AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
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All. 2
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
OGGETTO: Procedura di gara da esperire nella forma della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, let. b) della L. 120/2020, per la conclusione, con un unico operatore economico, di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura e posa in opera della segnaletica di orientamento e di sicurezza presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti, per un importo complessivo pari ad € 80.000,00 IVA esclusa e per la durata di 36 mesi.
C.I.G.: 876527341A
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente documento descrive la fornitura di segnaletica interna ed esterna, da installarsi presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti.
La formulazione del presente Capitolato è stata operata tenendo conto dei seguenti elementi, che dovranno condizionare le scelte delle ditte partecipanti nel formulare le proprie valutazioni economiche da porre a base di gara:
1. appaltatore dovrà tenere conto che attualmente, presso le strutture della ASL di Rieti è già installata segnaletica modulare “linea del sistema vista”, con forma convessa, caratteristiche di estrema semplicità e intercambiabilità nella gestione del messaggio e particolari finiture estetiche, con inserimento di molteplici inserti, carta, plastica, metallo, laminati. Soluzioni di forme e larghezze diverse, vasta gamma di misure e forme per poter trovare soluzioni per qualsiasi segnaletica richiesta.
2. la offerta terrà conto delle difficoltà pratiche connesse con la movimentazione attraverso locali anche occupati da personale in attività, o da attrezzature varie, apparecchiature anche di tipo elettronico, o attraverso luoghi o zone di passaggio da lasciare a disposizione del personale e/o del pubblico;
3. Nel realizzare le proprie forniture, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, o richiesta di indennizzo di qualsiasi tipo o genere, derivante da una insufficiente od inesatta valutazione degli elementi sopra menzionati.
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto la fornitura e messa in opera della segnaletica interna ed esterna, da installarsi presso le strutture ed i presidi della A.S.L. di Rieti riassunti nel prospetto allegato (Allegato n. 2.1).
Costituisce oggetto della prestazione da fornirsi da parte dell'impresa aggiudicataria l'esecuzione di un insieme eterogeneo e discontinuo di interventi che non possono essere previsti a priori.
La segnaletica da fornire e porre in opera è specificata nell’listino prezzi allegato al presente Capitolato (Allegato n. 2.2).
La prestazione è a misura e quantificata progressivamente applicando alla fornitura richiesta i prezzi allegati al presente Capitolato, al netto del ribasso offerto in fase di gara, fino al
raggiungimento dell’importo massimo previsto nel contratto, o alla scadenza del termine contrattuale.
Le prestazioni di cui sopra devono essere eseguite in qualunque struttura e/o presidio della
A.S.L. di Rieti dislocate nell’ambito del territorio provinciale di Rieti senza che l’appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità o oneri di qualsiasi genere.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, quindi, senza una nuova procedura di affidamento, nei modi e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, stimato in mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo per la fornitura e posa in opera e di quanto altro previsto nel presente capitolato a base di gara viene stabilito in € 80.000,00 (euro settantamila/00) IVA esclusa; gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari ad € 300,00 – per il dettaglio si rinvia al DUVRI (Allegato 2.3 al presente Capitolato).
L’importo come sopra determinato rappresenterà il valore indicativo della prestazione esigibile.
Art. 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto, salvo la scadenza anticipata derivante dal raggiungimento dell’importo contrattuale.
Art. 4 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La caratteristica dei prodotti da installare, per ragioni di continuità ed efficienza, è relativa alla fornitura in opera di un sistema completo di segnaletica MODULARE “linea del sistema vista” a superficie convessa così come descritte nell’allegato Listino Prezzi, che sia in grado di offrire le seguenti prestazioni/indicazioni, che comunque saranno di volta in volta fornite dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni regionali vigenti:
1) garantire a pazienti, visitatori e dipendenti le informazioni necessarie agli orientamenti e alla regolamentazione dei flussi esterni ed interni; indicare le limitazioni dei percorsi; fornire informazioni primarie circa le attività svolte nei diversi ambiti;
2) fornire strumenti di ausilio per le persone portatrici di abilità diverse o ipovedenti, mediante strumenti di colorimetria, pittografia e altro che consentano la migliore fruizione;
3) soluzioni che, oltre a favorire la migliore ed efficace comunicazione, adotti soluzioni grafiche che si armonizzino con il contesto, che stimolino la serenità e il senso di accoglienza;
4) Tutte le scritte dovranno adottare un unico tipo di carattere, maiuscolo e minuscolo a seconda delle esigenze.
5) Il sistema di insegne modulari, deve essere interamente costruito in materiali resistenti meccanicamente e stabili dimensionalmente. I pannelli fronte e retro dovranno preferibilmente essere curvi secondo le dimensioni modulari, e devono avere spessore adeguato a garantire resistenza .
6) I colori devono essere scelti dal direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) o suo delegato su tutta la gamma RAL.
Tutte le tipologie faranno parte dello stesso sistema di segnaletica, che dovrà consentire la realizzazione dei vari elementi facenti parte di un impianto completo, mantenendo uniformità di funzionalità e di design.
Art. 5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
L'Affidatario dovrà indicare alla committenza i riferimenti e i recapiti telefonici del Responsabile del Servizio cioè della persona in capo alla quale è assegnata la responsabilità alla gestione.
Art. 6 TEMPO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
Il termine per la esecuzione ed il completamento in opera della fornitura, è fissato in un massimo di 5 giorni lavorativi e comunque secondo il cronoprogramma concordato con il D.E.C. o suo delegato.
La ditta appaltatrice, prima della consegna dei materiali oggetto della fornitura, dovrà dare avviso verbale o scritto al direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), della data ed ora di inizio delle operazioni di scarico, e dell’inizio delle operazioni di montaggio.
Art. 7 INVARIABILITA’ DEL PREZZO CONTRATTUALE
Il prezzo offerto (ribasso sul listino prezzi) si intenderà valido per tutta la durata del contratto.
Art. 8 PENALITA’ PER RITARDATA ULTIMAZIONE
Qualora la fornitura o parte di essa, non venga completata o approvata dal direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) o suo delegato e quindi consegnata nei termini fissati, la ditta aggiudicataria sarà assoggettata al pagamento di una penale pari l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%.
Nel caso di revoca della aggiudicazione, l’Azienda, senza necessità di messa in mora, e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all’incameramento, a titolo penale, del deposito cauzionale definitivo, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere, a tutela dei propri interessi.
Art. 9 CONSEGNA E COLLAUDO DEFINITIVO DELLE FORNITURE
La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne e la posa in opera della segnaletica entro e non oltre i termini concordati con il D.E.C. o suo delegato.
Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.
I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
I beni forniti devono essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione od a vizi di materiali impiegati.
La consegna avverrà a totale costo e cura della ditta, fino alla sede definitiva di uso delle forniture.
La verifica di conformità della fornitura deve essere intesa come la verifica, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), della perfetta corrispondenza tra quanto fornito/installato e quanto richiesto dalla SA.
La verifica di conformità deve accertare che la segnaletica sia stata regolarmente installata e che soddisfi l’esigenza per essa prevista e siano conformi alle indicazioni contenute nel presente capitolato speciale.
Art. 10 GARANZIA DEI MATERIALI
L’esito favorevole della verifica di conformità, non esonera comunque la ditta appaltatrice, dalla garanzia dovuta a termine di legge per vizi occulti e difetti non apparenti.
I materiali forniti sono coperti da garanzia di buona esecuzione, che si intende concessa per il periodo minimo di 2 (due) anni decorrenti dalla data di ultimazione dell’installazione, e riferita
alla qualità dei materiali impiegati, alla perfezione delle lavorazioni, alla efficienza dei meccanismi e delle parti costruttive.
La ditta resta responsabile per eventuali difetti che si manifestassero, anche se tali imperfezioni non sono state riscontrate in sede di verifica di conformità, per la durata di detto periodo, come resta comunque responsabile, di vizi occulti nei materiali, in qualunque momento essi si dovessero verificare.
Le eventuali riparazioni e/o sostituzioni, saranno poste tutte a carico della ditta medesima.
ART. 11 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E RISARCIMENTO DANNI
La Ditta aggiudicataria è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale nonché dei danni cagionati a terzi ed all’assicurato in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'Azienda da ogni responsabilità conseguente, intendendo al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.
A tale riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, prima della stipula del contratto, a dotarsi di adeguata copertura assicurativa mediante la stipula di una polizza per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e prestatori d’opera, in conseguenza di eventi dannosi, anche accidentali, causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’aggiudicatario è tenuto a rispondere, nello svolgimento di tutte le attività previste dall’appalto.
Per quanto sopra, l’Impresa aggiudicataria rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, con piena liberazione della S.A. da ogni responsabilità.
Art. 12 TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri.
E’ tenuta altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell’ASL e fa sorgere il diritto per l’ASL al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
La Ditta appaltatrice esonera fin da ora l’ASL nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle annesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.
ART.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo quanto previsto nel presente Capitolato, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
a) sospensione della fornitura per fatto dell’appaltatore;
b) ritardo della consegna per un periodo di tempo superiore al trenta per cento di quanto programmato;
c) effettuazione di due sessioni di verifica di conformità con esito negativo;
d) reiterazione nel fornire prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti;
e) reiterati ritardi nelle consegne, nonché nelle eventuali sostituzioni;
f) in caso di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo dell’appaltatore ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuto in seguito alla stipula del contratto;
In tali circostanze la SA potrà dichiarare l’intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni delle proprie intenzioni.
Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’appaltatore, quest’ultimo non abbia provveduto a sanare completamente l’inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.
La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo, in conformità a quanto disposto dall’articolo 108 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14 GARANZIA DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 103 della D.Lgs 50/2016 è fissata nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto di appalto. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l’Amministrazione avesse a subire. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti in vigore, in quanto applicabili.
Questa ASL potrà variare o annullare il contratto in qualsiasi momento, qualora eventuali disposizioni regionali in materia di riorganizzazione del Servizio Sanitario dovessero modificarne l’attuale assetto.
Allegato n. 2.1 “Elenco Sedi ASL Rieti”; Allegato n. 2.2 “Listino Prezzi”; Allegato n. 2.3 “D.U.V.R.I.”.
Il Responsabile del Procedimento
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx