Informazioni alla clientela
PSA FINANCE Assicurazione GAP
Informazioni alla clientela
Informazioni alla clientela ai sensi della LCA, art. 3
Le presenti informazioni alla clientela hanno lo scopo di informare gli assicurati in merito ai punti essenziali del prodotto assicurativo GAP. I dettagli relativi alla copertura assicurativa come pure i diritti e gli obblighi contrattuali sono definiti nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e nella dichiarazione di adesione. Sono determinanti esclusivamente le Condizioni generali di assicurazione e la dichiarazione di adesione. Il contratto di assicurazione è disciplinato dal diritto svizzero, segnatamente dalla Legge sul contratto di assicurazione.
Basi assicurative
Le condizioni di assicurazione si basano sul contratto collettivo con adesione facoltativa che PSA Finance SA, in qualità di contraente (di seguito denominata «PSA»), ha stipulato con Generali in qualità di assicuratore. I clienti di PSA possono aderire al contratto collettivo se PSA cede loro un veicolo assicurabile sulla base di un contratto di finanziamento. La copertura assicurativa viene concessa a condizione che tra l’assicurato e PSA sia stato pattuito un contratto di finanziamento.
Rischi assicurati ed estensione della copertura assicurativa
Qualora il veicolo assicurato subisca un danno totale, è possibile che tra l’importo che l’assicurato ha inizialmente pagato per il veicolo e la prestazione assicurata risultante dall’assicurazione veicoli a motore si crei una lacuna finanziaria. Lo scopo dell’assicurazione GAP consiste nel colmare tale lacuna. Questa assicurazione è un complemento all’assicurazione veicoli a motore, ma non può sostituire quest’ultima.
Pagamento dei premi e ulteriori obblighi dell’assicurato
Il premio, inclusa la tassa di bollo, è parte integrante delle rate mensili dovute nel quadro del contratto di finanziamento. L’entità del premio da corrispondere è riportato separatamente nel contratto di finanziamento. Gli ulteriori doveri dell’assicurato, in particolare l’obbligo di notifi- ca e di collaborazione in caso di sinistro, sono disciplinati nelle CGA e nella dichiarazione di adesione.
Validità temporale
La copertura assicurativa è stipulata per la durata del contratto di finanziamento e cessa al più tardi alla scadenza di tale durata senza necessità di disdetta. La durata minima dell’assicurazione è di 12 mesi.
Informazioni sull’intermediario ai sensi della LSA, art. 45
Le seguenti spiegazioni la informano su PSA in veste di intermediario assicurativo ai sensi dell’art. 45 della Legge federale sulla sorveglian- za delle imprese di assicurazione (LSA) nel contesto dell’assicurazione GAP.
Informazioni sull’intermediaria assicurativa vincolata
PSA è una società di finanziamento specializzata nella concessione di crediti e di leasing con sede in Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx. In relazione all’assicurazione collettiva GAP essa opera in qualità di contraente e intermediaria assicurativa vincolata di Generali.
Rapporto contrattuale
PSA offre esclusivamente l’assicurazione GAP di Generali e a tale scopo ha stipulato con Generali un contratto collettivo con attività d’intermediazione.
Responsabilità
Nel caso di errori, informazioni inesatte o negligenza da parte di PSA e dei suoi collaboratori in relazione all’intermediazione dell’assicurazione GAP in Svizzera, Generali risponde in rapporto esterno.
Elaborazione dei dati personali in relazione all’assicurazione GAP
I dati personali registrati dall’assicurato come pure altre informazioni rilevanti devono essere protetti. La loro raccolta, elaborazione e con- servazione ha luogo nel rispetto delle disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). L’assicuratore garantisce il tratta- mento confidenziale dei dati ottenuti. Le relative spiegazioni riportate nelle Condizioni generali di assicurazione e nella dichiarazione di adesione espongono le categorie di dati, il loro utilizzo e la loro elaborazione.
Per combattere le frodi assicurative Generali ha il diritto, in caso di sinistro, di scambiare dati nel quadro del sistema elettronico di informa- zione «CarClaims-Info». Si tratta di una banca dati centrale in cui dopo un sinistro vengono scambiati, oltre alle informazioni sul veicolo, anche la data e la causa del sinistro.
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Generali Assicurazioni Generali SA
non sussiste un danno totale che generi prestazioni per l’assicurazione GAP.
Le notifiche di sinistro sono da effettuarsi direttamente a
PSA Finance SA.
Indirizzo: Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
Homepage:
Telefono:
0000 000 000
E-mail:
xxxxxxxxxxxxx-xx@xxx-xxxxxxx.xxx
Assicuratore di base veicoli a motore:
assicurato, questi non vengono presi in considerazione nel calcolo della prestazione assicurata.
9. Versamento delle prestazioni
per assicuratore di base si intende la compagnia di assicurazioni con cui l’assicurato del presente contratto
1. Basi contrattuali
Il contratto collettivo stipulato con PSA Finance SA, incluse eventuali aggiunte, il contratto di finanziamento (definizione cfr. art. 3) sottoscritto dall’assicurato, inclusa l’adesione all’assicurazione GAP ivi integrata, nonché le Condizioni generali di assicurazione e le informazioni alla clientela costituiscono le basi del contratto di assicurazio- ne. Il contratto collettivo GAP è disciplinato dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge sul contratto di assicurazione (LCA).
2. Partner contrattuali Assicurato:
beneficiario del leasing o del credito di PSA Finance SA
Contraente:
PSA Finance SA, Xxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx (di seguito denominata PSA)
Assicuratore:
Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, Case postale 3000, 1260 Nyon, indirizzo di contatto: Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxx (di seguito denomina- ta Generali)
3. Definizioni
Contratto di credito / contratto di leasing:
contratto tra l’assicurato e PSA finalizzato al finanziamen- to del veicolo (di seguito denominato contratto di finan- ziamento).
Prezzo di acquisto in contanti:
questo prezzo riflette l’importo effettivo della fattura, ovvero in caso di nuovi veicoli il prezzo di listino del veicolo assicurato, più l’equipaggiamento speciale e gli accessori, meno gli sconti e altre agevolazioni all’inizio del contratto di finanziamento. Nel caso di veicoli usati, si fa riferimento all’importo effettivo della fattura.
Valore di mercato:
il valore di mercato corrisponde all’importo che l’assicurato deve sostenere per acquistare un veicolo usato equivalen- te. In particolare riflette il valore di riacquisto del veicolo, inclusi equipaggiamenti e accessori, al momento dell’evento assicurato, tenuto conto del valore a nuovo, del chilometraggio, della durata d’impiego, della situazione di mercato e dello stato del veicolo. Trovano applicazione le linee guida per la valutazione dell’Associazione Svizze- ra degli Esperti Autoveicoli Indipendenti (ASEAI).
Danno totale:
un danno totale sussiste quando le spese di riparazione superano il valore limite di riparazione stabilito dall’assicuratore di base veicoli a motore oppure quando il veicolo rubato non può essere ritrovato entro 30 giorni. Se non è stata stipulata alcuna assicurazione casco presso l’assicuratore di base veicoli a motore, risulta un danno totale quando le spese di riparazione superano il valore di mercato del veicolo. Se l’assicurato si fa versare le spese di riparazione e fa riciclare il veicolo non riparato in caso di mancato raggiungimento del valore limite di riparazione,
collettivo ha stipulato la sua assicurazione veicoli a motore.
Assicurazione casco:
include le possibilità di copertura casco integrale o parziale (con o senza valore attuale maggiorato). Oltre all’assicurazione di casco parziale, la copertura casco integrale comprende il rischio collisione.
