TRA
CONTRATTO CON LA SOCIETÀ XXXXXXXXXX SRL DI MONDOVI’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CAMPAGNA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19.
TRA
l’Azienda Sanitaria CN2, con sede legale in Alba – Via Vida n. 10 (Codice Fiscale e Partita IVA n° 02419170044), rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX (di seguito l“ASL”)
- da una parte -
E
la Società Xxxxxxxxxx SRL STP, con sede legale ed operativa in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 (P.I. n. 02319020042) titolare dell’omonimo Ambulatorio di Assistenza Specialistica Medica ex art. 193 X.X.XX.XX., rappresentata dalla signora Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nella qualità di amministratore con potere di legale rappresentanza
- dall’altra parte -
L’ASL e la Struttura di seguito potranno essere denominare singolarmente come la “Parte” e, collettivamente, le “Parti”,
PREMESSO CHE:
− il Decreto del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021 ha approvato il “Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19- Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020”, elaborato a seguito della presa d’atto della
Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, con il quale sono state fornite indicazioni in merito all’attività di somministrazione dei vaccini e di coordinamento della stessa;
− il modello organizzativo delineato con il citato Piano strategico prevede che “con l’aumentare della
disponibilità dei vaccini, a livello territoriale possono essere realizzate campagne su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc [...] con una maggiore articolazione sul territorio”;
− con X.X.X. x. 0-0000 xxx 00 xxxxx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxx ha dato indicazioni in merito all'allestimento dei centri vaccinali sul territorio piemontese, individuando, quali punti a cui fare immediato riferimento dopo i presidi pubblici ed i Medici di Medicina Generale, gli erogatori privati, in grado di costituire nell'immediato un supporto indispensabile nell'attuazione del programma vaccinale;
− è stata preventivamente raccolta, tramite incontri e mediante espressa manifestazione di interesse, la disponibilità, sia delle associazioni rappresentative degli erogatori, sia di molti erogatori direttamente, ad effettuare la somministrazione del vaccino a fasce di utenti identificate dalle linee guida nazionali e
regionali alle medesime condizioni concordate con i Medici di Medicina Generale, e precisamente: tariffa € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972) ad inoculazione, a fronte delle seguenti attività:
− eventuale raccolta preventiva delle adesioni;
− somministrazione del vaccino agli utenti convocati dall'azienda sanitaria, previa raccolta di consenso informato e situazione anamnestica
− registrazione delle informazioni su piattaforma informatica regionale
− l'esercizio dell'attività vaccinale presso la Struttura è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore unitamente all'impegno da parte della Struttura stessa a seguire le "Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture
ambulatoriali private" allegate (allegato A) al presente Contratto (di seguito l’”Contratto”) a farne parte integrante e sostanziale
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTI il Verbale della Commissione per la Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all’erogazione di servizi sanitari ubicate nell’ambito territoriale dell’ASL CN2 n. 50/2021 del 9 aprile 2021
(prot. n. 38193 del 09/04/2021 - rettificato con nota prot. n. 0038645 del 12/04/2021) contenente prescrizioni, e la certificazione del presidente della medesima Commissione (prot. n. 0043616 del 22/04/2021) attestante l’avvenuto superamento delle prescrizioni impartite ed il possesso da parte dell’Ambulatorio dei requisiti di cui alle "Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private";
VISTA la domanda per l’inserimento nell’elenco dei centri autorizzati alla somministrazione di vaccino anti- Covid 19, di cui alla comunicazione regionale del 08/04/2021 prot. ASL CN2 n. 37707;
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Oggetto del Contratto
La Struttura mette a disposizione dell'ASL gli spazi, il personale necessario per l’attività, i servizi e le prestazioni connesse, nei limiti della propria capienza e delle proprie potenzialità organizzative, per la somministrazione del vaccino anti COVID-19 a favore della popolazione individuata dalle linee guida nazionali e regionali.
Nello specifico, la disponibilità è la seguente:
− numero vaccinazioni giorno (circa): 50
− numero giorni settimanali di attività: 3
L’ ASL, a seguito della gestione delle preadesioni alla vaccinazione da parte dei cittadini eleggibili, sulla base delle disponibilità organizzative, programma in SIRVA (Applicazione regionale vaccini) le sedute vaccinali dedicate e comunica alla Struttura il calendario vaccinale e le prenotazioni.
L’ ASL, sulla base dei calendari vaccinali programmati, fornisce alla Struttura il numero di dosi vaccinali necessarie e le informazioni occorrenti per la corretta e completa esecuzione delle prestazioni.
Il presente Contratto non costituisce vincolo per l’ASL ad avvalersi della Struttura per l’erogazione delle prestazioni di cui in argomento.
Articolo 2 - Obblighi della Struttura e requisiti dei servizi
La Struttura dichiara e garantisce l’osservanza delle "Istruzioni operative per la vaccinazione anti COVID-19 presso strutture ospedaliere private e strutture ambulatoriali private" allegate al presente Contratto a farne parte integrante e sostanziale e di tutte le norme di legge e dei provvedimenti amministrativi connessi all'attività oggetto del presente Contratto. Si impegna inoltre a mantenere i requisiti organizzativi, funzionali e Strutturali dichiarati al momento della sottoscrizione del presente Contratto per tutta la durata dello svolgimento dell'attività vaccinale.
La Struttura erogherà le prestazioni vaccinali attraverso personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e che non versi in situazione d’incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale dipendente saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente. Ai sensi dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.
Articolo 3 – Tariffe delle prestazioni
Per ciascun inoculo l’ASL riconoscerà un importo pari a € 6,16 (Iva esente ex art. 10, n. 18, D.P.R. n. 733/1972).
La Struttura, dopo aver trasmesso all’ASL la rendicontazione relativa alle dosi vaccinali somministrate ai singoli pazienti, individuati singolarmente ( cognome nome codice fiscale e ASL di appartenenza – data della somministrazione) per gli adempimenti previsti dall’articolo 3, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 7 dicembre 2018, e smi, per la trasmissione attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), emetterà fattura elettronica mensile con indicazione sulle fatture elettroniche degli estremi degli ordini elettronici emessi e trasmessi.
Articolo 4 – Termini e condizioni di pagamento.
I pagamenti avranno luogo nei termini previsti dall’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. cioè entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, corredata delle indicazioni di cui all'articolo precedente.
E’ fatta salva la facoltà dell’ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti nei limiti delle
contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell’accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal Contratto.
Articolo 5 - Risoluzione del Contratto.
La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento o la verifica da parte dell'ASL del venir meno dei requisiti per lo svolgimento dell'attività determinano la risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1356 c.c., del presente Contratto, previa comunicazione scritta da parte dell’ASL da inviare alla Struttura a mezzo PEC.
Articolo 6 – Clausola di manleva.
La Struttura assume ogni responsabilità, anche in attuazione della legge n. 24/2017, per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza e/o altra inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni del presente Contratto e si obbliga ad esonerare il Servizio Sanitario Nazionale da eventuali pretese risarcitorie di terzi che dovessero essere avanzate nei confronti di quest’ultimo conseguentemente a tali condotte.
Le Parti dichiarano espressamente che sono escluse le responsabilità relative alla sostanza inoculata, che ricadono in capo alla società farmaceutica produttrice, fatte salve eventuali responsabilità che dovessero derivare dal trasporto e/o dalla conservazione delle suddette dosi vaccinali.
Articolo 7 - Protezione dei dati
L’ASL garantisce di agire in conformità e rispetto del Reg. U.E. 2016/679, i dati sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nell'osservanza della sopra richiamata normativa.
Le parti, inoltre, danno atto di essersi reciprocamente informate, ai sensi del Reg. U.E. 2016/679, sulla gestione e sulle modalità di trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla stipulazione ed esecuzione del presente Contratto.
In particolare, per quanto concerne l’espletamento dell’attività oggetto del presente Contratto, la Struttura, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, accetta la nomina, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali e sensibili, acquisiti in relazione alle attività svolte ai sensi del precedente art. 1 e si impegna all’osservanza delle istruzioni allegate (Allegato B)
Articolo 8- Durata del Contratto
Il presente Contratto decorre dal 03/05/2021 ed ha validità fino al 31/12/2021.
Le Parti concordano che è facoltà dell’ASL poter recedere, in ogni momento, dal presente Contratto mediante comunicazione scritta da inviare alla Struttura a mezzo PEC. Il recesso produrrà effetti immediati dalla notifica alla Struttura della predetta comunicazione.
Articolo 9 – Bollo e registrazione.
Le spese di bollo spettano in parti uguali.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986 n. 131 il Contratto è soggetto a registrazione in caso di uso.
Articolo 10 - Foro competente.
Il presente Contratto è regolato dalla Legge della Repubblica Italiana.
Le controversie derivanti dall’interpretazione di modalità esecutive o di validità del Contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria del foro di Asti.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA
Xxxxxxxxx XXXXXXXXX
IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL CN2
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX
Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005