Contract
Appendice a Polizza di Assicurazione IMI Financial Institution | Zurich Insurance plc Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese Preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3/1/08 al n.I. 00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia |
SL
UNITA’ | COMP. | NUMERO POLIZZA | NUM. APPENDICE | COP. PROVV. | RAMO | RISC. | COD. SBU. | SBU/INTERMEDIARIO ASSICURATIVO | COD. INTERM. | |||||||
C1 | P | 920B9743 | W52184/1 | 04 | B1 | 920 | /AON S.P.A. - MILANO | ACA/ |
CHI ASSICURIAMO | |||||||
CONTRAENTE/ASSICURATO | RISCHI COMUNI | CODICE FISCALE/P.IVA | |||||
Equita SIM S.p.A. | 10435940159 /10435940159 / | ||||||
VIA, NUMERO CIVICO | C.A.P. | LOCALITA’ | DOCUMENTO EMESSO IL | ||||
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 | 00000 | XXXXXX | 05 | 03 | 2018 |
DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO | ||||||||||||||||
DALLE ORE 00:00 DEL | ALLE ORE 00:00 DEL | DURATA | DISDETTA | RATEAZIONE | SCADENZA RATE IL | |||||||||||
01 | 01 | 2018 | 01 | 01 | 2019 | 01 | 00 | 000 | SOD | ANNUALE | 01/01 | |||||
Anni | Mesi | Giorni | Mesi | Annuale/Semestrale, Etc | Di ogni anno |
PREMIO DA PAGARE (EUR) - NOSTRA QUOTA (al netto dell’eventuale rimborso) | ||||||
PREMIO NETTO | ACCESSORI | IMPONIBILE | IMPOSTE | TOTALE EUR | TOTALE | |
Premio sino al 01/01/2019 | 65.439,67 | 65.439,67 | 14.560,33 | 80.000,00 | ||
Rate Successive | = | = | = | = | ||
PREMIO DA PAGARE (EUR) - AL 100% | ||||||
PREMIO NETTO | ACCESSORI | IMPONIBILE | IMPOSTE | TOTALE EUR | TOTALE | |
Premio sino al 01/01/2019 | 65.439,67 | 65.439,67 | 14.560,33 | 80.000,00 | ||
Rate Successive | = | = | = | = |
COASSICURAZIONE E DELEGA
GC1803PACA920B9743W52184-00102
L’assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in riparto, e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta del contratto devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria.
Per tutte le altre comunicazioni inerenti il contratto esse potranno essere eseguite tramite l’Intermediario assicurativo, cui l’Assicurato ha conferito il mandato, ma esse esplicheranno effetto solo e dal momento in cui la Compagnia Delegataria, venutane a conoscenza, vi aderirà espressamente confermandone l’efficacia contrattuale. Ogni modificazione dell’assicurazione che comporti variazione scritta del contratto sarà considerata operante a condizione che l’Intermediario assicurativo abbia ottenuto il consenso da ciascuna della Compagnie Coassicuratrici.
L’impegno di tutte le Compagnie Coassicuratrici risulta dal documento contrattuale firmato da ciascuna di esse oppure dall’ “Estratto Unico” firmato dalla Compagnia Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
Il Contraente o la Società di Intermediazione sua mandataria provvederà al versamento pro quota dei premi o degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto ad ogni singola Coassicuratrice contro rilascio delle relative quietanze, restando esplicitamente esclusa ogni e qualsiasi responsabilità solidale tra le Compagnie del riparto.
RIPARTO | |||||||
N. | COMPAGNIA | COD. | QUOTA % | N. | COMPAGNIA | COD. | QUOTA % |
1 | Zurich Insurance plc | 864 | 100,00 | 7 | |||
2 | 8 | ||||||
3 | 9 | ||||||
4 | 10 | ||||||
5 | 11 | ||||||
6 | 12 |
CODICI STATISTICI | ||||
V.I.P. POL. N. | FAC. GROUP | RISK NAME |
IL CONTRAENTE/ASSICURATO ...................................................................... | R | Z apprese | xxxxx Insurance plc ntanza Generale per l'Italia | |||||||
PERFEZIONAMENTO | ||||||||||
L’importo di Eur | a saldo del “premio sino al” è stato incassato oggi | L’ESATTORE ........................................ | ||||||||
L’INCASSO E’ STATO EFFETTUATO DA | ||||||||||
REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N. | DEL | L’INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ......................................... |
Polizza di Assicurazione IMI
Investment Management Insurance Financial Institution
GC1803PACA920B9743W52184-00102
Appendice di Rinnovo N° W52184/1
Con la presente appendice, che a tutti gli effetti forma parte integrante della suindicata polizza, si procede al rinnovo della copertura assicurativa dalle ore 00:00 del 01/01/2018 alle ore 00:00 del 01/01/2019 alle condizioni come da testo allegato.
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IMI
Investment Management Insurance
GC1803PACA920B9743W52184-00102
POLIZZA NUMERO: 920B9743 CONTRAENTE: EQUITA SIM S.P.A.
Avvertenze Importanti:
La presente copertura assicurativa è prestata nella forma "claims made", limitatamente alla responsabilità civile derivante dagli Atti illeciti specificati nel testo della polizza e precisamente nelle clausole di Garanzia A (RC manageriale), B (RC professionale), C (RC datoriale). Le Garanzie coprono soltanto le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l’eventuale Periodo di osservazione).
Nei termini ed alle condizioni di cui alla presente polizza, l’Assicuratore anticiperà le spese di difesa relative a qualsiasi Richiesta di risarcimento prima della sua definizione. Il massimale costituisce l’importo massimo che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente polizza per capitale, interessi e spese, salvo quanto disposto dall'art. 1917 del codice civile.
La Sezione 4 della polizza contiene esclusioni che delimitano il rischio oggetto della presente garanzia.
I seguenti documenti e dichiarazioni sono posti a base della stipulazione del presente contratto di assicurazione anche ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile:
la Proposta (compresa qualsiasi informazione, dichiarazione, attestazione ivi contenuta, nonché qualsiasi allegato, appendice o riferimento esterno);
qualsiasi altra informazione scritta fornita dal Contraente all’Assicuratore; e
qualsiasi altra dichiarazione rilevante fatta dal Contraente prima della data di decorrenza o di stipulazione della presente polizza.
Una dichiarazione è considerata rilevante se può influire sulla valutazione del rischio.
Si prega di leggere attentamente la presente polizza e di esaminare con il proprio intermediario di assicurazione la copertura offerta. I termini in grassetto rivestono specifici significati convenzionali per i quali si rinvia al Frontespizio ed alla Sezione 3. Definizioni, con l’esclusione di ogni altra e diversa interpretazione
(a) Frontespizio | Polizza numero: | 920B9743 | |||
1. Contraente | Equita SIM S.p.A. | ||||
2. Sede del Contraente | Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX | ||||
3. Data di decorrenza | Dalle ore 00.00 del 01/01/2018 alle ore 00.00 del 01/01/2019 | ||||
4. Data di continuità | 01/01/2017 | ||||
5. Data di retroattività | 26/01/2016 | ||||
6. Periodo di validità della polizza | Da: | 01/01/2018 | a: | 01/01/2019 | |
ore 00:00 del luogo in cui ha sede il Contraente. | |||||
7. Periodo di osservazione | In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l’Assicurato potrà acquistare un Periodo di Osservazione (Estensione 2.1) a fronte del pagamento del seguente premio addizionale non rimborsabile: 30 giorni: Nulla 1 (uno) anno: 50% del premio annuo 2 (due) anni: 100% del premio annuo 3 (tre) anni: 150% del premio annuo 4 (quattro) anni: 200% del premio annuo 5 (cinque) anni: 240% del premio annuo 6 (cinque) anni: 275% del premio annuo | ||||
8. Massimale e Sottolimiti (Garanzie A, B, C e E) | Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie A, B, C e E durante l’intero periodo di validità della polizza: EUR 10.000.000,00 | ||||
I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso: | |||||
Spese per mitigare il danno alla reputazione (Garanzia E): EUR 250.000,00 Spese di partecipazione alle indagini (Estensione 2.4): EUR 1.000.000,00 Spese di emergenza (Estensione 2.7): EUR 250.000,00 Postuma Amministratori in pensione (Estensione 2.9): EUR 0,00 Spese di difesa per eventi di Inquinamento (Articolo 4.4): EUR 750.000,00 | |||||
9. Franchigie | a) Per ogni Atto illecito manageriale: Nulla b) Per ogni Atto illecito professionale: EUR 250.000,00 (relativamente all’attività d’Investment Banking) EUR 100.000,00 (relativamente alle altre Richieste di risarcimento) Un’unica franchigia si applicherà a tutte le Richieste di risarcimento collegate (Articolo 5.4). | ||||
10. Spese di difesa (Garanzia D) | Ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale. | ||||
11. Ambito di validità territoriale | Tutto il mondo, con eccezione di qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata negli Stati Uniti d’America e/o basata sulle leggi degli Stati Uniti d’America dei suoi stati, territori o possedimenti (vedi Articolo 7.6). | ||||
12. Premio annuo | EUR 65.439,67 | ||||
Imposte (22,25 %) | EUR 14.560,33 | ||||
Premio annuo lordo: | EUR 80.000,00 | ||||
13. Assicuratore | Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia |
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Polizza / Appendice n° 920B9743 / W52184/1 Pag. V di 25
SOMMARIO
IMI - Investment Management Insurance Condizioni di Assicurazione
Pagina
1. GARANZIE 5
2. ESTENSIONI 6
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3. DEFINIZIONI 8
4. ESCLUSIONI 12
5. RICHIESTE DI RISARCIMENTO 16
6. DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 17
7. DISPOSIZIONI GENERALI 18
(b) 1. Garanzie
Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza - relative ad Atti illeciti compiuti successivamente alla Data di retroattività (quanto alla Garanzia B) - e tempestivamente comunicate per iscritto all’Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula claims made). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta o ad essa allegati o comunque forniti dal Contraente all’Assicuratore e formanti parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da:
A. | RC manageriale | Perdite pecuniarie che l’Assicurato sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito manageriale. |
B. | RC professionale | Perdite pecuniarie che l’Assicurato sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato per qualsiasi Atto illecito professionale. |
C. | RC datoriale | Perdite pecuniarie che l’Assicurato sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona Assicurata per qualsiasi Atto illecito relativo al rapporto di lavoro commesso da una Persona assicurata. |
D. | Spese di difesa | spese, diritti e onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell’Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla Richiesta di risarcimento. |
V
X. | Xxxxx per la gestione della crisi e per mitigare il danno alla reputazione (Appendice I) | spese per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto all’Ente Assicurato, in caso di Richiesta di risarcimento in garanzia, nella gestione di qualsiasi evento di crisi al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l’impatto negativo su di essa. Potrà essere scelto: (a) un professionista della comunicazione e delle relazioni pubbliche da una lista preventivamente approvata dall’Assicuratore; (b) previo consenso scritto dell’Assicuratore, qualsiasi altro professionista o ente debitamente qualificato. |
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(c) 2. Estensioni
2.1 Periodo di osservazione (Punto 7 del Frontespizio) | In caso di risoluzione o mancato rinnovo, l’Assicurato avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 30 (trenta) giorni. Se il Contraente decide di non rinnovare o di recedere dalla polizza, potrà richiedere, a fronte del pagamento di un premio addizionale non rimborsabile (indicato al punto 7 del Frontespizio), un Periodo di osservazione a decorrere dalla data di effetto del recesso o del mancato rinnovo. A pena di decadenza, il Contraente dovrà richiedere per iscritto all’Assicuratore tale Periodo di osservazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione degli effetti della garanzia. Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora rinnovi o sostituisca la presente polizza con un’altra polizza che offra un’analoga copertura o se la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio. Nel caso in cui si verifichi un’Operazione il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di validità della polizza e previa richiesta scritta del Contraente, l’Assicuratore potrà comunque proporre un Periodo di osservazione a fronte del pagamento di un premio addizionale, fissando liberamente termini e condizioni dell’offerta. |
2.2 Responsabilità del coniuge o del convivente per il fatto della Persona assicurata | Qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito di detta Persona assicurata, sarà oggetto di copertura come se tale Richiesta di risarcimento fosse stata avanzata direttamente nei confronti di detta Persona assicurata. |
2.3 Eredi, Tutore e Curatore | Qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di un erede, un tutore, un curatore di qualsiasi Persona assicurata deceduta, incapace, insolvente o fallita per gli Atti illeciti di detta Persona assicurata, sarà considerata, ai fini della presente polizza, come se fosse stata avanzata nei confronti della Persona assicurata. |
2.4 Spese di partecipazione alle indagini | L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di tutti gli onorari, i diritti e le spese sostenute con il previo consenso scritto dell’Assicuratore e riferibili a qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento relativo all’attività dell’Ente assicurato, così come a qualsiasi procedimento, diverso da una Richiesta di risarcimento, al quale l’Amministratore dell’Ente assicurato abbia l’obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, purché la comunicazione che disponga la presenza di tali soggetti sia ricevuta dagli stessi durante il periodo di validità della polizza. La presente Estensione non comprende: (i) qualsiasi costo interno dell’Ente assicurato (come ad esempio stipendi, salari o altre remunerazioni), né qualsiasi onorario, diritto o spesa riferibile a qualsiasi indagine ufficiale, ispezione, esame, |
investigazione o qualsiasi altro analogo procedimento traente origine da un evento che riguarda in generale il settore nel quale il Contraente conduce la propria attività, anziché il Contraente in particolare; (ii) qualsiasi controllo di routine dell’autorità preposta alla vigilanza, ispezione, controllo di conformità o qualsiasi indagine focalizzata sul settore piuttosto che sull’Ente Assicurato. | |
