Contract
1. DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini avranno il significato qui di seguito ad essi attribuito:
• SIRELMA indica l’azienda Sirelma Group srl e tutte le Società ovunque nel mondo situate, che siano ad essa collegate o da essa controllate secondo il significato espresso dall’art. 2359 Cod. Civ.;
• “Prodotto/Materiale” indica qualsiasi Prodotto/Materiale fornito dal Fornitore a SIRELMA,
• “Fornitore” indica la società destinataria dell’ordine di acquisto da parte di SIRELMA.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione in tutti i rapporti di fornitura tra SIRELMA ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica.
In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all’oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.
Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di SIRELMA le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere concordata per iscritto tra SIRELMA ed il Fornitore.
3. OGGETTO DELLE FORNITURE
SIRELMA, a seguito degli accordi presi con il Fornitore, emette ordini aperti o chiusi completi di ogni indicazione per poter dare corso alla fornitura .
Il Fornitore si impegna a fornire a SIRELMA il Materiale secondo i capitolati indicati sull’ordine. Tali capitolati possono essere redatti da SIRELMA stessa o da altro emittente.
In nessun caso verranno accettate deroghe, eccezioni o modifiche se non preventivamente autorizzate per iscritto. Gli ordini emessi da SIRELMA, come pure i capitolati, si intendono integralmente accettati trascorsi 3 gg lavorativi dal ricevimento.
Per ricevimento si intende anche la mera consegna a personale commerciale del Fornitore .
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
Nel corso del rapporto di fornitura, SIRELMA avrà altresì facoltà di richiedere eventuali adeguamenti e/o modifiche ai Prodotti. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali adeguamento e/o modifiche nel rispetto delle tempistiche e degli aspetti economici concordati per iscritto con SIRELMA.
5. TERMINI DI CONSEGNA E PENALITA’
I termini di consegna concordati con il Fornitore devono considerarsi essenziali nell’interesse di SIRELMA, in conformità alle previsioni di cui all’art. 1457 cod. civ.
In qualsiasi caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, non dovuto a cause di forza maggiore di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, SIRELMA avrà facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvvigionarsi in tutto o in parte presso fornitori alternativi e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.
Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di SIRELMA ad addebitare altresì al fornitore un importo pari al 2% del valore complessivo dei Prodotti non consegnati ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l’importo massimo di tali ulteriori addebiti, applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei Prodotti non consegnati. Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da SIRELMA e dal Fornitore e non preclude il diritto di SIRELMA di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere con effetto immediato mediante semplice comunicazione, l’ordine di acquisto dei Prodotti ai sensi ed agli effetti dell’art. 1456 cod. civ.
I debiti del Fornitore nei confronti di SIRELMA derivanti dall’applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di SIRELMA nei confronti del Fornitore, anche non scaduti, derivanti da rapporti di fornitura in corso.
6. GARANZIE SUI PRODOTTI
6.1 CONFORMITA’ QUANTITATIVA
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa del Materiale sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione.
Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Materiali stessi rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, SIRELMA avrà facoltà di:
a) accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive;
b) respingere la parte della fornitura risultata eccedente con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
c) fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, chiedere al Fornitore che provveda immediatamente all’invio dei Materiali mancanti, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimane a carico del Fornitore. In tal caso il Fornitore si impegna a provvedere all’immediato invio dei Materiali mancanti.
6.2 CONFORMITA’ QUALITATIVA E DIFETTOSITA’
Il Fornitore svolgerà tutte le attività volte a garantire la qualità dei Prodotti e la conformità degli stessi alle caratteristiche qualitative indicate dal Capitolato riportato sull’ordine.
SIRELMA si riserva il diritto di sospendere il ritiro dei Prodotti qualora le prove dirette a verificare l’affidabilità dei Prodotti o del processo produttivo del Fornitore abbiano esito negativo sino a che siano risolti i problemi di qualità ed affidabilità rilevati.
In ogni caso, l’effettuazione dei controlli e delle prove non attenuerà ne modificherà gli impegni del Fornitore volti a mantenere ed a conseguire i livelli e gli obiettivi di qualità richiesti in specifici Contratti di Fornitura.
Nel caso in cui SIRELMA dovesse riscontrare una difettosità nei Prodotti, sia direttamente presso i propri stabilimenti sia indirettamente su segnalazione del Cliente, lo comunicherà al Fornitore, nei tempi tecnici necessari, indicando di quale difetto si tratti.
In tal caso SIRELMA avrà la facoltà di restituire detti Prodotti addebitandone al Fornitore il relativo prezzo ovvero di ripararli presso i suoi stabilimenti, comunque addebitando al Fornitore tutte le spese consuntivate.
7. RESPONSABILITA CIVILE
Qualora durante l’utilizzo di uno qualsiasi dei prodotti su cui siano montati particolari realizzati da SIRELMA con Materiale fornito dal Fornitore dovesse verificarsi un sinistro da cui derivino danni a cose o persone, resta fin d’ora inteso che, una volta accertato che il sinistro è stato causato dal Materiale difettoso, il Fornitore terrà SIRELMA manlevata ed indenne da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che SIRELMA dovesse sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.
8. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.
Verificatesi tali ipotesi, il Fornitore dovrà informare immediatamente SIRELMA comunicando i provvedimenti adottati per ovviare a tali inconvenienti.
Le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali subfornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.
9. REGOLAMENTAZIONI LEGISLATIVE
Nel caso in cui il Prodotto sia soggetto a regolamentazioni legislative italiane e/o straniere (riguardanti la sicurezza, l’antinquinamento ecc.) il Fornitore è tenuto a predisporre una documentazione specifica relativa all’omologazione ed ai processi produttivi dai quali risulti, tra l’altro, con quali modalità e con quali risultati sono state collaudate le caratteristiche interessate.
Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore e dovrà essere consegnata a SIRELMA su richiesta di quest’ultima.
Il Fornitore è tenuto ad imporre analoghi obblighi ai propri eventuali subfornitori.
10. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
10.1 SIRELMA avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto qualora i Prodotti non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art.4) “Conformità qualitativa e difettosità" (art. 6.2), “ Termini di consegna e penalità ”, (art.5)
10.2 SIRELMA potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso mediante semplice preavviso di 30 giorni qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento ad un articolo di queste Condizioni Generali di Acquisto diverso da quelli indicati al punto precedente ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica.
10.3 SIRELMA si riserva ancora il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:
- Una Società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, secondo il significato espresso dall’art. 2359 Cod. Civ. restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a SIRELMA tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi.
- Il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.
In tutti i casi la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di SIRELMA, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per SIRELMA alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, metodiche e processi di produzione, principi di funzionamento, di mezzi e macchinari, nonché disegni e schizzi, idee o ideazioni in genere, modelli, foto, prototipi in fase di collaudo e/o sperimentazione, prodotti e/o, più in generale, notizie e fatti relativi a quanto sopra , comunicata per iscritto, su supporto cartaceo o informatico, o verbalmente da ciascuna delle parti all’altra parte in relazione agli accordi di Fornitura dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.
Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni degli accordi di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla Legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.
Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione.
E’ comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, disegni, progetti, bozze e capitolati dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Fornitore e SIRELMA acconsentono, ai sensi degli art. 30, D LGS 196/ 2003, nonché a tutti gli effetti di cui al medesimo decreto legge, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell’altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell’esecuzione del rapporto di fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa riguardante la tutela dei dati personali vigente.
13. FORO COMPETENTE
Qualsiasi disputa tra le parti riguardante il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione, risoluzione e interpretazione, sarà soggetta
alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino
14. LEGGE APPLICABILE
Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto si intendono regolati dalla Legge italiana.
Data e Luogo Il Fornitore
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1341 cod. civ. il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole:
2 (Campo di applicazione): 5 (Termini di consegna e penalità); 6 (Garanzie sui Prodotti); 7 (Responsabilità civile); 10 (Clausola risolutiva espressa); 12 (Trattamento dei dati personali); 13 (Foro competente ); 14 (Legge applicabile).
Data e Luogo Il Fornitore