DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI CORIANO
PERIODO 01/10/2018– 30/09/2023
1) PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato agli atti di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dal Comune di Coriano, Area Servizi alla Persona, codice AUSA 0000170370, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica.
L’affidamento in oggetto è disposto con determina del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. in data e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici(nel prosieguo: Codice).
Il bando di gara è stato:
- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data ;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data ,ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- pubblicato sul profilo del committente http//xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di al codice dei contratti pubblici.
ll luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Coriano [codice NUTS: ITH59 CIG 755501F77
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31del Codice, è Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, x.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Il direttore dell’esecuzione sarà indicato in seguito ovvero dopo l’aggiudicazione definitiva.
2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Progetto
2. Bando
3. Disciplinare
4. Capitolato speciale
5. Domanda di partecipazione
6. Scheda di offerta Economica
7. MODELLO DGUE
8. Schema di Contratto
9. Tabella Dietetica Ausl Romagna
10. Integrazione alla Tabella Dietetica Ausl Romagna
11. Scheda tecnica degli alimenti
12. Quantita’
13. Ricette
14. Protocollo legalità
15. DUVRI
16. Costi della Sicurezza
17. Codice di Comportamento
18. Elenco operatori e orari pasti
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/ xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
La documentazione di gara è disponibile anche presso l’Ufficio Servizi Sociali, X.xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxxxxx ed è consultabile negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, previo appuntamento telefonico al numero 0541659856/803 (dopo le ore 11) o al numero 0541659870 entro il 17/08/2018.
Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto da lui delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di pec: xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3) OGGETTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti per la refezione scolastica del Comune di Coriano.
Tabella n. 1 – Descrizione delle prestazioni
n. | Descrizione servizi/beni oggetto della fornitura | CPV | Principale (P) o Secondaria (S) | Importo |
preparazione,confezionamento,trasporto, consegna e somministrazione dei pasti |
1 | (costituiti da merenda mattutina e pranzo) per la refezione scolastica del Comune di Coriano periodo 01/10/2018- 30/09/2018 | 55300000-3 | P | Euro 1.210.950,00 |
4) DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni, decorrenti dalla data del 01/10/2018 al 30/09/2023.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni.
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è pari ad € 1.210.950,00 (euro) oltre IVA 4%
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso- sono pari a
€ 196,72 Iva esclusa.
L’appalto è finanziato con risorse a carico del bilancio comunale.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.
Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari ad €. 1.695.330,00 (un milioneseicentonovantacinquemilaseicentocinque,41 euro) Iva ed oneri per la sicurezza esclusi
4.3 OPZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario:
a) nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato prestazionale posto alla base del presente affidamento,
b) opzione per ulteriori n. 1 anno per un importo stimato complessivamente non superiore, IVA esclusa, ad € 242.190,00.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara informa singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6) REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per il servizio di refezione scolastica, riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2016/2017 e 2017/2018 non inferiore ad euro 400.000,00; tale requisito è richiesto al fine di garantire la partecipazione di operatori economici dotati di solidità/solvibilità economico/finanziaria [indicare le precise motivazioni ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice];
Il fatturato specifico di cui alla lettera c) è comprovato mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
c) possesso della seguente copertura assicurativa verso terzi contro i rischi derivanti dalla gestione del servizio, di durata non inferiore alla durata del servizio.
Tale polizza dovrà prevedere massimali RCT per ciascun sinistro non inferiori ad € 5.000.000,00.= con un sottolimite per RCO di € 3.500.000,00. = per sinistro ed € 1.500.000,00. = a persona essere. La polizza assicurativa deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano alle attività;
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) esecuzione negli ultimi tre anni del servizio oggetto di gara di importo non inferiore ad €
250.000 annui (importo annuo dell’appalto arrotondato)
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
e) possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA - secondo le seguenti specificazioni minime, UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, (applicato alla progettazione del servizio di ristorazione con preparazione e distribuzione dei pasti, catering, forniture di derratte alimentari e gestione di mense, regolati da capitolati d’appalto, inclusa la gestione del Sistema di Autocontrollo Food Hazard Analysis HACCP); UNI EN ISO 22000:2005.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
Le certificazioni di sistema di qualità aziendale conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
f) Possesso delle seguenti misure di gestione ambientale ISO 14001, EMAS o prove relative all’impiego di misure equivalenti
Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
g) Elenco titoli di studio e/o professionali di cui sono in possesso il prestatore di servizio/imprenditore e/o i componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell’azienda);
Per la comprova del requisito, i relativi certificati/attestati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti
h) Organico medio annuo non sia inferiore alle seguenti unità di personale: n. 50, nonché alle seguenti unità di dirigenti: n. 1 avuto a disposizione dall’operatore nell’ultimo triennio.
