ACCORDO PER LA SICUREZZA INTEGRATA E LO SVILUPPO
ACCORDO PER LA SICUREZZA INTEGRATA E LO SVILUPPO
DELLA CITTÀ DI TORINO
Il Presidente della Regione Piemonte, il Prefetto di Torino e il Sindaco di Torino,
con l’adesione di Diocesi, Camera di Commercio, Università degli Studi, Politecnico, Ufficio Scolastico Regionale, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, ANCI, Unione Industriale, Circoscrizioni della Città, ASCOM Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Federalberghi, ABI, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, CGIL, CISL, UIL, CONI;
PREMESSO CHE
− l’art.118 ultimo comma della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà“;
− le ultime previsioni normative in materia di sicurezza delineano una strategia di intervento complessiva che mette le città e i cittadini al centro delle politiche di sicurezza ;
− la sicurezza infatti costituisce bene primario dei cittadini, da garantire in via prioritaria per assicurare lo sviluppo sociale ed economico e una adeguata qualità di vita degli stessi per la cui efficace realizzazione si rende necessario il concorso di diversi soggetti, tutti funzionali, in una governance multilivello,
all’ordinato vivere civile che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto
libero e democratico;
− è quindi sempre più avvertita l’esigenza di un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che nel rispetto delle relative competenze responsabilità e ruoli dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione delle sicurezza nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento nel quadro di una sicurezza sempre più integrata e partecipata;
− l’innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività meritorie di prevenzione e repressione dei reati poste in essere dall’Autorità Giudiziaria e dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle Forze di Polizia, ma anche dall’attuazione di una serie di strumenti di prevenzione situazionale tesi a rimuovere le cause profonde dei fenomeni di devianza e di degrado e a sostenere la partecipazione dei cittadini al miglioramento complessivo delle condizioni sociali abitative e dei servizi ( cd prevenzione comunitaria) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni;
− su tali linee sono stati previsti specifici strumenti normativi: patti per la sicurezza urbana, accordi per la sicurezza integrata, …..;
− a tal fine le medesime disposizioni prevedono che possono essere individuati
specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione e che per la realizzazione degli stessi possono concorrere enti pubblici anche non economici e soggetti privati ferma restando la finalità pubblica dell’intervento;
− la criminalità diffusa rappresenta oggi uno dei fattori che maggiormente condiziona negativamente la vivibilità degli ambienti urbani e i livelli di sicurezza percepita, per cui si ritiene necessario conseguire maggiori livelli di coinvolgimento della società civile in progetti da intraprendere realizzando forme di partecipazione che sono alla base della crescita di livelli di sicurezza percepita;
− a tale fine in sede di Comitato sono stati tenuti incontri con i Presidenti delle Circoscrizioni comunali, nonché con le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel corso dei quali è stata condivisa la necessità di una collaborazione a sostegno delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini nonché del controllo e dello sviluppo del territorio, ciò in attuazione di quanto prescritto dagli strumenti normativi sopra richiamati;
− nel tempo in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica e da ultimo nella seduta del 4 dicembre 2019, è stata tracciata una cornice organica di interventi non limitata alla sola risposta reattiva, ma indirizzata
anche ad azioni che possano incidere preventivamente su situazioni molto avvertite dalla cittadinanza, in particolar modo in alcune zone della città (fenomeni di spaccio, degrado, limitazione del godimento di spazi pubblici da parte dei cittadini), nonché a misure tese a uno sviluppo del territorio e dell’offerta turistica in un contesto di legalità, anche attraverso l’istituzione del distretto turistico della Città di Torino da cui discende automaticamente la costituzione di una “ zona a burocrazia zero”;
VISTI
la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”;
la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull'ordinamento della Polizia municipale”;
le leggi Regione Piemonte 30 novembre 1987, n. 58, e 16 dicembre 1991, n. 57 in materia di Polizia Locale;
l’art. 16 quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica”;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali”;
la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. n. 558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, recante “Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia”;
la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. n. 123-U-C- 0-0000-00 dell’8 maggio 2007, in materia di modalità di evasione delle richieste di dati statistici sulla delittuosità da parte degli Enti Locali;
la legge Regionale del Piemonte 10 dicembre 2007 n. 23, recante “Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata”;
la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
il provvedimento generale del Garante per la protezione di dati personali in materia di videosorveglianza, in data 8 aprile 2010;
il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
le direttive in materia di videosorveglianza emanate dal Ministero dell’Interno ed in particolare quelle in data 6 agosto 2010, 2 marzo 2012, 29 novembre
2013 e 8 febbraio 2015;
il decreto del Ministro dell’Interno 24 maggio 2012 recante “Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell’art. 1, comma 439, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini;
il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013 nr. 119;
le linee strategiche per il controllo coordinato del territorio, diramate dal Ministero dell’Interno il 30 aprile 2015, e successive disposizioni integrative, con le quali, rilevata una diretta correlazione tra disagio sociale, degrado dei comportamenti e fenomeni di maggiore pericolosità ed allarme, si prende atto della necessità di adottare nuove strategie di intervento attraverso i Piani di Controllo Coordinato del Territorio, nonché “l’azione congiunta di più livelli di governo per le iniziative da intraprendere, con un rafforzamento della collaborazione tra amministrazioni centrali, istituzioni locali e società civile che, nel rispetto delle relative competenze, responsabilità e ruoli, dia vita sul territorio ad un processo di partecipazione alla gestione della sicurezza, nel convincimento che la materia richieda misure diversificate a seconda dei differenti contesti di riferimento”, nel quadro di una sicurezza il più integrata e partecipata;
il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” ed in particolare l’art. 5 secondo cui “con appositi patti sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco (…) possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana (…)” in coerenza con le Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata;
gli obiettivi indicati nel citato articolo da perseguire, prioritariamente, con detti patti: a)prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi ed interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; b)promozione e tutela della legalità, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici; c)promozione e rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale nell’individuazione di aree e beni da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’art. 9 comma 3; d)promozione dell’inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti in collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale;
il successivo art. 7 con cui viene indicato - quale ulteriore strumento per l’attuazione di iniziative congiunte con specifici obiettivi volti all’incremento dei servizi di controllo e alla valorizzazione del territorio – la possibilità di un concorso di enti pubblici, anche non economici e soggetti privati, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 nr. 93, convertito dalla legge 15
ottobre 2013 nr. 119;
la circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza nr. 558/SICPART/422.2/47/316370 dell’8 giugno 2017, recante “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana. Forza di Intervento Rapido”;
la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;
il decreto del Ministro dell’interno 15 agosto 2017, recante “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”;
la cornice di riferimento delineata anche dal recente Accordo sulle Linee
generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvato dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni/Autonomie Locali, il 21 gennaio 2018, fondata su quattro direttrici: 1) lo scambio informativo tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali, 2) l’interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia, 3) la regolamentazione dell’utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio, 4) l’aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia;
le linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana, di cui all’art. 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, adottate in sede di Conferenza Stato – Città e Autonomie locali in data 26 luglio 2018;
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il decreto-legge 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
l’art. 11 bis, comma 19, del “Decreto Semplificazioni” (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12);
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
CAPO I
PREVENZIONE FENOMENI DI CRIMINALITA’ DIFFUSA E PREDATORIA
Art. 1
Rafforzamento della prevenzione e controllo del territorio anche con sistemi di videosorveglianza
L’applicazione dei principi di coordinamento, sussidiarietà e partecipazione può dare impulso ad un sistema complesso di sicurezza, capace di coinvolgere pubblico e privato, rafforzando il livello di protezione del territorio e integrando il sistema di controllo del territorio, incentrato oggi prevalentemente sull’attività effettuata dalla Forze di Polizia, con una visione più strategica che si ponga quale obiettivo l’individuazione di iniziative idonee ad assicurare un “territorio sotto controllo”.
Le Parti sottoscrittrici e aderenti al presente Patto si impegnano a partecipare sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’art. 6 bis, comma 1 del D.L. 14 agosto 2013 nr. 93 convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013 nr. 119, a programmi di finanziamento per la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza e video allarme ad integrazione degli impianti già esistenti, adottando standard e apparati in grado di realizzare il diretto collegamento con le sale operative delle Forze di Polizia - ferme restando le previsioni della circolare n. 558/A/421.2/70/456 del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. in data 8 febbraio 2005, richiamata nelle premesse normative -
e garantendo gli standard tecnologico/qualitativi richiesti dal D.L. 14/2017 e di compatibilità con la rete di Città di Torino.