2.5 Garanzia per il nuovo Fondo | Le Garanzie A, B, C e E si estendono automaticamente a qualsiasi Fondo di nuova costituzione o acquisizione (successiva alla data di decorrenza della polizza) gestito da un Ente assicurato, se detto nuovo Fondo gestisce un patrimonio totale che rappresenti meno del 25% (venticinque percento) del patrimonio aggregato totale gestito dal Contraente e dalle sue Controllate alla data di decorrenza della presente polizza. Se il patrimonio totale gestito dal nuovo Fondo eccede la percentuale sopra indicata (25%), il nuovo Fondo beneficerà in ogni caso di un periodo automatico di copertura di 90 (novanta) giorni. Decorsi 90 (novanta) giorni l’Assicuratore avrà facoltà, ma non l’obbligo, di continuare ad assicurare il nuovo Fondo dietro pagamento di un premio addizionale. Il periodo nel quale tale garanzia è estesa decorre dal giorno in cui il Fondo è per la prima volta gestito dall’Ente assicurato. La presente estensione non ha effetto qualora il nuovo Fondo sia un hedge fund, un fondo di un hedge fund, un fondo di private equity, qualsiasi altro fondo alternativo, un fondo soggetto alla regolamentazione dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense o un fondo offerto a, o gestito a vantaggio di, residenti negli Stati Uniti d’America o di società o enti organizzati secondo le leggi degli Stati Uniti d’America. |
2.6 Nuova Controllata | Le Garanzie si estendono automaticamente a qualsiasi Controllata che il Contraente acquisisca o costituisca, successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, sia direttamente che indirettamente per mezzo di una o più Controllate, a condizione che tale nuova Controllata: (i) gestisca un patrimonio lordo inferiore al 25% (venticinque percento) del patrimonio lordo complessivamente gestito dal Contraente e dalle sue Controllate alla data di decorrenza della presente polizza; (ii) abbia un patrimonio lordo inferiore al 25 % (venticinque percento) del patrimonio lordo totale del Contraente e delle sue Controllate alla data di decorrenza della presente polizza; (iii) non sia registrata, costituita o non fornisca Servizi di consulenza sugli investimenti negli Stati Uniti d’America o in qualsiasi dei loro stati, territori o possedimenti; (iv) non abbia ricevuto negli ultimi 5 (cinque) anni Richieste di risarcimento relative ai propri Servizi di consulenza sugli investimenti le quali abbiano generato un’esposizione effettiva o potenziale per importi (comprensivi delle spese di difesa) eccedenti l’ammontare della franchigia di cui al punto 10 b) del Frontespizio ; e (v) Non tragga i propri ricavi dalle attività di investment banking, split capital investment trusts, hedge funds o negoziazione di strumenti finanziari derivati. La Garanzia per ciascuna Controllata opera solo con riferimento alle Perdite pecuniarie derivanti da un Atto illecito coperto dalla presente polizza e commesso mentre tale ente è Controllata del Contraente. |
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Le seguenti Estensioni operano solo con riferimento alla Garanzia A (RC manageriale) | |
2.7 Spese di emergenza | Se a causa di un’emergenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell’Assicuratore con riguardo alle spese di difesa (Garanzia E) riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l’Assicuratore potrà approvare retroattivamente tali spese di difesa (Garanzia E) fino ad un totale del 10% (dieci percento) di quanto dovuto a tale titolo. |
2.8 Amministrazione esterna | Ferme tutte le altre condizioni, la Garanzia A è estesa a copertura della responsabilità civile dell’Amministratore di ente esterno. |
2.9 Periodo di osservazione per Amministratori in pensione | Qualora il Contraente non rinnovi la presente polizza né la sostituisca con altra polizza emessa dall’Assicuratore o da altro assicuratore la quale offra una simile garanzia D&O e qualora non venga acquistato alcun Periodo di osservazione ai sensi della precedente Estensione 2.1., troverà applicazione un Periodo di osservazione di 60 (sessanta) mesi, decorrente dalla data del mancato rinnovo, in favore di ogni Persona assicurata che sia cessata dalla carica per motivi di pensionamento durante il periodo di validità della polizza. La presente Estensione non ha effetto qualora abbia luogo un’Operazione. |
Le seguenti Estensioni operano solo con riferimento alla Garanzia B (RC professionale) Fermo quanto previsto dalla Garanzia B, l’Assicuratore terrà indenne l’Assicurato anche da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento per: | |
2.10 Diffamazione | diffamazione, ivi compresa la diffamazione a mezzo stampa, commessa involontariamente da un Assicurato. |
2.11 Perdita di documenti | la distruzione o perdita di qualsiasi documento di qualsivoglia natura, ad eccezione di valuta ed altri strumenti negoziabili e delle relative registrazioni, di un cliente di qualsiasi Ente assicurato mentre tale documento era affidato in custodia ad un Assicurato. |
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(d) 3. Definizioni
I termini in appresso hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:
3.1 Agente Inquinante | qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare. |
3.2 Amministratore di ente esterno | qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il periodo di validità della polizza diverrà, su specifica richiesta dell’Ente assicurato, un Amministratore, trustee, o carica equivalente di un Ente esterno. |
3.3 Amministratore | Qualsiasi persona fisica che ricopra nell’Ente assicurato il ruolo di: (i) Membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione) (ii) Membro dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (iii) Direttore generale ex art. 2396 c.c. |
(iv) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998 (v) Compliance officer. Sono altresì compresi nella definizione di Amministratore i soggetti che ricoprono nell’Ente assicurato analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O), nonché gli amministratori di fatto. | |
3.4 Assicurato | l’Ente assicurato e le Persone assicurate. |
3.5 Atto illecito | qualsiasi Atto illecito manageriale, Atto illecito professionale, Xxxx illecito relativo al rapporto di lavoro. |
3.6 Atto illecito manageriale | qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un Amministratore, o da un Amministratore di ente esterno nell’esercizio delle proprie funzioni. La presente definizione comprende qualsiasi contestazione nei confronti di una Persona assicurata in ragione del proprio operato in qualità di Amministratore, o di Amministratore di ente esterno. |
3.7 Atto illecito professionale | qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto nella prestazione o mancata prestazione di Servizi di consulenza sugli investimenti da parte di: (a) qualsiasi Assicurato; o (b) qualsiasi altra persona per la quale l’Ente assicurato sia responsabile ai sensi di legge. |
3.8 Atto illecito relativo al rapporto di lavoro | qualsiasi effettiva o contestata discriminazione illecita promossa nei confronti di qualsiasi Persona Assicurata relativa al rapporto di lavoro, molestia o mobbing, ivi comprese le condotte disciplinate dalle Direttive 2000/78/CE e 2000/43/CE, la rappresaglia, il licenziamento ingiustificato, illegittimo discriminatorio o ingiurioso. La definizione di Xxxx illecito relativo al rapporto di lavoro comprende anche la violazione, in relazione al rapporto di lavoro, della normativa a tutela della privacy e dei dati personali. |
3.9 Controllata | qualsiasi ente, diverso da un Fondo e da una SPV, SPE, SIV, del quale il Contraente, direttamente o indirettamente tramite una o più delle sue Controllate: - abbia il controllo della composizione dell’organo di gestione; oppure - abbia il controllo di più della metà dei voti in assemblea; oppure - detenga più della metà del capitale azionario sottoscritto; alla data o prima della decorrenza della presente polizza oppure in conformità a quanto prescritto dall’Estensione 2.6. Un ente cessa di essere una Controllata quando le predette condizioni cessano di esistere. |
3.10 Danni a cose | qualsiasi perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso. |
