PROMULGA
Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 89 del 15 aprile 1985 LEGGE 5 marzo 1985, n. 130
Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Rapubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
PROMULGA
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, firmata a Monaco il 12 febbraio 1982.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 45, paragrafo 2, della Convenzione stessa.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1985
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
XXXXXXX
Xxxxx, Presidente del Consiglio dei Ministri
Xxxxxxxxx, Ministro degli affari esteri
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n.573): Camera dei deputati (atto n. 1988):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (XXXXXXXXX) il Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede 10 marzo 1984 referente, il 16 ottobre 1984, con pareri delle commissio-
ni I, XIII e XIV.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 22 maggio 1984, con pareri delle commissio- Esaminato dalla III commissione il 30 gennaio 1985. ni 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione l’11 luglio 1984. Relazione scritta annunciata il 1° febbraio 1985 (atto
n.1988/A).
Relazionescritta annunciata il 30 luglio 1984 (atto Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27
n. 573/A). febbraio 1985.
Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1984.
CONVENZIONE GENERALE DI SICUREZZA SOCIALE TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRINCIPATO DI MONACO
Il Presidente della Repubblica italiana e
Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco,
animati dal desiderio di coordinare i rapporti tra i due Paesi in materia di sicurezza sociale,
hanno deciso di modificare e di unificare in un unico testo gli accordi e le Convenzioni anteriormente conclusi e, all’uopo, hanno designato i loro Rappresentanti plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sig. Xxxxx XXXXXX, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri,
S.A.S. il Principe di Monaco,
Sig. Xxxxx XXXXXXX, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,
i quali, dopo aver scambiato i loro poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
a) il termine “legislazione” designa le leggi, i Regolamenti e le disposizioni Statutarie, esistenti e futuri di ciascuno dei Paesi contraenti ed il cui campo di applicazione è precisato all’art. 3;
b) il termine “autorità competente” designa l’Autorità amministrativa cui spetta, in ciascun Paese contraente, l’applicazione delle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione, e cioè:
A Monaco:
- Il Dipartimento dei Lavori Pubblici e degli Affari Sociali; In Italia:
- il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Sanità;
c) il termine “istituzione” designa in ciascuno dei Paesi contraenti gli organismi di gestione dei regimi di prestazioni di cui all’art. 3;
d) il termine “istituzione competente” designa l’organismo di iscrizione dell’interressato al momento della domanda di prestazioni e nei confronti del quale ha diritto a prestazioni, oppure avrebbe diritto se risiedesse o se i suoi aventi diritto risiedessero sul territorio del Paese cui appartiene detto organismo;
e) il termine “istituzione del luogo di residenza” e “istituzione del luogo di soggiorno” designa rispettivamente l’istituzione abilitata a dare prestazioni nel luogo ove l’interessato risiede e l’istituzione abilitata a dare le prestazioni nel luogo ove l’interessato soggiorna, secondo la legislazione che applica;
f) il termine “Paese competente” designa il Paese contraente sul territorio del quale si trova l’istituzione competente;
g) il termine “residenza” designa il luogo ove l’interessato dimora abitualmente;
h) il termine “soggiorno” designa il luogo ove l’interessato dimora temporaneamente;
i) il termine “lavoratore” designa i lavoratori subordinati, nonché le persone ad essi assimilati, dalle legislazioni contemplate dalla presente Convenzione;
j) il termine “familiari” designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione del Paese ove risiedono.
Tuttavia, se detta legislazione considera come familiari solo le persone conviventi con il lavoratore stesso, detta condizione é considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, quando dette persone sono prevalentemente a carico del lavoratore;
k) il termine “superstiti” designa le persone riconosciute come tali ai termini della legislazione applicabile. Tuttavia, se detta legislazione considera quali superstiti solo le persone che convivono con il defunto, questa condizione é considerata soddisfatta, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, qualora dette persone siano state prevalentemente a carico del lavoratore;
l) il termine “periodi di assicurazione” designa i periodi di contribuzione e di occupazione, quali definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati compiuti, nonché periodi assimilati nella misura in cui sono riconosciuti da detta legislazione come equivalenti a periodi di assicurazione;
m) i termini “prestazioni”, “pensioni”, “rendite” designano le prestazioni, le pensioni, le rendite (ivi compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici), le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o supplementari, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite;
n) il termine “prestazioni familiari” designa le prestazioni in denaro destinate a compensare i carichi di famiglia;
o) il termine “assegni in caso di morte” designa ogni somma versata una tantum, nel caso di decesso, eccettuate le prestazioni in capitale di cui alla lettera m) del presente articolo.
Articolo 2
Paragrafo 1 - i lavoratori monegaschi o italiani subordinati o considerati come tali dalle legislazioni di cui all’art. 3 della presente Convenzione, di seguito denominati “lavoratori”, sono rispettivamente sottoposti alle dette legislazioni applicabili in Italia o nel Principato di Monaco.
Ne beneficiano nelle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno di tali Paesi.
Paragrafo 2 - I cittadini di uno dei due Paesi contraenti residenti nel territorio dell’altro Paese possono beneficiare, alle stesse condizioni, dei cittadini di quest’ultimo Paese, delle disposizioni delle legislazioni elencate al paragrafo 1) dell’art. 3 relative all’assicurazione volontaria o facoltativa.
A tale fine, i periodi di assicurazione compiuti in uno dei Paesi possono essere totalizzati, se del caso, con quelli compiuti nell’altro Paese.
Paragrafo 3 - I profughi o gli apolidi, quali definiti rispettivamente nell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e nell’articolo 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, sono assimilati, per l’applicazione della presente Convenzione, ai cittadini dei due Paesi contraenti.
Articolo 3
Paragrafo, 1 - Le legislazioni cui la presente Convenzione si applica sono: 1°) nel Principato di Monaco:
a) la legislazione relativa all’organizzazione dei servizi sociali;
b) la legislazione sulle pensioni di vecchiaia dei lavoratori subordinati con esclusione tuttavia delle disposizioni concernenti la vecchiaia uniforme;
c) la legislazione relativa alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità, morte, ivi comprese le disposizioni che accordano ai titolari di una pensione proporzionale o uniforme o di una rendita il beneficio delle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità;
d) la legislazione sulla dichiarazione, l’indennizzo e l’assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) la legislazione relativa al regime delle prestazioni familiari;
f) la legislazione relativa ai regimi particolari dei servizi sociali e di vecchiaia, in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.
2°) in Italia:
a) la legislazione sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti;
b) le legislazioni concernenti le prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità;
c) la legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
d) la legislazione sugli assegni familiari;
e) la legislazione sui regimi speciali di sicurezza sociale in quanto riguardino i rischi coperti e le prestazioni previste dalle legislazioni elencate alle lettere precedenti.
Paragrafo 2 - La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo precedente; Tuttavia, essa si applicherà:
a) agli atti legislativi o regolamentari relativi ad una nuova branca di sicurezza sociale, solo se interverrà, all’uopo, un accordo tra i Paesi contraenti;
b) agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, qualora non vi sia opposizione del Governo del Paese nel quale l’estensione e stata realizzata o dei Governi dell’altro Paese.
Gli atti di cui alla lettera precedente devono formare oggetto di una comunicazione ufficiale al Governo dell’altro Paese contraente.
In caso di opposizione da parte del Governo del Paese che ha proceduto all’estensione, tale opposizione deve essere notificata contemporaneamente alla comunicazione ufficiale sopraindicata.
L’opposizione del Governo dell’altro Paese deve essere notificata entro tre mesi dalla ricezione della predetta comunicazione.
Articolo 4
Paragrafo 1 - I lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione del Paese del luogo di lavoro.
I lavoratori occupati a bordo di una nave battente bandiera di uno dei Paesi contraenti sono sottoposti alla legislazione di detto Paese.
Paragrafo 2 - Il principio enunciato al paragrafo 1 del presente articolo comporta le seguenti eccezioni:
a) i lavoratori occupati in uno dei Paesi, da una impresa dalla quale dipendono normalmente e che sono occupati temporaneamente nell’altro Paese, restano sottoposti alla legislazione vigente nel primo Paese, alla condizione che la durata probabile della loro occupazione sul, territorio del secondo Paese non oltrepassi i dodici mesi; nel caso in cui tale occupazione, per motivi imprevedibili, superasse i dodici mesi, l’applicazione della legislazione vigente nel primo Paese potrà eccezionalmente essere mantenuta con l’accordo dell’Autorità competente del secondo Paese;
b) i lavoratori delle imprese pubbliche o private di trasporto, che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro Paese, e che sono occupati nelle unità mobili di tali imprese, sono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese ove l’impresa ha la propria sede;
c) i viaggiatori o rappresentanti di commercio che esercitano la loro attività nei due Paesi sono sottoposti alla legislazione del Paese sul territorio dal quale risiedono abitualmente, qualunque sia la sede dell’impresa o delle imprese per il conto della quale o delle quali essi lavorino;
d) i lavoratori occupati nelle acque territoriali o nel porto di uno dei Paesi Contraenti a bordo di una nave battente bandiera dell’altro Paese contraente, senza tuttavia far parte dell’equipaggio, sono sottoposti alla legislazione del primo Paese;
e) i lavoratori a domicilio sono sottoposti alla legislazione in vigore nel luogo del loro lavoro qualunque sia il luogo ove ha sede l’impresa del datore di lavoro.
Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare quelle relative al versamento dei contributi, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Paragrafo 3 - Le Autorità competenti dei Paesi contraenti potranno prevedere, di comune accordo, altre eccezioni ai principi enunciati al paragrafo 1) del presente articolo.
Potranno ugualmente convenire che le eccezioni previste al paragrafo 2) di cui sopra non si applicheranno in certi casi particolari.
Articolo 5
Le disposizioni dell’art. 4 paragrafo 1 sono applicabili ai lavoratori di qualunque nazionalità occupati nelle Sedi diplomatiche o consolari italiane o monegasche o che sono al servizio personale di agenti di tali Sedi.
Tuttavia:
1. - sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli agenti diplomatici o consolari di carriera nonchè i funzionari appartenenti agli organici delle Cancellerie;
2. - i lavoratori cittadini del paese rappresentato dalla Sede diplomatica o consolare, possono optare, entro un termine che sarà fissato con Accordo Amministrativo, tra l’applicazione della legislazione del Paese ove lavorano e quella della legislazione del loro Paese di origine.
Articolo 6
Le disposizioni delle legislazioni italiane o monegasche di cui all’art. 3 che restringono i diritti degli stranieri o oppongono a questi limitazioni in relazione al luogo della loro residenza non sono applicabili in materia di Prestazioni economiche, pensioni o rendite e assegni di morte, ai lavoratori beneficiari della presente Convenzione.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER CIASCUN TIPO DI PRESTAZIONE CAPITOLO I
Assicurazione malattia-tubercolosi e Assicurazione maternità Articolo 7
Paragrafo 1 - I lavoratori che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro per esercitarvi la loro attività beneficiano, così come i loro familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni previste dalla legislazione di detto Paese nel caso di malattia o di tubercolosi, purché:
1°) essi soddisfino le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi;
2°) la malattia si sia manifestata posteriormente alla loro ultima iscrizione al regime di detto Paese. Paragrafo 2 - Nel caso in cui la malattia si sia manifestata prima dell’iscrizione a regime del Paese del nuovo luogo di lavoro e qualora il periodo di assicurazione compiuto precedentemente dal lavoratore nel regime dell’altro Paese non abbia cessato di produrre effetto, le prestazioni rimangono a carico di quest’ultimo regime. Le condizioni in cui sono erogate saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Articolo 8
Paragrafo 1 - i lavoratori che si recano dall’uno dei Paesi contraenti nell’altro Paese per esercitarvi la loro attività beneficiano, così come i loro, familiari residenti nel Paese del nuovo luogo di lavoro, delle prestazioni di maternità di detto Paese, purchè essi soddisfino alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni nei confronti della legislazione del Paese del nuovo luogo di lavoro, totalizzando, se del caso, i periodi di assicurazione compiuti nel Paese che lasciano con quelli compiuti posteriormente all’iscrizione al regime del Paese del nuovo luogo di lavoro.
Paragrafo 2 - L’onere delle prestazioni, dell’assicurazione maternità incombe all’istituzione competente dalla quale dipendeva il lavoratore alla data presunta del concepimento.
Le condizioni in cui dette prestazioni sono erogate, saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Articolo 9
Paragrafo 1 - I lavoratori di cui all’art, 4 paragrafo 2 a) e 3) ed all’art. 5 punto 2 che soddisfano alle condizioni per aver diritto alle prestazioni dovute in caso di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e di maternità richieste dalla legislazione del Paese alla quale rimangono sottoposti, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
- le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di residenza o di soggiorno, secondo le disposizioni della legislazione che quest’ultima applica;
- le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente.
Paragrafo 2 - Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono ugualmente applicabili ai familiari del lavoratore.