A tal fine, il Comune di Torino si impegna a presentare la richiesta di ammissione ai fondi di cui all’art. 5, comma 2 ter del citato DL 14/2017, in relazione alle prossime procedure previste per gli anni 2020, 2021 e 2022, come disposto dall’art. 11 bis, comma 19, del “Decreto Semplificazioni” (decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12).
Il Ministero dell’Interno valuterà altresì la possibilità di individuare, ove disponibili, ulteriori linee di finanziamento per la realizzazione dei sistemi in argomento.
Con il concorso delle Associazioni di categoria, saranno altresì sottoscritti specifici accordi, anche con il supporto dei Tavoli di Osservazione, volti alla definizione dei dettagli attuativi degli interventi di videosorveglianza e controllo del territorio. I relativi progetti saranno preventivamente approvati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno ed alle disposizioni del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
Analoghi interventi potranno essere previsti per l’attivazione di sistemi di videosorveglianza sui mezzi del trasporto pubblico urbano e i taxi, con oneri a carico della Regione.
In una prospettiva di miglioramento del sistema di sicurezza integrata e sussidiaria ed in attuazione delle direttive sul punto emanate dal Ministero dell’Interno e attuate con il Protocollo “Mille occhi sulla città”, le Associazioni di categoria aderenti, previa intesa con la Prefettura, valuteranno la stipula di accordi per il concorso degli istituti di vigilanza privata.
Verrà inoltre ricercata - previo accordo con le Associazioni di categoria, approvazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e acquisizione della preliminare valutazione di fattibilità degli organi tecnici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - la forma tecnologicamente più adeguata per mettere in rete anche i sistemi di videosorveglianza privati, già presenti a presidio di banche, farmacie, gioiellerie, tabaccherie, condomini, imprese, eventualmente coinvolgendo privati ed enti affinché concorrano con un sostegno strumentale, finanziario e logistico, ferma restando la finalità pubblica dell’intervento, al perseguimento degli obiettivi di controllo e valorizzazione del territorio.
Le Parti si impegnano altresì a valutare la fattibilità di un sistema di interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con
le sale operative delle forze di polizia, nonché a valutare la fattibilità di una sala operativa volta alla ricezione continua delle immagini con remotizzazione, in aderenza a quanto previsto al paragrafo 4 delle citate Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata.
Art. 2
Interscambio informativo e aggiornamento professionale integrato
La conoscenza dell’andamento dei fenomeni criminali è presupposto basilare per lo sviluppo di efficaci politiche integrate di sicurezza.
Pertanto, alla luce delle previsioni contenute al paragrafo 3 delle Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata e con le modalità previste dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 123-U-C-3-2007-50 dell’8 maggio 2007, la Prefettura fornirà al Comune - in forma di elaborazione statistica anonima e comunque nel rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la privacy - i dati di contesto sull’andamento della delittuosità e sulle manifestazioni di illegalità più direttamente attinenti ai fenomeni di illegalità diffusa o connessi comunque al degrado urbano.
Oltre questi dati di contesto, lo scambio informativo tra Polizia Locale e Forze di Polizia si svilupperà a livello operativo.
Il Comune si impegna a sua volta a mettere a disposizione, come indicato nelle citate linee generali, i patrimoni informativi utili alle Autorità di pubblica sicurezza
e alle Forze di Polizia per l’assolvimento dei compiti loro riservati, quali i dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero oppure i dati relativi alle carte d’identità o ancora eventuali ulteriori banche dati afferenti al settore del commercio.
In sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, verranno definite le linee operative di attuazione dell’obiettivo di interscambio informativo.
Per attuare efficaci politiche di costruzione di un sistema di sicurezza integrata le Parti si impegnano, infine, ad attivare sedi di aggiornamento professionale congiunto su materie ed argomenti di interesse comune. A tal fine la Città mette a disposizione le sedi e strutture del Servizio formazione del Comune e la Scuola di Polizia Municipale. La Regione riserverà parte delle risorse stanziate per la formazione delle Polizie Locali anche alla realizzazione di iniziative di formazione interforze.
Art. 3
Misure di detrazione da parte del Comune in favore di privati ed associazioni perché impiantino sistemi di videosorveglianza
L’art.7, comma 1bis del decreto legge n.14/2017 prevede che i patti per la sicurezza urbana possano contemplare anche l’avvio di progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da Associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all'uopo costituiti fra
imprese, professionisti o residenti, per la messa in opera a carico di privati di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con l’invio di segnali di allarme alle centrali delle Forze di Polizia o di Istituti di Vigilanza convenzionati.
A tal fine, il Comune di Torino si impegna ad introdurre in favore di detti soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi di cui trattasi, detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per il servizi indivisibili (TASI).
I progetti dovranno essere inoltrati alla Prefettura di Torino per il tramite dei Tavoli di Osservazione di cui all’art.4 e dovranno interessare, in una prima fase, le centrali degli Istituti di Vigilanza, nelle more di ulteriori valutazioni di carattere tecnico-operativo da parte del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno.
Art. 4.
Istituzione di tavoli di osservazione in materia di sicurezza presso le Circoscrizioni del Comune di Torino
Al fine di avvicinare sempre più le Istituzioni ai territori e alle comunità, presso le singole Circoscrizioni verranno istituiti dei Tavoli di osservazione per le tematiche connesse alla sicurezza e alla vivibilità dei quartieri, coordinati da Dirigenti della Prefettura e composti da un Assessore o Dirigente del Comune, dai Presidenti della Circoscrizione, dai Responsabili degli Uffici e Comandi delle Forze di Polizia e
della Polizia Locale con il compito di segnalare in sede di Comitato le azioni più urgenti di prevenzione e di contrasto.
Sempre in un’ottica di massima partecipazione, i Tavoli potranno sviluppare momenti di confronto da subito con i dirigenti scolastici, con le parrocchie, con i dirigenti dei settori giovanili delle società sportive nonché con i comitati civici e gli altri soggetti collettivi esponenziali degli interessi e bisogni avvertiti nella realtà di quartiere. A tal fine si potrà ricorrere ad operatori incaricati dell’animazione, sensibilizzazione, mediazione e inclusione sociale, al fine di contenere le tensioni e il sentimento di insicurezza, migliorando la coesione sociale. In tal modo, coerentemente con quanto disposto dalle Linee Generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, potranno essere incoraggiate la partecipazione attiva dei cittadini all’attuazione di azioni concrete nell’ambito delle politiche sociali, giovanili e culturali.
Periodicamente i Tavoli di Osservazione potranno sottoporre le maggiori criticità al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Con specifici accordi si procederà alla formale istituzione e regolamentazione dei cennati Tavoli.
CAPO II
MISURE PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA
Art. 5
Individuazione e regolamentazione aree urbane da sottoporre a particolare tutela e misure di prevenzione
Il Comune di Torino e la Prefettura, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, individuano le aree urbane in cui avviare una prima fase di sperimentazione degli interventi di sicurezza integrata e sociale, nonché di decoro urbano, attraverso il contributo degli attori sociali, delle istituzioni scolastiche e sanitarie, della Diocesi, delle Fondazioni del territorio, degli enti del terzo settore di comprovata esperienza ed attivi sul territorio, e del volontariato. Ciò al fine di definire dei presidi di sicurezza territoriale nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre criticità. In tali presidi verranno pianificati appostiti progetti di intesa con i soggetti pubblici e privati aderenti.
Si potranno inoltre sviluppare intese e progettualità fra i medesimi soggetti per la realizzazione di interventi di accoglienza e di prevenzione sociale e sanitaria a favore di persone senza fissa dimora o in condizione di marcata marginalità socio-economica.
La Regione Piemonte, negli ambiti di competenza, si impegna ad attivare programmi specifici di sicurezza per il benessere delle comunità locali secondo le indicazioni che emergeranno in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, anche al fine di incidere positivamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini.
Il Comune di Torino si impegna a valutare modifiche del Regolamento di Polizia Urbana per l’attuazione del cd “DASPO Urbano”, coerentemente con le disposizioni previste dagli articoli 8 e 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n. 48 e s.m.i..
Art. 6
Controllo su attività di locazione alloggi privati Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ASL
Al fine di prevenire fenomeni di elusione ed evasione fiscale, nonché per garantire adeguate misure di igiene e sanità, riguardanti le attività di locazione di alloggi privati, il Comune di Torino si impegna a prevenire e contrastare tali fenomeni in sinergia con l’Amministrazione Finanziaria sulla base di un protocollo di intesa che verrà sottoscritto con la Prefettura, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.
Saranno adottate da parte del Comune apposite ordinanze per evitare il sovraffollamento nelle unità abitative con lo specifico obiettivo di prevenire le normali ed obbligatorie condizioni di igiene e sanità, a tal fine saranno effettuati adeguati controlli.
