COMUNE DI CUNEO
COMUNE DI CUNEO
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Servizi di architettura e ingegneria nell’ambito del progetto per l’intervento di realizzazione del percorso ciclabile Cuneo – Limone Piemonte (EUROVELO 8 ) che rientra nei finanziamenti assegnati dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “Percorsi ciclabili sicuri”
Disciplinare di incarico per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
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Il Dirigente del Settore Il Responsabile del Procedimento
Capitolo I
Norme generali
1. Oggetto e descrizione dell’appalto
L’Amministrazione comunale ha partecipato, in qualità di capofila, al bando della Regione Piemonte denominato “Percorsi ciclabili sicuri” presentando la propria candidatura per l’intervento di realizzazione del percorso ciclabile Cuneo – Limone Piemonte (EUROVELO 8). La candidatura oggetto di finanziamento riguarda il percorso ciclabile che percorre il tratto di itinerario ciclabile transfrontaliero denominato EUROVELO 8 nei comuni di Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Vernante e Limone Piemonte. Lo studio di fattibilità a suo tempo predisposto viene pertanto allegato al presente disciplinare di incarico come base per la successiva progettazione. L’appalto ha quindi per oggetto la redazione del definitivo ed esecutivo, nonché i successivi servizi per la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nel rispetto di quanto segue.
A tal fine si evidenzia che la stazione appaltante si riserva, in opzione al momento dell’approvazione del progetto esecutivo, di affidare direttamente l’incarico di direzione e contabilità lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione del percorso ciclabile sopra descritto al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice vista la necessità di rispettare le procedure di concertazione tra gli Enti coinvolti nell’esecuzione dell’opera, che interesserà ogni fase della stessa a partire dalla progettazione e fino alla conclusione dei lavori, oltre ad una valutazione di opportunità, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di procedere in due fasi distinte all’imputazione della spesa sul Bilancio di Previsione comunale su anni finanziari differenti, nel rispetto del cronoprogramma di rendicontazione delle spese a valere sul finanziamento assegnato dalla Regione Piemonte nell’ambito del bando “Percorsi ciclabili sicuri” (D.G.R. 12-5648 del 25 settembre 2017).
L'importo presunto complessivo dell’intervento posto a base di gara per il quale si affidano i servizi di cui sopra è previsto in € 1'831'283,90 ed è sommariamente circoscritto, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, in:
▪ Strutture (S.04): € 831’283,90
▪ Infrastrutture per la mobilità (V.02): € 1’000'000,00
L'incarico professionale, nel rispetto dell’opzione sopra citata, prevede le seguenti prestazioni:
a. redazione del progetto definitivo ed esecutivo, comprensivi degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III «Progetto definitivo» e Sezione IV «Progetto esecutivo» del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
servizi e forniture in attuazione delle dir»e[intstegiuitvo peer b2rev0ità04/17 “Regolamento”], e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;
b. redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione dell’opera, richiesti dalla vigente normativa in materia a titolo di esempio (Vincoli ambientali e idrogeologici, ecc.);
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c. redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l’ottenimento delle autorizzazioni e la realizzazione dei lavori;
d. redazione del piano particellare di espropri e di tutte le pratiche occorrenti per l’occupazione delle aree e per la liquidazione degli oneri di esproprio
e. redazione del capitolato speciale d'appalto e supporto alla definizione della prescrizione necessaria alla redazione del bando di gara dei lavori, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" [in seguito per brevità “Codice”] e in particolare dei criteri per la formulazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
f. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
g. direzione dei lavori e controllo tecnico, contabile e amministrativo: misurazione, contabilità e liquidazione delle opere eseguite; sorveglianza e assistenza continuativa in cantiere con redazione di tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti l’esecuzione dell’intervento; collegamento efficace e continuativo con l’amministrazione comunale per tutta la durata della prestazione affidata; adempimenti e compiti previsti dalla Parte II, Titolo IX del Regolamento;
h. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e dell’articolo 151 del Regolamento;
i. relazione periodica — con cadenza almeno settimanale —, in cantiere o presso la sede del Comune, con il responsabile unico del procedimento [in seguito per brevità R.U.P.] in merito alla situazione dei lavori, con particolare riferimento al rispetto del crono programma e della sicurezza;
j. redazione di elaborati, documentazione, certificazioni e dichiarazioni necessari per il completamento delle opere e per la loro messa in esercizio, nonché per l’ottenimento dei fondi di finanziamento.
Relativamente ai punti g, h, i e j del precedente elenco, si rimarca che la stazione appaltante si riserva, in opzione al momento dell’approvazione del progetto esecutivo, di affidare direttamente tale parte di incarico al progettista ai sensi dell’art. 157, comma 1 del Codice.
Il compenso per la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sarà ovviamente quello determinato nel presente bando, tenendo conto del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
2. Modalità di espletamento dell’incarico
La progettazione definitiva ed esecutiva dovrà essere sviluppata in conformità a quanto contenuto nel progetto di fattibilità approvato con D.G.C. n. 79 del 19/03/2018 e sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale e dal R.U.P., fatto salvo quanto previsto all’art. 1 del presente disciplinare.
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Il professionista potrà comunque proporre soluzioni progettuali – in accordo con l’Amministrazione comunale – migliorative rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, sulla base della propria esperienza professionale e mediante il confronto con
altre realtà, tenendo anche in considerazione il raccordo degli interventi in esame con le aree limitrofe e la loro vocazione funzionale.
Nell’attività di progettazione il professionista dovrà confrontarsi con il comitato tecnico nominato dai Comuni attraversati dal tracciato unitamente a svolgere una serie di incontri sul territorio per la condivisione del progetto con la cittadinanza e il tessuto economico.
Il progetto esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta, salvo i casi consentiti dalla legge, e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione del progetto il professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nella redazione del progetto il professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni dell’amministrazione, impartite dal R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del progetto, senza pretesa alcuna di maggiori compensi.
Fino al momento dell’approvazione del progetto esecutivo e comunque anche dopo tale adempimento, il progettista è inoltre tenuto a:
✓ collaborare fattivamente per l’ottenimento di pareri preventivi, nulla osta o autorizzazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni previsti per la realizzazione dell’opera progettata dalla normativa vigente;
✓ illustrare il lavoro svolto in tutte le sedi istituzionali, amministrative e/o di controllo, eventualmente convocate in conferenza dei servizi, al fine anche di acquisire tutti i necessari favorevoli pareri autorizzativi;
✓ introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole e allegati che si rendessero necessari per l’ottenimento di pareri, nulla osta e autorizzazioni di legge, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
L’amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell’iter di progettazione, anche attraverso incontri con il professionista, senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tale scopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell’incontro con preavviso di almeno tre giorni.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte dal professionista garantendo alla stazione appaltante che le stesse siano effettivamente eseguite e condotte dai vari professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione. Il professionista si impegna e obbliga, pertanto, affinché i vari professionisti garantiscano la loro presenza e partecipazione in occasione di incontri, riunioni, sopralluoghi e verifiche nel corso dell’espletamento dell’incarico oggetto del presente contratto.
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Il R.U.P. o una commissione di verifica — composta da tecnici appositamente incaricati dalla stazione appaltante in conformità all'articolo 26 del Codice — valuterà la corrispondenza degli elaborati del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera alle richieste della stazione appaltante, nonché la loro conformità alla normativa. Il professionista si impegna e obbliga a partecipare ai lavori del R.U.P. e/o della commissione di verifica e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all’espletamento dell’attività di verifica ogni qual volta gli sia richiesto. Parimenti il
professionista garantisce la partecipazione alle riunioni con il R.U.P. e/o con la commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, da parte dei professionisti che, in conformità all’offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell’incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro indicata dal professionista nell’offerta formulata in sede di gara.
Il professionista è tenuto a svolgere l’attività di progettazione controllandone l’avanzamento rispetto ai tempi e ai costi previsti sulla base di programmi di dettaglio. Il professionista dovrà inoltre, con cadenza almeno quindicinale e comunque ogni qualvolta richiesto dalla stazione appaltante, produrre i risultati di tale programmazione al fine di verificare il rispetto dei tempi e dei costi previsti nel contratto.
Nella redazione del piano di sicurezza e coordinamento (in seguito per brevità “P.S.C.”) il professionista dovrà attenersi alle fasi costruttive e agli elaborati di cui al progetto dei lavori in questione, di concerto con il R.U.P., con impegno a eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del piano stesso. Il P.S.C. dovrà essere redatto secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. e con i contenuti minimi di cui all’allegato XV del decreto legislativo stesso.
3. Termini per la progettazione
La documentazione progettuale dovrà essere consegnata all’amministrazione comunale entro i seguenti tempi:
✓ progetto definitivo: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P.;
✓ progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione scritta da parte del R.U.P..
Si evidenzia che il professionista incaricato dovrà comunque operare in modo da permettere alla stazione appaltante il rispetto delle tempistiche previste dalla Regione Piemonte nell’ambito del finanziamento assegnato sulla base del bando “Percorsi ciclabili sicuri” (D.G.R. 12-5648 del 25 settembre 2017).
Nel computo dei termini di cui sopra non si tiene conto del periodo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione da parte dell’amministrazione comunale. Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del progetto o nuova stesura anche parziale perché lo stesso non risulta gradito all’amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all’articolo 17 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione del contratto saranno anch’essi ridotti proporzionalmente al nuovo termine di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’ articolo 1456 codice civile, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione.
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È in facoltà dell’amministrazione non approvare il progetto e rinviare lo stesso al progettista per l’elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell’amministrazione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
4. Elaborati progettuali
Gli elaborati relativi a ciascuna fase progettuale dovranno essere consegnati all’amministrazione comunale in due copie, di cui una su supporto cartaceo (firmata e timbrata da tutti i soggetti partecipanti alla progettazione) e una su supporto magnetico (in formato Autocad versione 2010 sul modello base adottato dal Comune di Cuneo che verrà fornito al professionista e che è pubblicato sulla pagina Internet del Comune di Cuneo - Settore Lavori Pubblici e Ambiente per i disegni e in formato Word per gli elaborati descrittivi), oltre a quelle necessarie per l’espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse alle prestazioni di cui al precedente articolo «Oggetto e descrizione dell’appalto».
Al fine di consentire alla stazione appaltante una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il professionista deve presentare su supporto idoneo i file del progetto definitivo ed esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.
All’atto della consegna, il R.U.P., in contraddittorio con il professionista, provvederà alla verifica formale della completezza degli elaborati di progetto in ogni sua fase, documentata da apposito verbale.
5. Documentazione per autorizzazioni e nulla osta
Il professionista, in ogni caso, è tenuto a predisporre e consegnare alla stazione appaltante tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti) al rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione.
6. Modifiche ai progetti
Il progettista è tenuto a introdurre nel progetto, anche se questo è già stato elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, sino alla definitiva approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.
Gli elaborati contenenti le modifiche e le integrazioni di cui al comma precedente dovranno essere presentati all'amministrazione comunale entro 15 giorni dalla richiesta al professionista.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione a eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire nella materia.
Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze, impreviste o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione comunale nel presente disciplinare e nel bando di gara.
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Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto l'amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o le aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.
Per quanto riguarda le varianti dovute a errori od omissioni progettuali riscontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori, la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di riprogettazione delle opere e ai maggiori oneri che l'amministrazione dovrà sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.
7. Luogo di esecuzione dell’appalto
Il luogo oggetto della prestazione è il Comune di Cuneo, il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Comune di Roccavione, il Comune di Robilante, il Comune di Vernante e il Comune di Limone Piemonte.
Capitolo II
Obblighi a carico dell’affidatario
8. Garanzia definitiva
In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 — comma 1 — del Codice.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell’esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.
9. Domicilio e responsabilità
L’appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l’amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all’appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
L’aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere sodisfatto dall’operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all’appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].
10. Norme di relazione
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L’aggiudicatario deve comunicare, al momento dell’affidamento dell’appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del contratto.
L’aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento dell’appalto. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all’appaltatore.
11. Osservanza delle leggi e dei regolamenti
È fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l’appalto assunto.
Capitolo III
Rapporti fra affidatario e amministrazione comunale
12. Obblighi del committente
L’amministrazione si impegna a fornire ogni documento, analisi o studio a disposizione e a fornire ogni elemento e informazione, che siano di propria competenza, utili per lo svolgimento dell’iter progettuale.
13. Proprietà degli elaborati
Tutti gli elaborati, anche in formato digitale, dopo che sarà stato pagato il relativo compenso al professionista, resteranno di proprietà piena e assoluta dell'amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere sollevata eccezione di sorta.
Spetta parimenti all’amministrazione comunale la proprietà di qualsiasi eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall’attività di progettazione affidata con il presente atto. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso il Comune di Cuneo e a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l’attribuzione allo stesso dei diritti di sfruttamento di tali risultati, senza diritto del professionista a essere nominato quale autore di eventuali relativi brevetti.
In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, all'aggiornamento dei prezzi, anche senza interpellare il progettista.
Per le ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.
14. Incarichi di consulenza
L'amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, la collaborazione tecnica o artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione.
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I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto del presente disciplinare.
15. Vigilanza e controlli
L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
16. Garanzie e responsabilità
L’affidatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell’amministrazione comunale relativamente alla gestione dell’appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all’espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.
Sono da ritenersi a carico dell’appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’appalto affidato.
È a carico dell’affidatario l’onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell’appalto.
L’affidatario è tenuto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell’espletamento dell’appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni previste da questo disciplinare.
In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.
Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 300.000,00.
Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto affidato.
L’affidatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.
L’amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell’espletamento delle prestazioni oggetto di questo disciplinare.
L’affidatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.
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L'affidatario prima della firma del contratto deve presentare, una dichiarazione della compagnia di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati e, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 24, comma 4 , del codice, a garanzia di nuove spese di progettazione e maggiori
costi derivanti da varianti, nonché di danni derivanti da ritardi dovuti alla stessa progettazione esecutiva, con massimale pari a € 400'000,00.
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Tale polizza si intende regolarmente rilasciata se ha specifico riferimento ai lavori progettati e deve garantire quanto indicato all’articolo 269 del Regolamento.
Qualora l’amministrazione ritenesse in qualsiasi modo difettoso o inidoneo il servizio espletato oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare, potrà richiedere al professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine perentorio. Se errori o necessità di integrazione della progettazione, addebitabili all’opera di progettazione prestata, venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il professionista si impegna, a semplice richiesta del R.U.P., a inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o più persone qualificate affinché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere gli errori o a integrare gli elaborati progettuali. Qualora l’incaricato non provveda con prontezza ed entro i termini sopra stabiliti a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi della garanzia di cui al presente articolo. La garanzia sarà comunque richiesta dall’amministrazione ai sensi del presente articolo anche se il professionista sia intervenuto ad apportare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a eliminare “in toto” gli effetti del danno verificatosi imputabile all’opera di progettazione espletata.
La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 — comma 1, lettera e) — del Codice, resesi necessarie in corso di esecuzione.
L’incaricato non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto per gli interventi “sul posto” di cui sopra.
17. Inadempienze, ritardi e penalità
Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.
Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
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Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l’amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.
In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergano gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.
In tal caso al professionista sarà dovuto il 50% delle competenze professionali relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.
Capitolo iv
Personale
18. Struttura operativa
Per l’esecuzione dell’appalto l’affidatario deve assicurare la struttura operativa indicata in sede di gara.
19. Infortuni, danni e responsabilità
L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l’amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.
20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali
L’affidatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.
L’affidatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.
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L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro
L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 del materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Capitolo v
Norme relative al contratto
22. Forma del contratto e spese contrattuali
Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante1.
Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell’aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all’atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell’ufficio Appalti.
Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 105 — comma 1 — del Codice.
23. Determinazione dell’onorario
Conformemente all’offerta economica presentata in sede di gara, il compenso professionale per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato dal presente contratto, viene complessivamente determinato in Euro 254.550,80 e così distinto:
Prestazioni Progettuali | Compenso stimato Art, 4 D.M. 17.06.2016 | Spese e oneri accessori Art. 5 D.M. 17.06.2016 | Corrispettivo stimato Art. 1 c. 2 D.M. 17.06.2016 |
Progettazione definitiva | 58.312,19 | 8.163,71 | 66.475,90 |
Progettazione esecutiva | 32.048,62 | 4.486,81 | 36.535,43 |
Direzione lavori | 132.929,36 | 18.610,11 | 151.539,47 |
TOTALE | 254.550,80 |
Sono a carico dell'amministrazione il contributo integrativo di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 s.m.i. e l'imposta sul valore aggiunto nella misura di legge.
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Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri previdenziali, dell’aumento per incarico parziale, del rimborso di tutte le spese connesse all’incarico affidato e in particolare per eventuali rilievi, campionamenti, materiali, sopralluoghi, partecipazioni a riunioni e incontri, progettazioni specialistiche degli impianti e geologiche. Sono inoltre comprese le spese relative a
1 Articolo 32, comma 14, del Codice.
viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi ed eventuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.
Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il professionista potrà eventualmente servirsi sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinati.
Nel suddetto compenso è compresa la redazione di tutte le pratiche, con la documentazione a norma di legge e nelle copie richieste, nonché il rilievo, la restituzione grafica comprensiva di rendering su supporto magnetico delle aree oggetto d'intervento e delle aree contigue, comprese tutte le relazioni specialistiche (a puro titolo di esempio: geologica, geotecnica, sismica, idraulica, interferenze con sottoservizi, bonifica bellica) necessarie all'ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la realizzazione dell’opera.
Si precisa che l'onorario, come sopra determinato, anche se i progettisti sono riuniti pro- tempore in raggruppamento, sarà corrisposto una sola volta come si trattasse di un solo professionista e il mandato di pagamento sarà eseguito al Capogruppo anche in presenza di fatturazione separata. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, regolamenti o contrattuali.
I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le stesse modalità fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo «Liquidazione delle competenze».
24. Liquidazione delle competenze e modalità di pagamento
L'onorario e i compensi di cui all'articolo «Determinazione dell’onorario» saranno corrisposti, previa presentazione di parcella, come segue:
✓ quota relativa alla progettazione definitiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.;
✓ quota relativa alla progettazione esecutiva: entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.
✓ quota relativa alla direzione e contabilità dei lavori: in percentuale rispetto ai SAL emessi e entro 30 (trenta) giorni dalla data di attestazione di regolare esecuzione del servizio redatta dal R.U.P.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9
novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commercia—lcoimm,a 1a— denllaoLregmgea11 ndoveemlbrle 2’01a1,rn.ticol 180», dalla data di ricezione della fattura elettronica al protocollo comunale.
Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore e tracciabilità dei flussi finanziari.
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Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo disciplinare, inerente o conseguente all’appalto.
25. Sospensione dei pagamenti
L’amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell’appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'affidatario appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente disciplinare e dal contratto.
26. Subappalto
L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Conseguentemente, è richiesta la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga, con queste ultime, un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
Le predette attività potranno essere date in subappalto nel rispetto delle condizioni, dei termini degli obblighi indicati dall’articolo 105 del Codice.
27. Risoluzione del contratto — Sostituzione del comune
Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice.
Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
✓ abituale deficienza e negligenza nell’espletamento dell’appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte − il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
✓ eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
✓ apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicataria o di un’impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
✓ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
✓ messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
✓ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore.
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La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.
L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all’articolo 24 del testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.
28. Fallimento, successione e cessione dell’affidatario
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori.2
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta3.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.4
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Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall’articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.5
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
2 Articolo 110, comma 1, del Codice.
3 Articolo 110, comma 2, del Codice.
4 Articolo 48, comma 17, del Codice.
5 Articolo 48, comma 18, del Codice.
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.6
29. Recesso
La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.
Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all’appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:
a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
b. laddove l’aggiudicatario, pur dando corso all’esecuzione dell’appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo disciplinare non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull’equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all’altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.
Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all’affidatario dell’appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l’ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.
In caso di recesso, all’appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l’escussione integrale della cauzione definitiva.
30. Divieti
È fatto tassativo divieto all’affidatario richiedere a terzi somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente disciplinare.
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6 Articolo 48, comma 19, del Codice.
31. Divieto di partecipazione ad appalti
È fatto divieto all’affidatario di partecipare all'appalto, nonché a eventuali subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione di cui al presente incarico7.
32. Avvio dell’appalto in pendenza della stipulazione del contratto
Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice.
33. Controversie
I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora del professionista.
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite a un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dal professionista, uno scelto dall'amministrazione e il terzo scelto di comune accordo fra le parti o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cuneo.
In pendenza del giudizio arbitrale il professionista non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria8.
34. Novazione soggettiva
Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente disciplinare è riferito.
35. Inefficacia del contratto
Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 44 della delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
36. Varianti
Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
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Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall’articolo 106 del Codice.
7 Articolo 24, comma 7 del Codice.
8 Articolo 209, comma 2, del Codice.
Capitolo VI
Norme finali
37. Riferimenti normativi
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
38. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.
«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.
39. Obbligo di riservatezza
Le notizie relative all’attività oggetto del presente disciplinare, comunque venute a conoscenza del personale dell'affidatario nell’espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'affidatario o da parte dei collaboratori dallo stesso per fini diversi da quelli previsti nel presente disciplinare.
40. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine l’affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.
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L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010
s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
L’amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
41. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro all»e, di ndoniapverecnondcluesonze d
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.
«Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come
previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
L’appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
42. Codice di comportamento
L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’arti»colo
di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.
Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell’articolo 2 — comma 3 del citato Xxxxxx.
43. Responsabile del procedimento
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Il responsabile unico del procedimento [RUP]9 è l’Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx, Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente – tel. 0000 000000 - fax 0000 000000 –– e-mail xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.
9 Articolo 31 del Codice.