Giuseppe Cherubini
Servizio Caccia e Pesca
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per violazioni alle norme in materia di pesca per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento a seguito dell’adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione o di ordinanza di confisca e a definire l’alienazione o la vendita o la distruzione dei beni confiscati, garantendo il servizio di alaggio e custodia dei natanti in un cantiere posto entro i confini amministrativi del Comune di Chioggia nel periodo gennaio – dicembre 2017.
Venezia Mestre, 28 novembre 2016
Il progettista
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile del procedimento: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (tel. 000-0000000)
Sede centrale della Città metropolitana di Venezia Servizio Caccia e Pesca
Ca’ Corner, Xxx Xxxxx 0000 - 00000 Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxxx (XX)
Tel. x00 000 0000000 Tel. x00 000 0000000
http: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Fax x00 000 0000000
PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
C.F. 80008840276 E-mail xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per violazioni alle norme in materia di pesca per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento a seguito dell’adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione o di ordinanza di confisca e a definire l’alienazione o la vendita o la distruzione dei beni confiscati, garantendo il servizio di alaggio e custodia dei natanti in un cantiere posto entro i confini amministrativi del Comune di Chioggia.
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO
L’appalto ha durata di un anno e precisamente dal 01/01/2017 al 31/12/2017. La Città metropolitana tuttavia si riserva di avvalersi dell’opzione prevista dall’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per un periodo massimo di mesi tre e solo entro il limite di spesa fissato per l’appalto. Detto limite rappresenta inoltre la massima spesa che l’ente potrà sostenere. Al raggiungimento di detto limite il contratto cesserà di diritto anche se non verrà raggiunta la scadenza temporale prevista.
Art. 3 – CORRISPETTIVO E LIMITE DI SPESA
L’importo presunto complessivo relativo all’affidamento del servizio del presente appalto è stimato in Euro 15.000,00 (I.V.A. esclusa).
Detto importo costituisce anche il limite massimo di spesa che l’ente assume per questo appalto. Nel corrispettivo dell’appalto è incluso il costo della manodopera.
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare misure di sicurezza e redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza.
Art. 4 – PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
4.1 Prezzi
Il costo di ogni singolo intervento sarà quello indicato nell’offerta economica presentata dall’operatore che risulterà l’aggiudicatario dell’appalto.
4.2 Fatturazione
L’affidatario dovrà trasmettere una fattura al termine di ciascun semestre relativa alle prestazioni effettivamente svolte.
La fattura dovrà indicare:
a) il C.I.G. assegnato al presente appalto;
b) la data e il numero della determinazione di aggiudicazione;
c) la data e il numero di protocollo della lettera di incarico;
d) il numero dell’impegno di spesa;
e) il dettaglio analitico delle varie operazioni eseguite e sui periodi di custodia per ciascun natante affidato.
In generale dunque la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire la verifica delle clausole della lettera di incarico.
Come previsto dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55 e dal Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014, a partire dal 31 marzo 2015 vige l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di emettere, trasmettere, gestire e conservare le fatture esclusivamente in formato elettronico. Al fine di poter procedere al pagamento di cui trattasi, l’affidatario dovrà trasmettere le proprie fatture
esclusivamente in formato elettronico, indirizzandole al Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia - codice univoco MNFS7J.
4.3 Pagamento
Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà eseguito a mezzo bonifico bancario dalla Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva della ditta, degli altri adempimenti previsti dalle leggi e della regolare esecuzione delle prestazioni.
Ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, si opererà la scissione dei pagamenti, corrispondendo all’affidatario solamente l’imponibile, mentre l’IVA verrà trattenuta e versata all’Erario dal servizio finanziario dell’ente.
Art. 5 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’affidatario assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’affidatario è tenuto a comunicare all’affidante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni dall’accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, specificando le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il contratto sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio di custodia dei natanti posti sotto sequestro per violazioni alle norme in materia di pesca per il periodo di tempo necessario a concludere il procedimento a seguito dell’adozione di provvedimenti di ordinanza ingiunzione o di ordinanza di confisca e a definire l’alienazione o la vendita o la distruzione dei beni confiscati, garantendo il servizio di alaggio e custodia dei natanti in un cantiere posto entro i confini amministrativi del Comune di Chioggia per l’anno 2017 comprende le seguenti prestazioni:
a) l’affidatario dovrà accettare l’affidamento in custodia giudiziale dei natanti di lunghezza f.t. compresa tra metri 4,00 e metri 8,50 posti sotto sequestro amministrativo per violazioni alle norme in materia di pesca dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia, dalla Compagnia dei Carabinieri di Chioggia o dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia, prendendo in consegna i natanti e i motori fuoribordo entro 48 ore dalla prima richiesta anche per via telefonica da parte del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro;
b) l’affidatario dovrà provvedere ai servizi di alaggio, lavaggio della carena, spostamenti da e per la gru, taccaggio in piazzale, varo, manutenzione ordinaria e rimessaggio dei motori fuoribordo, custodia per periodi di tempo variabili caso per caso da un mese ad un anno dei natanti ricevuti in custodia giudiziale dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Chioggia, dalla Compagnia dei Carabinieri di Chioggia o dal Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia;
c) l’affidatario dovrà garantire al personale della Città metropolitana di Venezia, agli agenti, agli ufficiali delle Forze dell’Ordine richiamate al punto precedente e agli altri soggetti specificamente ed esplicitamente autorizzati di volta in volta dalla Città metropolitana di Venezia (trasgressori, soggetti obbligati in solido, loro legali rappresentanti o procuratori
speciali nonché loro difensori, periti, addetti alla vendita, possibili acquirenti) la possibilità di esaminare direttamente i beni sequestrati in ogni momento, eseguire fotografie o altre riproduzioni e disporre di altri accertamenti ritenuti opportuni;
d) gli interventi di manutenzione ordinaria e rimessaggio dei motori fuoribordo dovranno essere eseguiti solo in caso di richiesta del Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana di Venezia entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Eventuali altre prestazioni dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
Per esigenze di economicità e di funzionalità del servizio richiesto, l’appalto potrà essere aggiudicato esclusivamente ad un operatore economico che abbia un cantiere attrezzato entro i confini amministrativi del Comune di Chioggia.
Art. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario è tenuto, nell’esecuzione del servizio, a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente atto, intendendosi gli stessi remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7.1 Tutela infortunistica e sociale
L’affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' fatto carico all’affidatario di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso dalla normativa vigente.
7.2 Codice di comportamento e divieto di pantouflage (anticorruzione)
L’affidatario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013.
Detto codice di comportamento è disponibile sul sito web dell’ente all’URL xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xx-xxxxxxxxxxxxx e copia del medesimo verrà consegnato all’affidatario prima dell’inizio del servizio.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Non è ammesso il subappalto.
Art. 9 - CONTROLLI
In qualunque momento la Città metropolitana di Venezia si riserva di sottoporre il servizio svolto agli accertamenti di qualità e conformità del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti che riterrà più opportuni.
Tali accertamenti verranno svolti da personale dipendente della Città metropolitana o appositamente incaricato: in ogni caso l’affidatario dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell’esecuzione dei propri compiti.
Di ogni verifica verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da entrambe le parti.
Qualora gli accertamenti documentino la non regolare esecuzione del servizio rispetto a quanto stabilito, l’affidatario sarà tenuto a pagare le spese sostenute per le verifiche effettuate dalla Città metropolitana.
Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO, RISARCIMENTO DANNI
10.1 Risoluzione del contratto
In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, la Città metropolitana potrà risolvere il contratto.
La Città metropolitana potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all’affidatario, anche nei seguenti casi:
a) nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate alla Città metropolitana di Venezia;
c) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’affidatario;
d) reato di frode dell’affidatario;
e) violazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
f) qualora l’affidatario non rispetti il Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia o quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012;
g) in caso di mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente.
Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, la Città metropolitana di Venezia si riserva, inoltre, di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’ente potrà risolvere il contratto.
10.2 Recesso
La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, senza ulteriori oneri per la Città metropolitana stessa, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all’affidatario a mezzo Pec o fax, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Città metropolitana.
In caso di recesso, l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché le stesse siano state eseguite a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
10.3 Risarcimento danni
La Città metropolitana di Venezia si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione dell’appalto per cause imputabili all’affidatario, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti, oppure determinare l’interruzione di pubblico servizio.
In caso di risoluzione dell’appalto per cause imputabili all’affidatario la Città metropolitana di Venezia si riserva di chiederne il risarcimento dei danni subiti.
Art. 11 - SCELTA DEL CONTRAENTE
Per la scelta dell’operatore economico si applicherà quanto previsto dall’art. 36,c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto) mediante confronto comparativo fra più preventivi acquisiti previa indagine esplorativa del mercato realizzata tramite manifestazione di interesse dei soggetti interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi.
Art. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla selezione tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80
D. Lgs. n. 50/2016 e possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;
b) requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016): essere iscritti alla C.C.I.A.A.;
c) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016): possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, nonché adeguata copertura assicurativa contro i rischi di furto e incendio dei beni in custodia;
d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016): per esigenze di celerità, economicità e di funzionalità del servizio richiesto, l’operatore economico dovrà disporre di un cantiere per l’alaggio e la custodia dei natanti ubicato entro i confini amministrativi del Comune di Chioggia.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate alla Città metropolitana nei tempi e nei modi che saranno indicati nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web dell’ente e potranno essere redatte secondo lo schema allegato a detto avviso.
