Principali ed essenziali condizioni contrattuali di convenzione
PROPOSTA DI CONVENZIONE | categoria merceologica | codice | |||
Alla Fondazione ENPAM Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX 00 00000 Xxxx | |||||
Società proponente | |||||
Settore | |||||
Con sede in via | Città: | Pr. | |||
Tel | Fax: | E-mail: | |||
Sito internet | Altro: | ||||
Breve descrizione dei prodotti/servizi offerti | |||||
Rappresentante | |||||
Proposta di vantaggio: | |||||
Documenti allegati: | |||||
Copertura territoriale: | Nazionale | Regionale | Comunale | ||
Principali ed essenziali condizioni contrattuali di convenzione
Art. 1. definizioni
Sono definiti:
“Fondazione” la Fondazione ENPAM, Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, persona giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 509/94;
“SSI” il Servizio Servizi Integrativi della Fondazione
“Società proponente” la società che propone alla Fondazione la Convenzione;
“Convenzione” l’insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall’insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e la Fondazione;
“Beneficiari”: gli iscritti alla Fondazione, i dipendenti della Fondazione, degli Ordini dei Medici, della FNOMCeO e i familiari delle categorie menzionate(eccetto che per i servizi finanziari).
Art. 2. tipologia dell'accordo
La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e/o nei documenti allegati.
Art. 3. clausola miglior offerta
Qualora la Società proponente dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, la stessa Società si impegna ad adeguare la Convenzione all’offerta più vantaggiosa senza che la Fondazione ne faccia esplicita richiesta e dandone immediata comunicazione alla Fondazione stessa;
Qualora la Società proponente pubblichi su proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione, dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliorie offerte.
La fondazione aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in melius, determinanti l’offerta più vantaggiosa.
Art. 4. eventuali modifiche
La Società proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'art 3, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, deve ricevere autorizzazione scritta da parte della Fondazione, fatta salva la facoltà degli istituti di credito di inviare aggiornamenti mensili dei tassi come previsto dai regolamenti bancari.
Art. 5. utilizzo del marchio
La Società proponente concede alla Fondazione il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all’utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi
oggetto della Convenzione.
Per l'utilizzo del marchio della Fondazione la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta.
Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.
Art.6 comunicazione dell'offerta
La Fondazione si riserva di comunicare ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione fornendo agli stessi materiale informativo.
In particolare la Fondazione potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente si obbliga a trasmettere alla Fondazione entro 10 giorni dall’approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all’intervenuta effettiva ricezione, in favore della Fondazione, di tutto il materiale informativo occorrente.
La Fondazione, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 3 e 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.
Art. 7. materiale informativo digitale
La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 6 seguendo le specifiche digitali che verranno concordate con il SSI. La Fondazione si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.
Art. 8. resoconto sulle adesioni
La Società proponente si impegna a fornire semestralmente alla Fondazione un documento di sintesi con le adesioni alla Convenzione e ogni altro dato che dovesse essere richiesto dal SSI.
Art. 9. clausola di risoluzione
È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione.
La risoluzione si verificherà di diritto quando al parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. La Fondazione si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l’intevenuta risoluzione, anche le cause che l’hanno determinata.
Art. 10. durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata annuale con tacito rinnovo.
È facoltà per ciascuna delle parti (Fondazione e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione mediante lettera raccomandata in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione.
La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in coso d’esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.
La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.
Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.
Art. 11 esclusione di impegni della Fondazione
È espressamente accettato e convento che, in capo alla Fondazione, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.
Art. 12. legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di ROMA.
Art. 13 codice etico
La società proponente dopo aver preso visione del codice etico della Fondazione (presente sul sito Enpam all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx- content/uploads/Codice_etico_Enpam_ver3_0-1.pdf) dichiara:
• di conoscere i principi del nuovo codice etico della Fondazione ENPAM versione 3.0 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enpam
n. 74 del 13 Ottobre 2022,
• di impegnarsi a non adottare alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione o i suoi destinatari a violare i princìpi in esso previsti, anche contenuti in protocolli di legalità e patti di integrità
Art. 14 privacy
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (“GDPR”) la società proponente dichiara di aver preso visione dell’ ‘informativa fornitori’ disponibile sul sito della Fondazione (al link xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx) e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa
Sono espressamente e specificamente approvate per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 La Società proponente la Fondazione