziazione.
2. Il MEF autorizza CDP affinché, nell’esecuzione delle attività di cui al presente articolo 2, quest’ultima si avvalga dell’opera dei suoi legali rappresentanti come pure dei suoi dirigenti e funzionari, secondo i poteri e le funzioni ad essi attribuiti.
3. Il MEF riconosce che i compiti di CDP ai sensi del presente atto aggiuntivo non hanno ad oggetto le attività non espressamente indicate al precedente comma 1, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compimento delle azioni volte al recupero coattivo delle somme dovute dagli Enti ai sensi dei Contratti di Rinegoziazione e/o dei Contratti Originari.
4. Nell’ambito dell’espletamento del proprio incarico, CDP, ogni qual volta si presenti necessità di chiarimenti, potrà richiedere direttive al MEF. Il MEF potrà fornire specifiche direttive su questioni di particolare rilievo, concordando con CDP le relative modalità di gestione. L’esercizio da parte della CDP, in nome e per conto del MEF, della facoltà di risoluzione dei Contratti di Rinegoziazione e/o dei Contratti Originari, nei casi previsti dai medesimi contratti, è in ogni caso subordinata alla preventiva autorizzazione del MEF.
Articolo 3
(Criteri e modalità per l’accesso degli enti locali alla rinegoziazione)
1. Le Domande di Rinegoziazione possono essere presentate esclusivamente dagli Enti che hanno contratto anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013 e dell’articolo 13 del D.L. 102/2013.
2. Le Domande di Rinegoziazione, redatte secondo lo schema allegato sub 1 al presente atto aggiuntivo e sottoscritte congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente, possono essere presentate nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022 (di seguito, il “Termine Presentazione Domande”), previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx'xxxxxxxx 000 xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
3. Ai fini del rispetto del Termine Presentazione Domande, fa fede la data di ricezione, da parte della CDP, della Domanda di Rinegoziazione. Le Domande di Rinegoziazione devono essere inviate dagli Enti con le modalità che saranno rese note dalla CDP attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet xxx.xxx.xx. Le Domande di Rinegoziazione che, ancorché pervenute entro il Termine Presentazione Domande, risultino non debitamente e correttamente compilate e sottoscritte, saranno ritenute inammissibili.
4. Successivamente alla comunicazione di cui al precedente articolo 2, punto IV., ai fini del perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione, l’Ente deve inviare alla CDP, entro il termine del 12 aprile 2022, a pena di decadenza dell’approvazione della Domanda di Rinegoziazione, la proposta di Contratto di Rinegoziazione, debitamente sottoscritta e predisposta sulla base dello schema contrattuale allegato sub 2 al presente atto aggiuntivo, unitamente al modulo di accettazione delle clausole vessatorie debitamente sottoscritto. Il Contratto di Rinegoziazione è perfezionato all’atto della ricezione, da parte dell’Ente, del Contratto di Rinegoziazione sottoscritto dalla CDP, in nome e per conto del MEF, per accettazione. Le modalità di perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione sono rese note dalla CDP sul proprio sito internet xxx.xxx.xx.
5. Il tasso di interesse fisso annuo nominale sulla base del quale sarà perfezionata la rinegoziazione, determinato dal MEF ai sensi dell’articolo 1, comma 598, lettera b), della Legge 234/2021, è pari allo 1,673%.
Articolo 4
(Commissioni per le attività espletate dalla CDP)
1. Il MEF riconosce alla CDP, ai sensi dell'articolo 1, comma 600, della Legge 234/2021, una commissione per i servizi resi ai sensi del presente atto aggiuntivo nella misura di euro 300.000 per l’anno 2022. Tale commissione è corrisposta dal MEF in favore della CDP dietro specifica richiesta di pagamento da parte della CDP medesima.
Articolo 5 (Adempimenti fiscali)
1. Il presente atto aggiuntivo, le Domande di Rinegoziazione, i Contratti di Rinegoziazione e tutti gli atti e le operazioni posti in essere dalla CDP per l’esecuzione del presente incarico sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del combinato disposto degli articoli 19 e 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.
Articolo 6 (Allegati)
1. Al presente atto aggiuntivo sono allegati:
- Allegato 1 – Domanda di Rinegoziazione;
- Allegato 2 – Contratto tipo di Rinegoziazione.
