Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste Via del Farneto 3 – 34142 TRIESTE
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxx 0 – 00000 XXXXXXX
Appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei Lavori di realizzazione di un asilo nido aziendale nel comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste
− CIG n. 4283021CBA
− CUP n. E99H11000650002
Schema di contratto d’appalto (appalto integrato) - art. 53, comma 2, lettera b)
L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ammonta a complessivi € 499.250,00= (di cui €. 488.000,00= soggetto a ribasso), oltre ad IVA di legge ed oneri previdenziali - se dovuti - sull'ammontare del compenso per la progettazione esecutiva, ed è definito come segue:
Importo esecuzione lavori | 450.000,00 |
Oneri per attuazione piani di sicurezza (non ribassabili) | 11.250,00 |
Importo previsto per arredi fissi | 20.000,00 |
Corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva | 18.000,00 |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO - €. | 499.250,00 |
Il Progettista del Progetto Definitivo
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxx
Indice:
PREMESSA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere e/o dei servizi. Articolo 6 Penale per i ritardi.
Articolo 7 Sospensioni o riprese dell’intervento. Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore.
Articolo 9 Contabilità delle opere. Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Controversie.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 22 Obblighi assicurativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Repertorio n. dd.
CONTRATTO D’APPALTO INTEGRATO
per l'esecuzione dei Lavori di realizzazione di un asilo nido aziendale nel comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e conseguenti e successive attività specialistiche e di manutenzione programmata.
L’anno duemiladodici , il giorno del mese di , nella sede dell’Azienda appaltante, presso l’ufficio di , avanti a me, dott.
sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell0’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste,
codice fiscale e partita IVA , che rappresenta nella sua qualità di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; b)-
nato a il , residente in , via , in qualità di dell’impresa con sede in , via ,
codice fiscale e partita IVA , che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; nonché l’impresa (1) con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
PREMESSO
a) che con deliberazione , esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo inerente l’intervento concernente i Lavori di realizzazione di un asilo nido aziendale nel comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e conseguenti e successive attività specialistiche e di manutenzione programmata; Progetto definitivo che espone una spesa totale di euro ;
b) che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio dell’AOUTS n. in data , l’intervento è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sulle opere e servizi in appalto pari al %
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data , rubricato al protocollo n. ;
e) che la progettazione esecutiva è affidata a in quanto appartenente allo staff tecnico oppure raggruppati per la progettazione in qualità di mandanti oppure progettisti su indicazione dell’appaltatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dell’intervento citato in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 4283021CBA
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: E99H11000650002
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro
) di cui:
(diconsi euro
Importo esecuzione lavori | |
Oneri per attuazione piani di sicurezza (non ribassabili) | |
Importo previsto per arredi fissi | |
Corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva | |
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO - euro |
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle opere e servizi appaltati.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalla documentazione tecnico- amministrativa posta a base d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni/forniture/servizi indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore;
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. L’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo , presso
.
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
3. Come risulta dal documento allegato « » al presente contratto è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN:
IT - - - - .
5. L’appaltatore che non conduce l’intervento personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione delle opere e dei servizi a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle opere e/o dei servizi. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere e dei servizi .
(opzione 1: inizio progettazione post-contratto)
1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il progetto deve essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;
(opzione 2: inizio progettazione in caso di necessità ed urgenza della stazione appaltante, già avvenuto prima della stipula del contratto)
1. In data l’appaltatore ha ricevuto l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi degli articoli 153, commi 1 e 4, 169, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni:
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro ( ) giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1 ed essere corredato dal piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato;
b) deve essere redatta presso ;
c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, e comunque, entro venti giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.
5. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa completo del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione firmato da parte di tecnico abilitato per tale elaborato, non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna delle opere e dei servizi .
Per i motivi di cui al comma 1, le opere saranno consegnate e iniziate entro ( ) giorni dall’approvazione di cui al comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare la posa in opera degli impianti è fissato in ( ) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna da parte della stazione appaltante.
(consegna articolata in più parti)
8. La consegna di cui al comma 6 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 7 è riferito all’ultimazione integrale delle opere e delle attività di configurazione;
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle opere impiantistiche e servizi di configurazione o per le scadenze fissate nel programma temporale delle opere impiantistiche e servizi è applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dell’intervento di posa in opera, nella ripresa delle opere impiantistiche e servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma di fornitura e posa in opera, in proporzione agli interventi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste. A tale scopo l’aggiudicatario sarà invitato a produrre preliminarmente un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere e dei servizi così come risultanti dalla proposta d’offerta elaborata ed approvata.
Articolo 7. Sospensioni o riprese delle opere e dei servizi .
1. È ammessa la sospensione delle opere e/o dei servizi su ordine del direttore delle opere impiantistiche e servizi ovvero del direttore dell’esecuzione del contrato, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dell’intervento, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione delle opere e/o dei servizi permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione delle opere e/o dei servizi senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore delle opere impiantistiche e servizi ovvero al direttore dell’esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle opere e/o dei servizi se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle opere e/o dei servizi oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle opere e dei servizi , qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni delle opere e/o dei servizi previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto come funzionali all’andamento delle opere e/o dei servizi e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento e/o di quelli scaturenti dalla documentazione tecnica ed amministrativa del progetto definitivo approvato dall’AOUTS.
2. In ogni caso si intendono comprese nelle opere e/o nei servizi e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere o delle specifiche aree d’intervento;
b) il trasporto di qualsiasi bene, attrezzatura, materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dell’intervento;
d) eventuali rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (4);
e) le vie di accesso alle aree di sistemazione delle opere impiantistiche;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dell’esecuzione del contratto;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (5).
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero del direttore delle opere impiantistiche e servizi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità.
1. La contabilità è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa a base di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione delle opere impiantistiche e servizi ovvero del direttore dell’esecuzione del contratto, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del
D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.
3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, a favore dell’appaltatore, direttamente a favore dei progettisti.
3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, secondo quanto già previsto nella documentazione tecnico-amministrativa costituente il progetto definitivo.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, dalla data di ultimazione delle opere.
6. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le opere , forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge 136/2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. I pagamenti al fornitore avverranno a 60 gg DFFM, in SAL ripartiti secondo le previsioni del capitolato prestazionale.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare della rata di acconto ovvero del 1° S.A.L., per il quale non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro due mesi dall’ultimazione delle opere impiantistiche ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione e per tutto il tempo proposto in sede di offerta; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in ogni caso il periodo di manutenzione è pari a quello offerto dalla ditta in sede di gara.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) xxxxx nell'esecuzione delle opere o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione del contratto, circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’intervento;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle opere impiantistiche e servizi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle opere impiantistiche e servizi senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell’intervento nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto offerte e convenute e alla finalità primaria dell’intervento;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’intervento, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m)ogni altra causa prevista dal Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza della qualificazione all’esecuzione dell’intervento per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all’appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore delle opere impiantistiche e servizi e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Nola con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dell’intervento, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i le opere.
5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle opere e dei servizi , quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998,
n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n. 252 del 1998 e, comunque, avendo acquisito agli atti l’apposita certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
3. Si dà atto che in adempimento al protocollo di legalità sono stati trasmessi alla competente Prefettura gli elementi di cui al predetto protocollo con nota prot. n° del , che è stato acquisito agli atti della Prefettura di ; in data ; Sono pertanto trascorsi i previsti 45 giorni per cui la stazione appaltante può procedere alla stipula del contratto.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, le opere ed i servizi che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 37, comma 11, e dall’art. 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante
numero
in data
rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di
pari al per cento dell'importo del presente contratto.
per l'importo di euro
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle opere impiantistiche e servizi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
, con polizza numero
in data
rilasciata dalla
società/dall'istituto agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), ripartito come da documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ).
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero l’appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata delle opere impiantistiche e servizi e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari all’importo del quindici per cento di quello progettato.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) la documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;
d) il crono programma di realizzazione dell’intervento impiantistico e dei servizi successivi connessi;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. I suddetti documenti pur facendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso .
(se del caso)
3. Ai sensi dell’articolo 137, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
a) ;
b) ;
c) .
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nonché per quanto scaturente dalla documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al D.Lgs. 104/2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che le opere ed i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore