Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Unione Province d’Italia
ACCORDO TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal cons. Xxxxx Xx Xxxxxx, Capo del Dipartimento, di seguito “Dipartimento”
E
l’Unione delle Province d’Italia - UPI (C.F. 80228090587), avente sede in Roma, in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito “UPI”,
di seguito anche indicate collettivamente “le Parti”
PREMESSO CHE
− l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
− l’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l’attuazione delle politiche in favore dei giovani;
− il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Xxxxxxxx bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili di 35 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni;
− l’Intesa rep. n. 104/CU, sancita in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Unificata individua, all’art. 3, comma 1, lett. b), la quota parte del Fondo per le politiche giovanili determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province;
− l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021 al n. 2744, che destina un ulteriore una quota del Fondo pari al 3% per l’anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, quantificata in euro 1.050.000,00;
− ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata Intesa, “… le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021, da stipularsi … tra il Dipartimento e l’UPI, …, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021 di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
− l’UPI è l’Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
− l’UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni, curando le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;
− è necessario dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Intesa rep. n.
104/CU/2021;
− UPI è ricompresa nell’Elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;
− con nota n. 138089, in data 22 marzo 2022, UPI ha trasmesso una proposta per l’utilizzo dell’incremento delle risorse del Fondo per il 2021;
− in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e della successiva Delibera CIPE attuativa n. 63 del 26 novembre 2020, UPI ha provveduto ad acquisire il CUP per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente Accordo; per quanto concerne l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, considerato che il CUP deve essere richiesto solo in presenza di progetti di investimento pubblico e non per meri trasferimenti finanziari, come specificato anche dalla Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 (“…il CUP dovrà essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili … in sede di utilizzo di tali risorse”), la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti da realizzare;
− per l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, UPI si impegna a verificare il rispetto delle suddette disposizioni, dandone evidenza al Dipartimento;
TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e dei progetti delle Province finanziate con la quota parte del “Fondo per le politiche giovanili 2021”, pari ad euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) destinati ai giovani tra i 14 e i 35 anni (non compiuti).
2. Le azioni di cui al comma 1 si innestano sull’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”.
Art. 3 - Efficacia. Durata. Proroga
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di comunicazione, a cura del Dipartimento, dell’avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. UPI si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta data, ai fini della successiva approvazione, il programma di attuazione della iniziativa, comunicando la data di effettivo avvio delle attività che, comunque, non può essere antecedente alla data di registrazione del decreto di approvazione di cui al precedente comma 1.
3. L’Accordo ha durata di mesi 16 (sedici) a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione.
4. La durata può essere prorogata per un massimo di 6 (sei) mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di UPI, purché inviata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del cofinanziamento.
Art. 4 – Cofinanziamento
1. La quota di incremento del “Fondo per le politiche giovanili 2021”, destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dalle Province, è complessivamente pari ad euro 1.050.000,00.
2. Il cofinanziamento, di cui al precedente comma, è così ripartito:
a) euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00) a titolo di cofinanziamento per l’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”;
b) euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per le attività trasversali di acommpagnamento, comunicazione e disseminazione del progetto, nonché comunità di pratiche nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021” (CUP G59B21000000001);
c) euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione (CUP G51C21000000001).
3. UPI si impegna a presentare al Dipartimento, al fine di acquisirne l’approvazione preventiva, eventuali proposte di modifica e/o integrazione delle azioni sopra citate, nonché di rimodulazione delle risorse tra le linee di azioni e gli interventi programmati già in corso di realizzazione, adeguatamente motivate.
4. UPI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l’importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.
Art. 5 – Modalità, termini di erogazione del cofinanziamento e monitoraggio
1. L’erogazione del cofinanziamento, pari a complessivi euro 940.000,00, per le iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) è disposta in favore di UPI secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30% del cofinanziamento, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 60% del cofinanziamento, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
c) la terza quota del cofinanziamento, pari ad un ulteriore 30%, fino al 90% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 60% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
d) la quarta quota a saldo, comunque non eccedente il restante 10% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 40% del cofinanziamento riconosciuto;
− relazione finale sulle attività svolte;
− dichiarazione nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate.
2. Con riferimento alle iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), fermo restando il limite del cofinanziamento riconosciuto, pari ad euro 940.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un cofinanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
3. UPI verifica l’effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari e, nel caso in cui l’ammontare delle somme rendicontate risulti inferiore al cofinanziamento già erogato agli enti beneficiari, chiede la restituzione della quota di cofinanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: “Restituzione economie di spesa risultanti dall’accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, da far confluire nella quota nazionale del capitolo 853 - Fondo per le politiche giovanili”.
4. L’erogazione della somma, pari ad euro 45.000,00, per le attività trasversali di acommpagnamento, comunicazione e disseminazione del progetto, nonché comunità di pratiche nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”, di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 70% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte che illustri le attività di comunicazione e disseminazione realizzate, nonché quelle relative all’organizzazione di eventi e alla premiazione dei progetti.
5. Per le attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), fermo restando il limite della somma riconosciuta, pari ad euro 45.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro
60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
6. L’erogazione della somma, pari ad euro 65.000,00, in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 70% del contributo riconosciuto;
− relazione dettagliata sulle attività svolte che, ai fini del monitoraggio, illustri la valutazione dei risultati raggiunti e l’impatto delle iniziative cofinanziate.
7. Per le attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), fermo restando il limite della somma riconosciuta ad UPI, pari ad euro 65.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
8. Le richieste di pagamento sono da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale - ed inviate all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
9. L’erogazione del cofinanziamento e del contributo è disposta mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT 93M 03069 05020 100000047053 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., intestato ad UPI.
10. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del contributo causati da controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa. Di tale eventualità verrà data pronta comunicazione ad UPI.
11. Le risorse, che si rendessero eventualmente disponibili alla conclusione del presente Accordo, sono interamente destinate ad iniziative in favore dei giovani da concordarsi tra le Parti.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l’erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuali ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della predetta legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da UPI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.
2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore di UPI, di cui al presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle richieste di pagamento, in ordine all’integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche con riferimento ai pagamenti effettuati da UPI a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per UPI, l’applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5bis del sopra citato articolo 6.
Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’Accordo
1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 5, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad UPI, il Dipartimento richiede per iscritto ad UPI, a mezzo PEC, di adempiere a quanto previsto nel termine all’uopo indicato. Decorso inutilmente detto termine l’Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
2. Qualora si verifichi quanto disciplinato al precedente comma 1, UPI ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell’Accordo stesso.
3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dagli enti beneficiari, UPI si impegna a richiedere l’esecuzione delle stesse entro il termine all’uopo indicato. Decorso infruttuosamente lo stesso, UPI è tenuta a richiedere ai predetti soggetti la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.
Articolo 8 – Domicilio legale
1. Per qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto ovvero alle rispettive PEC, per UPI xxx@xxxxxxxxxxx.xx per il Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 9 – Utilizzo dei loghi
0.Xx materiale prodotto da UPI, ai fini della realizzazione della iniziativa di cui al presente Accordo, deve riportare il logo del Dipartimento e l’indicazione che la stessa è realizzata anche grazie al cofinanziamento concesso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – Anno 2021”. A tal fine, UPI è autorizzata all’uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.
Articolo 10 – Risoluzione controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate al Foro di Roma.
Il presente Accordo si compone di 9 articoli ed è sottoscritto con modalità digitale.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale | Per l’Unione delle Province d’Italia - UPI |
Il Capo Dipartimento | Il Direttore Generale |
cons. Xxxxx Xx Xxxxxx | xxxx. Xxxxx XXXXXXXXX |
Firmato digitalmente da
DE XXXXXX XXXXX X=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Firmato digitalmente da XXXXXXXXX XXXXX
C: IT
ACCORDO 2021 UPI- Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
1. Premessa
PROPOSTA
Con riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla sua ripartizione per l’anno 2021, si evidenzia come, con Intesa rep. n. 104/CU, sancita in Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, con conseguente decreto del Ministro per le politiche giovanili del 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Xxxxx xxx xxxxx xx 00/00/0000 (xx n. 2744), all’art. 4, comma 2, per l’anno 2021, venga destinata alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, un’ulteriore quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.050.000,00.
Tale quota si va ad aggiungere al 3% già assegnato ad UPI in sede di Conferenza Unificata del 5 maggio 2021 e pari a 1.045.455 euro e con riferimento alla quale è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 l’Accordo tra UPI e il Dipartimento.
Il presente documento presenta, pertanto, una proposta ulteriore, ma sinergica, rispetto all’Accordo sopra citato, che è stato oggetto di specifica rimodulazione. A seguito di una riflessione interna si è ritenuto, infatti, più opportuno stralciare dall’Accordo del 9 dicembre la tematica del disagio giovanile per farne oggetto di una misura ad hoc, che diviene l’oggetto di questo specifico Accordo. In questa logica, per una maggiore chiarezza nei confronti dei beneficiari e per una più incisiva azione sui territori, si è giudicato più pertinente, e in linea con le finalità dell’Intesa del 4 agosto 2021, prevedere un Avviso pubblico dedicato esclusivamente alle azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile e alla promozione di attività sportive, volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani.
La proposta, che chiarisce quindi la tematica e le modalità di sviluppo che l’Unione delle Province d’Italia (UPI) intende implementare per la gestione dell’ulteriore importo di euro 1.050.000,00 nell’annualità 2021 del Fondo per le politiche giovanili, si innesta sempre sull’iniziativa Azione ProvincEgiovani, rivolta ai giovani, attraverso un coinvolgimento del mondo associativo, delle scuole e degli enti di formazione e imprese.
2. Contesto di riferimento
Le Province, sulla base della Legge n. 56/2014, esercitano, quali enti con funzioni di area vasta, un ruolo importante nella pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e nell’assistenza agli enti locali, con una funzione specifica in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di gestione dell’edilizia scolastica e del proprio patrimonio di impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, spazi polifunzionali), nonché di programmazione della rete scolastica, spesso declinata in iniziative e progetti con il sistema dell’istruzione scolastica superiore. Il patrimonio infrastrutturale delle Province, le loro competenze specifiche unite alla loro esperienza in attività di coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del territorio, finalizzate alla promozione di una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani e tutto il
partenariato socioeconomico volta a facilitare la partecipazione giovanile, rappresentano la cornice all’interno della quale si inserisce la presente proposta. Per inquadrare correttamente le finalità della proposta si deve tenere conto che in questo anno dell’emergenza pandemica sono rimasti a
casa oltre 8 milioni e mezzo di ragazzi che prima frequentavano i diversi gradi d’istruzione e oltre 10 milioni i giovani che non hanno praticato sport.
In questa fase di emergenza sanitaria, i ragazzi/e hanno vissuto, seppur in modi diversi una vera e propria chiusura relazionale che ha inciso in maniera acuta sul benessere del giovane stesso. La pandemia da COVID-19 si è caratterizzate e ancora oggi si profila come un fenomeno che crea, nella mente dei giovani, delle organizzazioni e delle comunità i seguenti fenomeni: clima di incertezza diffusa; compromissione della capacità immaginativa sul futuro; impossibilità ad utilizzare le strategie relazionali consuete; necessità di creare nuove metodologie di aiuto psicosociale; aumento esponenziale del bisogno di contenimento emotivo. Per contrastare tale fenomeno in un primo momento tutto è stato affidato alle capacità e alla creatività dei singoli di far fronte all’emergenza.
I ragazzi sono stati lasciati spesso da soli ad affrontare tali problematiche emergenti, anche in un contesto dove è stato interrotto ogni tipo di socializzazione. Non possiamo dimenticare che la socializzazione è un fattore educativo importantissimo, in quanto i giovani crescono nella condivisione e nella conoscenza con e degli altri: questo diritto è stato, in questi mesi di emergenza sanitaria, messo duramente alla prova. Parimenti lo sport, che peraltro rappresenta uno degli strumenti maggiormente incisivi nel favorire forme concrete di emancipazione e socializzazione ha subito fortissime limitazioni. L’emergenza sanitaria ha, infatti, esautorato il ruolo dello sport in tutte le sue forme vincolando a gravi segnali di malessere sociale e psicofisico i giovani. La pandemia di COVID-19 sta avendo conseguenze disastrose per l'intero settore sportivo a tutti i livelli, oltre che per le organizzazioni e i club sportivi, le leghe, le palestre e i centri fitness, in particolar modo fra i giovani nell’espletazione dell’attività sportiva come strumento d’inclusione e di benessere sociale e psicofisico.1
Le conseguenze della pandemia mostrano che il disagio giovanile deve essere affrontato in modo multidisciplinare con interventi che non diano attenzione al solo individuo, ma alla comunità, intesa come luogo in cui si sviluppa un percorso di salute. Le aree del benessere psico-fisico-emozionale sono quelle in cui maggiormente si è chiamati a rispondere. Il benessere multidimensionale dei ragazzi e delle ragazze è un fattore fondamentale per contrastare gli effetti negativi della pandemia, prestando particolare attenzione ai soggetti in condizioni di fragilità socio-economica e ai giovani con disabilità; pertanto, anche in un’ottica di ripresa e sostegno all’economia, è opportuno approfondire utili modalità per incentivare le iscrizioni a corsi di attività sportiva, culturale e ricreativa, favorendo i momenti di socializzazione e di aggregazione tra pari età.
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport
Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia2 evidenzia, inoltre, come la povertà educativa si sia aggravata non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di competenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei livelli di partecipazione civica, politica e sociale. La povertà educativa è, ancor di più in seguito all’emergenza sanitaria, una condizione multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale.
3. Obiettivo dell’avviso
Il bando intende sostenere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su giovani e a prevenire che eventuali azioni attuate per contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente.
L’obiettivo è quello di fornire una risposta al disagio giovanile e i comportamenti a rischio mediante azioni di inserimento sociale, nonché promuovere la pratica sportiva in un’ottica di inclusione sociale e benessere psicofisico dei giovani.
Si intende promuovere interventi, sperimentali e innovativi, di educazione formale e non formale e
di attività di socializzazione per l’empowerment dei giovani nella fascia d’età 14-35 anni.
4. Area tematica di intervento
L’area tematica corrisponde alle sfide attuali connesse al disagio psicologico e al benessere psicofisico dei giovani, come indicato chiaramente anche nell’Intesa per il riparto del Fondo integrativo per le Politiche Giovanili annualità 2021.
L’iniziativa, nel complesso, sollecita la presentazione di progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, sportive, cognitive dei giovani, capaci di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte nei contesti formali (scuola) e informali (associazionismo, territorio).
A. AZIONI DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL DISAGIO GIOVANILE
L’impatto globale dell’attuale pandemia da SARS-CoV-2 sulla salute pubblica è senza precedenti: come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute mentale e il benessere di intere società sono gravemente colpite da questa nuova crisi e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza. L’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, ha minato fortemente la stabilità psicologica dei giovani incidendo in maniera aggressiva sia sul loro benessere sia su quello delle famiglie. A tal proposito, non necessariamente l’emergenza sanitaria è la causa di una condizione di disagio giovanile, bensì l’elemento detonatore che ne ha evidenziato lo sviluppo e segnato l’implosione.
Il disagio giovanile è oggi, purtroppo, una realtà emergenziale caratterizzata dall’incremento, sia di attività autolesive, sia di disturbi come ansia, irritabilità, stress, disturbi del sonno, direttamente connessi alla condizione di isolamento. Il Covid ha manifestato ed ampliato la problematica, in primis, psicologica, portando i comportamenti di autolesionismo dal 2019 al 2020 dal 17% al 46% e i tentativi di suicidio dal 25% al 35%3. Quasi quattro studenti su dieci dichiarano di avere avuto ripercussioni negative sulla capacità di studiare (37%), di sentirsi stanchi (31%), incerti (17%), preoccupati (17%), irritabili (16%), ansiosi (15%), disorientati (14%), nervosi (14%), apatici (13%), scoraggiati (13%), in un caleidoscopio di sensazioni negative di cui parlano prevalentemente con la famiglia (59%) e gli amici (38%), ma che per più di 1 su 5 rimangono un pesante fardello da tenersi dentro, senza condividerlo con nessuno (22%)4.
A questa situazione si aggiunge la percentuale drammatica, pari al 24%, che l’Italia evidenza relativamente ai numeri di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano: i Neet.5 Le ricadute economico, sociali ma anche culturali dell’emergenza sanitaria incidono sui più giovani inficiando il benessere personale, la qualità della vita, l’istruzione per tutti e, al contempo, la solidità del sistema di welfare. Il tema educativo è centrale e deve essere posto al centro delle politiche per non rischiare di impoverire la formazione complessiva dei più giovani e di ampliare così le diseguaglianze sociali. Il punto di partenza, tuttavia, è il riconoscimento del benessere e la sua collocazione.
Il benessere si declina in 5 dimensioni, che richiedono specifiche modalità di intervento:
a. il benessere in via prioritaria come rispetto delle esigenze di accudimento primario, di orientamento personale e di educazione nel rapporto con sé stesso e con la famiglia;
b. il benessere psicologico e comunitario in contrasto agli elementi di deprivazione (aspetti negativi come fattori di rischio e comportamenti devianti) e di non inclusione sociale. I patti educativi di comunità possono essere considerati, ad esempio, elemento di risposta all’esclusione;
c. il benessere sociale e formativo come effettiva espressione della soggettività del giovane nella sua quotidiana condizione di vita sociale, inclusiva e digitale (agency, partecipazione, sicurezza, vita sociale, utilizzo delle ITC);
3 Report "Anxiety in older adolescents at the time of Covid-19", a cura di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx , Xxxxxx Xxxxxx pubblicato sulla rivistaJournal of Clinical Medicine, 2020
4 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella crisi, pubblicato da Save the Children.
5 Si evidenzia, inoltre, come il suicidio costituisce la seconda causa di morte nei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e l’autolesionismo colpisce in Europa circa 1 adolescente su 5. Le misure restrittive durante la pandemia da Sars- Cov2 hanno impattato significativamente sulla salute mentale dei giovani portando ad un aumento delle richieste di aiuto per le forme più gravi di psicopatologia: l’autolesionismo e il comportamento suicidario. Il tasso di suicidio annuo a livello mondiale è pari a circa 11 persone ogni 100.000 abitanti (fonte OMS), costituendo l’1,5 % di tutte le cause di morte e la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Numerosi studi scientifici documentano che l’incidenza del suicidio e la prevalenza dei comportamenti suicidari è aumentata sia in alcuni paesi europei che in USA, soprattutto tra gli adolescenti. Tale aumento sembra essere correlato a una generale tendenza all’aumento dei disturbi dell’umore in età evolutiva nei Paesi ad alto reddito.
d. il benessere evolutivo che osserva la condizione di giovani prospetticamente in quanto futuri adulti (well-becoming).
e. il benessere psicofisico: promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute come strumenti di emancipazione ed inclusione sociale.
L’iniziativa in questione intende promuovere iniziative e progettualità che consentano ai giovani di uscire dall’isolamento psicologico e fisico, sostenendo laboratori di diversa tipologia (espressivi, quali ad esempio di teatro e musica, arte, ecc..), esperienze significative (visite guidate, attività di conoscenza del territorio, ecc..), percorsi di orientamento e conoscenza di sé, attività fisica e sportiva di ogni genere e tutte le azioni capaci di attivare i giovani e farli appassionare in maniera sana e costruttiva ponendo al centro anche le istituzioni scolastiche.
In relazione a tale ambito d’intervento le azioni potranno:
1. Promuovere azioni tese allo sviluppo di empowerment individuale e di comunità (coesione sociale e partecipazione) dirette al potenziamento delle “life skills” e al recupero del disagio giovanile mediante l'apprendimento formale e non formale, laboratori formativi d’inserimento al lavoro (per giovani over 17), workshop di orientamento professionale, seminari, azioni di mobilità e informazione sul territorio.
2. Promuovere lo sviluppo di benessere psicologico mediante la creazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado gestite dalle Province.
3. Promuovere le attività sportive e le iniziative volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani mediante favorendo lo sport quale strumento di integrazione sociale e di aggregazione tra pari. Si potranno sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria; ridurre la percentuale della popolazione sedentaria; promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate; favorire una cultura dello sport fra i giovani mediante azioni sportive in outdoor ed eco sostenibili, promuovendo il patrimonio territoriale e l’esercizio di attività sportiva in aree territoriali svantaggiate.
Gli interventi dovranno prestare un’attenzione specifica e puntuale sulle nuove fragilità e vulnerabilità dei giovani, a livello psico-sociale e fisico, emerse e accentuatesi soprattutto con la pandemia.
I progetti dovranno essere in grado di coinvolgere attivamente i giovani attraverso percorsi partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto, dovere, partecipazione, protagonismo, sport, cittadinanza attiva, bene comune, attraverso attività formative, sperimentali, di stimolo al pensiero critico, di volontariato, del prendersi cura di sé e dell’altro con comportamenti responsabili e corretti, per favorire la pratica sportiva e il benessere fisico.
Le iniziative potranno, inoltre, prevedere e integrare in maniera efficace e funzionale:
− la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione dello sport e della cittadinanza, prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi;
− azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi;
Importante sarà favorire nei giovani la scoperta dei propri talenti e interessi; l’acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini; ristabilire un legame sia con il proprio corpo sia con gli altri mediante lo sport; infine, coinvolgendo attivamente i soggetti più disagiati e vulnerabili del territorio, garantire un complessivo e organico approccio multidisciplinare.
4. Beneficiari diretti e indiretti
Beneficiari diretti dell’intervento sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che, oltre ad essere coloro a cui si rivolgono le azioni previste, rappresenteranno i veri protagonisti dell’intervento.
Tra gli attori che, sebbene indirettamente, beneficeranno dell’iniziativa vi sono, in primo luogo, le scuole e le associazioni giovanili, i docenti, ma anche gli stakeholders e tutti gli altri soggetti del territorio che verranno coinvolti nella realizzazione delle attività.
5. Modalità di gestione dell’iniziativa
L’iniziativa verrà gestita attraverso la predisposizione di un apposito bando a presentare proposte.
Le proposte pervenute verranno valutate e selezionate sulla base dei criteri di valutazione definiti.
Sarà previsto un meccanismo premiante per i progetti che aggregano più province, anche su base transregionale, e che coinvolgono un partenariato qualificato, mettendo a sistema diverse realtà del territorio in grado di apportare un contributo operativo concreto al progetto e garantendone la sostenibilità dopo la sua conclusione.
Capofila delle proposte saranno le Province italiane o UPI regionali che dovranno, nell’implementazione della proposta, avvalersi di un partenariato locale composto da comuni, associazioni e altri attori e stakeholders rilevanti per le tematiche oggetto della proposta.
L’UPI svolge le funzioni di gestione delle procedure di ricezione, selezione, monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, rendicontazione finanziaria dei progetti selezionati e di autorità di pagamento dei progetti ammessi a finanziamento.
Le attività devono iniziare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto tra l’UPI e
il beneficiario.
Saranno considerate ammissibili le spese relative alle attività di progetto sostenute dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni tra UPI e i beneficiari.
Le proposte progettuali devono necessariamente prevedere una combinazione di due o più delle seguenti attività. In ogni caso, attività quali seminari, conferenze, giornate di informazione e di studio e ricerca, realizzazione di siti web, newsletter, pubblicazioni, materiale audiovisivo o altro materiale informativo devono necessariamente iscriversi in una più estesa proposta progettuale:
• Laboratori di rafforzamento delle competenze cognitive e life skills
• Seminari, conferenze, giornate di informazione
• Attività sportive, manifestazioni e eventi ad esse dedicate
• Laboratori di inserimento al lavoro e orientamento professionale
• Attività di carattere psico sociale, sostegno psicologico
• Campagne di sensibilizzazione
La presente lista di attività ammissibili non è esaustiva. Non sono ammesse attività lucrative.
6.Attività trasversali
Oltre alle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, la proposta UPI prevede l’implementazione di una serie di attività trasversali, gestite centralmente da UPI, ma con un forte impatto sui territori.
Attività di accompagnamento dei progetti
Considerando la complessità della tematica e l’inedita sperimentazione sul disagio giovanile, si prevede un percorso di orientamento per le Province finanziate, prima dell’avvio degli interventi. Tale attività intende rafforzare la preparazione degli enti su temi essenziali per lo sviluppo di progetti complessi di contrasto al disagio giovanile, fornendo competenze sui temi correlati all’inclusione sociale e al sostegno dei giovani vulnerabili. Saranno trasmessi ai soggetti vincitori linee guida sulla gestione di interventi complessi, al cui interno saranno anche inseriti modelli di buone pratiche e success stories nel campo del contrasto al disagio giovanile.
L’obiettivo di tale percorso sarà di orientare e accompagnare i partenariati selezionati nell’implementazione dei progetti.
Attività di comunicazione e disseminazione del progetto
L’obiettivo è di migliorare la visibilità dell’iniziativa attraverso una strategia di comunicazione dedicata. L’UPI si occuperà del coordinamento di tutte le azioni di comunicazione al fine di assicurare l’uniformità delle stesse e degli output nei diversi territori coinvolti. Alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per i proponenti, UPI organizzerà una giornata di lancio dell’iniziativa al fine di presentare i contenuti e obiettivi del bando e fornire indicazioni precise agli enti.
L’attività prevede, inoltre, l’implementazione di un’apposita sezione nell’ambito del sito dedicato all’iniziativa Azione Province Giovani. Il sito, inoltre, rappresenta il veicolo tramite il quale raccontare e segnalare storie legate a progetti (storyteller) da diffondere tramite video, newsletter, etc.
I risultati raggiunti dai progetti finanziati saranno, infine, valorizzati nel corso dell’evento finale già previsto da UPI per l’annualità 2021 e finanziato con l’Accordo del 9 dicembre u.s.
In questo contesto verranno diffuse le buone prassi sperimentate e si procederà a pubblicare un contest rivolti ai migliori cortometraggi realizzati nell’ambito degli interventi, che abbiano come filo conduttore le ‘storie e i racconti’ dei giovani protagonisti.
Comunità di pratiche6 dei progetti finanziati
Gli obiettivi sono i seguenti:
- Promuovere la messa in rete tra soggetti che lavorano su uno stesso territorio o sugli stessi
ambiti operativi favorendo il confronto e l’attivazione di collaborazioni e interventi integrati;
- Attivare e animare spazi, fisici e virtuali, di cooperazione, riflessione e approfondimento in cui sperimentare processi di apprendimento basati sulla pratica delle azioni finanziate;
- Far emergere dalle iniziative finanziate un repertorio condiviso di modelli di successo frutto di saperi e pratiche distintive, su specifici temi e azioni di intervento, riproponibili anche nelle future azioni di UPI nonché nelle policy degli amministratori pubblici.
Il lavoro delle comunità di pratiche non intende svolgere una funzione di monitoraggio tecnico e accompagnamento, ma è da intendersi esclusivamente in un’ottica di “ascolto” dei progetti e delle organizzazioni, che avverrà durante gli incontri programmati su tematiche specifiche, e non come supporto e affiancamento degli enti durante la gestione dei progetti finanziati. Si ribadisce, infine, la propensione a raccogliere le “migliori pratiche” al fine di valorizzarle e sistematizzarle in un documento finale (Linee Guida/Manuale di buone pratiche sulle politiche giovanili) per una loro futura replicabilità.
Le attività previste per la Comunità di pratiche saranno incontri fisici o virtuali, accompagnati dalla possibilità di avere accesso a materiali di scambio e di approfondimento in una piattaforma riservata che consenta lo scambio tra i partecipanti e una continuità di contatto anche a distanza. Si svolgeranno n. 10 incontri di comunità di pratiche su temi specifici che riguardano le progettualità e gli obiettivi del bando.
6 Elaborato nell’ambito della ricerca sociologica nord-americana, il concetto di “comunità di pratica” ha trovato una sua sistemazione negli studi del ricercatore svizzero Xxxxxxx Xxxxxx. Le comunità di pratica sono dei gruppi che si costituiscono per trovare comuni risposte a problemi inerenti all’esercizio del proprio lavoro. Esse sono caratterizzate dall'essere spontanee, dal poter generare apprendimento organizzativo e dal favorire processi di identificazione. I membri di una comunità di pratica condividono modalità di azione e di interpretazione della realtà, costituiscono nel loro insieme una organizzazione informale all'interno di organizzazioni formali più ampie, articolate e complesse. I partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le comunità di pratica sono infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle competenze professionali
7. Cronoprogramma delle attività
Attività/Mesi | I | II | I I | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | ||
Programmazione, monitoraggio e rendicontazione | ||||||||||||||||||
Stesura del Bando di Concorso e del Formulario di Candidatura | ||||||||||||||||||
Pubblicazione del Bando | ||||||||||||||||||
Valutazione delle Candidature | ||||||||||||||||||
Pubblicazione esiti delle valutazioni | ||||||||||||||||||
Assistenza tecnica alle Province vincitrici e loro partner | ||||||||||||||||||
Realizzazione progetti | ||||||||||||||||||
Attività trasversali |
8. Budget
VOCE DI SPESA | IMPORTO |
Contributo per l'Iniziativa | 940.000,00 € |
Attività Trasversali | € 45.000,00 |
Attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione | € 65.000,00 |
TOTALE | 1.050.000,00 € |
DECRETO N. 419/2022
OGGETTO: Accordo sottoscritto digitalmente, in data 11 aprile 2022, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) - Approvazione e contestuale impegno della somma di euro 1.050.000,00 in favore dell’UPI. CdR 16 - Cap. 853 – PG 30 - Esercizio finanziario 2022.
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n. 1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Xxxxx Xx Xxxxxx è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
VISTO l’art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito il Fondo per le politiche giovanili;
VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Xxxxxxxx bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili di 35 milioni
di euro per l’anno 2021;
VISTA l’Intesa rep. n. 104/CU, sancita in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Unificata, che individua, all’art. 3, comma 1, lett. b), la quota parte del Fondo per le politiche giovanili determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province;
VISTO l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021 al n. 2744, che destina una ulteriore quota del Fondo, pari al 3% per l’anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, quantificata in euro 1.050.000,00;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata Intesa, “… le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021, da stipularsi … tra il Dipartimento e l’UPI, …, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto dell’incremento per l’anno 2021 del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il decreto n. 74/Bil in data 16 marzo 2022, con cui è disposta la variazione in aumento, in termini di competenza e di cassa, tra l’altro, del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” PG 30 per euro 13.861.761,80;
VISTO l’Accordo perfezionato digitalmente, in data 11 aprile 2022, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) per un valore complessivo pari ad euro 1.050.000,00;
DECRETA
Art. 1
In considerazione di quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si approva l’Accordo perfezionato digitalmente, in data 11 aprile 2022, tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e l’Unione
delle Province d’Italia (UPI) C.F. 80228090587, per un valore complessivo pari ad euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00).
Art. 2
1. È contestualmente impegnata la somma complessiva di euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) in favore dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), C.F. 80228090587, con sede in Roma, in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0.
2. La somma sarà trasferita all’Unione delle Province d’Italia (UPI), secondo le modalità stabilite all’art. 5 del citato Accordo, mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN IT 93M 03069 05020 100000047053 presso Banca Intesa Sanpaolo, intestato ad UPI.
3. L’onere complessivo della spesa grava sul capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” - PG 30, iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - CdR 16 “Politiche giovanili e Servizio civile universale” - Esercizio finanziario 2022.
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IL CAPO DIPARTIMENTO
XXXXX
Date: 2022.04.28 12:19:41 +02:00
Reason:
Il presente decreto è sottoposto alle procedure di controllo secondo le vigenti disposizioni. Roma, 28/04/2022
UPG: RG/ATS/gm
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Unione Province d’Italia
ACCORDO TRA
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentato dal cons. Xxxxx Xx Xxxxxx, Capo del Dipartimento, di seguito “Dipartimento”
E
l’Unione delle Province d’Italia - UPI (C.F. 80228090587), avente sede in Roma, in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito “UPI”,
di seguito anche indicate collettivamente “le Parti”
PREMESSO CHE
− l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
− l’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l’attuazione delle politiche in favore dei giovani;
− il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto Xxxxxxxx bis, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e, in particolare, l’articolo 64, commi 12 e 13, che in considerazione delle conseguenze causate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha incrementato il Fondo per le politiche giovanili di 35 milioni di euro per l’anno 2021, allo scopo di finanziare politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione per l’uso consapevole delle piattaforme tecnologiche, attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale, nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni;
− l’Intesa rep. n. 104/CU, sancita in data 4 agosto 2021 in sede di Conferenza Unificata individua, all’art. 3, comma 1, lett. b), la quota parte del Fondo per le politiche giovanili determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province;
− l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Corte dei conti in data 9 novembre 2021 al n. 2744, che destina un ulteriore una quota del Fondo pari al 3% per l’anno 2021, alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, quantificata in euro 1.050.000,00;
− ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata Intesa, “… le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021, da stipularsi … tra il Dipartimento e l’UPI, …, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto dell’incremento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021 di cui al decreto legge 25 maggio 2021, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
− l’UPI è l’Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
− l’UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni, curando le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;
− è necessario dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Intesa rep. n.
104/CU/2021;
− UPI è ricompresa nell’Elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;
− con nota n. 138089, in data 22 marzo 2022, UPI ha trasmesso una proposta per l’utilizzo dell’incremento delle risorse del Fondo per il 2021;
− in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (come modificato dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e della successiva Delibera CIPE attuativa n. 63 del 26 novembre 2020, UPI ha provveduto ad acquisire il CUP per le iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) e c) del presente Accordo; per quanto concerne l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, considerato che il CUP deve essere richiesto solo in presenza di progetti di investimento pubblico e non per meri trasferimenti finanziari, come specificato anche dalla Delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 (“…il CUP dovrà essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili … in sede di utilizzo di tali risorse”), la responsabilità della richiesta del CUP è attribuita ai soggetti titolari dei progetti da realizzare;
− per l’iniziativa di cui all’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente Accordo, UPI si impegna a verificare il rispetto delle suddette disposizioni, dandone evidenza al Dipartimento;
TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e dei progetti delle Province finanziate con la quota parte del “Fondo per le politiche giovanili 2021”, pari ad euro 1.050.000,00 (unmilionecinquantamila/00) destinati ai giovani tra i 14 e i 35 anni (non compiuti).
2. Le azioni di cui al comma 1 si innestano sull’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”.
Art. 3 - Efficacia. Durata. Proroga
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di comunicazione, a cura del Dipartimento, dell’avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. UPI si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta data, ai fini della successiva approvazione, il programma di attuazione della iniziativa, comunicando la data di effettivo avvio delle attività che, comunque, non può essere antecedente alla data di registrazione del decreto di approvazione di cui al precedente comma 1.
3. L’Accordo ha durata di mesi 16 (sedici) a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione.
4. La durata può essere prorogata per un massimo di 6 (sei) mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di UPI, purché inviata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del cofinanziamento.
Art. 4 – Cofinanziamento
1. La quota di incremento del “Fondo per le politiche giovanili 2021”, destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dalle Province, è complessivamente pari ad euro 1.050.000,00.
2. Il cofinanziamento, di cui al precedente comma, è così ripartito:
a) euro 940.000,00 (novecentoquarantamila/00) a titolo di cofinanziamento per l’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”;
b) euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per le attività trasversali di acommpagnamento, comunicazione e disseminazione del progetto, nonché comunità di pratiche nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021” (CUP G59B21000000001);
c) euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione (CUP G51C21000000001).
3. UPI si impegna a presentare al Dipartimento, al fine di acquisirne l’approvazione preventiva, eventuali proposte di modifica e/o integrazione delle azioni sopra citate, nonché di rimodulazione delle risorse tra le linee di azioni e gli interventi programmati già in corso di realizzazione, adeguatamente motivate.
4. UPI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l’importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.
Art. 5 – Modalità, termini di erogazione del cofinanziamento e monitoraggio
1. L’erogazione del cofinanziamento, pari a complessivi euro 940.000,00, per le iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) è disposta in favore di UPI secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30% del cofinanziamento, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 60% del cofinanziamento, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
c) la terza quota del cofinanziamento, pari ad un ulteriore 30%, fino al 90% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 60% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
d) la quarta quota a saldo, comunque non eccedente il restante 10% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 40% del cofinanziamento riconosciuto;
− relazione finale sulle attività svolte;
− dichiarazione nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate.
2. Con riferimento alle iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), fermo restando il limite del cofinanziamento riconosciuto, pari ad euro 940.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un cofinanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
3. UPI verifica l’effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari e, nel caso in cui l’ammontare delle somme rendicontate risulti inferiore al cofinanziamento già erogato agli enti beneficiari, chiede la restituzione della quota di cofinanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: “Restituzione economie di spesa risultanti dall’accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, da far confluire nella quota nazionale del capitolo 853 - Fondo per le politiche giovanili”.
4. L’erogazione della somma, pari ad euro 45.000,00, per le attività trasversali di acommpagnamento, comunicazione e disseminazione del progetto, nonché comunità di pratiche nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2021”, di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 70% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte che illustri le attività di comunicazione e disseminazione realizzate, nonché quelle relative all’organizzazione di eventi e alla premiazione dei progetti.
5. Per le attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), fermo restando il limite della somma riconosciuta, pari ad euro 45.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro
60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
6. L’erogazione della somma, pari ad euro 65.000,00, in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 70% del contributo riconosciuto;
− relazione dettagliata sulle attività svolte che, ai fini del monitoraggio, illustri la valutazione dei risultati raggiunti e l’impatto delle iniziative cofinanziate.
7. Per le attività di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), fermo restando il limite della somma riconosciuta ad UPI, pari ad euro 65.000,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
8. Le richieste di pagamento sono da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale - ed inviate all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
9. L’erogazione del cofinanziamento e del contributo è disposta mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT 93M 03069 05020 100000047053 presso Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., intestato ad UPI.
10. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’erogazione del contributo causati da controlli di legge oppure dovuti ad indisponibilità di cassa. Di tale eventualità verrà data pronta comunicazione ad UPI.
11. Le risorse, che si rendessero eventualmente disponibili alla conclusione del presente Accordo, sono interamente destinate ad iniziative in favore dei giovani da concordarsi tra le Parti.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l’erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuali ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della predetta legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da UPI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.
2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore di UPI, di cui al presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle richieste di pagamento, in ordine all’integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche con riferimento ai pagamenti effettuati da UPI a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per UPI, l’applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5bis del sopra citato articolo 6.
Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’Accordo
1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 5, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad UPI, il Dipartimento richiede per iscritto ad UPI, a mezzo PEC, di adempiere a quanto previsto nel termine all’uopo indicato. Decorso inutilmente detto termine l’Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
2. Qualora si verifichi quanto disciplinato al precedente comma 1, UPI ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell’Accordo stesso.
3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dagli enti beneficiari, UPI si impegna a richiedere l’esecuzione delle stesse entro il termine all’uopo indicato. Decorso infruttuosamente lo stesso, UPI è tenuta a richiedere ai predetti soggetti la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.
Articolo 8 – Domicilio legale
1. Per qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto ovvero alle rispettive PEC, per UPI xxx@xxxxxxxxxxx.xx per il Dipartimento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
Articolo 9 – Utilizzo dei loghi
0.Xx materiale prodotto da UPI, ai fini della realizzazione della iniziativa di cui al presente Accordo, deve riportare il logo del Dipartimento e l’indicazione che la stessa è realizzata anche grazie al cofinanziamento concesso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – Anno 2021”. A tal fine, UPI è autorizzata all’uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.
Articolo 10 – Risoluzione controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate al Foro di Roma.
Il presente Accordo si compone di 9 articoli ed è sottoscritto con modalità digitale.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Per l’Unione delle Province d’Italia - UPI
Il Capo Dipartimento Il Direttore Generale cons. Xxxxx Xx Xxxxxx xxxx. Xxxxx XXXXXXXXX
ACCORDO 2021 UPI- Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
1. Premessa
PROPOSTA
Con riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla sua ripartizione per l’anno 2021, si evidenzia come, con Intesa rep. n. 104/CU, sancita in Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, con conseguente decreto del Ministro per le politiche giovanili del 13 agosto 2021, recante “Riparto dell’incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”, registrato dalla Xxxxx xxx xxxxx xx 00/00/0000 (xx n. 2744), all’art. 4, comma 2, per l’anno 2021, venga destinata alle misure, azioni e progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, un’ulteriore quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.050.000,00.
Tale quota si va ad aggiungere al 3% già assegnato ad UPI in sede di Conferenza Unificata del 5 maggio 2021 e pari a 1.045.455 euro e con riferimento alla quale è stato sottoscritto in data 9 dicembre 2021 l’Accordo tra UPI e il Dipartimento.
Il presente documento presenta, pertanto, una proposta ulteriore, ma sinergica, rispetto all’Accordo sopra citato, che è stato oggetto di specifica rimodulazione. A seguito di una riflessione interna si è ritenuto, infatti, più opportuno stralciare dall’Accordo del 9 dicembre la tematica del disagio giovanile per farne oggetto di una misura ad hoc, che diviene l’oggetto di questo specifico Accordo. In questa logica, per una maggiore chiarezza nei confronti dei beneficiari e per una più incisiva azione sui territori, si è giudicato più pertinente, e in linea con le finalità dell’Intesa del 4 agosto 2021, prevedere un Avviso pubblico dedicato esclusivamente alle azioni di contrasto ai fenomeni del disagio giovanile e alla promozione di attività sportive, volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani.
La proposta, che chiarisce quindi la tematica e le modalità di sviluppo che l’Unione delle Province d’Italia (UPI) intende implementare per la gestione dell’ulteriore importo di euro 1.050.000,00 nell’annualità 2021 del Fondo per le politiche giovanili, si innesta sempre sull’iniziativa Azione ProvincEgiovani, rivolta ai giovani, attraverso un coinvolgimento del mondo associativo, delle scuole e degli enti di formazione e imprese.
2. Contesto di riferimento
Le Province, sulla base della Legge n. 56/2014, esercitano, quali enti con funzioni di area vasta, un ruolo importante nella pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e nell’assistenza agli enti locali, con una funzione specifica in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di gestione dell’edilizia scolastica e del proprio patrimonio di impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, spazi polifunzionali), nonché di programmazione della rete scolastica, spesso declinata in iniziative e progetti con il sistema dell’istruzione scolastica superiore. Il patrimonio infrastrutturale delle Province, le loro competenze specifiche unite alla loro esperienza in attività di coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del territorio, finalizzate alla promozione di una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani e tutto il
1
partenariato socioeconomico volta a facilitare la partecipazione giovanile, rappresentano la cornice all’interno della quale si inserisce la presente proposta. Per inquadrare correttamente le finalità della proposta si deve tenere conto che in questo anno dell’emergenza pandemica sono rimasti a
casa oltre 8 milioni e mezzo di ragazzi che prima frequentavano i diversi gradi d’istruzione e oltre 10 milioni i giovani che non hanno praticato sport.
In questa fase di emergenza sanitaria, i ragazzi/e hanno vissuto, seppur in modi diversi una vera e propria chiusura relazionale che ha inciso in maniera acuta sul benessere del giovane stesso. La pandemia da COVID-19 si è caratterizzate e ancora oggi si profila come un fenomeno che crea, nella mente dei giovani, delle organizzazioni e delle comunità i seguenti fenomeni: clima di incertezza diffusa; compromissione della capacità immaginativa sul futuro; impossibilità ad utilizzare le strategie relazionali consuete; necessità di creare nuove metodologie di aiuto psicosociale; aumento esponenziale del bisogno di contenimento emotivo. Per contrastare tale fenomeno in un primo momento tutto è stato affidato alle capacità e alla creatività dei singoli di far fronte all’emergenza.
I ragazzi sono stati lasciati spesso da soli ad affrontare tali problematiche emergenti, anche in un contesto dove è stato interrotto ogni tipo di socializzazione. Non possiamo dimenticare che la socializzazione è un fattore educativo importantissimo, in quanto i giovani crescono nella condivisione e nella conoscenza con e degli altri: questo diritto è stato, in questi mesi di emergenza sanitaria, messo duramente alla prova. Parimenti lo sport, che peraltro rappresenta uno degli strumenti maggiormente incisivi nel favorire forme concrete di emancipazione e socializzazione ha subito fortissime limitazioni. L’emergenza sanitaria ha, infatti, esautorato il ruolo dello sport in tutte le sue forme vincolando a gravi segnali di malessere sociale e psicofisico i giovani. La pandemia di COVID-19 sta avendo conseguenze disastrose per l'intero settore sportivo a tutti i livelli, oltre che per le organizzazioni e i club sportivi, le leghe, le palestre e i centri fitness, in particolar modo fra i giovani nell’espletazione dell’attività sportiva come strumento d’inclusione e di benessere sociale e psicofisico.1
Le conseguenze della pandemia mostrano che il disagio giovanile deve essere affrontato in modo multidisciplinare con interventi che non diano attenzione al solo individuo, ma alla comunità, intesa come luogo in cui si sviluppa un percorso di salute. Le aree del benessere psico-fisico-emozionale sono quelle in cui maggiormente si è chiamati a rispondere. Il benessere multidimensionale dei ragazzi e delle ragazze è un fattore fondamentale per contrastare gli effetti negativi della pandemia, prestando particolare attenzione ai soggetti in condizioni di fragilità socio-economica e ai giovani con disabilità; pertanto, anche in un’ottica di ripresa e sostegno all’economia, è opportuno approfondire utili modalità per incentivare le iscrizioni a corsi di attività sportiva, culturale e ricreativa, favorendo i momenti di socializzazione e di aggregazione tra pari età.
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport
2
Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia2 evidenzia, inoltre, come la povertà educativa si sia aggravata non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di competenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei livelli di partecipazione civica, politica e sociale. La povertà educativa è, ancor di più in seguito all’emergenza sanitaria, una condizione multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale.
3. Obiettivo dell’avviso
Il bando intende sostenere interventi e azioni intese a contrastare gli effetti negativi prodotti dalla pandemia su giovani e a prevenire che eventuali azioni attuate per contrastare il perdurare della pandemia li rafforzino ulteriormente.
L’obiettivo è quello di fornire una risposta al disagio giovanile e i comportamenti a rischio mediante azioni di inserimento sociale, nonché promuovere la pratica sportiva in un’ottica di inclusione sociale e benessere psicofisico dei giovani.
Si intende promuovere interventi, sperimentali e innovativi, di educazione formale e non formale e
di attività di socializzazione per l’empowerment dei giovani nella fascia d’età 14-35 anni.
4. Area tematica di intervento
L’area tematica corrisponde alle sfide attuali connesse al disagio psicologico e al benessere psicofisico dei giovani, come indicato chiaramente anche nell’Intesa per il riparto del Fondo integrativo per le Politiche Giovanili annualità 2021.
L’iniziativa, nel complesso, sollecita la presentazione di progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, sportive, cognitive dei giovani, capaci di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale, attraverso azioni congiunte nei contesti formali (scuola) e informali (associazionismo, territorio).
A. AZIONI DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL DISAGIO GIOVANILE
L’impatto globale dell’attuale pandemia da SARS-CoV-2 sulla salute pubblica è senza precedenti: come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la salute mentale e il benessere di intere società sono gravemente colpite da questa nuova crisi e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza. L’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, ha minato fortemente la stabilità psicologica dei giovani incidendo in maniera aggressiva sia sul loro benessere sia su quello delle famiglie. A tal proposito, non necessariamente l’emergenza sanitaria è la causa di una condizione di disagio giovanile, bensì l’elemento detonatore che ne ha evidenziato lo sviluppo e segnato l’implosione.
3
Il disagio giovanile è oggi, purtroppo, una realtà emergenziale caratterizzata dall’incremento, sia di attività autolesive, sia di disturbi come ansia, irritabilità, stress, disturbi del sonno, direttamente connessi alla condizione di isolamento. Il Covid ha manifestato ed ampliato la problematica, in primis, psicologica, portando i comportamenti di autolesionismo dal 2019 al 2020 dal 17% al 46% e i tentativi di suicidio dal 25% al 35%3. Quasi quattro studenti su dieci dichiarano di avere avuto ripercussioni negative sulla capacità di studiare (37%), di sentirsi stanchi (31%), incerti (17%), preoccupati (17%), irritabili (16%), ansiosi (15%), disorientati (14%), nervosi (14%), apatici (13%), scoraggiati (13%), in un caleidoscopio di sensazioni negative di cui parlano prevalentemente con la famiglia (59%) e gli amici (38%), ma che per più di 1 su 5 rimangono un pesante fardello da tenersi dentro, senza condividerlo con nessuno (22%)4.
A questa situazione si aggiunge la percentuale drammatica, pari al 24%, che l’Italia evidenza relativamente ai numeri di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non studiano né lavorano: i Neet.5 Le ricadute economico, sociali ma anche culturali dell’emergenza sanitaria incidono sui più giovani inficiando il benessere personale, la qualità della vita, l’istruzione per tutti e, al contempo, la solidità del sistema di welfare. Il tema educativo è centrale e deve essere posto al centro delle politiche per non rischiare di impoverire la formazione complessiva dei più giovani e di ampliare così le diseguaglianze sociali. Il punto di partenza, tuttavia, è il riconoscimento del benessere e la sua collocazione.
Il benessere si declina in 5 dimensioni, che richiedono specifiche modalità di intervento:
a. il benessere in via prioritaria come rispetto delle esigenze di accudimento primario, di orientamento personale e di educazione nel rapporto con sé stesso e con la famiglia;
b. il benessere psicologico e comunitario in contrasto agli elementi di deprivazione (aspetti negativi come fattori di rischio e comportamenti devianti) e di non inclusione sociale. I patti educativi di comunità possono essere considerati, ad esempio, elemento di risposta all’esclusione;
c. il benessere sociale e formativo come effettiva espressione della soggettività del giovane nella sua quotidiana condizione di vita sociale, inclusiva e digitale (agency, partecipazione, sicurezza, vita sociale, utilizzo delle ITC);
3 Report "Anxiety in older adolescents at the time of Covid-19", a cura di Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx , Xxxxxx Xxxxxx pubblicato sulla rivistaJournal of Clinical Medicine, 2020
4 Rapporto Riscriviamo il futuro – Dove sono gli adolescenti? La voce degli studenti inascoltati nella crisi, pubblicato da Save the Children.
5 Si evidenzia, inoltre, come il suicidio costituisce la seconda causa di morte nei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni e l’autolesionismo colpisce in Europa circa 1 adolescente su 5. Le misure restrittive durante la pandemia da Sars- Cov2 hanno impattato significativamente sulla salute mentale dei giovani portando ad un aumento delle richieste di aiuto per le forme più gravi di psicopatologia: l’autolesionismo e il comportamento suicidario. Il tasso di suicidio annuo a livello mondiale è pari a circa 11 persone ogni 100.000 abitanti (fonte OMS), costituendo l’1,5 % di tutte le cause di morte e la seconda causa di morte tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Numerosi studi scientifici documentano che l’incidenza del suicidio e la prevalenza dei comportamenti suicidari è aumentata sia in alcuni paesi europei che in USA, soprattutto tra gli adolescenti. Tale aumento sembra essere correlato a una generale tendenza all’aumento dei disturbi dell’umore in età evolutiva nei Paesi ad alto reddito.
d. il benessere evolutivo che osserva la condizione di giovani prospetticamente in quanto futuri adulti (well-becoming).
e. il benessere psicofisico: promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e diffondere la cultura della salute come strumenti di emancipazione ed inclusione sociale.
L’iniziativa in questione intende promuovere iniziative e progettualità che consentano ai giovani di uscire dall’isolamento psicologico e fisico, sostenendo laboratori di diversa tipologia (espressivi, quali ad esempio di teatro e musica, arte, ecc..), esperienze significative (visite guidate, attività di conoscenza del territorio, ecc..), percorsi di orientamento e conoscenza di sé, attività fisica e sportiva di ogni genere e tutte le azioni capaci di attivare i giovani e farli appassionare in maniera sana e costruttiva ponendo al centro anche le istituzioni scolastiche.
In relazione a tale ambito d’intervento le azioni potranno:
1. Promuovere azioni tese allo sviluppo di empowerment individuale e di comunità (coesione sociale e partecipazione) dirette al potenziamento delle “life skills” e al recupero del disagio giovanile mediante l'apprendimento formale e non formale, laboratori formativi d’inserimento al lavoro (per giovani over 17), workshop di orientamento professionale, seminari, azioni di mobilità e informazione sul territorio.
2. Promuovere lo sviluppo di benessere psicologico mediante la creazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico, con particolare riferimento alle scuole secondarie di secondo grado gestite dalle Province.
3. Promuovere le attività sportive e le iniziative volte a favorire la ripresa dei percorsi di emancipazione dei giovani mediante favorendo lo sport quale strumento di integrazione sociale e di aggregazione tra pari. Si potranno sostenere e promuovere azioni volte ad incoraggiare un maggior esercizio dell’attività sportiva e motoria; ridurre la percentuale della popolazione sedentaria; promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive e l’esercizio di quelle poco praticate; favorire una cultura dello sport fra i giovani mediante azioni sportive in outdoor ed eco sostenibili, promuovendo il patrimonio territoriale e l’esercizio di attività sportiva in aree territoriali svantaggiate.
Gli interventi dovranno prestare un’attenzione specifica e puntuale sulle nuove fragilità e vulnerabilità dei giovani, a livello psico-sociale e fisico, emerse e accentuatesi soprattutto con la pandemia.
I progetti dovranno essere in grado di coinvolgere attivamente i giovani attraverso percorsi partecipati, facendo loro scoprire il significato delle parole diritto, dovere, partecipazione, protagonismo, sport, cittadinanza attiva, bene comune, attraverso attività formative, sperimentali, di stimolo al pensiero critico, di volontariato, del prendersi cura di sé e dell’altro con comportamenti responsabili e corretti, per favorire la pratica sportiva e il benessere fisico.
Le iniziative potranno, inoltre, prevedere e integrare in maniera efficace e funzionale:
− la cura degli spazi comuni, in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di promozione dello sport e della cittadinanza, prevenendo l’affermarsi di atteggiamenti devianti e sviluppando il senso di riappropriazione degli spazi;
− azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, insegnanti, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi;
Importante sarà favorire nei giovani la scoperta dei propri talenti e interessi; l’acquisizione della consapevolezza delle proprie attitudini; ristabilire un legame sia con il proprio corpo sia con gli altri mediante lo sport; infine, coinvolgendo attivamente i soggetti più disagiati e vulnerabili del territorio, garantire un complessivo e organico approccio multidisciplinare.
4. Beneficiari diretti e indiretti
Beneficiari diretti dell’intervento sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che, oltre ad essere coloro a cui si rivolgono le azioni previste, rappresenteranno i veri protagonisti dell’intervento.
Tra gli attori che, sebbene indirettamente, beneficeranno dell’iniziativa vi sono, in primo luogo, le scuole e le associazioni giovanili, i docenti, ma anche gli stakeholders e tutti gli altri soggetti del territorio che verranno coinvolti nella realizzazione delle attività.
5. Modalità di gestione dell’iniziativa
L’iniziativa verrà gestita attraverso la predisposizione di un apposito bando a presentare proposte.
Le proposte pervenute verranno valutate e selezionate sulla base dei criteri di valutazione definiti.
Sarà previsto un meccanismo premiante per i progetti che aggregano più province, anche su base transregionale, e che coinvolgono un partenariato qualificato, mettendo a sistema diverse realtà del territorio in grado di apportare un contributo operativo concreto al progetto e garantendone la sostenibilità dopo la sua conclusione.
Capofila delle proposte saranno le Province italiane o UPI regionali che dovranno, nell’implementazione della proposta, avvalersi di un partenariato locale composto da comuni, associazioni e altri attori e stakeholders rilevanti per le tematiche oggetto della proposta.
L’UPI svolge le funzioni di gestione delle procedure di ricezione, selezione, monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, rendicontazione finanziaria dei progetti selezionati e di autorità di pagamento dei progetti ammessi a finanziamento.
Le attività devono iniziare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto tra l’UPI e
il beneficiario.
Saranno considerate ammissibili le spese relative alle attività di progetto sostenute dalla data di sottoscrizione delle Convenzioni tra UPI e i beneficiari.
Le proposte progettuali devono necessariamente prevedere una combinazione di due o più delle seguenti attività. In ogni caso, attività quali seminari, conferenze, giornate di informazione e di studio e ricerca, realizzazione di siti web, newsletter, pubblicazioni, materiale audiovisivo o altro materiale informativo devono necessariamente iscriversi in una più estesa proposta progettuale:
• Laboratori di rafforzamento delle competenze cognitive e life skills
• Seminari, conferenze, giornate di informazione
• Attività sportive, manifestazioni e eventi ad esse dedicate
• Laboratori di inserimento al lavoro e orientamento professionale
• Attività di carattere psico sociale, sostegno psicologico
• Campagne di sensibilizzazione
La presente lista di attività ammissibili non è esaustiva. Non sono ammesse attività lucrative.
6.Attività trasversali
Oltre alle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, la proposta UPI prevede l’implementazione di una serie di attività trasversali, gestite centralmente da UPI, ma con un forte impatto sui territori.
Attività di accompagnamento dei progetti
Considerando la complessità della tematica e l’inedita sperimentazione sul disagio giovanile, si prevede un percorso di orientamento per le Province finanziate, prima dell’avvio degli interventi. Tale attività intende rafforzare la preparazione degli enti su temi essenziali per lo sviluppo di progetti complessi di contrasto al disagio giovanile, fornendo competenze sui temi correlati all’inclusione sociale e al sostegno dei giovani vulnerabili. Saranno trasmessi ai soggetti vincitori linee guida sulla gestione di interventi complessi, al cui interno saranno anche inseriti modelli di buone pratiche e success stories nel campo del contrasto al disagio giovanile.
L’obiettivo di tale percorso sarà di orientare e accompagnare i partenariati selezionati nell’implementazione dei progetti.
Attività di comunicazione e disseminazione del progetto
L’obiettivo è di migliorare la visibilità dell’iniziativa attraverso una strategia di comunicazione dedicata. L’UPI si occuperà del coordinamento di tutte le azioni di comunicazione al fine di assicurare l’uniformità delle stesse e degli output nei diversi territori coinvolti. Alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per i proponenti, UPI organizzerà una giornata di lancio dell’iniziativa al fine di presentare i contenuti e obiettivi del bando e fornire indicazioni precise agli enti.
L’attività prevede, inoltre, l’implementazione di un’apposita sezione nell’ambito del sito dedicato all’iniziativa Azione Province Giovani. Il sito, inoltre, rappresenta il veicolo tramite il quale raccontare e segnalare storie legate a progetti (storyteller) da diffondere tramite video, newsletter, etc.
I risultati raggiunti dai progetti finanziati saranno, infine, valorizzati nel corso dell’evento finale già previsto da UPI per l’annualità 2021 e finanziato con l’Accordo del 9 dicembre u.s.
In questo contesto verranno diffuse le buone prassi sperimentate e si procederà a pubblicare un contest rivolti ai migliori cortometraggi realizzati nell’ambito degli interventi, che abbiano come filo conduttore le ‘storie e i racconti’ dei giovani protagonisti.
Comunità di pratiche6 dei progetti finanziati
Gli obiettivi sono i seguenti:
- Promuovere la messa in rete tra soggetti che lavorano su uno stesso territorio o sugli stessi
ambiti operativi favorendo il confronto e l’attivazione di collaborazioni e interventi integrati;
- Attivare e animare spazi, fisici e virtuali, di cooperazione, riflessione e approfondimento in cui sperimentare processi di apprendimento basati sulla pratica delle azioni finanziate;
- Far emergere dalle iniziative finanziate un repertorio condiviso di modelli di successo frutto di saperi e pratiche distintive, su specifici temi e azioni di intervento, riproponibili anche nelle future azioni di UPI nonché nelle policy degli amministratori pubblici.
Il lavoro delle comunità di pratiche non intende svolgere una funzione di monitoraggio tecnico e accompagnamento, ma è da intendersi esclusivamente in un’ottica di “ascolto” dei progetti e delle organizzazioni, che avverrà durante gli incontri programmati su tematiche specifiche, e non come supporto e affiancamento degli enti durante la gestione dei progetti finanziati. Si ribadisce, infine, la propensione a raccogliere le “migliori pratiche” al fine di valorizzarle e sistematizzarle in un documento finale (Linee Guida/Manuale di buone pratiche sulle politiche giovanili) per una loro futura replicabilità.
Le attività previste per la Comunità di pratiche saranno incontri fisici o virtuali, accompagnati dalla possibilità di avere accesso a materiali di scambio e di approfondimento in una piattaforma riservata che consenta lo scambio tra i partecipanti e una continuità di contatto anche a distanza. Si svolgeranno n. 10 incontri di comunità di pratiche su temi specifici che riguardano le progettualità e gli obiettivi del bando.
6 Elaborato nell’ambito della ricerca sociologica nord-americana, il concetto di “comunità di pratica” ha trovato una sua sistemazione negli studi del ricercatore svizzero Xxxxxxx Xxxxxx. Le comunità di pratica sono dei gruppi che si costituiscono per trovare comuni risposte a problemi inerenti all’esercizio del proprio lavoro. Esse sono caratterizzate dall'essere spontanee, dal poter generare apprendimento organizzativo e dal favorire processi di identificazione. I membri di una comunità di pratica condividono modalità di azione e di interpretazione della realtà, costituiscono nel loro insieme una organizzazione informale all'interno di organizzazioni formali più ampie, articolate e complesse. I partecipanti alle attività delle comunità di pratica, col loro apporto, accrescono il senso d'identità professionale e creano una rete che può indurre reali processi di rinnovamento. Le comunità di pratica sono infatti una significativa ed efficace risorsa di aggiornamento delle competenze professionali
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7. Cronoprogramma delle attività
Attività/Mesi | I | II | I I | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | ||
Programmazione, monitoraggio e rendicontazione | ||||||||||||||||||
Stesura del Bando di Concorso e del Formulario di Candidatura | ||||||||||||||||||
Pubblicazione del Bando | ||||||||||||||||||
Valutazione delle Candidature | ||||||||||||||||||
Pubblicazione esiti delle valutazioni | ||||||||||||||||||
Assistenza tecnica alle Province vincitrici e loro partner | ||||||||||||||||||
Realizzazione progetti | ||||||||||||||||||
Attività trasversali |
8. Budget
VOCE DI SPESA | IMPORTO |
Contributo per l'Iniziativa | 940.000,00 € |
Attività Trasversali | € 45.000,00 |
Attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione | € 65.000,00 |
TOTALE | 1.050.000,00 € |
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