Per la comprova del requisito, i relativi documenti devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a deve essere posseduto:
• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dal mandante o dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa RC/RCO di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dalla società capogruppo/mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE o di raggruppamento verticale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti;
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.
I requisiti di cui al precedenti ai punti 7.3 lett.e) f) g) ed h) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo e qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte di servizio relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
• in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
• in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
I requisiti di cui al punto 7.3 lett. e) e f) sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
8) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di
natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. g), il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9) SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
10) GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto precisamente di importo pari ad € ( 24.219,00 ) salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso l’ Unicredit S.p.a. - c/c 000103512011; IBAN: IT 16 U 02008 67771 000103512011.
c fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx;
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/;
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf;
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx;
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
e. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di
rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11) SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso le sedi delle scuole destinatarie del servizio di refezione scolastica è
obbligatorio.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo di pec: xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del 22/08/2018.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di
aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
12) PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad € 140,00 (centoquaranta) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1377 del 21 dicembre 2016 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Coriano, sito in X.xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxx (Xx), tutti i giorni (escluso il sabato) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il plico deve pervenire entro le ore 12 del giorno 06/09/2018.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura: CIG 755501F77 procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica – periodo 01/10/2018 – 30/09/2023;
Scadenza offerte:06/09/2018. Non aprire
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14) SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo.
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a
comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15) CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Domanda di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello allegato (All 1) al disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del comune di coriano (xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/XXXX) secondo quanto di seguito indicato.
Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
ll concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
7) ■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2) ■ PASSOE del subappaltatore.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 6 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con la quale:
■ dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ;
■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
■ accetta il protocollo di legalità sottoscritto presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini in data 16.09.2013 fra Prefettura di Rimini, Provincia di Rimini, Comune di Rimini ed altri Enti sottoscrittori allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
■ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato agli atti di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del medesimo Codice di comportamento, pena la risoluzione del contratto.
■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
[In caso di subappalto qualificante]
■ dichiara di ricorrere al subappalto qualificante per seguenti requisiti di partecipazione di carattere tecnico-organizzativo [l’operatore economico precisa i requisiti oggetto di subappalto qualificante] e allega la seguente documentazione:
a) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, per le sezioni pertinenti, e alla parte VI;
b) ■ PASSOE del subappaltatore.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
■ dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
■ indica i seguenti dati:
domicilio fiscale ; codice fiscale partita IVA ; ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice,
indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
indirizzo di posta elettronica ;
.■ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
Oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
■ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
■ ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ X.X.XX. di € 140,00 (centoquaranta/00 euro).
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16) CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Elementi di valutazione | Punteggi e criteri di attribuzione dei punteggi |
Centro di produzione pasti autorizzato MAX PUNTI 20 Criteri di attribuzione punti | Il centro di produzione pasti deve essere nelle immediate vicinanze di Coriano in modo da garantire una rapida consegna dei pasti a tutte le scuole del comprensorio, con una capacità di produzione comprendente anche i pasti giornalieri previsti n. 210/250 A garanzia di quanto richiesto dovranno essere allegate (a pena di non valutazione): - relazione specifica indicante la capacità produttiva abituale e quella totale - planimetria dei locali adibiti alle produzioni - elenco delle principali attrezzature con indicate le caratteristiche tecniche la classe energetica di appartenenza o il consumo energetico Punteggio assegnato: fino ad un massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri: parametro A centro cottura situato a distanza massima di km 20 dalla sede comunale |
max punti 15 centro cottura situato tra 20 e 40 km punti 10 centro cottura situato oltre 40 km punti 0 parametro B (punteggio proporzionale alle dimensioni delle strutture presentate e alla relativa capacità produttiva) valutazione adeguatezza del centro cottura con ispezione preventiva max punti 3 parametro C autorizzazione esclusiva del centro cottura per refezione scolastica (allegare certificazione) punti 2 | |
Modalità organizzative e operative MAX PUNTI 3 (0,5 per ogni punto dell’elenco) | Le modalità organizzative e operative devono risultare da specifica relazione riportante i seguenti punti in elenco: • organizzazione del sistema produttivo • modalità di approvvigionamento e di controllo delle materie prime • modalità di produzione • controllo delle produzioni • modalità e tempistica di trasporto dei cibi pronti • gestione delle emergenze |
Organigramma del personale preposto ai singoli servizi Somministrazione dei pasti MAX PUNTI 2 | Verrà valutato l’organigramma dettagliato del personale che la ditta si impegna ad adibire al servizio per il comune di Coriano Dovrà essere indicato il numero di cuochi, aiuto cuochi, addetti al confezionamento dei pasti, al loro trasporto e addetti alle pulizie della cucina. Dovrà essere specificato il numero di addetti alla distribuzione dei pasti e ai servizi richiesti nelle singole strutture in rapporto al numero di utenti e proposta una soluzione organizzativa. Almeno la presenza di un addetto per ogni 45/50 utenti e, comunque, un addetto per ogni struttura o plesso scolastico. |
Formazione e | Verrà assegnato un punteggio in base alla percentuale del personale che |
qualificazione del | si intende impiegare nelle cucine e nel servizio di distribuzione che ha |
personale | svolto attività in servizi di ristorazione scolastica pubblica per almeno 12 |
mesi anche non continuativi. | |
Tutto il personale deve essere in possesso degli attestati sostitutivi del | |
libretto sanitario rilasciati dall’AUSL, in corso di validità ed aver seguito | |
corsi di formazione specifici sui principi dell’HACCP e sulla sanificazione | |
ambientale. | |
Si chiede inoltre programma periodico di tali formazioni, indicazione dei | |
formatori incaricati, con successivo obbligo di comunicazione dell’avvenuta | |
formazione con argomenti trattati. | |
Personale che abbia svolto attività in servizi di ristorazione scolastica: | |
almeno 80% max punti | |
4 | |
MAX PUNTI 4 | almeno 60% max punti |
3 | |
almeno 40% max punti | |
2 | |
almeno 20% max punti | |
1 | |
1%-19,9% max punti |
0,5 | |
Piano di autocontrollo MAX PUNTI 10 | Presentazione del piano di autocontrollo del centro di produzione pasti e di un punto di somministrazione Il piano di autocontrollo verrà valutato in tutte le sue parti. L’amministrazione si riserva la facoltà –in caso di aggiudicazione- di chiedere variazioni o adeguamenti delle parti non ritenute soddisfacenti, ferma restando la necessità di garantire assoluta garanzia del rispetto della piena osservanza dei principi di base del sistema HACCP. Il piano sarà esaminato da un esperto che assegnerà un punteggio in funzione della adeguatezza del piano stesso. |
Analisi delle materie prime, dei cibi pronti, dell’acqua somministrata ai pasti e controllo di superfici e attrezzature MAX PUNTI 5 | Verranno valutate le modalità di analisi effettuate o proposte a garanzia del servizio. Deve essere allegata relazione indicante il tipo di analisi effettuate di routine, la loro frequenza ed eventuale proposta integrativa relativa al servizio in oggetto. |
Pulizie | Specificare metodi, prodotti che l’offerente si impegna ad utilizzare e il personale impiegato. Controlli e verifiche. In accordo con gli obiettivi proposti del PAN GPP allegato 1 5.3.5 si richiede utilizzo di prodotti detergenti conformi ai CAM e al REG. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 N° 21 e di disinfettanti e disinfestanti conformi al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico chirurgici e al |