3.11 Xxxxx alla persona | qualsiasi lesione all’integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona. |
3.12 Dipendente | qualsiasi persona fisica che presti a titolo oneroso la propria opera presso il Servizio di consulenza degli investimenti dell’Ente Assicurato. Il termine Dipendente comprende altresì: (i) qualsiasi persona fisica che abbia un contratto di lavoro con l’Ente assicurato (sia esso a tempo pieno, part-time o a termine) e/o lavori sotto il diretto controllo o sotto la supervisione dell’Ente assicurato. (ii) qualsiasi Amministratore dell’Ente assicurato qualora svolga le mansioni di un Dipendente dell’Ente assicurato. |
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Salva espressa deroga scritta, il termine Dipendente non comprende: i broker indipendenti, i consulenti o promotori finanziari indipendenti, né qualsiasi altro agente o rappresentante remunerato a cottimo o a mezzo di commissioni. | |
3.13 Ente assicurato | (i) il Contraente; (ii) qualsiasi Controllata; e/o (iii) qualsiasi Fondo gestito dal Contraente o da qualsiasi Controllata. |
3.14 Ente esterno | qualsiasi ente diverso da una Controllata che: (i) non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all’interno degli Stati Uniti d’America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934; (ii) non sia un istituto finanziario (ad es.: una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager o un fondo comune di investimento); (iii) sia dotato di un patrimonio netto positivo al momento della stipula o del rinnovo della polizza. |
3.15 Fondo | qualsiasi trust, investment trust, fondo comune di investimento (chiuso o aperto), mutual fund, fondo di fondi, SICAV, REIT (fondo comune di investimento immobiliare), hedge fund, fondo di hedge fund, partnership o qualsiasi altro ente simile indicato nella Proposta o specificamente elencato nell’appendice alla data di decorrenza della presente polizza ed automaticamente oggetto di garanzia come “Fondo” ai sensi dell’Estensione di cui all’articolo 2.5. |
3.16 Interferenza illecita | la violazione di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, servitù d’aria, di luce, di acqua o di passaggio. |
3.17 Operazione | uno qualunque tra i seguenti eventi: (i) il Contraente e/o qualsiasi ente che controlli partecipazioni rappresentanti almeno il 50% (cinquanta percento) dei voti per la nomina dell’organo di gestione del Contraente, si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure (ii) qualsiasi persona fisica o ente, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell’esercizio di più del 50% (cinquanta percento) dei diritti di voto per la nomina dell’organo di gestione del Contraente; oppure (iii) viene nominato per un Ente assicurato un curatore fallimentare, un commissario straordinario, un liquidatore, un commissario o amministratore giudiziale o un’analoga figura; oppure (iv) un cambiamento nella maggioranza (più del 50%) degli Amministratori, dei partners e/o dei trustees di qualsiasi Fondo; oppure (v) Il Contraente diventa una Controllata di un altro ente oppure passa sotto il controllo di un altro ente in forza di una qualsiasi disposizione normativa o giudiziale. |
3.18 Perdite pecuniarie | i danni patrimoniali e le spese legali che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell’Assicuratore, in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza. |
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La definizione di “Perdita pecuniaria” non comprende: - retribuzioni o benefits relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi Assicurato; - sanzioni di qualsiasi natura, danni punitivi, aggravati o esemplari; - imposte, tasse ed altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa. | |
3.19 Periodo di osservazione | il periodo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all’Assicuratore (in ossequio all’articolo 5.1) una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo o durante il periodo di validità della polizza, per un Atto illecito occorso prima della scadenza del periodo di validità della polizza e successivamente alla Data di retroattività, a condizione che il premio addizionale richiesto dall’Assicuratore sia integralmente corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza della polizza o nel diverso termine pattuito. |
3.20 Persona assicurata | (i) qualsiasi Amministratore nonché qualsiasi passato, presente, o futuro partner o trustee dell’Ente assicurato; (ii) qualsiasi Dipendente dell’Ente assicurato per quanto concerne la Garanzia B (RC professionale) nonché qualsiasi Dipendente nell’esercizio delle sue funzioni manageriali o di supervisione per quanto concerne la Garanzia A (RC manageriale); (iii) Qualsiasi Amministratore di un ente esterno. |
3.21 Proposta | qualsiasi documento messo a disposizione dell’Assicuratore in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso il modulo di proposta, il questionario firmato, i loro allegati, le dichiarazioni, i bilanci ed i rendiconti finanziari di un Ente assicurato, nonché tutte le altre informazioni comunque fornite all'Assicuratore. |
3.22 Restrizione della libertà personale | l’illecito arresto, detenzione, carcerazione, persecuzione giudiziaria, l’illecito ingresso o lo sfratto di una persona da un locale, da un’abitazione o dal luogo in cui risiede e/o si trova e la violazione di qualsiasi diritto alla riservatezza. |
3.23 Richiesta di risarcimento | (i) qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato (Garanzie A, B e C), nonché qualsiasi Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari; (ii) qualsiasi procedimento penale o investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito manageriale (Garanzia A) specificamente contestato ad una Persona assicurata. |
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3.24 Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari | qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari di ed emessi da un Ente assicurato, l’acquisto, la vendita, l’offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione: (a) avanzata da qualsiasi persona o ente in relazione all’acquisto, la vendita, l’offerta di strumenti finanziari emessi da un Ente assicurato o alla relativa attività di sollecitazione; oppure (b) avanzata dal titolare di strumenti finanziari di ed emessi da un Ente assicurato in relazione a questioni attinenti a detta titolarità; (c) avanzata dal titolare di strumenti finanziari di ed emessi da un Ente assicurato per conto di tale Ente assicurato. La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende le Richieste di risarcimento fondate sulla responsabilità da prospetto informativo (l’Assicuratore è disponibile a considerare la copertura di tale rischio mediante apposita polizza) né i procedimenti amministrativi, regolamentari, investigativi o ispettivi promossi nei confronti di un Ente assicurato, né le Richieste di risarcimento avanzate da un Dipendente o da un Amministratore di un Ente assicurato basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni. |
3.25 Servizio di consulenza sugli investimenti | la prestazione del servizio di consulenza economica e finanziaria sugli investimenti e/o la prestazione del servizio di gestione degli investimenti da parte dell’Assicurato (così come dichiarato nella Proposta), in forza di un contratto scritto che definisca i limiti di tale consulenza e/o servizi, a condizione che il servizio sia reso in favore di o per conto di un cliente dell’Ente assicurato: (i) a titolo oneroso; o (ii) in via accessoria rispetto ad altri servizi forniti a titolo oneroso. |
3.26 Violazione dei diritti di proprietà intellettuale | una violazione non intenzionale di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi, ad eccezione di brevetti e segreti commerciali. |
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(e) 4. Esclusioni
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza delle Garanzie A-E ovvero di qualsiasi Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi:
4.1 Danno alla
persona / danno a cose
Danno alla persona, Xxxxx a cose, Restrizione della libertà personale o
Interferenza illecita.
La presente esclusione non si applica né alle Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro o a diffamazione (Garanzia C).
4.2 Commissioni, onorari ed altre indennità | Onorario, diritto, commissione o altre forme di remunerazione per qualsiasi Servizio di consulenza sugli investimenti reso dall’Assicurato o che questi si è obbligato a rendere, ovvero la porzione di qualunque transazione o sentenza di condanna avente ad oggetto la restituzione di detti onorari, diritti, commissioni o altre forme di remunerazione. |
4.3 Rischio contrattuale puro | Responsabilità assunta o accettata dall’Assicurato in base a qualsiasi contratto o impegno unilaterale, salvo che tale responsabilità sarebbe in ogni caso insorta in capo all'Assicurato anche in assenza di detto contratto, impegno o di qualsiasi altra garanzia prestata. |
4.4 Inquinamento | Reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di Agenti inquinanti o qualsiasi ordine o richiesta di analisi per monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, depurare o neutralizzare Agenti inquinanti. Nell’ambito del sottolimite indicato al punto 8 del Frontespizio, la presente esclusione non opera in relazione alle spese di difesa (Garanzia D) sostenute per qualsiasi Persona assicurata a seguito di una Richiesta di risarcimento dovuta ad un Atto illecito manageriale traente origine da Inquinamento. |
4.5 Conoscenza pregressa e scoperta | Richiesta di risarcimento, o circostanza dalla quale possa ragionevolmente sorgere una Richiesta di risarcimento, per qualsiasi Atto illecito di cui un Assicurato fosse a conoscenza alla data di decorrenza indicata al punto 3 del Frontespizio (o alla data di sottoscrizione qualora successiva) o , se la polizza è stata rinnovata, alla data di continuità indicata al punto 4 del Frontespizio. |
4.6 Guasto tecnologico | Guasto elettrico, al software o meccanico, difetti o disturbi, ivi compresa qualsiasi interruzione nella fornitura di energia, di servizi di comunicazione o di altre utenze, sovraccarico energetico, cali di tensione o blackout, usura, lacerazione o radiazione elettromagnetica. La presente Esclusione non opera per qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia conseguenza diretta di un Atto illecito commesso da una Persona assicurata nell’utilizzo dei sistemi di un Ente assicurato. |
4.7 Responsabilità del trustee | Responsabilità, obbligo o dovere nei confronti di qualsiasi “piano” - da intendersi quale: fondo pensione, cassa o fondo di assistenza (anche sanitaria) o previdenza, piano di partecipazione agli utili, piano di stock option, programma di indennità per i dipendenti, fondazione o altro ente senza scopo di lucro -, ivi compresa a titolo esemplificativo la effettiva o contestata violazione dei doveri fiduciari. |
4.8 Condotte dolose | Atto o fatto che, a seguito di accertamento in esito a qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell’Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale, dimostri l’intervenuta occorrenza di: (i) un guadagno, un profitto o un vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure (ii) una condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole o intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative. Resta inteso che la presente esclusione non opera con riguardo alla responsabilità dell’Ente assicurato in caso di violazione intenzionale, da parte di una Persona assicurata, di una procedura organizzativa interna o di una politica aziendale che non costituisca altresì violazione di una norma di legge o di regolamento. |
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L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza della Garanzia B (RC professionale) ovvero di qualsiasi Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi: | |
4.9 Rischio d’impresa | Perdita dovuta all’attività di negoziazione, perdita finanziaria o altra perdita di esercizio, ove l’Ente assicurato agisca per conto proprio o come mandante. |
4.10 Insolvenza | Fallimento, insolvenza, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, ammissione a procedure concorsuali o liquidazione di qualsiasi Ente assicurato. |
4.11 Assicurato contro Assicurato | Richiesta di risarcimento avanzata da o per conto: (i) di un Assicurato, o i successori o aventi causa a qualunque titolo di qualsiasi Assicurato; (ii) di qualsiasi ente che sia amministrato o gestito o controllato da un Assicurato; oppure (iii) della società madre/capogruppo del Contraente (oppure qualsiasi società madre/capogruppo o Controllata della stessa). La presente Esclusione non opera in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento: (a) avanzata da un Dipendente solo se detta Richiesta di risarcimento sia dallo stesso avanzata in qualità di cliente dell’Ente assicurato e sia avanzata senza la sollecitazione, l’assistenza, la partecipazione attiva o l’intervento di qualsiasi altro Assicurato; oppure (b) avanzata da un Fondo se in base al parere di un consulente legale indipendente (nominato e remunerato dal Fondo, previa approvazione scritta dell’Assicuratore) e ad un giudizio prognostico sussista un elevato rischio per gli Amministratori, i partners o i trustees di tale Fondo di subire un azione di responsabilità per aver omesso di avanzare detta Richiesta di risarcimento. |
4.12 Brevetti, segreti commerciali e riservatezza | violazione di licenze relative a diritti di proprietà intellettuale, o qualsiasi divulgazione non autorizzata, infrazione, violazione o appropriazione indebita di brevetti, segreti commerciali (ivi comprese informazioni che hanno un valore economico reale o potenziale, per il fatto di non essere pubbliche e di non essere facilmente acquisibili attraverso normali mezzi da persone che potrebbero ottenere un vantaggio economico dalla loro conoscenza o uso) o informazioni confidenziali. La presente Xxxxxxxxxx non opera con riguardo alla responsabilità di un Ente assicurato derivante dalla violazione non intenzionale da parte di un Dipendente dei doveri di riservatezza. |
4.13 Autorità di regolamentazion e 4.14 Stakeholders | Richiesta di risarcimento avanzata da, in nome o per conto di o su impulso di un’autorità di regolamentazione, sia direttamente che indirettamente, fatta eccezione: (i) per le spese di partecipazione alle indagini (Estensione 2.4) (ii) per il caso in cui l’autorità agisca in qualità di cliente dell’Ente assicurato; oppure (iii) per il caso in cui in cui l’autorità agisca, ai sensi della legge applicabile, per conto di qualsiasi cliente o per conto di qualsiasi gruppo di clienti di un Ente assicurato. Richiesta di risarcimento avanzata da, in nome o per conto di o su impulso di un azionista, obbligazionista o portatore di titoli dell’Ente assicurato in propria tale veste |
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4.15 Banca d’investimento | Richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente avviata, in tutto o in parte, entro la giurisdizione di o ai sensi della legislazione degli Stati Uniti d’America o i relativi possedimenti e territori in relazione a qualunque effettiva o presunta attività di: 1. sottoscrizione, collocamento, vendita o acquisito, cartolarizzazione, sindacazione, promozione o offerta di qualsiasi titolo di capitale o debito o di qualsiasi altra forma riconosciuta di indebitamento, comprese le attività di “market making” in relazione a tali titoli; 2. acquisizione, vendita, trasferimento, negoziazione di titoli di capitale o debito da parte dell’Assicurato per proprio conto; 3. consulenza o assistenza in relazione all’emissione sul mercato primario o secondario di azioni e obbligazioni societarie o di qualsiasi altro titolo di credito, compresa la consulenza e l’assistenza nella predisposizione e nella compilazione del prospetto informativo destinato agli investitori; 4. consulenza o assistenza in relazione ad operazioni di “management o leveraged buy-out”, spin-off, ricapitalizzazione, privatizzazione, ristrutturazione del capitale, scioglimento o vendita dell’attivo patrimoniale o del capitale sociale, procedura fallimentare o liquidazione. |
L’Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia né ad effettuare alcun pagamento in forza della Garanzia C (RC datoriale) ovvero di qualsiasi Estensione per qualsiasi Perdita pecuniaria che sia derivante da, basata su o attribuibile a qualsiasi: | |
