CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO
L’AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LIGURE (ARPAL) CIG 77244398B5
ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO
La finalità dell’appalto consiste nell’individuazione di una Agenzia di somministrazione di Lavoro, in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato” di figure professionali con inquadramenti riferiti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) – COMPARTO SANITA’ che saranno impiegate xxxxxx xx xxxx xx XXXXX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxx, Xxxxxx, La Spezia, Imperia).
Il servizio consiste nell’attività di ricerca, selezione, formazione, eventuale sostituzione del personale, gestione amministrativa e disciplinare dei lavoratori da somministrare.
La somministrazione di lavoro è basata su ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, riferibili all’ordinaria ed istituzionale attività di ARPAL.
Il concorrente partecipante alla gara dovrà essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed avere almeno una sede operativa sul territorio ligure.
La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. I servizi oggetto della procedura di gara sono, infatti, standardizzati e le relative condizioni sono definite nel mercato di riferimento.
Si procederà all’affidamento dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
È, altresì, facoltà di ARPAL interrompere, sospendere o annullare in qualsiasi momento la presente procedura, a suo insindacabile benché motivato giudizio, senza che i partecipanti possano vantare rimborsi, diritti e/o aspettative di sorta.
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo massimo stimato e complessivo dell’appalto, determinato ex articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è di € (euro) 1.500.00,00 (unmilionecinquecentomila/00) = Iva esclusa.
Detto importo non costituisce base imponibile Iva ed ha la funzione di indicare il totale presunto delle retribuzioni da erogare ai lavoratori somministrati nell’arco di vigenza del contratto d’appalto.
L’importo ha carattere presuntivo: il valore reale sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e il numero delle prestazioni sarà determinato da ARPAL in relazione alle concrete esigenze riscontrate.
ART. 3 – DURATA
L’appalto ha decorrenza dalla data di stipula del contratto con durata di trentasei mesi.
E’ facoltà di ARPAL avvalersi della proroga del contratto ai soli fini di garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara, anche eventualmente da parte della centrale di committenza regionale/SUAR, ai sensi dell’articolo 106 - comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’appalto si considererà comunque concluso nel caso in cui le prestazioni richieste abbiano comportato anzitempo l’esaurimento dell’importo massimo contrattuale indicato.
ART. 4 - PREZZO DEL SERVIZIO - CORRISPETTIVO
Il costo del personale, di cui verrà richiesta la somministrazione, è riportato nelle tabelle allegate al nuovo CCNL Sanità 2016-2018, stipulato il 22 maggio 2018 disponibile al seguente link:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
L’offerta presentata da ciascun operatore economico partecipante alla procedura si intende formulata in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.
XXXXX si obbliga a corrispondere all’Agenzia di somministrazione, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato la tariffa oraria derivante dal CCNL di riferimento oltre la quota di corrispettivo
spettante all’Agenzia stessa in forza dell’applicazione del margine di ricarico espresso in termini percentuali in sede di offerta.
Al fine del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato ARPAL, in persona del Dirigente competente, sottoscriverà un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Agenzia di somministrazione a cura del lavoratore.
Nel caso l’attività svolta dai lavoratori temporanei prevedesse la corresponsione di indennità variabili aggiuntive (es. turno, straordinario, rischi vari, ecc.), le stesse saranno rimborsate all’Agenzia di
somministrazione applicando i corrispondenti importi previsti dal CCNL di riferimento vigente, comprensivi degli oneri previdenziali a carico di ARPAL, s enza l’applicazione del margine di ricarico.
La quota di corrispettivo che ARPAL corrisponderà all’Agenzia di somministrazione a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributi si intende non compresa nella base imponibile I.V.A..
La quota, viceversa, che ARPAL corrisponderà all’Agenzia di somministrazione a titolo di compenso per l’attività resa dall’Agenzia medesima (margine di ricarico orario) è soggetta ad I.V.A. nella misura di legge.
Qualsiasi variazione retributiva o contributiva, comunicata da ARPAL all’Agenzia di somministrazione, dovrà essere immediatamente applicata.
Nell’ipotesi di eventuali richieste da parte di ARPAL di ulteriori figure professionali del ruolo Amministrativo, Sanitario, Tecnico o Tecnico Sanitario il margine di ricarico orario riconosciuto all’Agenzia di somministrazione sarà calcolato applicando la percentuale di ricarico offerta sulla retribuzione oraria derivante dal corrispondente CCNL.
ART. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
XXXXX procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia di somministrazione delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del contratto.
Le somministrazioni non potranno eccedere la scadenza del contratto e l’importo contrattualmente previsto.
L’Agenzia di somministrazione provvederà a soddisfare la richiesta da parte di XXXXX, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di validità del contratto, entro il termine di 10 giorni lavorativi.
Ciascuna richiesta di lavoratore da parte di XXXXX, sarà corredata dalle seguenti informazioni, che potranno anche essere fornite anticipatamente via e-mail o PEC:
a) descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;
b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
c) sede ed orario di lavoro;
d) dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori di ARPAL inquadrati nella medesima categoria;
e) eventuali altre informazioni ritenute necessarie.
A tal fine l’Agenzia di somministrazione predisporrà apposita modulistica.
L’Agenzia di somministrazione, a fronte di una “richiesta di fornitura”, dovrà presentare ad XXXXX almeno 3 candidati (e relativi curricula) per ogni unità lavorativa, in possesso dei requisiti professionali richiesti, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della sopra detta richiesta. Nel caso si trattasse di lavoratori da adibire nell’ambito della progettazione e rendicontazione UE i candidati da presentare potranno essere elevati a 5.
XXXXX procederà all’individuazione del lavoratore anche attraverso prove di idoneità e/o colloqui, anche rivolti a constatare la conoscenza della lingua italiana o altre specifiche lingue straniere.
In caso di esito positivo della selezione ARPAL comunicherà il lavoratore prescelto, la data di inizio e la tipologia di orario e solamente da tale momento il servizio si intenderà fornito.
In caso di esito negativo L’Agenzia di somministrazione dovrà presentare proposte alternative.
Questa dovrà inoltre assegnare personale professionalmente qualificato, di ambo i sessi e in possesso dei necessari titoli di studio e dei requisiti soggettivi necessari ad instaurare un rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
In ragione della specifica attività da svolgere potrà essere richiesto il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcuni settori specifici, con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.
Il personale dovrà essere fisicamente idoneo all’espletamento del servizio: gli eventuali costi sostenuti per gli accertamenti sanitari non saranno rimborsati da ARPAL all’Agenzia di somministrazione.
In ogni momento XXXXX potrà richiedere l’accertamento del possesso dei requisiti previsti.
I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL di riferimento, ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
L’attività del lavoratore presso ARPAL è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi nel pubblico impiego.
Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi ai prontuari ed alle procedure, alle linee guida, ai protocolli, alle modalità operative e ad utilizzare la modulistica in uso presso ARPAL.
Il lavoratore svolge la propria attività nell’interesse e sotto il controllo e la direzione funzionale di ARPAL. E’ tenuto all’osservanza di tutti i regolamenti e disposizioni di ARPAL ed in particolare del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).
Il rapporto di lavoro potrà essere a tempo pieno (36 ore settimanali) o a tempo parziale secondo la specifica richiesta formulata da XXXXX.
Le ore di lavoro straordinario (normali e/o notturne e/o festive e/o notturne festive) sono ammesse secondo quanto previsto dai regolamenti interni di XXXXX e dovranno essere previamente ed appositamente autorizzate dal Dirigente di riferimento del lavoratore somministrato.
Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL di riferimento ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia di somministrazione ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti di ARPAL.
La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all’Agenzia di somministrazione che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte di XXXXX.