MAX PUNTI 5 | D.L. 25 febbraio 2000 N° 174 sui biocidi. Per i singoli prodotti dovrà essere indicato il nome commerciale e la ditta produttrice e dovranno essere fornite: • etichetta • scheda tecnica • scheda di sicurezza • documentazione attestante il rispetto della normativa vigente Sulle lavastoviglie saranno installati e controllati periodicamente per garantirne il corretto funzionamento, impianti di dosaggio specifici per detergente e brillantante |
Utilizzo prodotti in carta e carta/tessuto PAN GPP all. 1 5.3.2 MAX PUNTI 1 | Per tutti i prodotti di carta utilizzati o proposti per l’uso l’offerente deve dichiarare: elenco marca dei prodotti eventuale etichetta EU Eco-label 2009/568 CE o documentazione tecnica di conformità del fabbricante |
TRASPORTO MAX PUNTI 5 | Per garantire la consegna rapida dei pasti l’offerente deve presentare un progetto di consegna indicante: • numero di mezzi impiegabili • tipo di mezzi (numero di targa e carta di circolazione se già in uso) • capienza e portata • percorso previsto • tempi medi di percorrenza e di scarico • personale impiegato |
CRITERI PREMIANTI
Elementi di valutazione | Punteggi e criteri di attribuzione dei punteggi |
Produzione di alimenti completamente biologici MAX PUNTI 5 | Verrà premiata la proposta di produzione di alimenti con materie prime tutte di origine biologica. Dovrà essere presentata una relazione del legale rappresentante indicante quali sono gli alimenti proposti, con obbligo di documentazione nel tempo degli acquisti delle materie prime utilizzate |
Requisito sociale MAX PUNTI 4 | Utilizzo della Cooperativa Sociale Unitaria Pensionati società coop. a r.l. o di soggetti pensionati volontari per la distribuzione dei pasti. |
Fornitura lavastoviglie MAX PUNTI 6 | Fornitura di nuova lavastoviglie presso l’Istituto scolastico di Cerasolo |
► La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi. Le ditte partecipanti alla gara devono presentare un elaborato della lunghezza complessiva massima di n. 50 (cinquanta) fogli formato A4, redatti utilizzando il carattere Times New Roman – dimensione carattere: 12 L’elaborato redatto a testo libero può contenere eventuali grafici e tabulati, ma deve essere sprovvisto di allegati aggiuntivi quali a puro titolo esemplificativo: pubblicazioni, depliants, brochure, ecc..
Ai fini del giudizio sui vari elementi dell’offerta tecnica la Commissione terrà conto della capacità di sintesi e dell’omissione di informazioni irrilevanti.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:
• Progetto Tecnico di Organizzazione del servizio ;
• Caratteristiche generali delle materie prime impiegate
• Servizi migliorativi e/o aggiuntivi - progetti a rilevanza sociale
Gli elementi specifici, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell’offerta tecnica sono evidenziati all’art 18.1.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17) CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo allegato (All 2) al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
c) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
d) ► (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta
18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
Totale | 100 |
La soglia di esclusione dell’offerta tecnica è di 40/70.
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella con la relativa ripartizione dei punteggi di cui all’art. 16.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, sono ammesse solo offerte al ribasso sul prezzo a base d’asta di EURO 1.210.950,00 IVA esclusa
E’ attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/09/2018 , alle ore 10.00 presso la sala della Giunta Comunale sita nella residenza municipale in p,zza Mazzini n, 15 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo indirizzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.
La Commissione giudicatrice procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente la Commissione giudicatrice procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui alla c) sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. tre membri, esperti nello specifico settore
cui si riferisce l’oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica e si procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
La Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 7 (sette) dal ricevimento della richiesta.
La Commissione esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € (in cifre e in lettere). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è allegato al capitolato speciale d’appalto
.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196., esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Coriano, lì
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Xxxxxxxxx Dr. Muratori
Allegati:
• Domanda di partecipazione (All. 1)
• Modello di offerta economica (All. 2)