4.14 Licenziamento collettivo e collocamento in mobilità | licenziamento collettivo, collocamento in mobilità, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. In conformità a quanto previsto dalla legge n. 223 del 1991 e successive modifiche, per licenziamento collettivo si intende qualsiasi licenziamento effettuato almeno nei confronti di cinque (5) lavoratori del Contraente o di qualsiasi sua Controllata nell’arco di centoventi (120) giorni anche se relativi a diverse unità produttive site nell’ambito del territorio di una stessa provincia. |
4.15 Xxxxxxx retributivi e contributivi e oneri previdenziali e assistenziali | effettiva o contestata violazione di norme dirette a disciplinare i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso dei lavoratori, i livelli retributivi minimi, gli obblighi contributivi, l’assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro, le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore, le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni, l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio per i dipendenti, l’indennità di buonuscita, ivi compresi i compensi negoziati con il personale con funzioni direttive sotto forma di diritti di opzione, indennità e altri bonus (c.d. “golden parachutes”), ogni altra indennità prevista a qualunque titolo per il caso di cessazione del rapporto, il trattamento di fine rapporto (TFR), le prestazioni sociali ed assistenziali, nonché ogni altra analoga obbligazione. |
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(f) 5. Richieste di risarcimento
5.1 Comunicazione delle richieste di risarcimento | Quale condizione essenziale del diritto all’indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all’Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile durante il periodo di validità della polizza ed in ogni caso non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza del periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, ma soltanto se tale Richiesta di risarcimento è stata notificata all’Assicurato nei trenta (30) giorni precedenti alla scadenza del periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione. Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di risarcimento dovranno essere inviate dall’Assicurato a mezzo posta, via e-mail o via fax all’Assicuratore al seguente recapito: Zurich Insurance Plc Claims Department – Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx |
5.2 Circostanze che possono condurre ad una Richiesta di risarcimento | Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni: (a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito; (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito; (c) l’identificazione dei potenziali reclamanti e tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti; (d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale; Nel caso di accettazione espressa di tale comunicazione da parte dell’Assicuratore, qualsiasi Richiesta di risarcimento successivamente presentata nei confronti dell’Assicurato e basata su tali fatti o circostanze così come comunicati, sarà considerata come presentata contro detto Assicurato e notificata all’Assicuratore alla data in cui è stata data per la prima volta per iscritto la comunicazione di tali fatti o circostanze. |
5.3 Richieste di risarcimento fraudolente | Nel caso in cui un Assicurato notifichi una Richiesta di risarcimento o circostanze relative a qualsiasi Perdita pecuniaria coperta ai sensi di polizza sapendo che le stesse sono in tutto o in parte false o fraudolente in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, detta Perdita pecuniaria si intenderà integralmente esclusa dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere, a sua discrezione, se limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla presente polizza e tutti i premi si intenderanno totalmente acquisiti dall'Assicuratore in via definitiva senza alcun diritto di rimborso. |
5.4 Richieste di risarcimento collegate | Tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili ad Atti illeciti correlati o in rapporto di continuità tra loro, saranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e soggette ad un unico Massimale. |
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(g) 6. Difesa e gestione delle controversie
6.1 Conduzione della difesa e spese di difesa | L’Assicurato ha il dovere di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa contro lo stesso salvo che l’Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l’Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l'Assicuratore. L’Assicurato, nei cui confronti è stato promosso un procedimento nel quale siano dedotte responsabilità assicurate con il presente contratto, ha diritto di incaricare per la sua difesa un proprio legale di fiducia, di cui, a pena di decadenza della garanzia, dovrà preventivamente comunicare per iscritto il nominativo all’Assicuratore. Per essere valida ai fini del presente contratto, tale designazione dovrà essere approvata per iscritto dall’Assicuratore, il quale non potrà senza motivo negare l’approvazione. L’Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, accogliere transazioni, intraprendere alcuna difesa e sostenere costi di difesa senza il preventivo consenso scritto dall’Assicuratore. L’Assicuratore è obbligato a pagare, previa verifica di congruità e nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, le spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore. Le spese di difesa non comprendono qualsiasi costo interno dell’Ente assicurato (ad esempio stipendi, salari o altre remunerazioni). Fermo quanto sopra, l’Assicurato è obbligato a prestare assistenza all’Assicuratore nella conduzione della difesa, nonché ad adottare tutte le ragionevoli misure per mitigare o evitare la Perdita pecuniaria. |
6.2 Risoluzione delle controversie | Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo, accettare qualsiasi decisione o sostenere alcun costo di difesa (Garanzia D) senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore. L’Assicuratore potrà condurre indagini e trattative nonché, con il consenso scritto dell’Assicurato, transigere qualsiasi Richiesta di risarcimento. Qualora l’Assicurato rifiuti di prestare il consenso ad una transazione che comporti esborsi soltanto per l’Assicuratore (fatta eccezione per la franchigia comunque a carico dell’Assicurato), la responsabilità dell’Assicuratore per ogni Perdita pecuniaria riferibile a tale Richiesta di risarcimento sarà automaticamente limitata all'ammontare per il quale l’Assicuratore avrebbe potuto definire transattivamente la Richiesta di risarcimento, sommato alle spese di difesa (Garanzia D) sostenute fino alla data in cui l’Assicuratore ha proposto per iscritto la transazione non accettata dall’Assicurato, dedotta ogni eventuale franchigia. |
6.3 Surrogazione | Nel momento in cui l’Assicuratore effettuerà un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza, si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell’Assicurato nei confronti di eventuali terzi responsabili ai sensi dell’articolo 1916 del codice civile ed avrà il diritto di far valere ed esercitare tali diritti in nome dell’Assicurato, indipendentemente dal fatto che l’Assicurato sia stato o meno interamente tenuto indenne. |
Il diritto di surrogazione nei confronti dei Dipendenti nonché degli Amministratori del Contraente o delle sue Controllate è limitato ai soli casi in cui tali soggetti siano stati dichiarati in via definitiva responsabili di un atto doloso o penalmente rilevante da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa o abbiano confessato oralmente o per iscritto la propria responsabilità per tale atto.
L’Assicurato dovrà fornire la sua piena assistenza e collaborazione all’Assicuratore, facendo tutto quanto necessario al fine di consentire l’esercizio dei diritti di surrogazione e rivalsa – ivi compresa la firma di documenti che consentano all’Assicuratore di agire in nome dell’Assicurato
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– ed astenendosi da qualsiasi condotta che possa pregiudicare tali diritti. Qualsiasi somma recuperata in eccesso a quanto pagato dall’Assicuratore sarà corrisposta all’Assicurato, dedotte le spese sostenute per il recupero.
(g) 7. Disposizioni generali
7.1 Anticipazione delle spese | In relazione alle Richieste di risarcimento considerate dall’Assicuratore in garanzia, quest’ultimo anticiperà le spese di difesa (Garanzia D) per conto dell’Assicurato. Le spese anticipate dovranno essere restituite all’Assicuratore dagli Assicurati, ciascuno in proporzione al rispettivo interesse, nel caso in cui la Richiesta di risarcimento risulti poi esclusa dalla garanzia o comunque esorbitante l’oggetto del presente contratto. Con riferimento alla sola RC Manageriale (Garanzia A), l’Assicuratore non è obbligato per le spese di difesa (Garanzia D) sostenute dall’Ente assicurato, né per qualsiasi sentenza di condanna resa contro l’Ente assicurato o transazione da questi raggiunta, né per qualsiasi obbligo di pagamento di Perdite pecuniarie derivante da qualsiasi responsabilità che l’Ente assicurato abbia nei confronti del terzo reclamante. |
7.2 Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o i sottolimiti), le spese di difesa (Garanzia D), i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra l’Assicurato e l’Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. |
7.3 Cessione della polizza. Forma delle modifiche. | La presente polizza e qualsiasi diritto in essa dedotto o dalla stessa derivante non possono essere ceduti senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore. Ogni modifica o variazione al presente contratto dovrà essere concordata dalle parti per iscritto, pena la nullità. |
7.4 Variazione del rischio durante il periodo di validità della polizza | (i) Fermo quanto disposto dall’articolo 1898 del codice civile, se durante il periodo di validità della polizza ha luogo un’Operazione che coinvolga qualsiasi Ente assicurato, la copertura assicurativa prestata in base alla presente polizza in favore di detto Ente Assicurato ed in favore di qualsiasi Controllata si intenderà modificata nel senso che si applicherà esclusivamente agli Atti illeciti occorsi prima della data di effetto dell’Operazione. Pena la perdita del diritto all’indennizzo, il Contraente dovrà dare all’Assicuratore avviso scritto dell’Operazione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di effetto dell’Operazione. (ii) Se durante il periodo di validità della polizza l’Ente assicurato decide di effettuare un’offerta iniziale dei propri strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione, a prescindere dal fatto che i propri strumenti finanziari siano già scambiati attraverso qualsiasi mezzo, privato o pubblico, non appena l’informazione è resa pubblica l’Ente assicurato, pena la perdita del diritto all’indennizzo, dovrà fornire all’Assicuratore ogni prospetto e/o altro documento informativo affinché l’Assicuratore possa valutare l’aumento del rischio al quale è esposto l’Assicurato. L’Assicuratore potrà quindi modificare unilateralmente i termini e le condizioni della presente polizza e/o chiedere il pagamento di premio addizionale per la copertura del maggior rischio, salvo ogni altro diritto previsto dalla legge. |
7.5 Recesso | L’Assicuratore non ha diritto di recedere dal presente contratto se non nell’ipotesi prevista dal precedente articolo 5.3 (Richieste di Risarcimento fraudolente), nonché in caso di mancato pagamento del premio, salvo quanto disposto dall’articolo 1901 del codice civile in merito alla sospensione della garanzia. Il Contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare all’Assicuratore. Il recesso avrà effetto dalla data di ricezione di tale comunicazione e l’Assicuratore restituirà la frazione di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione non corso, dedotte le spese. |
7.6 Ambito di validità territoriale | L’ambito di validità territoriale della presente polizza comprende tutto il mondo, con l’eccezione di qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia fondata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti, ovunque promossa. |
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7.7 Massimale | Il Massimale costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l’intero periodo di validità della polizza. Le Richieste di risarcimento collegate (Articolo 5.4.) si considerano avanzate durante il medesimo periodo di validità o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale. Ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato (Garanzia D) sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale. Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. |
7.8 Altra assicurazione | Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia “a secondo rischio”) specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra assicurazione o diritto d’indennizzo validi ed esigibili indipendentemente dall’ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall’Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore. |
7.9 Servizi forniti da terzi | I servizi offerti da terzi in connessione con la presente polizza saranno forniti direttamente all’Assicurato da tali terzi e non comportano alcun coinvolgimento o supervisione dell’Assicuratore. Per conseguenza, l’Assicuratore non presta alcuna garanzia in relazione alla fornitura o alla mancata fornitura di tali servizi e non sarà in alcun modo responsabile per azioni, errori od omissioni di qualsiasi terzo fornitore né in ogni caso per i danni cagionati dalla fruizione o mancata fruizione di detti servizi. |
7.10 Rappresentazione del rischio ed imputabilità delle dichiarazioni | Nel prestare il proprio consenso alla garanzia assicurativa, l’Assicuratore ha fatto pieno affidamento sulla veridicità e sulla completezza delle dichiarazioni e delle informazioni contenute nella Proposta la quale costituisce parte integrante della presente polizza anche ai fini di cui agli articoli 1892 e 1893 del codice civile. Con riferimento alla Proposta, ed ai fini dell’Esclusione 4.5: (i) nessuna dichiarazione, condotta, conoscenza o stato soggettivo proprio di chiunque tra le Persone assicurate potrà essere imputato ad un’altra Persona assicurata; e (ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di un Ente assicurato saranno imputate tutti gli Enti assicurati. |
7.11 Legge applicabile | Il presente contratto è soggetto alla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato in via negoziale. |
7.12 Giurisdizione e foro competente | La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente in via esclusiva è il Foro di Milano. |
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(h) 8. Condizioni aggiuntive
8.1 Giurisdizione e foro competente 8.2 Precisazione Equita Group SPA | La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto di assicurazione, nessuna esclusa, è devoluta alla giurisdizione italiana e competente in via esclusiva è il Foro di Milano. Di comune accordo tra le parti la società Equita Group SPA viene equiparata a Società Controllata ai sensi di polizza. |
8.3 Precisazione Equita PEP Holding Srl | Di comune accordo tra le parti la società Equita PEP Holding non rientra nel novero di Società Controllata ma di Ente Esterno. |
8.4 TIE IN OF LIMITS Equita Sim – Equita Private Debt Fund S.A. | Nel rispetto dei termini, condizioni e limiti tutti previsti dalla presente Xxxxxxx, si conviene tra le parti che il Massimle aggregato totale per il quale l’Assicuratore risponderà per tutte le Richieste di Risarcimento avanzate sia sotto: 1) La presente polizza, sia. 2) Sotto la polizza n. 920B9853 emessa in favore degli Assicurati di Equita Private Debt Fund S.A., SICAV-FIS da Zurich Insurance PLC (o qualsiasi suo rinnovo o sostituzione), sarà di € 10.000.000 in aggregato annuo. Si conviene inoltre che il Massimale indicato nella Scheda di polizza sarà ridotto dalle Perdite Patrimoniali riguardanti la copertura assicurativa offerta da qualunque altra polizza emessa a Zurich Financial Services o da qualunque altra Società del gruppo Zurich Financial Services per il medesimo rischio in favore degli Assicurati del Gruppo, dal momento che il Massimale di tali polizze è ora parte e non in aggiunta al massimale stabilito al punto specifico della Scheda della presente polizza. Nulla in questo allegato può essere interpretato al fine di incrementare il Massimale di qualunque altra polizza emessa per il medesimo rischio in favore degli Assicurati del Gruppo, da Zurich Financial Services o da qualunque altra Società del Gruppo Zurich Financial Services, stabilito nella Scheda di tali polizze, che rimarrà l’ammontare massimo per il quale l’Assicuratore risponderà per Richieste di Risarcimento sotto tali polizze, o il massimale stabilito al punto 3 della Scheda della presente polizza che rimarrà l’ammontare massimo per il quale l’Assicuratore risponderà per tutte le Perdite Patrimoniali in aggregato sotto questa polizza. Si conviene inoltre che i sottolimiti per la medesima fattispecie non |
saranno tra loro cumulabili. Per Gruppo si intendono le Società di cui all’elenco e loro società controllate: 1) Equita Sim 2) Equita Private Debt Fund S.A. | |
8.5 Precisazione Estensione Extensions entity coverage for securities claims | Estensione: entity coverage for securities claims: La garanzia A RC manageriale viene estesa con quanto sotto: Garanzia per la Società in relazione a Richieste di risarcimento relative a valori mobiliari. |
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l' Ente Assicurato da qualunque Perdita pecuniaria sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari presentata da terzi nei confronti del' Ente Assicurato per qualsiasi Atto illecito [commesso dopo la data di retroattività indicata nella Scheda]. | |
Ai fini della presente estensione trova applicazione unicamente le seguenti definizioni specifiche: | |
a) Richiesta di risarcimento relativa a valori mobiliari: qualsiasi Richiesta di risarcimento: | |
1. presentata dal titolare di Valori mobiliari di un Ente Assicurato ed emessi da un Ente Assicurato: | |
1.1 in qualità di titolare di Valori mobiliari di un Ente Assicurato ed emessi da un Ente Assicurato, in relazione a questioni inerenti detta titolarità; | |
1.2 in nome o per conto di un Ente Assicurato (nella forma della c.d. derivative action o equivalente azione di responsabilità) nei confronti di un Assicurato; o | |
2. presentata da qualsiasi pubblica autorità competente per la supervisione e/o la regolamentazione dei mercati finanziari sul presupposto che l' Ente Assicurato e/o qualsiasi Persona assicurata abbiano violato disposizioni legislative o regolamentari in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, di negoziazione o di offerta di Valori mobiliari, inclusi a titolo esemplificativo ma non limitativo il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e relativi Regolamenti Consob di attuazione (Italia), il Financial Services and Markets Act del 2000 (Regno Unito), il US Securities Act del 1933 ed il US Securities Eschange Act del 1934 (Stati Uniti d’America), anche qualora tale violazione non sia direttamente connessa all’acquisto, vendita od offerta di acquisto o di vendita di Valori mobiliari del' Ente Assicurato ed emessi da un Ente Assicurato ma, con riferimento alla garanzia di cui alla presente appendice di Xxxxxxx, solo a condizione che tale Richiesta di risarcimento formulata nei confronti del' Ente Assicurato sia promossa e continuata anche nei confronti di un Amministratore. | |
b) Valori mobiliari: tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali, ivi compresi azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di deposito azionario; obbligazioni e altri titoli di debito, inclusi i certificati di deposito relativi a tali titoli; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i predetti valori mobiliari |
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Tale garanzia prevista dalla presente appendice di polizza è prestata con una franchigia di € 50.000 La Franchigia di cui sopra, a carico del' Ente Assicurato, si applicano alle Perdite pecuniarie subite da: (i) una Persona assicurata che l' Ente Assicurato abbia indennizzato, abbia accettato di indennizzare, o sia comunque autorizzata ad indennizzare ai sensi di legge; e (ii) l' Ente Assicu | |
8.6 Esclusione da Prospetto | Di comune accordo tra le parti si conviene che l'Assicuratore non è tenuto ad effettuare alcun pagamento per Perdite patrimoniali in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata nei confronti di qualsiasi Assicurato relativa, derivante da o in relazione a qualsiasi Atto illecito reale o presunto, false dichiarazioni o non-disclosure in qualsiasi dichiarazione scritta o orale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non limitativo, alcun documento d'offerta, dichiarazione di registrazione, prospetto informativo, o altro documento o dichiarazione relativa a qualsiasi offerta in vigore o proposta pubblica di titoli della società. |
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Milano, 05/03/2018
IL CONTRAENTE | Zurich Insurance Plc Rappresentanza Generale per l'Italia |
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli Assicurati, essendo all’uopo debitamente autorizzato, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
1. Garanzie (formula assicurativa claims made)
3. Definizioni - in particolare le definizioni di: Amministratore;
Assicurato; Atto Illecito; Controllata; Dipendente; Ente assicurato; Ente Esterno; Operazione;
Perdite pecuniarie; Persona assicurata; Proposta;
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Richiesta di risarcimento;
Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari; Servizio di consulenza sugli investimenti.
4. Esclusioni - in particolare:
4.5 Conoscenza pregressa e scoperta;
4.7 Responsabilità del trustee;
4.8 Condotte dolose;
4.11 Assicurato contro Assicurato;
4.12 Brevetti, segreti commerciali e riservatezza;
4.13 Autorità di regolamentazione;
4.19 Fondi immobiliari.
5. Richieste di risarcimento - in particolare:
5.3 Richieste di risarcimento fraudolente.
6. Difesa e gestione delle controversie - in particolare:
6.1. Conduzione della difesa e spese di difesa;
6.2 Risoluzione delle controversie;
6.3 Surrogazione.
7. Disposizioni generali – in particolare:
7.1 Anticipazione delle spese;
7.2 Ripartizione del danno;
7.3 Cessione della polizza;
7.4 Variazione del rischio durante il periodo di validità della polizza;
7.7 Massimale;
7.8 Altra assicurazione;
7.9 Servizi forniti da terzi;
7.11 Legge applicabile;
7.12 Giurisdizione e foro competente.
8. Condizioni Aggiuntive – in particolare:
8.1 Giurisdizione e foro competente
8.2 Precisazione Equita Group SPA
8.3 Precisazione Equita PEP Holding Srl
8.4 TIE IN OF LIMITS Equita Sim – Equita Private Debt Fund S.A.
8.5 Precisazione Estensione Extensions entity coverage for securities claims
8.6 Esclusione da Prospetto
L’ASSICURATO/CONTRAENTE ----------------------------------------------------- | Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l'Italia |
Nota Informativa per il Contraente
(Art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209)
La Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, N. 209 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari IVASS N. 303 del 2 giugno 1997, N. 347/D del 5 novembre 1998, N. 420/D del 7 novembre 2000 e N. 502/D del 25 marzo 2003, provvede a comunicare al Contraente quanto segue:
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA
Denominazione SociaIe e Forma Giuridica della Società - Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni -Sede della Società
La Rappresentanza Generale per I'Italia della Zurich Insurance plc è la sede secondaria in Italia della società irlandese Zurich Insurance plc che ha sede legale a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Capitale sociale EUR 125.000.000 i.v. - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (CBI) Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX - Telefono +39.0259660070 - Fax +39.0226622768 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. 1.00066 in data 3/1/08 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 - Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia, è una società facente parte delle Compagnie del gruppo Zurich Italia. Il contratto viene stipulato con la suddetta Compagnia.
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INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
A. Legislazione Applicabile al Contratto.
Il Contraente é informato che si applica la legge italiana per l'assicurazione obbligatoria R.C. Veicoli e Natanti e per qualsiasi altra assicurazione obbligatoria. E’ altresì informato che per le assicurazioni diverse dalle precedenti le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
L’Impresa ha proposto l'applicazione della legge italiana.
B. Reclami.
Alla Compagnia vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all’indirizzo fornito dal reclamante.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti
Xxx Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (Xxxxxx)
Fax numero: 00.0000.0000
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni nelle informazioni riguardanti l’impresa e i reclami, l’Impresa si impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.
3
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Sui termini di prescrizione (escluse le Assicurazioni del Ramo Cauzione).
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione di responsabilità civile detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 Cod. Civ.).
ATTENZIONE
PRIMA DI STIPULARE IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E' NECESSARIO LEGGERNE ATTENTAMENTE IL SUO CONTENUTO