Roma, 24 gennaio 2022
Per la Cassa depositi e prestiti S.p.A. Responsabile Finanziamenti Pubblici | Per il Ministero dell’economia e delle finanze Dirigente Generale del Dipartimento del Tesoro – Direzione VI |
Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente) | Xxxxxxx Xxxxxxx (firmato digitalmente) |
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxx
Data:24/01/2022 11:41:27 Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:MEF/80415740580 Unita':DIP.TESORO-UCID
Data:24/01/2022 19:40:29
Allegato 1
Schema di Domanda di Rinegoziazione1 delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e/o dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx, 0
00000 XXXX
ENTE [●] (denominazione) (di seguito l’”Ente”)
Oggetto: Articolo 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito la “Legge n. 234/2021”). Richiesta di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e/o dell’articolo 13 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (di seguito le “Anticipazioni di Liquidità”).
I sottoscritti
- [●] (nome e cognome), nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente,
- [●] (nome e cognome), nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario dell’Ente,
- (soltanto per gli Enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL) [●] (nome e cognome), nella sua qualità di Commissario/Membro dell’Organo Straordinario di Liquidazione,
CHIEDONO,
alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la “CDP”), la quale a tal fine agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito, il “MEF”), ai sensi e per gli effetti delle norme in oggetto e del quinto atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, stipulato tra la CDP e il MEF in data 24/01/2022 (di seguito, il “Xxxxxx Xxxx Aggiuntivo”), la rinegoziazione delle Anticipazioni di Liquidità riportate nell’elenco allegato sub A) alla presente domanda di rinegoziazione (di seguito le “Anticipazioni Rinegoziabili”).
A tal fine, sotto la loro responsabilità,
ATTESTANO:
1Da trasmettere, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022 ed esclusivamente con le modalità rese note dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul proprio sito internet xxx.xxx.xx, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Quinto Atto Aggiuntivo.
• che la presente domanda di rinegoziazione è stata autorizzata con delibera di Giunta n. [●] del [●], assunta ai sensi dell’articolo 1, comma 599, della Legge n. 234/2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
• di aver preso visione del Xxxxxx Atto Aggiuntivo e di conoscere, accettare ed approvare integralmente i termini e le condizioni della rinegoziazione ivi previsti, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti:
(i) i termini e le modalità di presentazione della domanda di rinegoziazione;
(ii) le modalità di rideterminazione dei piani di ammortamento delle Anticipazioni Rinegoziabili; e
(iii) le modalità di perfezionamento dell’operazione, da effettuarsi mediante stipula di un contratto di rinegoziazione tra la CDP, in nome e per conto del MEF, e l’Ente (di seguito, il “Contratto di Rinegoziazione”), sulla base dello schema contrattuale allegato sub 2 al Quinto Atto Aggiuntivo e pubblicato sul sito internet della CDP e del MEF, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 598, della Legge n. 234/2021,
e si impegnano, mediante la sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, tra l’altro:
(i) ad adeguare le relative iscrizioni nel proprio bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
(ii) a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle annualità di ammortamento delle Anticipazioni Rinegoziabili come rinegoziate per effetto della stipula del Contratto di Rinegoziazione;
• (soltanto per gli enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL) che l’Organo Straordinario di Liquidazione [ha autorizzato la] / [ha rilasciato il nulla osta all’] operazione di rinegoziazione con provvedimento n. [●] del [●];
• di aver preso visione dell’informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), allegata sub B) alla presente domanda di rinegoziazione;
• che l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente, a cui la CDP potrà inviare eventuali comunicazioni relative alla presente domanda, è il seguente [●];
• che il referente dell’Ente per eventuali contatti in merito all’operazione di rinegoziazione è [●]
(nome, cognome e recapito telefonico).
Il Legale rappresentante Il Responsabile finanziario
-
(soltanto per gli Enti dissestati in cui l’amministrazione del rimborso delle Anticipazioni di Liquidità è di competenza della OSL)
Il Commissario/Membro dell’Organo Straordinario di Liquidazione
ELENCO DELLE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’ OGGETTO DELLA DOMANDA DI RINEGOZIAZIONE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Xxxx, xxx Xxxxx x. 0 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l’utilizzo dei suddetti dati personali.
Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxx@xxx.xx.
2. Fonti e Tipologia di dati trattati
I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela e possono includere informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, sesso, codice fiscale, ecc.) e informazioni di contatto. Inoltre, nell’adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.
3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità:
a) Finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. “Antiriciclaggio” che impone l’adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell’attività creditizia) ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;
Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Conservazione dei dati personali
I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali al Ministero dell’Economia e delle Finanze e ad altri soggetti terzi (responsabili del trattamento o Titolari autonomi) qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati e/o siano richieste da specifici obblighi normativi.
7. Trasferimento dei dati extra UE
Per quanto concerne l’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP garantisce che il trattamento sarà effettuato secondo le modalità consentite dalla legge vigente.
8. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti che potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta a CDP, all’attenzione del RPD, ovvero a mezzo mail direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx x. 0
00000 Xxxx Xxxxxx
Egregi Signori,
con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e/o dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, riportate nell’Elenco Anticipazioni di cui all’Allegato 1 al presente Contratto di Rinegoziazione, contrassegnate con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni di seguito specificate.
La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 28 aprile 2022 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).
* * *
CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE TRA
(l’“Ente”) rappresentato da2 , nella sua qualità di:
□ Dirigente dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
□ Responsabile dell’Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’Articolo 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
□ , in base ai poteri attribuiti da
1 Inserire data (gg/mm/aa).
2 Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa a CDP un’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità.
E
Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx, x. 0, capitale sociale 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al presente Contratto di Rinegoziazione (la “CDP”), che agisce in nome e per conto del Ministero dell’economia e delle finanze (il “MEF”) in forza del Quinto Atto Aggiuntivo (come di seguito definito);
PREMESSO CHE
a) in data 23 dicembre 2009 è stata sottoscritta tra la CDP e il MEF la convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al MEF ai sensi dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvata con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 102898 del 24 dicembre 2009 registrato alla Corte dei Conti in data 1 giugno 2010, reg. 3 foglio 110;
b) l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 0000, x. 00 (xx “D.L. 35/2013”), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, prevede che: “Ai fini dell'immediata operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”;
c) in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l’addendum di cui alla precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n. 30267, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2013, reg. 3 foglio 209 (l’“Addendum”);
d) il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in merito alla concedibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” - Sezione enti locali, di cui all’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013;
e) in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un primo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 0000, x. 000 (xx “D.L. 102/2013”), approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile 2014, n. 35802, registrato alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2014, reg. 1553;
f) in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 31 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014, n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;
g) in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040, registrato alla Corte dei Conti in data 11 agosto 2014, reg. 2634;
h) in data 20 ottobre 2015 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un quarto atto aggiuntivo all’Addendum, recante i criteri di e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, approvato con Decreto Direttoriale n. 79528 del 22 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 30 ottobre 2015, reg. 3219;
i) in data 14 dicembre 2020 è stato sottoscritto tra la CDP e il MEF il rinnovo della Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti al MEF ai sensi dell’articolo 3 comma 4, lett. a), b), e), g), h) e i), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2003, approvato con decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 95259 del 21 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2021, reg. 6;
j) il comma 597 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ( “Legge n. 234/2021”) prevede che: “Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell’anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;
b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano d’ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);
d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi”;
k) il successivo comma 598 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 dispone che “Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse in favore degli enti locali (le “Anticipazioni Enti locali”), al fine di garantire la gestione della relativa operatività, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nell'atto aggiuntivo all’addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa L'atto aggiuntivo all’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa”;
l) il successivo comma 599 del medesimo articolo 1 della Legge n. 234/2021 prevede che: “Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse, dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalità stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L’importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall’operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, è regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalità previste nell’atto aggiuntivo di cui al comma 598”;
m) il MEF, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 597, lettera b), della Legge n. 234/2021, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 9 del 12 gennaio 2022, recante “Debiti commerciali delle Regioni e degli Enti locali: comunicazione del tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità ai sensi della Legge di Bilancio 2022”, mediante il quale è stato reso noto il tasso di interesse applicabile alla Rinegoziazione (come di seguito definita), pari al 1,673%;
n) in data 24 gennaio 2022, in esecuzione di quanto previsto dal comma 598 dell'articolo 1 della Legge n. 234/2021, è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF il quinto atto aggiuntivo all’Addendum, approvato in data [•] con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data [•] dalla Corte dei Conti, pubblicato sul sito internet della CDP (il “Quinto Atto Aggiuntivo”);
o) in data [•], l’Ente ha presentato alla CDP domanda di accesso alla Rinegoziazione di talune Anticipazioni Enti Locali (la “Domanda di Rinegoziazione”), correttamente compilata e sottoscritta secondo il modello allegato al Quinto Atto Aggiuntivo e reso noto mediante pubblicazione sui siti internet del MEF e della CDP;
p) la CDP ha comunicato all’Ente l’elenco delle Anticipazioni Enti Locali concesse da CDP, in nome e per conto del MEF, ai sensi del D.L. 35/2013 e/o del D.L. 102/2013, ammesse dal MEF alla Rinegoziazione (le “Anticipazioni Originarie”) riportate nell’elenco di cui all’Allegato 1 al presente Contratto di Rinegoziazione (l’“Elenco Anticipazioni”) con l’indicazione delle relative erogazioni contrassegnate con i numeri di posizione ed utilizzo ivi indicati;
q) l’Ente con delibera di Giunta n. [•], assunta in data [•], esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stato autorizzato a perfezionare la Rinegoziazione delle Anticipazioni Originarie, alle condizioni di cui al presente Contratto di Rinegoziazione;
r) l’Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria della Rinegoziazione, i documenti previsti per l’accesso alla Rinegoziazione medesima resi noti con la pubblicazione del Quinto Atto Aggiuntivo, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
s) l’Ente dichiara di aver rilasciato apposito Mandato di Addebito in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a chiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente intestato all’Ente precedentemente comunicato a CDP di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al predetto Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto, redatto secondo il modello definito dalla CDP;
t) l’Ente, unitamente alla presente proposta, invia alla CDP: i) l’Elenco Anticipazioni, sottoscritto digitalmente, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente; ii) l’attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del presente Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità; iii) il documento, sottoscritto digitalmente da parte del firmatario del presente Contratto di Rinegoziazione, concernente l’approvazione specifica, da parte dell’Ente medesimo, delle clausole del presente Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l’art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
u) l’Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme allo, ed è stata compilata utilizzando lo, schema contrattuale approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP ed allegato sub 2 al Quinto Atto Aggiuntivo e le dichiarazioni rese nella Domanda di Rinegoziazione sono corrette e veritiere;
v) l’Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione di cui all'articolo 1, commi dal 597 a 602, della Legge n. 234/2021, nonché il Quinto Atto Aggiuntivo;
w) l’Ente, mediante la stipula del presente Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato relative alle Anticipazioni Originarie e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
x) la stipula del presente Contratto di Rinegoziazione rientra nel quadro normativo e statutario che disciplina l’attività della c.d. Gestione Separata della CDP, di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.
TUTTO CIÒ PREMESSO
L’Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.
Articolo 1 Premesse e definizioni
1. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Rinegoziazione.
2. Nel presente Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:
“Addendum” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa c) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Anticipazione Originaria” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa p) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Anticipazione Rinegoziata” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1; “Atto Originario” indica il contratto mediante il quale è stata concessa ciascuna Anticipazione Originaria, come di volta in volta eventualmente modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;
“Atto Rinegoziato” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione;
“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;
“Codice Etico” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet; “Contratto di Rinegoziazione” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni delle Anticipazioni Originarie;
“D.L. 35/2013” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa b) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“D.L. 102/2013” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa e) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell’Ente; “Data di Pagamento” indica, con riferimento alle Anticipazioni Originarie il cui piano di ammortamento preveda, quali date di pagamento delle relative rate di ammortamento, il 1° febbraio di ciascun anno di ammortamento originario, il 1° febbraio di ciascun anno a partire dal 1° febbraio 2022 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa) e, con riferimento alle Anticipazioni Originarie il cui piano di ammortamento preveda, quali date di pagamento delle relative rate di ammortamento, il 31 maggio di ciascun anno di ammortamento originario, il 31 maggio di ciascun anno a partire dal 31 maggio 2022 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa);
“Data di Pagamento 2021” indica, con riferimento a ciascuna Anticipazione Originaria, la data di pagamento della rata di ammortamento in scadenza nell’anno 2021 ai sensi del relativo Atto Originario;
“Data di Pagamento 2022” indica, in relazione a ciascuna Anticipazione Originaria o Anticipazione Rinegoziata, la relativa Data di Pagamento che cade nell’anno solare 2022;
“Data di Proposta Contrattuale” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;
“Data di Scadenza” indica, con riferimento alle Anticipazioni Originarie il cui piano di ammortamento preveda, quali date di pagamento delle relative rate di ammortamento, il 1° febbraio di ciascun anno di ammortamento originario, il 1° febbraio 2051 e, con riferimento alle Anticipazioni Originarie il cui piano di ammortamento preveda, quali date di pagamento delle relative rate di ammortamento, il 31 maggio di ciascun anno di ammortamento originario, il 31 maggio 2051;
“Debito Residuo Anticipazione Originaria" indica, in relazione a ciascuna Anticipazione Originaria, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2022, specificamente indicato nell’Elenco Anticipazioni; “Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata” indica, in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, ad ogni data successiva al 1° gennaio 2022, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Anticipazione Originaria e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione; “Domanda di Rinegoziazione” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa o) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Elenco Anticipazioni” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa q) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Ente” indica l’ente locale che sottoscrive il presente Contratto di Rinegoziazione;
“Evento di Risoluzione” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 6, comma 1; “Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System);
“Importo Rata 2022 Originaria” indica, in relazione a ciascuna Anticipazione Originaria, l’importo della rata annuale di ammortamento in scadenza alla Data di Pagamento 2022 calcolato sulla base dell’Atto Originario, come indicato nell’Elenco Anticipazioni;
“Importo Rata 2022 Rinegoziata” indica, in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, l’importo della Rata Annuale in scadenza alla Data di Pagamento 2022 calcolato secondo quanto previsto dal successivo Articolo 2, comma 2, lett. a), come indicato nell’Elenco Anticipazioni e nel Piano di Ammortamento;
“Legge n. 234/2021” ha il significato attribuito a tale locuzione alla Premessa j) del presente Contratto di Rinegoziazione;
“Mandato di Addebito in Conto” indica il mandato di addebito diretto redatto secondo il modello definito dalla CDP, reso disponibile nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet;
“MEF” indica il Ministero dell’economia e delle finanze;
“Modello D.Lgs. 231/01” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;
“Periodo di Interessi” indica il Primo Periodo di Interessi nonché ciascun periodo di 12 mesi che decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa); “Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento di ciascuna Anticipazione Rinegoziata inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2022;
“Prima Quota Interessi” indica, con riferimento a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, la quota interessi maturata alla Data di Pagamento 2022 sulla base: (i) del Tasso di Interesse Originario, per il periodo intercorrente tra la Data di Pagamento 2021 (esclusa) e il 31 dicembre 2021 (incluso), e (ii) del Tasso di Interesse Rinegoziato, per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 (incluso) e la Data di Pagamento 2022 (inclusa);
“Primo Periodo di Interessi” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra la Data di Pagamento 2021 (esclusa) e la Data di Pagamento 2022 (inclusa);
“Rate Annuali” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 2; “Rinegoziazione” indica l’operazione di rinegoziazione prevista dall'articolo 1, commi da 597 a 602, della Legge n. 234/2021 alle condizioni di cui al presente Contratto di Rinegoziazione;
“Sito Internet” indica il sito internet della CDP, xxx.xxx.xx;
“Tasso di Interesse Originario” indica il tasso di interesse applicato a ciascuna Anticipazione Originaria ai sensi del relativo Atto Originario;
“Tasso di Interesse Rinegoziato” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;
“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente; “TUEL” indica il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
3. Qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, una “Premessa” e un “Allegato” si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto di Rinegoziazione.
4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
Articolo 2
Oggetto del contratto e rimborso delle Anticipazioni Rinegoziate
1. Il presente Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione delle Anticipazioni Originarie. Ciascuna Anticipazione Originaria così come rinegoziata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (l’“Anticipazione Rinegoziata”) è rimborsata secondo il proprio Piano di Ammortamento e conserva la propria autonomia rispetto alle altre Anticipazioni Rinegoziate, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il presente Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un’Anticipazione Rinegoziata non avrà effetto sulle altre Anticipazioni Rinegoziate, che continueranno ad essere regolate sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l’Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, mediante il pagamento di rate annuali costanti, ad eccezione della prima, comprensive di quota capitale e quota interessi (le “Rate Annuali”), a ciascuna Data di Pagamento, secondo quanto indicato nell’Elenco Anticipazioni e nel Piano di Ammortamento con riferimento a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, ossia, in particolare, mediante la corresponsione, in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata:
a. alla Data di Pagamento 2022, di una Rata Annuale, la cui quota capitale corrisponde a quella di un piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti, del Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata sulla base del Tasso di Interesse Rinegoziato e della Data di Scadenza, e la cui quota interessi è di importo pari alla Prima Quota interessi;
b. a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Pagamento 2022, di Rate Annuali costanti, le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti, del Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata risultante il giorno successivo alla Data di Pagamento 2022 e le cui quote interessi sono calcolate sulla base del Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata, del Tasso di Interesse Rinegoziato e della Data di Scadenza, conformemente a quanto previsto dal successivo Articolo 3.
3. Resta fermo che, in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata per la quale la Data di Accettazione sia successiva alla Data di Pagamento 2022, le Parti concordano che:
a. l’Ente, alla Data di Pagamento 2022, è tenuto al pagamento della rata in scadenza a tale data in misura pari all’Importo Rata 2022 Originaria; e
b. qualora l’Importo della Rata 2022 Originaria corrisposta dall’Ente alla Data di Pagamento 2022 ai sensi della precedente lettera a. sia superiore all’Importo Rata 2022 Rinegoziata, la CDP provvederà a versare in favore dell’Ente, entro la data del 31 luglio 2022, l’ammontare pari alla differenza tra l’Importo Rata 2022 Originaria e l’Importo Rata 2022 Rinegoziata;
c. qualora l’Importo della Rata 2022 Originaria corrisposta dall’Ente alla Data di Pagamento 2022 ai sensi della precedente lettera a. sia inferiore all’Importo Rata 2022 Rinegoziata, l’Ente provvederà a versare in favore della CDP, entro la data del 31 luglio 2022, l’ammontare pari alla differenza tra l’Importo Rata 2022 Rinegoziata e l’Importo Rata 2022 Originaria.
Articolo 3 Interessi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 (incluso) sul Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata maturano interessi al tasso fisso annuo del 1,673% in relazione a ciascuna Anticipazione Rinegoziata (il “Tasso di Interesse Rinegoziato”) secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Pagamento Rata 2021 (esclusa) e il 31 dicembre 2021 (incluso) sul Debito Residuo Anticipazione Originaria continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, maturano in relazione a ciascun Periodo di Interessi e sono corrisposti dall’Ente, nell’ambito delle Rate Annuali, unitamente alle relative quote capitale, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 2, comma 2, e fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2, comma 3.
3. Qualora il Tasso di Interesse Xxxxxxxxxxx, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Rinegoziato applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
Articolo 4 Garanzia
1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Rinegoziazione, l’Ente si impegna ad iscrivere nei propri bilanci, per tutta la durata dell’Anticipazione Rinegoziata, le somme occorrenti al pagamento di tutto quanto previsto dal presente Contratto di Rinegoziazione, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. L’Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle somme annualmente dovute ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, nonché a soddisfare per tutta la durata dell’Anticipazione Rinegoziata medesima i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall’articolo 159, comma 3, del TUEL.
Articolo 5 Pagamenti
1. Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all’Ente precedentemente comunicato alla CDP. L’Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima di ciascuna Data di Pagamento, l’eventuale variazione del codice IBAN riferito al conto corrente.
2. A tal fine l’Ente ha rilasciato apposito Mandato di Xxxxxxxx in Conto in base al quale la CDP è stata autorizzata a richiedere al Tesoriere l’addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima di ciascuna Data di Pagamento, l’esatto importo della rata da pagare, fatto salvo per la Rata Annuale in scadenza alla Data di Pagamento 2022, per la quale la CDP comunicherà il relativo importo almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima di tale data . La mancata comunicazione dell’esatto importo della rata, in ogni caso, non esime l’Ente dall’obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione.
4. L’Ente, sino alla totale estinzione dell’Anticipazione Rinegoziata, è tenuto a:
i. mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l’addebito delle Rate Annuali e l’accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, compatibilmente con le prescrizioni di legge in materia di tesoreria unica;
ii. non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall’Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione nei modi che riterrà più opportuni incluso il bonifico bancario.
Articolo 6 Risoluzione
1. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto dai relativi Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione a norma dell’articolo 1456 del Codice Civile degli Atti Rinegoziati, relativamente a ciascuna Anticipazione Rinegoziata, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli “Eventi di Risoluzione”):
a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del relativo Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l’inadempimento si è verificato;
b) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni rilasciate dall’Ente ai sensi del relativo Atto Rinegoziato;
c) ricezione da parte della CDP del Mandato di Addebito in Conto i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello definito dalla CDP, salvo che il Mandato di Addebito in Conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 15 (quindici) giorni a partire dalla Data di Accettazione;
d) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all’Articolo 2, all’Articolo 4, all’Articolo 5, all’Articolo 7, all’Articolo 9 e all’Articolo 11.