4. Oggetto dell’assicurazione
In caso di danno totale assicurato, l’assicurazione GAP copre la differenza tra la prestazione dell’assicuratore di base veicoli a motore e il prezzo di acquisto in contanti. Se non sussiste alcuna assicurazione casco, viene rimborsata la differenza tra il valore di mercato, subito prima del danno totale, e il prezzo di acquisto in contanti. L’indennizzo massimo in caso di sinistro ammonta a CHF 30 000.-. Per gli assicurati soggetti a IVA, l’indennizzo è al netto dell’IVA.
5. Veicoli assicurabili
Possono essere assicurati autoveicoli e furgoni nuovi e usati con un peso complessivo legale massimo fino a 3500 kg e un importo della fattura massimo pari a CHF 90 000 di detentori domiciliati in Svizzera che stipulano con PSA un contratto di finanziamento per il loro veicolo dotato di targa svizzera. Al termine del finanziamento i veicoli non devono avere superato il 10º anno di messa in circolazione.
6. Validità territoriale
L’assicurazione GAP è valida in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein, in tutti i paesi UE e SEE come pure in Andorra e Croazia.
7. Inizio e durata dell’assicurazione
La copertura assicurativa viene stipulata per la durata del contratto di finanziamento, tuttavia al massimo per la durata di 5 anni dall’inizio dell’assicurazione, e cessa al più tardi alla scadenza di tale durata senza necessità di disdetta. La durata minima di assicurazione per ogni veicolo assicurato è di 12 mesi. In questo periodo l’assicurazione non può essere disdetta. La copertura assicurativa cessa anticipatamente se:
a) il contratto di finanziamento sottostante cessa o decade per qualsiasi motivo;
b) il veicolo assicurato ha subito un danno totale e Generali ha erogato prestazioni;
c) l’immatricolazione o il certificato di omologazione del veicolo si estingue;
d) oppure in tutti gli altri casi in cui Generali, PSA o l’assicurato hanno il diritto di terminare anticipatamente la copertura assicurativa sulla base di un accordo contrattua- le o conformemente alla legge.
L’assicurazione GAP può essere rescissa dall’assicurato sulla base di una disdetta scritta presentata a PSA dopo la scadenza della durata minima di 12 mesi e nel rispetto di un termine di disdetta di tre mesi alla fine di ogni mese.
8. Prestazione assicurata
La prestazione assicurata corrisponde alla differenza tra il prezzo di acquisto in contanti e la prestazione dell’assicurazione di base veicoli a motore, tenuto conto delle restrizioni della copertura assicurativa (si veda articolo 10).
Se non sussiste alcuna assicurazione casco, viene rimborsata la differenza tra il valore di mercato, subito prima del danno totale, e il prezzo di acquisto in contanti. Qualora il prezzo di acquisto in contanti contenga importi parziali utilizzati a fini diversi dell’acquisto del veicolo
Generali paga l’indennizzo esclusivamente a PSA.
Quest’ultima si impegna a contabilizzare e documentare integralmente e adeguatamente l’importo eccedente i propri crediti con l’assicurato.
10. Restrizioni della copertura assicurativa
Nel caso in cui il sinistro sia la conseguenza di una negligenza grave, Generali è autorizzata a ridurre la propria prestazione in proporzione alla gravità della colpa dell’assicurato. Generali rinuncia al proprio diritto di regresso e di riduzione previsto per legge ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 della Legge federale sul contatto di assicurazio- ne (LCA) e dell’art. 65 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) in caso di eventi assicurati cagionati dall’assicurato per negligenza grave, a meno che il conducente:
a) abbia causato l’evento sotto l’effetto di alcol, droghe o farmaci;
b) al momento dell’incidente sia in possesso di licenza per allievo conducente o licenza di condurre in prova. Le licenze di condurre straniere sono considerate licenze di condurre in prova fino a quando non vengono convertite nella licenza di condurre svizzera definitiva;
c) abbia causato l’evento violando in modo particolarmen- te sconsiderato il limite di velocità massimo ai sensi dell’art. 90 cpv. 4 LCStr.