Per garantire il diritto all’abitare, potrà essere perseguito il potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica, esplorando modalità di sostegno alla morosità incolpevole.
Art. 7
Misure di rafforzamento illuminazione pubblica e miglioramento assetto urbano
Tenuto conto della rilevanza che un capillare ed efficiente sistema di illuminazione pubblica assume in termini sia di sicurezza percepita, sia di deterrenza per la criminalità, sia di efficacia dell’azione preventiva mediante i servizi di videosorveglianza, il Comune di Torino si impegna a migliorare ulteriormente l’illuminazione pubblica e, in generale l’assetto urbano, con interventi supplementari, oltre a quelli rientranti nel Progetto “TO Led fase 2”, nuovo piano di investimenti che prevede interventi di sostituzione di lampade di illuminazione pubblica, di lanterne semaforiche e di regolatori semaforici, a completamento di quanto ad oggi già realizzato su buona parte del territorio cittadino. Oltre alla sostituzione delle lampade a scarica, con lampade a led, saranno implementati anche progetti illuminotecnici specifici su ogni via, per tarare la potenza ottimale dei nuovi apparecchi.
Al riguardo, i progetti di illuminazione delle periferie saranno attivati anche dalla Regione Piemonte nell’ambito dei programmi di sicurezza per il benessere delle comunità locali previsti dall’art.5, comma 3 del presente accordo.
Art. 8
Misure a tutela del patrimonio immobiliare e di prevenzione delle occupazioni
Le parti si impegnano ad attivare proficue sinergie anche con altri enti o amministrazioni (Soprintendenza, Ferrovie dello Stato, enti pubblici e privati, fondazioni) affinché ognuno, per la propria competenza, si attivi a manutenere costantemente il proprio patrimonio immobiliare sito nella Città, nonché a risanare quei luoghi che per collocazione e stato di degrado ed abbandono offrano riparo ad attività illecita o promiscua ed offendano il decoro urbano.
Art. 9
Ordinanze sindacali e regolamentazione orari vendite alcolici
Ferme restando le disposizioni del vigente Regolamento di polizia urbana, la Città di Torino, in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, valuterà l’adozione di ordinanze sindacali in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in ossequio alle previsioni dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come novellato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48.
CAPO III
INTERVENTI A FAVORE DELL’INCLUSIONE SOCIALE E MISURE PER LA SOLIDARIETA’ SOCIALE
Art. 10 Istituzione Tavolo anticrisi
L’attuale situazione di crisi economica ed occupazionale, con inevitabili risvolti di ordine sociale, richiede un’attività di collaborazione interistituzionale e con la società civile. A tal fine si procederà alla istituzione di un tavolo anticrisi con funzione propositiva e di indirizzo, coadiuvato da gruppi di lavoro tematici (lavoro, disagio sociale, accesso al credito…).
In tale sede si potranno stipulare intese e definire programmi con organizzazioni, fondazioni ed imprese operanti nel terzo settore, finalizzate a valorizzare i contributi e i progetti di quegli operatori economici che, nel perseguimento della sostenibilità economica e sociale del fare impresa, avranno l’obiettivo di realizzare anche iniziative di sviluppo sociale nei territori.
Il tavolo potrà esaminare le principali situazioni di crisi del territorio e proporre misure di tutela dei lavoratori coinvolti, con l’obiettivo del mantenimento dell’occupazione.
Art. 11 Progetto scuole “sicure”
Le parti condividono l’obiettivo di adottare ogni misura preventiva e di contrasto a tutti quei fenomeni di devianza prossimi all’attività scolastica, con particolare riferimento al bullismo, al cyberbullismo e al consumo di droga.
A tale scopo le parti si impegnano ad intensificare le già proficue interlocuzioni fra la Prefettura, le Forze di Polizia, il Comune e l’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, allo scopo di porre in essere iniziative di prevenzione e favorire il processo di superamento delle più gravi forme di devianza.
Nell’ambito della più ampia e complessiva strategia d’azione, che prevede interventi mirati di controllo del territorio e l’attività info-investigativa da parte delle Forze di Polizia, il Comune di Torino promuoverà la messa in sicurezza delle scuole nella propria disponibilità, interventi di riqualificazione delle aree limitrofe alle Istituzioni scolastiche, anche mediante realizzazione di impianti di videosorveglianza, e garantirà il supporto della Polizia locale alle attività di controllo del territorio. Sarà altresì valutato l’inserimento delle scuole e dei plessi scolastici tra i siti sui quali è consentita la applicazione del DASPO urbano.
Saranno altresì promosse campagne educative, d’intesa con le Istituzioni scolastiche territoriali.
Allo scopo di rafforzare gli interventi a favore dell’inclusione sociale e le misure per la solidarietà sociale, di cui al presente Capo, le parti si impegnano altresì a valorizzare le scuole come comunità attive, aperte ed integrate, motore di crescita del territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie, con la comunità locale e con le associazioni con cui esse collaborano (scuole come civic center), anche attraverso la definizione, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, di progetti “pilota” che prevedano a tali fini l’apertura pomeridiana delle stesse, entro i limiti delle risorse pubbliche e private disponibili.
Art. 12
Misure in favore degli anziani
Una efficace azione finalizzata alla prevenzione e al contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, al di là degli interventi più squisitamente securitari, non può prescindere dalla costruzione di un’adeguata rete di protezione sociale modellata sulle peculiari esigenze territoriali.
Al riguardo, le parti si impegnano alla promozione di iniziative finalizzate al sostegno di campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità nonchè interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio.
Misure di prevenzione e contrasto a forme di violenza sulle donne
Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un tema di particolare delicatezza, gravità ed interesse sociale, essendo diffuso a livello globale, in ogni ambito sociale, e manifestando, negli ultimi anni, una preoccupante tendenza all’incremento.
Le parti convengono che, in un’ottica di approccio sinergico e non formale, risulta di fondamentale importanza sostenere e assistere gli enti, le organizzazioni e le autorità a vario titolo impegnate nella prevenzione e contrasto di tale fenomeno, al fine di incentivare l’attuazione di interventi integrati che garantiscano efficienza, efficacia e tempestività di intervento.
Pertanto, si impegnano, per quanto di competenza, a valutare il sostegno a iniziative specifiche (a titolo meramente esemplificativo istituzione di borse lavoro da destinare a donne vittime di violenza, organizzazione di seminari e corsi di formazione per una migliore comprensione del fenomeno, stesura di opuscoli informativi destinati alle donne vittime di violenza per agevolare la conoscenza e le fruizione dei servizi e delle risorse messe a loro disposizione) allo scopo di coniugare protezione alle vittime e prevenzione intesa come decostruzione di determinati stereotipi di genere ed azioni volte a stimolare cambiamenti socio- culturali.
Interventi di inclusione e prevenzione sociale
Le parti firmatarie e gli aderenti al presente protocollo si impegnano, ciascuna per gli aspetti di competenza, a favorire progetti di inclusione e prevenzione sociale, a titolo esemplificativo in materia di disagio abitativo e di occupazione, secondo le intese e le azioni condivise nell’ambito dei gruppi di lavoro tematici facenti parte del Tavolo Anticrisi di cui all’art. 10.
A tal fine si potranno stipulare intese e definire programmi di collaborazione con organizzazioni e imprese operanti nel terzo settore finalizzate alla realizzazione di interventi di presa in carico, formazione professionale, inserimento lavorativo, nonché in tema di emergenza abitativa, in favore di soggetti fragili.
Art. 15
Interventi in favore dei giovani e di contrasto al disagio e alla devianza minorile.
Progetti educativi alla legalità
Il complesso ambito del cosiddetto disagio giovanile, in cui si innestano fenomeni legati all’abuso di alcol e sostanze psicotrope ed altre condotte di devianza, necessita - nella cornice che accomuna le politiche di sicurezza alle azioni di prevenzione sociale - non soltanto di interventi coordinati di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e ad altre condotte rilevanti sul piano amministrativo, ma anche azioni sinergiche con le Agenzie educative, i Servizi sociali del territorio, i Dipartimenti Dipendenze delle ASL, gli Organi
Giudiziari competenti, nonché con la collaborazione degli operatori economici del mondo delle discoteche e dei locali notturni e del mondo associativo e sportivo e delle parrocchie, atti a promuovere una efficace sensibilizzazione e vigilanza.
Le parti, quindi, si impegnano a promuovere interventi in ambito educativo al fine di sostenere il ruolo proattivo delle scuole e dell’Università nella promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, sollecitando la partecipazione degli studenti, anche con il coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale (o Territoriale) e dell’Università, e sostenendo l’adesione per specifici progetti di prevenzione della devianza, d’intesa con il Tribunale per i minorenni, il Centro per la giustizia minorile per il Piemonte, Liguria e Val d’Aosta e le sue articolazioni territoriali.