Articolo 10
Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attività sul territorio di uno dei Paesi e risiedono sul terrirorio dell’altro Paese, e che, tenuto conto eventualmente della totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi, soddisfino alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro, beneficiano di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
- le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente del luogo di lavoro, dall’istituzione del luogo di residenza secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legislazione applicabile da quest’ultima istituzione;
- le prestazioni in denaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla legislazione che essa applica.
Paragrafo 2 - Le disposizioni di cui sopra, concernenti le prestazioni in natura, sono applicabili ai familiari che risiedono sul territorio del Paese contraente diverso da quello nel quale il lavoratore esercita la sua attività, a condizione tuttavia che non abbiano diritto a prestazioni analoghe in virtù della legislazione del Paese di residenza.
Paragrafo 3 - I lavoratori ed i familiari di cui ai paragrafi precedenti possono, sia in caso di urgenza medica, sia con l’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro, ricevere le cure sul territorio di questo Paese e beneficiare delle prestazioni previste dalla sua legislazione.
Articolo 11
Paragrafo 1 - I lavoratori che risiedono nel Paese sul cui territorio esercitano la loro attività nonché i loro familiari possono, se soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di detto Paese per aver diritto alle prestazioni, ricevere cure sul territorio dell’altro Paese, nei casi seguenti:
a) quando durante un soggiorno su detto territorio il loro stato di salute necessiti di cure immediate;
b) quando l’istituzione competente del luogo di lavoro li autorizzi, nel corso di una cura, a trasferire la loro residenza su detto territorio;
c) quando la detta istituzione li autorizzi a recarsi su detto territorio per ricevervi le cure che il loro stato necessita.
Paragrafo 2 - Le autorizzazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 possono essere rispettivamente rifiutate solo nel caso in cui:
- lo spostamento dell’interessato è sconsigliato per ragioni mediche debitamente stabilite;
- le cure richieste dallo stato dell’interessato possono essere prestate sul territorio del Paese del luogo di residenza.
Le autorizzazioni di cui al precedente paragrafo possono essere concesse a posteriori nel caso in cui l’interessato non abbia potuto, per ragioni riconosciute valide, richiederle in tempo utile ed il loro rilascio si dimostri fondato.
Paragrafo 3 - Le disposizioni dei precedenti paragrafi sono applicabili ai titolari di una pensione d’invalidità, di vecchiaia e superstiti, di una rendita d’infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché ai loro familiari.
Paragrafo 4 - Nelle ipotesi di cui al presente articolo le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni:
- le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente del luogo di lavoro dall’istituzione dell’altro Paese, secondo le modalità previste dalla legislazione di quest’ultimo Paese e nel limite della durata fissata dalla legislazione del Paese del luogo di lavoro;
- le prestazioni in danaro sono erogate direttamente dall’istituzione competente del luogo di lavoro alle condizioni fissate dalla propria legislazione.
Articolo 12
Paragrafo 1 - Le prestazioni erogate dall’istituzione del Paese di residenza alle condizioni previste all’art. 10 per conto dell’istituzione competente del luogo di lavoro sono rimborsate da quest’ultima sulla base di un costo medio le cui modalità di calcolo sono determinate con Accordo Amministrativo.
Tuttavia, il valore del forfait di base non può eccedere il costo medio per lavoratore delle prestazioni corrispondenti erogate dal regime generale del Paese del luogo di lavoro.
Paragrafo 2 - L’ammontare delle prestazioni in natura erogate al lavoratore ed, eventualmente, ai suoi familiari residenti nel Paese del luogo di lavoro, secondo la legislazione di detto Paese, è dedotto dall’ammontare del rimborso forfettario previsto al primo comma del precedente paragrafo. Paragrafo 3 - Le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare altre modalità di rimborso.
Paragrafo 4 - Le condizioni di applicazione del presente articolo e le modalità di rimborso saranno determinate con Accordo Amministrativo.
Articolo 13
Le prestazioni erogate alle condizioni previste agli art. 7 paragrafo 2, 8 paragrafo 2, 9, 11 e 15 per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del Paese sul cui territorio le cure sono state ricevute, sono rimborsate integralmente dalla predetta istituzione competente su giustificazione delle spese sostenute.
Articolo 14
Paragrafo 1 - I titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi che hanno diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia in virtù della legislazione dei due Paesi, beneficiano, unitamente ai loro familiari, di dette prestazioni alle seguenti condizioni:
- dette prestazioni sono erogate dall’istituzione del Paese sul territorio del quale si trova la residenza degli interessati e secondo la legislazione applicabile in detto Paese.
Esse restano a carico di detta istituzione.
Paragrafo 2 - Con riserva delle disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione di ciascuno dei Paesi, i titolari di una pensione o di una rendita acquisita in base ai periodi di assicurazione compiuti in un solo Paese, che dia diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, e che risiedano sul territorio dell’altro Paese beneficiano, unitamente ai loro familiari, di
dette prestazioni a condizione che la pensione o la rendita sia stata liquidata sulla base di un minimo di 360 mesi di lavoro.
Dette prestazioni sono erogate dall’istituzione del Paese di residenza e secondo la legislazione applicabile in detto Paese; sono rimborsate forfettariamente dall’istituzione competente dell’altro Paese alle condizioni determinate con Accordo Amministrativo.
Articolo 15
La concessione da parte dell’istituzione di uno dei Paesi contraenti per conto dell’istituzione dell’altro Paese, di protesi, di grandi apparecchi e di prestazioni in natura di grande importanza é subordinata alla preventiva autorizzazione dell’istituzione competente, salvo casi di urgenza.
Le modalità di applicazione del presente articolo saranno regolate con Accordo Amministrativo.
Articolo 16
Per l’esercizio del controllo medico dei beneficiari di cure, gli organismi di ciascun Paese potranno effettuare i necessari controlli sul territorio dell’altro Paese alle condizioni fissate con Accordo Amministrativo.
Articolo 17
Paragrafo 1 - Le disposizioni della legislazione italiana relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime italiano sul territorio monegasco; le decisioni prese s’impongono alle istituzioni italiane.
Paragrafo 2 - Le disposizioni della legislazione monegasca relative al contenzioso del controllo tecnico sono applicabili alle cure erogate ai beneficiari di prestazioni del regime monegasco sul territorio italiano; le decisioni prese s’impongono alle istituzioni monegasche.
Paragrafo 3 - Le eventuali decisioni adottate dalle istituzioni di un Paese sono comunicate alle autorità competenti dell’altro Paese.
CAPITOLO II
Assegni in caso di morte Articolo 18
Paragrafo 1 - Quando un lavoratore o un titolare di pensione o di rendita o uno dei familiari muore sul territorio di un Paese diverso da quello cui appartiene l’istituzione competente, il decesso é considerato come sopraggiunto sul territorio del Paese competente.
Paragrafo 2 - L’istituzione competente é tenuta a concedere gli assegni previsti in caso di morte dalla legislazione che essa applica, tenuto conto, se del caso, dei periodi di assicurazione compiuti successivamente o alternativamente nei due Paesi, anche nel caso in cui il beneficiario risieda sul territorio dell’altro Paese.
Paragrafo 3 - Le disposizioni del presente articolo sono ugualmente applicabili nel caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.
CAPITOLO III
Assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti Articolo 19
I periodi di assicurazione compiuti in ciascuna delle legislazioni dei due Paesi contraenti sono totalizzati a Condizione che non si sovrappongano sia per la determinazione del diritto alle prestazioni sia per il mantenimento o il recupero di tale diritto.
L’Accordo Amministrativo determinerà le regole applicabili nel caso di sovrapposizione dei periodi.
Articolo 20
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti siano sufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta istituzione, l’istituzione competente di detto Paese determina l’ammontare della prestazione di cui è debitrice, secondo la propria legislazione, in base a detti periodi.
Le disposizioni del precedente comma sono ugualmente applicabili qualora l’interessato possa aver diritto alle prestazioni della legislazione dell’altro Paese contraente per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all’art. 19.
Articolo 21
Qualora i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei Paesi contraenti siano rispettivamente sufficienti per aver diritto alle prestazioni di ciascuna di dette legislazioni, l’istituzione competente di ciascun Paese determina l’importo della prestazione di cui è debitrice, secondo la propria legislazione, in virtù dei periodi compiuti sotto quest’ultima legislazione.
Articolo 22
Qualora i periodi di assicurazione compiuti sia in base alla legislazione di uno dei Paesi contraenti, sia sotto quella di ciascuno di essi, siano insufficienti per avere diritto alle prestazioni di detta legislazione o di ciascuna di esse, l’istituzione competente di detto Paese o di ciascuno di essi, procede alla totalizzazione dei periodi prevista all’art. 19, per determinare, secondo la propria legislazione, se l’interessato soddisfi alla condizione di durata di assicurazione che essa richiede.
Articolo 23
Nel caso in cui il diritto a prestazione sia acquisito per effetto della totalizzazione dei periodi previsti all’art. 19, l’importo è determinato dall’istituzione debitrice competente alle seguenti condizioni:
- in funzione sia della durata dei periodi compiuti sotto la propria legislazione sia, se del caso, della durata di detti periodi in rapporto all’insieme dei periodi compiuti sotto la legislazione dei due Paesi contraenti, in quest’ultimo caso, l’istituzione competente determina l’importo teorico della prestazione alla quale l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione;
- nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti limiti la durata dei periodi da prendere in considerazione, la totalizzazione è effettuata dall’istituzione competente di tale Paese solo a concorrenza di tale massimo;
- nel caso in cui sia fatta applicazione della regola del pro-rata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell’altro Paese contraente sono presi in considerazione per il valore medio dei contributi versati e delle retribuzioni percepite, quale risulta dai periodi riconosciuti validi dall’istituzione debitrice;
- nel caso in cui la legislazione di uno dei Paesi contraenti fa dipendere l’importo della prestazione dal numero dei familiari o dei superstiti, l’istituzione competente di detto Paese
prende in considerazione, per la determinazione di detto importo, tra le predette persone, quelle che risiedono sul territorio dell’altro Paese contraente.
Articolo 24
In caso di totalizzazione, se la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di un Paese contraente non è superiore ad un anno, l’istituzione di detto Paese non è tenuta a concedere prestazioni per i detti periodi, salvo se, in virtù di tali soli periodi, un diritto a prestazione è acquisito in virtù di detta legislazione. In tale caso, il diritto è liquidato in maniera definitiva in funzione di questi soli periodi.
Ciò nonostante, detti periodi sono Presi in considerazione per l’apertura del diritto mediante totalizzazione nei confronti della legislazione dell’altro Paese contraente.
Articolo 25
Se l’importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtù della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione minima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l’istiruzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minima.
Articolo 26
Paragrafo 1 - Qualora la legislazione di uno dei Paesi contraenti subordni la concessione di certe prestazioni, o di certi vantaggi, alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, o, se del caso, in una professione o un’occupazione determinata, i periodi compiuti in base alla legislazione dell’altro Paese contraente sono presi in considerazione, per concessione di detti vantaggi, solo se sono stati compiuti in un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione, o, se del caso, nella stessa occupazione.
Paragrafo 2 - Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni o di detti vantaggi, questi periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale senza tener conto della loro specificità.
Articolo 27
Paragrafo 1 - Qualora, domandando per la prima volta la liquidazione del diritto a pensione, dopo aver compiuto periodi di assicurazione nei due Paesi contraenti, l’interessato non soddisfi alle condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, ma soddisfi solo alle condizioni richieste da entrambe ma si sia avvalso della possibilità offerta dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti, di differire la liquidazione dei suoi diritti ad una prestazione, l’ammontare delle prestazioni dovute in virtù della legislazione nazionale nei confronti della quale i diritti sono liquidati è calcolato in conformità alle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1 o dell’articolo 22.
Paragrafo 2 - Qualora le condizioni richieste dalla legislazione dell’altro Paese contraente siano soddisfatte o, qualora l’interessato chieda la liquidazione dei suoi diritti che aveva differito nei confronti della legislazione di uno dei due Paesi contraenti, si procede alla liquidazione delle prestazioni dovute in virtù di detta legislazione nei termini degli articoli 20, paragrafo 1, o 22, a seconda che sia necessario o meno fare ricorso alla totalizzazione, senza che sia necessario procedere ad una revisione dei diritti già liquidati.
Tuttavia, solo i periodi compiuti anteriormente alla prima liquidazione sono presi in considerazione per la totalizzazione.
Articolo 28
Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili, per analogia, ai diritti dei superstiti.
Articolo 29
Le modalità di pagamento delle prestazioni liquidate in conformità alle disposizioni precedenti sono determinate con Accordo Amministrativo.
CAPITOLO IV
Prestazioni familiari
Articolo 30
Paragrafo 1 - I lavoratori che esercitano la loro attivitità sul territorio di uno dei Paesi contraenti ed i cui familiari risiedono sul territorio dell’altro Paese contraente beneficiano delle prestazioni familiari alle condizioni previste dalla legislazione di quest’ultimo Paese.
Paragrafo 2 - Tali Prestazioni sono a carico dell’istituzione competente del Paese del luogo di lavoro.
Paragrafo 3 - In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, le prestazioni familiari sono erogate alle condizioni previste dalla legislazione italiana qualora l’attività sia esercitata sul territorio italiano.
Articolo 31
Per l’apertura del diritto alle prestazioni familiari vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti sia nell’uno che nell’altro dei Paesi contraenti.
Articolo 32
Le modalità per la concessione ed il rimborso delle prestazioni familiari nonché le regole concernenti il cumulo saranno fissate con Accordo Amministrativo.
CAPITOLO V
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Articolo 33
In caso di infortunio sul lavoro, i lavoratori occupati in uno dei Paesi contraenti, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel luogo di lavoro eccettuati i casi previsti al paragrafo 2 dell’art. 4 di cui sopra.
Articolo 34
E’ parimenti considerato infortunio sul lavoro l’infortunio sopravvenuto ad un lavoratore, regolarmente autorizzato a lavorare in uno dei Paesi contraenti, mentre si reca nel Paese di residenza o del luogo di soggiorno abituale nel Paese del luogo di lavoro o vice versa, a condizione
che non sia allontanato dal percorso normale o che non l’abbia interrotto per un motivo estraneo alla sua occupazione.
Articolo 35
Paragrafo 1 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, esclusivamente sul territorio di uno dei due Paesi, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale, rimane sottoposto alla legislazione di tale Paese, anche se la dichiarazione della malattia è fatta mentre lavora nell’altro Paese.
Paragrafo 2 - Qualora il lavoratore abbia esercitato, sul territorio dell’uno o dell’altro Paese, una attività suscettibile di provocare una malattia professionale indennizzata dalla legislazione dei due Paesi, è sottoposto alla legislazione del Paese sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l’attività suscettibile di provocare detta malattia professionale, purché soddisfi alle condizioni previste da detta legislazione.
Se il lavoratare è affetto da silicosi l’onere delle prestazioni in denaro sarà ripartito tra le istituzioni competenti dei due Paesi proporzionalmente alla durata, sul terrtorio dell’uno e dell’altro Paese dei periodi di lavoro che lo abbiano esposto al rischio da prendere in considerazione. Tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi possono convenire, di comune accordo, l’applicazione delle predette regole ad altre malattie professionali.
Paragrafo 3 - In caso di aggravamento di una malattia profesisonale di un lavoratore che ha beneficiato o beneficia, di un indennizzo per detta malattia professionale in base alla legislazione dell’uno dei due Paesi, sono applicabili le seguenti regole:
a) se il lavoratore non ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Paese un’attività suscettibile di provocare la malattia professionale, l’istituzione competente del primo Paese è tenuta a prendere a suo carico le prestazioni in virtù della propria legislazione, tenuto conto dell’aggravamento;
b) se il lavoratore ha esercitato sul territorio di quest’ultimo Paese una tale attività, l’istituzione competente del primo Paese deve concedere le prestazioni in base alla propria legislazione, senza tener conto dell’aggravamento; l’istituzione competente dell’altro Paese concede al lavoratore il complemento di rendita il cui importo, determinato secondo la legislazione di detto Paese, è calcolato sulla base delle differenze tra la nuova percentuale di incapacità risultante dall’aggravamento e quella fissata a seguito della malattia, prima dell’aggravamento. Tuttavia, qualora l’onere delle prestazioni in denaro relative alla silicosi, sia stato ripartito in conformità al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, tra le istituzioni competenti dei due Paesi, le prestazioni in denaro risultanti dall’aggravamento di detta malattia saranno concesse
come segue:
- nel caso in cui il lavoratore non ha più esercitato l’attività suscettibile di provocare detta malattia o ha esercitato tale attività sul territorio dei due Paesi, le prestazioni in denaro saranno ugualmente ripartite sulla stessa base;
- nel caso in cui i1 lavoratore abbia esercitato, sul territorio di uno dei due Paesi, l’attività suscettibile di provocare detta malattia, le prestazioni in denaro relative all’aggravamento restano a carico dell’istituzione competente di detto Paese.
Articolo 36
Per la determinazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto o ad una malattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali che rientrino nella competenza della legislazione dell’altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacità fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie
considerate dalla legislazione alla quale la vittima è sottoposta per il nuovo infortunio o la nuova malattia.
Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell’organismo competente del Paese che ne sosteneva già l’onere.
Articolo 37
Le prestazioni previste dalla legislazione di uno dei due Paesi contraenti possono essere concesse ai lavoratori ed ai loro familiari sul territorio dell’altro Paese secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite con Accordo Amministrativo.
TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE CAPITOLO I
Collaborazione Amministrativa
Articolo 38
Paragrafo 1 - Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale.
Detta collaborazione amministrativa è, in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese.
Paragrafo 2 - Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
Articolo 39
Paragrafo 1 - Il beneficio delle esenzioni dei diritti di registro, di cancelleria, di bollo e di tasse consolari previste dalla legislazione di uno dei Paesi contraenti per i documenti da produrre alle amministrazioni od istituzioni di detto Paese è esteso ai documenti corrispondenti da produrre per la applicazione della presente Convenzione alle amministrazioni o istituzioni dell’altro Paese.
Paragrafo 2 - Tutti gli atti, documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione della presente Convenzione sono esenti dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.
Articolo 40
Le domande, dichiarazioni e ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorità o ad un’istituzione di uno dei Paesi contraenti competenti per ricevere domande, dichiarazioni e ricorsi in materia di sicurezza sociale sono considerate ricevibili qualora siano presentate entro lo stesso termine ad una autorità o istituzione corrispondente dell’altro Paese; in questo caso, quest’ultima dovrà trasmettere, senza indugio, le domande, dichiarazioni e ricorsi all’istituzione competente.
La data in cui la domanda, la dichiarazione o il ricorso sono stati presentati ad una autorità o istituzione competente di uno dei Paesi contraenti è considerata data di presentazione nei confronti dell’autorità o istituzione corrispondente dell’altro Paese.
Articolo 41
Paragrafo 1 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti stabiliranno direttamente, sotto forma di accordo amministrativo, le regole di applicazione della presente Convenzione in quanto dette regole necessitano di una intesa tra di esse.
Esse si comunicheranno in tempo utile le altre disposizioni prese in vista dell’esecuzione della presente Convenzione all’interno del proprio Paese, nonché le modifiche sopravvenute nelle legislazioni e regolamentazioni di cui all’articolo 3.
Paragrafo 2 - Le autorità competenti dei Paesi contraenti determineranno di comune accordo le misure da prevedere al fine di evitare i cumuli nel caso in cui l’applicazione delle legislazioni o regolamentazioni dei Paesi contraenti e della presente Convenzione avesse per effetto l’apertura simultanea dei diritti a prestazioni incombenti alle istituzioni dei due Paesi.
CAPITOLO II
Disposizioni diverse
Articolo 42
Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell’altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore.
L’Accordo amministrativo determinerà le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 43
Paragrafo 1 - Le questioni relative all’applicazione o all’interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Paese, che si riunirà alternativamente a Roma ed a Monaco.
Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovrà essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorità competenti dei due Paesi. L’organismo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Articolo 44
Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall’istituzione di uno dei Paesi può essere operato presso l’istituzione debitrice di prestazioni dell’altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione applicata da quest’ultima.
Esso forma oggetto di notifica indicante l’importo delle somme ed i motivi per i quali è effettuato. L’istituzione investita dell’opposizione al pagamento ne dà conoscenza alla persona interessata.
Salvo contestazione da parte di quest’ultima, formulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al più tardi entro il mese, l’istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le somme oggetto della opposizione stessa.
Paragrafo 2 - L’istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo è stato integrato al trattamento minimo ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime monegasco può chiedere alla competente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati
della pensione di cui è debitrice per il periodo compreso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione.
L’istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somme indebitamente pagate e liquida, al più presto, l’eventuale eccedenza al titolare della pensione.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 45
Paragrafo 1 - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile.
Paragrafo 2 - Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Paragrafo 3 - Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazioni delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per motivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all’estero, saranno concesse a partire dal giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione. Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data.
Paragrafo 4 - Per l’applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.
Articolo 46
Paragrafo 1 - La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o soggiorno all’estero di un lavoratore.
Paragrafo 3 - Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.
Articolo 47
L’Accordo Amministrativo previsto dalla presente Convenzione entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione stessa.
Articolo 48 La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni:
a) della Convenzione fra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco relativa all’assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957;
b) dell’Accordo fra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957;
c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana ed il Principato di Monaco firmata a Roma l’11 ottobre 1961;
d) dell’Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica Italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di riversibilità dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964.
In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Presidente della Per Sua Altezza Serenissima Repubblica Italiana, il Principe di Xxxxxx
XXXXX XXXXXX XXXXX CARAVEL
Visto, il Ministro degli affari esteri
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