Successivamente, ai candidati in possesso dei requisiti sopra indicati, verrà richiesto di presentare la propria offerta (preventivo) che dovrà indicare:
1) costo complessivo per le operazioni di alaggio, lavaggio della carena, spostamenti da e per la gru, taccaggio in xxxxxxxx, xxxx, xxx x. 0 (xxx) natante di lunghezza f.t. fino a metri 6,50 (IVA esclusa);
2) costo complessivo per le operazioni di alaggio, lavaggio della carena, spostamenti da e per la gru, taccaggio in xxxxxxxx, xxxx, xxx x. 0 (xxx) natante di lunghezza f.t. da metri 6,51 a metri 7,50 (IVA esclusa);
3) costo complessivo per le operazioni di alaggio, lavaggio della carena, spostamenti da e per la gru, taccaggio in xxxxxxxx, xxxx, xxx x. 0 (xxx) natante di lunghezza f.t. da metri 7,51 a metri 8,50 (IVA esclusa);
4) costo delle operazioni di manutenzione ordinaria e rimessaggio per n. 1 (uno) motore fuoribordo di potenza compresa tra 150 CV e 250 CV (comprensivo di avviamento dei motori con lavaggio antigelo, smontaggio delle eliche, smontaggio delle candele per la lubrificazione con olio dei cilindri, ingrassaggio delle componenti semoventi, lubrificazione del motore con CRC, sbarco delle batterie e rimessaggio al coperto delle stesse, imbarco batterie a stagione iniziata, manodopera e materiale di consumo inclusi) - (IVA esclusa);
5) costo per la custodia per un periodo di n. 6 (sei) mesi di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. fino a metri 6,50 (IVA esclusa);
6) costo per la custodia per un periodo di n. 6 (sei) mesi di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. da metri 6,51 a metri 7,50 (IVA esclusa);
7) costo per la custodia per un periodo di n. 6 (sei) mesi di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. da metri 7,51 a metri 8,50 (IVA esclusa);
8) costo per la custodia per un periodo di n. 1 (uno) mese di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. fino a metri 6,50 (IVA esclusa);
9) costo per la custodia per un periodo di n. 1 (uno) mese di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. da metri 6,51 a metri 7,50 (IVA esclusa);
10) costo per la custodia per un periodo di n. 1 (uno) mese di n. 1 (uno) natante di lunghezza f.t. da metri 7,51 a metri 8,50 (IVA esclusa).
Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Poiché il servizio si configura con caratteristiche standardizzate, l’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95,c. 4 del D.Lgs. 50/2016 (prezzo più basso) al soggetto che avrà presentato il preventivo ritenuto maggiormente conveniente per l’amministrazione.
In caso di offerte (preventivi) ritenute parimenti convenienti verrà assegnato solamente a quegli stessi operatori economici il termine di 5 giorni per migliorare la propria offerta. Se non pervenissero offerte migliorative o in caso di ulteriore parità si procederà all’affidamento del servizio mediante sorteggio.
Art. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Responsabile unico del procedimento è il funzionario del Servizio Caccia e Pesca xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Direttore dell’esecuzione del presente contratto, con il compito verificare la conformità del servizio alle prescrizioni contrattuali ed alle condizioni offerte e più in generale per assolvere i compiti previsti dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx del Servizio Caccia e Pesca.
Art. 15 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi eventuale controversia è competente il Foro di Venezia, con esclusione di ogni forma di arbitrato.
Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI
L’affidatario, nell'esecuzione del servizio, deve impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’affidatario, in particolare, si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dal presente capitolato, affinché tutti i dati e le informazioni
patrimoniali, statistiche, anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso, in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte dell'affidatario e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dall'appalto.
Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della convenzione. L’affidatario:
i. dovrà dichiarare di essere consapevole che i dati che tratterà, potranno essere soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
ii. è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, e ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali;
iii. è obbligato ad allertare immediatamente la Città metropolitana di Venezia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
iv. dovrà altresì comunicare alla Città metropolitana di il nominativo del responsabile del trattamento dei dati inerenti il presente appalto e dei propri dipendenti e/o collaboratori che saranno incaricati del trattamento dei dati finalizzato all’espletamento del servizio in oggetto.
Rimane salvo ed applicabile tutto quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 17 - NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, si fa riferimento alla normativa generale e speciale riguardante la materia ed ai regolamenti della Città metropolitana di Venezia in vigore, in quanto applicabili.