11. Esclusioni dalla copertura
Sono esclusi dall’assicurazione collettiva GAP:
a) danni provocati durante l’utilizzo del veicolo dato a noleggio per scopi commerciali;
b) danni di esercizio, da rottura e usura non causati da eventi esterni, in particolare danni da carichi, rotture di molle provocate dalle vibrazioni del veicolo sulla strada, danni causati dalla mancanza di olio, danni in seguito alla mancanza o al congelamento dell’acqua di raffreddamen- to, anche quando la mancanza di olio o di acqua di raffreddamento è la conseguenza di un evento assicurato.
c) Xxxxx:
o in caso di eventi bellici, atti terroristici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione o eventi analoghi e le misure prese contro di essi, come pure in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o alterazioni della struttura atomica, se l’assicurato non dimostra che i danni non hanno alcun nesso con tali eventi;
o in caso di disordini interni (violenza contro persone o cose durante assembramenti, sommosse o tumulti) e le misure prese contro di essi, a meno che l’assicurato non dimostri in modo credibile che egli o il conducente ha adottato le misure ragionevoli per evitare il danno;
o causati da energia nucleare;
d) durante la requisizione amministrativa del veicolo;
e) danni in caso corse su percorsi di competizione, corse su circuiti o su aree soggette a traffico utilizzate a tali scopi, nonché durante la partecipazione a corse di allenamento o gare fuori strada o corsi di guida. Tuttavia sono assicurati i danni provocati nel corso di spostamenti in Svizzera durante i corsi prescritti dalla legge presso gli offerenti di corsi in possesso di relativa licenza.
f) danni causati dalla mancata esecuzione tempestiva di regolari lavori di manutenzione, prescritti dal costruttore del veicolo, o danni provocati dall’utilizzo scorretto del veicolo (utilizzo contrario a quanto stabilito nel manuale d’uso);
g) danni causati intenzionalmente;
h) inoltre non sono assicurate le riduzioni di qualsiasi tipo dell’assicuratore di base veicoli a motore, ad es. a causa dell’eccezione del concorso di colpa o di negligenza
grave, costi e/o spese per la liquidazione di sinistri e richieste di franchigia dell’assicuratore di base veicoli a motore.
12. Notifica in caso di sinistro
L’assicurato informa immediatamente l’assicuratore di base veicoli a motore, in modo che quest’ultimo possa procedere a una perizia. Se viene accertato un danno totale, PSA deve essere informata immediatamente. Se non sussiste un’assicurazione casco, l’evento deve essere
bollo. L’importo del premio che l’assicurato deve pagare è indicato separatamente nel contratto di finanziamento.
17. Modifiche di legge
In caso di modifica disposta per legge (ad es. aumento della tassa di bollo), Generali si riserva il diritto di adegua- re i premi. Una tale modifica non dà diritto a disdire il contratto.
18. Foro competente e diritto complementare
notificato direttamente a PSA, affinché Generali possa effettuare una perizia.
In presenza di danno totale, l’assicurato informa PSA nel più breve tempo possibile. L’assicurato collabora all’accertamento dei fatti, facendo pervenire a PSA le informazioni e i documenti da essa richiesti.
13. Documenti da presentare in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’assicurato deve mettere a disposizio- ne di PSA la seguente documentazione: corrispondenza
Per le controversie risultanti dal presente contratto,
l’assicurato riconosce quale foro competente la sede svizzera di Nyon di Generali, purché non siano competenti i tribunali del luogo del sinistro in virtù di disposizioni di legge vincolanti. A complemento delle presenti condizioni vigono le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) e del diritto della circolazione strada- le.
19. Protezione dei dati
dell’assicuratore di base veicoli a motore (in particolare la lettera di liquidazione del sinistro) e tutti gli altri documenti
pertinenti. Se per il veicolo non esiste un’assicurazione casco integrale o parziale, Generali redige una perizia che conferma il danno totale e rileva il valore del veicolo immediatamente prima del sinistro. In caso di furto, occorre fornire a Generali una copia della denuncia sporta presso la polizia o, se il veicolo ha subito un danno totale a causa di un incidente, una copia del rapporto d’incidente della polizia.
14. Obblighi dell’assicurato
a) l’assicurato deve fare in modo, ove possibile, di preve- nire e contenere il danno;
b) l’assicurato deve comunicare il furto d’uso del veicolo assicurato alla polizia subito dopo la scoperta e sporgere una denuncia penale contro gli autori del reato;
c) l’assicurato deve comunicare al più presto l’insorgenza del sinistro a PSA. In ogni caso entro 10 giorni dall’accertamento del danno totale da parte dell’assicuratore di base veicoli a motore. L’assicurato acconsente a che Generali sia autorizzata a redigere una perizia sul veicolo danneggiato e, all’occorrenza, a richiedere tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del sinistro all’assicurato, all’assicuratore di base veicoli a motore o a un altro ufficio competente;
d) in caso di liquidazione attraverso un’assicurazione di responsabilità civile di terzi, tali danni devono essere presentati a Generali attraverso l’assicuratore veicoli a motore dell’autore del danno con la lettera di liquidazione del sinistro che conferma il danno totale e indica il valore del veicolo immediatamente prima del sinistro. Su richie- sta di Generali, l’assicurato deve fornire immediatamente ulteriori possibili informazioni necessarie all’accertamento dell’obbligo di indennizzo. Inoltre l’assicurato fornisce a Generali un supporto attivo nelle eventuali indagini per stabilire la causa e l’ammontare del sinistro, oltre che la portata dell’obbligo di prestazione;
e) nel caso in cui l’assicurato dovesse venire a conoscen- za del ritrovamento di un veicolo assicurato smarrito, l’assicurato deve comunicarlo immediatamente a Generali.
15. Conseguenze in caso di violazione degli obbli- ghi
Durante l’esercizio della propria attività di assicurazione
(valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statisti- che, marketing), è possibile che Generali elabori dati personali dell’assicurato. In particolare si tratta dei dati riportati nell’aggiunta al contratto di adesione all’assicurazione GAP, di notifiche di sinistro o di docu- menti ufficiali, conservati negli atti o su supporti elettronici. Generali potrebbe essere tenuta a trasmettere i dati riguardanti l’assicurato a soggetti terzi come coassicurato- ri, riassicuratori, società del Gruppo Generali e periti.
Inoltre Generali si riserva il diritto di richiedere informazioni a terzi. L’aggiunta al contratto di adesione all’assicurazione GAP contiene una clausola in cui l’assicurato autorizza Generali a elaborare i dati personali indispensabili per la verifica e l’esecuzione del contratto. Generali garantisce il trattamento confidenziale dei dati ottenuti. Per contrastare le frodi assicurative Generali ha il diritto, in caso di sinistro, di scambiare dati nell’ambito del sistema elettronico di informazione «CarClaims-Info». Si tratta di una banca dati centrale in cui dopo un sinistro vengono scambiati, oltre alle informazioni sul veicolo, anche la data e la causa del sinistro.
Se l’assicurato viola i propri obblighi, l’obbligo di presta- zione di Generali può venire meno. All’assicurato resta riservata la prova che la violazione del contratto è avvenu- ta senza colpa o che non influisce sul danno o sulla posizione giuridica di Generali. Eventuali azioni fraudolen- te causano la mancata erogazione delle prestazioni e possono comportare l’avvio di procedimenti penali
16. Pagamento dei premi
Il premio, inclusa la tassa di bollo, è parte integrante delle rate mensili dovute nel quadro del contratto di finanzia- mento.
PSA trasferisce all’assicurato al massimo il premio lordo che le è stato calcolato da Generali, inclusa la tassa di