Resta inteso che il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente alle Anticipazioni Rinegoziate relativamente alle quali l’Evento di Risoluzione si è verificato.
2. La risoluzione dei relativi Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP, in conformità alle direttive fornite dal MEF ai sensi del Quinto Atto Aggiuntivo, comunicherà all’Ente l’intenzione di avvalersene ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’Articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo, l’Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente all’Anticipazione Rinegoziata cui sia riferibile l’Evento di Risoluzione: i) il Debito Residuo Anticipazione Rinegoziata, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell’effettivo pagamento e gli altri accessori.
4. Senza pregiudizio per tutto quanto previsto ai commi che precedono, l’Ente prende atto che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, la CDP ne informerà l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l’Ente sia un comune, una città metropolitana o una provincia, ai fini dell’attivazione della procedura di recupero delle somme non corrisposte, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013.
5. L’Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni rilasciate dall’Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni contenuti nel Contratto di Rinegoziazione fossero stati puntualmente adempiuti.
Articolo 7 Compensazione
1. Tutti i pagamenti dovuti dall’Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per l’Ente di procedere a compensare detti suoi debiti con qualunque credito da esso vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo.
Articolo 8 Trattamento fiscale
1. Il presente Contratto di Rinegoziazione, i relativi atti, contratti e formalità, la loro esecuzione, modificazione ed estinzione sono esenti dall’imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell’articolo 5, comma 24, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, e del combinato disposto degli articoli 19 e 15 del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973.
Articolo 9 Trattamento dei dati personali
1. La CDP e l’Ente, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell’esecuzione del Contratto di Rinegoziazione, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 10 Conferma delle previsioni
1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario.
Articolo 10 Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Rinegoziazione o agli Atti Rinegoziati dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all’altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via PEC:
CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
PEC: xxxxxx@xxx.xxx.xx Att.: Finanziamenti Pubblici
Ente:
PEC:
Att.:
2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell’Ente in relazione al Contratto di Rinegoziazione.
Articolo 11
Impegni e dichiarazioni dell’Ente
1. L’Ente dichiara:
a) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello D.Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibile nel Sito Internet;
b) di avere preso visione del Quinto Atto Aggiuntivo pubblicato sul Sito Internet e sul sito internet del MEF e di conoscerne i termini e le condizioni.
2. L’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice etico e nel Modello D.Lgs. 231/01:
a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera (a); e
c) i collaboratori esterni della CDP.
3. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall’Ente in relazione alle Anticipazioni Originarie, in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.
Articolo 12 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
* * *
Qualora siate d’accordo sul contenuto di quanto precede, Xx preghiamo di volerci restituire la presente da Xxx debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.
Distinti saluti,
[FIRMA ENTE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
PER ACCETTAZIONE
L’Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto di Rinegoziazione:
- Articolo 2 (Oggetto del contratto e rimborso delle Anticipazioni Rinegoziate)
- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 5 (Pagamenti)
- Articolo 6 (Risoluzione)
- Articolo 7 (Compensazione)
- Articolo 9 (Trattamento dei dati personali)
- Articolo 11 (Impegni e dichiarazioni dell’Ente)
- Articolo 12 (Foro competente)
[FIRMA ENTE]
[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]
ALLEGATO 1 – ELENCO ANTICIPAZIONI
# | Identificativo Anticipazione (operazione/ utilizzo)* | Debito Residuo al 01/01/2022 | Data di Scadenza (Ante) | Data di Scadenza (Post) | Tasso di Interesse fisso Ante (%) | Rata costante (Ante) | Tasso di Interesse fisso Post (1,673%) | Rata (capitale + interessi) al 01/02/2022 (o 31/05/2022) al tasso post | Rata (capitale + interessi) al 01/02/2023 (o 31/05/2023) fino alla Data di Scadenza post | Delta rata 2022 (Post – Ante) ** |
… … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
… … | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
* l’identificativo riportato fa riferimento all’anticipazione ante rinegoziazione e potrà essere successivamente modificato e comunicato da CDP.
** rappresenta, limitatamente alle anticipazioni per le quali alla data di stipula del contratto sia già stata corrisposta la rata di competenza 2022, se positivo l’importo che dovrà corrispondere l’Ente a CDP, se negativo le somme che saranno corrisposte da CDP all’Ente.