L’Ufficio Scolastico Regionale (o Territoriale) e l’Università si rendono disponibili, per quanto attiene in particolare alle problematiche e al disagio giovanile, alla diffusione capillare presso le Istituzioni Scolastiche di ogni materiale utile alla sensibilizzazione ed alla prevenzione, nonché a coinvolgere gli operatori direttamente interessati al percorso formativo ed educativo, al fine di promuovere iniziative atte a diffondere la cultura della legalità.
CAPO IV
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE E TUTELA DELLA LEGALITA’
Art. 16
Iniziative per la tutela e la prevenzione di atti illegali o situazioni di pericolo negli esercizi pubblici
La sicurezza e la prevenzione di atti illegali e di situazioni di pericolo in prossimità ed all’interno di esercizi e locali pubblici è un’esigenza particolarmente avvertita.
A tal fine, il Prefetto procederà ad interessare le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative per l’individuazione delle relative misure e la successiva sottoscrizione di appositi accordi.
Art. 17
Contrasto all’illegalità nel lavoro
La presenza di lavoro irregolare, di forme di sfruttamento e/o caporalato nel lavoro produce dumping sociale, bassi redditi e concorrenza sleale fra le imprese.
Un apposito tavolo potrà estendere anche ad altri settori i principi di tutela contenuti nel protocollo di contrasto al caporalato in agricoltura recentemente sottoscritto. Analoga estensione potrà riguardare anche gli accordi sugli appalti siglati tra Organizzazioni Sindacali ed associazioni datoriali con la Città di Torino e la Città Metropolitana ad altri soggetti, anche privati.
Art. 18
Contrasto all’abusivismo commerciale e contraffazione
I fenomeni dell’abusivismo commerciale e della contraffazione rappresentano un forte elemento di turbativa all’economia legale e al suo corretto sviluppo, con conseguenze negative anche sul piano della sicurezza.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, nell’ambito delle specifiche competenze, intensificheranno i servizi di contrasto all’azione di operatori commerciali irregolari.
In una prospettiva di continuo miglioramento del sistema di sicurezza integrata e sussidiaria appare rilevante il concorso degli Istituti di vigilanza privata.
A tale riguardo, le Associazioni firmatarie si impegnano a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di vigilanza operanti nella provincia per attività di supporto e segnalazione alle Forze dell’Ordine.
Art. 19
Modelli sperimentali di prevenzione amministrativa
Ai fini dell’implementazione dell’attività di monitoraggio dei settori a maggior rischio di infiltrazioni saranno adottate concrete azioni di prevenzione fondate su controlli amministrativi.
Allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Torino è attribuito il
compito di segnalare le situazioni che presentano indici di rischio. In particolare, il predetto S.U.A.P. sottoporrà alla verifica dell’Ufficio Antimafia della Prefettura di
Torino un campione significativo delle segnalazioni certificate di inizio attività riguardanti, a titolo esemplificativo: nuova apertura, sub ingresso o variazioni soggettive, qualora vi siano stati diversi cambi di gestione nell’ultimo quinquennio, qualora il richiedente abbia un’età anagrafica superiore a 60 anni, nonché in relazione alla tipologia della struttura ricettiva interessata. Tale verifica potrà riguardare anche tutte le s.c.i.a. relative alle attività i cui titolari siano stati interessati nell’ultimo triennio da violazioni amministrative ovvero penali correlate alle attività oggetto di licenza, nonché le strutture ricettive interessate nell’ultimo triennio da almeno due cambi di gestione.
Successivamente a tale fase di controllo amministrativo si innesteranno gli approfondimenti delle Forze di Polizia a seguito di confronto in sede di Gruppo Provinciale Interforze coordinato dalla Prefettura.
Con ulteriore protocollo, da stipulare fra le parti interessate, verranno definite nel dettaglio le modalità operative per una efficace prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
Le Associazioni di categoria si impegnano a svolgere opera di sensibilizzazione verso le imprese associate ai fini del sano sviluppo del mercato in materia antimafia e anticorruzione, nonché a promuovere l’adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori.
CAPO V
MISURE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Art. 20
Istituzione distretto turistico e zona a burocrazia zero
Le parti si impegnano a collaborare all’istituzione del Distretto turistico della Città di Torino con l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo del territorio, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
L’istituzione del Distretto comporterà la conseguente individuazione di una “zona a burocrazia zero”, ove il territorio e soprattutto le imprese potranno godere di un vantaggioso regime procedimentale, grazie a iter amministrativi semplificati e a termini ridotti nell’adozione dei relativi provvedimenti conclusivi.
Il Comune di Torino, che aderirà all’iniziativa, a partire dall’istituzione del citato distretto turistico, si impegna nell’attuazione della zona a burocrazia zero e della semplificazione in un’ottica di sviluppo del territorio in un contesto di legalità, agevolando la diffusione di buone prassi, di semplificazione e la condivisione di una cultura amministrativa ispirata ai principi di economicità, efficacia, pubblicità
e trasparenza, nonché a quello di divieto di ingiustificato aggravio del procedimento sancito dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 nr. 241.
L’istituzione del distretto turistico vedrà il coinvolgimento anche delle parti sociali, al fine di garantire che lo sviluppo del settore avvenga nel pieno rispetto della legalità, delle normative, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e promuovendo la continuità, la qualità del lavoro e dei servizi turistico culturali.
Art. 21
Accordi con le banche. Progetti di microcredito per i giovani
Nelle more dell’istituzione del distretto turistico di cui all’art. 19, al fine di incentivare le opportunità di investimento e di accesso al credito delle imprese che operano nella relativa area, le parti si impegnano a promuovere, anche nel contesto dei gruppi di lavoro tematici del Tavolo di crisi previsto all’art. 10, appositi accordi per un più stretto rapporto fra Banche e Associazioni di categoria, nonché per favorire l’accesso al credito e al microcredito di imprese e famiglie.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 Cabina di regia
Al fine di monitorare la piena attuazione del presente patto sarà istituita, con apposito decreto, tra Prefettura, Regione e Amministrazione comunale, una cabina di regia, coordinata dalla Prefettura, cui faranno riferimento i vari gruppi di lavoro che verranno insediati per le singole materie.
La stessa potrà essere di volta in volta integrata con ulteriori soggetti anche con competenze tecniche.
Art. 23 Diffusione del protocollo
Le parti concordano sulla necessità di una ampia divulgazione del Protocollo e delle attività oggetto del medesimo attraverso comunicati stampa, siti istituzionali, nonché attraverso ogni eventuale ulteriore iniziativa che verrà di concerto individuata.
In attuazione delle linee generali ed in coerenza con le disposizioni in materia di sicurezza delle città, che incoraggiano la partecipazione delle parti sociali e dei cittadini in azioni di prevenzione e nella concreta attuazione delle politiche sociali,
culturali, urbanistiche, sarà possibile acquisire eventualmente ulteriori adesioni al presente documento.
Art. 24 Durata
Il presente Protocollo ha durata di 2 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Le parti si riservano la facoltà di rinnovo.
Art. 25 Modifiche
Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente protocollo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti, con un successivo addendum di ampliamento degli impegni, anche in attuazione dei successivi specifici atti di indirizzo o accordi tra Stato e Regioni.
Torino, 9 dicembre 2019
Alla presenza del Ministro dell’Interno Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Sottoscrittori:
Per la Prefettura di Torino, IL PREFETTO (Xxxxxxx Xxxxxxx)
Per la Regione Piemonte, IL PRESIDENTE (Xxxxxxx XXXXX)
Per la Città di Torino, LA SINDACA (Xxxxxx Xxxxxxxxx)
Aderenti:
Per la Diocesi
Per la Camera di Commercio
Per l’Università degli Studi di Torino
Per il Politecnico di Torino
Per l’Ufficio Scolastico Regionale
Per l’Agenzia delle Entrate
Per l’Agenzia del Demanio
Per l’ANCI
Per l’Unione Industriale
Per la Circoscrizione 1 di Torino
Per la Circoscrizione 2 di Torino
Per la Circoscrizione 3 di Torino
Per la Circoscrizione 4 di Torino
Per la Circoscrizione 5 di Torino
Per la Circoscrizione 6 di Torino
Per l’ASCOM Confcommercio
Per la Confesercenti
Per la CONFARTIGIANATO
Per la CNA
Per la Federalberghi
Per l’ABI
Per la CGIL
Per la CISL
Per la UIL
Per il CONI