I lavoratori somministrati potranno fruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto del valore nominale di 7 euro. Sull’importo compreso tra € 5,29 e € 7,00 devono essere operate le ritenute fiscali di legge.
L’Agenzia di somministrazione provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso ARPAL. Il personale richiesto da XXXXX dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia di somministrazione, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.
XXXXX osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa specifica, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Il lavoratore somministrato è sottoposto al periodo di prova previsto dal relativo contratto collettivo.
Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
ART. 6 – COMPITI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE
L’Agenzia di somministrazione si obbliga:
a garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
a stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
a fornire i lavoratori entro 10 giorni dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura;
al pagamento diretto dei lavoratori somministrati, della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
a fornire, dietro specifica richiesta di XXXXX, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia di somministrazione.
Sono a carico dell’Agenzia di somministrazione tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DI ARPAL
XXXXX si impegna a:
- comunicare all’Agenzia di somministrazione gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi, nonchè a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto. Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, ARPAL ne darà comunicazione scritta all’Agenzia di somministrazione, con conseguente modifica del compenso spettante;
- provvedere alla valutazione del rischio legato all’ambito di inserimento del lavoratore temporaneo e garantire l’adempimento previsto dal D.Lgs. 81/20018 riguardo l’informazione e la formazione per l’ufficio ricoperto;
- fornire, se necessario, i dispositivi individuali di protezione per i lavoratori temporanei ammessi al servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- fornire all’Agenzia di somministrazione il foglio mensile presenze di ciascun lavoratore temporaneo impiegato entro il 5 del mese successivo all’esecuzione della prestazione.
ART. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
XXXXX si obbliga a corrispondere all’Agenzia di somministrazione, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore somministrato, la tariffa oraria derivante dal CCNL di riferimento, oltre la quota di corrispettivo spettante alla stessa in forza dell’applicazione del margine di ricarico espresso in termini percentuali in sede di offerta.
Nel caso l’attività svolta dai lavoratori somministrati prevedesse la corresponsione di indennità variabili aggiuntive (es. turno, straordinario, rischi vari, ecc.), le stesse saranno rimborsate all’Agenzia di somministrazione applicando i corrispondenti importi previsti dal CCNL di riferimento vigente, comprensivi degli oneri previdenziali a carico di ARPAL, s enza l’applicazione del margine di ricarico.
L’Agenzia di somministrazione emetterà per ogni singolo lavoratore fatture elettroniche mensili posticipate intestate ad ARPAL su cui verranno riportati i seguenti dati:
- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- CIG;
- CUP, ove necessario;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- eventuali retribuzioni accessorie e costo unitario delle stesse;
- margine di ricarico, così come derivante dall’offerta;
- IVA sul margine di ricarico;
- totale fattura.
Il codice univoco di fatturazione è il seguente: 1EG9JN
I pagamenti, saranno effettuati, sulla base del foglio riepilogativo delle presenze mensili, che verrà sottoscritto dal lavoratore somministrato e dal Dirigente di riferimento di XXXXX, indicante le ore lavorate e le indennità spettanti e che sarà trasmesso all’Agenzia di somministrazione a cura del lavoratore stesso.
XXXXX provvederà al pagamento delle fatture elettroniche entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse tramite lo SDI, previo riscontro e verifica della regolarità del servizio prestato, del numero di ore effettivamente lavorate, nonché acquisizione d’ufficio del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI
Il margine di ricarico orario derivante dagli atti di gara dovrà rimanere fisso ed immutato per tutta la durata del contratto, compresa l’eventuale proroga.
ART. 10 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO
In caso di interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni del lavoratore l’Agenzia di somministrazione avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data delle medesime: in tal caso XXXXX si riserva la facoltà di richiederne la sostituzione secondo quanto previsto all’art. 5 del presente capitolato.
ART. 11 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
XXXXX, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Agenzia di somministrazione possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto e nell’offerta di gara.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia di somministrazione dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
ART. 12 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’azione disciplinare nei confronti dei lavoratori verrà esercitata dall’Agenzia di somministrazione, su segnalazione di ARPAL, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
ARPAL, qualora nell’ambito dei controlli e delle verifiche del servizio prestato (vedi art. 11 del presente Capitolato) riscontri inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti, provvederà a
contestare formalmente, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di contro deduzioni scritte.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità, e non abbia causato conseguenze, potrà essere comminata una semplice contestazione scritta.
Si riportano invece di seguito, ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che determinano l’applicazione di sanzioni economiche:
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo avviamento del personale richiesto da A.R.P.A.L.;
- Euro 150,00 in caso di fornitura di personale non in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato ed indicati nelle richieste di fornitura di lavoratore temporaneo formulate da ARPAL.
L’applicazione delle penali sarà comunicata a mezzo PEC o lettera raccomandata all’Agenzia di somministrazione: questa sarà tenuta ad emettere nota di accredito per l’importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.
In caso di gravi e ripetute inadempienze XXXXX avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno all’Agenzia di somministrazione.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel caso in cui l’Agenzia di somministrazione dovesse interrompere o abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, XXXXX potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide e formalità di sorta.
Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto di pagamento delle relative fatture.
Le note di penalità comminate potranno essere fornite come referenze alle Pubbliche Amministrazioni ovvero a soggetti privati che, a seguito di procedure di gara, dovessero chiedere note informative documentali.
ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) il contratto potrà essere risolto da XXXXX nei seguenti casi:
– mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro sia singolarmente sia collettivamente considerati;
– subappalto, cessione del contratto, cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
– mancato reintegro del deposito cauzionale;
– gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto nel presente capitolato e dalla vigente normativa in materia;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
– accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara;
– mancata sostituzione di lavoratori temporanei, in prolungata assenza dal servizio;
– in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto applicabile.
Nei casi previsti ai precedenti punti il l’Agenzia di somministrazione incorrerà nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che XXXXX dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando ARPAL comunichi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di risoluzione del contratto per i motivi suddetti ARPAL si riserva la facoltà di affidare il servizio all’ Agenzia che si sarà classificata al secondo posto.
XXXXX, d’intesa con l’Agenzia di somministrazione, si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.
ART. 15 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, del contratto.
ART. 16 – DIRITTI SINDACALI
Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 300/1970 e di partecipare alle assemblee del personale dipendente. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal
C.C.N.L. vigente.
ART. 17- PROPRIETÀ ELABORATI, SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA
Tutti gli elaborati connessi all’espletamento del servizio, da chiunque siano stati prodotti saranno di proprietà di XXXXX che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
I lavoratori somministrati dovranno mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio nel quale saranno impiegati e delle quali abbiano avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale.
L’Agenzia di somministrazione dovrà:
- mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento, ivi presenti i documenti e gli altri dati e le informazioni raccolte dai dipendenti somministrati e/o dall’utenza in genere.
- comunicare il nominativo dell’incaricato della gestione e custodia dei dati.
L’Agenzia di somministrazione potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per XXXXX purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza sui documenti del contratto.
L’Agenzia di somministrazione, con la stipula del contratto, assume il ruolo di Responsabile esterno dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, compreso le spese di xxxxx, registrazione, ecc. inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’Agenzia di somministrazione aggiudicataria dell’appalto.
Sono altresì a carico della suddetta Agenzia le spese di pubblicità legale in ordine al bando di gara ed all’avviso
- esito di gara sui quotidiani nazionali e regionali nonché sulla GURI.
ART 19 – FORO COMPETENTE
Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato e dai documenti di gara il Foro competente è quello di Genova.
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO ALLE NORME
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato e negli atti di gara in genere.
Non sono ammesse varianti, anche parziali, al presente capitolato.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.
Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx XXXXXXX, Unità Operativa Affari Generali e Legali, tel. 010 -6437225, mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx.